Ordinanza cautelare 24 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 22 settembre 2022
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 22/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2021, proposto da:
LO AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
Ader - Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita in giudizio
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia,
- della cartella di pagamento n. 064 2021 00049126 52 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 20 settembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 149.987,72 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999;
in via subordinata
- ridursi il quantum della pretesa azionata nella misura di giustizia, anche alla luce della mancata decurtazione da parte di GE “ degli importi già posti in compensazione con il credito vantato dal ricorrente per il contributo comunitario PAC ”;
- ridursi e rideterminarsi il tasso di interesse applicabile nel caso di specie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze cautelari n. 78 del 24 gennaio 2022 e n. 682 del 21 settembre 2022;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 17 novembre 2021 e depositato in data 6 dicembre 2021, il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 064 2021 00049126 52 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’importo di € 149.987,72 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999.
2. La parte ricorrente espone di essere produttrice di latte fresco bovino e di operare da molti anni nel settore della zootecnia e della commercializzazione del prodotto lattiero – caseario e ricorda che “ in ambito CE la commercializzazione del latte è sottoposta, sin dal 1984, ad un regime di contingentamento della produzione, il c.d. regime quote latte ”
3. Dopo una breve premessa in punto di giurisdizione, che parte ricorrente ricorda spettare al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p.a. e dell’art. 2 sexies del D.L. 26 aprile 2005 n. 63, conv. in L. 25 giugno 2005 n. 109, passa ad esporre i motivi di ricorso che possono così sintetizzarsi:
a) il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 3 comma 4 L. 241/90 in quanto conterrebbe una indicazione erronea e fuorviante in ordine alla Autorità a cui proporre ricorso (indicata alternativamente nella Commissione Provinciale, nel Tribunale Ordinario, e nel Giudice di Pace), oltre a configurare la sola possibilità di proporre motivi di ricorso meramente formali, senza alcuna indicazione in ordine ai profili di merito, con conseguente grave lesione del diritto di difesa del contribuente;
b) la parte ricorrente non avrebbe ricevuto da GE alcuna comunicazione di imputazione di prelievo e, pertanto, la pretesa qui azionata sarebbe prescritta per decorso del termine quadriennale, ovvero del termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., o comunque del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.;
c) AG avrebbe tardivamente formato e consegnato il ruolo all’Agenzia di riscossione con violazione dei termini di cui all’art. 50 DPR 602/1973 e conseguente decadenza dall’iscrizione a ruolo eccepita “ ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ”, avendo reso esecutivo il ruolo nel 2021 a fronte di un presunto credito relativo alle annate 1996, 1997, 1998;
d) vi sarebbe la violazione degli artt. 8 ter, quater, quinquies della L. n. 33 del 2009 essendo illegittimamente chiesti gli interessi, senza alcuna indicazione delle modalità di conteggio degli stessi sotto il profilo del dies a quo della pretesa e dei tassi applicati. La quota di interessi moratori sarebbe macroscopicamente errata anche per non corretta applicazione dei tassi di interesse previsti dalla normativa eurounitaria oltre a non essere specificato né il periodo di decorrenza del tasso di interesse né la campagna lattiera cui fare riferimento per il conteggio degli stessi;
e) la normativa nazionale in materia di calcolo del prelievo supplementare si pone in contrasto con la normativa eurounitaria, come stabilito dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, e in particolare dalla sentenza della Sezione VII 27 giugno 2019 (nella causa C-348/18), dalla sentenza della Sezione II 11 settembre 2019 (nella causa C 46/18), e dalla sentenza della Sezione II 13 gennaio 2021 (nella causa C-377/19). Per l’effetto, nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al ricalcolo del prelievo dovuto. Lo stesso TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 184 del 2020, mai impugnata e passata in giudicato, ha annullato l’intimazione di prelievo supplementare relativa all’annata 2002/2003, proprio in virtù dell’illegittimità per contrasto con la normativa eurounitaria dei meccanismi di compensazione nazionale per categorie prioritarie e di rimborso del prelievo in eccesso. Vi sarebbe anche la “ falsità ” dell’intera poderosa mole dei dati produttivi digitalizzati ed utilizzati nel SIAN e nel Registro Nazionale dei debiti;
f) la cartella impugnata sarebbe nulla per carenza di motivazione non essendo consentito al ricorrente verificare con esattezza il calcolo matematico effettuato da AG per determinare l’ammontare del prelievo supplementare ancora dovuto. Sulla base dell’atto impugnato non sarebbe possibile conoscere se gli importi iscritti a ruolo siano stati indicati in cartella al netto dei contributi PAC dovuti alla parte ricorrente, ma non versati perchè recuperati per compensazione in pagamento delle somme dovute per prelievo quote latte;
g) sarebbe stata omessa la previa notifica dell’avviso bonario, richiesta a pena di nullità dall’art. 6 comma 5 dello Statuto del contribuente (L. 212 del 2000);
h) la cartella non sarebbe stata sottoscritta dal Responsabile del procedimento, con conseguente nullità/inesistenza della cartella.
4. AG si è costituita in giudizio con memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque l’esigenza di disporre di un congruo lasso di tempo per consentire agli Uffici di provvedere a tutte le ricerche necessarie ad individuare le vicende giudiziarie pregresse e gli atti inviati al ricorrente, riservando di svolgere difese più compiute all’esito di tale approfondimento.
5, ADER, ritualmente intimata, non si è costituita.
6. Con ordinanza cautelare n. 78 del 24 gennaio 2022 è stata accolta provvisoriamente la relativa istanza di sospensione dell’efficacia della cartella impugnata, ritenendo assorbente il profilo del periculum , considerato che la riscossione coattiva dell’intero importo, pari ad € 149.987,72, avrebbe potuto mettere a rischio la continuità dell’attività aziendale. Veniva, altresì, disposta istruttoria a carico di GE, con deposito di relazione scritta entro il 30 giugno 2022, al fine di ricostruire il contenzioso proposto dall’azienda ricorrente nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto della cartella di pagamento impugnata, con specifico riferimento all’eventuale intervento di sentenze passate in giudicato.
A quest’ultimo proposito, infatti, veniva ricordato come l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali che si pongano in contrasto con il diritto eurounitario, come nel caso delle disposizioni nazionali in materia di prelievo supplementare secondo le varie pronunce della Corte di Giustizia UE intervenute, incontri l’ostacolo delle situazioni definite con sentenza passata in giudicato. Da qui la necessità di accertare, in via pregiudiziale, l’eventuale formazione di un giudicato sull’obbligo di corrispondere il prelievo supplementare. La trattazione dell’istanza cautelare veniva rinviata alla camera di consiglio del 21 settembre 2022.
7. In data 12 settembre 2022, in adempimento all’ordinanza cautelare n. 78/2022, GE depositava un elenco di ricorsi ed alcune decisioni relativi a giudizi intervenuti con l’azienda ricorrente.
8. All’esito della camera di consiglio del 21 settembre 2022 interveniva l’ordinanza n. 682 del 22 settembre 2022 che riteneva il pregiudizio grave ed irreparabile, allo stato, sfornito del requisito dell’attualità. Per contro, le carenze in punto di periculum in mora andavano ad amplificare i dubbi del Collegio in ordine al fumus boni iuris alla luce “ del ritenuto passaggio in giudicato del provvedimento impugnato ”. L’ordinanza cautelare veniva confermata anche all’esito dell’appello cautelare proposto avverso la stessa innanzi al Consiglio di Stato (C. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2022 n. 5672).
9. In vista della pubblica udienza, fissata in data 23 gennaio 2025, GE depositava documenti, ivi comprese alcune decisioni, alcune delle quali già depositate in ottemperanza dell’adempimento istruttorio di cui all’ordinanza n. 78/2022, nonché memoria.
10. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato per le ragioni che verranno di seguito illustrate.
Oggetto del ricorso
12. Oggetto del presente ricorso è la “ cartella di pagamento n. 064 2021 00049126 52 000 dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione ”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 149.987,72 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999.
13. L’azienda ricorrente formula, tra le altre, la censura relativa all’intervenuta prescrizione della pretesa di GE con riferimento a tutte le annate oggetto della cartella impugnata.
14. E’ evidente che lo scrutinio di tale censura si configuri quale antecedente logico rispetto alle censure che si fondano sulla necessaria disapplicazione della normativa interna per contrasto con il diritto eurounitario e con la censura che attiene al calcolo matematico effettuato da AG per determinare l’ammontare del prelievo esigibile ed alla conseguente eventuale mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC. Queste censure presuppongono, infatti, un debito ancora esistente e da rideterminare solo nell’importo. Appare necessario, pertanto, ricostruire la situazione del contenzioso pregresso, per stabilire se si siano formati dei giudicati che hanno cristallizzato il debito, e comunque se si sia verificato l’effetto interruttivo e sospensivo permanente della prescrizione in ragione di eventuali giudizi instaurati.
Contenzioso pregresso
15. Il quadro delle impugnazioni avverso gli atti presupposti può essere riassunto nei termini che seguono.
A) CAMPAGNA LATTIERO CASEARIA 1996/1997
a. 1) per ciò che concerne l’annata lattiero casearia 1996/1997, la sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 4957 del 2012 ha respinto il ricorso promosso dal ricorrente, unitamente ad altre aziende del settore, avverso “ il provvedimento AIMA recante i risultati della compensazione nazionale delle produzioni di latte per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 ”. Tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato (C. Stato, Sez. III, n. 897 del 2015) che ha rigettato l’appello proposto, tra gli altri, da LO AL;
a. 2) la sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 4098 del 2012, per quanto concerne l’annata 1996/1997, ha dichiarato improcedibile il ricorso, promosso dall’azienda ricorrente ed altre aziende del settore, per l’annullamento “…….. di tutti gli atti connessi e, in particolare, del provvedimento con cui AIMA ha imputato alla ricorrente il prelievo supplementare per le annate 1995/96 e 1996/97 di 85.061.480 di vecchie lire……. ” (ma in riferimento a tutte le annate si v. anche infra);
B) CAMPAGNE LATTIERO CASEARIE 1997/1998 – 1998/1999
b.1) per ciò che concerne le annate lattiero casearie 1997/1998 – 1998/1999, la sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 3644 del 2012 ha respinto il ricorso promosso dall’Azienda Agricola AL LO, unitamente ad altre aziende del settore, per l’annullamento “ delle comunicazioni AIMA del 29 gennaio 1999 con cui sono stati comunicati i QRI di riferimento per le annate 1997/98 e 1998/99 e l’assegnazione provvisoria delle QRI per l’annata 1999/2000 ”. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato (C. Stato, Sez. III, n. 210 del 2015) che ha respinto l’appello proposto, tra gli altri, dall’azienda ricorrente;
b. 2) la sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 3642 del 2012 ha respinto il ricorso promosso, tra gli altri, dall’Azienda Agricola AL LO per l’annullamento “ del provvedimento AIMA dell’8 giugno 2000 recante i risultati della compensazione nazionale per le produzioni di latte relative alle annate 1997/98 e 1998/99 – delle comunicazioni del 30 aprile 2000 che riportano l’indicazione degli importi di prelievo supplementare addebitati alle ricorrenti ”. Il Consiglio di Stato (C. Stato, Sez. III, n. 1217 del 2015) ha respinto l’appello promosso avverso la sentenza dall’azienda ricorrente, unitamente ad altre aziende del settore;
C) CAMPAGNE LATTIERO CASEARIE 1996/1997 - 1997/1998 – 1998/1999
c. 1) per quanto concerne le annate sopra indicate, la sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 4098 del 2012 ha dichiarato improcedibile il ricorso, promosso dall’azienda ricorrente ed altre aziende del settore, per l’annullamento “ della nota del luglio 1998 con cui la Regione Lombardia, a seguito di ricorso per riesame, ha confermato le quote latte di riferimento (QRI) per le annate 1995/96, 1996/97, 1997/98 ” nonché “ di tutti gli atti connessi e, in particolare, del provvedimento con cui AIMA ha imputato alla ricorrente il prelievo supplementare per le annate 1995/96 e 1996/97 di 85.061.480 di vecchie lire e dell’atto con cui la stessa Azienda ha assegnato le quote latte di riferimento (QRI) per le annate 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 ”;
c. 2) la sentenza del TAR IA, Sez. I, n.86 del 2021 che ha dichiarato perento, per quanto riguarda l’odierna ricorrente e una parte di altre aziende del settore ricorrenti, inammissibile nel caso di altre aziende ricorrenti, il ricorso per l’annullamento delle comunicazioni GE di data 11 giugno 2013 aventi ad oggetto “ Regime quote latte – versamento del prelievo esigibile ” riferite alle campagne dal 1995/96 e fino alla campagna 2008/09 (nel caso della ricorrente era impugnata l’intimazione n. GE.DIRIGEN.2013.1508 notificata al ricorrente in data 28 giugno 2013 e relativa alle annate 1996/1997 - 1997/1998 – 1998/1999).
Carattere definitivo degli atti di imputazione
16. L’intervento di decisioni passate in giudicato per l’azienda ricorrente, di merito, di perenzione o improcedibilità del giudizio, assume rilievo sia per quanto riguarda il problema dell’eccepita prescrizione, che verrà illustrato nel prosieguo, sia sotto il profilo della definitività degli atti di imputazione.
17. Per quanto concerne tale ultimo profilo, gli atti di imputazione del prelievo supplementare per le annate di cui al presente ricorso, erano divenuti incontestabili, per esaurimento dei relativi ricorsi, ben prima dell’instaurazione del presente giudizio, introdotto con ricorso notificato il 17 novembre 2021 e depositato il 6 dicembre 2021, e prima anche delle sentenze della Corte di Giustizia invocate dal ricorrente, che hanno affermato il contrasto con il diritto eurounitario della disciplina italiana in materia di quote latte. Ne consegue, anche alla luce dell’orientamento consolidatosi in Consiglio di Stato, di cui si dirà più avanti, l’impossibilità di utilizzare ora contro atti di riscossione coattiva, o direttamente attraverso l’azione di accertamento, argomenti riferibili al calcolo del prelievo supplementare, essendo ormai divenuti inoppugnabili gli atti di imputazione del debito stesso.
18. Non deve trascurarsi che oggetto del presente giudizio non sono gli atti di accertamento del prelievo supplementare, provvedimenti a monte della procedura di riscossione, ma una cartella di pagamento quale atto volto a sollecitare la parte all’adempimento e ad avvisarla che, in caso di mancato pagamento, si provvederà all’esazione coattiva del credito.
19. Come anche recentemente ricordato dal Consiglio di Stato, gli atti come quelli oggetto del presente giudizio, “ pur se devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, 46 ” (in questi termini C. Stato Sez. VI 11 dicembre 2024 n.9999). Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata non costituisce un autonomo atto impositivo, ma piuttosto un invito al pagamento, quale atto prodromico all’esecuzione forzata, contestabile unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito.
Contrasto con il diritto eurounitario
20. Nei confronti della cartella di pagamento oggetto del ricorso introduttivo sono state avanzate sette censure per vizi propri: nella prima si contesta la violazione dell’art. 3 comma 4 L. 241 del 1990, la seconda riguarda la prescrizione della pretesa vantata da GE, la terza è relativa alla tardiva formazione e consegna del ruolo e conseguente decadenza per violazione dei termini di cui all’art. 50 DPR 602/1973, la quarta concerne la mancata motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi che sarebbero comunque calcolati in maniera illegittima, nella quinta viene contestata l’errata quantificazione del presunto debito non essendo chiaro se sia stato tenuto conto e in che misura dei recuperi PAC, nella sesta si sostiene l’omessa violazione dell’avviso bonario e nella settima la mancata sottoscrizione della cartella.
21. Per quanto concerne il contrasto tra la normativa nazionale regolatrice della materia e il diritto eurounitario, occorre prendere atto dell’orientamento ormai consolidatosi in Consiglio di Stato, diverso dall’impostazione seguita in passato dal TAR IA.
22. Secondo tale orientamento, il vizio che inficia un provvedimento nazionale in contrasto con il diritto eurounitario si configura come annullabilità e non come nullità (particolarmente qualora tale contrasto riguardi non la norma attributiva del potere, ma le disposizioni regolatrici della materia). A fondamento viene richiamata la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale afferma che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché « il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso o in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo » (cfr. sentenza ÜH & Heitz del 13 gennaio 2004”; in termini v. C. Stato Sez. VI 17 dicembre 2024 n.10152, e C. Stato Sez. VI 18 novembre 2024 n. 9207).
23. L’orientamento ormai consolidatosi in Consiglio di Stato evidenzia inoltre come, secondo la giurisprudenza europea, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non consenta che gli stessi, una volta esauriti, siano messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. C. Stato Sez. VI, 22 maggio 2024, n. 4565).
24. Il Consiglio di Stato ha poi escluso che si possano distinguere i provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare divenuti definitivi a causa di una sentenza di merito da quelli divenuti definitivi a causa di una pronuncia di perenzione o comunque in rito. Di conseguenza, ha escluso anche per gli atti di riscossione, consequenziali a questi ultimi, la possibilità di effettuare la disapplicazione allo scopo di dare ingresso al diritto eurounitario (cfr. C. Stato Sez. VI 16 aprile 2024 n.3434; C. Stato Sez. VI 9 agosto 2024 n.7079).
25. Pertanto, deve considerarsi ostativa al ricalcolo anche la perenzione dei giudizi e le pronunce in rito che, benché non facciano stato tra le parti, sono in grado di consolidare e rendere non più contestabili gli atti di accertamento del prelievo supplementare e l’imputazione dello stesso.
Per completezza, deve notarsi come, nel caso di specie, siano intervenute sia una pronuncia di improcedibilità del ricorso (TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 4098 del 2012) sia di perenzione (TAR IA, Sez. I, n. 86 del 2021) con riferimento a tutte le annate oggetto del presente giudizio in relazione alle quali sono comunque intervenute anche pronunce di merito.
26. Fermo restando quanto sopra, questo Collegio evidenzia come l’incontestabilità dei rapporti non faccia venir meno il potere di autotutela in capo all’amministrazione (cfr. C. Stato Sez. VI 18 novembre 2024 n.9207; C. Stato Sez. VI 20 novembre 2024 n. 9351; C. Stato Sez. VI 11 dicembre 2024 n. 9999).
27. Il problema dell’autotutela non è eludibile, e in effetti occorre parlare di autotutela doverosa, se si considera che l’autorità di cosa giudicata o l’inoppugnabilità della decisione amministrativa per perenzione o mancata impugnazione, pur impedendo al giudice amministrativo di intervenire tramite disapplicazione, non elimina il contrasto con il diritto eurounitario, e fa sorgere, secondo i principi enucleati dalla Corte di Giustizia, il diritto al risarcimento a favore dei privati (v. C. Giust. GS 21 dicembre 2021 C-497/20, Randstad , punti 79 e 80).
Affidabilità della gestione delle quote latte in Italia
28. La censura riguardante l’asserita “ falsità ” dei dati e dei calcoli sulla produzione di latte a livello nazionale, qui avanzata all’interno del motivo dedicato alla violazione del diritto eurounitario, oltre ad essere inammissibile per le ragioni sopra illustrate, si configura anche infondata.
E difatti, come anche recentemente chiarito dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato « le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’GE) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati » (in questi termini C. Stato Sez. VI 17 dicembre 2024 n. 10152 che, a propria volta, richiama C. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; Id., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7481).
Violazione dell’art. 3 comma 4 L. n. 241 del 1990 per errata e/o fuorviante indicazione del termine e dell’organo innanzi al quale proporre impugnazione
29. Passando ai vizi propri della cartella impugnata, l’azienda ricorrente lamenta come nella stessa vi sarebbe un’errata e/o fuorviante indicazione del termine e dell’organo innanzi al quale proporre impugnazione.
La censura deve ritenersi infondata.
In primo luogo, occorre rilevare come non possa configurarsi, in realtà, alcuna indicazione errata o fuorviante. Dalla lettura della cartella, infatti, emerge come la stessa (pag. 3) riporti una tabella riassuntiva dei ricorsi proponibili “nel caso in cui si intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l’attività dell’Agente della riscossione” . All’interno di tale tabella, correttamente, non si indica la competenza del Tribunale amministrativo, con l’espressa specificazione che “negli altri casi” (quindi per contestare vizi diversi da quelli relativi alla fase di riscossione) deve farsi riferimento “alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova alle pagine seguenti” . E difatti, a pag. 7 si evidenzia che il ruolo oggetto di riscossione è stato formato da GE e vengono riportate precise indicazioni circa le impugnazioni proponibili, anche con riferimento ai profili di merito, e circa la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia.
Ciò chiarito, deve comunque ricordarsi come, per giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872), la mancata o erronea indicazione nel provvedimento amministrativo del termine o dell'Autorità davanti alla quale ricorrere integra una mera irregolarità del provvedimento amministrativo. Quest’ultima può, al più, giustificare la concessione del beneficio della rimessione in termini, quando l’inosservanza del termine sia giustificata dall’oscurità o ambiguità della normativa applicabile, da contrasti giurisprudenziali o da attività macroscopicamente equivoche o contraddittorie dell’amministrazione (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VII, 28 dicembre 2022 n. 11478). Nel caso di specie, peraltro, il ricorso è stato tempestivamente e correttamente proposto presso il Tribunale amministrativo munito di competenza territoriale, sicché qualsiasi irregolarità risulterebbe comunque superata.
Asserita prescrizione del credito vantato da GE
30. La seconda censura per vizi propri riguarda la asserita prescrizione del credito. Anche questa censura deve ritenersi infondata.
31. A questo proposito, si deve premettere che il termine di prescrizione in materia di quote latte è decennale tanto per il capitale quanto per gli interessi (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2085; C. Stato Sez. VI 20 gennaio 2025 n. 385; C. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64 secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). Sull’interruzione e sull’effetto sospensivo permanente della prescrizione in conseguenza della pendenza di azioni giudiziarie, si richiama quanto già affermato in giurisprudenza: “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere ” (cfr. C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2086; C. Stato Sez. VI 27 dicembre 2023 n. 11168).
32. Nel caso in esame per ciò che concerne l’annata lattiero casearia 1996/1997, la prescrizione è stata interrotta e permanentemente sospesa dal giudizio conclusosi con la sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter n. 4957 del 2012 (ricorso R.G. 13519/1999), confermata dal Consiglio di Stato (C. Stato, Sez. III, n. 897 del 2015) nonché dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 4098 del 2012 (ricorso R.G. 4670/1999).
Per le annate lattiero casearie 1997/1998 – 1998/1999 deve farsi riferimento alla sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 3644 del 2012 (ricorso R.G. 6138/2000), confermata dal Consiglio di Stato (C. Stato, Sez. III, n. 210 del 2015) nonché alla sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 3642 del 2012 (ricorso R.G. 11221/2000), confermata dal Consiglio di Stato (C. Stato, Sez. III, n. 1217 del 2015).
Infine, per tutte le annate oggetto del presente giudizio va nuovamente richiamata la sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 4098 del 2012 che ha dichiarato improcedibile il ricorso (R.G. 4670/1999) nonché la sentenza del TAR IA, Sez. I, n.86 del 2021 che ha dichiarato perento quanto all’odierna ricorrente ed altre aziende del settore (inammissibile per altre) il ricorso (R.G. 951/2013).
In ogni caso, dovrà tenersi conto anche dei periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) e di cui alla normativa connessa all’emergenza VI (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Violazione dei termini di cui all’art. 50 DPR 602/73
33. Il terzo motivo è inammissibile per carenza della necessaria specificità e comunque infondato. In primo luogo, deve rilevarsene la genericità nella parte in cui si deduce “ ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la decadenza dalla iscrizione a ruolo e l’impossibilità per Agenzia Entrate di agire in fase esecutiva ”, senza individuare la specifica norma asseritamente violata. Infine, per ciò che riguarda le altre disposizioni invocate (4 del D.M. n. 321/1999 e art. 50 del DPR n. 602/1973), l’azienda ricorrente non chiarisce in che termini il provvedimento sarebbe in contrasto con le richiamate disposizioni. In ogni caso le stesse appaiono del tutto inconferenti e non in grado di configurare il vizio lamentato.
In particolare, l’art. 50 del DPR n. 602/1973 è norma che disciplina l’espropriazione forzata che è fase successiva alla notifica della cartella di pagamento. Quest’ultima, infatti, si configura quale atto prodromico all’espropriazione. Pertanto, non è chiaro come possa essere riferita alla cartella la violazione di termini che le sono del tutto estranei.
Infine, l’art. 4 D.M. 3 settembre 1999 n. 321 è norma che si occupa esclusivamente delle date di consegna del ruolo ai concessionari. Quest’ultima dispone che, per i ruoli trasmessi tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese, mentre in caso di trasmissione successiva (dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese) la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo. Anche questa disposizione, si configura del tutto estranea alla presente fattispecie.
Errata ed indebita iscrizione a ruolo degli interessi, difetto di motivazione in ordine alla loro quantificazione e periodo di decorrenza del tasso di interesse
34. La censura è infondata. In primo luogo deve rilevarsi come la cartella impugnata espliciti nel dettaglio (pagg. 6, e 7) il fondamento del credito azionato, suddividendo l’importo complessivo in ragione delle diverse annualità e riportando il termine iniziale di ciascuna pretesa (corrispondente alla data di notifica dell’imputazione di prelievo supplementare). Più specificamente, per quanto concerne gli interessi si preoccupa di riportare (pag. 8) un analitico prospetto che illustra, per ogni periodo, i tassi applicati distinti per periodi di riferimento, indicando le norme comunitarie che li disciplinano.
A questo proposito, può ricordarsi come, per giurisprudenza consolidata, l’atto di intimazione debba ritenersi sufficientemente motivato quando contempli puntualmente l’indicazione delle annate di riferimento del prelievo intimato e della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi (cfr. TAR Lazio, Sez. V, 28 febbraio 2024 n.3938; C. Stato, Sez. III, 12 luglio 2021 n. 5281). Gli interessi, infatti, sono determinati secondo regole fissate per legge e la decorrenza è ricavabile dall’art. 30 DPR n. 602/1973, per cui nessuna illustrazione del calcolo degli interessi è dovuta (cfr C. Stato, Sez. VI 19 marzo 2024 n.2635).
Infine la tesi dell’azienda ricorrente, secondo la quale vi sarebbe stato un vertiginoso aumento degli interessi di mora, oltre ad essere genericamente formulata, è smentita dalla semplice lettura della cartella impugnata.
Difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati. Impossibilità di conoscere se gli importi indicati in cartella siano al netto delle somme liquidate per premi PAC
35. La censura si configura come inammissibile per la genericità con la quale è formulata oltreché infondata essendo priva di un adeguato supporto probatorio in ordine al presupposto dell’intervenuta compensazione. Sotto tale ultimo profilo, infatti, appare sufficiente ricordare come per giurisprudenza consolidata «[l]a dichiarazione di intervenuta compensazione è possibile solo se l’importo degli aiuti PAC trattenuti sia individuato in modo certo (v. CS Sez. II 23 agosto 2019 n. 5858). La compensazione deve quindi essere dedotta in giudizio mediante inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali, o essere accertata nei confronti degli stessi previa integrazione del contraddittorio. Se non adeguatamente documentata, la compensazione con gli aiuti PAC rimane un argomento generico, non opponibile nella procedura di recupero del prelievo supplementare. Lo stesso vale per gli importi eventualmente versati nel corso delle procedure di rateizzazione» (TAR Lombardia, IA, Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 50 )” (cfr. in termini TAR Lazio, Sez. V, 28 febbraio 2024 n. 3938).
Omessa indicazione dell’avviso bonario
36. Anche questa censura non può essere accolta. L’art. 6 comma 5 L. 212 del 2000 trova, infatti, applicazione per i soli debiti tributari risultanti da dichiarazioni fiscali “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” . Il credito per cui procede GE non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie. In ogni caso, non può neppure ravvisarsi alcuna compressione del diritto di difesa. Il dettaglio degli addebiti contenuto nella cartella di pagamento raggiunge il livello di motivazione esigibile ai sensi dell’art. 7 della legge 212/2000 oltre a non potersi ravvisarsi, nel caso di specie, alcuna incertezza, essendo richiesto il pagamento di importi già accertati e iscritti a ruolo.
Difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento
37. La doglianza è infondata. La cartella di pagamento di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 è redatta “in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze ” (comma 2), che non prevede la necessaria sottoscrizione ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale (Cass. civ., ord. n. 31605/2019). È sufficiente, quindi, che la cartella appaia riferibile all’agente della riscossione, circostanza non in discussione nel caso di specie.
Conclusioni
38. Sulla base di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere ritenuto in parte inammissibile (relativamente ai profili riconducibili alla cartella di pagamento ed al relativo ruolo divenuti inoppugnabili) e in parte infondato, nei termini di cui in motivazione (per quanto concerne i restanti profili).
39. Quanto alle spese del presente giudizio, la complessità e particolarità delle questioni, nelle quali viene in considerazione anche il contrasto con il diritto eurounitario, fanno ritenere equa la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO