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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/07/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1167/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. ALINA ROSSATO Giudice
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1167/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv. NARDACCHIONE ROSA CARLA e SE MA
( ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
TELATIN CARLA
CONVENUTO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: dichiararsi con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi, assegnando con separata ordinanza i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 co. 6 c.p.c. (vecchio rito).
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
pagina 1 di 3 chiede che il Tribunale dichiari con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi Signori e e chiede previa rimessione della Parte_1 CP_1 causa in istruttoria con separata ordinanza, la concessione dei termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c..
CONCLUSIONI DEL P.M.: dichiara di intervenire, riservandosi le conclusioni all'esito del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario il 22.12.2012 con dopo sei anni di CP_1 convivenza more uxorio e che dall'unione erano nate le figlie in data Per_1
15.2.2007 e in data 17.5.2010, esponeva che la convivenza era divenuta Per_2 intollerabile, a causa della condotta del marito, contraria agli obblighi derivanti da matrimonio e chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, con i provvedimenti conseguenti.
Il si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma CP_1 contestando le circostanze rappresentate dalla ricorrente e la fondatezza della domanda di addebito.
All'udienza presidenziale del 11.5.2023 veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e venivano pronunciati provvedimenti provvisori su parziale accordo delle parti.
Con successiva ordinanza in data 5.12.2024, resa in esito all'audizione delle figlie minori, svolta all'udienza del 11.03.2024, il Presidente delegato pronunciava i provvedimenti temporanei e rimetteva la causa avanti al Giudice istruttore.
All'udienza di prima comparizione del 19.6.2025 le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di separazione personale con sentenza non definitiva, concludendo come in epigrafe.
*
Osserva il Tribunale che i contrasti tra i coniugi descritti nei rispettivi atti e la ferma volontà manifestata da entrambi di ottenere la separazione, attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e giustificano la pronuncia di separazione personale tra gli stessi.
pagina 2 di 3 Va provveduto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande svolte dalle parti.
Le statuizioni sulle spese vanno riservate alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 24.06.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. ALINA ROSSATO Giudice
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1167/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv. NARDACCHIONE ROSA CARLA e SE MA
( ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
TELATIN CARLA
CONVENUTO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: dichiararsi con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi, assegnando con separata ordinanza i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 co. 6 c.p.c. (vecchio rito).
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
pagina 1 di 3 chiede che il Tribunale dichiari con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi Signori e e chiede previa rimessione della Parte_1 CP_1 causa in istruttoria con separata ordinanza, la concessione dei termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c..
CONCLUSIONI DEL P.M.: dichiara di intervenire, riservandosi le conclusioni all'esito del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario il 22.12.2012 con dopo sei anni di CP_1 convivenza more uxorio e che dall'unione erano nate le figlie in data Per_1
15.2.2007 e in data 17.5.2010, esponeva che la convivenza era divenuta Per_2 intollerabile, a causa della condotta del marito, contraria agli obblighi derivanti da matrimonio e chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, con i provvedimenti conseguenti.
Il si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma CP_1 contestando le circostanze rappresentate dalla ricorrente e la fondatezza della domanda di addebito.
All'udienza presidenziale del 11.5.2023 veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e venivano pronunciati provvedimenti provvisori su parziale accordo delle parti.
Con successiva ordinanza in data 5.12.2024, resa in esito all'audizione delle figlie minori, svolta all'udienza del 11.03.2024, il Presidente delegato pronunciava i provvedimenti temporanei e rimetteva la causa avanti al Giudice istruttore.
All'udienza di prima comparizione del 19.6.2025 le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di separazione personale con sentenza non definitiva, concludendo come in epigrafe.
*
Osserva il Tribunale che i contrasti tra i coniugi descritti nei rispettivi atti e la ferma volontà manifestata da entrambi di ottenere la separazione, attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e giustificano la pronuncia di separazione personale tra gli stessi.
pagina 2 di 3 Va provveduto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande svolte dalle parti.
Le statuizioni sulle spese vanno riservate alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 24.06.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3