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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato, all'esito della discussione ex art. 281 sexies cpc celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1099 dell'anno 2022 cui è riunita la causa iscritta al n. R.G. 535 dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Parte_1
Alessandro Passalacqua ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Trapani, nella via XXX Gennaio n. 40
Opponente
Contro
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Fodale, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Trapani, nella via Natale Augugliaro n. 30,
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio principale (RG 1099/2022) ha spiegato opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificatogli in data 7.05.2022 da sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di CP_1
1 finanziamento registrato in data 5.06.2008, in notaio Persona_1
Repertorio n. 42273 e Raccolta n. 11489, concesso alla società “Destinazione
Benessere di Angela ON s.a.s.” cui l'odierno opponente è intervenuto n.q. di socio accomandante e di co-fideiussore sino all'importo di € 55.000,00.
Ai fini di suffragare la spiegata opposizione, parte opponente ha dedotto: - la decadenza dall'obbligazione fideiussoria ex art 1957 c.c., considerata anche la nullità della clausola contrattuale che ne contemplava una deroga dacché conforme allo schema ABI;
- la nullità della suddetta clausola derogatoria poiché vessatoria, anche a fronte della mancanza di preventiva negoziazione e specifica sottoscrizione da parte dell il quale, nell'operazione economica posta in Pt_2
essere, assumerebbe la veste di “consumatore”; - la parziale prescrizione del credito in relazione agli interessi maturati;
- la nullità del contratto per difetto dei requisiti minimi richiesti dall'art. 117 TUB, comma 8, per mancanza di informativa precontrattuale relativa a costi e spese, quali isc e t.a.e.g.; - la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, il cui importo non potrebbe, in ogni caso, comprendere le spese del primo precetto. ha, dunque, chiesto al Tribunale: “In via pregiudiziale: - Parte_1
Sospendere il precetto ed il titolo esecutivo, cosi come da istanza di sospensione cautelare per gravi motivi;
In via preliminare - Rilevare la Nullità dell'atto di precetto in rinnovazione;
Nel merito in via principale: - Esercitare i propri poteri verificando la sussistenza di un valido titolo esecutivo posto a sostegno del precetto nei confronti del Sig. e per gli effetti accertare Parte_1
l'inesistenza del diritto di parte creditrice così dichiarando privo di CP_1
efficacia il suddetto titolo ed il precetto dichiarando altresì improcedibile e/o inammissibile la procedura ed estinto il procedimento. In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: - Accertare la pattuizione di tassi non legali, dichiarare la nullità-invalidità della clausola contrattuale illegittima e per l'effetto dichiarare non dovuto alcun interesse passivo, ex. Art. 1815 c.c. ; - Con vittoria di spese e competenze ed onorari della presente procedura da corrispondersi al procuratore antistatario nonché condanna ex art 96 cpc per aver il creditore pignoratizio esercitato l'azione
2 esecutiva o resistito in giudizio pur consapevole della infondatezza delle sue ragioni e per carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza.”.
Costituendosi in giudizio con memoria del 21.6.22, ha contestato le CP_1
prospettazioni di parte opponente, eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione spiegata. Nel merito, parte opposta ha dedotto: - la correttezza dell'importo indicato in seno al precetto, anche in ordine alle spese;
-
l'infondatezza degli assunti di parte opponente relativi alla asserita nullità della clausola di cui all'art. 3 per violazione della normativa antitrust, anche considerando il periodo in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato
(2008) e considerata la natura di fideiussione “specifica”, e non già omnibus, rilasciata dall' - la piena validità della suddetta clausola (non rientrante Pt_1
tra quelle ex art. 1341 c.c.) e la impossibilità di applicare la disciplina consumeristica stante che il finanziamento è stato accesso da una società di cui l'opponente è anche socio al 50%.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale: “In via pregiudiziale, rigettare la CP_1
chiesta sospensione della esecuzione per mancanza dei necessari gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla fondatezza dell'opposizione; In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Pt_1
perché tardiva;
Nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in
[...]
diritto l'opposizione proposta da e conseguentemente rigettare, Parte_1
tutte le domande ivi formulate;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Il giudizio riunito, portante il numero 535/2023 RG, è stato introdotto da Pt_1
con ricorso ex art. 615 co. 2 cpc (depositato in data 27.2.23)
[...] successivamente all'ordinanza del GE con cui è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva n. R.G. Es. 69/2022.
L'opponente in seno al detto ricorso ha riproposto le medesime doglianze ed eccezioni già rese nell'atto introduttivo del giudizio principale, aggiungendo doglianze afferenti all'improcedibilità di un'azione esecutiva sine titulo e sulla
3 (eventuale) irripetibilità delle spese anticipate dalla parte creditrice in caso di accoglimento dell'opposizione.
Ha, dunque. chiesto al Tribunale di: “Esercitare i propri poteri verificando nel merito la totale mancanza di un valido titolo esecutivo posto a sostegno della procedura esecutiva inziata nei confronti del Sig. e per gli effetti Parte_1
accertare l'inesistenza del diritto di parte creditrice così dichiarando CP_1
privo di efficacia il pignoramento immobiliare, nonché accertando
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della procedura esecutiva, e di conseguenza dichiarare estinto il procedimento per sopravvenuta carenza del titolo esecutivo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura nonché condanna ex art 96 cpc per aver il creditore pignoratizio esercitato l'azione esecutiva pur consapevole della infondatezza delle sue ragioni
e per carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza”.
Costituendosi nel giudizio recante R.G. n. 535/2023, ha contestato le CP_1
deduzioni poste a fondamento dell'opposizione, con le medesime argomentazioni già spese nella propria comparsa di costituzione e risposta nel procedimento R.G.
n. 1099/2022, instando per il rigetto della domanda.
*****
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va preliminarmente evidenziato che il giudizio d'opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo.
In tale giudizio, quindi, spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione preliminare spiegata dall'opposta nel giudizio principale. Ed invero, il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dispiega i suoi effetti in riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, non anche per quanto attiene all'opposizione a precetto che, nel caso di specie, deve quindi considerarsi proposta tempestivamente da Pt_1
4 Ciò posto, e sempre in via preliminare, va rilevato che l'opponente non può essere qualificato come consumatore e, conseguentemente, alla fattispecie per cui
è causa non può applicarsi la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206/2005.
Sul punto, in conformità alla giurisprudenza europea, il Tribunale non ignora che la Suprema Corte ha afferma che, se il fideiussore ha agito come persona fisica per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società debitrice, può considerarsi a pieno titolo un consumatore (cfr. Cass. S.U. 5868/2023 secondo cui: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_2
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_3
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale
(o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che riveste la qualità di Parte_1
socio accomandante della s.a.s. “Destinazione Benessere di Angela ON
s.a.s.”, come pure risulta espressamente dal contratto di finanziamento sottoscritto con sicché non può dirsi che lo stesso sia intervenuto CP_1
nell'operazione economica de qua per scopi di natura “privata”, avendo, piuttosto, agito per finalità collegate allo svolgimento dell'attività di impresa.
Di conseguenza, è del tutto evidente la mancanza dei presupposti di cui all'art. 3,
D.lgs. n. 206/2005 per qualificare l'odierno opponente quale “consumatore”, sicché ogni assunto da questi speso e collegato alla disciplina consumeristica deve ritenersi disatteso, dacché non applicabile alla fattispecie oggetto di causa.
Del tutto priva di rilevanza è, peraltro, la clausola di salvaguardia espressamente inserita nel contratto di finanziamento (art. 9) in seno alla quale si fa riferimento
5 alla disciplina del codice del consumo, chiaramente applicabile solo al ricorrere delle condizioni e presupposti normativi ivi contemplati.
*****
Passando, poi, all'esame degli ulteriori motivi d'opposizione, si osserva, in primo luogo, che la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. è ammessa dall'ordinamento giuridico e che tale clausola non può, di per sé, considerarsi vessatoria. Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, deve rilevarsi al riguardo che l'art. 1957 c.c. è previsione derogabile dalle parti nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta dall'art. 1322 c.c. (si veda sul punto la costante giurisprudenza di legittimità: “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall' art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. ex multis Cass. 28943/2017), tanto più che nel caso di specie non nemmeno può dirsi applicabile l'art. 1341, comma 2
c.c. che attiene a clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relative a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti
(diversamente, nella fattispecie per cui è causa, il contratto non è stato concluso mediante moduli prestampati ma mediante atto pubblico).
Vagliando l'ulteriore eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 3 del contratto di finanziamento per cui è causa per violazione della normativa antitrust
(vaglio circoscritto ai soli fini dell'opposizione spiegata), va rilevato che l'infondatezza di tale eccezione emerge laddove si consideri che non è stata nemmeno dimostrata la conformità tra le garanzie oggetto di causa e il modello predisposto dall' mai prodotto nel giudizio. CP_2
Va, inoltre evidenziato che la fideiussione prestata da è Parte_1
certamente una fideiussione c.d. specifica in quanto prestata con riferimento ad
6 uno specifico e determinato rapporto di finanziamento, per cui non vi è dubbio sul fatto che non si tratti di fideiussioni a garanzia di ipotetiche e indeterminate operazioni bancarie del soggetto garantito che possono cagionare un'oscillazione della misura della garanzia all'interno dell'esposizione massima garantita predeterminata.
Pertanto, la fattispecie per cui è causa non è sussumibile nella cornice astratta della fideiussione omnibus, che ha trovato accoglimento nelle recenti pronunce in argomento del Giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass., 13846/2019). Come risulta dalla lettera del dictum della Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c..
Pertanto, solo ove ricorra una fideiussione avente tali caratteristiche potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 30 dicembre 2021, n. 41994;
Cass., 28 maggio 2014, n. 11904).
Infatti, secondo il maggioritario orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito - cui il Tribunale aderisce – “l'accertamento della Banca d'Italia, (…) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (si veda in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che "[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla
"fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca"; cfr. anche i punti 13,
27 e ss., 35, 42, 43 e ss., 53, 59, 72 e ss., 78 e ss., 86)” (Trib. Milano, 6 settembre
7 2022, n. 7015. Cfr. anche Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481, Corte Appello
Milano n. 3082/2022).
Il tenore letterale della statuizione della Banca d'Italia appare del tutto chiaro ed inequivoco nel poter sostenere che la censura non concerna in alcun modo le fideiussioni specifiche avendo l'Autorità di vigilanza operato un espresso richiamo alle sole fideiussioni omnibus. E, dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI – nel caso di specie, per vero nemmeno dimostrata - non appare, in generale, sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione sarebbero nulle tenuto conto che non essendo applicabile il provvedimento di Banca d'Italia, non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
*****
In ordine all'eccezione di prescrizione degli interessi ex art. 2948, n. 4, c.c. spiegata dall'opponente, va evidenziato che nei contratti di finanziamento l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
(cfr. Cass.. 4232/2023). Pertanto, anche detta eccezione va rigettata in quanto infondata.
Quanto alle ulteriori eccezioni propugnate dall'opponente, si osserva che nel giudizio in questione viene in gioco un finanziamento disciplinato dalla
L.R.32/2000, concesso dall'Assessorato regionale della cooperazione
[...]
, per il tramite della in favore Controparte_3 CP_1
delle imprese artigiane per sostenere (art. 52 lett. b) il credito di esercizio.
La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane ( , CP_1 CP_1
istituita con l. reg. Sic. 27 dicembre 1954 n. 50, ha lo scopo di favorire mediante finanziamento pubblico lo sviluppo delle imprese predette, per questo rivestendo la natura di ente pubblico economico, con operazioni di finanziamento in cui vengono praticati tassi d'interesse inferiori a quelli di mercato, effettuate non
8 utilizzando il fondo di dotazione, che è il patrimonio della cassa, ma attingendo al fondo di rotazione, ossia alla massa patrimoniale postale a disposizione dalle leggi regionali e destinata alla concessione dei finanziamenti pubblici (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12/06/1992 , n. 7231).
Nel caso di specie il finanziamento richiesto dall'opponente risulta regolato dalla normativa summenzionata. La riconducibilità dell'operazione di finanziamento alle previsioni legislative sopra richiamate esclude la fondatezza delle doglianze correlate alla indeterminatezza delle condizioni applicate al rapporto di finanziamento e al tasso di interesse pattuito. Del tutto infondate sono, quindi, le doglianze in ordine alla violazione dell'art. 117 TUB.
Ed invero, il credito di esercizio, previsto dall'art. 52 della L.R. Siciliana
33/2000, espressamente richiamato nella domanda di finanziamento allegata dall'odierna opposta, che dispone e disciplina il regime di aiuto alle imprese, stabilisce chiaramente al comma 2 che “I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge - (art. 16 stessa legge) - per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi”.
Il tasso di interessi agevolato applicato si rileva per relationem dall'art. 16 lett. c) della stessa legge regionale, laddove si precisa che: “Per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è pari al
40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a).
Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori”. La citata lettera a) stabilisce che “il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore
9 interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti”.
Il costo del finanziamento (agevolato) risulta, dunque, ancorato ad un dato normativo prestabilito. Il relativo importo risulta poi indicato nel prospetto del piano di ammortamento depositato agli atti.
Anche la misura degli interessi moratori risulta determinabile ed espressamente indicata nelle domande di finanziamento ove è indicato che “nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo”.
Ed invero, poiché il tasso ufficiale di riferimento è determinato ufficialmente dal
Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), lo stesso rappresenta un parametro oggettivo ed assolutamente determinabile.
Non sono, poi, pertinenti alla fattispecie di finanziamento in esame le contestazioni in ordine alla mancata indicazione in contratto del EG e Par dell' , in ragione dell'inapplicabilità al caso concreto dell'art. 125 bis TUB, norma relativa al credito al consumo.
Il contratto in questione - rispetto al quale l'opposta ha anche prodotto la relativa domanda di finanziamento e la copia delle cambiali protestate - in definitiva, non risulta affetto da alcun profilo di nullità, e costituisce idoneo titolo esecutivo.
Infondata è, infine, l'eccezione di indeterminatezza della somma richiesta in seno all'atto di precetto, non essendo previsto che lo stesso debba recare una analitica indicazione del calcolo seguito per la determinazione del quantum richiesto, essendo anche sufficiente il richiamo generico dell'obbligazione che risulta dal titolo esecutivo. Nella specie, peraltro, il precetto contiene l'indicazione della dovuta a titolo di capitale che quella dovuta a titolo di interessi, oltre ulteriori interessi maturandi.
È invece fondata la doglianza afferente alla richiesta delle spese di notifica del primo precetto, ciò determinando non già la illegittimità dell'intera pretesa ma solo delle spese indebitamente richieste (pari ad € 25,41). Come è noto, infatti,
“Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti
10 processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per
l'intero” (cfr. Cass. 12195/2023).
La somma intimata con l'atto di precetto opposto nel presente giudizio deve allora essere ridotta dell'importo di € 25,41: tale atto di precetto può, dunque, continuare a sorreggere l'esecuzione già intrapresa per il conseguimento della restante somma.
Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc in ragione della pressocché totale infondatezza delle domande di parte opponente, che ha implicato solo una marginale riduzione della somma oggetto del precetto opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
accerta e dichiara il diritto dell'opposta creditrice a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma di € 39.288,09, oltre interessi e spese;
- Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i Parte_1
giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 5.262,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Trapani, 14.3.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato, all'esito della discussione ex art. 281 sexies cpc celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1099 dell'anno 2022 cui è riunita la causa iscritta al n. R.G. 535 dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Parte_1
Alessandro Passalacqua ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Trapani, nella via XXX Gennaio n. 40
Opponente
Contro
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Fodale, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Trapani, nella via Natale Augugliaro n. 30,
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio principale (RG 1099/2022) ha spiegato opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificatogli in data 7.05.2022 da sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di CP_1
1 finanziamento registrato in data 5.06.2008, in notaio Persona_1
Repertorio n. 42273 e Raccolta n. 11489, concesso alla società “Destinazione
Benessere di Angela ON s.a.s.” cui l'odierno opponente è intervenuto n.q. di socio accomandante e di co-fideiussore sino all'importo di € 55.000,00.
Ai fini di suffragare la spiegata opposizione, parte opponente ha dedotto: - la decadenza dall'obbligazione fideiussoria ex art 1957 c.c., considerata anche la nullità della clausola contrattuale che ne contemplava una deroga dacché conforme allo schema ABI;
- la nullità della suddetta clausola derogatoria poiché vessatoria, anche a fronte della mancanza di preventiva negoziazione e specifica sottoscrizione da parte dell il quale, nell'operazione economica posta in Pt_2
essere, assumerebbe la veste di “consumatore”; - la parziale prescrizione del credito in relazione agli interessi maturati;
- la nullità del contratto per difetto dei requisiti minimi richiesti dall'art. 117 TUB, comma 8, per mancanza di informativa precontrattuale relativa a costi e spese, quali isc e t.a.e.g.; - la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, il cui importo non potrebbe, in ogni caso, comprendere le spese del primo precetto. ha, dunque, chiesto al Tribunale: “In via pregiudiziale: - Parte_1
Sospendere il precetto ed il titolo esecutivo, cosi come da istanza di sospensione cautelare per gravi motivi;
In via preliminare - Rilevare la Nullità dell'atto di precetto in rinnovazione;
Nel merito in via principale: - Esercitare i propri poteri verificando la sussistenza di un valido titolo esecutivo posto a sostegno del precetto nei confronti del Sig. e per gli effetti accertare Parte_1
l'inesistenza del diritto di parte creditrice così dichiarando privo di CP_1
efficacia il suddetto titolo ed il precetto dichiarando altresì improcedibile e/o inammissibile la procedura ed estinto il procedimento. In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: - Accertare la pattuizione di tassi non legali, dichiarare la nullità-invalidità della clausola contrattuale illegittima e per l'effetto dichiarare non dovuto alcun interesse passivo, ex. Art. 1815 c.c. ; - Con vittoria di spese e competenze ed onorari della presente procedura da corrispondersi al procuratore antistatario nonché condanna ex art 96 cpc per aver il creditore pignoratizio esercitato l'azione
2 esecutiva o resistito in giudizio pur consapevole della infondatezza delle sue ragioni e per carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza.”.
Costituendosi in giudizio con memoria del 21.6.22, ha contestato le CP_1
prospettazioni di parte opponente, eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione spiegata. Nel merito, parte opposta ha dedotto: - la correttezza dell'importo indicato in seno al precetto, anche in ordine alle spese;
-
l'infondatezza degli assunti di parte opponente relativi alla asserita nullità della clausola di cui all'art. 3 per violazione della normativa antitrust, anche considerando il periodo in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato
(2008) e considerata la natura di fideiussione “specifica”, e non già omnibus, rilasciata dall' - la piena validità della suddetta clausola (non rientrante Pt_1
tra quelle ex art. 1341 c.c.) e la impossibilità di applicare la disciplina consumeristica stante che il finanziamento è stato accesso da una società di cui l'opponente è anche socio al 50%.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale: “In via pregiudiziale, rigettare la CP_1
chiesta sospensione della esecuzione per mancanza dei necessari gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla fondatezza dell'opposizione; In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Pt_1
perché tardiva;
Nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in
[...]
diritto l'opposizione proposta da e conseguentemente rigettare, Parte_1
tutte le domande ivi formulate;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Il giudizio riunito, portante il numero 535/2023 RG, è stato introdotto da Pt_1
con ricorso ex art. 615 co. 2 cpc (depositato in data 27.2.23)
[...] successivamente all'ordinanza del GE con cui è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva n. R.G. Es. 69/2022.
L'opponente in seno al detto ricorso ha riproposto le medesime doglianze ed eccezioni già rese nell'atto introduttivo del giudizio principale, aggiungendo doglianze afferenti all'improcedibilità di un'azione esecutiva sine titulo e sulla
3 (eventuale) irripetibilità delle spese anticipate dalla parte creditrice in caso di accoglimento dell'opposizione.
Ha, dunque. chiesto al Tribunale di: “Esercitare i propri poteri verificando nel merito la totale mancanza di un valido titolo esecutivo posto a sostegno della procedura esecutiva inziata nei confronti del Sig. e per gli effetti Parte_1
accertare l'inesistenza del diritto di parte creditrice così dichiarando CP_1
privo di efficacia il pignoramento immobiliare, nonché accertando
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della procedura esecutiva, e di conseguenza dichiarare estinto il procedimento per sopravvenuta carenza del titolo esecutivo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura nonché condanna ex art 96 cpc per aver il creditore pignoratizio esercitato l'azione esecutiva pur consapevole della infondatezza delle sue ragioni
e per carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza”.
Costituendosi nel giudizio recante R.G. n. 535/2023, ha contestato le CP_1
deduzioni poste a fondamento dell'opposizione, con le medesime argomentazioni già spese nella propria comparsa di costituzione e risposta nel procedimento R.G.
n. 1099/2022, instando per il rigetto della domanda.
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Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va preliminarmente evidenziato che il giudizio d'opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo.
In tale giudizio, quindi, spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione preliminare spiegata dall'opposta nel giudizio principale. Ed invero, il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dispiega i suoi effetti in riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, non anche per quanto attiene all'opposizione a precetto che, nel caso di specie, deve quindi considerarsi proposta tempestivamente da Pt_1
4 Ciò posto, e sempre in via preliminare, va rilevato che l'opponente non può essere qualificato come consumatore e, conseguentemente, alla fattispecie per cui
è causa non può applicarsi la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206/2005.
Sul punto, in conformità alla giurisprudenza europea, il Tribunale non ignora che la Suprema Corte ha afferma che, se il fideiussore ha agito come persona fisica per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società debitrice, può considerarsi a pieno titolo un consumatore (cfr. Cass. S.U. 5868/2023 secondo cui: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_2
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_3
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale
(o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che riveste la qualità di Parte_1
socio accomandante della s.a.s. “Destinazione Benessere di Angela ON
s.a.s.”, come pure risulta espressamente dal contratto di finanziamento sottoscritto con sicché non può dirsi che lo stesso sia intervenuto CP_1
nell'operazione economica de qua per scopi di natura “privata”, avendo, piuttosto, agito per finalità collegate allo svolgimento dell'attività di impresa.
Di conseguenza, è del tutto evidente la mancanza dei presupposti di cui all'art. 3,
D.lgs. n. 206/2005 per qualificare l'odierno opponente quale “consumatore”, sicché ogni assunto da questi speso e collegato alla disciplina consumeristica deve ritenersi disatteso, dacché non applicabile alla fattispecie oggetto di causa.
Del tutto priva di rilevanza è, peraltro, la clausola di salvaguardia espressamente inserita nel contratto di finanziamento (art. 9) in seno alla quale si fa riferimento
5 alla disciplina del codice del consumo, chiaramente applicabile solo al ricorrere delle condizioni e presupposti normativi ivi contemplati.
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Passando, poi, all'esame degli ulteriori motivi d'opposizione, si osserva, in primo luogo, che la deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. è ammessa dall'ordinamento giuridico e che tale clausola non può, di per sé, considerarsi vessatoria. Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, deve rilevarsi al riguardo che l'art. 1957 c.c. è previsione derogabile dalle parti nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta dall'art. 1322 c.c. (si veda sul punto la costante giurisprudenza di legittimità: “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall' art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. ex multis Cass. 28943/2017), tanto più che nel caso di specie non nemmeno può dirsi applicabile l'art. 1341, comma 2
c.c. che attiene a clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relative a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti
(diversamente, nella fattispecie per cui è causa, il contratto non è stato concluso mediante moduli prestampati ma mediante atto pubblico).
Vagliando l'ulteriore eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 3 del contratto di finanziamento per cui è causa per violazione della normativa antitrust
(vaglio circoscritto ai soli fini dell'opposizione spiegata), va rilevato che l'infondatezza di tale eccezione emerge laddove si consideri che non è stata nemmeno dimostrata la conformità tra le garanzie oggetto di causa e il modello predisposto dall' mai prodotto nel giudizio. CP_2
Va, inoltre evidenziato che la fideiussione prestata da è Parte_1
certamente una fideiussione c.d. specifica in quanto prestata con riferimento ad
6 uno specifico e determinato rapporto di finanziamento, per cui non vi è dubbio sul fatto che non si tratti di fideiussioni a garanzia di ipotetiche e indeterminate operazioni bancarie del soggetto garantito che possono cagionare un'oscillazione della misura della garanzia all'interno dell'esposizione massima garantita predeterminata.
Pertanto, la fattispecie per cui è causa non è sussumibile nella cornice astratta della fideiussione omnibus, che ha trovato accoglimento nelle recenti pronunce in argomento del Giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass., 13846/2019). Come risulta dalla lettera del dictum della Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c..
Pertanto, solo ove ricorra una fideiussione avente tali caratteristiche potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 30 dicembre 2021, n. 41994;
Cass., 28 maggio 2014, n. 11904).
Infatti, secondo il maggioritario orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito - cui il Tribunale aderisce – “l'accertamento della Banca d'Italia, (…) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (si veda in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che "[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla
"fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca"; cfr. anche i punti 13,
27 e ss., 35, 42, 43 e ss., 53, 59, 72 e ss., 78 e ss., 86)” (Trib. Milano, 6 settembre
7 2022, n. 7015. Cfr. anche Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481, Corte Appello
Milano n. 3082/2022).
Il tenore letterale della statuizione della Banca d'Italia appare del tutto chiaro ed inequivoco nel poter sostenere che la censura non concerna in alcun modo le fideiussioni specifiche avendo l'Autorità di vigilanza operato un espresso richiamo alle sole fideiussioni omnibus. E, dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI – nel caso di specie, per vero nemmeno dimostrata - non appare, in generale, sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione sarebbero nulle tenuto conto che non essendo applicabile il provvedimento di Banca d'Italia, non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
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In ordine all'eccezione di prescrizione degli interessi ex art. 2948, n. 4, c.c. spiegata dall'opponente, va evidenziato che nei contratti di finanziamento l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
(cfr. Cass.. 4232/2023). Pertanto, anche detta eccezione va rigettata in quanto infondata.
Quanto alle ulteriori eccezioni propugnate dall'opponente, si osserva che nel giudizio in questione viene in gioco un finanziamento disciplinato dalla
L.R.32/2000, concesso dall'Assessorato regionale della cooperazione
[...]
, per il tramite della in favore Controparte_3 CP_1
delle imprese artigiane per sostenere (art. 52 lett. b) il credito di esercizio.
La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane ( , CP_1 CP_1
istituita con l. reg. Sic. 27 dicembre 1954 n. 50, ha lo scopo di favorire mediante finanziamento pubblico lo sviluppo delle imprese predette, per questo rivestendo la natura di ente pubblico economico, con operazioni di finanziamento in cui vengono praticati tassi d'interesse inferiori a quelli di mercato, effettuate non
8 utilizzando il fondo di dotazione, che è il patrimonio della cassa, ma attingendo al fondo di rotazione, ossia alla massa patrimoniale postale a disposizione dalle leggi regionali e destinata alla concessione dei finanziamenti pubblici (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12/06/1992 , n. 7231).
Nel caso di specie il finanziamento richiesto dall'opponente risulta regolato dalla normativa summenzionata. La riconducibilità dell'operazione di finanziamento alle previsioni legislative sopra richiamate esclude la fondatezza delle doglianze correlate alla indeterminatezza delle condizioni applicate al rapporto di finanziamento e al tasso di interesse pattuito. Del tutto infondate sono, quindi, le doglianze in ordine alla violazione dell'art. 117 TUB.
Ed invero, il credito di esercizio, previsto dall'art. 52 della L.R. Siciliana
33/2000, espressamente richiamato nella domanda di finanziamento allegata dall'odierna opposta, che dispone e disciplina il regime di aiuto alle imprese, stabilisce chiaramente al comma 2 che “I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge - (art. 16 stessa legge) - per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi”.
Il tasso di interessi agevolato applicato si rileva per relationem dall'art. 16 lett. c) della stessa legge regionale, laddove si precisa che: “Per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è pari al
40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a).
Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori”. La citata lettera a) stabilisce che “il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore
9 interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti”.
Il costo del finanziamento (agevolato) risulta, dunque, ancorato ad un dato normativo prestabilito. Il relativo importo risulta poi indicato nel prospetto del piano di ammortamento depositato agli atti.
Anche la misura degli interessi moratori risulta determinabile ed espressamente indicata nelle domande di finanziamento ove è indicato che “nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo”.
Ed invero, poiché il tasso ufficiale di riferimento è determinato ufficialmente dal
Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), lo stesso rappresenta un parametro oggettivo ed assolutamente determinabile.
Non sono, poi, pertinenti alla fattispecie di finanziamento in esame le contestazioni in ordine alla mancata indicazione in contratto del EG e Par dell' , in ragione dell'inapplicabilità al caso concreto dell'art. 125 bis TUB, norma relativa al credito al consumo.
Il contratto in questione - rispetto al quale l'opposta ha anche prodotto la relativa domanda di finanziamento e la copia delle cambiali protestate - in definitiva, non risulta affetto da alcun profilo di nullità, e costituisce idoneo titolo esecutivo.
Infondata è, infine, l'eccezione di indeterminatezza della somma richiesta in seno all'atto di precetto, non essendo previsto che lo stesso debba recare una analitica indicazione del calcolo seguito per la determinazione del quantum richiesto, essendo anche sufficiente il richiamo generico dell'obbligazione che risulta dal titolo esecutivo. Nella specie, peraltro, il precetto contiene l'indicazione della dovuta a titolo di capitale che quella dovuta a titolo di interessi, oltre ulteriori interessi maturandi.
È invece fondata la doglianza afferente alla richiesta delle spese di notifica del primo precetto, ciò determinando non già la illegittimità dell'intera pretesa ma solo delle spese indebitamente richieste (pari ad € 25,41). Come è noto, infatti,
“Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti
10 processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per
l'intero” (cfr. Cass. 12195/2023).
La somma intimata con l'atto di precetto opposto nel presente giudizio deve allora essere ridotta dell'importo di € 25,41: tale atto di precetto può, dunque, continuare a sorreggere l'esecuzione già intrapresa per il conseguimento della restante somma.
Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc in ragione della pressocché totale infondatezza delle domande di parte opponente, che ha implicato solo una marginale riduzione della somma oggetto del precetto opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
accerta e dichiara il diritto dell'opposta creditrice a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma di € 39.288,09, oltre interessi e spese;
- Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i Parte_1
giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 5.262,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Trapani, 14.3.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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