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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2872 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 05.03.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Aversa (Ce) alla Parte_1 C.F._1
Via San Nicola n. 10, presso lo studio dell'avv. Salvatore Schiavo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Arzano (Na) alla Controparte_1 C.F._2
Via Luigi Rocco n. 184, presso lo studio dell'avv. Alfonso Pepe, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 05.03.2025 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 14.03.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.02.2023 il IG. deduceva che: - in data 10.09.1994 aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Conca dei Marini (SA) con la IG.ra e che dalla Controparte_1
1 loro unione era nata la LI il 29.01.1996, maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente; - il Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. cronol. 2795/2020 del 03.03.2020 omologava la separazione dei coniugi;
- la separazione perdurava interrottamente e non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- in ossequio alle statuizioni della separazione, esso ricorrente stava regolarmente versando la somma mensile di euro 600,00 alla resistente, di cui euro
400,00 a titolo di mantenimento della IG.ra ed euro 200,00 a titolo di mantenimento Controparte_1
per la LI;
- a far data dalla separazione, la situazione economica di esso ricorrente era variata Per_1
attese le nuove spese sopravvenute quali il canone di locazione pari ad euro 350,00 mensili, la rata di euro 384,80 per il finanziamento contratto a seguito della separazione per l'acquisto degli arredi, le rate mensili di euro 67,50 ed euro 85,30 per i prestiti relativi all'acquisto di elettrodomestici, nonché la rata di euro 142,00 per il finanziamento contratto per l'installazione dei pannelli solari presso la casa coniugale;
- la resistente, a far data dalla separazione, non si era impegnata per trovare un'occupazione stabile atteso che si limitava a lavorare saltuariamente a nero come agente della
IMCO percependo le relative provvigioni.
Pertanto, il ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente;
- stabilirsi un importo di assegno divorzile in favore della resistente in misura ridotta rispetto al quantum del mantenimento previsto in sede di separazione;
- confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione.
Incardinato il giudizio, si costituiva la IG.ra , la quale pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso formulato e domandato. In particolare, la resistente deduceva che: - in costanza di matrimonio, il ricorrente, in ragione del proprio carattere possessivo, non aveva mai consentito ad essa resistente di lavorare;
- essa resistente non aveva mai lavorato presso la IMCO essendo da sempre disoccupata;
- a far data dalla separazione, le condizioni di salute di essa resistente erano peggiorate essendo la stessa affetta da “insufficienza venosa cronica stadio Ve sindrome ansioso – depressivo endoreattiva” tale da impedirle, anche in ragione della propria età anagrafica, di trovare un'occupazione stabile e a tempo pieno;
- pertanto, essa resistente si trovava costretta a svolgere lavori saltuari in famiglia che non le garantivano una indipendenza economica tanto da chiedere spesso sostentamento economico alla propria madre;
- di contro, il ricorrente aveva migliorato la propria condizione economica atteso il lavoro presso l'Ufficio degli
Affari Legali di Napoli dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale che aveva determinato un incremento economico non risultante dalle buste paga;
- il ricorrente si era disinteressato della LI
tale che essa resistente aveva dato mandato ad un difensore per il recupero delle somme Per_1
dovute.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporsi in capo al ricorrente l'obbligo di versare la somma di euro 500,00 a titolo di
2 mantenimento di essa resistente;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, porsi in capo al IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI , maggiorenne ma Parte_1 Per_1
non economicamente autosufficiente, versando la somma mensile di euro 300,00; - confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione e, in particolare, confermarsi il godimento della casa coniugale in favore di essa resistente.
All'esito dell'udienza di comparizione del 12.12.2023 il Presidente f.f., con provvedimento del
18.12.2023, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria le statuizioni assunte in sede di separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 27.03.2024.
Con memoria integrativa parte ricorrente si riportava al proprio atto introduttivo insistendo, in particolare, sull'attività lavorativa svolta dalla resistente a nero presso l'IMCO nonché sulla circostanza che i certificati medici allegati da controparte riportavano una data successiva alla notificazione del ricorso introduttivo;
di converso, parte resistente con comparsa di costituzione, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva sul proprio stato di disoccupazione e sulla non veridicità dell'assunto di controparte circa la propria presunta collaborazione con la IMCO allegando, all'uopo, documento rilasciato dalla società di disconoscimento integrale della predetta collaborazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 27.03.2024, il G.I. disattendeva le prove orali articolate da parte resistente per i motivi di cui al provvedimento e condivisi da questo Collegio, e rinviava la causa all'udienza cartolare del 23.10.2024, anche per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti al deposito telematico delle dichiarazioni reddituali aggiornate.
Quindi all'udienza figurata del 05.03.2025 il G.I. riservava la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto nr.
2795/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.03.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (28.01.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
3 Con riguardo alle statuizioni accessorie e quanto al mantenimento della LI , giova Per_1 evidenziare che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cfr. Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass., n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La S.C., inoltre correlando il diritto-dovere dell'istruzione a quello del mantenimento, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). Evidenziando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Sentenza n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito detto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trova occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come ad esempio peculiari problematiche personali dello stesso, o la mancanza di un qualsivoglia lavoro dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.
A ciò consegue che, a fronte del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa tale da determinare la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, eventuali sopravvenute circostanze (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività lavorativa dal medesimo espletata) non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno e ciò anche ove dette circostanze privino il predetto del sostentamento economico (Cass. n. 26259 del 02/12/2005). Diverso è, invece, l'eventuale diritto agli
4 alimenti fondata su fondata su presupposti diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente.
Orbene, in ragione di quanto evidenziato, il Collegio ritiene di confermare l'obbligo del resistente di concorrere al mantenimento della LI , atteso che la stessa sta completando il proprio Per_1
percorso formativo, non ha ancora raggiunto una collocazione nel mondo del lavoro e, pertanto, non può ritenersi che abbia raggiunto la propria autosufficienza economica come, peraltro, dimostrato documentalmente (v. piano degli studi dello studente) e non sconfessato da parte ricorrente.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età della LI e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, reputa conforme a giustizia confermare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa con la somma mensile di
€ 200,00 e che la detta somma, soggetta a rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla resistente entro il 10 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie, per la LI purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Quanto al godimento della casa coniugale - meglio identificata in atti - osserva il Collegio che ricorrono i presupposti per confermare il godimento della stessa in favore della IG.ra Controparte_1
quale genitore convivente con la LI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi e, in particolare, quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda è fondata e va pertanto accolta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, invero, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita
(cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del
2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di
5 causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà post coniugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis,
Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto:
“L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'eIGenza perequativa.” (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, pertanto, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni
6 oggettive intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sia evidente una disparità tra le parti in ordine alle entrate di cui possono disporre, atteso che il ricorrente risulta essere lavoratore dipendente con un'entrata annua di euro 35.001,24 (v. Certificazione Unica 2024 in atti), retribuzione che, peraltro, risulta incrementata rispetto all'epoca della separazione, ove i coniugi concordavano un assegno di mantenimento in favore della IG.ra (v. Certificazione Unica 2021 in atti, redditi pari Controparte_1
ad euro 33.643,00); mentre la resistente risulta disoccupata a far data dal 03.10.2005 (v. certificazione
ANPAL in atti), non essendo stata fornita alcuna prova della presunta collaborazione della stessa con la IMCO, come meramente asserita dal ricorrente ed avendo viceversa parte resistente depositato una dichiarazione con la quale detta società disconosceva qualsiasi tipo di collaborazione con la IG.ra
. Controparte_1
Ebbene, tenuto conto dell'età della resistente (57 anni), dell'assenza di una pregressa qualificazione professionale della stessa, nonché delle patologie che affliggono la (v. certificazione medica CP_1
in atti), il Collegio ritiene dimostrata la circostanza per la resistete di non potersi procurare mezzi adeguati per ragioni oggettive e che ciò giustifichi la previsione di un assegno divorzile in suo favore a carico del ricorrente, quanto meno sotto il profilo assistenziale.
Circa l'ammontare dell'assegno in questione, alla luce delle entrate del ricorrente, nonché delle spese mensili sopportate dallo stesso sopravvenute rispetto all'epoca della separazione ( pari ad euro 350,00 per il canone di locazione ed euro 384,80 per il finanziamento contratto per l'acquisto degli arredi -
v. contratto di locazione e contratto di finanziamento con l'Intesa San Paolo in atti), della durata della convivenza coniugale (circa 25 anni in base alle risultanze di causa) e tenuto conto che non sono stati offerti elementi per dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, il
Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del IG. l'obbligo di versare in favore Parte_1 della IG.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 350,00 mensili, somma da Controparte_1
versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat-Foi.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.09.1994 in Conca dei Marini (Sa), tra , nato a [...] Parte_1
7 (Na) il 19.06.1966, e , nata a [...] il [...] (Atto n. 21, parte II, S. Controparte_1
A, Atti di Matrimonio dell'anno 1994);
B) dispone che il IG. versi alla resistente la somma mensile di € 200,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della LI , entro il 10 di ogni mese, con rivalutazione Per_1
annuale ISTAT;
C) pone a carico del IG. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese Parte_1
mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per la LI, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
D) conferma il godimento della casa coniugale, meglio identificata in atti, in favore della IG.ra
; Controparte_1
E) dispone che il IG. versi alla IG.ra la somma mensile di € 350,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno divorzile, entro il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Conca dei Marini (Sa) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
G) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio del 10.06.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2872 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 05.03.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Aversa (Ce) alla Parte_1 C.F._1
Via San Nicola n. 10, presso lo studio dell'avv. Salvatore Schiavo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Arzano (Na) alla Controparte_1 C.F._2
Via Luigi Rocco n. 184, presso lo studio dell'avv. Alfonso Pepe, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 05.03.2025 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 14.03.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.02.2023 il IG. deduceva che: - in data 10.09.1994 aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Conca dei Marini (SA) con la IG.ra e che dalla Controparte_1
1 loro unione era nata la LI il 29.01.1996, maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente; - il Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. cronol. 2795/2020 del 03.03.2020 omologava la separazione dei coniugi;
- la separazione perdurava interrottamente e non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- in ossequio alle statuizioni della separazione, esso ricorrente stava regolarmente versando la somma mensile di euro 600,00 alla resistente, di cui euro
400,00 a titolo di mantenimento della IG.ra ed euro 200,00 a titolo di mantenimento Controparte_1
per la LI;
- a far data dalla separazione, la situazione economica di esso ricorrente era variata Per_1
attese le nuove spese sopravvenute quali il canone di locazione pari ad euro 350,00 mensili, la rata di euro 384,80 per il finanziamento contratto a seguito della separazione per l'acquisto degli arredi, le rate mensili di euro 67,50 ed euro 85,30 per i prestiti relativi all'acquisto di elettrodomestici, nonché la rata di euro 142,00 per il finanziamento contratto per l'installazione dei pannelli solari presso la casa coniugale;
- la resistente, a far data dalla separazione, non si era impegnata per trovare un'occupazione stabile atteso che si limitava a lavorare saltuariamente a nero come agente della
IMCO percependo le relative provvigioni.
Pertanto, il ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente;
- stabilirsi un importo di assegno divorzile in favore della resistente in misura ridotta rispetto al quantum del mantenimento previsto in sede di separazione;
- confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione.
Incardinato il giudizio, si costituiva la IG.ra , la quale pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso formulato e domandato. In particolare, la resistente deduceva che: - in costanza di matrimonio, il ricorrente, in ragione del proprio carattere possessivo, non aveva mai consentito ad essa resistente di lavorare;
- essa resistente non aveva mai lavorato presso la IMCO essendo da sempre disoccupata;
- a far data dalla separazione, le condizioni di salute di essa resistente erano peggiorate essendo la stessa affetta da “insufficienza venosa cronica stadio Ve sindrome ansioso – depressivo endoreattiva” tale da impedirle, anche in ragione della propria età anagrafica, di trovare un'occupazione stabile e a tempo pieno;
- pertanto, essa resistente si trovava costretta a svolgere lavori saltuari in famiglia che non le garantivano una indipendenza economica tanto da chiedere spesso sostentamento economico alla propria madre;
- di contro, il ricorrente aveva migliorato la propria condizione economica atteso il lavoro presso l'Ufficio degli
Affari Legali di Napoli dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale che aveva determinato un incremento economico non risultante dalle buste paga;
- il ricorrente si era disinteressato della LI
tale che essa resistente aveva dato mandato ad un difensore per il recupero delle somme Per_1
dovute.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporsi in capo al ricorrente l'obbligo di versare la somma di euro 500,00 a titolo di
2 mantenimento di essa resistente;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, porsi in capo al IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI , maggiorenne ma Parte_1 Per_1
non economicamente autosufficiente, versando la somma mensile di euro 300,00; - confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione e, in particolare, confermarsi il godimento della casa coniugale in favore di essa resistente.
All'esito dell'udienza di comparizione del 12.12.2023 il Presidente f.f., con provvedimento del
18.12.2023, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria le statuizioni assunte in sede di separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 27.03.2024.
Con memoria integrativa parte ricorrente si riportava al proprio atto introduttivo insistendo, in particolare, sull'attività lavorativa svolta dalla resistente a nero presso l'IMCO nonché sulla circostanza che i certificati medici allegati da controparte riportavano una data successiva alla notificazione del ricorso introduttivo;
di converso, parte resistente con comparsa di costituzione, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva sul proprio stato di disoccupazione e sulla non veridicità dell'assunto di controparte circa la propria presunta collaborazione con la IMCO allegando, all'uopo, documento rilasciato dalla società di disconoscimento integrale della predetta collaborazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 27.03.2024, il G.I. disattendeva le prove orali articolate da parte resistente per i motivi di cui al provvedimento e condivisi da questo Collegio, e rinviava la causa all'udienza cartolare del 23.10.2024, anche per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti al deposito telematico delle dichiarazioni reddituali aggiornate.
Quindi all'udienza figurata del 05.03.2025 il G.I. riservava la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto nr.
2795/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.03.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (28.01.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
3 Con riguardo alle statuizioni accessorie e quanto al mantenimento della LI , giova Per_1 evidenziare che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cfr. Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass., n. 2392 del 1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La S.C., inoltre correlando il diritto-dovere dell'istruzione a quello del mantenimento, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). Evidenziando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Sentenza n. 12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito detto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trova occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come ad esempio peculiari problematiche personali dello stesso, o la mancanza di un qualsivoglia lavoro dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.
A ciò consegue che, a fronte del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa tale da determinare la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, eventuali sopravvenute circostanze (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività lavorativa dal medesimo espletata) non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno e ciò anche ove dette circostanze privino il predetto del sostentamento economico (Cass. n. 26259 del 02/12/2005). Diverso è, invece, l'eventuale diritto agli
4 alimenti fondata su fondata su presupposti diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente.
Orbene, in ragione di quanto evidenziato, il Collegio ritiene di confermare l'obbligo del resistente di concorrere al mantenimento della LI , atteso che la stessa sta completando il proprio Per_1
percorso formativo, non ha ancora raggiunto una collocazione nel mondo del lavoro e, pertanto, non può ritenersi che abbia raggiunto la propria autosufficienza economica come, peraltro, dimostrato documentalmente (v. piano degli studi dello studente) e non sconfessato da parte ricorrente.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età della LI e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, reputa conforme a giustizia confermare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa con la somma mensile di
€ 200,00 e che la detta somma, soggetta a rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla resistente entro il 10 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie, per la LI purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Quanto al godimento della casa coniugale - meglio identificata in atti - osserva il Collegio che ricorrono i presupposti per confermare il godimento della stessa in favore della IG.ra Controparte_1
quale genitore convivente con la LI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi e, in particolare, quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda è fondata e va pertanto accolta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, invero, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita
(cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del
2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di
5 causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà post coniugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis,
Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto:
“L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'eIGenza perequativa.” (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, pertanto, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni
6 oggettive intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sia evidente una disparità tra le parti in ordine alle entrate di cui possono disporre, atteso che il ricorrente risulta essere lavoratore dipendente con un'entrata annua di euro 35.001,24 (v. Certificazione Unica 2024 in atti), retribuzione che, peraltro, risulta incrementata rispetto all'epoca della separazione, ove i coniugi concordavano un assegno di mantenimento in favore della IG.ra (v. Certificazione Unica 2021 in atti, redditi pari Controparte_1
ad euro 33.643,00); mentre la resistente risulta disoccupata a far data dal 03.10.2005 (v. certificazione
ANPAL in atti), non essendo stata fornita alcuna prova della presunta collaborazione della stessa con la IMCO, come meramente asserita dal ricorrente ed avendo viceversa parte resistente depositato una dichiarazione con la quale detta società disconosceva qualsiasi tipo di collaborazione con la IG.ra
. Controparte_1
Ebbene, tenuto conto dell'età della resistente (57 anni), dell'assenza di una pregressa qualificazione professionale della stessa, nonché delle patologie che affliggono la (v. certificazione medica CP_1
in atti), il Collegio ritiene dimostrata la circostanza per la resistete di non potersi procurare mezzi adeguati per ragioni oggettive e che ciò giustifichi la previsione di un assegno divorzile in suo favore a carico del ricorrente, quanto meno sotto il profilo assistenziale.
Circa l'ammontare dell'assegno in questione, alla luce delle entrate del ricorrente, nonché delle spese mensili sopportate dallo stesso sopravvenute rispetto all'epoca della separazione ( pari ad euro 350,00 per il canone di locazione ed euro 384,80 per il finanziamento contratto per l'acquisto degli arredi -
v. contratto di locazione e contratto di finanziamento con l'Intesa San Paolo in atti), della durata della convivenza coniugale (circa 25 anni in base alle risultanze di causa) e tenuto conto che non sono stati offerti elementi per dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, il
Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del IG. l'obbligo di versare in favore Parte_1 della IG.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 350,00 mensili, somma da Controparte_1
versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat-Foi.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.09.1994 in Conca dei Marini (Sa), tra , nato a [...] Parte_1
7 (Na) il 19.06.1966, e , nata a [...] il [...] (Atto n. 21, parte II, S. Controparte_1
A, Atti di Matrimonio dell'anno 1994);
B) dispone che il IG. versi alla resistente la somma mensile di € 200,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della LI , entro il 10 di ogni mese, con rivalutazione Per_1
annuale ISTAT;
C) pone a carico del IG. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese Parte_1
mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per la LI, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
D) conferma il godimento della casa coniugale, meglio identificata in atti, in favore della IG.ra
; Controparte_1
E) dispone che il IG. versi alla IG.ra la somma mensile di € 350,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno divorzile, entro il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Conca dei Marini (Sa) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
G) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio del 10.06.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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