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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/09/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418 /2025
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 17/09/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 418 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MACRINO MARIA Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (buste paga sino al mese di ottobre 2023, C.U. 2024, sub docc. nn. 1 e 2), da cui risulta senza incertezze che è stato dipendente del convenuto, Parte_1 [...]
titolare della impresa individuale “ CP_1 Controparte_1
, dal 3.4.2023 al 3.12.2023, data della scadenza del contratto a termine;
[...]
- parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, la retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2023 e il T.F.R.;
pagina 1 di 3 - sulla base della documentazione allegata parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 1177,99 per i titoli sopra indicati (di cui € 589,36 lordi a titolo di t.f.r.) sulla scorta del conteggio contenuto nel ricorso e fondato sulla stessa documentazione sopra richiamata (buste paga e CU);
- detta quantificazione appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso datore di lavoro nella busta paga in atti e nella CU;
la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
- parte convenuta, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
- dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
- in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, della concentrazione del giudizio in una sola udienza, nonché della semplicità dell'istruttoria svolta, limitata alla sola produzione documentale;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• condanna parte convenuta a Controparte_1
pagare a parte ricorrente la somma lorda di € 1177,99 per i titoli sopra Parte_1 indicati (di cui € 589,36 lordi a titolo di t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
pagina 2 di 3 • condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in €
1.350,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 17/09/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 418 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MACRINO MARIA Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (buste paga sino al mese di ottobre 2023, C.U. 2024, sub docc. nn. 1 e 2), da cui risulta senza incertezze che è stato dipendente del convenuto, Parte_1 [...]
titolare della impresa individuale “ CP_1 Controparte_1
, dal 3.4.2023 al 3.12.2023, data della scadenza del contratto a termine;
[...]
- parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, la retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2023 e il T.F.R.;
pagina 1 di 3 - sulla base della documentazione allegata parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 1177,99 per i titoli sopra indicati (di cui € 589,36 lordi a titolo di t.f.r.) sulla scorta del conteggio contenuto nel ricorso e fondato sulla stessa documentazione sopra richiamata (buste paga e CU);
- detta quantificazione appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso datore di lavoro nella busta paga in atti e nella CU;
la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
- parte convenuta, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
- dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
- in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, della concentrazione del giudizio in una sola udienza, nonché della semplicità dell'istruttoria svolta, limitata alla sola produzione documentale;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• condanna parte convenuta a Controparte_1
pagare a parte ricorrente la somma lorda di € 1177,99 per i titoli sopra Parte_1 indicati (di cui € 589,36 lordi a titolo di t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
pagina 2 di 3 • condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in €
1.350,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 3 di 3