Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6619-24
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 2 maggio 2025, il Giudice Adriana Pandolfo, aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 6619/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 28 aprile è stata di-
sposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che parte opponente ha provveduto, nel termine as-
segnato, al deposito delle note scritte con le quali riportandosi al contenu-
to dei propri scritti difensivi, ed in particolare delle note conclusive, ha chiesto che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:54, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6619/2024 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Federico Bruno ( , per procura in calce Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo lega- Controparte_1 P.IVA_1
le rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice speciale
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino Controparte_2
( per procura speciale alle liti del 29 settem- Email_2
bre 2015 (rep. n. 1616; racc. n. 1161) ai rogiti del Dott. Persona_1
[
, Notaio in Verona, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
E
( ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
dagli avv.ti Elena Frascino ( , Giampiero Co- Email_2
vino ( ed Alessandro Landolfi (avvales- Email_3
per procura per procura generale alle liti del Email_4
28 febbraio 2024 (rep. n. 2896; racc. n. 2534) ai rogiti del Dott.
[...]
Notaio in Verona, allegata alla comparsa di costituzione in suc- Per_2
cessione ex art. 111 c.p.c.;
- interveniente -
Oggetto: opposizione a precetto.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , avverso l'atto di Parte_1
precetto allo stesso notificato, in data 6 maggio 2024, su istanza di unipersonale;
Controparte_1
2) condanna , al pagamento delle spese di lite soste- Parte_1
nute dall'opposta che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia – introdotta con atto di citazione ritualmente notificato – verte sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di precetto ad esso notificato in data 6 maggio 2024 con cui
[...]
unipersonale ha intimato il pagamento del complessivo importo CP_3
- 3 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
di € 39.133,02, di cui € 25.198,83 per sorte capitale di cui al decreto in-
giuntivo n. 717/2019 del 6 febbraio 2019 di questo Tribunale, e la rima-
nente somma a titolo di interessi, spese legali e C.P.A.
Con atto depositato in data 11 marzo 2025, la Parte_2
(CNF), rappresentando di avere acquistato con contratto sti-
[...]
pulato in data 28 novembre 2024 dalla un portafoglio di Controparte_1
crediti tra i quali è compreso, altresì, il credito oggetto di causa, si costi-
tuiva nel presente giudizio facendo proprie la difese della Controparte_1
[...]
❖❖❖
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha preliminarmente eccepi-
to che il “Decreto ingiuntivo [posto a fondamento della presente opposizio-
ne] è irrimediabilmente affetto da vizi e non avrebbe potuto ottenere
l'apposizione della formula esecutiva per difetto di regolare notifica [dal momento che l'odierno opponente] non ha contezza di alcun decreto in-
giuntivo in favore della , men che meno notificatogli in data CP_4
01.03.2019 … [per cui] il vizio di notifica … inficia la regolarità della odier-
na procedura posto che il titolo sottostante l'opposto precetto non è mai sta-
to legittimamente notificato” [cfr. atto di citazione in opposizione, pagg. 2].
La doglianza non è fondata essendo risultata smentita dalla documen-
tazione in atti. Invero, il decreto ingiuntivo n. 717/2019 del 6 febbraio
2019, posto a fondamento della presente opposizione risulta ritualmente notificato in data 1 marzo 2019, come risulta dall'avviso di ricevimento depositato da parte opposta [cfr. produzione parte opposta].
Nessun rilievo può peraltro assumere l'affermazione di parte opponente
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secondo cui “l'avvenuta notifica dello stesso non è stata sufficientemente
provata posto che non basta depositare il retro di un avviso di ricezione pri-
vo di riferimento alla notifica del decreto ingiuntivo”. Invero, la riferibilità
del detto avviso di ricevimento al decreto ingiuntivo è desumibile dalla corrispondenza del numero del cronologico (11379/09) riportato nell'avviso di ricevimento e nella relata di notifica dello stesso decreto in-
giuntivo.
Senza dire che non può dirsi raggiunta la prova che, proprio per tale
(presunto) difetto di notifica, l'opponente non abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo de quo.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che l'odierno opponente già
prima della notifica del precetto notificato il 6 maggio 2024, era venuto a conoscenza del Decreto ingiuntivo n. 717/2019 avendo già proposto una precedente opposizione agli atti esecutivi (atto di pignoramento notificato in data 21.10.2022 nell'interesse di ed all'esecuzione Controparte_1
nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare recante il n. di R.G.
257/2023 che lo stesso aveva infine omesso di coltivare [cfr. produzione parte opposta].
L'eccezione, pertanto non può trovare accoglimento.
Le ulteriori doglianze con cui parte opponente eccepisce la “Carenza di
legittimazione attiva e titolarità del diritto ad agire [e l'] Errata indicazione
interessi e ulteriori voci” sono inammissibili.
Va infatti ribadito il principio – ripetutamente affermato dai giudici di legittimità – secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione relativa ad un titolo di formazione giudiziale, possono essere dedotte soltanto que-
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stioni attinenti a fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione medesima, mentre quelle relative alla “ingiustizia della decisione” (della decisione, cioè, che sia alla base del titolo giudiziale) devono farsi valere nella competente sede di cognizione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
3666/2013, n. 17903/2012, n. 20594/2007, n. 26089/2005, n.
1935/1994, n. 11088/1992 e n. 766/1988) e dunque, nell'ipotesi di pre-
cetto fondato sulle statuizioni di un decreto ingiuntivo, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel giudi-
zio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. non
possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo
giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra que-
sto e quel procedimento” (Cass. civ. n. 10650/1996); e, d'altronde, “in sede
di opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto in-
giuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore
può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modi-
ficativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo stesso”
(Cass. civ. n. 3007/1992).
Orbene, facendo applicazione dei superiori principi, le doglianze (difet-
to di legittimazione attiva e l'errata indicazione nel Decreto ingiuntivo n.
717/2019 degli interessi e di ulteriori voci) sollevate dall'opponente
[...]
non possono avere alcuna rilevanza in questa sede, trattan- Parte_3
dosi, in tutta evidenza, di fatti ben antecedenti alla formazione del titolo giudiziale in forza del quale ha intimato il Controparte_1
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precetto, ed attinente alla pretesa creditoria che in quel titolo ha trovato consacrazione.
Il titolo giudiziale cui si allude è, invero, rappresentato dal decreto in-
giuntivo n. 717/2019 di questo Tribunale, notificato in data 1 marzo
2019, non opposto nei termini di legge, dichiarato esecutivo il 15 ottobre
2019 e munito di formula esecutiva in data 7 luglio 2020 [cfr. produzione di parte opposta].
Nessuna valutazione, allora, è – in radice – consentita al Tribunale in questa sede, con riferimento alla fondatezza di eccezioni che avrebbero dovuto trovare un eventuale rilievo nel giudizio di opposizione avverso il suddetto Decreto ingiuntivo (che l'odierno opponente ha omesso di in-
staurare).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione di
[...]
appare destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigetta- Parte_1
ta.
❖❖❖
Da ultimo nessuna pronuncia in ordine alla chiesta estromissione del-
la , dal momento che ai fini dell'estromissione Controparte_1
occorre la richiesta in tal senso del dante causa e il consenso del succes-
sore, che nella fattispecie difettano.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
l'opponente va condannato al pagamento delle spese Parte_1
processuali sostenute dall'opposta.
Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispo-
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sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa, i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della con-
troversia.
A tale condanna non osta la circostanza che , sia sta- Parte_1
to ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 30 maggio 2024 [cfr. produzione par-
te opponente], avendo la Suprema Corte precisato che “l'ammissione al gra-
tuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, art. 74 comma 2, non comporta che siano a carico del-
lo Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare
all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art.
131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al
beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione
delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatez-
za delle relative pretese – si impegna ad anticipare” (Cass. civ. n.
10053/2012).
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 2 maggio 2025
IL G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudi-
ce Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/09, n.
193, conv. con mod. dalla L. 22/2/10, n. 24, e del D.Lgs. 7/3/05, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/11, n. 44.
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