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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 559/2024 R.G., avente ad oggetto
“Modifica condizioni di affidamento figli minorenni” ed introdotto da:
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 dall'Avv.to Vincenzo Rina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marina di Nova Siri, al Viale Siris, n.74;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.ta Livia CP_1
Lauria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Policoro, alla via D'Oro
Sinisi, n.43.
APPELLATO
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di POTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'affido condiviso dei minori ed Per_1
con collocazione presso la madre e con contributo al mantenimento nella Per_2 misura che la Corte riterrà più opportuno a carico dell'appellato, oltre il 50% delle spese straordinarie, riconoscendo all'appellante l'attribuzione dell'assegno unico universale, con vittoria delle spese del doppio grado, o, in subordine, con compensazione sia delle spese del primo che del secondo grado di giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello, con vittoria delle spese del doppio grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Matera, con l'impugnata sentenza n.751/2024, pubblicata il 4 ottobre 2024 e resa nel giudizio di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ha disposto l'affido esclusivo dei due figli minori al padre con collocazione presso l'abitazione paterna e posto a carico della il Parte_1 versamento, in favore del ricorrente e quale contributo al mantenimento dei tre figli, della somma complessiva di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nella stilata motivazione della sentenza, preso atto delle ripetute ed insistenti condotte moleste e persecutorie poste in essere dal compagno della nei confronti di Parte_1
come da decreto di giudizio immediato a firma del GIP di Matera del 3 ottobre CP_1
2023, e del rapporto conflittuale esistito tra la madre ed i tre figli quando gli stessi coabitavano con lei, come emerso dalle relazioni dei servizi sociali e dalle dichiarazioni rese dai minori in udienza, riteneva il Tribunale come ricorressero, nel caso in esame,
i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei due figli minorenni, stante la sopraggiunta maggiore età della prima figlia, al padre con collocazione presso la sua abitazione.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato in data 4 novembre 2024, deducendo la non condivisibilità della sentenza gravata, non avendo il Tribunale considerato come fosse imputato per il delitto CP_1 ex art.570 bis c.p., in un processo ancora in corso, per avere prelevato i minori in data
14 aprile 2021 dall'abitazione della madre senza più riportali lì, collocandoli presso l'abitazione dei suoi genitori, per aver costretto la madre a rinunciare al mantenimento dei tre figli e perché faceva mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli, così concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
*** Si è costituito in questa sede , con memoria difensiva depositata in Controparte_2 data 6 marzo 2025, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e/o il suo rigetto nel merito, con vittoria delle spese di questo grado.
***
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello deduce la non condivisibilità della Parte_1 sentenza per avere il Tribunale valorizzato solo le vicende relative al conflitto tra lo stesso ed il proprio compagno non convivente senza CP_1 Controparte_3 minimamente prendere in considerazione l'esistenza di un processo penale, ancora in corso, a carico di per i reati di cui agli artt.570 bis c.p., artt.56 – 629 c.p.c e 570 CP_1
c.p..
Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che in data 17 febbraio 2025 il Tribunale penale di Matera ha assolto dal reato di cui al capo b) perché il fatto non Controparte_2 sussiste e dagli altri reati a lui ascritti per la particolare tenuità del fatto.
L'intervenuta assoluzione dell'appellato comporta il rigetto del primo motivo di appello, dovendosi, comunque precisare che il rigetto deve essere ancorato ad una circostanza sopravvenuta rispetto alla data di proposizione dell'odierna impugnazione.
Con il secondo motivo di gravame deduce l'appellante come non avesse CP_1 richiesto l'assegno unico universale per i suoi figli e che, quindi, in caso di accoglimento del gravame tale assegno dovrà essere percepito dalla stessa appellante.
Con il terzo motivo di impugnazione, deduce l'appellante la non condivisibiltà della sentenza per aver posto il Tribunale a suo carico e per intero le spese del giudizio di primo grado senza tener in debita considerazione il rigetto della domanda di CP_1 volta ad imporre alla madre dei minori di prestare idonea garanzia personale o reale ex art.473 bis.36 c.p.c..
I due motivi devono essere unitariamente considerati e, quindi, rilevato che il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo di gravame, quanto al regime di regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, non può non porsi in luce come il Tribunale abbia nella sostanza accolto il ricorso proposto da così CP_1 disponendo l'affido esclusivo dei due figli minorenni al padre, nulla disponendo in ordine alla prima figlia, avendo questa raggiunto, nelle more del giudizio, la maggiore età, con la conseguenza che nella valutazione complessiva dell'esito complessivo del giudizio, alla luce del principio della soccombenza, è di tutta evidenza che proprio la resistente è risultata soccombente sotto il profilo della diversa regolamentazione della responsabilità genitoriale e della collocazione dei due figli minorenni.
Correttamente, quindi, le spese sono state poste per intero a carico della Parte_1 incidendo in maniera assolutamente marginale il rigetto della domanda volta ad imporre alla stessa resistente di prestare idonea garanzia personale o reale.
L'appello, quindi, va respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D. M.
n.147/2022 valore della causa indeterminabile – parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 4 novembre 2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_2
Tribunale di Matera n. 751/2024 pubblicata il 4 ottobre 2024, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del
presente grado che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e RF
come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 559/2024 R.G., avente ad oggetto
“Modifica condizioni di affidamento figli minorenni” ed introdotto da:
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 dall'Avv.to Vincenzo Rina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marina di Nova Siri, al Viale Siris, n.74;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.ta Livia CP_1
Lauria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Policoro, alla via D'Oro
Sinisi, n.43.
APPELLATO
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di POTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'affido condiviso dei minori ed Per_1
con collocazione presso la madre e con contributo al mantenimento nella Per_2 misura che la Corte riterrà più opportuno a carico dell'appellato, oltre il 50% delle spese straordinarie, riconoscendo all'appellante l'attribuzione dell'assegno unico universale, con vittoria delle spese del doppio grado, o, in subordine, con compensazione sia delle spese del primo che del secondo grado di giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello, con vittoria delle spese del doppio grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Matera, con l'impugnata sentenza n.751/2024, pubblicata il 4 ottobre 2024 e resa nel giudizio di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ha disposto l'affido esclusivo dei due figli minori al padre con collocazione presso l'abitazione paterna e posto a carico della il Parte_1 versamento, in favore del ricorrente e quale contributo al mantenimento dei tre figli, della somma complessiva di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nella stilata motivazione della sentenza, preso atto delle ripetute ed insistenti condotte moleste e persecutorie poste in essere dal compagno della nei confronti di Parte_1
come da decreto di giudizio immediato a firma del GIP di Matera del 3 ottobre CP_1
2023, e del rapporto conflittuale esistito tra la madre ed i tre figli quando gli stessi coabitavano con lei, come emerso dalle relazioni dei servizi sociali e dalle dichiarazioni rese dai minori in udienza, riteneva il Tribunale come ricorressero, nel caso in esame,
i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei due figli minorenni, stante la sopraggiunta maggiore età della prima figlia, al padre con collocazione presso la sua abitazione.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato in data 4 novembre 2024, deducendo la non condivisibilità della sentenza gravata, non avendo il Tribunale considerato come fosse imputato per il delitto CP_1 ex art.570 bis c.p., in un processo ancora in corso, per avere prelevato i minori in data
14 aprile 2021 dall'abitazione della madre senza più riportali lì, collocandoli presso l'abitazione dei suoi genitori, per aver costretto la madre a rinunciare al mantenimento dei tre figli e perché faceva mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli, così concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
*** Si è costituito in questa sede , con memoria difensiva depositata in Controparte_2 data 6 marzo 2025, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e/o il suo rigetto nel merito, con vittoria delle spese di questo grado.
***
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello deduce la non condivisibilità della Parte_1 sentenza per avere il Tribunale valorizzato solo le vicende relative al conflitto tra lo stesso ed il proprio compagno non convivente senza CP_1 Controparte_3 minimamente prendere in considerazione l'esistenza di un processo penale, ancora in corso, a carico di per i reati di cui agli artt.570 bis c.p., artt.56 – 629 c.p.c e 570 CP_1
c.p..
Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che in data 17 febbraio 2025 il Tribunale penale di Matera ha assolto dal reato di cui al capo b) perché il fatto non Controparte_2 sussiste e dagli altri reati a lui ascritti per la particolare tenuità del fatto.
L'intervenuta assoluzione dell'appellato comporta il rigetto del primo motivo di appello, dovendosi, comunque precisare che il rigetto deve essere ancorato ad una circostanza sopravvenuta rispetto alla data di proposizione dell'odierna impugnazione.
Con il secondo motivo di gravame deduce l'appellante come non avesse CP_1 richiesto l'assegno unico universale per i suoi figli e che, quindi, in caso di accoglimento del gravame tale assegno dovrà essere percepito dalla stessa appellante.
Con il terzo motivo di impugnazione, deduce l'appellante la non condivisibiltà della sentenza per aver posto il Tribunale a suo carico e per intero le spese del giudizio di primo grado senza tener in debita considerazione il rigetto della domanda di CP_1 volta ad imporre alla madre dei minori di prestare idonea garanzia personale o reale ex art.473 bis.36 c.p.c..
I due motivi devono essere unitariamente considerati e, quindi, rilevato che il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo di gravame, quanto al regime di regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, non può non porsi in luce come il Tribunale abbia nella sostanza accolto il ricorso proposto da così CP_1 disponendo l'affido esclusivo dei due figli minorenni al padre, nulla disponendo in ordine alla prima figlia, avendo questa raggiunto, nelle more del giudizio, la maggiore età, con la conseguenza che nella valutazione complessiva dell'esito complessivo del giudizio, alla luce del principio della soccombenza, è di tutta evidenza che proprio la resistente è risultata soccombente sotto il profilo della diversa regolamentazione della responsabilità genitoriale e della collocazione dei due figli minorenni.
Correttamente, quindi, le spese sono state poste per intero a carico della Parte_1 incidendo in maniera assolutamente marginale il rigetto della domanda volta ad imporre alla stessa resistente di prestare idonea garanzia personale o reale.
L'appello, quindi, va respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D. M.
n.147/2022 valore della causa indeterminabile – parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 4 novembre 2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_2
Tribunale di Matera n. 751/2024 pubblicata il 4 ottobre 2024, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del
presente grado che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e RF
come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo