Articolo 2669 del Codice civile
Articolo 2545Articolo 2545 ter
Versione
19 aprile 1942
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Versione
2 settembre 1985
Art. 2669.

(Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro).

La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52))
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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