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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA OR Presidente;
LA CC Giudice Relatore;
Valerio Guidarelli Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto al n. r.g 2981/2024 promossa da:
– con C.F.: -, nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(MC), rappresentato e difeso dall'avv. SARA SCALPELLI;
e
– con C.F.: -, nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
SENIGALLIA (AN), rappresentata e difesa dall'avv. VALENTINA PICCINETTI;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI, congiuntamente precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18/11/2025 in cui le parti hanno confermato le condizioni rassegnate nel ricorso
[cumulato per la separazione consensuale e] per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
“
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
I coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, nel reciproco rispetto sia materiale che morale e con facoltà, per ciascuno, di fissare la propria residenza ove ritenuta più opportuno.
pagina 1 di 4
2. MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile personale, essendo ciascuno indipendente economicamente.
3. CONSENSO ALL'ESPATRIO.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
4. ACCORDI PATRIMONIALI.
Ciascun coniuge si farà interamente carico di ogni prestito, obbligazione, mutuo, finanziamento dallo stesso personalmente contratto durante il matrimonio e non ancora estinto, impegnandosi affinché eventuali debiti e/o inadempimenti non gravino anche sull'altro coniuge.
I coniugi pattuiscono che le somme depositate nel conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sig.ra rimarranno nella sua esclusiva proprietà e disponibilità e, pertanto, il Controparte_1
Sig. non potrà rivendicare alcunchè in ordine a detti importi. Parte_1
Inoltre, pattuiscono che le somme depositate nel conto corrente bancario e/o postale intestato al Sig. rimarranno nella sua esclusiva proprietà e disponibilità e, pertanto, la Sig.ra Parte_1 non potrà rivendicare alcunchè in ordine a detti importi. Controparte_1
Gli effetti ed oggetti personali sono stati assegnati secondo appartenenza.
I ricorrenti si impegnano ad abbandonare il giudizio di divisione R.G. n. 907/2024, pendente dinanzi al Tribunale Civile di Ancona, a spese legali compensate ed a cancellare la trascrizione della relativa domanda giudiziale, le cui spese vive, legali e notarili saranno a carico della Sig.ra
[...]
invece la tassazione dell'eventuale sentenza di estinzione del giudizio di divisione c CP_1 di cancellazione, sarà sostenuta al 50% tra i ricorrenti.
I ricorrenti dichiarano, fermo quanto sopra dettagliato, di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro”.
****
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto la pronuncia della loro separazione con cumulo di domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a Senigallia (AN) il 14/02/1982..
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Con sentenza n. 5/2025, emessa in data 18/12/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
3. Per l'udienza cartolare del 18/11/2025, le parti hanno tempestivamente depositato note scritte con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
pagina 2 di 4 Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, risulta che la sentenza n. 5 del 18/12/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a a Senigallia (AN) il 14/02/1982 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 1982.
5. Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Senigallia (AN) il 14/02/1982 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Senigallia (AN) al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 1982; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA CC IA OR
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA OR Presidente;
LA CC Giudice Relatore;
Valerio Guidarelli Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto al n. r.g 2981/2024 promossa da:
– con C.F.: -, nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(MC), rappresentato e difeso dall'avv. SARA SCALPELLI;
e
– con C.F.: -, nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
SENIGALLIA (AN), rappresentata e difesa dall'avv. VALENTINA PICCINETTI;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI, congiuntamente precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18/11/2025 in cui le parti hanno confermato le condizioni rassegnate nel ricorso
[cumulato per la separazione consensuale e] per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
“
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
I coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, nel reciproco rispetto sia materiale che morale e con facoltà, per ciascuno, di fissare la propria residenza ove ritenuta più opportuno.
pagina 1 di 4
2. MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile personale, essendo ciascuno indipendente economicamente.
3. CONSENSO ALL'ESPATRIO.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
4. ACCORDI PATRIMONIALI.
Ciascun coniuge si farà interamente carico di ogni prestito, obbligazione, mutuo, finanziamento dallo stesso personalmente contratto durante il matrimonio e non ancora estinto, impegnandosi affinché eventuali debiti e/o inadempimenti non gravino anche sull'altro coniuge.
I coniugi pattuiscono che le somme depositate nel conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sig.ra rimarranno nella sua esclusiva proprietà e disponibilità e, pertanto, il Controparte_1
Sig. non potrà rivendicare alcunchè in ordine a detti importi. Parte_1
Inoltre, pattuiscono che le somme depositate nel conto corrente bancario e/o postale intestato al Sig. rimarranno nella sua esclusiva proprietà e disponibilità e, pertanto, la Sig.ra Parte_1 non potrà rivendicare alcunchè in ordine a detti importi. Controparte_1
Gli effetti ed oggetti personali sono stati assegnati secondo appartenenza.
I ricorrenti si impegnano ad abbandonare il giudizio di divisione R.G. n. 907/2024, pendente dinanzi al Tribunale Civile di Ancona, a spese legali compensate ed a cancellare la trascrizione della relativa domanda giudiziale, le cui spese vive, legali e notarili saranno a carico della Sig.ra
[...]
invece la tassazione dell'eventuale sentenza di estinzione del giudizio di divisione c CP_1 di cancellazione, sarà sostenuta al 50% tra i ricorrenti.
I ricorrenti dichiarano, fermo quanto sopra dettagliato, di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro”.
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1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto la pronuncia della loro separazione con cumulo di domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a Senigallia (AN) il 14/02/1982..
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Con sentenza n. 5/2025, emessa in data 18/12/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
3. Per l'udienza cartolare del 18/11/2025, le parti hanno tempestivamente depositato note scritte con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
pagina 2 di 4 Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, risulta che la sentenza n. 5 del 18/12/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a a Senigallia (AN) il 14/02/1982 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 1982.
5. Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Senigallia (AN) il 14/02/1982 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Senigallia (AN) al n. 9, parte 2, serie A dell'anno 1982; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA CC IA OR
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