TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 462 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BAVA ANDREA, giusta procura in Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_1 ex lege; RESISTENTE
Oggetto: adeguamento e rivalutazione dell'assegno ex art. 2 1. 407/98
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 02/12/2021, il sig. , premettendo di essere un ex Parte_1
Sovraintendente Capo della Polizia di Stato, di ima del Dovere con sentenza n°13/2018 del Tribunale di Isernia Sez. Lavoro, a seguito di evento di servizio, ha adito il Tribunale di Isernia per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'assegno ex art. 2 1. 407/98 nell'importo di euro 500,00 oltre perequazioni ex art 11 d.l. 30.12.1992, n. 503), con effetto dalla decorrenza già concessa, 01.01.2006, e da valere a vita, con conseguente condanna del Ministero dell'amministrazione resistente al pagamento anche delle differenze in tal senso sugli arretrati, detratto quanto già percepito, gravate di accessori (maggior importo tra dovuto di ogni singolo rateo a saldo, ex art. 429 c.p.c.); 2) Dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione sulla base della rivalutazione dal 01.01.2003 (o dalla data meglio vista) e dunque al pagamento della differenza dovuta al febbraio 21, pari a euro 14.274,00 (o pari alla somma eventualmente meglio vista dal Giudice) oltre agli accessori (maggior importo tra dovuto a saldo, ex art. 429 c.p.c.) dovuti dal febbraio 21 fino all'effettivo saldo”. Assumendo che la citata disposizione di cui alla L. n. 350 del 2003 aveva determinato in Euro 500,00 mensili l'assegno previsto originariamente nella misura di Euro 258,23 (cioè Lire 500.000) dalla L. n. 407 del 1998, art. 2, senza che potesse avere effetto preclusivo il riferimento al minore originario importo contenuto nel D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, chiedeva in estrema sintesi di accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile non reversibile per un importo pari ad Euro 500,00 soggetto a perequazione automatica così come elevato nell'importo dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 238, e tenuto il Ministero dell'Interno alla corresponsione degli arretrati a far data dall'erogazione a compensazione del minore importo già erogato di Euro 258,23. Il Ministero dell'Interno ha resistito contestando il merito della pretesa, non senza eccepire preliminarmente la prescrizione delle pretese, ex art. 2948 c.c., ritenendo non applicabile alla fattispecie la disposizione speciale dettata per le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall' CP_2
La causa, istruita per mezz ocumenti depositati dalle parti, è giunta alla discussione all'udienza del 04.02.2025.
*** 2. La domanda è fondata. L'amministrazione, con il decreto allegato dal ricorrente sub 2, ha erogato al ricorrente l'assegno ex art. 2 1l. 407/98 in euro 258,23 (oltre perequazione) applicando pedissequamente l'art. 4 d.p.r. 243/06 che recita: "a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere spettano le provvidenze dell 'art. l comma 1 lettera a) ...secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1. l'assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire mensili, pari ora a 258, 23 euro, soggetta a perequazione annua di cui all 'art. 2 commi 1, 1 bis, 2 e 4..." Nella tesi dell'amministrazione la norma in questione avrebbe evidentemente portata precettiva nell' imporre l'applicazione dell'importo ivi riportato. Tuttavia, tale impostazione deve essere respinta: in effetti, la norma in esame non ha la funzione di indicare quali benefici siano estesi, ma solo di determinare la data di decorrenza dei benefici, come è fatto palese dalla rubrica della norma "Ordine di corresponsione dei benefici". Per contro, la funzione di individuazione dei benefici estesi appartiene a tutt'altra norma ossia all'art. 1 dello stesso d.p.r. 243/06, rubricato "definizioni", che afferma:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e loro successive modificazioni e 3 agosto 2004, n. 206". La norma che programmaticamente indica e definisce i benefici da estendere è questa, che richiama il beneficio ex 1. 407/98, laddove è poi sintomatico l'esplicito riferimento alle successive modificazioni delle norme da applicare, in particolare della legge 407/98, siccome destinate ad operare anche per le Vittime del dovere. A tal fine, il richiamo alle successive modificazioni non poteva non riferirsi all'art. 4 comma 238 legge 350/2004, che contiene l'unica modifica intervenuta della legge407/98 con decorrenza dal 1 gennaio 2004, incidente sull'art. 2 nel seguente modo: “238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.” Per contro, nessuna potenziale funzione limitativa dell'importo può legittimamente desumersi da una norma come l'art. 4 d.p.r. 243/06, del tutto sussidiaria a quella dell'art. 1 comma a), come detto a partire dalla rubrica "Ordine di corresponsione delle provvidenze", indice della sola funzione di determinare la decorrenza dei benefici estesi, e non a limitarne il contenuto in difformità dall'art. 1 comma a) stesso decreto. Esaminandone il testo, si nota il riferimento esplicito e pieno alla norma riferimento per la identificazione dei benefici estesi, ossia l'art. 1l comma a) stesso dpr, "a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere spettano le provvidenze dell'art 1 comna 1 lettera a)...secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere.. (…) b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1. l'assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire mensili, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua di cui all 'art. 2 commi 1, 1 bis, 2 e 4..." Ciò vuol dire che la precisazione su quello che era l'importo originario non ha funzione prescrittiva, ma descrittiva dell'assegno cui si intende fare riferimento. Non è del resto concepibile che, di fronte a una norma di legge che prefigurava la progressiva estensione dei benefici delle Vittime del terrorismo alle Vittime del dovere, come l'art. 1 comma 562 1. 266/05 (562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi S63 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006) il successivo regolamento di attuazione potesse limitare legittimamente l'estensione del beneficio, laddove il comma 565, nel prefigurare tale regolamento, aveva rimesso ad esso semplicemente le modalità attuative della estensione, senza facultizzare estensioni limitate o parziali (565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti). Sarebbe egualmente assurdo che l'assegno spettasse in euro 500,00 solo ai figli maggiorenni di vittime decedute, e non ai figli minorenni, alla vedova o addirittura alla vittima stessa in prima persona, come pretenderebbe il Ministero. Tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte di Cassazione, la quale, a Sezioni Unite, dopo avere ribadito la natura assistenziale della materia ha definitivamente affermato: “
5. Il quarto motivo non è fondato. Con esso si affronta la questione - nuova per queste Sezioni Unite e di rilevante importanza - relativa alla determinazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati. Per una migliore comprensione della questione e della relativa decisione appare opportuno ricordare che: a) con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 238, è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla L. 23 novembre I998, n. 407, art. 2, “e successive modificazioni", di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad Euro 500,00 mensili e non più ad Euro 258,23 (corrispondenti a Lire 500.000): b) il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, - secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità della erogazione dei benefici, in base ad una graduatoria unica nazionale per le vittime del dovere e i soggetti equiparati - all'art. 4, a proposito degli effetti della L. n. 407 del 1998 per tali ultimi beneficiari - ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad Euro 258,23; c) tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato una irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla L. n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla L. n. 407 del 1998) e le vittime del dovere;
d) pertanto, il Consiglio di Stato - a partire da Sez. 4^, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 407, con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;
e) la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo - assurto ormai al rango di "diritto vivente" - tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse.
8.Per concludere, all'ordinamento a questa Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., si ritiene opportuno affermare il seguente principio di diritto: "L'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione I'unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria". (Cass., SS.UU., 7761/17; e analogamente, più di recente, Cass., Sez. Lav., 25853/18, e Cass., Sez. Lav., 24956/21). 3. Riguardo la misura delle prestazioni dovute in favore delle vittime del dovere, va precisato che l'art.1 L.302-90, nel testo vigente ratione temporis, ha previsto, ai fini che qui interessano, che, a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. Il successivo art. 8 ha disposto che le elargizioni ivi previste sono soggette ad una automatica rivalutazione annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. Il DL n.337-03, come convertito, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1-1-2003 (anche) la speciale elargizione in esame è elevata ad euro 200.000. L'art.5 comma 1° L.206-04, entrata in vigore il 26-8-2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) ha previsto la corresponsione della speciale elargizione di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. Ne consegue che il beneficio è costituito da due componenti: quella in capitale (elevata da ultimo ad euro 200.000) e quella rivalutativa (annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT). L'univoco intento del legislatore è quello di modellare il beneficio attualizzandone l'importo anno per anno a tutela del beneficiario, che conserva così invariato il potere di acquisto. L'art.1 commi 563-565 L.266-05 ha stabilito che: per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità; sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;
con regolamento sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. Il comma 562 dell'art.1 ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006, al fine espresso della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564. In questa cornice, l'art.34 del DL n.159-07, come convertito, sotto la rubrica “Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo”, ha previsto che
“alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti ed alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art.5 commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”. Ne consegue, anzitutto, che l'art. 34 ha realizzato, in coerenza con la testuale indicazione della rubrica ed in linea di continuità con la precedente previsione dell'art.1 comma 562 della L. 266-05, un'estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 e quindi una totale equiparazione delle due categorie ai fini della quantificazione degli importi dovuti. Nell'ambito di tale estensione, a quest'ultima categoria è dovuto, quindi, il medesimo importo che sarebbe spettato alla prima in relazione alla stessa decorrenza, comprensivo sia della componente in capitale che di quella rivalutativa e quindi nel suo valore attuale, pari al capitale rivalutato dal 01.01.2003 alla data della effettiva corresponsione. Il che è pienamente in linea con l'intento univoco del legislatore, già menzionato, di totale equiparazione tra vittime della criminalità e del terrorismo e vittime del dovere, ferma per entrambe la tutela della conservazione del potere di acquisto mediante la corresponsione del beneficio nel suo valore attuale. Né la legge ha disposto per il passato;
al contrario, nell'estendere il beneficio nel senso sopra delineato, ha semplicemente attualizzato l'importo della speciale elargizione al momento della sua estensione (così Corte appello Roma sez. lav., 29/09/2023, (ud. 29/09/2023, dep. 29/09/2023), n. 3306). Dunque, deve essere riconosciuto il diritto alla rivalutazione a partire dal 01.01.2003. 4. L'eccezione di prescrizione di parte delle pretese, sollevata dal Ministero resistente, non è accoglibile. Posto che, in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa. (Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, n.18309), nel caso di specie il ricorrente ha agito in giudizio a seguito di decreti concessivi degli assegni in discorso erogati in quantificazione erronea emessi nel 2021 (con conseguente pagamento durante il 2021, ora per allora, di tutti i ratei dal 2006 in poi in unica soluzione), e che l'attuale giudizio, finalizzato al ricalcolo degli importi medesimi fin dalla concessione ora per allora disposta nel 2021, è stato radicato nel 2021. Dunque, non può dirsi maturata alcuna prescrizione, dato che prima della liquidazione avvenuta nel 2021 il ricorrente non era a conoscenza della lesione del proprio diritto alla corretta liquidazione del beneficio concesso. 5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro e con riferimento al valore da euro 5.201 a 26.000, rigettandosi tuttavia la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. alla responsabilità aggravata del Ministero, che non ha resistito in giudizio con dolo o colpa grave ma ha fatto propria una diversa interpretazione giurisprudenziale delle norme oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: - In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'assegno ex art. 2 1. 407/98 nell'importo di euro 500,00 oltre perequazioni ex art 11 d.l. 30.12.1992, n. 503), con effetto dalla decorrenza già concessa, 01.01.2006, e da valere a vita, con conseguente condanna del Ministero dell'amministrazione resistente al pagamento anche delle differenze in tal senso sugli arretrati, detratto quanto già percepito, nonché alla rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998 dal 01.01.2003;
- Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_3 ricorrente , che liquida in euro 2.540,00, oltre iva, spese generali e Parte_1
c.p.a., da d ore del procuratore antistatario.
Così deciso in Isernia, il 27.05.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 462 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BAVA ANDREA, giusta procura in Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_1 ex lege; RESISTENTE
Oggetto: adeguamento e rivalutazione dell'assegno ex art. 2 1. 407/98
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 02/12/2021, il sig. , premettendo di essere un ex Parte_1
Sovraintendente Capo della Polizia di Stato, di ima del Dovere con sentenza n°13/2018 del Tribunale di Isernia Sez. Lavoro, a seguito di evento di servizio, ha adito il Tribunale di Isernia per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'assegno ex art. 2 1. 407/98 nell'importo di euro 500,00 oltre perequazioni ex art 11 d.l. 30.12.1992, n. 503), con effetto dalla decorrenza già concessa, 01.01.2006, e da valere a vita, con conseguente condanna del Ministero dell'amministrazione resistente al pagamento anche delle differenze in tal senso sugli arretrati, detratto quanto già percepito, gravate di accessori (maggior importo tra dovuto di ogni singolo rateo a saldo, ex art. 429 c.p.c.); 2) Dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione sulla base della rivalutazione dal 01.01.2003 (o dalla data meglio vista) e dunque al pagamento della differenza dovuta al febbraio 21, pari a euro 14.274,00 (o pari alla somma eventualmente meglio vista dal Giudice) oltre agli accessori (maggior importo tra dovuto a saldo, ex art. 429 c.p.c.) dovuti dal febbraio 21 fino all'effettivo saldo”. Assumendo che la citata disposizione di cui alla L. n. 350 del 2003 aveva determinato in Euro 500,00 mensili l'assegno previsto originariamente nella misura di Euro 258,23 (cioè Lire 500.000) dalla L. n. 407 del 1998, art. 2, senza che potesse avere effetto preclusivo il riferimento al minore originario importo contenuto nel D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, chiedeva in estrema sintesi di accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile non reversibile per un importo pari ad Euro 500,00 soggetto a perequazione automatica così come elevato nell'importo dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 238, e tenuto il Ministero dell'Interno alla corresponsione degli arretrati a far data dall'erogazione a compensazione del minore importo già erogato di Euro 258,23. Il Ministero dell'Interno ha resistito contestando il merito della pretesa, non senza eccepire preliminarmente la prescrizione delle pretese, ex art. 2948 c.c., ritenendo non applicabile alla fattispecie la disposizione speciale dettata per le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall' CP_2
La causa, istruita per mezz ocumenti depositati dalle parti, è giunta alla discussione all'udienza del 04.02.2025.
*** 2. La domanda è fondata. L'amministrazione, con il decreto allegato dal ricorrente sub 2, ha erogato al ricorrente l'assegno ex art. 2 1l. 407/98 in euro 258,23 (oltre perequazione) applicando pedissequamente l'art. 4 d.p.r. 243/06 che recita: "a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere spettano le provvidenze dell 'art. l comma 1 lettera a) ...secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1. l'assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire mensili, pari ora a 258, 23 euro, soggetta a perequazione annua di cui all 'art. 2 commi 1, 1 bis, 2 e 4..." Nella tesi dell'amministrazione la norma in questione avrebbe evidentemente portata precettiva nell' imporre l'applicazione dell'importo ivi riportato. Tuttavia, tale impostazione deve essere respinta: in effetti, la norma in esame non ha la funzione di indicare quali benefici siano estesi, ma solo di determinare la data di decorrenza dei benefici, come è fatto palese dalla rubrica della norma "Ordine di corresponsione dei benefici". Per contro, la funzione di individuazione dei benefici estesi appartiene a tutt'altra norma ossia all'art. 1 dello stesso d.p.r. 243/06, rubricato "definizioni", che afferma:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e loro successive modificazioni e 3 agosto 2004, n. 206". La norma che programmaticamente indica e definisce i benefici da estendere è questa, che richiama il beneficio ex 1. 407/98, laddove è poi sintomatico l'esplicito riferimento alle successive modificazioni delle norme da applicare, in particolare della legge 407/98, siccome destinate ad operare anche per le Vittime del dovere. A tal fine, il richiamo alle successive modificazioni non poteva non riferirsi all'art. 4 comma 238 legge 350/2004, che contiene l'unica modifica intervenuta della legge407/98 con decorrenza dal 1 gennaio 2004, incidente sull'art. 2 nel seguente modo: “238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.” Per contro, nessuna potenziale funzione limitativa dell'importo può legittimamente desumersi da una norma come l'art. 4 d.p.r. 243/06, del tutto sussidiaria a quella dell'art. 1 comma a), come detto a partire dalla rubrica "Ordine di corresponsione delle provvidenze", indice della sola funzione di determinare la decorrenza dei benefici estesi, e non a limitarne il contenuto in difformità dall'art. 1 comma a) stesso decreto. Esaminandone il testo, si nota il riferimento esplicito e pieno alla norma riferimento per la identificazione dei benefici estesi, ossia l'art. 1l comma a) stesso dpr, "a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere spettano le provvidenze dell'art 1 comna 1 lettera a)...secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere.. (…) b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1. l'assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire mensili, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua di cui all 'art. 2 commi 1, 1 bis, 2 e 4..." Ciò vuol dire che la precisazione su quello che era l'importo originario non ha funzione prescrittiva, ma descrittiva dell'assegno cui si intende fare riferimento. Non è del resto concepibile che, di fronte a una norma di legge che prefigurava la progressiva estensione dei benefici delle Vittime del terrorismo alle Vittime del dovere, come l'art. 1 comma 562 1. 266/05 (562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi S63 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006) il successivo regolamento di attuazione potesse limitare legittimamente l'estensione del beneficio, laddove il comma 565, nel prefigurare tale regolamento, aveva rimesso ad esso semplicemente le modalità attuative della estensione, senza facultizzare estensioni limitate o parziali (565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti). Sarebbe egualmente assurdo che l'assegno spettasse in euro 500,00 solo ai figli maggiorenni di vittime decedute, e non ai figli minorenni, alla vedova o addirittura alla vittima stessa in prima persona, come pretenderebbe il Ministero. Tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte di Cassazione, la quale, a Sezioni Unite, dopo avere ribadito la natura assistenziale della materia ha definitivamente affermato: “
5. Il quarto motivo non è fondato. Con esso si affronta la questione - nuova per queste Sezioni Unite e di rilevante importanza - relativa alla determinazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati. Per una migliore comprensione della questione e della relativa decisione appare opportuno ricordare che: a) con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 238, è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla L. 23 novembre I998, n. 407, art. 2, “e successive modificazioni", di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad Euro 500,00 mensili e non più ad Euro 258,23 (corrispondenti a Lire 500.000): b) il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, - secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità della erogazione dei benefici, in base ad una graduatoria unica nazionale per le vittime del dovere e i soggetti equiparati - all'art. 4, a proposito degli effetti della L. n. 407 del 1998 per tali ultimi beneficiari - ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad Euro 258,23; c) tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato una irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla L. n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla L. n. 407 del 1998) e le vittime del dovere;
d) pertanto, il Consiglio di Stato - a partire da Sez. 4^, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 407, con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;
e) la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo - assurto ormai al rango di "diritto vivente" - tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse.
8.Per concludere, all'ordinamento a questa Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., si ritiene opportuno affermare il seguente principio di diritto: "L'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione I'unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria". (Cass., SS.UU., 7761/17; e analogamente, più di recente, Cass., Sez. Lav., 25853/18, e Cass., Sez. Lav., 24956/21). 3. Riguardo la misura delle prestazioni dovute in favore delle vittime del dovere, va precisato che l'art.1 L.302-90, nel testo vigente ratione temporis, ha previsto, ai fini che qui interessano, che, a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. Il successivo art. 8 ha disposto che le elargizioni ivi previste sono soggette ad una automatica rivalutazione annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. Il DL n.337-03, come convertito, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1-1-2003 (anche) la speciale elargizione in esame è elevata ad euro 200.000. L'art.5 comma 1° L.206-04, entrata in vigore il 26-8-2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) ha previsto la corresponsione della speciale elargizione di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. Ne consegue che il beneficio è costituito da due componenti: quella in capitale (elevata da ultimo ad euro 200.000) e quella rivalutativa (annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT). L'univoco intento del legislatore è quello di modellare il beneficio attualizzandone l'importo anno per anno a tutela del beneficiario, che conserva così invariato il potere di acquisto. L'art.1 commi 563-565 L.266-05 ha stabilito che: per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità; sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;
con regolamento sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. Il comma 562 dell'art.1 ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006, al fine espresso della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564. In questa cornice, l'art.34 del DL n.159-07, come convertito, sotto la rubrica “Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo”, ha previsto che
“alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti ed alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art.5 commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”. Ne consegue, anzitutto, che l'art. 34 ha realizzato, in coerenza con la testuale indicazione della rubrica ed in linea di continuità con la precedente previsione dell'art.1 comma 562 della L. 266-05, un'estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 e quindi una totale equiparazione delle due categorie ai fini della quantificazione degli importi dovuti. Nell'ambito di tale estensione, a quest'ultima categoria è dovuto, quindi, il medesimo importo che sarebbe spettato alla prima in relazione alla stessa decorrenza, comprensivo sia della componente in capitale che di quella rivalutativa e quindi nel suo valore attuale, pari al capitale rivalutato dal 01.01.2003 alla data della effettiva corresponsione. Il che è pienamente in linea con l'intento univoco del legislatore, già menzionato, di totale equiparazione tra vittime della criminalità e del terrorismo e vittime del dovere, ferma per entrambe la tutela della conservazione del potere di acquisto mediante la corresponsione del beneficio nel suo valore attuale. Né la legge ha disposto per il passato;
al contrario, nell'estendere il beneficio nel senso sopra delineato, ha semplicemente attualizzato l'importo della speciale elargizione al momento della sua estensione (così Corte appello Roma sez. lav., 29/09/2023, (ud. 29/09/2023, dep. 29/09/2023), n. 3306). Dunque, deve essere riconosciuto il diritto alla rivalutazione a partire dal 01.01.2003. 4. L'eccezione di prescrizione di parte delle pretese, sollevata dal Ministero resistente, non è accoglibile. Posto che, in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa. (Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, n.18309), nel caso di specie il ricorrente ha agito in giudizio a seguito di decreti concessivi degli assegni in discorso erogati in quantificazione erronea emessi nel 2021 (con conseguente pagamento durante il 2021, ora per allora, di tutti i ratei dal 2006 in poi in unica soluzione), e che l'attuale giudizio, finalizzato al ricalcolo degli importi medesimi fin dalla concessione ora per allora disposta nel 2021, è stato radicato nel 2021. Dunque, non può dirsi maturata alcuna prescrizione, dato che prima della liquidazione avvenuta nel 2021 il ricorrente non era a conoscenza della lesione del proprio diritto alla corretta liquidazione del beneficio concesso. 5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro e con riferimento al valore da euro 5.201 a 26.000, rigettandosi tuttavia la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. alla responsabilità aggravata del Ministero, che non ha resistito in giudizio con dolo o colpa grave ma ha fatto propria una diversa interpretazione giurisprudenziale delle norme oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: - In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'assegno ex art. 2 1. 407/98 nell'importo di euro 500,00 oltre perequazioni ex art 11 d.l. 30.12.1992, n. 503), con effetto dalla decorrenza già concessa, 01.01.2006, e da valere a vita, con conseguente condanna del Ministero dell'amministrazione resistente al pagamento anche delle differenze in tal senso sugli arretrati, detratto quanto già percepito, nonché alla rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998 dal 01.01.2003;
- Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_3 ricorrente , che liquida in euro 2.540,00, oltre iva, spese generali e Parte_1
c.p.a., da d ore del procuratore antistatario.
Così deciso in Isernia, il 27.05.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio