Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 20/01/2026, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02351/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2024, proposto da
Il Gabbiano di OS & LL s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Federici e Monica Galano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma, via Francesco Denza, 3;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 12024 del 14 febbraio 2024, con il quale il Comune di Nettuno ha disposto la decadenza de Il Gabbiano di OS & LL s.n.c., dalla concessione demaniale marittima n. 45 del 30 aprile 2010, rinnovata ope legis in data 1° marzo 2017, per effetto di quanto previsto dall’art. 47, co. 1, lettera f), del codice della navigazione, ordinando lo sgombero dell’area occupata e la riconsegna della stessa nel pristino stato;
- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente e, in particolare: della comunicazione di inizio del procedimento di decadenza prot. n. 18475 del 28 dicembre 2023; della nota prot. n. 10641 dell’8 febbraio 2024; del rapporto di servizio contenente l’esito del sopralluogo eseguito in data 2 febbraio 2024 da personale dell’Ufficio Urbanistica di cui alla nota prot. n. 9903 del 6 febbraio 2024, dell’Area IV Governo e Territorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 4 marzo 2024 e depositato il successivo 5 marzo, Il Gabbiano di OS & LL s.n.c. ha chiesto l’annullamento del provvedimento di decadenza della concessione demaniale in epigrafe indicato;
- il Comune di Nettuno si è costituito in giudizio e ha depositato memoria e documenti, per contestare le pretese della società;
- con ordinanza della Sezione n. 1199/2024, è stata respinta l’istanza di misure cautelari, ritenendo, pure al primo esame consentito dalla sede cautelare, che il giudizio non fosse “suscettibile di esito favorevole per la parte ricorrente” , avendo “la sentenza Tar Lazio, sez. V-ter stralcio, 18 dicembre 2023, n. 19137, […] respinto il […] ricorso a suo tempo proposto dall’odierna parte ricorrente, per l’annullamento dell’ordinanza n. 42/2016” di demolizione delle opere abusive realizzate sul suolo del demanio marittimo, e in ragione del fatto che “sul descritto perdurante inadempimento si fonda il provvedimento di decadenza gravato, adottato ai sensi dell’art. 47, co. 1, lett. f), cod. nav.” ;
- con ordinanza n. 1936/2024, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che la domanda non fosse assistita dal necessario fumus boni iuris , in quanto, “ad una prima delibazione, sussistevano presupposti idonei a supportare la dichiarazione di decadenza dalla concessione per inadempimento del concessionario” ( “considerando che sull’area risultano realizzati interventi abusivi, anche di significativa entità, che hanno indotto l’amministrazione ad emettere l’ordinanza di demolizione n. 42/2016; - il giudizio di impugnazione avverso quest’ultima si è concluso con la sentenza del TAR Lazio n. 19137/2023 che non risulta impugnata” );
- con memoria depositata in data 5 dicembre 2025, il procuratore di parte ricorrente, nel dichiarare che “medio tempore, anche in considerazione dell’esito della fase cautelare, la società ricorrente ha dato esecuzione all’ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi e delle opere di attrezzaggio dello stabilimento balneare emessa dal Comune di Nettuno, lasciando l’area demaniale, oggetto di concessione, libera da persone e/o cose” e che “in forza della demolizione e rispristino dello stato dei luoghi è, dunque, venuto meno ogni interesse della ricorrente alla decisione del presente giudizio” , ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite;
- con memoria di replica depositata in data 16 dicembre 2025, l’Amministrazione intimata, non opponendosi alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese di lite, richiamando le ragioni già espresse, tra l’altro, nella memoria del 9 dicembre scorso;
- all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, il procuratore di parte resistente ha insistito per la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese;
Ritenuto che:
- dal carattere univoco della predetta “rinuncia irrituale” sia possibile desumere, come da giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto stabilito dall’art. 84, co. 4, c.p.a., a tenore del quale “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n. 1846 del 2017);
- pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a.;
- in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, per le ragioni già espresse in sede cautelare, la parte ricorrente vada condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Nettuno, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna Il Gabbiano di OS & LL s.n.c. a corrispondere, a titolo di spese di lite, in favore del Comune di Nettuno, la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR RT di NE, Presidente
NN IC, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IC | AR RT di NE |
IL SEGRETARIO