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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 713 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
con studio in Roma, via Nomentana, 222, Parte_1 rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Appellante E
, elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 Controparte_1 del Viale Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabiana Gervasi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale alle liti in atti. Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7747/2021, pronunciata e depositata in data 28 settembre 2021.
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado esponeva: aveva ricevuto Parte_1 il 6.2.2020 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, relativa tra l'altro a cartella 09720190027604228000 in tesi notificata il 26.1.2019.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.77 DPR 602/73 in quanto eccedente il limite consentito dalla legge, e per omessa notifica della cartella;
concludeva : <<…in via principale accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia del comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0977620000001137000 per la violazione dell'art. 77 comma 1, DPR
602/73 - sempre in via principale accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia della cartella di pagamento n. 09720190027604228000 conseguentemente annullare la medesima e per l'effetto dichiarare in parte qua la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia del provvedimento impugnato…>>
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito l'infondatezza del ricorso;
concludeva: <<…Dichiarare inammissibili i motivi di ricorso fatti valere dall'odierno ricorrente che integrano la fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi perché non proposti nel termine perentorio di venti giorni previsto a pena di inammissibilità dell'art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarli;
2 – Accertato che la cartella di pagamento n. 09720190027604228000 è stata regolarmente notificata all'odierno ricorrente in data 26 gennaio 2019, dichiarare inammissibili tutti quei motivi di ricorso dal medesimo fatti valere che riguardano la legittimità, l'efficacia e la validità del ruolo e della pretesa in essa portata in quanto proposti oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 24 del D.lg 46/1999 e, per l'effetto, rigettarli. III – NEL MERITO Dichiarare infondati tutti i motivi di ricorso fatti valere dal ricorrente e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso confermando la sussistenza, validità ed efficacia sia della comunicazione preventiva impugnata, sia della cartella di pagamento n. 09720190027604228000 e del titolo con essa azionato, assolvendo, in ogni caso, l' Controparte_1
da ogni avversa pretesa. IV - IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed
[...] onorari del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari>>.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo, per quanto interessa il gravame, che: l' aveva dimostrato con Controparte_1 il deposito telematico la prova della accettazione della PEC, con la quale veniva comunicata la cartella 09720190027604228000 all'indirizzo PEC dell'opponente in data 26.1.2019, PEC contenente il file della detta cartella;
che le deduzioni contenute nella comparsa conclusionale, relative al tipo di indirizzo del notificante, dovevano considerarsi infondate, in quanto superate dal raggiungimento dello scopo dell'atto, che era quello di consentire, come in effetti avvenuto, la conoscibilità della cartella al destinatario;
quanto alla violazione delle norme in materia di preavviso di iscrizione ipotecaria, …l'art.77 DPR 602/73 prevede…nel caso di specie il limite previsto dalla norma riguarda l'atto della iscrizione ipotecaria e che pertanto al momento non sussiste un interesse a ricorrere in quanto tale atto non è ancora intervenuto;
in secondo luogo, va evidenziato che il totale riportato dall'atto impugnato è pari a € 42.233,72 e che di questi solo € 4015,77 riguardano contributi. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato>>.
Con l'atto di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia relativa alla riduzione del debito contributivo ad di sotto del limite di legge previsto per l'iscrizione ipotecaria.
Non sarebbe stato considerato che la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, sez. 29, n. 9097/2021, aveva annullato integralmente l‟avviso.
Anche qualora detto annullamento fosse stato parziale (i tributi sottesi risultavano per complessivi € 37.660,14), l'importo residuo (€ 4.000,15) sarebbe risultato in misura di gran lunga inferiore a quanto previsto dalla legge per procedere ad iscrizione di ipoteca. L'effetto sarebbe dovuto essere l'annullamento integrale del preavviso.
Con il secondo motivo si assume l'erroneità e infondatezza della decisione emessa dal giudice di primo grado in ordine alla tardività e infondatezza dell'eccezione relativa all'indirizzo del notificante. La notificazione invece può essere valdimante eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
la notifica effettuata con modalità telematiche sarebbe considerarsi viziata se il notificante utilizza un "indirizzo di posta elettronica certificata" non risultante da pubblichi elenchi a mente dell'art.
3- bis L. n. 53 del 1994 senza che sia applicabile alcuna sanatoria.
Con l'ultimo motivo si lamenta la erroneità della pronuncia sulle spese.
Si è costituita l' resistendo al gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La difesa appellante ha depositato l'adesione alla rottamazione relativa alla cartella
0972019002764228000, in corso fino al 30 novembre 2027, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. L'appellato si è opposto rilevando che la rottamazione era in corso e quindi non poteva aderirsi all'opposta richieta.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come sentenza contestuale.
In sede di discussione orale la difesa appellante ha insistito affinchè fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo in atto la rottamazione.
Sulla circostanza la difesa dell' ha dato atto che le relative rate, ad oggi, sono CP_2 state tutte onorate per cui, deve ritenersi, che alcuna decadenza sia intervenuta.
Quanto agli effetti sul presente procedimento, non può dirsi che sia cessata la materia del contendere se non in senso lato, ovvero che l'appellante ha ritenuto di optare per una via extragiudiziale per sanare la sua posizione, con benefici normalmente connessi a tale scelta, stralcio di sanzioni e interessi di mora ecc.
Tuttavia, sotto altro e dirimente aspetto deve rilevarsi come sia venuto meno l'interesse alla decisione.
La richiesta e la manifestata "carenza di interesse" nella prosecuzione del processo rende evidente che nelle more del giudizio, la parte appellante non ha più un concreto vantaggio pratico nel proseguire la causa, perché ha già ottenuto il risultato desiderato. Sebbene nel caso concreto tale risultato sia in fieri, ciò non di meno non vi è più attualità dell'interesse alla decisione e la Corte non può che prenderne atto.
Del resto la controparte non ha opposto alcun rilievo e in caso di rottamazione non andata a buon fine, il titolo, pur novato, permane.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e per l'effetto l'improcedibilità dell'appello. Compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 713 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
con studio in Roma, via Nomentana, 222, Parte_1 rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Appellante E
, elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 Controparte_1 del Viale Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabiana Gervasi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale alle liti in atti. Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7747/2021, pronunciata e depositata in data 28 settembre 2021.
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado esponeva: aveva ricevuto Parte_1 il 6.2.2020 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, relativa tra l'altro a cartella 09720190027604228000 in tesi notificata il 26.1.2019.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.77 DPR 602/73 in quanto eccedente il limite consentito dalla legge, e per omessa notifica della cartella;
concludeva : <<…in via principale accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia del comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0977620000001137000 per la violazione dell'art. 77 comma 1, DPR
602/73 - sempre in via principale accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia della cartella di pagamento n. 09720190027604228000 conseguentemente annullare la medesima e per l'effetto dichiarare in parte qua la illegittimità, nullità, inesistenza ed inefficacia del provvedimento impugnato…>>
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito l'infondatezza del ricorso;
concludeva: <<…Dichiarare inammissibili i motivi di ricorso fatti valere dall'odierno ricorrente che integrano la fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi perché non proposti nel termine perentorio di venti giorni previsto a pena di inammissibilità dell'art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarli;
2 – Accertato che la cartella di pagamento n. 09720190027604228000 è stata regolarmente notificata all'odierno ricorrente in data 26 gennaio 2019, dichiarare inammissibili tutti quei motivi di ricorso dal medesimo fatti valere che riguardano la legittimità, l'efficacia e la validità del ruolo e della pretesa in essa portata in quanto proposti oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 24 del D.lg 46/1999 e, per l'effetto, rigettarli. III – NEL MERITO Dichiarare infondati tutti i motivi di ricorso fatti valere dal ricorrente e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso confermando la sussistenza, validità ed efficacia sia della comunicazione preventiva impugnata, sia della cartella di pagamento n. 09720190027604228000 e del titolo con essa azionato, assolvendo, in ogni caso, l' Controparte_1
da ogni avversa pretesa. IV - IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed
[...] onorari del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari>>.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo, per quanto interessa il gravame, che: l' aveva dimostrato con Controparte_1 il deposito telematico la prova della accettazione della PEC, con la quale veniva comunicata la cartella 09720190027604228000 all'indirizzo PEC dell'opponente in data 26.1.2019, PEC contenente il file della detta cartella;
che le deduzioni contenute nella comparsa conclusionale, relative al tipo di indirizzo del notificante, dovevano considerarsi infondate, in quanto superate dal raggiungimento dello scopo dell'atto, che era quello di consentire, come in effetti avvenuto, la conoscibilità della cartella al destinatario;
quanto alla violazione delle norme in materia di preavviso di iscrizione ipotecaria, …l'art.77 DPR 602/73 prevede…nel caso di specie il limite previsto dalla norma riguarda l'atto della iscrizione ipotecaria e che pertanto al momento non sussiste un interesse a ricorrere in quanto tale atto non è ancora intervenuto;
in secondo luogo, va evidenziato che il totale riportato dall'atto impugnato è pari a € 42.233,72 e che di questi solo € 4015,77 riguardano contributi. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato>>.
Con l'atto di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia relativa alla riduzione del debito contributivo ad di sotto del limite di legge previsto per l'iscrizione ipotecaria.
Non sarebbe stato considerato che la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, sez. 29, n. 9097/2021, aveva annullato integralmente l‟avviso.
Anche qualora detto annullamento fosse stato parziale (i tributi sottesi risultavano per complessivi € 37.660,14), l'importo residuo (€ 4.000,15) sarebbe risultato in misura di gran lunga inferiore a quanto previsto dalla legge per procedere ad iscrizione di ipoteca. L'effetto sarebbe dovuto essere l'annullamento integrale del preavviso.
Con il secondo motivo si assume l'erroneità e infondatezza della decisione emessa dal giudice di primo grado in ordine alla tardività e infondatezza dell'eccezione relativa all'indirizzo del notificante. La notificazione invece può essere valdimante eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
la notifica effettuata con modalità telematiche sarebbe considerarsi viziata se il notificante utilizza un "indirizzo di posta elettronica certificata" non risultante da pubblichi elenchi a mente dell'art.
3- bis L. n. 53 del 1994 senza che sia applicabile alcuna sanatoria.
Con l'ultimo motivo si lamenta la erroneità della pronuncia sulle spese.
Si è costituita l' resistendo al gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La difesa appellante ha depositato l'adesione alla rottamazione relativa alla cartella
0972019002764228000, in corso fino al 30 novembre 2027, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. L'appellato si è opposto rilevando che la rottamazione era in corso e quindi non poteva aderirsi all'opposta richieta.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come sentenza contestuale.
In sede di discussione orale la difesa appellante ha insistito affinchè fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo in atto la rottamazione.
Sulla circostanza la difesa dell' ha dato atto che le relative rate, ad oggi, sono CP_2 state tutte onorate per cui, deve ritenersi, che alcuna decadenza sia intervenuta.
Quanto agli effetti sul presente procedimento, non può dirsi che sia cessata la materia del contendere se non in senso lato, ovvero che l'appellante ha ritenuto di optare per una via extragiudiziale per sanare la sua posizione, con benefici normalmente connessi a tale scelta, stralcio di sanzioni e interessi di mora ecc.
Tuttavia, sotto altro e dirimente aspetto deve rilevarsi come sia venuto meno l'interesse alla decisione.
La richiesta e la manifestata "carenza di interesse" nella prosecuzione del processo rende evidente che nelle more del giudizio, la parte appellante non ha più un concreto vantaggio pratico nel proseguire la causa, perché ha già ottenuto il risultato desiderato. Sebbene nel caso concreto tale risultato sia in fieri, ciò non di meno non vi è più attualità dell'interesse alla decisione e la Corte non può che prenderne atto.
Del resto la controparte non ha opposto alcun rilievo e in caso di rottamazione non andata a buon fine, il titolo, pur novato, permane.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e per l'effetto l'improcedibilità dell'appello. Compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa