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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1285/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1285/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 4.03.2025, vertente
TRA
e , entrambi elettivamente domiciliati in Penne Parte_1 Parte_2
(PE), Via Pultone n. 15, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Gioioso e dell'Avv. Erica
Gioioso, entrambi del Foro di Pescara, i quali li rappresentano e difendono, giusta mandato in calce all'atto d'appello.
APPELLANTI
E
, nella qualità di titolare dell'omonima impresa edile, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Alessandro Cichella del Foro di Pescara, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Città S. Angelo (PE), Via XXII Maggio 1944 n. 22.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 697/2023, pubblicata il 17.5.2023, del Tribunale di Pescara – Contratto d'appalto.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Nel richiamare tutte le difese, eccezioni e domande di merito e istruttorie svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale monocratico di Pescara n. 697/2023 pubblicata il 17/05/2023, non notificata, emessa nella causa civile RG n. 5548/2018 (Repert. n. 1259/2023 del
17/05/2023) nei termini richiesti e conseguentemente, per i motivi di impugnazione di cui all'atto di appello, disattesa ogni avversa deduzione, istanza ed eccezione, NEL MERITO, in accoglimento della domanda attorea: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
per i vizi ed i difetti nell'eseguire l'opera commissionatagli dagli attori, Controparte_1
ovvero l'istallazione di n°2 serbatoi da interro in polietilene, aventi una capienza di 10000
LT ciascuno, presso la loro abitazione sita in Loreto Aprutino alla c.da Scrizzetto n.33, censita in N.C.E.U. di detto comune al fg. n° 53, particella n° 424, così come descritti nell'atto introduttivo ed accertati in sede CTP;
per l'effetto condannare a risarcire Controparte_1
agli attori i danni causati, nella misura di euro 19.484,62, al netto di IVA, per i vizi ed i difetti anzidetti, oltre che euro 2.992,69 per ulteriori oneri professionali, e così per complessivi
22.477,31, o di quelle altre somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia. Con il favore delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento per CTP
n.3543/2017 e con ogni altra conseguenza di legge”.
Per l'appellato:
“1) Rigettare l'appello proposto dai Sigg. e poiché Parte_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto oltre che inammissibile per le motivazioni di cui al presente atto, e per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
2) Con vittoria di spese, e competenze del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 5548/2018 promosso da e , odierni appellanti, contro , nella qualità di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 titolare dell'omonima impresa edile, odierno appellato (per far accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i vizi ed i difetti nell'eseguire l'opera commissionatagli dagli attori, ovvero l'istallazione di n. 2 serbatoi da interro in polietilene, aventi una capienza di 10000 LT ciascuno, presso la loro abitazione sita in
Loreto Aprutino e, per l'effetto, far condannare il convenuto a risarcire agli attori i danni stimati nella misura di
€ 19.484,62, al netto di IVA oltre che ad € 2.992,69 per ulteriori oneri professionali e così per complessivi €
22.477,31), giudizio nell'ambito del quale si era costituito il convenuto contestando le domande attoree in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto e diritto- il Tribunale di Pescara così statuiva: “• rigetta le domande attoree;
• condanna gli attori alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.”
1.1 Il giudice dava atto che, a sostegno delle domande, gli attori avevano esposto: - che in forza di apposito contratto di appalto il convenuto aveva provveduto ad installare presso il loro immobile due serbatoi ad uso interrato;
- che, dopo cinque anni dalla sottoscrizione del contratto in parola, avevano constatato che la pompa interna ai serbatoi in questione, utilizzata per l'irrigazione del loro giardino “restituiva acqua sporca con fango”; - che avevano accertato, mediante l'ausilio di tecnico da loro incaricato, che la posa in opera dei serbatoi in questione non era stata eseguita a regola d'arte, non essendo state rispettate le indicazioni per la corretta installazione contenute nella scheda tecnica fornita dalla venditrice
VE.MA.PLA S.r.l. riportate anche su un'etichetta adesiva apposta sugli stessi serbatoi;
- che in particolare i serbatoi per cui è causa erano sprofondati per via del peso eccessivo che li sovrastava, rappresentato dal massetto armato gravante sugli stessi e da un anello in calcestruzzo armato, che era stato appositamente realizzato per prolungarne il coperchio;
- che inoltre il loro interro era stato effettuato erroneamente in quanto il riempimento laterale era stato realizzato con materiale di scavo e non con sabbia, al contrario di quanto raccomandato nelle istruzioni, e che erano presenti, intorno ai serbatoi, evidenti spazi di vuoto indicativi del mancato utilizzo di sabbia ben compatta e costipata;
- che le suesposte valutazioni avevano trovato conferma nell'accertamento tecnico preventivo eseguito nell'ambito del procedimento promosso ex art. 696 bis c.p.c. da essi attori nei confronti del convenuto.
1.2. Dava inoltre atto che il convenuto si era costituito e preliminarmente aveva eccepito l'inammissibilità e/o inutilizzabilità della perizia redatta dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per ATP, mentre nel merito aveva sostenuto l'infondatezza della domanda attorea.
1.3. Ciò detto il Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, riteneva non doversi esaminare l'eccezione posta dal convenuto relativa all'ammissibilità ed utilizzabilità della CTU redatta nel procedimento ATP n. 3543/17 R.G. promosso dagli attori, ex art. 696 bis c.p.c., davanti al Tribunale di Pescara.
1.4. Nel merito riteneva che i vizi lamentati dagli attori fossero sussumibili nell'alveo dell'art. 1669 c.c. e che, pertanto, a differenza della responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., si dovesse presumere una responsabilità in capo all'appaltatore, il quale avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria dalla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. attraverso allegazioni di fatti positivi, precisi e concordanti, prova che nella specie riteneva essere stata offerta dal convenuto.
In particolare, individuava la prova liberatoria, soprattutto alla luce delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio, nel fatto che il convenuto non avesse ricevuto, al momento del ritiro dei serbatoi, la scheda tecnica relativa alla loro installazione.
1.5. Inoltre, sempre sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale, riteneva infondate le ulteriori doglianze di parte attrice relative all'utilizzo, nelle operazioni di reinterro dei serbatoi da parte del convenuto, di materiale di scavo anziché di sabbia nonché della mancata alternanza, nell'esecuzione delle dette operazioni, di versamento di acqua nei serbatoi e gettata di sabbia laterale.
Al riguardo rilevava che i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
avevano riferito che nelle operazioni di erinterro dei serbatoi venne utilizzata sabbia fornita da e che nell'occasione il versò acqua nei serbatoi. Testimone_1 CP_1
1.6. Pertanto, alla luce delle considerazioni qui sinteticamente riportate, sottolineando come lo stesso CTU avesse riscontrato che i lavori erano stati svolti a regola d'arte, riteneva che la domanda di parte attrice circa la responsabilità dell'appaltatore non fosse fondata in modo particolare perché “contrastata dalla mancanza delle indicazioni tecniche specifiche inerenti
i serbatoi da interrare”.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Violazione e falsa applicazione degli art. 1655 e art. 1669 c.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.. Errata valutazione del compendio probatorio e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova liberatoria in capo all'appaltatore; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.1669 c.c. in combinato disposto con gli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. Travisamento della prova e/o vizio della motivazione per errata valutazione delle risultanze probatorie nell'ambito dell'accertamento della fondatezza della domanda degli attori.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile.
4. All'esisto dell'udienza del 16.04.2024, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Collegio, giusta ordinanza del 18.04.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4.03.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente deve esaminarsi la questione sollevata dall'odierno appellato relativa all'utilizzabilità, nella presente controversia, della consulenza tecnica esperita, ex art 696 bis c.p.c., nel procedimento per ATP n. 3543/17 R.G., promosso dagli attori davanti al
Tribunale di Pescara.
5.1. L'odierno appellato, premesso che il primo giudice non ha esaminato le questioni pregiudiziali da lui sollevate (per essersi l'accertamento svolto in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in particolare per essere stato ammesso ed essersi svolto in spregio alle chiare finalità conciliative deflattive dell'istituto nonché per essere lo stesso inidoneo a fornire risposte adeguate logiche e convincenti al quesito posto dal giudice), si duole del fatto che il primo giudice non abbia proceduto ad esaminare in via assorbente proprio le eccezioni pregiudiziali sollevate dal convenuto.
Rileva che il primo giudice, ritenendo di poter prescindere da ogni previa ed opportuna valutazione in ordine all'utilizzabilità in giudizio della perizia redatta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ha commesso un errore, con conseguente necessità per l'appellato di ribadire in grado di appello quanto già dedotto in primo grado.
Ribadisce che, perché possa essere utilizzato lo strumento in questione al di fuori delle condizioni di urgenza di cui all'art. 696 c.p.c., è necessario che tra le parti esista, quale unico punto di dissenso, ciò che in sede di processo di cognizione può essere oggetto di consulenza tecnica.
Aggiunge che il giudice ha rivolto al consulente incaricato un quesito palesemente inammissibile nella parte in cui la corretta esecuzione dell'opera risulta parametrata al rispetto delle prescrizioni contenute nella presunta “scheda tecnica” dei manufatti da installare, cioè quel documento la cui consegna all'appaltatore ha costituito oggetto di istruttoria nel giudizio di merito.
Sostiene ancora che il primo giudice avrebbe dovuto, nel procedimento per ATP, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta fornitrice del serbatoio o, in alternativa, rigettare il ricorso.
Ribadisce che il primo giudice avrebbe dovuto, come richiesto dal convenuto in limine litis, dichiarare l'inutilizzabilità/inammissibilità della consulenza tecnica “il tutto con ogni conseguenza in termini di sicuro rigetto delle domande attoree per difetto dei gravi difetti di costruzione”.
Lamenta peraltro che nel procedimento di ATP non è stata accolta la richiesta di differimento per la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni.
Si duole in sostanza del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto inammissibile ed inutilizzabile la CTU e di conseguenza rigettato la domanda degli attori per non avere gli stessi fornito la prova della sussistenza dei gravi difetti ex art. 1669 c.c.
5.2. Il Collegio rileva in primo luogo che -essendo l'appellato risultato completamente vittorioso nel primo grado di giudizio ed avendo il primo giudice precisato di procedere alla decisione della causa affrontando direttamente il merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, senza “passare al vaglio la questione, sollevata preliminarmente dal convenuto, della legittimità ed efficacia del precedente procedimento per consulenza tecnica preventiva e della conseguente ammissibilità ed utilizzabilità, nel giudizio in esame, della perizia redatta dal CTU all'uopo nominato”- l'eccezione di inutilizzabilità della CTU svolta nell'ATP è stata correttamente reiterata ex art. 346 c.p.c. dall'appello nell'ambito del presente grado, non essendo necessaria la proposizione dell'appello incidentale.
5.3. Ciò detto si ritiene che l'eccezione sollevata dall'appellato in primo grado, riproposta in questa sede, sia priva di pregio.
Nella specie sussistevano, invero, i presupposti per procedere all'invocato accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, essendo evidente la strumentalità del richiesto (e disposto) accertamento tecnico alla soluzione di questioni tecniche controverse tra le parti
(relative alla conformità alle regole dell'arte ed alle prescrizioni della scheda tecnica delle operazioni di installazione dei serbatoi oggetto di causa ed alla quantificazione dei costi di ripristino).
Irrilevante risulta che nel successivo giudizio di merito le parti abbiano anche discusso (alla luce della contestazione mossa da parte del convenuto solo nel giudizio di merito e solo in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.) della avvenuta consegna o meno da parte del fornitore all'appaltatore della scheda tecnica (tanto da svolgere sul punto anche un'articolata prova testimoniale), atteso che al momento della instaurazione del procedimento per ATP questo aspetto non era affatto controverso (in sede di comparsa di costituzione e risposta in quel procedimento, l'odierno appellato non aveva in alcun modo contestato di aver ricevuto la scheda tecnica relativa all'installazione dei serbatoi) e che, comunque,
l'accertamento si è svolto anche al fine di verificare, più in generale, la conformità dei lavori alle regole dell'arte. 5.4. Va infine rilevato che, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 696 bis
c.p.c., “Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito”.
Il che è quanto avvenuto nel giudizio di primo grado, ove gli odierni appellanti hanno tempestivamente chiesto l'acquisizione della CTU depositando in allegato gli atti del procedimento per ATP e la relazione tecnica redatta nel corso della stessa.
5.5. A quanto sopra consegue che il procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. era perfettamente ammissibile, ricorrendone i presupposti di legge, con conseguente utilizzabilità della relazione di CTU, tempestivamente acquisita su richiesta degli odierni appellanti.
6. Venendo all'esame dei motivi d'appello, si rivelano innanzi tutto fondati i rilievi svolti dagli appellanti nel primo motivo di gravame.
6.1 Con il primo motivo gli appellanti, pur condividendo l'inquadramento della fattispecie nell'alveo di cui all'art. 1669 c.c. operato dal primo giudice, contestano la sentenza gravata nella parte in cui nella stessa si è affermato che è stata fornita dal sig. la prova CP_1
liberatoria dalla sua responsabilità ex art. 1669 c.c.
Nel dettaglio, sostengono che la posa in opera dei serbatoi avrebbe dovuto essere svolta a regola d'arte, ex art. 1655 c.c. nonché ex art. 1669 c.c., a prescindere dalla fornitura o meno, da parte del venditore, della scheda tecnica dei serbatoi.
Ad ogni modo, sostengono che il avrebbe dovuto richiedere le specifiche CP_1 tecniche dei serbatoi al committente, ove questi non gliele avesse fornite, mentre l'odierno appellato ha proceduto all'installazione dei serbatoi facendo uso esclusivamente delle sue tecniche imprenditoriali che sono poi risultate essere inidonee a realizzare l'opera a regola d'arte.
Sottolineano che l'appaltatore –a differenza di un mero installatore- è da considerare egli stesso un tecnico perché imprenditore del settore, e deve garantire un risultato confacente alle regole tecniche del buon costruire, con conseguente obbligo di rispettare le regole dell'arte.
Spiegano che nella specie l'appaltatore non ha mai dimostrato la sua mancanza di responsabilità ex art. 1669 c.c. attraverso l'allegazione di fatti positivi, precisi e concordanti, essendosi limitato a contestare la domanda attorea deducendo di non aver mai ricevuto la scheda tecnica dei serbatoi.
Evidenziano peraltro che i lavori di posa in opera dei serbatoi e degli anelli in CAV
(calcestruzzo armato vibrato) sul passo d'uomo dei due serbatoi, eccetto che per i lavori di sbancamento e scavo, furono eseguiti dal solo in piena autonomia e con mezzi CP_1
propri, senza ingerenze di terzi e meno che mai degli attori.
Sostengono oltretutto che tale difesa è tardiva, essendo intervenuta solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
6.2 Il Collegio rileva in primo luogo come il giudice di primo grado abbia correttamente respinto l'eccezione, posta dagli odierni appellanti, di tardività della difesa dell'odierno appellato, avvenuta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., in relazione alla mancata consegna della scheda tecnica.
Invero, lo stesso art. 183 c.p.c., nella sua formulazione ratione temporis applicabile, prevede che in tale memoria sia l'attore che il convenuto possono precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte.
6.3. Nel merito, deve riconoscersi la corretta qualificazione giuridica della fattispecie operata dal giudice di primo grado, che, invero, non è stata oggetto di contestazione.
L'art. 1669 c.c. prevede che “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”.
Con riguardo a tale articolo la Suprema Corte, nella sentenza n. 2284/14 S.U., ha affermato che “La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che -trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale- ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore.”.
La Suprema Corte è intervenuta anche con riguardo alla prova che il costruttore deve fornire al fine di liberarsi dalla presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 1669 c.c. affermando che questi può fornirla allegando e dando riscontro di fatti positivi, precisi e concordanti (ex multis Cass. Civ. n. 15321/2018). 6.4. Nel caso in esame, il giudice di primo grado, come sopra già detto, ha ritenuto sussistente la prova liberatoria dalla responsabilità dell'odierno appellato, sostanzialmente desumendola dal fatto che lo stesso non avesse ricevuto, al momento del ritiro dei serbatoi
(da lui stesso curata tramite il figlio), la relativa scheda tecnica.
Questo Collegio ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere fornita la prova liberatoria, in quanto, anche a ritenere provata, sulla base alle testimonianze assunte in primo grado, la mancata consegna della scheda tecnica dei serbatoi al momento del ritiro degli stessi, deve comunque rilevarsi che era onere gravante proprio sull'appaltatore (il quale aveva curato il ritiro ed era tenuto ad acquisire tutte le informazioni tecniche necessarie per garantire un risultato conforme alle regole dell'arte, esente da vizi e difetti) richiedere che la stessa gli fosse fornita.
In altri termini, l'odierno appellato non avrebbe dovuto procedere all'esecuzione dei lavori senza prima sincerarsi delle caratteristiche tecniche dei serbatoi e, in particolare, delle modalità del loro corretto interramento, essendo tali accortezze rientranti tra gli obblighi richiesti all'appaltatore che svolge la sua opera con la normale diligenza.
L'odierno appellato, in definitiva, avrebbe dovuto richiedere la scheda tecnica prima di compiere qualsiasi lavoro onde evitare qualsiasi potenziale danno.
Tale affermazione va ulteriormente ribadita nel caso in cui, come in quello in esame,
l'appaltatore svolga i propri lavori in piena autonomia, senza una direzione dei lavori né indicazioni da parte del committente.
Dagli atti della controversia non emerge la prova che l'odierno appellato si sia preoccupato di munirsi della scheda tecnica dei serbatoi (risultando, anzi, il contrario) né emerge come lo stesso abbia operato al fine di documentarsi sulle modalità del lavoro da svolgere.
Deve pertanto escludersi che nella specie sia stata fornita la prova liberatoria dalla responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c.
7. Anche il secondo motivo di gravame si rivela fondato.
7.1 Con tale motivo gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che il CTU, in sede di consulenza tecnica preventiva, avrebbe riscontrato la conformità dei lavori alle regole d'arte.
Sostengono che dalle risultanze della CTU è, in realtà, emerso il contrario, ossia che l'interramento dei serbatoi non è avvenuto affatto a regola d'arte.
Deducono che il CTU ha rilevato una esclusiva responsabilità dell'appaltatore per i danni arrecati dovuti per la mancata progettazione e realizzazione delle opportune opere di consolidamento e contenimento del terreno ove venivano collocati i serbatoi. Rilevano, infine, delle contraddittorietà tra le deposizioni testimoniali del primo grado relative alle operazioni di interro dei serbatoi.
7.2 Il Collegio osserva che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, dalla CTU svolta nell'ambito del procedimento per ATP n. 3543/17 R.G. del Tribunale di
Pescara risulta che l'odierno appellato non ha realizzato i lavori a regola d'arte.
Premesso che la scheda tecnica dei serbatoi prevede che “…..La posa in opera del serbatoio rimane comunque sotto la piena responsabilità dell'impresa incaricata del lavoro che ha il dovere di effettuarlo a regola d'arte, sotto la diretta sorveglianza della direzione lavori che, assumendosene la piena responsabilità, può decidere, secondo i casi, la modalità di posa in opera più appropriata….”, si evidenzia che dagli accertamenti eseguiti dal CTU emerge che l'odierno appellato, nell'interramento dei serbatoi, ha svolto delle operazioni non conformi sia alle prescrizioni della scheda tecnica degli stessi, sia, più in generale, alle regole dell'arte.
Invero il nominato CTU, ing. , nel rispondere ai quesiti formulati dal Persona_1 giudice (“Descriva il CTU, esaminati gli atti di causa e previa descrizione dello stato dei luoghi e compiuti gli opportuni accertamenti, se effettivamente i lavori sono stati eseguiti conformemente alla scheda tecnica allegata alla consulenza di parte (allegato E) e alle regole dell'arte; accerti il CTU qualora fossero presenti i vizi e i difetti dell'opera commissionata, le cause e l'entità dei danni lamentati nonché il costo dei lavori comprensivo della mano d'opera e dei materiali necessari per posare in opera n. 2 serbatoi”), espletati tutti gli accertamenti e le verifiche del caso (compresi gli accertamenti tecnici integrativi demandati a ditta specializzata), ha riferito che gli accertamenti tecnici aggiuntivi hanno evidenziato: - “lo schiacciamento con frattura del serbatoio A alla base del passo d'uomo e del serbatoio B alla base dello stesso e sulla proiezione del passo d'uomo”; - “sul “passo d'uomo” dei serbatoi “A” e “B”, risultano poggiati degli anelli in C.A.V. (calcestruzzo armato vibrato)”; - “alla base di ogni “passo d'uomo” del serbatoio “B” risulta gettata una “corona” di calcestruzzo ad anello sulla stessa base”; -
“Evidente cedimento del terreno sottostante ambedue i serbatoi “A” e “B””; - “Interramento di ambedue i serbatoi “A” e “B” in terreno in pendio”; ha individuato i seguenti vizi e difetti dell'opera: 1. “Sul “passo d'uomo” dei serbatoi “A” e “B” risultano poggiati degli anelli in
C.A.V. (calcestruzzo armato vibrato); 2. “Alla base del “passo d'uomo” del serbatoio “B” risulta gettata una “corona” di calcestruzzo ad anello sulla stessa base”;
3. Interramento di ambedue i serbatoi “A” e “B” non conforme al grafico di seguito riportato – PARTICOLARE
INTERRAMENTO SERBATOIO E OPERA DI SOSTEGNO”; ha spiegato che “Lo schiacciamento con frattura dei serbatoi “A” e “B” è dovuto ai carichi –ai precedenti punti n°
1 e n° 2- gravanti sugli stessi serbatoi e non previsti dalla scheda tecnica – allegato “E”- i quali carichi non hanno trovato più reazione nel terreno che ha con evidenza ceduto alla base dei serbatoi per il motivo riportato al precedente punto n° 3 prodotto sugli stessi, un carico non distribuito omogeneamente sulla superficie;
ha escluso la conformità dei lavori alla scheda tecnica, spiegando che “L'allegato “E” non prevede l'installazione anelli in C.A.V.
(calcestruzzo armato vibrato). Tale circostanza si riscontra in ambedue i serbatoi. Nel caso del serbatoio “B” si riscontra ulteriormente una “corona” di calcestruzzo gettata ad anello sulla stessa base del passo d'uomo del serbatoio. L'allegato E al riguardo recita: “…possibili rialzi del coperchio fino a 50 cm devono essere realizzati con la prolunga collo prodotta da
; l'installazione di eventuali pozzetti e chiusini di peso superiore i 100 Controparte_2
Kg dovrà avvenire solo in maniera solidale con una soletta di cemento armato autoportante, per evitare che il pozzetto gravi direttamente sul serbatoio”; ha escluso altresì la conformità dei lavori alle regole dell'arte, spiegando che “la posizione in opera in presenza di declivio richiede la costruzione di opere di sostegno al piede del versante in grado di sorreggere il pendio sovrastante ed a proteggere dallo scorrimento a taglio, consistente nella realizzazione di una fondazione e di una parete in cls armato eretta fino a contenere la corona e lavori di riduzione dell'inclinazione del terreno mediante riprofilatura dello stesso”
(secondo quanto da lui raffigurato nel grafico di cui al paragrafo 8.3.), ha infine chiarito che nella specie “risulta compromessa la funzionalità specifica dei serbatoi che è quella di accumulare acqua”
8. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si ritiene che l'appello proposto dagli odierni appellanti debba essere accolto con condanna dell'appellato al risarcimento, in favore degli appellanti, dei danni emergenti pari ai costi degli interventi necessari per il riposizionamento di due serbatoi ed agli oneri professionali correlati alla obbligata fase di progettazione esecutiva dei lavori e di direzione dei lavori e sicurezza.
In particolare il CTU ha stimato in € 19.484,62 i costi di intervento specificando che da tale importo debbono essere detratti € 2.000,00 corrispondenti a lavorazioni già effettuate dalla ditta autorizzata Kappa Gi Edil s.a.s. nel corso delle operazioni di ATP, così pervenendosi all'importo di € 17.484,62.
A tale importo debbono poi, ad avviso del Collegio, essere aggiunti (per l'effetto tornando all'importo di € 19.484,62), gli ulteriori € 2.000,00 al netto di IVA corrisposti dagli appellanti alla ditta autorizzata Kappa Gi Edil s.a.s. nel corso delle operazioni di ATP (alla quale ha versato il complessivo importo di € 4.000,00 + IVA come da fattura prodotta in atti, per lavori ritenuti dal CTU da ricomprendersi nella misura del 50% in quelli necessari agli interventi di ripristino e quindi da detrarsi dal computo metrico da lui redatto). L'importo in argomento invero, a differenza di quanto ritenuto dagli appellanti, che ne invocano (per l'intero) il rimborso a titolo di spese di lite, va ricondotto ai danni emergenti subiti dagli attori in ragione dei vizi presenti nelle opere.
Va poi aggiunto l'importo di € 2.922,69, a titolo di oneri professionali correlati alla fase di progettazione, direzione dei lavori e sicurezza, così pervenendosi al complessivo importo di
€ 22.407,31, oltre IVA come per legge.
Vertendosi in ipotesi di debito di valore l'importo deve essere rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dal 1.04.2018 (atteso che la relazione tecnica contenente l'accertamento del danno e la sua liquidazione è stata depositata il 28.03.2018) alla pronuncia della presente sentenza e sugli importi via via rivalutati vanno calcolati gli interessi nella misura legale sempre dal 1.04.2018 alla data della pronuncia della presente sentenza,
a decorrere dalla quale spettano i soli interessi legali sull'intero fino al saldo.
9. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento, in favore degli odierni appellanti, delle spese di lite relative al procedimento per ATP, alle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione, per quanto riguarda il secondo grado, della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
Consegue inoltre la condanna dell'appellato a rimborsare agli appellanti le spese della CTU svolta nel procedimento di ATP nella misura da questi pagata sulla scorta del decreto di liquidazione reso dal giudice nell'ambito del relativo procedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale dell'impugnata sentenza,
ON l'appellato al pagamento in favore degli appellanti, per il titolo di cui in motivazione, dell'importo di € 22.407,31 oltre IVA come per legge, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT dal 1.04.2018 alla data di pronuncia della presente sentenza, ed agli interessi nella misura legale sull'importo via via rivalutato dal 1.04.2018 alla pronuncia della presente sentenza, oltre agli interessi legali sull'intero dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
2) ON l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del procedimento per ATP e delle spese del doppio grado che liquida: quanto al procedimento per ATP in complessivi € 2.493,00, di cui € 156,00 per esborsi ed € 2.337,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 5.366,00, di cui €
296,00 per esborsi ed € 5.070,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi €
4.321,50, di cui € 355,50 per esborsi ed € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) ON l'appellato al rimborso in favore degli appellanti dei costi della CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP, liquidati come da provvedimento di quel giudice.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1285/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 4.03.2025, vertente
TRA
e , entrambi elettivamente domiciliati in Penne Parte_1 Parte_2
(PE), Via Pultone n. 15, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Gioioso e dell'Avv. Erica
Gioioso, entrambi del Foro di Pescara, i quali li rappresentano e difendono, giusta mandato in calce all'atto d'appello.
APPELLANTI
E
, nella qualità di titolare dell'omonima impresa edile, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Alessandro Cichella del Foro di Pescara, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Città S. Angelo (PE), Via XXII Maggio 1944 n. 22.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 697/2023, pubblicata il 17.5.2023, del Tribunale di Pescara – Contratto d'appalto.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Nel richiamare tutte le difese, eccezioni e domande di merito e istruttorie svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale monocratico di Pescara n. 697/2023 pubblicata il 17/05/2023, non notificata, emessa nella causa civile RG n. 5548/2018 (Repert. n. 1259/2023 del
17/05/2023) nei termini richiesti e conseguentemente, per i motivi di impugnazione di cui all'atto di appello, disattesa ogni avversa deduzione, istanza ed eccezione, NEL MERITO, in accoglimento della domanda attorea: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
per i vizi ed i difetti nell'eseguire l'opera commissionatagli dagli attori, Controparte_1
ovvero l'istallazione di n°2 serbatoi da interro in polietilene, aventi una capienza di 10000
LT ciascuno, presso la loro abitazione sita in Loreto Aprutino alla c.da Scrizzetto n.33, censita in N.C.E.U. di detto comune al fg. n° 53, particella n° 424, così come descritti nell'atto introduttivo ed accertati in sede CTP;
per l'effetto condannare a risarcire Controparte_1
agli attori i danni causati, nella misura di euro 19.484,62, al netto di IVA, per i vizi ed i difetti anzidetti, oltre che euro 2.992,69 per ulteriori oneri professionali, e così per complessivi
22.477,31, o di quelle altre somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia. Con il favore delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento per CTP
n.3543/2017 e con ogni altra conseguenza di legge”.
Per l'appellato:
“1) Rigettare l'appello proposto dai Sigg. e poiché Parte_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto oltre che inammissibile per le motivazioni di cui al presente atto, e per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
2) Con vittoria di spese, e competenze del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 5548/2018 promosso da e , odierni appellanti, contro , nella qualità di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 titolare dell'omonima impresa edile, odierno appellato (per far accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i vizi ed i difetti nell'eseguire l'opera commissionatagli dagli attori, ovvero l'istallazione di n. 2 serbatoi da interro in polietilene, aventi una capienza di 10000 LT ciascuno, presso la loro abitazione sita in
Loreto Aprutino e, per l'effetto, far condannare il convenuto a risarcire agli attori i danni stimati nella misura di
€ 19.484,62, al netto di IVA oltre che ad € 2.992,69 per ulteriori oneri professionali e così per complessivi €
22.477,31), giudizio nell'ambito del quale si era costituito il convenuto contestando le domande attoree in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto e diritto- il Tribunale di Pescara così statuiva: “• rigetta le domande attoree;
• condanna gli attori alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.”
1.1 Il giudice dava atto che, a sostegno delle domande, gli attori avevano esposto: - che in forza di apposito contratto di appalto il convenuto aveva provveduto ad installare presso il loro immobile due serbatoi ad uso interrato;
- che, dopo cinque anni dalla sottoscrizione del contratto in parola, avevano constatato che la pompa interna ai serbatoi in questione, utilizzata per l'irrigazione del loro giardino “restituiva acqua sporca con fango”; - che avevano accertato, mediante l'ausilio di tecnico da loro incaricato, che la posa in opera dei serbatoi in questione non era stata eseguita a regola d'arte, non essendo state rispettate le indicazioni per la corretta installazione contenute nella scheda tecnica fornita dalla venditrice
VE.MA.PLA S.r.l. riportate anche su un'etichetta adesiva apposta sugli stessi serbatoi;
- che in particolare i serbatoi per cui è causa erano sprofondati per via del peso eccessivo che li sovrastava, rappresentato dal massetto armato gravante sugli stessi e da un anello in calcestruzzo armato, che era stato appositamente realizzato per prolungarne il coperchio;
- che inoltre il loro interro era stato effettuato erroneamente in quanto il riempimento laterale era stato realizzato con materiale di scavo e non con sabbia, al contrario di quanto raccomandato nelle istruzioni, e che erano presenti, intorno ai serbatoi, evidenti spazi di vuoto indicativi del mancato utilizzo di sabbia ben compatta e costipata;
- che le suesposte valutazioni avevano trovato conferma nell'accertamento tecnico preventivo eseguito nell'ambito del procedimento promosso ex art. 696 bis c.p.c. da essi attori nei confronti del convenuto.
1.2. Dava inoltre atto che il convenuto si era costituito e preliminarmente aveva eccepito l'inammissibilità e/o inutilizzabilità della perizia redatta dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per ATP, mentre nel merito aveva sostenuto l'infondatezza della domanda attorea.
1.3. Ciò detto il Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, riteneva non doversi esaminare l'eccezione posta dal convenuto relativa all'ammissibilità ed utilizzabilità della CTU redatta nel procedimento ATP n. 3543/17 R.G. promosso dagli attori, ex art. 696 bis c.p.c., davanti al Tribunale di Pescara.
1.4. Nel merito riteneva che i vizi lamentati dagli attori fossero sussumibili nell'alveo dell'art. 1669 c.c. e che, pertanto, a differenza della responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., si dovesse presumere una responsabilità in capo all'appaltatore, il quale avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria dalla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. attraverso allegazioni di fatti positivi, precisi e concordanti, prova che nella specie riteneva essere stata offerta dal convenuto.
In particolare, individuava la prova liberatoria, soprattutto alla luce delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio, nel fatto che il convenuto non avesse ricevuto, al momento del ritiro dei serbatoi, la scheda tecnica relativa alla loro installazione.
1.5. Inoltre, sempre sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale, riteneva infondate le ulteriori doglianze di parte attrice relative all'utilizzo, nelle operazioni di reinterro dei serbatoi da parte del convenuto, di materiale di scavo anziché di sabbia nonché della mancata alternanza, nell'esecuzione delle dette operazioni, di versamento di acqua nei serbatoi e gettata di sabbia laterale.
Al riguardo rilevava che i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
avevano riferito che nelle operazioni di erinterro dei serbatoi venne utilizzata sabbia fornita da e che nell'occasione il versò acqua nei serbatoi. Testimone_1 CP_1
1.6. Pertanto, alla luce delle considerazioni qui sinteticamente riportate, sottolineando come lo stesso CTU avesse riscontrato che i lavori erano stati svolti a regola d'arte, riteneva che la domanda di parte attrice circa la responsabilità dell'appaltatore non fosse fondata in modo particolare perché “contrastata dalla mancanza delle indicazioni tecniche specifiche inerenti
i serbatoi da interrare”.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Violazione e falsa applicazione degli art. 1655 e art. 1669 c.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.. Errata valutazione del compendio probatorio e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova liberatoria in capo all'appaltatore; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.1669 c.c. in combinato disposto con gli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. Travisamento della prova e/o vizio della motivazione per errata valutazione delle risultanze probatorie nell'ambito dell'accertamento della fondatezza della domanda degli attori.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile.
4. All'esisto dell'udienza del 16.04.2024, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Collegio, giusta ordinanza del 18.04.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4.03.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente deve esaminarsi la questione sollevata dall'odierno appellato relativa all'utilizzabilità, nella presente controversia, della consulenza tecnica esperita, ex art 696 bis c.p.c., nel procedimento per ATP n. 3543/17 R.G., promosso dagli attori davanti al
Tribunale di Pescara.
5.1. L'odierno appellato, premesso che il primo giudice non ha esaminato le questioni pregiudiziali da lui sollevate (per essersi l'accertamento svolto in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in particolare per essere stato ammesso ed essersi svolto in spregio alle chiare finalità conciliative deflattive dell'istituto nonché per essere lo stesso inidoneo a fornire risposte adeguate logiche e convincenti al quesito posto dal giudice), si duole del fatto che il primo giudice non abbia proceduto ad esaminare in via assorbente proprio le eccezioni pregiudiziali sollevate dal convenuto.
Rileva che il primo giudice, ritenendo di poter prescindere da ogni previa ed opportuna valutazione in ordine all'utilizzabilità in giudizio della perizia redatta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ha commesso un errore, con conseguente necessità per l'appellato di ribadire in grado di appello quanto già dedotto in primo grado.
Ribadisce che, perché possa essere utilizzato lo strumento in questione al di fuori delle condizioni di urgenza di cui all'art. 696 c.p.c., è necessario che tra le parti esista, quale unico punto di dissenso, ciò che in sede di processo di cognizione può essere oggetto di consulenza tecnica.
Aggiunge che il giudice ha rivolto al consulente incaricato un quesito palesemente inammissibile nella parte in cui la corretta esecuzione dell'opera risulta parametrata al rispetto delle prescrizioni contenute nella presunta “scheda tecnica” dei manufatti da installare, cioè quel documento la cui consegna all'appaltatore ha costituito oggetto di istruttoria nel giudizio di merito.
Sostiene ancora che il primo giudice avrebbe dovuto, nel procedimento per ATP, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta fornitrice del serbatoio o, in alternativa, rigettare il ricorso.
Ribadisce che il primo giudice avrebbe dovuto, come richiesto dal convenuto in limine litis, dichiarare l'inutilizzabilità/inammissibilità della consulenza tecnica “il tutto con ogni conseguenza in termini di sicuro rigetto delle domande attoree per difetto dei gravi difetti di costruzione”.
Lamenta peraltro che nel procedimento di ATP non è stata accolta la richiesta di differimento per la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni.
Si duole in sostanza del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto inammissibile ed inutilizzabile la CTU e di conseguenza rigettato la domanda degli attori per non avere gli stessi fornito la prova della sussistenza dei gravi difetti ex art. 1669 c.c.
5.2. Il Collegio rileva in primo luogo che -essendo l'appellato risultato completamente vittorioso nel primo grado di giudizio ed avendo il primo giudice precisato di procedere alla decisione della causa affrontando direttamente il merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, senza “passare al vaglio la questione, sollevata preliminarmente dal convenuto, della legittimità ed efficacia del precedente procedimento per consulenza tecnica preventiva e della conseguente ammissibilità ed utilizzabilità, nel giudizio in esame, della perizia redatta dal CTU all'uopo nominato”- l'eccezione di inutilizzabilità della CTU svolta nell'ATP è stata correttamente reiterata ex art. 346 c.p.c. dall'appello nell'ambito del presente grado, non essendo necessaria la proposizione dell'appello incidentale.
5.3. Ciò detto si ritiene che l'eccezione sollevata dall'appellato in primo grado, riproposta in questa sede, sia priva di pregio.
Nella specie sussistevano, invero, i presupposti per procedere all'invocato accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, essendo evidente la strumentalità del richiesto (e disposto) accertamento tecnico alla soluzione di questioni tecniche controverse tra le parti
(relative alla conformità alle regole dell'arte ed alle prescrizioni della scheda tecnica delle operazioni di installazione dei serbatoi oggetto di causa ed alla quantificazione dei costi di ripristino).
Irrilevante risulta che nel successivo giudizio di merito le parti abbiano anche discusso (alla luce della contestazione mossa da parte del convenuto solo nel giudizio di merito e solo in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.) della avvenuta consegna o meno da parte del fornitore all'appaltatore della scheda tecnica (tanto da svolgere sul punto anche un'articolata prova testimoniale), atteso che al momento della instaurazione del procedimento per ATP questo aspetto non era affatto controverso (in sede di comparsa di costituzione e risposta in quel procedimento, l'odierno appellato non aveva in alcun modo contestato di aver ricevuto la scheda tecnica relativa all'installazione dei serbatoi) e che, comunque,
l'accertamento si è svolto anche al fine di verificare, più in generale, la conformità dei lavori alle regole dell'arte. 5.4. Va infine rilevato che, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 696 bis
c.p.c., “Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito”.
Il che è quanto avvenuto nel giudizio di primo grado, ove gli odierni appellanti hanno tempestivamente chiesto l'acquisizione della CTU depositando in allegato gli atti del procedimento per ATP e la relazione tecnica redatta nel corso della stessa.
5.5. A quanto sopra consegue che il procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. era perfettamente ammissibile, ricorrendone i presupposti di legge, con conseguente utilizzabilità della relazione di CTU, tempestivamente acquisita su richiesta degli odierni appellanti.
6. Venendo all'esame dei motivi d'appello, si rivelano innanzi tutto fondati i rilievi svolti dagli appellanti nel primo motivo di gravame.
6.1 Con il primo motivo gli appellanti, pur condividendo l'inquadramento della fattispecie nell'alveo di cui all'art. 1669 c.c. operato dal primo giudice, contestano la sentenza gravata nella parte in cui nella stessa si è affermato che è stata fornita dal sig. la prova CP_1
liberatoria dalla sua responsabilità ex art. 1669 c.c.
Nel dettaglio, sostengono che la posa in opera dei serbatoi avrebbe dovuto essere svolta a regola d'arte, ex art. 1655 c.c. nonché ex art. 1669 c.c., a prescindere dalla fornitura o meno, da parte del venditore, della scheda tecnica dei serbatoi.
Ad ogni modo, sostengono che il avrebbe dovuto richiedere le specifiche CP_1 tecniche dei serbatoi al committente, ove questi non gliele avesse fornite, mentre l'odierno appellato ha proceduto all'installazione dei serbatoi facendo uso esclusivamente delle sue tecniche imprenditoriali che sono poi risultate essere inidonee a realizzare l'opera a regola d'arte.
Sottolineano che l'appaltatore –a differenza di un mero installatore- è da considerare egli stesso un tecnico perché imprenditore del settore, e deve garantire un risultato confacente alle regole tecniche del buon costruire, con conseguente obbligo di rispettare le regole dell'arte.
Spiegano che nella specie l'appaltatore non ha mai dimostrato la sua mancanza di responsabilità ex art. 1669 c.c. attraverso l'allegazione di fatti positivi, precisi e concordanti, essendosi limitato a contestare la domanda attorea deducendo di non aver mai ricevuto la scheda tecnica dei serbatoi.
Evidenziano peraltro che i lavori di posa in opera dei serbatoi e degli anelli in CAV
(calcestruzzo armato vibrato) sul passo d'uomo dei due serbatoi, eccetto che per i lavori di sbancamento e scavo, furono eseguiti dal solo in piena autonomia e con mezzi CP_1
propri, senza ingerenze di terzi e meno che mai degli attori.
Sostengono oltretutto che tale difesa è tardiva, essendo intervenuta solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
6.2 Il Collegio rileva in primo luogo come il giudice di primo grado abbia correttamente respinto l'eccezione, posta dagli odierni appellanti, di tardività della difesa dell'odierno appellato, avvenuta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., in relazione alla mancata consegna della scheda tecnica.
Invero, lo stesso art. 183 c.p.c., nella sua formulazione ratione temporis applicabile, prevede che in tale memoria sia l'attore che il convenuto possono precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte.
6.3. Nel merito, deve riconoscersi la corretta qualificazione giuridica della fattispecie operata dal giudice di primo grado, che, invero, non è stata oggetto di contestazione.
L'art. 1669 c.c. prevede che “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”.
Con riguardo a tale articolo la Suprema Corte, nella sentenza n. 2284/14 S.U., ha affermato che “La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che -trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale- ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore.”.
La Suprema Corte è intervenuta anche con riguardo alla prova che il costruttore deve fornire al fine di liberarsi dalla presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 1669 c.c. affermando che questi può fornirla allegando e dando riscontro di fatti positivi, precisi e concordanti (ex multis Cass. Civ. n. 15321/2018). 6.4. Nel caso in esame, il giudice di primo grado, come sopra già detto, ha ritenuto sussistente la prova liberatoria dalla responsabilità dell'odierno appellato, sostanzialmente desumendola dal fatto che lo stesso non avesse ricevuto, al momento del ritiro dei serbatoi
(da lui stesso curata tramite il figlio), la relativa scheda tecnica.
Questo Collegio ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere fornita la prova liberatoria, in quanto, anche a ritenere provata, sulla base alle testimonianze assunte in primo grado, la mancata consegna della scheda tecnica dei serbatoi al momento del ritiro degli stessi, deve comunque rilevarsi che era onere gravante proprio sull'appaltatore (il quale aveva curato il ritiro ed era tenuto ad acquisire tutte le informazioni tecniche necessarie per garantire un risultato conforme alle regole dell'arte, esente da vizi e difetti) richiedere che la stessa gli fosse fornita.
In altri termini, l'odierno appellato non avrebbe dovuto procedere all'esecuzione dei lavori senza prima sincerarsi delle caratteristiche tecniche dei serbatoi e, in particolare, delle modalità del loro corretto interramento, essendo tali accortezze rientranti tra gli obblighi richiesti all'appaltatore che svolge la sua opera con la normale diligenza.
L'odierno appellato, in definitiva, avrebbe dovuto richiedere la scheda tecnica prima di compiere qualsiasi lavoro onde evitare qualsiasi potenziale danno.
Tale affermazione va ulteriormente ribadita nel caso in cui, come in quello in esame,
l'appaltatore svolga i propri lavori in piena autonomia, senza una direzione dei lavori né indicazioni da parte del committente.
Dagli atti della controversia non emerge la prova che l'odierno appellato si sia preoccupato di munirsi della scheda tecnica dei serbatoi (risultando, anzi, il contrario) né emerge come lo stesso abbia operato al fine di documentarsi sulle modalità del lavoro da svolgere.
Deve pertanto escludersi che nella specie sia stata fornita la prova liberatoria dalla responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c.
7. Anche il secondo motivo di gravame si rivela fondato.
7.1 Con tale motivo gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che il CTU, in sede di consulenza tecnica preventiva, avrebbe riscontrato la conformità dei lavori alle regole d'arte.
Sostengono che dalle risultanze della CTU è, in realtà, emerso il contrario, ossia che l'interramento dei serbatoi non è avvenuto affatto a regola d'arte.
Deducono che il CTU ha rilevato una esclusiva responsabilità dell'appaltatore per i danni arrecati dovuti per la mancata progettazione e realizzazione delle opportune opere di consolidamento e contenimento del terreno ove venivano collocati i serbatoi. Rilevano, infine, delle contraddittorietà tra le deposizioni testimoniali del primo grado relative alle operazioni di interro dei serbatoi.
7.2 Il Collegio osserva che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, dalla CTU svolta nell'ambito del procedimento per ATP n. 3543/17 R.G. del Tribunale di
Pescara risulta che l'odierno appellato non ha realizzato i lavori a regola d'arte.
Premesso che la scheda tecnica dei serbatoi prevede che “…..La posa in opera del serbatoio rimane comunque sotto la piena responsabilità dell'impresa incaricata del lavoro che ha il dovere di effettuarlo a regola d'arte, sotto la diretta sorveglianza della direzione lavori che, assumendosene la piena responsabilità, può decidere, secondo i casi, la modalità di posa in opera più appropriata….”, si evidenzia che dagli accertamenti eseguiti dal CTU emerge che l'odierno appellato, nell'interramento dei serbatoi, ha svolto delle operazioni non conformi sia alle prescrizioni della scheda tecnica degli stessi, sia, più in generale, alle regole dell'arte.
Invero il nominato CTU, ing. , nel rispondere ai quesiti formulati dal Persona_1 giudice (“Descriva il CTU, esaminati gli atti di causa e previa descrizione dello stato dei luoghi e compiuti gli opportuni accertamenti, se effettivamente i lavori sono stati eseguiti conformemente alla scheda tecnica allegata alla consulenza di parte (allegato E) e alle regole dell'arte; accerti il CTU qualora fossero presenti i vizi e i difetti dell'opera commissionata, le cause e l'entità dei danni lamentati nonché il costo dei lavori comprensivo della mano d'opera e dei materiali necessari per posare in opera n. 2 serbatoi”), espletati tutti gli accertamenti e le verifiche del caso (compresi gli accertamenti tecnici integrativi demandati a ditta specializzata), ha riferito che gli accertamenti tecnici aggiuntivi hanno evidenziato: - “lo schiacciamento con frattura del serbatoio A alla base del passo d'uomo e del serbatoio B alla base dello stesso e sulla proiezione del passo d'uomo”; - “sul “passo d'uomo” dei serbatoi “A” e “B”, risultano poggiati degli anelli in C.A.V. (calcestruzzo armato vibrato)”; - “alla base di ogni “passo d'uomo” del serbatoio “B” risulta gettata una “corona” di calcestruzzo ad anello sulla stessa base”; -
“Evidente cedimento del terreno sottostante ambedue i serbatoi “A” e “B””; - “Interramento di ambedue i serbatoi “A” e “B” in terreno in pendio”; ha individuato i seguenti vizi e difetti dell'opera: 1. “Sul “passo d'uomo” dei serbatoi “A” e “B” risultano poggiati degli anelli in
C.A.V. (calcestruzzo armato vibrato); 2. “Alla base del “passo d'uomo” del serbatoio “B” risulta gettata una “corona” di calcestruzzo ad anello sulla stessa base”;
3. Interramento di ambedue i serbatoi “A” e “B” non conforme al grafico di seguito riportato – PARTICOLARE
INTERRAMENTO SERBATOIO E OPERA DI SOSTEGNO”; ha spiegato che “Lo schiacciamento con frattura dei serbatoi “A” e “B” è dovuto ai carichi –ai precedenti punti n°
1 e n° 2- gravanti sugli stessi serbatoi e non previsti dalla scheda tecnica – allegato “E”- i quali carichi non hanno trovato più reazione nel terreno che ha con evidenza ceduto alla base dei serbatoi per il motivo riportato al precedente punto n° 3 prodotto sugli stessi, un carico non distribuito omogeneamente sulla superficie;
ha escluso la conformità dei lavori alla scheda tecnica, spiegando che “L'allegato “E” non prevede l'installazione anelli in C.A.V.
(calcestruzzo armato vibrato). Tale circostanza si riscontra in ambedue i serbatoi. Nel caso del serbatoio “B” si riscontra ulteriormente una “corona” di calcestruzzo gettata ad anello sulla stessa base del passo d'uomo del serbatoio. L'allegato E al riguardo recita: “…possibili rialzi del coperchio fino a 50 cm devono essere realizzati con la prolunga collo prodotta da
; l'installazione di eventuali pozzetti e chiusini di peso superiore i 100 Controparte_2
Kg dovrà avvenire solo in maniera solidale con una soletta di cemento armato autoportante, per evitare che il pozzetto gravi direttamente sul serbatoio”; ha escluso altresì la conformità dei lavori alle regole dell'arte, spiegando che “la posizione in opera in presenza di declivio richiede la costruzione di opere di sostegno al piede del versante in grado di sorreggere il pendio sovrastante ed a proteggere dallo scorrimento a taglio, consistente nella realizzazione di una fondazione e di una parete in cls armato eretta fino a contenere la corona e lavori di riduzione dell'inclinazione del terreno mediante riprofilatura dello stesso”
(secondo quanto da lui raffigurato nel grafico di cui al paragrafo 8.3.), ha infine chiarito che nella specie “risulta compromessa la funzionalità specifica dei serbatoi che è quella di accumulare acqua”
8. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si ritiene che l'appello proposto dagli odierni appellanti debba essere accolto con condanna dell'appellato al risarcimento, in favore degli appellanti, dei danni emergenti pari ai costi degli interventi necessari per il riposizionamento di due serbatoi ed agli oneri professionali correlati alla obbligata fase di progettazione esecutiva dei lavori e di direzione dei lavori e sicurezza.
In particolare il CTU ha stimato in € 19.484,62 i costi di intervento specificando che da tale importo debbono essere detratti € 2.000,00 corrispondenti a lavorazioni già effettuate dalla ditta autorizzata Kappa Gi Edil s.a.s. nel corso delle operazioni di ATP, così pervenendosi all'importo di € 17.484,62.
A tale importo debbono poi, ad avviso del Collegio, essere aggiunti (per l'effetto tornando all'importo di € 19.484,62), gli ulteriori € 2.000,00 al netto di IVA corrisposti dagli appellanti alla ditta autorizzata Kappa Gi Edil s.a.s. nel corso delle operazioni di ATP (alla quale ha versato il complessivo importo di € 4.000,00 + IVA come da fattura prodotta in atti, per lavori ritenuti dal CTU da ricomprendersi nella misura del 50% in quelli necessari agli interventi di ripristino e quindi da detrarsi dal computo metrico da lui redatto). L'importo in argomento invero, a differenza di quanto ritenuto dagli appellanti, che ne invocano (per l'intero) il rimborso a titolo di spese di lite, va ricondotto ai danni emergenti subiti dagli attori in ragione dei vizi presenti nelle opere.
Va poi aggiunto l'importo di € 2.922,69, a titolo di oneri professionali correlati alla fase di progettazione, direzione dei lavori e sicurezza, così pervenendosi al complessivo importo di
€ 22.407,31, oltre IVA come per legge.
Vertendosi in ipotesi di debito di valore l'importo deve essere rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dal 1.04.2018 (atteso che la relazione tecnica contenente l'accertamento del danno e la sua liquidazione è stata depositata il 28.03.2018) alla pronuncia della presente sentenza e sugli importi via via rivalutati vanno calcolati gli interessi nella misura legale sempre dal 1.04.2018 alla data della pronuncia della presente sentenza,
a decorrere dalla quale spettano i soli interessi legali sull'intero fino al saldo.
9. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento, in favore degli odierni appellanti, delle spese di lite relative al procedimento per ATP, alle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione, per quanto riguarda il secondo grado, della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
Consegue inoltre la condanna dell'appellato a rimborsare agli appellanti le spese della CTU svolta nel procedimento di ATP nella misura da questi pagata sulla scorta del decreto di liquidazione reso dal giudice nell'ambito del relativo procedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale dell'impugnata sentenza,
ON l'appellato al pagamento in favore degli appellanti, per il titolo di cui in motivazione, dell'importo di € 22.407,31 oltre IVA come per legge, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT dal 1.04.2018 alla data di pronuncia della presente sentenza, ed agli interessi nella misura legale sull'importo via via rivalutato dal 1.04.2018 alla pronuncia della presente sentenza, oltre agli interessi legali sull'intero dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
2) ON l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del procedimento per ATP e delle spese del doppio grado che liquida: quanto al procedimento per ATP in complessivi € 2.493,00, di cui € 156,00 per esborsi ed € 2.337,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 5.366,00, di cui €
296,00 per esborsi ed € 5.070,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi €
4.321,50, di cui € 355,50 per esborsi ed € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) ON l'appellato al rimborso in favore degli appellanti dei costi della CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP, liquidati come da provvedimento di quel giudice.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)