Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00890/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01179/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco D'Ambrosi, Ketti Baraldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Chiara Tomiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento 27 agosto 2021, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 31 agosto 2021 a mezzo raccomandata a.r., denominato “Oggetto: art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge n. 76 del 28.5.2021” , con cui l'ULSS -OMISSIS- ha accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del D.L. 44 dell'1/4/2021, conv. con modificazione dalla L. 76 del 28/5/2021;
2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss -OMISSIS- e dell’Azienda Ulss -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-parte ricorrente, con ricorso depositato il 2 novembre 2021, ha impugnato il provvedimento con il quale l’ULSS -OMISSIS- ha accertato, a suo carico, l’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del D.L. 44 dell’1/4/2021, conv. In L. 76 del 28/5/2021, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti;
- le Amministrazioni indicate in epigrafe si sono costituite in giudizio, in data 26 novembre 2021, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare;
- il Collegio, con ordinanza del 2 dicembre 2021, ha respinto l’istanza cautelare evidenziando, fra le altre cose, la necessità “[…] di uno specifico approfondimento in sede di merito della questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’intera vicenda per cui è causa” ;
- le Amministrazioni, con successiva memoria, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come affermato in plurimi precedenti da questo stesso T.A.R.;
- il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio all’esito dell’udienza straordinaria del 27 maggio 2025;
Ritenuto che:
- come già anticipato in occasione della fase cautelare e costantemente ribadito da questo T.A.R. in controversie analoghe (cfr. ex multis TAR Veneto, sentenza n. 509/24) nella fattispecie in esame difetti la giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, così come riconosciuto dalla Corte di Cassazione SS.UU. Ord. n. 28429/22 e dalla Corte Costituzionale con sentenza 9 febbraio 2023, n. 16;
- di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dovendo la causa essere riassunta innanzi al giudice ordinario nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11 del Codice del processo amministrativo;
- stante la definizione in rito e i contrasti interpretativi esistenti al momento della presentazione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.