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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/07/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3814/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Vitaglione Parte_1 C.F._1
Valentina, domiciliato in Scafati alla via De Gasperi n. 177;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Grilletto, domiciliata in Napoli al Corso Novara n. 13;
CONVENUTA
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza odierna le parti si sono riportate a quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 05.03.2024 da nei Parte_1 confronti dell' (d'ora in poi e del , Controparte_1 CP_3 Controparte_2 con riferimento alla cartella di pagamento n. 10020230013526800000 dell'importo euro 1.759,60 ad egli notificata il 21.12.2023.
La cartella riguarda il recupero di un credito risalente al 2005 e relativo a spese processuali derivanti dalla sentenza n. 289 del 16.05.2005 pronunciata dal Tribunale di Salerno, sez. distaccata di
1 Eboli, quest'ultima avente ad oggetto la decisione su reati edilizi dei quali era imputato l'odierno opponente.
In particolare, con la citata pronuncia il giudice penale aveva dichiarato i reati estinti per prescrizione, con conseguente dissequestro delle opere e riduzione in pristino dello stato dei luoghi a carico dell'imputato.
Lo ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1 cartella nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione di pagamento per i seguenti motivi:
1) la sentenza n. 289/2005 non ha comminato alcuna condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali;
2) l'art. 535 c.p.p. prevede che il condannato sia tenuto al pagamento delle spese processuali soltanto in caso di sentenza di condanna e non anche in ipotesi di pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
3) con ordinanza del 4.3.2016 il Collegio della III sez. penale del tribunale di Salerno ha revocato l'ordine di riduzione in pristino a carico di e ciò proprio in Parte_1 ragione dell'assenza di elementi di responsabilità contenuti nella sentenza n. 289/2005.
Si è ritualmente costituita l' chiedendo dichiararsi l'inammissibilità in sede civile e/o CP_3 comunque l'infondatezza dell'opposizione.
Parte attrice ha ritualmente notificato in data 14.10.2024 l'atto di citazione in riassunzione anche al , rimasto contumace. Controparte_2
Con ordinanza del 13.3.2025 è stata rigettata la domanda di sospensione “in ragione del fumus di inammissibilità dell'opposizione proposta da , giacché il motivo di opposizione Parte_1 afferisce al contenuto ed all'effettiva portata della decisione del giudice penale (è stato infatti precisato dalla Corte di Cassazione che “in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale” (tra le tante, cfr. Cass. n. 14598/2020, n. 23775/2022, etc.)”.
Tanto premesso, melius re perpensa rispetto a quanto delibato in sede sommaria, l'opposizione merita accoglimento.
2 In particolare, è fondata la doglianza con la quale l'opponente ha sostanzialmente eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto la condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi contenuta nella sentenza n. 289/2005 è stata revocata con successivo provvedimento del 2016.
A differenza delle altre doglianze contenute nell'atto introduttivo e riservate alla cognizione del giudice penale (poiché riguardanti la portata della pronuncia del 2005 e la violazione dell'art. 535
c.p.c.), la citata eccezione è ammissibile nel presente giudizio avente natura di opposizione ex art. 615
c.p.c., dovendosi in questa sede valutare l'esistenza o meno del titolo esecutivo posto a fondamento della cartella opposta.
Orbene, dagli atti di causa si evince che effettivamente la condanna alla riduzione in pristino delle opere contenuta nella sentenza del 2005 è stata revocata con successivo provvedimento del 2016, sicché non sussiste il titolo esecutivo.
Va inoltre aggiunto che sia nella cartella che nell'estratto di ruolo prodotto dall è CP_3 riportata quale titolo esecutivo la sentenza n. 289/2005, la quale tuttavia non reca una condanna al pagamento di somme di denaro a carico dell'odierno opponente, sicché anche per tale ragione – e vista la contumacia del - non è comprensibile quale sia il titolo esecutivo posto a fondamento della CP_2 cartella.
Tanto è sufficiente all'accoglimento dell'opposizione, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 5.200,00.
Per l'effetto, al pagamento delle spese va condannato il ministero della Giustizia, mentre va disposta la compensazione tra l'opponente e l CP_3
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) dichiara l'inesistenza del diritto di agire in executivis nei confronti di sulla Parte_1 base della cartella di pagamento n. 10020230013526800000;
3) annulla la cartella di pagamento n. 10020230013526800000;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 Parte_1
, che si liquidano in euro 500,00 per compensi ed euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali
[...]
(15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Valentina Vitaglione
3 dichiaratasi antistataria;
5) compensa le spese di lite tra
Nocera Inferiore, 10/07/2025
e l . Parte_1 Controparte_1
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3814/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Vitaglione Parte_1 C.F._1
Valentina, domiciliato in Scafati alla via De Gasperi n. 177;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Grilletto, domiciliata in Napoli al Corso Novara n. 13;
CONVENUTA
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza odierna le parti si sono riportate a quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 05.03.2024 da nei Parte_1 confronti dell' (d'ora in poi e del , Controparte_1 CP_3 Controparte_2 con riferimento alla cartella di pagamento n. 10020230013526800000 dell'importo euro 1.759,60 ad egli notificata il 21.12.2023.
La cartella riguarda il recupero di un credito risalente al 2005 e relativo a spese processuali derivanti dalla sentenza n. 289 del 16.05.2005 pronunciata dal Tribunale di Salerno, sez. distaccata di
1 Eboli, quest'ultima avente ad oggetto la decisione su reati edilizi dei quali era imputato l'odierno opponente.
In particolare, con la citata pronuncia il giudice penale aveva dichiarato i reati estinti per prescrizione, con conseguente dissequestro delle opere e riduzione in pristino dello stato dei luoghi a carico dell'imputato.
Lo ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1 cartella nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione di pagamento per i seguenti motivi:
1) la sentenza n. 289/2005 non ha comminato alcuna condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali;
2) l'art. 535 c.p.p. prevede che il condannato sia tenuto al pagamento delle spese processuali soltanto in caso di sentenza di condanna e non anche in ipotesi di pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
3) con ordinanza del 4.3.2016 il Collegio della III sez. penale del tribunale di Salerno ha revocato l'ordine di riduzione in pristino a carico di e ciò proprio in Parte_1 ragione dell'assenza di elementi di responsabilità contenuti nella sentenza n. 289/2005.
Si è ritualmente costituita l' chiedendo dichiararsi l'inammissibilità in sede civile e/o CP_3 comunque l'infondatezza dell'opposizione.
Parte attrice ha ritualmente notificato in data 14.10.2024 l'atto di citazione in riassunzione anche al , rimasto contumace. Controparte_2
Con ordinanza del 13.3.2025 è stata rigettata la domanda di sospensione “in ragione del fumus di inammissibilità dell'opposizione proposta da , giacché il motivo di opposizione Parte_1 afferisce al contenuto ed all'effettiva portata della decisione del giudice penale (è stato infatti precisato dalla Corte di Cassazione che “in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale” (tra le tante, cfr. Cass. n. 14598/2020, n. 23775/2022, etc.)”.
Tanto premesso, melius re perpensa rispetto a quanto delibato in sede sommaria, l'opposizione merita accoglimento.
2 In particolare, è fondata la doglianza con la quale l'opponente ha sostanzialmente eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto la condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi contenuta nella sentenza n. 289/2005 è stata revocata con successivo provvedimento del 2016.
A differenza delle altre doglianze contenute nell'atto introduttivo e riservate alla cognizione del giudice penale (poiché riguardanti la portata della pronuncia del 2005 e la violazione dell'art. 535
c.p.c.), la citata eccezione è ammissibile nel presente giudizio avente natura di opposizione ex art. 615
c.p.c., dovendosi in questa sede valutare l'esistenza o meno del titolo esecutivo posto a fondamento della cartella opposta.
Orbene, dagli atti di causa si evince che effettivamente la condanna alla riduzione in pristino delle opere contenuta nella sentenza del 2005 è stata revocata con successivo provvedimento del 2016, sicché non sussiste il titolo esecutivo.
Va inoltre aggiunto che sia nella cartella che nell'estratto di ruolo prodotto dall è CP_3 riportata quale titolo esecutivo la sentenza n. 289/2005, la quale tuttavia non reca una condanna al pagamento di somme di denaro a carico dell'odierno opponente, sicché anche per tale ragione – e vista la contumacia del - non è comprensibile quale sia il titolo esecutivo posto a fondamento della CP_2 cartella.
Tanto è sufficiente all'accoglimento dell'opposizione, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 5.200,00.
Per l'effetto, al pagamento delle spese va condannato il ministero della Giustizia, mentre va disposta la compensazione tra l'opponente e l CP_3
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) dichiara l'inesistenza del diritto di agire in executivis nei confronti di sulla Parte_1 base della cartella di pagamento n. 10020230013526800000;
3) annulla la cartella di pagamento n. 10020230013526800000;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 Parte_1
, che si liquidano in euro 500,00 per compensi ed euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali
[...]
(15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Valentina Vitaglione
3 dichiaratasi antistataria;
5) compensa le spese di lite tra
Nocera Inferiore, 10/07/2025
e l . Parte_1 Controparte_1
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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