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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 17/02/2026, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2686/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU ROBERTO, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11419/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco,20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via A.diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500003845000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17521/2025 depositato il
15/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado avverso l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Napoli e l'Agenzia delle Entrate Riscossione con ricorso notificato nei termini di legge, in data 19.5.2025;
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli si costituisce ritualmente, non resiste invece in giudizio l'Agenzia della Riscossione;
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione. Fissata per la trattazione l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo in atti.
Parte ricorrente impugna una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120240108089960000, per € 19.693,88, in recupero della maggiore imposta di registro riferita ad un rogito notarile di vendita di un immobile, in ragione del mancato riconoscimento del beneficio prima casa;
in ricorso il ricorrente censura la illegittimità della pretesa per essere una duplicazione d'imposta stante il versamento della stessa, avvenuto già in data 19.4.2022;
si costituisce la DP I Napoli e assume la regolarità del proprio operato, atteso che il ruolo veniva emesso in esecuzione della sentenza n. 3696- 24-2023 emessa dalla Corte di Giustizia provinciale di Napoli il
08.03.2023 con la quale si conferma la legittimità dell'avviso di liquidazione n. 22025033956 avente ad oggetto la maggiore imposta di registro relativa ad atto di compravendita di locale deposito, per notaio Nominativo_1, registrato il 25.01.2022;
con memorie aggiuntive parte ricorrente replicava che con la sentenza innanzi indicata la Corte di
Giustizia confermava la legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato in quel giudizio senza nulla disporre sulla debenza delle somme (oggetto estraneo a quel giudizio) e che detta procedura era stata comunque attivata successivamente al pagamento della somma richiesta con l'avviso di liquidazione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso va accolto, per le ragioni che seguono;
giova innanzitutto osservare che parte ricorrente versava in atti la ricevuta di pagamento dell'importo di € 14.056,00, quale maggiore imposta di registro come da avviso di liquidazione, effettuato il 19.4.2022; alcun dubbio può aversi sulla riconducibilità di detto pagamento all'avviso di liquidazione atteso che vi è riportato il codice dell'atto di liquidazione: 22025033956 (cfr avviso di liquidazione e quietanza di pagamento, in atti);
occorre precisare che nel giudizio nr. 14771/2022, su ricorso depositato il 19.10.2022, con cui si impugnava l'avviso di liquidazione il petitum del giudizio era il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria dei benefici fiscali per la cd. “agevolazione prima casa” relativi ad un atto di compravendita di un locale deposito;
vale ancora riportare alcuni passaggi della sentenza in interesse:
Dalle risultanze in atti, emergeva in punto di fatto:
1. che l'avviso di liquidazione impugnato era relativo all'atto di acquisto in data 19 gennaio 2022 da parte del ricorrente Ricorrente_1 di un “locale deposito sito al piano seminterrato con annesso giardino pertinenziale della consistenza catastale di metri quadrati 110”, sito in Napoli al Indirizzo_1;
2. il contratto di compravendita -rogato dal Notaio Nominativo_1- riportava che “oggetto della vendita è una pertinenza da destinare, ai sensi dell'art. 817 c.c., in modo durevole e funzionale a servizio dell'immobile ad uso abitativo” sito in Napoli alla Indirizzo_1 pervenuto al Ricorrente_1 “con atto di donazione e divisione” in data 24 luglio 2019;
3. che l'acquirente aveva richiesto “di ottenere i benefici fiscali previsti dalla L. 1977/1993 n. 243 e successive modifiche”;
4. che, ottenuto dall'Amministrazione finanziaria il diniego con l'impugnato provvedimento, la ricorrente Nominativo_1 aveva presentato in data 30 marzo 2022 istanza di annullamento del provvedimento in auto- tutela, che veniva rigettata;
5. che, a seguito dell'intervenuto rigetto dell'istanza di annullamento, la Nominativo_1 in data 19 aprile 2022 aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto con l'avviso di liquidazione, come da ricevuta di versamento integrativo depositata in atti;
quanto al merito, sinteticamente si rileva, per quanto qui d'interesse, che il ricorso veniva rigettato poiché sulla base di quanto precede, appare evidente che se l'acquisto dell'immobile “precedente” non è avvenuto con i benefici della “c.d. prima casa”, non è possibile usufruire del regime agevolato per l'acquisto separato di una pertinenza.
Tanto premesso, appare fuor di dubbio e documentalmente provato che parte ricorrente abbia già versato la somma richiesta con la impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca a seguito di avviso di liquidazione, il 19.4.2022, a nulla rilevando la sentenza invocata da parte resistente avente un petitum ed una causa petendi diversi;
Il ricorso va, per quanto sopra osservato, accolto.
Per quanto concerne le spese di lite esse possono essere compensate, attesa la complessità, in punto di fatto, delle questioni proposte in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU ROBERTO, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11419/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco,20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via A.diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500003845000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17521/2025 depositato il
15/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado avverso l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Napoli e l'Agenzia delle Entrate Riscossione con ricorso notificato nei termini di legge, in data 19.5.2025;
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli si costituisce ritualmente, non resiste invece in giudizio l'Agenzia della Riscossione;
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione. Fissata per la trattazione l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo in atti.
Parte ricorrente impugna una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120240108089960000, per € 19.693,88, in recupero della maggiore imposta di registro riferita ad un rogito notarile di vendita di un immobile, in ragione del mancato riconoscimento del beneficio prima casa;
in ricorso il ricorrente censura la illegittimità della pretesa per essere una duplicazione d'imposta stante il versamento della stessa, avvenuto già in data 19.4.2022;
si costituisce la DP I Napoli e assume la regolarità del proprio operato, atteso che il ruolo veniva emesso in esecuzione della sentenza n. 3696- 24-2023 emessa dalla Corte di Giustizia provinciale di Napoli il
08.03.2023 con la quale si conferma la legittimità dell'avviso di liquidazione n. 22025033956 avente ad oggetto la maggiore imposta di registro relativa ad atto di compravendita di locale deposito, per notaio Nominativo_1, registrato il 25.01.2022;
con memorie aggiuntive parte ricorrente replicava che con la sentenza innanzi indicata la Corte di
Giustizia confermava la legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato in quel giudizio senza nulla disporre sulla debenza delle somme (oggetto estraneo a quel giudizio) e che detta procedura era stata comunque attivata successivamente al pagamento della somma richiesta con l'avviso di liquidazione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso va accolto, per le ragioni che seguono;
giova innanzitutto osservare che parte ricorrente versava in atti la ricevuta di pagamento dell'importo di € 14.056,00, quale maggiore imposta di registro come da avviso di liquidazione, effettuato il 19.4.2022; alcun dubbio può aversi sulla riconducibilità di detto pagamento all'avviso di liquidazione atteso che vi è riportato il codice dell'atto di liquidazione: 22025033956 (cfr avviso di liquidazione e quietanza di pagamento, in atti);
occorre precisare che nel giudizio nr. 14771/2022, su ricorso depositato il 19.10.2022, con cui si impugnava l'avviso di liquidazione il petitum del giudizio era il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria dei benefici fiscali per la cd. “agevolazione prima casa” relativi ad un atto di compravendita di un locale deposito;
vale ancora riportare alcuni passaggi della sentenza in interesse:
Dalle risultanze in atti, emergeva in punto di fatto:
1. che l'avviso di liquidazione impugnato era relativo all'atto di acquisto in data 19 gennaio 2022 da parte del ricorrente Ricorrente_1 di un “locale deposito sito al piano seminterrato con annesso giardino pertinenziale della consistenza catastale di metri quadrati 110”, sito in Napoli al Indirizzo_1;
2. il contratto di compravendita -rogato dal Notaio Nominativo_1- riportava che “oggetto della vendita è una pertinenza da destinare, ai sensi dell'art. 817 c.c., in modo durevole e funzionale a servizio dell'immobile ad uso abitativo” sito in Napoli alla Indirizzo_1 pervenuto al Ricorrente_1 “con atto di donazione e divisione” in data 24 luglio 2019;
3. che l'acquirente aveva richiesto “di ottenere i benefici fiscali previsti dalla L. 1977/1993 n. 243 e successive modifiche”;
4. che, ottenuto dall'Amministrazione finanziaria il diniego con l'impugnato provvedimento, la ricorrente Nominativo_1 aveva presentato in data 30 marzo 2022 istanza di annullamento del provvedimento in auto- tutela, che veniva rigettata;
5. che, a seguito dell'intervenuto rigetto dell'istanza di annullamento, la Nominativo_1 in data 19 aprile 2022 aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto con l'avviso di liquidazione, come da ricevuta di versamento integrativo depositata in atti;
quanto al merito, sinteticamente si rileva, per quanto qui d'interesse, che il ricorso veniva rigettato poiché sulla base di quanto precede, appare evidente che se l'acquisto dell'immobile “precedente” non è avvenuto con i benefici della “c.d. prima casa”, non è possibile usufruire del regime agevolato per l'acquisto separato di una pertinenza.
Tanto premesso, appare fuor di dubbio e documentalmente provato che parte ricorrente abbia già versato la somma richiesta con la impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca a seguito di avviso di liquidazione, il 19.4.2022, a nulla rilevando la sentenza invocata da parte resistente avente un petitum ed una causa petendi diversi;
Il ricorso va, per quanto sopra osservato, accolto.
Per quanto concerne le spese di lite esse possono essere compensate, attesa la complessità, in punto di fatto, delle questioni proposte in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.