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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/05/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2209 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Oreste Viola, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
, (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
( ), rappresentati e CP_2 C.F._3 difesi dall'Avv. Emanuele Ceccano, come da procura in atti;
-parte convenuta-
NONCHE' CONTRO
, (C.F. , nella qualità di Controparte_3 P.IVA_1
Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Forte, come da procura in atti;
- parte convenuta-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
rispettivamente proprietario e conducente del CP_4 veicolo ritenuto responsabile del sinistro, nonché Controparte_3 nella qualità di impresa designata per il Fondo Garanzie
[...] vittime della strada per la Regione Lazio, e rappresentava che in data
1 22.08.2011 alle ore 06:30 circa, mentre era alla guida del proprio motociclo Yamaha R6 tg. DG78428 in Cisterna di Latina, S.P.
Mediana Cisterna, collideva con l'autovettura Renault CE tg.
AN031MS, di proprietà di e condotta da Controparte_1 [...]
. CP_4
Quest'ultima, provenendo dal medesimo senso di marcia, improvvisamente effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una proprietà privata al civico n. 48, senza dare la precedenza al motoveicolo dell'attore che sopraggiungeva in fase di sorpasso della colonna di auto che seguivano la Renault CE.
Chiedeva l'accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro occorso con conseguente condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, data l'assenza della copertura assicurativa dell'autoveicolo responsabile. Agiva pertanto in giudizio e rassegnava le seguenti conclusioni: “1
) previo declaratoria di esclusiva responsabilità in capo alla sig.ra
conducente della autovettura Renault CE Controparte_4 tg. AN031MS di proprietà del sig. nato il Parte_2
26.5.1973 in Romania e residente in [...], sprovvista di copertura assicurativa all'epoca dell'evento, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità Controparte_3 di impresa designata per il Fondo di Garanzia vittime della strada per la Regione Lazio ai sensi del Provvedimento Isvap n.2496 del
28.12.2006 per i sinistri accaduti sino al 30.06.2015 e il sig.
[...]
in solido fra loro, al risarcimento in favore dell'istante Parte_2 di tutti i danni fisici dallo stesso subiti nel sinistro de quo, a titolo di danni fisici, biologici, temporanei e permanenti, morali, esistenziali
e/o alla vita di relazione, patrimoniali e da perdita di capacità lavorativa, il tutto da quantificarsi a mezzo di CTU medico-legale della quale sin d'ora se ne chiede l'ammissione; oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo, nonché di tutti i danni materiali intesi quali spese mediche sostenute, queste ultime pari ad € 1.395,84 oltre interessi fino al soddisfo;
2) condannare altresì i predetti convenuti sempre in solido alle spese, diritti, onorari, IVA, CPA del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio nella qualità di Controparte_3
Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertato l'inutile decorso del termine previsto
2 dall'art. 2947 C. C., dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno dedotto dall in Pt_1 accoglimento della sollevata eccezione per tutti i motivi esposti. Nel merito, subordinatamente e con salvezza di gravame, rigettarsi la domanda attorea siccome infondata - anche per l'istato cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, nonostante il noto divieto - e, comunque, non provata. In via più subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'avversa domanda, accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale dell'attore, nella verificazione dell'occorso sinistro e/o nella determinazione delle sue conseguenze pregiudizievoli e/o nel loro aggravamento, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227 e
2054 C. C., per le causali di cui nella premessa dell'atto di costituzione, decurtare lo statuendo indennizzo in misura proporzionale alle graduande responsabilità. Con il favore delle spese di lite”.
Si costituivano in giudizio anche e Controparte_1 CP_2
, eccependo la prescrizione del diritto e l'infondatezza della
[...] domanda attorea. Così concludevano: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione ed allegazione, in via preliminare dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nessuno escluso, subito dal sig.
per decorso del termine quinquennale di cui all'art. Parte_1
2947 cc.; nel merito previa declaratoria di responsabilità esclusiva del sig. , conducente del motociclo Yamaha R6 tg. Parte_1
DG78428, nella produzione del sinistro stradale del 22/08/2011, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in subordine previa la declaratoria di prevalente responsabilità del sig. , conducente del Parte_1 motociclo Yamaha R6 tg. DG78428, nella produzione del sinistro stradale del 22/08/2011, limitare l'accogliento della domanda a quanto risulterà di giustizia, con riduzione del quantum dovuto ex art. 1227 c.c.. Con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso di quelle generali.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prova testi, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
09.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
3 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da entrambi i convenuti.
La disposizione di cui all'art. 2947 c.c. prevede il termine prescrizione di due anni per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Nel caso in esame la condotta tenuta dalla convenuta può essere qualificata ai sensi dell'art. 590 c.p. per il quale “chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309”. L'art. 157 c.p., applicabile ratione temporis, stabilisce che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
Ciò premesso, il fatto generatore del danno si è verificato in data
22.08.2011, in atti risulta prodotta una prima lettera di messa in mora, interruttiva dei termini prescrittivi, ricevuta il 20-23 gennaio
2012, dalla INA Assitalia, oggi dal Fondo di Controparte_3
Garanzia Vittime della Strada, dalla NS S.p.A. e dalla VI
ON ( doc. 1 memorie II termine 183 VI co c.p.c. parte attrice), una seconda pec di messa in mora datata 10.04.2017 ( doc.
23 atto di citazione) ed una lettera di messa in mora inviata il
28.04.2017 alla in qualità di impresa designata Controparte_5 per il fondo vittime della strada ed alla NS (doc. 24 e 25 atto di citazione).
Ne consegue che, facendo applicazione dei principi sopra descritti, al momento dell'introduzione del presente giudizio il diritto al risarcimento del danno di parte attrice non era prescritto.
Va segnalato, altresì, che ai sensi dell'art. 1310 c.c. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.
Infatti, in tema di responsabilità per danni da circolazione di veicoli a motore, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed eventualmente del conducente, comporta che, ai fini della prescrizione del diritto risarcitorio, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, in applicazione del principio sancito dall'art. 1310 cod. civ., che estende a tutti i debitori solidali dell'obbligazione l'efficacia
4 interruttiva della prescrizione, derivante da qualunque atto compiuto nei confronti di uno di essi (Cass,
Sez. 3, Sentenza n. 14636 del 27/06/2014)
Nel caso di solidarietà tra più obbligati ex art. 2055 c.c. l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cass., Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022)
L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata per tutte le ragioni sopra esposte e deve essere rigettata.
La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito riportati.
Occorre richiamare il principio di diritto secondo cui nel caso di scontro tra veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria;
opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita non solo in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022;
Cass. Sez. 3 –, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
5 6941 del 11/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9550 del
22/04/2009).
Passando ad esaminare le circostanze di fatto si osserva che ha trovato adeguato riscontro documentale il fatto storico dello scontro tra i mezzi ed il conseguente evento lesivo. Tanto emerge dalla relazione di sinistro stradale redatta dagli agenti intervenuti sui luoghi di causa nelle immediatezze del sinistro, nonché dalla descrizione resa dagli stessi agenti sia dello stato dei luoghi sia della posizione assunta dai veicoli in stato di quiete, circostanze confermate nelle prove testi.
Deve quindi ritenersi definitivamente accertato che in data
22.08.2011, alle ore 06:30 circa, il veicolo Renault CE di proprietà di e condotto da Controparte_1 Controparte_4 percorreva S.P. Mediana Cisterna in Cisterna di Latina e, nel compiere la manovra di svolta a sinistra in prossimità del civico n.
48, collideva con il motociclo Yamaha R6 di proprietà dell'attore che procedeva sulla stessa via, nello stesso senso di marcia, in fase di sorpasso di una colonna di autoveicoli.
Come noto, l'art. 154 CdS precisa che i conducenti che intendono cambiare direzione o corsia, svoltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
In particolare, in caso di svolta a sinistra (anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio) il conducente deve accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo;
deve tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata e non deve iniziare a percorrere l'altra strada contromano, ma usare la massima prudenza.
Non vi è prova in atti che il conducente del veicolo Renault abbia rispettato le prescrizioni puntualmente descritte dall'art.154 CdS nel compiere la manovra di svolta a sinistra all'altezza del civico 48. Gli elementi istruttori raccolti non consentono di ritenere provata la segnalazione con anticipo, da parte della conducente, della volontà di svoltare a sinistra, né l'esecuzione di una manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, ad esempio rallentando e fermandosi prima di svoltare.
6 Può quindi ritenersi accertata la responsabilità del conducente della
Renault.
E' necessario in secondo luogo valutare la condotta dell'attore, al fine di verificare se possa ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.
Infatti, in tema di responsabilità derivante da uno scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
7479 del 20/03/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23431 del
04/11/2014).
Come noto, l'art.148, comma 3, del codice della strada impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato.
Come chiarito da giurisprudenza condivisa, il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 31009 del 30/11/2018).
Infine, il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio- temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30070 del 13/10/2022).
Dall'esame delle risultanze istruttorie è emerso che il conducente della Renault posto all'inizio di una fila di veicoli incolonnati, svoltava a sinistra ed entrava in collisione con il motociclo, condotto dall'attore, che procedeva nello stesso senso di marcia, in fase di sorpasso dei veicoli incolonnati.
7 Nella fase istruttoria è stato espletato l'interrogatorio formale sia dell'attore che della parte convenuta. Come noto l'interrogatorio formale è mezzo di prova volto ad ottenere la confessione della parte;
ne consegue che le dichiarazioni rese dalla parte pertanto hanno piena valenza probatoria solo se sfavorevoli al soggetto che le ha rese.
Nel caso di specie entrambe le parti si sono limitate a confermare le tesi esposte nei rispettivi scritti difensivi.
Esaminando la documentazione in atti e gli esiti della istruttoria orale può ritenersi accertata la presenza di una colonna di veicoli dietro la vettura dell'attore e la presenza di un furgone bianco posto subito dopo la vettura attorea. Dette circostanze, pienamente confermate da entrambi i conducenti, consentono di delineare con maggior precisione lo stato dei luoghi e portano ad escludere che ciascuno di essi avesse una piena e libera visibilità degli altri utenti della strada.
Ritiene il Tribunale che siano inattendibili e, in ogni caso, di scarsa rilevanza probatoria le dichiarazioni rese dal teste intimato da parte attrice, poiché si tratta di dichiarazioni generiche, che non forniscono informazioni precise circa la dinamica del sinistro e che non hanno trovato conferma istruttoria negli ulteriori elementi di prova acquisiti.
Non vi sono in atti – quindi - elementi sufficienti per ricostruire con esattezza la velocità dei mezzi, la condotta dell'attore nella manovra di sorpasso ed all'atto di avvicinarsi alla Renault CE, l'esatto punto di urto tra i mezzi e il posizionamento degli stessi sulla carreggiata prima dell'urto.
In conclusione gli elementi probatori raccolti non consentono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti ex art. 2054, 2 c., c.c.
Ne consegue che, facendo applicazione dei principi sopra espressi in tema di responsabilità ex art. 2054 c.c., deve ritenersi che la condotta di entrambi i conducenti abbia concorso a cagionare il sinistro nella misura del 50% ciascuno.
Passando ad esaminare le diverse voci di danno, per quanto riguarda i danni non patrimoniali, in considerazione della documentazione medica prodotta e della ctu medico legale disposta in corso di causa, deve ritenersi accertato che a seguito del sinistro sopra descritto l'attore abbia riportato “ frattura scomposta esposta terzo diafisario prossimale radio e ulna di destra e frattura di Bennet mano destra
8 e sinistra, trattate con interventi chirurgici di riduzione e sintesi;
frattura diafisi falange prossimale II dito mano destra, frattura composta estremo distale ulna destra;
frattura angolo antero- laterale destro soma di D8, frattura processo trasverso sinistro di
L1 e L2, frattura composta processi articolari di sinistra di L5 e S1; frattura epifiso-metadiafisaria perone destro;
trauma toraco- addominale con fratture costali multiple a destra e focolaio lacero contusivo del IV segmento epatico e della regione mesorenale di destra.”
Sulla base di queste premesse il perito ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha subito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 75, un periodo di inabilità temporanea parziale (75%) per giorni 30 ed un periodo di inabilità temporanea parziale (50%) per giorni 60.
Le menomazioni residuate configurano un danno all'integrità psicofisica permanente del 32%.
Le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il ctu meritano complessivamente condivisione, avendo redatto una consulenza adeguatamente motivata, priva di vizi logici e di contraddizioni di natura tecnica.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale richiesto dall'attore, va premesso che, come chiarito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (sentenza n. 26972/2008 e dalla copiosa successiva giurisprudenza di merito e di legittimità) nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' dunque compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre far riferimento ai criteri di liquidazione fissati dalle cd. Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano periodicamente aggiornate.
Si richiama sul punto quanto da ultimo precisato dalla Suprema
Corte: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano
9 il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari” (ex plurimis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018).
Il danno non patrimoniale sofferto da deve, pertanto, Parte_1 essere liquidato nei termini di seguito illustrati.
Tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età del danneggiato al momento del fatto (anni 30), del presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, del periodo di convalescenza, si stima equo liquidare:
a) € 8.625,00 a titolo di ristoro del danno da invalidità temporanea totale;
b) € 2.587,50 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 75%;
c) € 3.450,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 50%;
d) € 212.448,00 a titolo di invalidità permanente. L'importo complessivo così liquidato a titolo di danno non patrimoniale ammonta ad € 227.110,50.
L'attore non ha allegato in modo specifico e non ha provato fatti secondari idonei a dimostrare un pregiudizio da sofferenza morale eccedente i valori monetari tabellari.
Esaminato il complessivo materiale istruttorio raccolto, ritiene il
Tribunale che l'attore non abbia introdotto in giudizio elementi idonei a provare circostanze di fatto ulteriori rispetto alle
10 conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione assicurata dalle previsioni tabellari.
Non sono inoltre integrati i presupposti per il riconoscimento di somme a titolo di perdita di capacità lavorativa, solo genericamente allegata e non provata.
Sulle somme così riconosciute deve essere calcolato anche il danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavare un lucro finanziario.
Tale importo deve essere determinato equitativamente secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n.
1712/95) con il metodo seguente: a base di calcolo vanno poste le predette somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno;
su tale importo va applicato il saggio di rendimento prescelto o in mancanza quello legale. Tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento lesivo ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
In conclusione, la cifra corrispondente a dette operazioni graverà sui convenuti in solido, rispettando la graduazione della responsabilità come sopra descritta, quindi graverà sui convenuti, in solido, nella misura del 50% pari ad € 113.555,25, oltre rivalutazioni ed interessi.
A titolo di danno patrimoniale emergente all'attore devono, inoltre, essere rifuse le spese mediche già sostenute, nei limiti di quelle adeguatamente documentate, non contestate in modo specifico dalla parte convenuta e ritenute congrue dal ctu, per complessivi euro
661,27, già operata la divisione per la ripartizione del grado di responsabilità.
Le altre voci di danno richieste da parte attrice non hanno trovato adeguato riscontro nelle allegazioni di parte e negli elementi istruttori acquisiti in giudizio.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte attrice secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e successive modifiche, tenuto
11 conto del valore della controversia e del grado di complessità della istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
I compensi così liquidati devono essere distratti in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accerta che la responsabilità del sinistro verificato in data
22.08.2011 sia ascrivibile all'attore ed al conducente della Renault CE nella misura del 50% ciascuno e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di €
113.555,25, oltre rivalutazioni ed interessi;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore
€ 661,27, oltre interessi legali dalla domanda al saldo:
- pone le spese di ctu a carico dei convenuti in solido;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Latina, 27.05.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2209 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Oreste Viola, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
, (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
( ), rappresentati e CP_2 C.F._3 difesi dall'Avv. Emanuele Ceccano, come da procura in atti;
-parte convenuta-
NONCHE' CONTRO
, (C.F. , nella qualità di Controparte_3 P.IVA_1
Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Forte, come da procura in atti;
- parte convenuta-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
rispettivamente proprietario e conducente del CP_4 veicolo ritenuto responsabile del sinistro, nonché Controparte_3 nella qualità di impresa designata per il Fondo Garanzie
[...] vittime della strada per la Regione Lazio, e rappresentava che in data
1 22.08.2011 alle ore 06:30 circa, mentre era alla guida del proprio motociclo Yamaha R6 tg. DG78428 in Cisterna di Latina, S.P.
Mediana Cisterna, collideva con l'autovettura Renault CE tg.
AN031MS, di proprietà di e condotta da Controparte_1 [...]
. CP_4
Quest'ultima, provenendo dal medesimo senso di marcia, improvvisamente effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una proprietà privata al civico n. 48, senza dare la precedenza al motoveicolo dell'attore che sopraggiungeva in fase di sorpasso della colonna di auto che seguivano la Renault CE.
Chiedeva l'accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro occorso con conseguente condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, data l'assenza della copertura assicurativa dell'autoveicolo responsabile. Agiva pertanto in giudizio e rassegnava le seguenti conclusioni: “1
) previo declaratoria di esclusiva responsabilità in capo alla sig.ra
conducente della autovettura Renault CE Controparte_4 tg. AN031MS di proprietà del sig. nato il Parte_2
26.5.1973 in Romania e residente in [...], sprovvista di copertura assicurativa all'epoca dell'evento, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità Controparte_3 di impresa designata per il Fondo di Garanzia vittime della strada per la Regione Lazio ai sensi del Provvedimento Isvap n.2496 del
28.12.2006 per i sinistri accaduti sino al 30.06.2015 e il sig.
[...]
in solido fra loro, al risarcimento in favore dell'istante Parte_2 di tutti i danni fisici dallo stesso subiti nel sinistro de quo, a titolo di danni fisici, biologici, temporanei e permanenti, morali, esistenziali
e/o alla vita di relazione, patrimoniali e da perdita di capacità lavorativa, il tutto da quantificarsi a mezzo di CTU medico-legale della quale sin d'ora se ne chiede l'ammissione; oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo, nonché di tutti i danni materiali intesi quali spese mediche sostenute, queste ultime pari ad € 1.395,84 oltre interessi fino al soddisfo;
2) condannare altresì i predetti convenuti sempre in solido alle spese, diritti, onorari, IVA, CPA del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio nella qualità di Controparte_3
Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertato l'inutile decorso del termine previsto
2 dall'art. 2947 C. C., dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno dedotto dall in Pt_1 accoglimento della sollevata eccezione per tutti i motivi esposti. Nel merito, subordinatamente e con salvezza di gravame, rigettarsi la domanda attorea siccome infondata - anche per l'istato cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, nonostante il noto divieto - e, comunque, non provata. In via più subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'avversa domanda, accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale dell'attore, nella verificazione dell'occorso sinistro e/o nella determinazione delle sue conseguenze pregiudizievoli e/o nel loro aggravamento, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227 e
2054 C. C., per le causali di cui nella premessa dell'atto di costituzione, decurtare lo statuendo indennizzo in misura proporzionale alle graduande responsabilità. Con il favore delle spese di lite”.
Si costituivano in giudizio anche e Controparte_1 CP_2
, eccependo la prescrizione del diritto e l'infondatezza della
[...] domanda attorea. Così concludevano: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione ed allegazione, in via preliminare dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nessuno escluso, subito dal sig.
per decorso del termine quinquennale di cui all'art. Parte_1
2947 cc.; nel merito previa declaratoria di responsabilità esclusiva del sig. , conducente del motociclo Yamaha R6 tg. Parte_1
DG78428, nella produzione del sinistro stradale del 22/08/2011, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in subordine previa la declaratoria di prevalente responsabilità del sig. , conducente del Parte_1 motociclo Yamaha R6 tg. DG78428, nella produzione del sinistro stradale del 22/08/2011, limitare l'accogliento della domanda a quanto risulterà di giustizia, con riduzione del quantum dovuto ex art. 1227 c.c.. Con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso di quelle generali.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prova testi, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
09.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
3 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da entrambi i convenuti.
La disposizione di cui all'art. 2947 c.c. prevede il termine prescrizione di due anni per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Nel caso in esame la condotta tenuta dalla convenuta può essere qualificata ai sensi dell'art. 590 c.p. per il quale “chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309”. L'art. 157 c.p., applicabile ratione temporis, stabilisce che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
Ciò premesso, il fatto generatore del danno si è verificato in data
22.08.2011, in atti risulta prodotta una prima lettera di messa in mora, interruttiva dei termini prescrittivi, ricevuta il 20-23 gennaio
2012, dalla INA Assitalia, oggi dal Fondo di Controparte_3
Garanzia Vittime della Strada, dalla NS S.p.A. e dalla VI
ON ( doc. 1 memorie II termine 183 VI co c.p.c. parte attrice), una seconda pec di messa in mora datata 10.04.2017 ( doc.
23 atto di citazione) ed una lettera di messa in mora inviata il
28.04.2017 alla in qualità di impresa designata Controparte_5 per il fondo vittime della strada ed alla NS (doc. 24 e 25 atto di citazione).
Ne consegue che, facendo applicazione dei principi sopra descritti, al momento dell'introduzione del presente giudizio il diritto al risarcimento del danno di parte attrice non era prescritto.
Va segnalato, altresì, che ai sensi dell'art. 1310 c.c. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.
Infatti, in tema di responsabilità per danni da circolazione di veicoli a motore, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed eventualmente del conducente, comporta che, ai fini della prescrizione del diritto risarcitorio, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, in applicazione del principio sancito dall'art. 1310 cod. civ., che estende a tutti i debitori solidali dell'obbligazione l'efficacia
4 interruttiva della prescrizione, derivante da qualunque atto compiuto nei confronti di uno di essi (Cass,
Sez. 3, Sentenza n. 14636 del 27/06/2014)
Nel caso di solidarietà tra più obbligati ex art. 2055 c.c. l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cass., Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022)
L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata per tutte le ragioni sopra esposte e deve essere rigettata.
La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito riportati.
Occorre richiamare il principio di diritto secondo cui nel caso di scontro tra veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria;
opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita non solo in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022;
Cass. Sez. 3 –, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
5 6941 del 11/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9550 del
22/04/2009).
Passando ad esaminare le circostanze di fatto si osserva che ha trovato adeguato riscontro documentale il fatto storico dello scontro tra i mezzi ed il conseguente evento lesivo. Tanto emerge dalla relazione di sinistro stradale redatta dagli agenti intervenuti sui luoghi di causa nelle immediatezze del sinistro, nonché dalla descrizione resa dagli stessi agenti sia dello stato dei luoghi sia della posizione assunta dai veicoli in stato di quiete, circostanze confermate nelle prove testi.
Deve quindi ritenersi definitivamente accertato che in data
22.08.2011, alle ore 06:30 circa, il veicolo Renault CE di proprietà di e condotto da Controparte_1 Controparte_4 percorreva S.P. Mediana Cisterna in Cisterna di Latina e, nel compiere la manovra di svolta a sinistra in prossimità del civico n.
48, collideva con il motociclo Yamaha R6 di proprietà dell'attore che procedeva sulla stessa via, nello stesso senso di marcia, in fase di sorpasso di una colonna di autoveicoli.
Come noto, l'art. 154 CdS precisa che i conducenti che intendono cambiare direzione o corsia, svoltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
In particolare, in caso di svolta a sinistra (anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio) il conducente deve accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo;
deve tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata e non deve iniziare a percorrere l'altra strada contromano, ma usare la massima prudenza.
Non vi è prova in atti che il conducente del veicolo Renault abbia rispettato le prescrizioni puntualmente descritte dall'art.154 CdS nel compiere la manovra di svolta a sinistra all'altezza del civico 48. Gli elementi istruttori raccolti non consentono di ritenere provata la segnalazione con anticipo, da parte della conducente, della volontà di svoltare a sinistra, né l'esecuzione di una manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, ad esempio rallentando e fermandosi prima di svoltare.
6 Può quindi ritenersi accertata la responsabilità del conducente della
Renault.
E' necessario in secondo luogo valutare la condotta dell'attore, al fine di verificare se possa ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.
Infatti, in tema di responsabilità derivante da uno scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
7479 del 20/03/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23431 del
04/11/2014).
Come noto, l'art.148, comma 3, del codice della strada impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato.
Come chiarito da giurisprudenza condivisa, il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 31009 del 30/11/2018).
Infine, il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio- temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30070 del 13/10/2022).
Dall'esame delle risultanze istruttorie è emerso che il conducente della Renault posto all'inizio di una fila di veicoli incolonnati, svoltava a sinistra ed entrava in collisione con il motociclo, condotto dall'attore, che procedeva nello stesso senso di marcia, in fase di sorpasso dei veicoli incolonnati.
7 Nella fase istruttoria è stato espletato l'interrogatorio formale sia dell'attore che della parte convenuta. Come noto l'interrogatorio formale è mezzo di prova volto ad ottenere la confessione della parte;
ne consegue che le dichiarazioni rese dalla parte pertanto hanno piena valenza probatoria solo se sfavorevoli al soggetto che le ha rese.
Nel caso di specie entrambe le parti si sono limitate a confermare le tesi esposte nei rispettivi scritti difensivi.
Esaminando la documentazione in atti e gli esiti della istruttoria orale può ritenersi accertata la presenza di una colonna di veicoli dietro la vettura dell'attore e la presenza di un furgone bianco posto subito dopo la vettura attorea. Dette circostanze, pienamente confermate da entrambi i conducenti, consentono di delineare con maggior precisione lo stato dei luoghi e portano ad escludere che ciascuno di essi avesse una piena e libera visibilità degli altri utenti della strada.
Ritiene il Tribunale che siano inattendibili e, in ogni caso, di scarsa rilevanza probatoria le dichiarazioni rese dal teste intimato da parte attrice, poiché si tratta di dichiarazioni generiche, che non forniscono informazioni precise circa la dinamica del sinistro e che non hanno trovato conferma istruttoria negli ulteriori elementi di prova acquisiti.
Non vi sono in atti – quindi - elementi sufficienti per ricostruire con esattezza la velocità dei mezzi, la condotta dell'attore nella manovra di sorpasso ed all'atto di avvicinarsi alla Renault CE, l'esatto punto di urto tra i mezzi e il posizionamento degli stessi sulla carreggiata prima dell'urto.
In conclusione gli elementi probatori raccolti non consentono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti ex art. 2054, 2 c., c.c.
Ne consegue che, facendo applicazione dei principi sopra espressi in tema di responsabilità ex art. 2054 c.c., deve ritenersi che la condotta di entrambi i conducenti abbia concorso a cagionare il sinistro nella misura del 50% ciascuno.
Passando ad esaminare le diverse voci di danno, per quanto riguarda i danni non patrimoniali, in considerazione della documentazione medica prodotta e della ctu medico legale disposta in corso di causa, deve ritenersi accertato che a seguito del sinistro sopra descritto l'attore abbia riportato “ frattura scomposta esposta terzo diafisario prossimale radio e ulna di destra e frattura di Bennet mano destra
8 e sinistra, trattate con interventi chirurgici di riduzione e sintesi;
frattura diafisi falange prossimale II dito mano destra, frattura composta estremo distale ulna destra;
frattura angolo antero- laterale destro soma di D8, frattura processo trasverso sinistro di
L1 e L2, frattura composta processi articolari di sinistra di L5 e S1; frattura epifiso-metadiafisaria perone destro;
trauma toraco- addominale con fratture costali multiple a destra e focolaio lacero contusivo del IV segmento epatico e della regione mesorenale di destra.”
Sulla base di queste premesse il perito ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha subito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 75, un periodo di inabilità temporanea parziale (75%) per giorni 30 ed un periodo di inabilità temporanea parziale (50%) per giorni 60.
Le menomazioni residuate configurano un danno all'integrità psicofisica permanente del 32%.
Le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il ctu meritano complessivamente condivisione, avendo redatto una consulenza adeguatamente motivata, priva di vizi logici e di contraddizioni di natura tecnica.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale richiesto dall'attore, va premesso che, come chiarito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (sentenza n. 26972/2008 e dalla copiosa successiva giurisprudenza di merito e di legittimità) nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' dunque compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre far riferimento ai criteri di liquidazione fissati dalle cd. Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano periodicamente aggiornate.
Si richiama sul punto quanto da ultimo precisato dalla Suprema
Corte: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano
9 il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari” (ex plurimis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018).
Il danno non patrimoniale sofferto da deve, pertanto, Parte_1 essere liquidato nei termini di seguito illustrati.
Tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età del danneggiato al momento del fatto (anni 30), del presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, del periodo di convalescenza, si stima equo liquidare:
a) € 8.625,00 a titolo di ristoro del danno da invalidità temporanea totale;
b) € 2.587,50 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 75%;
c) € 3.450,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 50%;
d) € 212.448,00 a titolo di invalidità permanente. L'importo complessivo così liquidato a titolo di danno non patrimoniale ammonta ad € 227.110,50.
L'attore non ha allegato in modo specifico e non ha provato fatti secondari idonei a dimostrare un pregiudizio da sofferenza morale eccedente i valori monetari tabellari.
Esaminato il complessivo materiale istruttorio raccolto, ritiene il
Tribunale che l'attore non abbia introdotto in giudizio elementi idonei a provare circostanze di fatto ulteriori rispetto alle
10 conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione assicurata dalle previsioni tabellari.
Non sono inoltre integrati i presupposti per il riconoscimento di somme a titolo di perdita di capacità lavorativa, solo genericamente allegata e non provata.
Sulle somme così riconosciute deve essere calcolato anche il danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavare un lucro finanziario.
Tale importo deve essere determinato equitativamente secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n.
1712/95) con il metodo seguente: a base di calcolo vanno poste le predette somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno;
su tale importo va applicato il saggio di rendimento prescelto o in mancanza quello legale. Tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento lesivo ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
In conclusione, la cifra corrispondente a dette operazioni graverà sui convenuti in solido, rispettando la graduazione della responsabilità come sopra descritta, quindi graverà sui convenuti, in solido, nella misura del 50% pari ad € 113.555,25, oltre rivalutazioni ed interessi.
A titolo di danno patrimoniale emergente all'attore devono, inoltre, essere rifuse le spese mediche già sostenute, nei limiti di quelle adeguatamente documentate, non contestate in modo specifico dalla parte convenuta e ritenute congrue dal ctu, per complessivi euro
661,27, già operata la divisione per la ripartizione del grado di responsabilità.
Le altre voci di danno richieste da parte attrice non hanno trovato adeguato riscontro nelle allegazioni di parte e negli elementi istruttori acquisiti in giudizio.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte attrice secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e successive modifiche, tenuto
11 conto del valore della controversia e del grado di complessità della istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
I compensi così liquidati devono essere distratti in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accerta che la responsabilità del sinistro verificato in data
22.08.2011 sia ascrivibile all'attore ed al conducente della Renault CE nella misura del 50% ciascuno e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di €
113.555,25, oltre rivalutazioni ed interessi;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore
€ 661,27, oltre interessi legali dalla domanda al saldo:
- pone le spese di ctu a carico dei convenuti in solido;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Latina, 27.05.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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