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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 677/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, in proprio e quale Parte_1 CP_1
Morte legale rappresentante dei figli minori e rappresentati Per_1 Persona_2
e difesi dall'avv. DI NICUOLO FRANCO e dall'avv. DI NICUOLO
FRANCESCA ( ) VIA CESARIANO 6 20154 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in Via Cesariano, 6 20154 MILANO
presso il difensore avv. DI NICUOLO FRANCO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
pagina 1 di 21 APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. PISELLI DIEGO Controparte_2
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA CAMOZZI, 106 24121
BERGAMO presso il difensore avv. PISELLI DIEGO ANDREA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATO
e contro
GIA' Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
MARCHESI GIANFRANCO elettivamente domiciliata in VIA MASONE, 17
24121 BERGAMO presso il difensore avv. MARCHESI GIANFRANCO,
come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 873/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ Accertare e dichiarare la responsabilità di nella Controparte_2
determinazione dell'incidente ai sensi degli artt. 2051, 2050 e in via
subordinata 2043; condannare il convenuto al risarcimento integrale di tutti i
danni subiti sia patrimoniali che extra patrimoniali nella misura equitativa pagina 2 di 21 secondo quanto stabilito dalle tabelle di Milano: per la vedova della
[...]
e per la figlia danno non patrimoniale, familiare, Pt_1 CP_1
morale ed esistenziale;
danno patrimoniale da liquidare in via equitativa;
per
i nipoti e danno non patrimoniale, mora e ed Per_1 Persona_2
esistenziale; in via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova sui
capitoli trascritti nell'atto di appello;
con vittoria di spese del doppio grado di
giudizio da distrarsi a favore del patrocinatore che dichiara di averle
anticipate”
Dell'appellato Controparte_2
“ Si chiede il rigetto dell'appello e comunque si ripropongono le conclusioni
di merito e istruttorie del primo grado qui riportate:- respingersi siccome
infondate in fatto e in diritto le domande degli attori;
- in ogni caso, per la
denegata ipotesi di condanna del convenuto condannare la terza chiamata a
tenere indenne la parte condannata dagli effetti della sentenza di condanna e
pertanto a rimborsare alla parte condannata quanto dovesse versare agli
attori a titolo di sorta capitale, interessi e spese processuali. In via istruttoria
si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli riportati nella
comparsa di costituzione”
Dell'appellata Controparte_5
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto
per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE E
pagina 3 di 21 DI MERITO, rigettare integralmente l'appello proposto dalle signore
[...]
e , in proprio oltre che in qualità di esercente la Parte_1 CP_1
potestà genitoriale sui figli e , avverso la Persona_3 Persona_2
sentenza di primo grado n. 873/2023 Reg. Sent., pronunciata dal Tribunale di
Bergamo, in data 27.04.2023 e depositata in pari data, confermando
integralmente la decisione impugnata, rigettando, in ogni caso, le avverse
pretese risarcitorie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
dell'appello proposto e, dunque, delle pretese attoree, respingersi, in ogni
caso, la domanda di garanzia e manleva ex adverso formulata nei confronti
della deducente Compagnia di Assicurazioni, stante il difetto di copertura
assicurativa; IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, contenere le avverse
pretese risarcitorie entro i limiti di responsabilità effettivamente ascrivibili
all'assicurato in applicazione dell'art. 1227 c.c., ferme le franchigie e i
massimali di polizza;
IN OGNI CASO, spese e competenze di causa, anche del
presente grado di giudizio, interamente rifuse;
IN VIA ISTRUTTORIA, ci si
oppone alle richieste istruttorie formulate da parte attrice”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2019 e quest'ultima anche in qualità Parte_1 CP_1
di rappresentante legale dei figli minori e convenivano Per_1 Persona_2
in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendone la Controparte_2
pagina 4 di 21 condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della morte di , rispettivamente coniuge, padre e nonno degli Controparte_6
attori.
Deducevano che il 10 febbraio 2015 - all'epoca dei fatti in Controparte_6
pensione, ma per molti anni meccanico riparatore di mezzi agricoli - si era recato presso la in Comune di Arzaga d'Adda ove aveva Controparte_7
acconsentito, per mera cortesia, alla richiesta della famiglia di riparare CP_2
il cilindro del pistone di sollevamento del braccio meccanico estensibile di un carrello elevatore di marca e mentre stava effettuando la riparazione, CP_8
era stato colpito all'orecchio e alla testa dal braccio meccanico del mezzo che collassando ne aveva provocato la morte.
, convenuto in giudizio in qualità di proprietario del mezzo, Controparte_2
costituitosi in giudizio, veniva autorizzato a chiamare in causa la
[...]
dalla quale chiedeva di essere Controparte_9
manlevato in caso di condanna.
La terza chiamata chiedeva il rigetto della domanda attorea ed eccepiva l'inoperatività della polizza « » n. 000005009022522594 Parte_2
invocata dal chiamante in quanto la dinamica del sinistro escludeva che lo stesso potesse essere fatto rientrare nell'area del rischio assicurato definito dalle Condizioni di Polizza.
Con sentenza n. 873/23 il tribunale di Bergamo respingeva le domande pagina 5 di 21 risarcitorie.
Argomentava che, nella specie, non era invocabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto proprietario del mezzo - aveva concluso Controparte_2
con un contratto d'opera sicchè la potestà sulla cosa ed il Controparte_6
conseguente obbligo di custodia, si era trasferito sul prestatore d'opera, a nulla rilevando il fatto che il contratto non prevedesse l'obbligo del pagamento di un corrispettivo.
Non poteva essere invocata neppure la responsabilità ex art. 2050 c.c. in quanto la riparazione di parti meccaniche di un mezzo inerte non era ascrivibile al novero delle attività pericolose.
Quanto alla prospettata responsabilità ex art. 2043 c.c., riteneva la domanda infondata, per non avere le attrici fornito la prova in giudizio che fosse stato il convenuto a far cadere accidentalmente il braccio telescopico del mezzo,
attesa l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta sul punto.
La sentenza è stata gravata da e , anche in Parte_1 CP_1
rappresentanza legale dei figli minori.
ha riproposto in questo grado di giudizio le eccezioni già Controparte_2
formulate nel giudizio di primo grado ed assorbite nel rigetto delle domande risarcitorie;
in particolare ha eccepito il difetto di prova del danno riflesso e il concorso di colpa di . Controparte_6
ha riproposto l'eccezione di inoperatività Controparte_9 pagina 6 di 21 della polizza sottoscritta da . Controparte_2
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti censurano la qualificazione data dal tribunale al rapporto intercorso tra e ritenendo tale CP_6 CP_2
qualificazione “ ipotetica, fideistica, surreale, suggestiva ed infondata” non essendovi traccia negli atti del giudizio dell'assunzione di un'obbligazione da parte di né dell'avvenuta stipula di un contratto d'opera Controparte_6
professionale tra quest'ultimo e e tanto meno della Controparte_2
previsione di un corrispettivo.
Assumono che tra i due si era instaurato un rapporto di mera cortesia, del tutto irrilevante giuridicamente, che come tale non comportava per il proprietario la dismissione del suo obbligo di custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Fanno rilevare che, quand'anche si fosse qualificato il rapporto come originato da un contratto d'opera professionale, non aveva fornito Controparte_2
alcuna prova in giudizio dell'adeguato controllo esercitato sullo svolgimento dell'attività commissionata.
Con il secondo motivo censurano il rigetto della domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. fondato sulla irrilevanza delle istanze istruttorie, dal tribunale ritenute inidonee a dimostrare che, al momento del pagina 7 di 21 fatto, era presente una terza persona con il compito di sorreggere il braccio telescopico che, per errore o negligenza, era collassato determinando la morte di Controparte_6
Assumono che il primo giudice non aveva considerato le unilaterali e bugiarde dichiarazioni rese durante le indagini da , la presenza di una Testimone_1
seconda persona che avrebbe utilizzato un altro mezzo agricolo per sostenere il braccio telescopico e la mancanza agli atti della testimonianza di Tes_2
– operaio presente al fatto e incaricato da di eliminare le
[...] CP_2
tracce di sangue sul carrello elevatore- di cui si era chiesta l'assunzione.
Con il terzo motivo censurano la condanna alle rifusione delle spese di lite della compagnia di assicurazione, senza aver previamente vagliato la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza da questa sollevata.
---------------------------
Nel primo motivo le appellanti insistono affinchè la fattispecie oggetto di causa venga sussunta entro lo schema dell'art. 2051 c.c.
Al riguardo, si osserva che, il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque,
in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo,
altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione ( Cass. 32932/2024).
pagina 8 di 21 Nel caso di specie, gli stessi attori, nell'atto introduttivo del giudizio,
includono tra i fatti pacifici che “ il sig. il giorno 10 febbraio 2015 si CP_6
trovasse nel terreno, luogo teatro del sinistro, posseduto dalla famiglia
perché invitato dagli stessi, a titolo di cortesia, a dare un aiuto per CP_2
riparare il mezzo agricolo ”. CP_8
proprietario del mezzo, in comparsa di costituzione Controparte_2
ammetteva, esplicitamente, che “ Il esperto meccanico in pensione, CP_6
da tempo collaborava gratuitamente con l'azienda per la quale CP_2
effettuava (come anche riferito in atto di citazione) riparazioni di mezzi
agricoli”.
Sulla base della circostanza incontestata che si fosse recato Controparte_6
presso l'azienda agricola per effettuare la riparazione di un mezzo meccanico si deve escludere quanto prospettato da parte appellante, in questo grado di giudizio, ossia che la vittima si trovasse presso l'azienda agricola per “una
visita amicale”; si deve, piuttosto, ritenere che il suo intervento di esperto meccanico riparatore fosse stato, espressamente, richiesto come altre volte era accaduto in passato, poiché da tempo prestava la sua opera in favore CP_6
della famiglia CP_2
Ciò posto, nella richiesta di effettuare la riparazione e nell'accettazione di eseguirla deve essere ravvisata la conclusione di un contratto d'opera professionale, perfezionatosi, appunto, con l'accettazione dell'incarico, la cui pagina 9 di 21 validità non può dirsi inficiata dalla forma orale in quanto per tale tipo contrattuale la legge non prescrive alcuno specifico onere di forma.
Da tale qualificazione discendono tuttavia conseguenze diverse da quelle ritenute dal tribunale.
E' noto che il contratto d'opera professionale, non diversamente da quello di lavoro subordinato, rientra nella categoria dei contratti di scambio contemplando l'art. 2222 c.c. l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente.
Tuttavia, in considerazione del carattere eccezionale della prestazione di lavoro gratuita si deve ritenere che, in difetto di una chiara e precisa dimostrazione della concorde determinazione consensuale delle parti volta ad escludere l'obbligazione corrispettiva del compenso, “l'eventuale
contestazione al riguardo vada risolta in favore del prestatore d'opera
secondo i principi della utile versione o dell'indebito arricchimento del
committente, attesa la irripetibilità del lavoro eseguito” ( Cass. 331/1963;
4358/22).
In relazione all'individuazione della persona fisica che, nella specie, diede e a l'incarico di effettuare la riparazione – e che nel rapporto Controparte_6
contrattuale ha, quindi, assunto la qualità di committente - , essa deve essere individuata in , proprietario del carrello elevatore, in quanto Controparte_2
soggetto che aveva interesse a ricevere la prestazione e che dall'esecuzione pagina 10 di 21 della stessa avrebbe ritratto un vantaggio suscettibile di valutazione economica, corrispondente al costo della riparazione stessa.
Si deve pertanto concludere che e avevano Controparte_6 Controparte_2
concluso, in forma orale, un contratto d'opera professionale finalizzato alla riparazione del carrello elevatore.
Da tale qualificazione discende la responsabilità contrattuale del committente e non quella extracontrattuale prospettata dagli appellanti.
Tale diversa qualificazione giuridica della domanda, operata sulla base dei medesimi fatti sui quali la domanda si fonda, non determina un vizio di extrapetizione ( Cass. 21333/2019).
Ciò posto, si osserva che in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 494/1996,
il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente la cui responsabilità è configurabile qualora la sua condotta abbia avuto, in concreto, un'incidenza nell'eziologia dell'evento “ a fronte delle
capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto
riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dal
committente per la scelta del prestatore d'opera, alla sua ingerenza
nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di prestazione d'opera nonché
all'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni
di pericolo”. ( Cass. 9178/2023).
Al fine di valutare l'incidenza, nel caso di specie, della condotta del pagina 11 di 21 committente nella eziologia dell'evento, assumono rilievo le conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato dal Pubblico Ministero, dott.
[...]
( relazione del 2015). Per_4
Questi riferiva che, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche del carrello elevatore , allo stato del macchinario, alle prove di funzionalità su di CP_10
esso condotte, l'infortunio era da ricondursi alla scelta operativa di effettuare un intervento manutentivo particolare – quale è appunto il riposizionamento in sede del perno del cilindro di sollevamento - in un contesto inadeguato a causa dell'assenza di un sistema di sostegno in grado di reggere il peso del braccio idraulico in posizione stabile e quindi tale da consentire all'operatore di posizionarsi in sicurezza sotto il braccio.
Tale intervento avrebbe, infatti, dovuto essere effettuato in apposita officina ove era possibile garantire le condizioni di sicurezza nelle operazioni da svolgere attraverso l'utilizzo di un supporto adeguato e collaudato del braccio telescopico.
La riparazione avvenne, al contrario, sul cortile dell'azienda agricola, in totale mancanza di supporti meccanici del braccio telescopico e, quindi, senza attrezzature idonee a garantire la sicurezza del prestatore d'opera durante l'intervento; circostanza che il committente era in grado di percepire in quanto l'intervento sul braccio telescopico, in assenza di qualsiasi altro accorgimento
( come per esempio il sostegno del braccio idraulico anche mediante mezzi pagina 12 di 21 meccanici), poteva agevolmente fargli comprendere il pericolo che esso potesse collassare, come puntualmente accaduto.
deve, pertanto, ritenersi responsabile dell'evento dannoso Controparte_2
verificatosi.
La difesa di ha riproposto, in questo grado di giudizio, Controparte_2
l'eccezione di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. di concorso del fatto colposo del prestatore d'opera nella causazione dell'evento dannoso, mettendo in evidenza la circostanza, non contestata, dell'esperienza di Controparte_6
nel settore della riparazione di mezzi meccanici ossia la condotta imprudente della vittima.
L'eccezione è fondata.
In materia di infortuni sul lavoro verificati nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità
datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, la giurisprudenza di legittimità riconosce l'applicabilità dell'art. 1227, comma 1,
c.c. circoscrivendo, tuttavia, i limiti entro i quali la condotta incauta del lavoratore può comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento.
In particolare, il concorso è escluso ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso ossia quando l'infortunio si pagina 13 di 21 sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio oppure quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o,
infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele,
tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso ( Cass. 30679/2019).
Nella specie, tuttavia, non era un lavoratore subordinato, ma Controparte_6
un lavoratore autonomo come tale non inserito in un'organizzazione aziendale e non assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro.
In tale veste egli godeva di una maggiore autonomia in ordine alle modalità
con cui eseguire la prestazione non subendo ingerenze da parte del committente dal quale, peraltro, non poteva esigersi che dovesse fornire un'adeguata formazione al prestatore d'opera, pacificamente esperto nella riparazione dei mezzi meccanici, per avere per molti anni lavorato in tale settore.
In ragione della autonomia propria del prestatore d'opera ( rispetto al lavoratore subordinato), si reputa che la sua condotta gravemente colposa,
concretatasi nell'essersi posizionato sotto il braccio telescopico del carrello elevatore per provvedere alla sua riparazione abbia concorso alla causazione pagina 14 di 21 dell'evento dannoso nella misura del 30% con la conseguenza che il danno da liquidarsi in favore dei suoi congiunti dovrà essere ridotto nella medesima misura.
Della coniuge della vittima, di anni 61 all'epoca del fatto, ha Parte_1
allegato che la morte del coniuge aveva spezzato i progetti di una vita in comune da dedicare agli interessi della coppia e ai nipoti.
Considerata la gravità e serietà del pregiudizio subito è lecito presumere che la morte del marito abbia inciso sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra marito e moglie, sul fatto di non poter più fare quello che per tanti anni si era fatto insieme ed abbia per ciò stesso causato una grande afflizione ed anche uno sconvolgimento della vita.
In base alle tabelle milanesi il danno va così quantificato: in ragione dell'età
della vittima primaria punti 16, della vittima secondaria punti 16, della convivenza punti 16 della presenza di un superstite nel nucleo famigliare punti
14; Totale 62 punti x valore punto euro 3.911= euro 242.482
La figlia , di anni 38 al momento del fatto, allegava di vivere al CP_1
piano sottostante del medesimo caseggiato e di avere, con la morte del padre,
perso un punto di riferimento anche per la crescita dei propri figli.
Anche per la figlia della vittima, in ragione del legame affettivo e della serietà
e gravità del pregiudizio subito può presumersi la sofferenza interiore in conseguenza della perdita improvvisa del padre.
pagina 15 di 21 Il danno va così quantificato: età vittima primaria: punti 16; età vittima secondaria punti 22; convivenza ( nel caso di specie residenza nel medesimo caseggiato della vittima): punti 8; superstiti 1: punti 14; totale punti 60 X
3.911 ( valore punto) = euro 234.660.
In relazione ai nipoti di anni sei e tre al momento del fatto, soltanto in relazione al primo e non anche alla seconda è lecito inferire che in ragione dell'età, tra nonno e nipote si fosse instaurata una relazione affettiva Per_1
intensa, anche per la materiale vicinanza, e che, pertanto, la figura del nonno abbia potuto rappresentare una risorsa importante per la crescita e per lo sviluppo emotivo, affettivo e relazionale del bambino tale che la sua perdita improvvisa abbia arrecato una significativa sofferenza.
Per_ Non altrettanto può dirsi per che proprio in ragione della tenerissima età
non era in grado di instaurare un solido legame con il nonno e, di conseguenza, di subire l'afflizione conseguente alla sua morte.
Il danno parentale subito da viene così quantificato: età della Persona_3
vittima primaria punti 10; età della vittima secondaria punti 20; abitazione nel medesimo caseggiato: punti 8; n. 3 superstiti punti 9; totale punti 47x valore punto euro 1.698= euro 79.806.
Tenuto conto del concorso colposo della vittima le predette somme vanno ridotte: in favore della moglie della vittima il danno non patrimoniale va,
pertanto, quantificato nella somma di euro 169.738, nei confronti della figlia pagina 16 di 21 in euro 164.262 e nei confronti del nipote in euro 55.865.
Sulle somme riconosciute a titolo di danno da perdita del rapporto parentale,
devalutate all'epoca del fatto e via via rivalutate anno per anno, vanno corrisposti gli interessi legali.
In questo grado di giudizio ha riproposto l'eccezione Controparte_4
di inoperatività della polizza invocata da;
eccezione sulla Controparte_2
quale il primo giudice non si era pronunciato.
Assume che la polizza non può che riferirsi all'attività agricola connessa all'azienda e pertanto non può estendersi a rischi che non rientrano nella suddetta attività quali gli interventi di riparazione e manutenzione dei mezzi.
L'eccezione è infondata.
Nella sezione delle Condizioni generali di contratto relativa alla “
Responsabilità civile” nella definizione di “ Prestatori di lavoro” , sono esclusi i lavoratori autonomi.
Tuttavia, nel frontespizio della polizza stipulata da veniva Controparte_2
espressamente richiamata una clausola speciale, facoltativa, denominata RAI
di deroga all'art. 15 delle Condizioni Generali di Polizza.
La clausola RAI, relativa a: “ Infortuni subiti dai fornitori, clienti e terzi
collaboratori”, prevede che: “ A parziale deroga di quanto previsto dall'art.
pagina 17 di 21 151- Persone non considerate terzi- ove la presente garanzia facoltativa
richiamata nel modello di polizza sottoscritto dal contraente e sia stato
corrisposto il relativo premio, sono considerati terzi, limitatamente ai casi di
morte o di lesioni gravissime… i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese
fornitrici e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni
complementari all'attività oggetto dell'assicurazione”.
Per effetto della clausola speciale sottoscritta l'impresa di assicurazione deve ritenersi obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento
… per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o lesioni cagionati dal prestatore di lavoro di imprese fornitrici che occasionalmente possono partecipare non solo alla conduzione dell'attività agricola ma anche “ ad
operazioni complementari dell'attività oggetto dell'assicurazione”.
Se dunque per terzi si devono intendere anche i lavoratori di imprese fornitrici,
tra questi possono essere ricompresi i lavoratori autonomi e tra questi anche coloro che “ forniscono” un servizio quale la riparazione di un mezzo che non si è mai contestato fosse impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola.
Si tratta quindi di stabilire se tale operazione – la riparazione di un mezzo utilizzato per lo svolgimento dell'attività svolta dall'azienda agricola – possa qualificarsi “ complementare” a detta attività ossia integrativa di detta attività. 1 Art.15: “ Non sono considerati terzi tutti coloro che indipendentemente dalla natura del rapporto con l' , subiscano danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata. Parte_3 pagina 18 di 21 Mette conto evidenziare che nella clausola si fa riferimento non già ad “
attività connesse” all'attività agricola ossia alla definizione codicistica di cui all'art. 2135 c.c., ma ad “ attività complementari” che in ragione della genericità ed atecnicità dell'espressione utilizzata possono ricomprendere tutte quelle attività che servono a completare tale attività e tra queste anche quelle dirette a garantire l'efficienza e la funzionalità dei mezzi impiegati per il suo svolgimento e facenti parte del complesso aziendale.
Tale interpretazione, contro il predisponente, risulta conforme al criterio ermeneutico dettato nell'art. 1370 c.c. trattandosi, nel caso di specie, di contratto concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e sottoposto ad una pluralità di eventuali controparti.
L'eccezione di inoperatività della polizza deve, pertanto, essere respinta.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in base al criterio del decisum, vengono compensate nella misura del 30% nel rapporto processuale tra le signore e Parte_4
con condanna di quest'ultimo a rifondere alle prime il 70% Controparte_2
delle predette spese che si liquidano per il primo grado in complessivi euro
22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo pagina 19 di 21 grado di giudizio in euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro
2.552 per la fase introduttiva e euro 7.293 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Di
Nicuolo Franco anticipatario.
va condannata a tenere indenne Controparte_5 CP_2
da quanto questi sarà costretto a pagare, per capitale, interessi e
[...]
spese, in favore delle signore in forza della sentenza. Controparte_11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello principale, accerta che la morte di CP_6
è da ascriversi a colpa prevalente ( 70%) di e alla
[...] Controparte_2
residua colpa della vittima ( 30%);
condanna a pagare in favore di la somma Controparte_2 Parte_1
di euro169.738, di la somma di euro 164.262 e di CP_1 [...]
in qualità di legale rappresentante del figlio minore CP_1 Persona_3
la somma di euro 55.865, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
nel rapporto processuale tra e in proprio e Parte_1 CP_1
quale legale rappresentante del figlio minore e Persona_3 CP_2
le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte
[...] pagina 20 di 21 motiva, vengono compensate per il 30% con condanna di Controparte_2
alla rifusione in favore delle signore del 70% delle Parte_4
predette spese, da distrarsi in favore dell'avv. Nicuolo Franco, antistatario;
nel rapporto processuale tra e Controparte_2 Controparte_5
quest'ultima va condannata a tenere indenne il primo da
[...]
quanto questi sarà costretto a pagare in forza della sentenza in favore delle signore Parte_4
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 21 di 21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 677/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, in proprio e quale Parte_1 CP_1
Morte legale rappresentante dei figli minori e rappresentati Per_1 Persona_2
e difesi dall'avv. DI NICUOLO FRANCO e dall'avv. DI NICUOLO
FRANCESCA ( ) VIA CESARIANO 6 20154 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in Via Cesariano, 6 20154 MILANO
presso il difensore avv. DI NICUOLO FRANCO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
pagina 1 di 21 APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. PISELLI DIEGO Controparte_2
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA CAMOZZI, 106 24121
BERGAMO presso il difensore avv. PISELLI DIEGO ANDREA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATO
e contro
GIA' Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
MARCHESI GIANFRANCO elettivamente domiciliata in VIA MASONE, 17
24121 BERGAMO presso il difensore avv. MARCHESI GIANFRANCO,
come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 873/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ Accertare e dichiarare la responsabilità di nella Controparte_2
determinazione dell'incidente ai sensi degli artt. 2051, 2050 e in via
subordinata 2043; condannare il convenuto al risarcimento integrale di tutti i
danni subiti sia patrimoniali che extra patrimoniali nella misura equitativa pagina 2 di 21 secondo quanto stabilito dalle tabelle di Milano: per la vedova della
[...]
e per la figlia danno non patrimoniale, familiare, Pt_1 CP_1
morale ed esistenziale;
danno patrimoniale da liquidare in via equitativa;
per
i nipoti e danno non patrimoniale, mora e ed Per_1 Persona_2
esistenziale; in via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova sui
capitoli trascritti nell'atto di appello;
con vittoria di spese del doppio grado di
giudizio da distrarsi a favore del patrocinatore che dichiara di averle
anticipate”
Dell'appellato Controparte_2
“ Si chiede il rigetto dell'appello e comunque si ripropongono le conclusioni
di merito e istruttorie del primo grado qui riportate:- respingersi siccome
infondate in fatto e in diritto le domande degli attori;
- in ogni caso, per la
denegata ipotesi di condanna del convenuto condannare la terza chiamata a
tenere indenne la parte condannata dagli effetti della sentenza di condanna e
pertanto a rimborsare alla parte condannata quanto dovesse versare agli
attori a titolo di sorta capitale, interessi e spese processuali. In via istruttoria
si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli riportati nella
comparsa di costituzione”
Dell'appellata Controparte_5
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto
per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE E
pagina 3 di 21 DI MERITO, rigettare integralmente l'appello proposto dalle signore
[...]
e , in proprio oltre che in qualità di esercente la Parte_1 CP_1
potestà genitoriale sui figli e , avverso la Persona_3 Persona_2
sentenza di primo grado n. 873/2023 Reg. Sent., pronunciata dal Tribunale di
Bergamo, in data 27.04.2023 e depositata in pari data, confermando
integralmente la decisione impugnata, rigettando, in ogni caso, le avverse
pretese risarcitorie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
dell'appello proposto e, dunque, delle pretese attoree, respingersi, in ogni
caso, la domanda di garanzia e manleva ex adverso formulata nei confronti
della deducente Compagnia di Assicurazioni, stante il difetto di copertura
assicurativa; IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, contenere le avverse
pretese risarcitorie entro i limiti di responsabilità effettivamente ascrivibili
all'assicurato in applicazione dell'art. 1227 c.c., ferme le franchigie e i
massimali di polizza;
IN OGNI CASO, spese e competenze di causa, anche del
presente grado di giudizio, interamente rifuse;
IN VIA ISTRUTTORIA, ci si
oppone alle richieste istruttorie formulate da parte attrice”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2019 e quest'ultima anche in qualità Parte_1 CP_1
di rappresentante legale dei figli minori e convenivano Per_1 Persona_2
in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendone la Controparte_2
pagina 4 di 21 condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della morte di , rispettivamente coniuge, padre e nonno degli Controparte_6
attori.
Deducevano che il 10 febbraio 2015 - all'epoca dei fatti in Controparte_6
pensione, ma per molti anni meccanico riparatore di mezzi agricoli - si era recato presso la in Comune di Arzaga d'Adda ove aveva Controparte_7
acconsentito, per mera cortesia, alla richiesta della famiglia di riparare CP_2
il cilindro del pistone di sollevamento del braccio meccanico estensibile di un carrello elevatore di marca e mentre stava effettuando la riparazione, CP_8
era stato colpito all'orecchio e alla testa dal braccio meccanico del mezzo che collassando ne aveva provocato la morte.
, convenuto in giudizio in qualità di proprietario del mezzo, Controparte_2
costituitosi in giudizio, veniva autorizzato a chiamare in causa la
[...]
dalla quale chiedeva di essere Controparte_9
manlevato in caso di condanna.
La terza chiamata chiedeva il rigetto della domanda attorea ed eccepiva l'inoperatività della polizza « » n. 000005009022522594 Parte_2
invocata dal chiamante in quanto la dinamica del sinistro escludeva che lo stesso potesse essere fatto rientrare nell'area del rischio assicurato definito dalle Condizioni di Polizza.
Con sentenza n. 873/23 il tribunale di Bergamo respingeva le domande pagina 5 di 21 risarcitorie.
Argomentava che, nella specie, non era invocabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto proprietario del mezzo - aveva concluso Controparte_2
con un contratto d'opera sicchè la potestà sulla cosa ed il Controparte_6
conseguente obbligo di custodia, si era trasferito sul prestatore d'opera, a nulla rilevando il fatto che il contratto non prevedesse l'obbligo del pagamento di un corrispettivo.
Non poteva essere invocata neppure la responsabilità ex art. 2050 c.c. in quanto la riparazione di parti meccaniche di un mezzo inerte non era ascrivibile al novero delle attività pericolose.
Quanto alla prospettata responsabilità ex art. 2043 c.c., riteneva la domanda infondata, per non avere le attrici fornito la prova in giudizio che fosse stato il convenuto a far cadere accidentalmente il braccio telescopico del mezzo,
attesa l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta sul punto.
La sentenza è stata gravata da e , anche in Parte_1 CP_1
rappresentanza legale dei figli minori.
ha riproposto in questo grado di giudizio le eccezioni già Controparte_2
formulate nel giudizio di primo grado ed assorbite nel rigetto delle domande risarcitorie;
in particolare ha eccepito il difetto di prova del danno riflesso e il concorso di colpa di . Controparte_6
ha riproposto l'eccezione di inoperatività Controparte_9 pagina 6 di 21 della polizza sottoscritta da . Controparte_2
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti censurano la qualificazione data dal tribunale al rapporto intercorso tra e ritenendo tale CP_6 CP_2
qualificazione “ ipotetica, fideistica, surreale, suggestiva ed infondata” non essendovi traccia negli atti del giudizio dell'assunzione di un'obbligazione da parte di né dell'avvenuta stipula di un contratto d'opera Controparte_6
professionale tra quest'ultimo e e tanto meno della Controparte_2
previsione di un corrispettivo.
Assumono che tra i due si era instaurato un rapporto di mera cortesia, del tutto irrilevante giuridicamente, che come tale non comportava per il proprietario la dismissione del suo obbligo di custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Fanno rilevare che, quand'anche si fosse qualificato il rapporto come originato da un contratto d'opera professionale, non aveva fornito Controparte_2
alcuna prova in giudizio dell'adeguato controllo esercitato sullo svolgimento dell'attività commissionata.
Con il secondo motivo censurano il rigetto della domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. fondato sulla irrilevanza delle istanze istruttorie, dal tribunale ritenute inidonee a dimostrare che, al momento del pagina 7 di 21 fatto, era presente una terza persona con il compito di sorreggere il braccio telescopico che, per errore o negligenza, era collassato determinando la morte di Controparte_6
Assumono che il primo giudice non aveva considerato le unilaterali e bugiarde dichiarazioni rese durante le indagini da , la presenza di una Testimone_1
seconda persona che avrebbe utilizzato un altro mezzo agricolo per sostenere il braccio telescopico e la mancanza agli atti della testimonianza di Tes_2
– operaio presente al fatto e incaricato da di eliminare le
[...] CP_2
tracce di sangue sul carrello elevatore- di cui si era chiesta l'assunzione.
Con il terzo motivo censurano la condanna alle rifusione delle spese di lite della compagnia di assicurazione, senza aver previamente vagliato la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza da questa sollevata.
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Nel primo motivo le appellanti insistono affinchè la fattispecie oggetto di causa venga sussunta entro lo schema dell'art. 2051 c.c.
Al riguardo, si osserva che, il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque,
in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo,
altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione ( Cass. 32932/2024).
pagina 8 di 21 Nel caso di specie, gli stessi attori, nell'atto introduttivo del giudizio,
includono tra i fatti pacifici che “ il sig. il giorno 10 febbraio 2015 si CP_6
trovasse nel terreno, luogo teatro del sinistro, posseduto dalla famiglia
perché invitato dagli stessi, a titolo di cortesia, a dare un aiuto per CP_2
riparare il mezzo agricolo ”. CP_8
proprietario del mezzo, in comparsa di costituzione Controparte_2
ammetteva, esplicitamente, che “ Il esperto meccanico in pensione, CP_6
da tempo collaborava gratuitamente con l'azienda per la quale CP_2
effettuava (come anche riferito in atto di citazione) riparazioni di mezzi
agricoli”.
Sulla base della circostanza incontestata che si fosse recato Controparte_6
presso l'azienda agricola per effettuare la riparazione di un mezzo meccanico si deve escludere quanto prospettato da parte appellante, in questo grado di giudizio, ossia che la vittima si trovasse presso l'azienda agricola per “una
visita amicale”; si deve, piuttosto, ritenere che il suo intervento di esperto meccanico riparatore fosse stato, espressamente, richiesto come altre volte era accaduto in passato, poiché da tempo prestava la sua opera in favore CP_6
della famiglia CP_2
Ciò posto, nella richiesta di effettuare la riparazione e nell'accettazione di eseguirla deve essere ravvisata la conclusione di un contratto d'opera professionale, perfezionatosi, appunto, con l'accettazione dell'incarico, la cui pagina 9 di 21 validità non può dirsi inficiata dalla forma orale in quanto per tale tipo contrattuale la legge non prescrive alcuno specifico onere di forma.
Da tale qualificazione discendono tuttavia conseguenze diverse da quelle ritenute dal tribunale.
E' noto che il contratto d'opera professionale, non diversamente da quello di lavoro subordinato, rientra nella categoria dei contratti di scambio contemplando l'art. 2222 c.c. l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente.
Tuttavia, in considerazione del carattere eccezionale della prestazione di lavoro gratuita si deve ritenere che, in difetto di una chiara e precisa dimostrazione della concorde determinazione consensuale delle parti volta ad escludere l'obbligazione corrispettiva del compenso, “l'eventuale
contestazione al riguardo vada risolta in favore del prestatore d'opera
secondo i principi della utile versione o dell'indebito arricchimento del
committente, attesa la irripetibilità del lavoro eseguito” ( Cass. 331/1963;
4358/22).
In relazione all'individuazione della persona fisica che, nella specie, diede e a l'incarico di effettuare la riparazione – e che nel rapporto Controparte_6
contrattuale ha, quindi, assunto la qualità di committente - , essa deve essere individuata in , proprietario del carrello elevatore, in quanto Controparte_2
soggetto che aveva interesse a ricevere la prestazione e che dall'esecuzione pagina 10 di 21 della stessa avrebbe ritratto un vantaggio suscettibile di valutazione economica, corrispondente al costo della riparazione stessa.
Si deve pertanto concludere che e avevano Controparte_6 Controparte_2
concluso, in forma orale, un contratto d'opera professionale finalizzato alla riparazione del carrello elevatore.
Da tale qualificazione discende la responsabilità contrattuale del committente e non quella extracontrattuale prospettata dagli appellanti.
Tale diversa qualificazione giuridica della domanda, operata sulla base dei medesimi fatti sui quali la domanda si fonda, non determina un vizio di extrapetizione ( Cass. 21333/2019).
Ciò posto, si osserva che in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 494/1996,
il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente la cui responsabilità è configurabile qualora la sua condotta abbia avuto, in concreto, un'incidenza nell'eziologia dell'evento “ a fronte delle
capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto
riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dal
committente per la scelta del prestatore d'opera, alla sua ingerenza
nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di prestazione d'opera nonché
all'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni
di pericolo”. ( Cass. 9178/2023).
Al fine di valutare l'incidenza, nel caso di specie, della condotta del pagina 11 di 21 committente nella eziologia dell'evento, assumono rilievo le conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato dal Pubblico Ministero, dott.
[...]
( relazione del 2015). Per_4
Questi riferiva che, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche del carrello elevatore , allo stato del macchinario, alle prove di funzionalità su di CP_10
esso condotte, l'infortunio era da ricondursi alla scelta operativa di effettuare un intervento manutentivo particolare – quale è appunto il riposizionamento in sede del perno del cilindro di sollevamento - in un contesto inadeguato a causa dell'assenza di un sistema di sostegno in grado di reggere il peso del braccio idraulico in posizione stabile e quindi tale da consentire all'operatore di posizionarsi in sicurezza sotto il braccio.
Tale intervento avrebbe, infatti, dovuto essere effettuato in apposita officina ove era possibile garantire le condizioni di sicurezza nelle operazioni da svolgere attraverso l'utilizzo di un supporto adeguato e collaudato del braccio telescopico.
La riparazione avvenne, al contrario, sul cortile dell'azienda agricola, in totale mancanza di supporti meccanici del braccio telescopico e, quindi, senza attrezzature idonee a garantire la sicurezza del prestatore d'opera durante l'intervento; circostanza che il committente era in grado di percepire in quanto l'intervento sul braccio telescopico, in assenza di qualsiasi altro accorgimento
( come per esempio il sostegno del braccio idraulico anche mediante mezzi pagina 12 di 21 meccanici), poteva agevolmente fargli comprendere il pericolo che esso potesse collassare, come puntualmente accaduto.
deve, pertanto, ritenersi responsabile dell'evento dannoso Controparte_2
verificatosi.
La difesa di ha riproposto, in questo grado di giudizio, Controparte_2
l'eccezione di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. di concorso del fatto colposo del prestatore d'opera nella causazione dell'evento dannoso, mettendo in evidenza la circostanza, non contestata, dell'esperienza di Controparte_6
nel settore della riparazione di mezzi meccanici ossia la condotta imprudente della vittima.
L'eccezione è fondata.
In materia di infortuni sul lavoro verificati nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità
datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, la giurisprudenza di legittimità riconosce l'applicabilità dell'art. 1227, comma 1,
c.c. circoscrivendo, tuttavia, i limiti entro i quali la condotta incauta del lavoratore può comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento.
In particolare, il concorso è escluso ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso ossia quando l'infortunio si pagina 13 di 21 sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio oppure quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o,
infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele,
tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso ( Cass. 30679/2019).
Nella specie, tuttavia, non era un lavoratore subordinato, ma Controparte_6
un lavoratore autonomo come tale non inserito in un'organizzazione aziendale e non assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro.
In tale veste egli godeva di una maggiore autonomia in ordine alle modalità
con cui eseguire la prestazione non subendo ingerenze da parte del committente dal quale, peraltro, non poteva esigersi che dovesse fornire un'adeguata formazione al prestatore d'opera, pacificamente esperto nella riparazione dei mezzi meccanici, per avere per molti anni lavorato in tale settore.
In ragione della autonomia propria del prestatore d'opera ( rispetto al lavoratore subordinato), si reputa che la sua condotta gravemente colposa,
concretatasi nell'essersi posizionato sotto il braccio telescopico del carrello elevatore per provvedere alla sua riparazione abbia concorso alla causazione pagina 14 di 21 dell'evento dannoso nella misura del 30% con la conseguenza che il danno da liquidarsi in favore dei suoi congiunti dovrà essere ridotto nella medesima misura.
Della coniuge della vittima, di anni 61 all'epoca del fatto, ha Parte_1
allegato che la morte del coniuge aveva spezzato i progetti di una vita in comune da dedicare agli interessi della coppia e ai nipoti.
Considerata la gravità e serietà del pregiudizio subito è lecito presumere che la morte del marito abbia inciso sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra marito e moglie, sul fatto di non poter più fare quello che per tanti anni si era fatto insieme ed abbia per ciò stesso causato una grande afflizione ed anche uno sconvolgimento della vita.
In base alle tabelle milanesi il danno va così quantificato: in ragione dell'età
della vittima primaria punti 16, della vittima secondaria punti 16, della convivenza punti 16 della presenza di un superstite nel nucleo famigliare punti
14; Totale 62 punti x valore punto euro 3.911= euro 242.482
La figlia , di anni 38 al momento del fatto, allegava di vivere al CP_1
piano sottostante del medesimo caseggiato e di avere, con la morte del padre,
perso un punto di riferimento anche per la crescita dei propri figli.
Anche per la figlia della vittima, in ragione del legame affettivo e della serietà
e gravità del pregiudizio subito può presumersi la sofferenza interiore in conseguenza della perdita improvvisa del padre.
pagina 15 di 21 Il danno va così quantificato: età vittima primaria: punti 16; età vittima secondaria punti 22; convivenza ( nel caso di specie residenza nel medesimo caseggiato della vittima): punti 8; superstiti 1: punti 14; totale punti 60 X
3.911 ( valore punto) = euro 234.660.
In relazione ai nipoti di anni sei e tre al momento del fatto, soltanto in relazione al primo e non anche alla seconda è lecito inferire che in ragione dell'età, tra nonno e nipote si fosse instaurata una relazione affettiva Per_1
intensa, anche per la materiale vicinanza, e che, pertanto, la figura del nonno abbia potuto rappresentare una risorsa importante per la crescita e per lo sviluppo emotivo, affettivo e relazionale del bambino tale che la sua perdita improvvisa abbia arrecato una significativa sofferenza.
Per_ Non altrettanto può dirsi per che proprio in ragione della tenerissima età
non era in grado di instaurare un solido legame con il nonno e, di conseguenza, di subire l'afflizione conseguente alla sua morte.
Il danno parentale subito da viene così quantificato: età della Persona_3
vittima primaria punti 10; età della vittima secondaria punti 20; abitazione nel medesimo caseggiato: punti 8; n. 3 superstiti punti 9; totale punti 47x valore punto euro 1.698= euro 79.806.
Tenuto conto del concorso colposo della vittima le predette somme vanno ridotte: in favore della moglie della vittima il danno non patrimoniale va,
pertanto, quantificato nella somma di euro 169.738, nei confronti della figlia pagina 16 di 21 in euro 164.262 e nei confronti del nipote in euro 55.865.
Sulle somme riconosciute a titolo di danno da perdita del rapporto parentale,
devalutate all'epoca del fatto e via via rivalutate anno per anno, vanno corrisposti gli interessi legali.
In questo grado di giudizio ha riproposto l'eccezione Controparte_4
di inoperatività della polizza invocata da;
eccezione sulla Controparte_2
quale il primo giudice non si era pronunciato.
Assume che la polizza non può che riferirsi all'attività agricola connessa all'azienda e pertanto non può estendersi a rischi che non rientrano nella suddetta attività quali gli interventi di riparazione e manutenzione dei mezzi.
L'eccezione è infondata.
Nella sezione delle Condizioni generali di contratto relativa alla “
Responsabilità civile” nella definizione di “ Prestatori di lavoro” , sono esclusi i lavoratori autonomi.
Tuttavia, nel frontespizio della polizza stipulata da veniva Controparte_2
espressamente richiamata una clausola speciale, facoltativa, denominata RAI
di deroga all'art. 15 delle Condizioni Generali di Polizza.
La clausola RAI, relativa a: “ Infortuni subiti dai fornitori, clienti e terzi
collaboratori”, prevede che: “ A parziale deroga di quanto previsto dall'art.
pagina 17 di 21 151- Persone non considerate terzi- ove la presente garanzia facoltativa
richiamata nel modello di polizza sottoscritto dal contraente e sia stato
corrisposto il relativo premio, sono considerati terzi, limitatamente ai casi di
morte o di lesioni gravissime… i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese
fornitrici e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni
complementari all'attività oggetto dell'assicurazione”.
Per effetto della clausola speciale sottoscritta l'impresa di assicurazione deve ritenersi obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento
… per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o lesioni cagionati dal prestatore di lavoro di imprese fornitrici che occasionalmente possono partecipare non solo alla conduzione dell'attività agricola ma anche “ ad
operazioni complementari dell'attività oggetto dell'assicurazione”.
Se dunque per terzi si devono intendere anche i lavoratori di imprese fornitrici,
tra questi possono essere ricompresi i lavoratori autonomi e tra questi anche coloro che “ forniscono” un servizio quale la riparazione di un mezzo che non si è mai contestato fosse impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola.
Si tratta quindi di stabilire se tale operazione – la riparazione di un mezzo utilizzato per lo svolgimento dell'attività svolta dall'azienda agricola – possa qualificarsi “ complementare” a detta attività ossia integrativa di detta attività. 1 Art.15: “ Non sono considerati terzi tutti coloro che indipendentemente dalla natura del rapporto con l' , subiscano danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata. Parte_3 pagina 18 di 21 Mette conto evidenziare che nella clausola si fa riferimento non già ad “
attività connesse” all'attività agricola ossia alla definizione codicistica di cui all'art. 2135 c.c., ma ad “ attività complementari” che in ragione della genericità ed atecnicità dell'espressione utilizzata possono ricomprendere tutte quelle attività che servono a completare tale attività e tra queste anche quelle dirette a garantire l'efficienza e la funzionalità dei mezzi impiegati per il suo svolgimento e facenti parte del complesso aziendale.
Tale interpretazione, contro il predisponente, risulta conforme al criterio ermeneutico dettato nell'art. 1370 c.c. trattandosi, nel caso di specie, di contratto concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e sottoposto ad una pluralità di eventuali controparti.
L'eccezione di inoperatività della polizza deve, pertanto, essere respinta.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in base al criterio del decisum, vengono compensate nella misura del 30% nel rapporto processuale tra le signore e Parte_4
con condanna di quest'ultimo a rifondere alle prime il 70% Controparte_2
delle predette spese che si liquidano per il primo grado in complessivi euro
22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo pagina 19 di 21 grado di giudizio in euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro
2.552 per la fase introduttiva e euro 7.293 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Di
Nicuolo Franco anticipatario.
va condannata a tenere indenne Controparte_5 CP_2
da quanto questi sarà costretto a pagare, per capitale, interessi e
[...]
spese, in favore delle signore in forza della sentenza. Controparte_11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello principale, accerta che la morte di CP_6
è da ascriversi a colpa prevalente ( 70%) di e alla
[...] Controparte_2
residua colpa della vittima ( 30%);
condanna a pagare in favore di la somma Controparte_2 Parte_1
di euro169.738, di la somma di euro 164.262 e di CP_1 [...]
in qualità di legale rappresentante del figlio minore CP_1 Persona_3
la somma di euro 55.865, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
nel rapporto processuale tra e in proprio e Parte_1 CP_1
quale legale rappresentante del figlio minore e Persona_3 CP_2
le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte
[...] pagina 20 di 21 motiva, vengono compensate per il 30% con condanna di Controparte_2
alla rifusione in favore delle signore del 70% delle Parte_4
predette spese, da distrarsi in favore dell'avv. Nicuolo Franco, antistatario;
nel rapporto processuale tra e Controparte_2 Controparte_5
quest'ultima va condannata a tenere indenne il primo da
[...]
quanto questi sarà costretto a pagare in forza della sentenza in favore delle signore Parte_4
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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