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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/12/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
AN RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, nella causa iscritta al n. 398 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...], elett. dom.ta in Sant'Agata Parte_1
Dè OT (BN), alla via Faggiano, n. 108, nello studio dell'avv. Antonella Cuozzo, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 CP rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. Parisi Tommaso, giusta procura generale alle liti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte in epigrafe identificata, con ricorso depositato in 31.1.2025, ha esposto:
-di essere stata riconosciuta beneficiaria, con sentenza n. 639/18 dell'08.05.2018, del
Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, dell'assegno ordinario di invalidità;
-che con la predetta sentenza, il Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso e dichiarava la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dall'01.10.2017 e con revisione al gennaio 2021;
-che, pertanto, veniva riconosciuto il diritto a percepire la prestazione previdenziale dal 01.10.2017 al gennaio 2021;
-che l'importo della prestazione previdenziale ammontava ad €. 515,06;
-che la detta sentenza n. 639/18 dell'08.05.2018, del Tribunale di Benevento, Sez.
Lavoro, non veniva impugnata per cui "passava in giudicato”; -che l'Ente previdenziale, immotivatamente e senza alcuna preventiva comunicazione alla Pt_1 sospendeva l'erogazione dell'assegno nel mese di settembre 2020; "
CP
-che ad, oggi, nonostante i numerosi solleciti, l' non ha corrisposto le somme dovute a titolo di rate di pensione.
Tanto premesso ha chiesto di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare
ľ in persona del Direttore e legale rapp.te Controparte_1
,
p.t., elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale di Benevento, alla Via Martiri
d'Ungheria, 82100 Benevento, al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di €. 2.575,30, a titolo di rate di pensione relative alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché la tredicesima mensilità anno
2020, oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione del credito, ovvero, dalla data di sospensione della prestazione (settembre 2020) a quella dell'effettivo soddisfo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed oneri di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore".
CP L' si è costituito con memoria depositata in data 12.5.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto a coloro la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
L'art. 1 comma 7 della legge n.222/1984 dispone che “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta".
Orbene la legge prevede chiaramente che l'assegno ha una durata massima di 3 anni confermabile per altri 3 anni "su domanda del titolare".
Nella specie, il requisito sanitario è stato riconosciuto con sentenza del Tribunale di
Benevento n. 2508/2017 con decorrenza 1.10.2017 e con revisione al gennaio 2021. Orbene da un lato è evidente che la sentenza in adesione a quanto accertato dal CTU indicava quale termine di revisione “gennaio 2021", dall'altro, però, la legge fissa quale termine massimo per la prestazione "un periodo di tre anni".
La legge impone alla parte la presentazione di domanda di conferma dalla data di scadenza dei tre anni e, pertanto, l'indicazione della data di revisione non poteva certo far venire l'obbligo, previsto dalla legge, di presentare domanda di conferma nei termini.
Orbene, nel caso di specie, a fronte di una scadenza triennale verificatasi al 30.9.2020 è pacifica la presentazione della domanda di riconferma il 5.2.2021.
La giurisprudenza ha chiarito che “La domanda di conferma presentata senza il rispetto dei termini di cui al comma 7, in assenza di alcun dato testuale che consenta di ritenere che possa avvenire sulla base del requisito contributivo accertato al momento del precedente riconoscimento dell'assegno o, come richiesto dal ricorrente, che essa possa riguardare il solo requisito sanitario, impone dunque la verifica dei requisiti contributivo e sanitario restando, invece, improprio il richiamo ad un concetto di decadenza che implicherebbe la definitiva perdita del diritto, mentre la suddetta inosservanza del termine determina solo la necessità di accertare entrambi i requisiti, sanitario e contributivo, al pari di una domanda nuova. Il richiamo ai principi sanciti da questa Corte (cfr da ultimo Cass n. 10596/2017) in tema soppressione dell'assegno di invalidità per il venir meno del requisito sanitario, di successivo ripristino con data successiva a quella della soppressione e di conseguente necessità di controllare anche d'ufficio l'esistenza del requisito contributivo prendendo quale termine di riferimento la domanda di ripristino e non già l'originaria domanda, risulta, invero, confermare la bontà dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale. Anche nel caso qui in esame si è verificata una cessazione dell'erogazione della prestazione in assenza di una tempestiva domanda di conferma : il requisito sanitario e contributivo dovranno essere accertati con riferimento al giorno di presentazione della nuova domanda amministrativa di ripristino, da cui decorreranno gli effetti in caso di accertamento degli altri requisiti, e non a quello dell' originaria domanda. "(Cass. n. 9745/2019).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
*
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
AN RI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
Benevento, 6.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
AN RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, nella causa iscritta al n. 398 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...], elett. dom.ta in Sant'Agata Parte_1
Dè OT (BN), alla via Faggiano, n. 108, nello studio dell'avv. Antonella Cuozzo, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 CP rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. Parisi Tommaso, giusta procura generale alle liti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte in epigrafe identificata, con ricorso depositato in 31.1.2025, ha esposto:
-di essere stata riconosciuta beneficiaria, con sentenza n. 639/18 dell'08.05.2018, del
Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, dell'assegno ordinario di invalidità;
-che con la predetta sentenza, il Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso e dichiarava la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dall'01.10.2017 e con revisione al gennaio 2021;
-che, pertanto, veniva riconosciuto il diritto a percepire la prestazione previdenziale dal 01.10.2017 al gennaio 2021;
-che l'importo della prestazione previdenziale ammontava ad €. 515,06;
-che la detta sentenza n. 639/18 dell'08.05.2018, del Tribunale di Benevento, Sez.
Lavoro, non veniva impugnata per cui "passava in giudicato”; -che l'Ente previdenziale, immotivatamente e senza alcuna preventiva comunicazione alla Pt_1 sospendeva l'erogazione dell'assegno nel mese di settembre 2020; "
CP
-che ad, oggi, nonostante i numerosi solleciti, l' non ha corrisposto le somme dovute a titolo di rate di pensione.
Tanto premesso ha chiesto di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare
ľ in persona del Direttore e legale rapp.te Controparte_1
,
p.t., elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale di Benevento, alla Via Martiri
d'Ungheria, 82100 Benevento, al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di €. 2.575,30, a titolo di rate di pensione relative alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché la tredicesima mensilità anno
2020, oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione del credito, ovvero, dalla data di sospensione della prestazione (settembre 2020) a quella dell'effettivo soddisfo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed oneri di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore".
CP L' si è costituito con memoria depositata in data 12.5.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto a coloro la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
L'art. 1 comma 7 della legge n.222/1984 dispone che “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta".
Orbene la legge prevede chiaramente che l'assegno ha una durata massima di 3 anni confermabile per altri 3 anni "su domanda del titolare".
Nella specie, il requisito sanitario è stato riconosciuto con sentenza del Tribunale di
Benevento n. 2508/2017 con decorrenza 1.10.2017 e con revisione al gennaio 2021. Orbene da un lato è evidente che la sentenza in adesione a quanto accertato dal CTU indicava quale termine di revisione “gennaio 2021", dall'altro, però, la legge fissa quale termine massimo per la prestazione "un periodo di tre anni".
La legge impone alla parte la presentazione di domanda di conferma dalla data di scadenza dei tre anni e, pertanto, l'indicazione della data di revisione non poteva certo far venire l'obbligo, previsto dalla legge, di presentare domanda di conferma nei termini.
Orbene, nel caso di specie, a fronte di una scadenza triennale verificatasi al 30.9.2020 è pacifica la presentazione della domanda di riconferma il 5.2.2021.
La giurisprudenza ha chiarito che “La domanda di conferma presentata senza il rispetto dei termini di cui al comma 7, in assenza di alcun dato testuale che consenta di ritenere che possa avvenire sulla base del requisito contributivo accertato al momento del precedente riconoscimento dell'assegno o, come richiesto dal ricorrente, che essa possa riguardare il solo requisito sanitario, impone dunque la verifica dei requisiti contributivo e sanitario restando, invece, improprio il richiamo ad un concetto di decadenza che implicherebbe la definitiva perdita del diritto, mentre la suddetta inosservanza del termine determina solo la necessità di accertare entrambi i requisiti, sanitario e contributivo, al pari di una domanda nuova. Il richiamo ai principi sanciti da questa Corte (cfr da ultimo Cass n. 10596/2017) in tema soppressione dell'assegno di invalidità per il venir meno del requisito sanitario, di successivo ripristino con data successiva a quella della soppressione e di conseguente necessità di controllare anche d'ufficio l'esistenza del requisito contributivo prendendo quale termine di riferimento la domanda di ripristino e non già l'originaria domanda, risulta, invero, confermare la bontà dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale. Anche nel caso qui in esame si è verificata una cessazione dell'erogazione della prestazione in assenza di una tempestiva domanda di conferma : il requisito sanitario e contributivo dovranno essere accertati con riferimento al giorno di presentazione della nuova domanda amministrativa di ripristino, da cui decorreranno gli effetti in caso di accertamento degli altri requisiti, e non a quello dell' originaria domanda. "(Cass. n. 9745/2019).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
*
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
AN RI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
Benevento, 6.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN RI