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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente rel. est.
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n.105 2025 . promossa da
, nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Viale Teracati n.31 a Siracusa presso lo studio dell'avv. SARCIA' PAOLO che lo rappresenta e difende per procura in atti
RECLAMANTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. CP_1
fisc. , elettivamente domiciliato a Siracusa, viale Santa Panagia n. C.F._1
90, presso lo studio dell'Avv. Maria Guerci (C.F. PEC C.F._2
che la rappresenta e difende Email_1
RECLAMATA e di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. CP_2
, nella qualità di Curatore Speciale del minore , nato C.F._3 Persona_1
a Catania il 17.11.2010
OGGETTO: Reclamo ordinanza ex arte 473 bis 22 cpc 6/2/2025 del Tribunale di Siracusa.
FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 22 il Presidente del Tribunale di Siracusa, provvedendo in veste di giudice delegato nell'ambito del procedimento RG n. 2119/2024, con ordinanza del 6/2/2025,
all'esito della prima udienza, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
-Autorizza i coniugi a vivere separati;
affida il figlio minore ai Servizi Sociali Persona_1
del Comune di Siracusa che assumerà tutte le decisioni di ordinaria amministrazione
nell'interesse del minore;
- colloca il minore presso la madre alla quale assegna la casa Persona_1 Parte_2
familiare; nomina curatore speciale del minore l'avv. ; CP_2
- incarica il Consultorio Familiare dell'Asp di Siracusa di avviare un intervento di supporto
alla genitorialità volto al superamento delle attuali criticità nel dialogo della coppia
genitoriale;
- incarica il Servizio di Psicologia dell'ASP di Siracusa di valutare la capacità genitoriale
delle parti con formulazione della prognosi di recuperabilità;
- dispone la presa in carico del minore da parte del SNPI dell'Asp al fine di Persona_1
effettuare gli opportuni interventi terapeutici finalizzati al superamento delle attuali
problematiche nel rapporto con il padre;
- dispone che il SNPI incaricato curi gli incontri tra il padre e il figlio, eventualmente di
concerto con gli altri soggetti incaricati, anche accedendo allo spazio neutro da parte dei
Servizi Sociali del Comune di Siracusa e/o del;
dispone che i soggetti Controparte_3
incaricati relazionino sull'andamento dell'attività svolta ogni tre mesi;
- dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1 Parte_2
Per_ l'assegno di €1.000,00 per il mantenimento della stessa e del figlio minore , con
decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat;
pone le spese
straordinarie – da individuarsi come sopra- relative al figlio per il 70% a carico del padre e
per il 30% a carico della madre;
- ammette le prove nei limiti sopra indicati e ne delega l'assunzione al GOP dott.ssa
Giovanna Bologna che provvederà ad assumerle all'udienza dell'1.4.2025 ore 9,30;
( …).
Avverso detta ordinanza del 6/2/2025 ha proposto tempestivo reclamo Parte_1
per le ragioni di cui si dirà nella parte motiva.
Al reclamo hanno resistito sia sia il curatore speciale del minore. Parte_2
All'udienza orale del 22/05/2025 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e difese e la
Corte ha posto la causa in decisione.
---------
Con motivo sub 2 (primo in ordine logico) assume che l'ordinanza Parte_1
del tribunale di Siracusa è errata laddove si è disposto un assegno di mantenimento a favore di e del minore pari ad euro 1000,00 a far data dalla domanda di Parte_2 Persona_1
parte ricorrente. L'ordinanza sarebbe errata per non aver considerato la dichiarazione di Pt_2
In particolare, laddove la stessa aveva dichiarato di aver prestato attività lavorativa
[...]
quale impiegata “con un contratto a tempo determinato che scadrà il 30.11.2024 e, come preannunciato dal datore di lavoro, non sarà rinnovato. Dal mese di dicembre 2024, quindi,
la ricorrente non potrà godere nemmeno di tale reddito”.
Il reclamo è infondato non essendo provato - né ancor prima dedotto - che a far data dalla domanda giudiziale il reclamante abbia provveduto al mantenimento della moglie e del minore, dato questo che ben giustifica il riconoscimento di un assegno di mantenimento con decorrenza dalla detta domanda.
Il reclamo è infondato anche laddove si contesta (punto1) il quantum dell'assegno; il rigetto invero si giustifica considerato che la somma mensile fissata dal primo giudice (euro 1000)
appare congrua anche valutata l'attività lavorativa prestata dalla nei mesi Pt_2
immediatamente precedenti il dicembre 2024 e ciò stante il considerevole reddito del reclamante: circa 50000 euro lordi (oltre 37000 al netto delle imposte). Né appare decisivo
(pro futuro) in senso contrario la riduzione reddituale nei mesi dicembre 2024- febbraio2025
causa malattia (circostanza documentata in questa sede), e ciò tenuto conto che nulla lascia ipotizzare (né lo deduce il reclamante) trattarsi di riduzione destinata a protrarsi nel tempo.
Il reclamo è inammissibile invece laddove contesta (punto 3) la Parte_1
mancata ammissione dei mezzi di prova, e ciò (inammissibilità) tenuto conto che l'art. 473
bis 24 cpc prevede la reclamabilità dell'ordinanza nella parte in cui contiene statuizioni riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei figli e del coniuge, i provvedimenti economici e tutti i provvedimenti conseguenziali, non invece nella parte che pronuncia su aspetti meramente organizzativi ovvero istruttori.
Per le medesime ragioni il reclamo è inammissibile laddove (punto 4) ci si duole dei mancati accertamenti fiscali da delegare alla guardia di finanza.
In ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese Parte_1
processuali del grado in favore di con compensazione delle spese relativamente Parte_2 al rapporto tra il reclamante ed il curatore speciale del minore (il quale si è limitato correttamente ad evidenziare l'adeguatezza del quantum del mantenimento in favore del minore).
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il reclamo proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del 6/2/2025 del Tribunale di Siracusa. Condanna al Parte_1
rimborso delle spese di fase in favore di che si liquidano in euro 1250,00 oltre Parte_2
iva, cpa e spese generali.
Catania, deciso nella camera di consiglio del 29/05/2025
IL PRESIDENTE EST- MASSIMO ESCHER
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente rel. est.
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n.105 2025 . promossa da
, nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Viale Teracati n.31 a Siracusa presso lo studio dell'avv. SARCIA' PAOLO che lo rappresenta e difende per procura in atti
RECLAMANTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. CP_1
fisc. , elettivamente domiciliato a Siracusa, viale Santa Panagia n. C.F._1
90, presso lo studio dell'Avv. Maria Guerci (C.F. PEC C.F._2
che la rappresenta e difende Email_1
RECLAMATA e di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. CP_2
, nella qualità di Curatore Speciale del minore , nato C.F._3 Persona_1
a Catania il 17.11.2010
OGGETTO: Reclamo ordinanza ex arte 473 bis 22 cpc 6/2/2025 del Tribunale di Siracusa.
FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 22 il Presidente del Tribunale di Siracusa, provvedendo in veste di giudice delegato nell'ambito del procedimento RG n. 2119/2024, con ordinanza del 6/2/2025,
all'esito della prima udienza, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
-Autorizza i coniugi a vivere separati;
affida il figlio minore ai Servizi Sociali Persona_1
del Comune di Siracusa che assumerà tutte le decisioni di ordinaria amministrazione
nell'interesse del minore;
- colloca il minore presso la madre alla quale assegna la casa Persona_1 Parte_2
familiare; nomina curatore speciale del minore l'avv. ; CP_2
- incarica il Consultorio Familiare dell'Asp di Siracusa di avviare un intervento di supporto
alla genitorialità volto al superamento delle attuali criticità nel dialogo della coppia
genitoriale;
- incarica il Servizio di Psicologia dell'ASP di Siracusa di valutare la capacità genitoriale
delle parti con formulazione della prognosi di recuperabilità;
- dispone la presa in carico del minore da parte del SNPI dell'Asp al fine di Persona_1
effettuare gli opportuni interventi terapeutici finalizzati al superamento delle attuali
problematiche nel rapporto con il padre;
- dispone che il SNPI incaricato curi gli incontri tra il padre e il figlio, eventualmente di
concerto con gli altri soggetti incaricati, anche accedendo allo spazio neutro da parte dei
Servizi Sociali del Comune di Siracusa e/o del;
dispone che i soggetti Controparte_3
incaricati relazionino sull'andamento dell'attività svolta ogni tre mesi;
- dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1 Parte_2
Per_ l'assegno di €1.000,00 per il mantenimento della stessa e del figlio minore , con
decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat;
pone le spese
straordinarie – da individuarsi come sopra- relative al figlio per il 70% a carico del padre e
per il 30% a carico della madre;
- ammette le prove nei limiti sopra indicati e ne delega l'assunzione al GOP dott.ssa
Giovanna Bologna che provvederà ad assumerle all'udienza dell'1.4.2025 ore 9,30;
( …).
Avverso detta ordinanza del 6/2/2025 ha proposto tempestivo reclamo Parte_1
per le ragioni di cui si dirà nella parte motiva.
Al reclamo hanno resistito sia sia il curatore speciale del minore. Parte_2
All'udienza orale del 22/05/2025 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e difese e la
Corte ha posto la causa in decisione.
---------
Con motivo sub 2 (primo in ordine logico) assume che l'ordinanza Parte_1
del tribunale di Siracusa è errata laddove si è disposto un assegno di mantenimento a favore di e del minore pari ad euro 1000,00 a far data dalla domanda di Parte_2 Persona_1
parte ricorrente. L'ordinanza sarebbe errata per non aver considerato la dichiarazione di Pt_2
In particolare, laddove la stessa aveva dichiarato di aver prestato attività lavorativa
[...]
quale impiegata “con un contratto a tempo determinato che scadrà il 30.11.2024 e, come preannunciato dal datore di lavoro, non sarà rinnovato. Dal mese di dicembre 2024, quindi,
la ricorrente non potrà godere nemmeno di tale reddito”.
Il reclamo è infondato non essendo provato - né ancor prima dedotto - che a far data dalla domanda giudiziale il reclamante abbia provveduto al mantenimento della moglie e del minore, dato questo che ben giustifica il riconoscimento di un assegno di mantenimento con decorrenza dalla detta domanda.
Il reclamo è infondato anche laddove si contesta (punto1) il quantum dell'assegno; il rigetto invero si giustifica considerato che la somma mensile fissata dal primo giudice (euro 1000)
appare congrua anche valutata l'attività lavorativa prestata dalla nei mesi Pt_2
immediatamente precedenti il dicembre 2024 e ciò stante il considerevole reddito del reclamante: circa 50000 euro lordi (oltre 37000 al netto delle imposte). Né appare decisivo
(pro futuro) in senso contrario la riduzione reddituale nei mesi dicembre 2024- febbraio2025
causa malattia (circostanza documentata in questa sede), e ciò tenuto conto che nulla lascia ipotizzare (né lo deduce il reclamante) trattarsi di riduzione destinata a protrarsi nel tempo.
Il reclamo è inammissibile invece laddove contesta (punto 3) la Parte_1
mancata ammissione dei mezzi di prova, e ciò (inammissibilità) tenuto conto che l'art. 473
bis 24 cpc prevede la reclamabilità dell'ordinanza nella parte in cui contiene statuizioni riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei figli e del coniuge, i provvedimenti economici e tutti i provvedimenti conseguenziali, non invece nella parte che pronuncia su aspetti meramente organizzativi ovvero istruttori.
Per le medesime ragioni il reclamo è inammissibile laddove (punto 4) ci si duole dei mancati accertamenti fiscali da delegare alla guardia di finanza.
In ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese Parte_1
processuali del grado in favore di con compensazione delle spese relativamente Parte_2 al rapporto tra il reclamante ed il curatore speciale del minore (il quale si è limitato correttamente ad evidenziare l'adeguatezza del quantum del mantenimento in favore del minore).
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il reclamo proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del 6/2/2025 del Tribunale di Siracusa. Condanna al Parte_1
rimborso delle spese di fase in favore di che si liquidano in euro 1250,00 oltre Parte_2
iva, cpa e spese generali.
Catania, deciso nella camera di consiglio del 29/05/2025
IL PRESIDENTE EST- MASSIMO ESCHER