Art. 3.
In deroga all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 3948, n. 262, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad assumere, nel limite massimo di dieci unita', personale non di ruolo, da scegliere fra i dipendenti dell'I.R.C.E. che abbiano cessato dall'impiego a norma del precedente art. 2 e che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Societa' delle Nazioni o presso l'istituto italiano interuniversitario.
L'assunzione e' disposta, con unico provvedimento, su conforme proposta di una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri e composta dal direttore generale del personale e dell'amministrazione interna, del direttore generale delle relazioni culturali con l'estero e di un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il personale suddetto e' assunto a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , ed assegnato alle varie categorie da esso previste in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora il trattamento economico derivante da tale assunzione sia inferiore a quello attualmente goduto da tali dipendenti, la differenza sara' ad essi conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.
Il personale non di ruolo, assunto a norma del precedenti commi, potra' presentare domanda di collocamento nei ruoli transitori, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376 , quando dopo la sua assunzione, abbia compiuto il periodo di servizio ivi stabilito e sia in possesso degli altri requisiti prescritti.
Al personale assunto in servizio, ai termini del presente articolo, non si applicano i benefici di cui al secondo comma dell'art. 2.
In deroga all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 3948, n. 262, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad assumere, nel limite massimo di dieci unita', personale non di ruolo, da scegliere fra i dipendenti dell'I.R.C.E. che abbiano cessato dall'impiego a norma del precedente art. 2 e che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Societa' delle Nazioni o presso l'istituto italiano interuniversitario.
L'assunzione e' disposta, con unico provvedimento, su conforme proposta di una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri e composta dal direttore generale del personale e dell'amministrazione interna, del direttore generale delle relazioni culturali con l'estero e di un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il personale suddetto e' assunto a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , ed assegnato alle varie categorie da esso previste in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora il trattamento economico derivante da tale assunzione sia inferiore a quello attualmente goduto da tali dipendenti, la differenza sara' ad essi conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.
Il personale non di ruolo, assunto a norma del precedenti commi, potra' presentare domanda di collocamento nei ruoli transitori, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376 , quando dopo la sua assunzione, abbia compiuto il periodo di servizio ivi stabilito e sia in possesso degli altri requisiti prescritti.
Al personale assunto in servizio, ai termini del presente articolo, non si applicano i benefici di cui al secondo comma dell'art. 2.