Ordinanza cautelare 6 dicembre 2017
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/06/2023, n. 10025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10025 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 10025/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10916/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10916 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Settimo Del Freo, con domicilio eletto presso lo studio RA ES in Roma, via Montesanto 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto prot n. -OMISSIS- del 30/06/2017 e gli atti ad esso preordinati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 maggio 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 novembre 2017 l’odierno ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione controdeducendo quanto sostenuto nell’atto introduttivo e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 19 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L’istante ha domandato la concessione della cittadinanza italiana in data 10 gennaio 2014.
Il provvedimento di rigetto, datato 30 giugno 2017, ha motivato il mancato accoglimento della domanda stante la presenza di un decreto penale di condanna per violazione dell’art. 527 c.p., divenuto esecutivo nel 2001, oltre alla presenza di diverse segnalazioni di polizia (e la segnalazione di alias a carico dell’istante), nonché per l’omessa dichiarazione di tale pregiudizio da parte del ricorrente al momento della presentazione della domanda.
Il provvedimento impugnato, dunque, assunto nell’esercizio della discrezionalità amministrativa in capo all’Amministrazione in ordine al leale inserimento del richiedente nel tessuto sociale e giuridico del Paese, non risulta affatto viziato.
Esso è, invero, corredato dell’articolata e necessaria motivazione in merito alle ragioni che hanno determinato il rigetto dell’istanza, né tale motivazione appare arbitraria ovvero abnorme.
La presenza del pregiudizio penale a carico dell’istante, peraltro non dichiarata all’atto della compilazione della domanda volta all’ottenimento della cittadinanza italiana, può e deve essere posta a fondamento della valutazione amministrativa e condurre, come nel caso in esame, al rigetto dell’istanza.
Né parte ricorrente risulta aver fornito all’Amministrazione elementi istruttori concreti idonei a orientare diversamente l’esito del procedimento in corso.
Quanto al lamentato vizio procedimentale, consistito nell’omesso preavviso di rigetto della domanda, come risulta dalla documentazione depositata agli atti, la notificazione di tale preavviso non ha raggiunto il destinatario a causa della sua irreperibilità. Tale circostanza, compiutamente provata, vale ad escludere la sussistenza del lamentato vizio ed a legittimare l’operato dell’Amministrazione.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono, ad ogni modo, essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.