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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3137/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Teramo, Dott. Marco Di Biase, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3137 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 27.02.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa
DA
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Mercogliano (AV), alla via Acqua delle Noci n. 18, ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Pescatori n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Picciocchi, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti;
attrice
CONTRO
P.I. ), con sede in Casoli di Atri (TE), contrada Controparte_1 P.IVA_2
Stracca, zona industriale, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Riccitelli n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio
Acronzio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
Convenuta
E nei confronti di
(CF/ PI ) corrente e sedente in Cava Controparte_2 P.IVA_3
dei Tirreni (SA) alla Via San Felice 3 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed
1 elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via Piazza Spartaco 27, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fuccillo, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti,
terza chiamata
Oggetto: inadempimento contratto di appalto.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 27.02.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 23.11.2020 e notificato in uno a decreto fissazione udienza, ricorreva avverso chiedendo al Parte_1 Controparte_1
Tribunale intestato: “1. Ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
in ordine alla fornitura ed alla posa in opera della struttura prefabbricata Controparte_1 oggetto del contratto di appalto del 12 gennaio 2017; 2. Per l'effetto, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1667 e 1668, comma primo, codice civile, condannare la anche sulla Controparte_1 scorta delle risultanze della c.t.u., al pagamento in favore della dell'importo Parte_1 di € 97.665,00 (novantasettemilaseicentosessantacinque), oltre IVA, con l'aggiunta degli interessi legali come per legge, da intendersi quale riduzione del prezzo già interamente pagato e corrispondente al risarcimento per la spesa necessaria alla eliminazione dei vizi senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica;
3. condannare parte resistente al pagamento delle spese e compensi professionali sia del presente giudizio che della procedura di A.T.P. intervenuta tra le stesse parti, da liquidarsi in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. 55/2014 e da attribuirsi in favore del procuratore di parte ricorrente, che si dichiara anticipatario”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che con scrittura privata del 2 gennaio 2017, la aveva stipulato con Controparte_1
l' , con sede in Mercogliano (AV) alla via Nicola S. Angelo n. 8, un Controparte_3
contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di un opificio industriale prefabbricato ed impermeabilizzato “acqua a terra” da realizzarsi in Monteforte Irpino (AV), alla via Padule;
- che la predetta scrittura privata del 2 gennaio 2017 era stata sostituita da successiva scrittura privata del 12 gennaio 2017, sempre tra le medesime parti e dal contenuto pressoché identico, tranne per alcune differenze marginali “rivisitazione del numero e della lunghezza degli elementi di copertura
(per meglio adeguare la fornitura alle effettive necessità della ricorrente);il termine di decorrenza per il primo rateo di pagamento, stabilito al momento del rilascio del bene anziché nel momento della
2 sottoscrizione del contratto;
il termine per la rielaborazione del progetto stabilita nella data del 30 gennaio 201,7 anziché del 20 gennaio 2017)”;
- che con comunicazione del 18 marzo 2017, debitamente partecipata all'appaltatore, la
[...] era subentrata alla committente “nell'adempimento Parte_1 CP_3 Controparte_3 delle obbligazioni contrattuali e nella intestazione del contratto”;
- che in esecuzione del predetto contratto, nel corso dell'anno 2018, la aveva fornito e CP_1
montato la struttura prefabbricata commissionata, completa di pannelli prefabbricati di tompagno e di opere di impermeabilizzazione e coibentazione della copertura, costituita da tegoloni in cemento armato precompresso, tramite lastre “sandwich” in calcestruzzo-lamiera coibentata e relative opere da lattoniere;
- che tuttavia, già nel corso dell'esecuzione delle opere, in particolare sia durante le fasi di montaggio del predetto capannone che all'esito del definitivo posizionamento, la ricorrente aveva notato e segnalato immediatamente all'appaltatore una serie di vizi e difetti imputabili alle imperfezioni del prodotto fornito, nonché una serie di errori ed imperfezioni commessi nella fase di posa in opera della struttura prefabbricata ed, in particolar modo, nella realizzazione della impermeabilizzazione della copertura che determinava, ad ogni evento meteorologico caratterizzato da pioggia battente, il sistematico fenomeno di copiose infiltrazioni di acqua, provenienti dalla copertura del capannone, con conseguente stillicidio nei locali sottostanti;
- che la ricorrente aveva provveduto, con ripetuti inviti, sia verbali che in forma scritta, a segnalare le suddette problematiche all'appaltatore il quale era intervenuto a più riprese per tentare di eliminarle, anche dopo la fine dei lavori, senza tuttavia risolvere gli inconvenienti lamentati, tanto che, perdurando le copiose infiltrazioni, dai pannelli di tamponamento messi in opera sugli angoli del capannone, si erano persino verificati distacchi di pezzi di calcestruzzo, anche di significative dimensioni;
- che avendo la società committente già provveduto al saldo del pagamento di tutto quanto previsto in contratto, essa con atto di costituzione in mora del 24 luglio 2018 aveva richiesto alla
[...]
il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1453, 1667, Controparte_1
1668 e 1669 c.c.;
- che non avendo sortito alcun effetto risolutore né gli ulteriori sopralluoghi effettuati da CP_4
né le rassicurazioni comunicate in via formale con nota del 3 agosto 2018, né la pur attivata
[...] procedura di stipula per la convenzione di negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 162/2014, la ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., affinché attraverso
3 Contr un'apposita C.T.U. si rilevassero: le opere realizzate dalla ed oggetto del Controparte_1 contratto di appalto;
l'esecuzione o meno delle stesse in conformità con lo standard qualitativo oggetto del contratto di appalto o comunque rispettando le regole dell'arte, quantificandone la misura e calcolandone il costo;
eventuali ipotesi di vizi e/o difetti dovuti alle imperfezioni del prodotto fornito, oppure da imputarsi alla cattiva esecuzione della posa in opera del capannone;
le opere da eseguirsi, quantificandone la misura e calcolandone il costo a carico della parte resistente e calcolando i ragionevoli tempi di esecuzione per il completamento delle opere stabilendo il periodo d'inattività dell'opificio ospitante il manufatto;
- che nella procedura, incardinata dinanzi al Tribunale Civile di Teramo ed iscritta al n. 499/2019 del
Ruolo Generale, si era costituita la resistente nonché, quale terza Controparte_1
chiamata in causa, la , ovvero il sub-appaltatore da essa stessa Controparte_2
incaricato per taluni lavori di impermeabilizzazione della copertura del manufatto, dalla quale aveva chiesto di essere garantita e tenuta indenne per ogni contestazione pregiudizievole che eventualmente fosse derivata dall'esito della procedura;
- che l'ausiliare del Giudice nominato nell'ATP, ing. , nel depositare l'elaborato, aveva Persona_1 riscontrato nell'opera vizi inerenti la posa in opera non alla regola dell'arte degli elementi per l'impermeabilizzazione della copertura eseguiti dalla ditta , che CP_2 Controparte_2
avevano creato infiltrazioni di acqua durante le piogge; distacchi, lesioni e parti già ripristinate di porzioni di lastre di calcestruzzo bugnate di copertura in corrispondenza degli appoggi, tali da creare situazioni di grave pericolo, in caso di caduta dall'alto, al personale sottostante nonché ai mezzi presenti; nonché piccoli distacchi di parti di calcestruzzo localizzate nei pannelli d'angolo del capannone prefabbricato;
- che, al fine di sanare i predetti vizi, il CTU aveva suggerito gli interventi tecnici da eseguirsi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza ed a tal fine aveva indicato come necessario lo sgombero totale da tutti i materiali e macchinari dell'intero capannone, stimando per l'esecuzione di dette lavorazioni, con materiali già presenti in cantiere, la durata di circa 15 giorni lavorativi ed un costo ammontante ad €
90.665,00 oltre IVA come per legge - oltre le spese tecniche per la redazione, da parte di un tecnico abilitato, delle varie autorizzazioni da presentare presso gli enti competenti, al poter eseguire l'intervento, nonché la direzione dei lavori e la sicurezza per complessivi € 7.000,00 (diconsi settemilaeuro/00) oltre IVA e cassa come per legge – e così per un costo complessivo stimato in €
97.665,00) oltre IVA come per legge;
4 - che all'esito del deposito della c.t.u. e della definizione della procedura di accertamento tecnico preventivo, risultato evidente l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore, la ricorrente aveva formalmente richiesto alla ed al sub-appaltatore Controparte_1 Controparte_2
uninominale di addivenire ad un bonario componimento della questione, ma inutilmente;
- che la normativa dello stipulato contratto di appalto prevedeva, quale specifica obbligazione dell'appaltatore, la garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera (art. 1667 c.c.), con conseguente alternativa tra l'eliminazione a carico dell'appaltatore ovvero la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (art. 1668 co. 1 c.c.);
- che essa aveva intenzione di agire nel merito, in esecuzione della garanzia Parte_1
prevista nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti e datato 12 gennaio 2017, per chiedere la riduzione del prezzo corrispondente all'importo necessario per sostenere i costi degli interventi risolutivi indicati dall'ausiliare del giudice nella relazione tecnica di ufficio (euro 97.665,00);
- che l'intero prezzo dell'appalto era stato già corrisposto in favore dell'appaltatore poiché l'art. 6 del contratto di appalto, intitolato “garanzie e collaudo”, stabiliva espressamente che “La assicura CP_1 le forniture a regola d'arte nei modi previsti dalla legge. La garanzia per eventuali imperfezioni o vizi comprende la riparazione o la sostituzione dei pezzi di opera difettati o viziati e il relativo costo di mano d'opera. La garanzia non si estende ad eventuali danni indiretti. Eventuali imperfezioni dell'opera, salvo l'obbligo della ad eliminarli senza indugio, non daranno diritto a Parte_2
sospendere, a ritardare o frazionare i pagamenti. Il mancato pagamento del prezzo o delle rate dello stesso alle scadenze pattuite, farà decadere la Committente dalla garanzia di cui sopra”;
- che pertanto la committente, per non perdere la garanzia, non aveva potuto né sospendere né ritardare i pagamenti, ed aveva dovuto versare l'intero corrispettivo dell'appalto, pari ad € 256.200,00 (di cui €
210.000,00 per il costo imponibile ed € 46.200,00 per IVA 22%), chiedendosi ora la condanna della alla restituzione, in favore della del predetto Controparte_1 Parte_1 importo di € 97.665,00, oltre IVA ed interessi come per legge.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso nel modo sopra riportato.
Si è costituita in giudizio ccependo: Controparte_1
1) di aver stipulato con l' un contratto di appalto per la realizzazione Controparte_3
di una struttura prefabbricata in Monteforte Irpino, contratto cui era subentrata quale committente la società assumendosi tutti gli obblighi contrattuali, Parte_1
rimanendo il committente originario obbligato in solido;
5 2) che il contratto sottoscritto tra le parti non era quello depositato da parte ricorrente ma quello del 12.01.2017, che aveva sostituito quello originario del 2.1.2017, come peraltro, confermato dalla stessa società attrice in ricorso e come si evinceva chiaramente dalla lettera di subentro della società LU.AN, nella quale si faceva riferimento al “contratto CP_3 CP_3
n. 967/102/B sottoscritto con la il 12/01/2017”;
[...] Pt_2
3) che soltanto a montaggio realizzato e non “nel corso dell'esecuzione delle opere”, come riportato dalla committente, questa - con mail del 19.4.2018 - aveva denunciato i fenomeni di umidità;
4) che in data 18.5.2018, a seguito di sopralluogo intervenuto in contraddittorio tra le parti, erano state evidenziate le problematiche meglio indicate nel relativo verbale ed individuati gli interventi da eseguire, i quali una volta realizzati, erano risultati risolutivi;
5) che, successivamente all'esecuzione dei suddetti interventi, la ricorrente aveva lamentato un fenomeno infiltrativo, peraltro non verificabile in quanto la stessa aveva negato l'accesso, tentato dagli operai dell'appaltatrice, in data 24.7.2018;
6) la si era sempre resa disponibile ad effettuare sopralluoghi ma si era vista Parte_3 negare dalla committente l'assenso a quello del 24.7.2018, non avendo avuto dunque la possibilità di verificare quanto si paventava fosse accaduto e di poter intervenire tempestivamente ed efficacemente;
7) che la committente, all'esito del procedimento di istruzione preventiva, aveva proposto azione di riduzione del prezzo, in quanto in sede di ATP era emersa l'inesistenza di infiltrazioni attuali, stante la eliminazione delle cause di infiltrazioni conseguita all'intervento manutentivo di RD eseguito all'esito del sopralluogo del 18.5.2018, così che l'attrice non aveva più interesse alla esecuzione degli interventi di ripristino indicati dal CTU (già eseguiti) ma era determinata ad ottenere - sotto forma di riduzione del prezzo - un'indebita locupletazione;
8) che tale pretesa era inammissibile alla luce delle previsioni contrattuali in quanto l'art. 6, lettera
A, delle condizioni generali di contratto, stabiliva che eventuali imperfezioni o vizi, non davano alla committente la possibilità di svincolarsi dal contratto o di chiedere la riduzione del prezzo, ma le conferivano soltanto la possibilità di ottenere la riparazione o la sostituzione dei pezzi d'opera difettati o viziati e il relativo costo di mano d'opera e che la garanzia non si estendeva ad eventuali danni indiretti;
9) che, pertanto, ove fosse stata tenuta alla prestazione della garanzia per vizi e/o CP_1 CP_4 difetti della cosa fornita in opera, quest'ultima andava limitata solo alla riparazione dei pezzi
6 viziati ed ai relativi costi, e la domanda di riduzione del prezzo andava dichiarata inammissibile;
10) che per conforme indirizzo interpretativo di dottrina e giurisprudenza la locuzione “a spese dell'appaltatore” non significava che il committente potesse (o dovesse) fare eliminare i vizi da un terzo, e quindi farsi rimborsare le spese dall'appaltatore; ma al contrario, era quest'ultimo tenuto (e legittimato) ad eseguire le correzioni o riparazioni, ed in caso di rifiuto, il committente, il quale esercitava, utilizzando il rimedio in questione, un'azione di esatto adempimento, ed aveva l'onere di rivolgersi al giudice per ottenere la condanna dell'appaltatore ex art. 2931 c.c. (ove provvedesse direttamente alle riparazioni, decadendo dal diritto di ottenerle a spese del medesimo, rimanendogli l'azione della riduzione del prezzo);
11) che l'art. 1668 c.c., dunque, non poneva a carico dell'appaltatore semplicemente e solo l'onere di provvedere a saldare le spese occorse al committente (o al terzo da questi incaricato) per ovviare ai vizi e difetti dell'opera, ma stabiliva, innanzitutto, che l'appaltatore era, in primo luogo, obbligato ad eseguire egli stesso i lavori di correzione e riparazione dell'opera, senza avere diritto a percepire alcun altro compenso (Cass. 16 settembre 2014, n. 19482; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1836; Cass. 26 febbraio 1979, n. 1264; Cass. 14 marzo 1975, n 964);
12) che, pertanto, il committente, a fronte del rifiuto o dell'inerzia dell'appaltatore a porre rimedio ai vizi dell'opera, era tenuto a richiedere nei confronti dell'appaltatore la condanna all'esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare, di cui all'art 2931 c.c., non potendo limitarsi a prendere atto del rifiuto e attribuire l'incarico ad un terzo (Cass. 16 ottobre
2017, n. 24305; Cass. 16 marzo 2011, n. 6181; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1836; Cass. 21 febbraio 1996, n. 1334; Cass. 1° marzo 1995, n. 2346; Cass. 24 settembre 1994, n. 7851; Cass.
27 agosto 1993, n.9064) o chiedere la riduzione del prezzo;
13) che, nella specie, l'azione di riduzione del prezzo era inammissibile sia perché, all'esito del sopralluogo del 18.5.2018, RD aveva eseguito i lavori di correzione e riparazione CP_4 dell'opera, senza avere percepito alcun altro compenso, eliminando le cause di infiltrazione che, dopo il predetto intervento, non si erano più verificate, sia perché dopo la denuncia di infiltrazioni, effettata da 24.7.2018, essa aveva impedito l'accesso al Controparte_5
Contr Con cantiere a , che aveva manifestato la volontà di intervenire per verificarne l'esistenza e, nel caso affermativo, eseguire gli interventi ripristinatori;
14) che la committente, nel richiedere la riduzione del corrispettivo, aveva l'onere di offrire gli elementi necessari ai fini dell'accertamento sulla misura percentuale di incidenza delle difformità rispetto al valore dell'opera integra e la non aveva fornito tale prova, in Pt_1
7 quanto aveva prodotto in giudizio una consulenza tecnica di parte e la relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c, entrambe funzionali soltanto all'azione di esatto adempimento e, quindi, alla sola individuazione delle opere da eseguire per eliminare le cause delle infiltrazioni e alla quantificazione dei relativi costi;
15) che l'infondatezza della domanda di riduzione del prezzo andava affermata anche per la evidente erroneità della consulenza conciliativa che non aveva evidenziato come le opere di impermeabilizzazione vere e proprie erano solo quelle eseguite e subappaltate alla ditta
[...]
Controparte_2
16) che il CTU aveva individuato le cause delle infiltrazioni nella errata esecuzione delle opere di impermeabilizzazione eseguite dalla ovvero nell'utilizzo di lamiere Controparte_2 dritte e lisce e nell'utilizzo di viterie non idonee, salvo poi, nella definizione degli interventi, non procedere a valutare i costi per il ripristino/revisione funzionale del pacchetto impermeabilizzante terminale ritenendo, senza alcuna motivazione logica sul punto, di dover smontare l'intera copertura;
Contr
17) che pertanto appariva opportuna la chiamata in causa della cui Controparte_2
aveva affidato in subappalto le opere di impermeabilizzazione delle copertura CP_4 dell'opificio dal momento che il CTU aveva individuato le cause delle infiltrazioni nella errata esecuzione delle opere di impermeabilizzazione eseguite dalla subappaltatrice, ovvero nell'utilizzo di lamiere dritte e lisce e nell'utilizzo di viterie non idonee, e visto che dei costi complessivi stimati dal CTU per gli interventi di ripristino in € 90.665,00, ben € 88.665,00 si riferivano al ripristino delle opere eseguite dalla subappaltatrice e soltanto € 2.000,00 al ripristino dei pannelli d'angolo;
18) che il caso di specie necessitava sia dell'espletamento della prova testimoniale che di un accertamento tecnico, e pertanto, all'esito della integrazione del contraddittorio nei confronti di si instava per il mutamento del rito speciale ex art. 702 bis c.p.c. e Controparte_2 fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Tanto eccepito, la convenuta ha così concluso: “ai sensi dell'art. 702-bis, comma 5, c.p.c., voglia autorizzare, con differimento dell'udienza, la chiamata in causa di: con Controparte_2 sede in Cava de' Tirreni (SA), via San felice n. 5, C.F./P.I. n. , PEC P.IVA_3
affinché la stessa, nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza Email_1
della domanda proposta dalla società attrice, previo accertamento della violazione di uno specifico obbligo contrattuale e/o di legge, come descritto in narrativa, venga riconosciuta come l'effettiva ed unica legittimata e condannata al pagamento di quanto richiesto dalla stessa società attrice ovvero
8 Contr venga condannata a garantire e tenere indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli CP_4
Contr eventualmente derivanti dal presente giudizio o comunque a rimborsare a tutto quanto CP_4 dovesse eventualmente corrispondere a per le causali di cui all'atto Parte_1 introduttivo. Conclude: IN RITO: ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., per il mutamento del rito e la fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.. NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE - per il rigetto della domanda perché inammissibile e/o infondata. NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA - accertate
e dichiarate le effettive responsabilità a carico di ciascun soggetto coinvolto negli eventi descritti in citazione, e comunque, quantificata esattamente la riduzione del prezzo attraverso espletanda CTU, la stessa domanda venga ricondotta ad equità ed RD venga eventualmente condannata a CP_4
restituire unicamente la somma corrispondente alla riduzione di prezzo riferibile al grado di responsabilità che gli sarà eventualmente imputata, senza alcun vincolo di solidarietà; in ogni caso
Contr perchè la terza chiamata venga condannata a rimborsare ad , le somme che quest'ultima CP_4
Co dovesse eventualmente corrispondere a Con vittoria di spese e compensi Controparte_7 di lite.”
Veniva autorizzata la chiamata in causa della , la quale si è Controparte_2
costituita in giudizio con comparsa in data 14.06.2021 deducendo:
- che in via preliminare andava eccepita l'improcedibilità di ogni domanda, da chiunque avanzata, nei confronti di uninominale, per mancato esperimento della negoziazione assistita;
Controparte_2
- che, sempre in via preliminare e di rito, andava disposta la sospensione necessaria del presente giudizio, fino alla definizione del separato giudizio RG 16/2020 già pendente dinanzi il Giudice di Pace
Contr Con di Cava de' Tirreni e ad oggetto l'opposizione formulata da avverso la ingiunzione di pagamento, chiesta e ottenuta in suo danno da , stante il mancato pagamento delle Controparte_2 opere di impermeabilizzazione da quest'ultima eseguite presso l'opificio industriale della Pt_1
giudizio di opposizione involgente i medesimi fatti di cui al presente;
- che ancora in via preliminare di merito, andava eccepita la nullità della chiamata in causa e del relativo atto, perché privo dei requisiti di legge, non essendo determinata la cosa oggetto delle infondate domande avanzante nei confronti della uninominale, e mancando la Controparte_2
precisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande, con le relative conclusioni;
- che si eccepiva altresì la nullità e/o la illegittimità e/o la inammissibilità della relazione di ATP a firma dell'ing. , resa nel giudizio RG 499/09 Tribunale Teramo, e la conseguente Persona_1
9 inopponibilità di essa alla deducente uninominale, nonché inutilizzabilità della Controparte_2
stessa e sua irrilevanza ai fini probatori, per cui la CTU andava rinnovata;
- che a seguito di istanza avanzata nel giudizio RG 499/19 Tribunale Teramo dalla società Parte_3
con provvedimento reso all'udienza del 24.10.19, il G.U., dopo avere già provveduto alla
[...]
nomina del CTU, aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
uninominale: donde la nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità già eccepita nel Controparte_2
giudizio RG 499/19, della istanza di chiamata in causa della uninominale, del Controparte_2
successivo atto di chiamata del terzo 29.10.19, per violazione del contraddittorio processuale e per violazione del diritto di difesa garantito costituzionalmente;
- che le carenze istruttorie in cui erano incorse le controparti non potevano essere sanate dal Giudice attraverso il mutamento del rito sommario a quello ordinario, in quanto il passaggio dal rito sommario in quello ordinario si giustificava solo quando fosse necessario dalle difese delle parti e non quando, come nel caso in esame, la giustificazione del mutamento del rito risiedeva nella carenza probatoria ab origine del ricorso;
- che nulla poteva essere addebitato ad uninominale per i vizi lamentati dalla Controparte_2
Contr Con che la tentava surrettiziamente e strumentalmente di accollare alla incolpevole Pt_1
chiamata in causa , e ciò solo per provare a paralizzare il pagamento del dovuto a Controparte_2 quest'ultima;
- che tutti i lavori (anche quelli di impermeabilizzazione), erano avvenuti sotto la vigilanza del
Direttore dei Lavori della secondo le direttive dallo stesso impartite, con materiale fornito Pt_3
dalla stessa entre si era limitata a fornire manodopera;
Parte_3 Controparte_2
- che . nel costituirsi nel precedente giudizio di ATP aveva riferito che “invero in CP_4 CP_1 data 18 maggio 2018 …venivano evidenziate le problematiche meglio indicate nel relativo verbale e individuati gli interventi da eseguire” ed aveva espressamente riconosciuto che “gli interventi ivi indicati, tutti realizzati, risultavano risolutivi”, dunque aveva riconosciuto che le opere, tra cui quelle di impermeabilizzazione subappaltate ad , erano regolari;
Controparte_2
- che il CTU, in risposta al quesito n. 1, aveva rilevato ed evidenziato che alcune macchie dimostravano che in passato si erano avute infiltrazioni, la cui data certa però non poteva essere apprezzata e che, durante il sopralluogo in data 11 febbraio 2020, benché vi fosse una giornata piovosa, non aveva constatato fenomeni di infiltrazioni dirette in nessuna parte della copertura del capannone, mentre le
10 infiltrazioni (quelle passate) erano localizzate in corrispondenza delle coppelle bugnate in calcestruzzo di copertura, dunque non imputabili alla;
Controparte_2
- che in risposta al quesito n. 2, il CTU aveva riferito che la tipologia di copertura realizzata era costituita da tegoli alari che venivano forniti in cantiere già coibentati ed impermeabilizzati, con interposte lastre di calcestruzzo bugnate con sovrastante impermeabilizzazione e manto grecato in lega di alluminio e che, a tali lastre erano stati interposti dei pannelli in policarbonato traslucidi, nel caso specifico, solo “alcune lavorazioni” erano state eseguite da , ovvero la sola posa in Controparte_2
opera delle lastre in policarbonato, che avendo forma piana e non curva come le coppole in calcestruzzo, erano state adattate al sistema costruttivo, ma non idonee allo scopo;
- che in risposta al quesito n. 3, il C.T.U. aveva erroneamente indicato che le infiltrazioni erano state determinate dall'errata esecuzione dell'impermeabilizzazione della copertura, nelle parti eseguite dalla dimenticando che era stata prestatrice esclusivamente di Controparte_2 Controparte_2
manodopera, mentre i materiali erano stati forniti dalla che dunque Pt_3 Controparte_2
non poteva avere nessuna ingerenza sulle scelte progettuali e tipologiche dei materiali, scelta che
Con restava in capo all'appaltatore (RD ), previa approvazione della Committente (
[...]
e del suo Direttore dei Lavori;
Parte_1
- che il CTU non aveva indicato né in relazione, né nel computo metrico di stima dei ripristini, quali sarebbero stati gli elementi idonei ad evitare in futuro che si ripetesse la problematica, ovvero quali erano le lavorazioni riconducibili alla : la cui incidenza di manodopera, stimata in Controparte_2 circa il 25% corrispondente a circa € 18.000,00, dimostrava la residualità di competenza della CP_2
che aveva un contratto di sola prestazione di manodopera per un valore complessivo pari a
[...] soli €. 4.900,00;
- che in risposta al quesito n. 4, Il C.T.U. nel descrivere il funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, aveva rilevato una deficienza nella predisposizione discendenti trave canale, la cui non corretta esecuzione poteva aver determinato un innalzamento dei livelli di acqua nella trave canale, fino alla tracimazione con sversamenti all'interno del capannone;
non aveva ricondotto alla responsabilità della tale fattispecie;
Controparte_2
- che i quesiti n. 5; 6 e 7 riguardavano o lavorazioni in cui la non aveva partecipato o Controparte_2
aspetti contrattuali non riconducibili ad;
Controparte_2
- che i vizi e le cause che avevano determinato le infiltrazioni e/o i cedimenti nei punti di ancoraggio erano sicuramente ascrivibili ad errori progettuali ed alla scelta tecnica/qualitativa degli elementi di
11 raccordo (lamiere grecate/scossaline), come anche i materiali impermeabilizzanti (guaine bituminose), di cui non era stata accertata l'idoneità, come non erano stati ritrovati tra i documenti agli atti del giudizio, verbali di accettazione materiali tra il Committente e/o suoi ausiliari e l'Appaltatore, in quanto non era tenuta ad entrare nel merito né della qualità dei materiali, né sulla bontà dei Controparte_2
sistemi di impermeabilizzazione scelti dalla e/o dalla ed in ogni Pt_1 Pt_3 Controparte_2
aveva montato solo una piccola parte dei sistemi impermeabilizzanti, rispetto a quelli realizzati
Contr direttamente dalla;
- che, quanto alle “viterie”, ritenute non idonee dal CTU, l'appaltatore (RD) non aveva fornito al subappaltatore ( ) gli schemi riportanti le specifiche tecniche per la corretta posa in Controparte_2
opera né tali schemi erano risultano forniti, neanche per accettazione, alla committente e/o alla sua
Direzione dei lavori;
- che nella CTU non si faceva alcun cenno agli aspetti progettuali in generale, con particolare riferimento a quelli di dettaglio, di competenza proprio del fornitore della struttura prefabbricata, che laddove idoneamente elaborati e forniti al montatore, sicuramente non avrebbero consentito l'inconveniente delle viterie: tale situazione andava fatte rilevare da parte del Direttore dei lavori della
Committente fin dall'inizio dei lavori, mentre il DL si era limitato ad essere mero osservatore, senza rilevare le possibili criticità del progetto e la mancanza di dettagli costruttivi, che erano le vere cause delle infiltrazioni da acque meteoriche;
- che le viterie utilizzate dalla erano idonee all'uso, semmai, i supporti si erano Controparte_2
dimostrati poco efficaci nella tenuta, ma anche le tipologie delle lamiere utilizzate, non scelte da CP_2
: in considerazione del valore irrisorio delle opere subappaltate ad
[...] Controparte_2 rispetto al totale dell'appalto, essa non poteva essere ritenuta responsabile delle infiltrazioni, rectius della non corretta posa in opera;
né poteva ritenersi responsabile di alcunché essendo stata mero Contr esecutore di lavorazioni residuali, senza alcun idoneo documento tecnico ed avendole affidato la sola prestazione di manodopera, sottraendo così al subappaltatore l'organizzazione dei lavori e, di riflesso, ogni responsabilità sulla esecuzione dei lavori.
Tutto quanto sopra premesso, la ha così concluso: “- in via preliminare Controparte_2
dichiarare la improcedibilità di ogni domanda, da chiunque avanzata, nei confronti di
[...]
per mancato esperimento della negoziazione assistita;
- sempre in Controparte_8
via preliminare e di rito, sospendere il presente giudizio, fino alla definizione del giudizio RG 16/2020 pendente dinanzi il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni;
- in via preliminare e di merito, dichiarare la
12 nullità della chiamata in causa e del relativo atto;
- sempre in via preliminare e di merito, dichiarare la nullità e/o la illegittimità e/o la inammissibilità della istanza di chiamata in causa della
[...]
e del successivo atto di chiamata del terzo 29.10.19 nel Controparte_2 procedimento RG 499/09 Tribunale Teramo, nonché del provvedimento reso all'udienza del 24.10.19
(con il quale il GU ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
), nonché la nullità e/o la illegittimità e/o la inammissibilità della Controparte_2 relazione tecnica a firma dell'ing. resa nel giudizio RG 499/09 Tribunale di Teramo, e Persona_1
la conseguente sua inopponibilità alla la sua Controparte_2
inutilizzabilità nel presente giudizio e la sua irrilevanza ai fini probatori nel presente giudizio, se del caso rinnovandola;
- in via subordinata e nel merito, anche ai sensi dell'art. 702 ter, quinto comma, cpc, rigettare ogni domanda, da chiunque avanzata, nei confronti della Controparte_2
perché non provata e, comunque, perché infondata e/o inammissibile, in via
[...]
subordinata a quanto sopra, coi si rimette la valutazione del Tribunale in ordine al mutamento del rito in quello ordinario. Nella ipotesi di mancato mutamento del rito, si chiede ammettersi i mezzi istruttori indicati;
- rigettare le avverse richieste istruttorie;
concedere in ogni caso il favore delle spese processuali a distrarsi, anche di CTU e di CTP”.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali articolate dalle stesse.
Con ordinanza in data 9.11.2021 il Giudice Onorario, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata, ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio e disposto il mutamento del rito sommario di cognizione in rito ordinario. È stata altresì disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento d'istruzione preventiva rubricato al n. r.g. 499/2019, anche al cospetto dell'art. 698 2°c c.p.c. Espletata la prova orale, la causa è stata rinviata all'udienza del 27.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, ed ivi trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di gg. 60 e 20.
I. Delimitazione del thema decidendum.
La società attrice ha agito in giudizio al fine di sentir dichiarare l'inadempimento contrattuale della in ordine alla fornitura ed alla posa in opera della struttura prefabbricata Controparte_1 oggetto del contratto di appalto del 12 gennaio 2017 e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1667 e 1668, comma primo, c.c., sentir condannare la sulla scorta delle Controparte_1 risultanze dell' al pagamento in favore della dell'importo di € CP_9 Parte_1
97.665,00 oltre IVA, con l'aggiunta degli interessi legali come per legge, da intendersi quale riduzione del prezzo (già interamente pagato) e corrispondente al risarcimento per la spesa necessaria alla eliminazione dei vizi senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla
13 esecuzione specifica;
con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e compensi professionali sia del presente giudizio che della procedura di A.T.P. intervenuta tra le stesse parti.
La società convenuta, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda ed, in ogni caso, la chiamata in causa della subappaltatrice affinché la stessa venisse riconosciuta come Controparte_2
l'effettiva ed unica legittimata e condannata al pagamento di quanto richiesto dalla stessa società attrice Contr ovvero venisse condannata a garantire e tenere indenne da tutte le conseguenze CP_4
Contr pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio o comunque a rimborsare a CP_4
tutto quanto dovesse eventualmente corrispondere a per le causali
[...] Parte_1 di cui all'atto introduttivo ed, in via subordinata, per la riconduzione della domanda dell'attrice ad equità e perché essa fosse eventualmente condannata a restituire unicamente la somma corrispondente alla riduzione di prezzo riferibile al grado di responsabilità eventualmente imputato, senza alcun vincolo di solidarietà. La terza chiamata oltre a questioni preliminari e Controparte_2
pregiudiziali, ha chiesto pronunciarsi la nullità e/o la illegittimità e/o la inammissibilità della relazione tecnica a firma dell'ing. , resa nel giudizio R.G. n. 499/09 Tribunale di Teramo, e la Persona_1
conseguente sua inopponibilità alla uninominale, la sua inutilizzabilità nel Controparte_2
presente giudizio e la sua irrilevanza ai fini probatori nel presente giudizio, ed il rigetto di ogni domanda, da chiunque avanzata, nei suoi confronti, perché non provata e, comunque, perché infondata e/o inammissibile.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea è fondata per i motivi che seguono.
II. I fatti di cui è processo.
È prioritario, anche perché funzionale alla corretta delibazione della controversia, ricostruire i fatti di causa, per come emersi dalle allegazioni difensive e dalle produzioni documentali delle parti.
In data 2.01.2017, fu stipulato tra la ed Officina Meccanica di Sandullo Controparte_1
Pasquale un contratto per la costruzione in appalto di una struttura prefabbricata, opificio industriale, definendosi i costi e le modalità di pagamento. Il contratto veniva successivamente sostituito da scrittura privata del 12 gennaio 2017, sempre tra le medesime parti e del medesimo contenuto, tranne per alcune differenze marginali: rivisitazione del numero e della lunghezza degli elementi di copertura per adeguare la fornitura alle effettive necessità della ricorrente;
termine di decorrenza per il primo rateo di pagamento, stabilito nel momento del rilascio del bene anziché nel momento della sottoscrizione del contratto;
termine per la rielaborazione del progetto, 30 gennaio 2017 anziché del 20 gennaio 2017, con sostanziale conservazione per il resto, del contenuto del primo contratto di appalto.
Con comunicazione in data 18 marzo 2017, debitamente partecipata all'appaltatore,
[...]
[...]
[...] [ subentrava alla committente “nell'adempimento delle Controparte_10 Controparte_3 obbligazioni contrattuali e nella intestazione del contratto”.
provvedeva a fornire e montare la struttura prefabbricata Controparte_1 commissionata, ma già nel corso dell'esecuzione delle opere, la committente Parte_1 segnalava all'appaltatore una serie di vizi e difetti imputabili alle imperfezioni del prodotto fornito, nonché una serie di errori ed imperfezioni commessi nella fase di posa in opera della struttura prefabbricata ed, in particolar modo, nella realizzazione della impermeabilizzazione della copertura che determinava, ad ogni evento meteorologico caratterizzato da pioggia battente, il sistematico fenomeno di copiose infiltrazioni di acqua, provenienti proprio dalla copertura del capannone, con conseguente stillicidio nei locali sottostanti. Invitata a più riprese dalla committente ad intervenire per tentare di eliminare le problematiche segnalate, l'appaltatrice non riusciva a risolvere in maniera definitiva gli inconvenienti lamentati ed anzi, il perdurare delle copiose infiltrazioni, causava distacchi di pezzi di calcestruzzo, anche di significative dimensioni.
avendo già provveduto al saldo del pagamento di quanto previsto in Parte_1
contratto, con atto di costituzione in mora del 24 luglio 2018 richiedeva il risarcimento dei danni alla ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1453, 1667, 1668 e 1669 del Controparte_1
codice civile.
Seguivano ulteriori sopralluoghi, non risolutivi del fenomeno infiltrativo, nonostante le rassicurazioni comunicate in via formale con nota del 3 agosto 2018.
Ugualmente senza alcun esito rimaneva la procedura di stipula per la convenzione di negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 162/2014. Di qui il ricorso della
[...]
ex art. 696 bis c.p.c., al fine di accertare la qualità del manufatto prefabbricato Parte_1 consegnato, nonché di verificare la natura e l'entità delle lavorazioni a carico dell'appaltatore, sia quelle già eseguite sia quelle da eseguirsi, attraverso un'apposita C.T.U..
Questi i fatti processuali.
Preme osservare in punto di diritto, che nel contratto di appalto, il committente che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, primo comma, cod. civ., che le difformità o i difetti siano eliminabili a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 cod. civ., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6181 del 16/03/2011).
15 Come noto, in base alla garanzia offerta dall'art. 1668 c.c. per i vizi dell'opera appaltata, al committente spetta la scelta se agire contro l'appaltatore per ottenere la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi. Tale scelta presuppone che le difformità ed i vizi siano eliminabili e, comunque, non tali da rendere l'opera del tutto inadatta alle sue funzioni, poiché altrimenti il committente sarebbe legittimato a chiedere la risoluzione del contratto.
In base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, dunque, in materia di rimedi attivabili dal committente (artt. 1667 e 1668 c.c.), questi può chiedere, in alternativa alla domanda di eliminazione dei vizi (c.d. domanda d'adempimento), la condanna dell'appaltatore (domanda di risarcimento danni per equivalente) al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti (cfr., in questi termini, Cass. 2001, n.10571; Cass. 2000, n. 15247). A tal proposito, va specificato che la scelta tra l'azione di eliminazione dei vizi (restitutio in integrum) e quella di riduzione del prezzo (quanti minoris) costituisce una facoltà del committente, rapportata dalla giurisprudenza all'esercizio di un vero e proprio diritto potestativo (v. Cass. n. 31378/2022).
Orbene, nella specie, dal tenore letterale delle conclusioni formulate, non vi è dubbio che parte attrice abbia espressamente optato per la richiesta di riduzione del prezzo dell'opera, sotto forma di restituzione della somma corrispondente ai costi per la riparazione dell'opera, avendo essa già ottemperato al pagamento integrale di quanto a suo carico.
III. Le risultanze dell'ATP.
Al CTU della fase di ATP, ing. , venivano posti i seguenti quesiti: “1. Accerti il CTU se Persona_1
il prefabbricato presenti fenomeni di infiltrazioni e, in caso affermativo, se attuali o pregressi, in quali punti e imputabili a quali lavorazioni;
2. Verifichi il CTU se le opere di impermeabilizzazione sono state eseguite da ditte subappaltatrici;
3. Accerti il CTU se le infiltrazioni lamentate sono attribuibili all'opera non eseguita a regola d'arte dalla ditta subappaltatrice e, in caso Controparte_2 affermativo, indichi le opere da eseguirsi per il ripristino a regola d'arte quantificandone la misura e calcolandone i costi, nonché i tempi per il completamento delle opere;
4.Dica il CTU se le infiltrazioni identificate nella foto A1 della relazione tecnica di parte ricorrente, possano essere attribuite all'errato dimensionamento dell'impianto fognario, che non permette un veloce deflusso delle acque che riempiono il discendente inserito all'interno del pilastro provocandone la fuoriuscita;
5.Dica il
CTU se le infiltrazioni identificate nella fotografia A2 allegata alla relazione tecnica di parte ricorrente possano essere imputate all'errato fissaggio e montaggio degli infissi;
6.Dica il CTU se gli interventi indicati nella consulenza tecnica di parte sono stati previsti contrattualmente o se prevedono
16 opere e/o sostituzioni di manufatti diversi, che esulano dalla tipologia strutturale commissionata e depositata presso gli enti competenti;
7.Accerti il CTU se, successivamente all'intervento dell'impresa resistente, sono intervenute altre ditte per svolgere lavorazioni nel fabbricato di cui trattasi e se tali lavorazioni possono aver influito e in che misura percentuale, sugli eventuali vizi e/o difetti lamentati;
8.Verificare quali opere era contrattualmente tenuta ad eseguire Controparte_2
e quali opere ha effettivamente eseguito
[...] Controparte_2
nonché di verificare sotto la direzione e la vigilanza di chi sono state eseguite queste
[...] opere”.
Ad evasione dell'incarico il fiduciario del Giudice relazionava che in alcune zone erano ancora visibili fenomeni di infiltrazioni pregresse. “Nello specifico si possono ancora vedere in corrispondenza di due pilastri (…) le macchie lasciate dal passaggio di acqua sicuramente pregressi. In corrispondenza delle coppelle bugnate in calcestruzzo di copertura, in diverse zone si rileggono aree più scure segno del passaggio di acqua pregresso”.
Quanto alle cause delle infiltrazioni, il CTU le definiva sicuramente imputabili “ad errori esecutivi della posa in opera dei vari elementi che costituiscono l'impermeabilizzazione della copertura…”
Dopo aver sostenuto la difficoltà di riferire ad un preciso momento storico i fenomeni infiltrativi che c'erano sicuramente stati “in quanto le tracce lasciate dall'acqua sono evidenti”, l'esperta aggiungeva che “Si può senza dubbio affermare che il giorno del sopralluogo (11 febbraio 2020), anche se vi era stata una leggera pioggia, all'interno non erano visibili fenomeni infiltrativi diretti, ma si rileggeva solo la situazione riportata nella documentazione fotografica allegata mediante il riscontro con macchie ancora evidenti.”
Rispondendo al quesito relativo a quale ditta riferire l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione della copertura, l'ing. affermava che “sono state in parte realizzate direttamente in officina Per_1
dalla ed in parte realizzate in cantiere a montaggio della struttura Controparte_1 portante eseguito. (…) alcune lavorazioni di impermeabilizzazione nonché lavori di montaggio di elementi di copertura sono stati eseguiti dalla (terzo Parte_4
chiamato), giusto contratto di sub appalto stipulato in data 10/11/2017 tra la
[...]
(ditta titolare del contratto) e la stessa Controparte_1 Parte_4
(Cfr. Allegato n.5)”. Dunque, il contratto di subappalto ripassato il 10.11.2017 tra
[...] [...]
e uninominale prevedeva che la provvedesse nello CP_4 Controparte_2 Controparte_2 specifico alla: “Posa in opera manto di copertura costituito da: - Bocchettoni in neoprene diam. Mm
160 per raccordo trave canale testa pilastro;
- Tubi in pvc per raccordo elementi “Esperia-testa
17 pilastro”, compreso il raccordo con guaina tra le travi;
- Membrana impermeabilizzante, 4 mm con finitura della faccia superiore in microardesia flessibilità a freddo -15°C, necessaria per il raccordo perimetrale tra gli elementi “ESPERIA” e i pannelli di tamponamento e per il raccordo tra gli elementi ed eventuali riparazioni di parti danneggiate, compreso la posa di bocchettoni in neoprene diam Mm 160 per raccordo elementi “ESPERIA” e tubi all'interno della trave canale;
- Scossaline in aluzinc e zincate per raccordi vari;
- Lastre in policarbonato alveolare ad incastro per la realizzazione del velario dei lucernai compreso la posa dei listelli di legno e della rete anticaduta;
- Lastre in policarbonato grecato per la realizzazione dei lucernai compreso omega e lamiere di raccordo;
-
Scossalina di coronamento pannelli di tamponamento in lamiera preverniciata RAL 9010”.
Ad evasione del quesito relativo alla cattiva esecuzione di quali opere di impermeabilizzazione attribuire le infiltrazioni riferite dalla committente, il CTU precisava: “Le infiltrazioni lamentate da parte attrice sono causate dall'errata esecuzione delle impermeabilizzazioni della copertura nelle parti eseguite dalla ditta sub-appaltatrice Tali lavorazioni, già indicate in risposta Controparte_2
al quesito 2), consistevano nella sola posa in opera di materiale fornitogli dalla ditta appaltatrice
(…) Si nota come gli interventi della risultino Controparte_1 Controparte_2
mal eseguiti (…) in quanto si trovano lamiere non idoneamente fissate e dunque distaccate, oltre a fissaggi tecnicamente eseguiti sia in punti errati e sia con viti non idonee tali da non riuscire ad agganciare i vari elementi per renderli solidali. (…) Sono inoltre visibili in copertura gli interventi di ripristino eseguiti in una seconda fase dalla ditta per conto della Controparte_2 [...]
e nello specifico sono stati eseguiti alcuni ripristini di guaina in zone dove Controparte_1
probabilmente vi erano stati dei distacchi o rotture. Nel complesso, per quanto si è potuto visionare, il sottoscritto CTU rileva due macro problematiche: a) L'utilizzo di lamiere diritte e lisce al fine di creare il sormonto delle lamiere grecate curve di copertura (fornite dalla Controparte_1
e posati dalla;
b) L'utilizzo di viterie per fissaggi non idonee ed in taluni casi Controparte_2 ubicate in punti non corretti (fornite e posate dalla .” Controparte_2
Il CTU evidenziava poi la pericolosità rappresentata dalla presenza, internamente all'opificio, “di parti delle lastre in calcestruzzo bugnate lesionate, distaccate, ed in parte già ripristinate in corrispondenza degli appoggi sui tegoli alari. L'eventuale distacco di parti lesionate e/o già ripristinate rappresenta un evento molto pericoloso per gli operatori, mezzi e macchinari sottostanti in quanto il fenomeno è incontrollabile e può essere assolutamente improvviso. Si possono notare nella foto n°12 alcuni elementi della copertura rinvenuti a terra dal conduttore del capannone e mostrati in sede di sopralluogo. Per quanto concerne quest'ultimo vizio riscontrato la ditta sub appaltatrice CP_2
18 non ha svolto nessuna lavorazione, in quanto tali lastre sono state fornite e poste in Controparte_2
opera dalla Altri vizi riscontrati, che già in parte sono stati Controparte_1 ripristinati, consistono in alcuni piccoli distacchi di calcestruzzo sui pannelli di tamponatura d'angolo del capannone, elementi sempre forniti e posti in opera dalla . Controparte_1
Passando all'individuazione degli interventi necessari al ripristino alla regola dell'arte dei vizi riscontrati, il CTU li elencava nel seguente modo: “1) smontaggio parziale della copertura e nello specifico delle lastre bugnate in calcestruzzo con sovrastante manto grecato, dei lucernai e delle varie lattonerie di raccordo, con trasporto a rifiuto del materiale di risulta e smaltimento in discarica autorizzata;
2) montaggio di nuovo sistema in copertura composto da pannelli sandwich curvi coibentati e pedonabili, con interposte lastre traslucide per la creazione dei lucernai e sistemi anticaduta;
3) ripristini con malte speciali di alcune parti dei pannelli d'angolo distaccate.”
L'esecuzione dei predetti interventi ripristinatori nella piena osservanza delle misure di sicurezza faceva ritenere al CTU la necessità dello “sgombero totale da tutti i materiali e macchinari dell'intero capannone. Si stimano che per l'esecuzione di dette lavorazioni, con materiali già presenti in cantiere, si aggirano intorno ai 15 giorni lavorativi”.
L'ing. escludeva poi che il fenomeno infiltrativo potesse dipendere dall'impianto Persona_1
fognario in quanto lo stesso permetteva uno scorrimento delle acque senza ostruzioni, mentre ravvisava nella presenza di un canale di raccolta (trave canale) delle acque interne all'opificio stesso, un elemento che avrebbe potuto creare infiltrazioni interne, precisando, nello specifico: “che i fori dei discendenti presenti in copertura non corrispondono ai fori dei discendenti presenti all'interno dei pilastri che vengono usati per il deflusso delle acque. Al fine di collegare il tutto sono stati installati dei tubi in pvc che però non risultano innestati completamente con la testa del pilastro. Tale dettaglio, a parere del sottoscritto CTU non è da sottovalutare, in quanto potrebbe, in caso di piogge a forte intensità o di eventuali otturazioni, far sversare l'acqua nella trave canale interna all'opificio che a sua volta potrebbe creare un innalzamento del livello delle acque e quindi uno sversamento verso l'interno del capannone. Inoltre, in adiacenza a tali travi vi sono canaline per l'alloggiamento delle impiantistiche elettriche.”
Quanto alle infiltrazioni causate dall'errato fissaggio e montaggio degli infissi (riportato dalla rappresentazione fotografia della CTP di parte ricorrente a firma ing. del 17 Persona_2
gennaio 2018), il CTU affermava che la tipologia di infiltrazione fotografata era da attribuire ad una non idonea sigillatura degli infissi montati.
19 Quanto all'eventualità di interventi – successivi a quello spiegato dalla – eseguiti da altre CP_1
ditte e le cui lavorazioni potevano aver influito e in che misura percentuale, sugli eventuali vizi e/o difetti lamentati, l'ausiliare tornava a precisare che “L'impresa resistente Controparte_1
così come già riepilogato in precedenza, ha sub-appaltato alcuni lavori in copertura alla
[...]
In data 18 maggio 2018 a seguito di diverse corrispondenze a mezzo email riportate Parte_4
agli atti, è stato eseguito un sopralluogo in sito nel quale si sono riscontrati alcuni vizi di cui la
[...]
si prendeva carico al fine di eseguire i relativi ripristini, così come riportato in Controparte_1
verbale. Successivamente la provvedeva con proprio personale (sia Controparte_1
tramite la e sia tramite altra ditta non specificata) ad eseguire gli interventi di Controparte_2
ripristino così come concordato. La ricorrente, a seguito di tali interventi, ha lamentato nuovamente infiltrazioni, ma, per quanto riportato in atti, non vi sono stati ulteriori interventi dalla
[...]
in quanto in data 24 luglio 2018, pur essendosi recati in sito con personale Controparte_1 autorizzato per eseguire gli ulteriori interventi di ripristino, gli è stato impedito l'accesso da parte della Successivamente a tale data non è possibile accertare dal sottoscritto Parte_1
CTU se vi sono state altre ditte che sono intervenute per “sanare” le ulteriori problematiche di infiltrazione lamentate da parte attrice.”
Infine, l'indagine tecnica si completava con la verifica delle opere alla cui esecuzione era contrattualmente tenuta la uninominale e quelle effettivamente eseguite dalla Controparte_2
subappaltatrice, nonché con la verifica della direzione e della vigilanza di chi fossero state eseguite queste opere. A tal proposito la CTU precisava che: “La ditta Controparte_2
ha sottoscritto con la un contratto di sub appalto in data
[...] Controparte_1
10 novembre 2017 per lavori da svolgersi presso un costruendo opificio di proprietà della
[...]
(Cfr Allegato n°5). Così come indicato in risposta al quesito n°2), i lavori che la Parte_1
doveva svolgere vengono riepilogati nello stesso contratto di sub appalto e sono di Controparte_2
seguito riportati: Posa in opera manto di copertura costituito da: - Bocchettoni in neoprene diam. Mm
160 per raccordo trave canaletesta pilastro;
- Tubi in pvc per raccordo elementi “Esperia-testa pilastro”, compreso il raccordo con guaina tra le travi;
- Membrana impermeabilizzante, 4 mm con finitura della faccia superiore in microardesia flessibilità a freddo -15°C, necessaria per il raccordo perimetrale tra gli elementi “ESPERIA” e i pannelli di tamponamento e per il raccordo tra gli elementi ed eventuali riparazioni di parti danneggiate, compreso la posa di bocchettoni in neoprene diam. Mm 160 per raccordo elementi “ESPERIA” e tubi all'interno della trave canale;
- Scossaline in aluzinc e zincate per raccordi vari;
- Lastre in policarbonato alveolare ad incastro per la realizzazione del velario dei lucernai compreso la posa dei listelli di legno e della rete anticaduta;
- Lastre in
20 policarbonato grecato per la realizzazione dei lucernai compreso omega e lamiere di raccordo;
-
Scossalina di coronamento pannelli di tamponamento in lamiera preverniciata RAL 9010. N.B. IL
SUBAPPALTATORE DOVRA' PROVVEDERE ALLO SCARICO, ALLA RELATIVA
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI IN COPERTURA E ALLO SMALTIMENTO DEI MATERIALI
DI RISULTA DELLE SUDDETTE LAVORAZIONI. TUTTE LE VITERIE PER I FISSAGGI, LE
SIGILLATURE, IL GAS PROPANO ECC E LA CUSTODIA DEI MATERIALI SONO A CURA E
CARICO DEL SUBAPPALTATORE.”
Riferiva il CTU che la durante il sopralluogo aveva confermato in sito le Controparte_2
lavorazioni eseguite ed anche alcuni ripristini eseguiti successivamente, a seguito delle prime lamentele Contr da parte della aggiungendo che “ I lavori svolti dalla così CP_7 Controparte_2 come indicato all'art.5) “Sorveglianza dei lavori” del contratto di sub appalto del 10 novembre 2017 dovevano essere verificati dall'impresa appaltatrice ( “… senza che ciò Controparte_1 comporti sgravi di responsabilità del sub appaltatore”. Chiaramente la Direzione Lavori, per il ruolo che riveste, ha sempre l'obbligatorietà di verificare e supervisionare qualunque lavorazione venga svolta in cantiere attinente alle opere di cui ha ricevuto incarico. Si precisa inoltre che la
[...]
aveva il compito della sola posa in opera di materiali forniti dalla Controparte_2 [...]
Controparte_1
A conclusione del suo elaborato il CTU riepilogava così i vizi riscontrati in sito: “1) Posa in opera non alla regola dell'arte degli elementi per l'impermeabilizzazione della copertura riepilogati in risposta al quesito n°2 eseguiti dalla ditta che hanno creato infiltrazioni di Controparte_2 Controparte_2
acqua durante le piogge;
2) Distacchi, lesioni e parti già ripristinate di porzioni di lastre di calcestruzzo bugnate di copertura in corrispondenza degli appoggi, tali da creare situazioni di grave pericolo in caso di caduta dall'alto al personale sottostante nonché ai mezzi presenti;
3) Piccoli distacchi di parti di calcestruzzo localizzate nei pannelli d'angolo del capannone prefabbricato.”
Dopo aver descritto, come già riportato, gli interventi necessari da eseguire per superare i vizi riscontrati, il CTU precisava che per l'esecuzione a norma delle misure di sicurezza degli interventi predetti era necessario lo sgombero totale da tutti i materiali e macchinari dell'intero capannone per la durata di circa 15 giorni lavorativi. Calcolava dunque il costo di tale intervento, così come riportato e riepilogato nel computo metrico estimativo, in euro 90.665,00 (oltre IVA come per legge) oltre alle spese tecniche per la redazione, da parte di un tecnico abilitato, delle varie autorizzazioni da presentare presso gli enti competenti, al poter eseguire l'intervento, nonché la direzione dei lavori e la sicurezza per complessivi euro 7.000,00 oltre IVA e cassa come per legge.
21 Venendo a esaminare, dunque, le doglianze sollevate dalle parti negli atti di causa e oggetto di indagine peritale, il Tribunale ritiene di prendere in considerazione le risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento d'istruzione preventiva n. 499/2019
R.G. ed acquisito agli atti del presente fascicolo. Tali risultanze appaiono infatti meritevoli di essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato iter espositivo.
Orbene, il consulente ha riscontrato plurimi vizi nell'esecuzione dei lavori appaltati alla società convenuta, quantificando i costi necessari per la relativa riparazione.
Tale stima, pertanto, può essere considerata ai fini della soluzione della domanda promossa dall'attrice, giacché l'azione di riduzione ex art. 1668 c.c., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla stessa norma, costituisce anch'essa un rimedio volto a riparare le conseguenza di un inadempimento contrattuale e la corrispondente riduzione del prezzo, che di regola viene determinata in base a criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore ed il rendimento dell'opera pattuita, e quelli dell'opera effettivamente eseguita, non esclude che possa coincidere con il costo delle opere necessarie per le riparazioni e correzioni (cfr. Cass. n. 8043/1994).
Quanto alle critiche mosse da parte convenuta alla relazione del c.t.u., si rileva che l'ausiliare del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto - aderendo alle conclusioni del c.t.u. che ha tenuto conto dei rilievi dei c.t.p., replicandovi – “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, Cass. n.
10222/2009; Cass. n. 23362 del 2012).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito e la completezza dell'elaborato in esame, sono idonee a dimostrare la ricostruzione dei fatti così come prospettata dall'esperto e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta.
IV. Le deposizioni testimoniali.
Il teste di parte attrice , all'udienza del 7.11.2022, conferma la presenza di vizi Testimone_1 consistenti in infiltrazioni “tuttora perduranti nel prefabbricato”, comportanti anche distacchi di materiale di cemento, tanto da costringere a circoscrivere l'area con paletti di Controparte_3
22 plastica e nastro e da renderla inutilizzabile da marzo 2022 fino a 3/4 mesi dopo, quando sono stati tolti pietrisco e nastro.
Anche , c.t.p. di che ha effettuato una serie di sopralluoghi durante i Persona_2 Pt_1 mesi piovosi tra novembre e dicembre 2022, all'udienza del 30.01.2023, conferma la persistenza di fenomeni di infiltrazione d'acqua all'attualità ai pilastri di sostegno ed alla copertura. Conferma pure di aver verificato su espressa richiesta della e si fossero verificati anche nel mese di marzo 2022 Pt_1 fenomeni di distacco di elementi di copertura del capannone, conferma la perimetrazione dell'area con nastro per impedirne l'accesso e la caduta di frammenti di distacco di cemento dagli elementi di copertura. Conferma la circostanza che, in data 18.5.2018, a seguito di sopralluogo intervenuto in contraddittorio tra le parti, erano state evidenziate le problematiche meglio indicate nel verbale
(documento n. 5 di parte convenuta) e che erano stati individuati gli interventi da eseguire, interventi che egli aveva seguito mentre il verbale gli era stato esibito dalla dal direttore dei lavori ing. Pt_1
. Riferisce che gli interventi indicati nel predetto verbale di sopralluogo erano stati tutti Per_3
realizzati nel giugno - luglio 2018 e precisa che, anche dopo l'esecuzione di tali interventi, nell'opificio si erano verificate diverse infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla sua copertura ed anche il distacco materiale cementizio dagli elementi di copertura. Precisa che, anche a seguito dell'esecuzione di tali interventi, la società attrice aveva lamentato plurimi episodi di infiltrazione, il distacco di elementi e la fessurazione sugli elementi di copertura.
Contr Il teste di parte convenuta dipendente all'udienza del 30.01.2023 conferma la Testimone_2
circostanza che in data 18.5.2018, a seguito di sopralluogo intervenuto in contraddittorio tra le parti, venivano evidenziate le problematiche meglio indicate nel verbale mostrato (documento n. 5 di parte convenuta) e individuati gli interventi da eseguire per essere stato presente ed aver sottoscritto il verbale. Precisa che non tutti gli interventi indicati nel predetto verbale di sopralluogo erano stati realizzati nel giugno - luglio 2018, ma che una parte dei lavori che vengono eseguiti abitualmente prima del collaudo strutturale dell'edificio non gli era stato permesso di farli o completarli da parte della committente LU.AN.. Trattavasi di lavori di ripristino che venivano fatti a seguito di assestamenti dell'edificio. Il teste nega episodi di infiltramento dopo l'esecuzione degli interventi in opificio e non ricorda che l'attrice si fosse lamentata di un solo fenomeno infiltrativo. Conferma la disponibilità espressa da , anche dopo tale denuncia, ad effettuare un sopralluogo e ad eseguire ulteriori CP_4 interventi manutentivi ed il rifiuto della società attrice che le negò l'accesso in cantiere: “Vero, più volte ho chiamato io stesso il per verificare lo stato dei luoghi ma non ce lo ha permesso.” Per_4
23 Rispondendo a capitolo di prova contraria, se il capannone industriale presentasse ancora all'attualità fenomeni di infiltrazioni di acqua ai pilastri di sostegno ed alla copertura, il teste afferma che gli risulta la circostanza, ma di non aver potuto verificare nulla al riguardo in quanto non gli era stato consentito l'accesso al capannone.
A domanda di prova contraria della terza chiamata il teste afferma che i predetti lavori erano avvenuti sotto la direzione ed il controllo della direzione dell'ing. e che tutto il materiale per la Per_3
esecuzione delle opere di impermeabilizzazione al capannone era stato fornito alla
[...]
Contr Contr
dalla , tranne i fissaggi. Conferma che Parte_4 CP_4 CP_4
aveva mosso contestazioni ad in ordine alla regolare
[...] Parte_4
esecuzione delle opere di impermeabilizzazione per averglielo riferito il collega che curava le opere di impermeabilizzazione.
Il teste dipendente della terza chiamata, conferma che alla Testimone_3 [...]
Contr erano state commissionate da opere di impermeabilizzazione al Parte_4 CP_4 capannone della società per aver egli partecipato ai lavori. “Sia io che un Parte_1
Contr altro operaio venivamo comandati da un geometra della . Riferisce che i materiali non erano stati forniti dalla ma di non essere in grado di riferire chi li avesse portati. Parte_5
Escusso all'udienza del 12.06.2023, il teste di parte attrice (dipendente ), Testimone_4 Pt_1 conferma il persistere all'attualità del fenomeno delle infiltrazioni di acqua ai pilastri di sostegno ed alla copertura all'interno dell'opificio e di saperlo “in quanto lavoro all'interno del capannone”.
conferma pure che l'area a marzo 2022 era stata delimitata con nastro bianco e rosso a causa Tes_4
del distacco di elementi di copertura del capannone e che la stessa era rimasta da allora inutilizzata e riconosce nelle foto mostrate i frammenti di cemento rinvenuti a terra dopo il distacco.
Alla stessa udienza del 12.06.2023 viene escusso il teste di parte convenuta , Testimone_5
Contr all'epoca dei fatti lavoratore dipendente della il quale afferma di essere stato presente al sopralluogo del 18.05.2018 e di aver partecipato all'esecuzione dei lavori di ripristino stabiliti in seguito allo stesso ed eseguiti nel 2018. Non sa riferire se dopo tali interventi (del 2018) nell'opificio si siano verificate infiltrazioni di acqua provenienti dalla sua copertura in quanto ha partecipato al primo ripristino della copertura attraverso la ditta che ha eseguiti i lavori nel 2018. Riferisce che il CP_11
Cont titolare della ditta gli telefonò dal cantiere presso la chiedendogli se conoscesse Pt_1
“qualcuno che li facesse entrare per un ripristino che dovevano eseguire in quanto avevano negato loro l'accesso”.
24 A domanda di prova contraria sui capitoli della terza chiamata conferma che alla
[...]
Contr erano state commissionate da opere di Parte_4 CP_4
impermeabilizzazione al capannone della società e che detti lavori erano Parte_1
Contr avvenuti sotto la direzione ed il controllo “di un responsabile di cantiere della che se non erro era il Geom. ”. Riferisce che tutti materiali per la esecuzione delle opere di CP_12
impermeabilizzazione erano stati forniti alla dalla Parte_4
Contr
“ad esclusione dei fissaggi e del gas propano per la messa in opera delle membrane” e CP_4
che RD aveva mosso contestazioni ad in CP_4 Parte_4
ordine alla regolare esecuzione delle opere di impermeabilizzazione.
Sulla base delle risultanze della c.t.u. e di quelle rinvenienti dall'esperita prova orale, emerge la mancata realizzazione delle opere a regola d'arte e l'imputabilità dell'inadempimento alla appaltatrice con conseguente diritto della committente alla richiesta riduzione del Controparte_1 prezzo, nella misura individuata dal CTU in complessive euro 97.665,00, oltre IVA, e con l'aggiunta degli interessi legali come per legge.
È risultato infatti che le infiltrazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'appaltatrice, sono continuate anche dopo gli eseguiti interventi di ripristino da essa eseguiti. Quanto al mancato accesso all'opificio per il rifiuto opposto da parte della committente, ritiene il decidente che fosse suo diritto – all'esito dell'insuccesso delle già eseguite opere di riparazione – procedere ad un accertamento giudiziale delle cause del fenomeno infiltrativo al fine dell'esperimento dell'azione di riduzione del prezzo (nella forma restitutoria, avendolo già corrisposto integralmente).
Quanto alla responsabilità della subappaltatrice, si ritiene che la stessa vada esclusa perché, se anche è vero che le opere di impermeabilizzazione causative dei fenomeni infiltrativi sono state eseguite dalla l'esecuzione è avvenuta sotto la direzione e la responsabilità della appaltatrice, che ha Controparte_13 fornito anche i materiali rivelatisi inadeguati. Si può affermare che la direzione dell'esecuzione delle opere sotto il controllo della e la mancata possibilità di scelta dei materiali da parte Controparte_4 della subappaltatrice, riducono l'intervento della stessa ad una mera prestazione di manodopera, con esclusione di responsabilità in ordine ai vizi.
V. Risultanze finali e governo delle spese di lite.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento della domanda dell'attrice mentre va respinta la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa.
25 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022. Le spese dell'ATP, come liquidate in decreto in atti, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della domanda formulata da dichiara Parte_1
l'inadempimento della convenuta l contratto di appalto Controparte_1 ripassato tra le parti in data 12.01.2017 per la mancata realizzazione secondo le regole dell'arte della copertura dell'opificio industriale della committente;
2) per l'effetto condanna ad operare la riduzione del prezzo del Controparte_1
prefabbricato nella misura di euro 97.665,00, ed essendo stato il prezzo già corrisposto per l'integro dalla committente, condanna la convenuta alla restituzione dell'importo predetto in favore della committente oltre IVA ed interessi legali come per Parte_1 legge a decorrere dalla data dell'incasso;
3) rigetta le domande tutte spiegate dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
[...]
uninominale; Controparte_2
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore dell'attrice in euro 14.103,00 per compensi, oltre euro 379,50 per esborsi ed oneri di legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Picciocchi che se ne dichiara antistatario;
condanna altresì la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata Controparte_2
che liquida in 14.103,00 oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
5) pone definitivamente le spese dell'ATP n. 499/2019 R.G., liquidati in euro 3.332,17 per compensi, oltre costi della procedura in euro 259,00, a carico di parte convenuta.
Teramo, 29 Maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Marco Di Biase
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Teramo, Dott. Marco Di Biase, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3137 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 27.02.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa
DA
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Mercogliano (AV), alla via Acqua delle Noci n. 18, ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Pescatori n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Picciocchi, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti;
attrice
CONTRO
P.I. ), con sede in Casoli di Atri (TE), contrada Controparte_1 P.IVA_2
Stracca, zona industriale, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Riccitelli n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio
Acronzio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
Convenuta
E nei confronti di
(CF/ PI ) corrente e sedente in Cava Controparte_2 P.IVA_3
dei Tirreni (SA) alla Via San Felice 3 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed
1 elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via Piazza Spartaco 27, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fuccillo, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti,
terza chiamata
Oggetto: inadempimento contratto di appalto.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 27.02.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 23.11.2020 e notificato in uno a decreto fissazione udienza, ricorreva avverso chiedendo al Parte_1 Controparte_1
Tribunale intestato: “1. Ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
in ordine alla fornitura ed alla posa in opera della struttura prefabbricata Controparte_1 oggetto del contratto di appalto del 12 gennaio 2017; 2. Per l'effetto, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1667 e 1668, comma primo, codice civile, condannare la anche sulla Controparte_1 scorta delle risultanze della c.t.u., al pagamento in favore della dell'importo Parte_1 di € 97.665,00 (novantasettemilaseicentosessantacinque), oltre IVA, con l'aggiunta degli interessi legali come per legge, da intendersi quale riduzione del prezzo già interamente pagato e corrispondente al risarcimento per la spesa necessaria alla eliminazione dei vizi senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica;
3. condannare parte resistente al pagamento delle spese e compensi professionali sia del presente giudizio che della procedura di A.T.P. intervenuta tra le stesse parti, da liquidarsi in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. 55/2014 e da attribuirsi in favore del procuratore di parte ricorrente, che si dichiara anticipatario”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che con scrittura privata del 2 gennaio 2017, la aveva stipulato con Controparte_1
l' , con sede in Mercogliano (AV) alla via Nicola S. Angelo n. 8, un Controparte_3
contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di un opificio industriale prefabbricato ed impermeabilizzato “acqua a terra” da realizzarsi in Monteforte Irpino (AV), alla via Padule;
- che la predetta scrittura privata del 2 gennaio 2017 era stata sostituita da successiva scrittura privata del 12 gennaio 2017, sempre tra le medesime parti e dal contenuto pressoché identico, tranne per alcune differenze marginali “rivisitazione del numero e della lunghezza degli elementi di copertura
(per meglio adeguare la fornitura alle effettive necessità della ricorrente);il termine di decorrenza per il primo rateo di pagamento, stabilito al momento del rilascio del bene anziché nel momento della
2 sottoscrizione del contratto;
il termine per la rielaborazione del progetto stabilita nella data del 30 gennaio 201,7 anziché del 20 gennaio 2017)”;
- che con comunicazione del 18 marzo 2017, debitamente partecipata all'appaltatore, la
[...] era subentrata alla committente “nell'adempimento Parte_1 CP_3 Controparte_3 delle obbligazioni contrattuali e nella intestazione del contratto”;
- che in esecuzione del predetto contratto, nel corso dell'anno 2018, la aveva fornito e CP_1
montato la struttura prefabbricata commissionata, completa di pannelli prefabbricati di tompagno e di opere di impermeabilizzazione e coibentazione della copertura, costituita da tegoloni in cemento armato precompresso, tramite lastre “sandwich” in calcestruzzo-lamiera coibentata e relative opere da lattoniere;
- che tuttavia, già nel corso dell'esecuzione delle opere, in particolare sia durante le fasi di montaggio del predetto capannone che all'esito del definitivo posizionamento, la ricorrente aveva notato e segnalato immediatamente all'appaltatore una serie di vizi e difetti imputabili alle imperfezioni del prodotto fornito, nonché una serie di errori ed imperfezioni commessi nella fase di posa in opera della struttura prefabbricata ed, in particolar modo, nella realizzazione della impermeabilizzazione della copertura che determinava, ad ogni evento meteorologico caratterizzato da pioggia battente, il sistematico fenomeno di copiose infiltrazioni di acqua, provenienti dalla copertura del capannone, con conseguente stillicidio nei locali sottostanti;
- che la ricorrente aveva provveduto, con ripetuti inviti, sia verbali che in forma scritta, a segnalare le suddette problematiche all'appaltatore il quale era intervenuto a più riprese per tentare di eliminarle, anche dopo la fine dei lavori, senza tuttavia risolvere gli inconvenienti lamentati, tanto che, perdurando le copiose infiltrazioni, dai pannelli di tamponamento messi in opera sugli angoli del capannone, si erano persino verificati distacchi di pezzi di calcestruzzo, anche di significative dimensioni;
- che avendo la società committente già provveduto al saldo del pagamento di tutto quanto previsto in contratto, essa con atto di costituzione in mora del 24 luglio 2018 aveva richiesto alla
[...]
il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1453, 1667, Controparte_1
1668 e 1669 c.c.;
- che non avendo sortito alcun effetto risolutore né gli ulteriori sopralluoghi effettuati da CP_4
né le rassicurazioni comunicate in via formale con nota del 3 agosto 2018, né la pur attivata
[...] procedura di stipula per la convenzione di negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 162/2014, la ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., affinché attraverso
3 Contr un'apposita C.T.U. si rilevassero: le opere realizzate dalla ed oggetto del Controparte_1 contratto di appalto;
l'esecuzione o meno delle stesse in conformità con lo standard qualitativo oggetto del contratto di appalto o comunque rispettando le regole dell'arte, quantificandone la misura e calcolandone il costo;
eventuali ipotesi di vizi e/o difetti dovuti alle imperfezioni del prodotto fornito, oppure da imputarsi alla cattiva esecuzione della posa in opera del capannone;
le opere da eseguirsi, quantificandone la misura e calcolandone il costo a carico della parte resistente e calcolando i ragionevoli tempi di esecuzione per il completamento delle opere stabilendo il periodo d'inattività dell'opificio ospitante il manufatto;
- che nella procedura, incardinata dinanzi al Tribunale Civile di Teramo ed iscritta al n. 499/2019 del
Ruolo Generale, si era costituita la resistente nonché, quale terza Controparte_1
chiamata in causa, la , ovvero il sub-appaltatore da essa stessa Controparte_2
incaricato per taluni lavori di impermeabilizzazione della copertura del manufatto, dalla quale aveva chiesto di essere garantita e tenuta indenne per ogni contestazione pregiudizievole che eventualmente fosse derivata dall'esito della procedura;
- che l'ausiliare del Giudice nominato nell'ATP, ing. , nel depositare l'elaborato, aveva Persona_1 riscontrato nell'opera vizi inerenti la posa in opera non alla regola dell'arte degli elementi per l'impermeabilizzazione della copertura eseguiti dalla ditta , che CP_2 Controparte_2
avevano creato infiltrazioni di acqua durante le piogge; distacchi, lesioni e parti già ripristinate di porzioni di lastre di calcestruzzo bugnate di copertura in corrispondenza degli appoggi, tali da creare situazioni di grave pericolo, in caso di caduta dall'alto, al personale sottostante nonché ai mezzi presenti; nonché piccoli distacchi di parti di calcestruzzo localizzate nei pannelli d'angolo del capannone prefabbricato;
- che, al fine di sanare i predetti vizi, il CTU aveva suggerito gli interventi tecnici da eseguirsi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza ed a tal fine aveva indicato come necessario lo sgombero totale da tutti i materiali e macchinari dell'intero capannone, stimando per l'esecuzione di dette lavorazioni, con materiali già presenti in cantiere, la durata di circa 15 giorni lavorativi ed un costo ammontante ad €
90.665,00 oltre IVA come per legge - oltre le spese tecniche per la redazione, da parte di un tecnico abilitato, delle varie autorizzazioni da presentare presso gli enti competenti, al poter eseguire l'intervento, nonché la direzione dei lavori e la sicurezza per complessivi € 7.000,00 (diconsi settemilaeuro/00) oltre IVA e cassa come per legge – e così per un costo complessivo stimato in €
97.665,00) oltre IVA come per legge;
4 - che all'esito del deposito della c.t.u. e della definizione della procedura di accertamento tecnico preventivo, risultato evidente l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore, la ricorrente aveva formalmente richiesto alla ed al sub-appaltatore Controparte_1 Controparte_2
uninominale di addivenire ad un bonario componimento della questione, ma inutilmente;
- che la normativa dello stipulato contratto di appalto prevedeva, quale specifica obbligazione dell'appaltatore, la garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera (art. 1667 c.c.), con conseguente alternativa tra l'eliminazione a carico dell'appaltatore ovvero la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (art. 1668 co. 1 c.c.);
- che essa aveva intenzione di agire nel merito, in esecuzione della garanzia Parte_1
prevista nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti e datato 12 gennaio 2017, per chiedere la riduzione del prezzo corrispondente all'importo necessario per sostenere i costi degli interventi risolutivi indicati dall'ausiliare del giudice nella relazione tecnica di ufficio (euro 97.665,00);
- che l'intero prezzo dell'appalto era stato già corrisposto in favore dell'appaltatore poiché l'art. 6 del contratto di appalto, intitolato “garanzie e collaudo”, stabiliva espressamente che “La assicura CP_1 le forniture a regola d'arte nei modi previsti dalla legge. La garanzia per eventuali imperfezioni o vizi comprende la riparazione o la sostituzione dei pezzi di opera difettati o viziati e il relativo costo di mano d'opera. La garanzia non si estende ad eventuali danni indiretti. Eventuali imperfezioni dell'opera, salvo l'obbligo della ad eliminarli senza indugio, non daranno diritto a Parte_2
sospendere, a ritardare o frazionare i pagamenti. Il mancato pagamento del prezzo o delle rate dello stesso alle scadenze pattuite, farà decadere la Committente dalla garanzia di cui sopra”;
- che pertanto la committente, per non perdere la garanzia, non aveva potuto né sospendere né ritardare i pagamenti, ed aveva dovuto versare l'intero corrispettivo dell'appalto, pari ad € 256.200,00 (di cui €
210.000,00 per il costo imponibile ed € 46.200,00 per IVA 22%), chiedendosi ora la condanna della alla restituzione, in favore della del predetto Controparte_1 Parte_1 importo di € 97.665,00, oltre IVA ed interessi come per legge.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso nel modo sopra riportato.
Si è costituita in giudizio ccependo: Controparte_1
1) di aver stipulato con l' un contratto di appalto per la realizzazione Controparte_3
di una struttura prefabbricata in Monteforte Irpino, contratto cui era subentrata quale committente la società assumendosi tutti gli obblighi contrattuali, Parte_1
rimanendo il committente originario obbligato in solido;
5 2) che il contratto sottoscritto tra le parti non era quello depositato da parte ricorrente ma quello del 12.01.2017, che aveva sostituito quello originario del 2.1.2017, come peraltro, confermato dalla stessa società attrice in ricorso e come si evinceva chiaramente dalla lettera di subentro della società LU.AN, nella quale si faceva riferimento al “contratto CP_3 CP_3
n. 967/102/B sottoscritto con la il 12/01/2017”;
[...] Pt_2
3) che soltanto a montaggio realizzato e non “nel corso dell'esecuzione delle opere”, come riportato dalla committente, questa - con mail del 19.4.2018 - aveva denunciato i fenomeni di umidità;
4) che in data 18.5.2018, a seguito di sopralluogo intervenuto in contraddittorio tra le parti, erano state evidenziate le problematiche meglio indicate nel relativo verbale ed individuati gli interventi da eseguire, i quali una volta realizzati, erano risultati risolutivi;
5) che, successivamente all'esecuzione dei suddetti interventi, la ricorrente aveva lamentato un fenomeno infiltrativo, peraltro non verificabile in quanto la stessa aveva negato l'accesso, tentato dagli operai dell'appaltatrice, in data 24.7.2018;
6) la si era sempre resa disponibile ad effettuare sopralluoghi ma si era vista Parte_3 negare dalla committente l'assenso a quello del 24.7.2018, non avendo avuto dunque la possibilità di verificare quanto si paventava fosse accaduto e di poter intervenire tempestivamente ed efficacemente;
7) che la committente, all'esito del procedimento di istruzione preventiva, aveva proposto azione di riduzione del prezzo, in quanto in sede di ATP era emersa l'inesistenza di infiltrazioni attuali, stante la eliminazione delle cause di infiltrazioni conseguita all'intervento manutentivo di RD eseguito all'esito del sopralluogo del 18.5.2018, così che l'attrice non aveva più interesse alla esecuzione degli interventi di ripristino indicati dal CTU (già eseguiti) ma era determinata ad ottenere - sotto forma di riduzione del prezzo - un'indebita locupletazione;
8) che tale pretesa era inammissibile alla luce delle previsioni contrattuali in quanto l'art. 6, lettera
A, delle condizioni generali di contratto, stabiliva che eventuali imperfezioni o vizi, non davano alla committente la possibilità di svincolarsi dal contratto o di chiedere la riduzione del prezzo, ma le conferivano soltanto la possibilità di ottenere la riparazione o la sostituzione dei pezzi d'opera difettati o viziati e il relativo costo di mano d'opera e che la garanzia non si estendeva ad eventuali danni indiretti;
9) che, pertanto, ove fosse stata tenuta alla prestazione della garanzia per vizi e/o CP_1 CP_4 difetti della cosa fornita in opera, quest'ultima andava limitata solo alla riparazione dei pezzi
6 viziati ed ai relativi costi, e la domanda di riduzione del prezzo andava dichiarata inammissibile;
10) che per conforme indirizzo interpretativo di dottrina e giurisprudenza la locuzione “a spese dell'appaltatore” non significava che il committente potesse (o dovesse) fare eliminare i vizi da un terzo, e quindi farsi rimborsare le spese dall'appaltatore; ma al contrario, era quest'ultimo tenuto (e legittimato) ad eseguire le correzioni o riparazioni, ed in caso di rifiuto, il committente, il quale esercitava, utilizzando il rimedio in questione, un'azione di esatto adempimento, ed aveva l'onere di rivolgersi al giudice per ottenere la condanna dell'appaltatore ex art. 2931 c.c. (ove provvedesse direttamente alle riparazioni, decadendo dal diritto di ottenerle a spese del medesimo, rimanendogli l'azione della riduzione del prezzo);
11) che l'art. 1668 c.c., dunque, non poneva a carico dell'appaltatore semplicemente e solo l'onere di provvedere a saldare le spese occorse al committente (o al terzo da questi incaricato) per ovviare ai vizi e difetti dell'opera, ma stabiliva, innanzitutto, che l'appaltatore era, in primo luogo, obbligato ad eseguire egli stesso i lavori di correzione e riparazione dell'opera, senza avere diritto a percepire alcun altro compenso (Cass. 16 settembre 2014, n. 19482; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1836; Cass. 26 febbraio 1979, n. 1264; Cass. 14 marzo 1975, n 964);
12) che, pertanto, il committente, a fronte del rifiuto o dell'inerzia dell'appaltatore a porre rimedio ai vizi dell'opera, era tenuto a richiedere nei confronti dell'appaltatore la condanna all'esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare, di cui all'art 2931 c.c., non potendo limitarsi a prendere atto del rifiuto e attribuire l'incarico ad un terzo (Cass. 16 ottobre
2017, n. 24305; Cass. 16 marzo 2011, n. 6181; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1836; Cass. 21 febbraio 1996, n. 1334; Cass. 1° marzo 1995, n. 2346; Cass. 24 settembre 1994, n. 7851; Cass.
27 agosto 1993, n.9064) o chiedere la riduzione del prezzo;
13) che, nella specie, l'azione di riduzione del prezzo era inammissibile sia perché, all'esito del sopralluogo del 18.5.2018, RD aveva eseguito i lavori di correzione e riparazione CP_4 dell'opera, senza avere percepito alcun altro compenso, eliminando le cause di infiltrazione che, dopo il predetto intervento, non si erano più verificate, sia perché dopo la denuncia di infiltrazioni, effettata da 24.7.2018, essa aveva impedito l'accesso al Controparte_5
Contr Con cantiere a , che aveva manifestato la volontà di intervenire per verificarne l'esistenza e, nel caso affermativo, eseguire gli interventi ripristinatori;
14) che la committente, nel richiedere la riduzione del corrispettivo, aveva l'onere di offrire gli elementi necessari ai fini dell'accertamento sulla misura percentuale di incidenza delle difformità rispetto al valore dell'opera integra e la non aveva fornito tale prova, in Pt_1
7 quanto aveva prodotto in giudizio una consulenza tecnica di parte e la relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c, entrambe funzionali soltanto all'azione di esatto adempimento e, quindi, alla sola individuazione delle opere da eseguire per eliminare le cause delle infiltrazioni e alla quantificazione dei relativi costi;
15) che l'infondatezza della domanda di riduzione del prezzo andava affermata anche per la evidente erroneità della consulenza conciliativa che non aveva evidenziato come le opere di impermeabilizzazione vere e proprie erano solo quelle eseguite e subappaltate alla ditta
[...]
Controparte_2
16) che il CTU aveva individuato le cause delle infiltrazioni nella errata esecuzione delle opere di impermeabilizzazione eseguite dalla ovvero nell'utilizzo di lamiere Controparte_2 dritte e lisce e nell'utilizzo di viterie non idonee, salvo poi, nella definizione degli interventi, non procedere a valutare i costi per il ripristino/revisione funzionale del pacchetto impermeabilizzante terminale ritenendo, senza alcuna motivazione logica sul punto, di dover smontare l'intera copertura;
Contr
17) che pertanto appariva opportuna la chiamata in causa della cui Controparte_2
aveva affidato in subappalto le opere di impermeabilizzazione delle copertura CP_4 dell'opificio dal momento che il CTU aveva individuato le cause delle infiltrazioni nella errata esecuzione delle opere di impermeabilizzazione eseguite dalla subappaltatrice, ovvero nell'utilizzo di lamiere dritte e lisce e nell'utilizzo di viterie non idonee, e visto che dei costi complessivi stimati dal CTU per gli interventi di ripristino in € 90.665,00, ben € 88.665,00 si riferivano al ripristino delle opere eseguite dalla subappaltatrice e soltanto € 2.000,00 al ripristino dei pannelli d'angolo;
18) che il caso di specie necessitava sia dell'espletamento della prova testimoniale che di un accertamento tecnico, e pertanto, all'esito della integrazione del contraddittorio nei confronti di si instava per il mutamento del rito speciale ex art. 702 bis c.p.c. e Controparte_2 fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Tanto eccepito, la convenuta ha così concluso: “ai sensi dell'art. 702-bis, comma 5, c.p.c., voglia autorizzare, con differimento dell'udienza, la chiamata in causa di: con Controparte_2 sede in Cava de' Tirreni (SA), via San felice n. 5, C.F./P.I. n. , PEC P.IVA_3
affinché la stessa, nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza Email_1
della domanda proposta dalla società attrice, previo accertamento della violazione di uno specifico obbligo contrattuale e/o di legge, come descritto in narrativa, venga riconosciuta come l'effettiva ed unica legittimata e condannata al pagamento di quanto richiesto dalla stessa società attrice ovvero
8 Contr venga condannata a garantire e tenere indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli CP_4
Contr eventualmente derivanti dal presente giudizio o comunque a rimborsare a tutto quanto CP_4 dovesse eventualmente corrispondere a per le causali di cui all'atto Parte_1 introduttivo. Conclude: IN RITO: ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., per il mutamento del rito e la fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.. NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE - per il rigetto della domanda perché inammissibile e/o infondata. NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA - accertate
e dichiarate le effettive responsabilità a carico di ciascun soggetto coinvolto negli eventi descritti in citazione, e comunque, quantificata esattamente la riduzione del prezzo attraverso espletanda CTU, la stessa domanda venga ricondotta ad equità ed RD venga eventualmente condannata a CP_4
restituire unicamente la somma corrispondente alla riduzione di prezzo riferibile al grado di responsabilità che gli sarà eventualmente imputata, senza alcun vincolo di solidarietà; in ogni caso
Contr perchè la terza chiamata venga condannata a rimborsare ad , le somme che quest'ultima CP_4
Co dovesse eventualmente corrispondere a Con vittoria di spese e compensi Controparte_7 di lite.”
Veniva autorizzata la chiamata in causa della , la quale si è Controparte_2
costituita in giudizio con comparsa in data 14.06.2021 deducendo:
- che in via preliminare andava eccepita l'improcedibilità di ogni domanda, da chiunque avanzata, nei confronti di uninominale, per mancato esperimento della negoziazione assistita;
Controparte_2
- che, sempre in via preliminare e di rito, andava disposta la sospensione necessaria del presente giudizio, fino alla definizione del separato giudizio RG 16/2020 già pendente dinanzi il Giudice di Pace
Contr Con di Cava de' Tirreni e ad oggetto l'opposizione formulata da avverso la ingiunzione di pagamento, chiesta e ottenuta in suo danno da , stante il mancato pagamento delle Controparte_2 opere di impermeabilizzazione da quest'ultima eseguite presso l'opificio industriale della Pt_1
giudizio di opposizione involgente i medesimi fatti di cui al presente;
- che ancora in via preliminare di merito, andava eccepita la nullità della chiamata in causa e del relativo atto, perché privo dei requisiti di legge, non essendo determinata la cosa oggetto delle infondate domande avanzante nei confronti della uninominale, e mancando la Controparte_2
precisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande, con le relative conclusioni;
- che si eccepiva altresì la nullità e/o la illegittimità e/o la inammissibilità della relazione di ATP a firma dell'ing. , resa nel giudizio RG 499/09 Tribunale Teramo, e la conseguente Persona_1
9 inopponibilità di essa alla deducente uninominale, nonché inutilizzabilità della Controparte_2
stessa e sua irrilevanza ai fini probatori, per cui la CTU andava rinnovata;
- che a seguito di istanza avanzata nel giudizio RG 499/19 Tribunale Teramo dalla società Parte_3
con provvedimento reso all'udienza del 24.10.19, il G.U., dopo avere già provveduto alla
[...]
nomina del CTU, aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
uninominale: donde la nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità già eccepita nel Controparte_2
giudizio RG 499/19, della istanza di chiamata in causa della uninominale, del Controparte_2
successivo atto di chiamata del terzo 29.10.19, per violazione del contraddittorio processuale e per violazione del diritto di difesa garantito costituzionalmente;
- che le carenze istruttorie in cui erano incorse le controparti non potevano essere sanate dal Giudice attraverso il mutamento del rito sommario a quello ordinario, in quanto il passaggio dal rito sommario in quello ordinario si giustificava solo quando fosse necessario dalle difese delle parti e non quando, come nel caso in esame, la giustificazione del mutamento del rito risiedeva nella carenza probatoria ab origine del ricorso;
- che nulla poteva essere addebitato ad uninominale per i vizi lamentati dalla Controparte_2
Contr Con che la tentava surrettiziamente e strumentalmente di accollare alla incolpevole Pt_1
chiamata in causa , e ciò solo per provare a paralizzare il pagamento del dovuto a Controparte_2 quest'ultima;
- che tutti i lavori (anche quelli di impermeabilizzazione), erano avvenuti sotto la vigilanza del
Direttore dei Lavori della secondo le direttive dallo stesso impartite, con materiale fornito Pt_3
dalla stessa entre si era limitata a fornire manodopera;
Parte_3 Controparte_2
- che . nel costituirsi nel precedente giudizio di ATP aveva riferito che “invero in CP_4 CP_1 data 18 maggio 2018 …venivano evidenziate le problematiche meglio indicate nel relativo verbale e individuati gli interventi da eseguire” ed aveva espressamente riconosciuto che “gli interventi ivi indicati, tutti realizzati, risultavano risolutivi”, dunque aveva riconosciuto che le opere, tra cui quelle di impermeabilizzazione subappaltate ad , erano regolari;
Controparte_2
- che il CTU, in risposta al quesito n. 1, aveva rilevato ed evidenziato che alcune macchie dimostravano che in passato si erano avute infiltrazioni, la cui data certa però non poteva essere apprezzata e che, durante il sopralluogo in data 11 febbraio 2020, benché vi fosse una giornata piovosa, non aveva constatato fenomeni di infiltrazioni dirette in nessuna parte della copertura del capannone, mentre le
10 infiltrazioni (quelle passate) erano localizzate in corrispondenza delle coppelle bugnate in calcestruzzo di copertura, dunque non imputabili alla;
Controparte_2
- che in risposta al quesito n. 2, il CTU aveva riferito che la tipologia di copertura realizzata era costituita da tegoli alari che venivano forniti in cantiere già coibentati ed impermeabilizzati, con interposte lastre di calcestruzzo bugnate con sovrastante impermeabilizzazione e manto grecato in lega di alluminio e che, a tali lastre erano stati interposti dei pannelli in policarbonato traslucidi, nel caso specifico, solo “alcune lavorazioni” erano state eseguite da , ovvero la sola posa in Controparte_2
opera delle lastre in policarbonato, che avendo forma piana e non curva come le coppole in calcestruzzo, erano state adattate al sistema costruttivo, ma non idonee allo scopo;
- che in risposta al quesito n. 3, il C.T.U. aveva erroneamente indicato che le infiltrazioni erano state determinate dall'errata esecuzione dell'impermeabilizzazione della copertura, nelle parti eseguite dalla dimenticando che era stata prestatrice esclusivamente di Controparte_2 Controparte_2
manodopera, mentre i materiali erano stati forniti dalla che dunque Pt_3 Controparte_2
non poteva avere nessuna ingerenza sulle scelte progettuali e tipologiche dei materiali, scelta che
Con restava in capo all'appaltatore (RD ), previa approvazione della Committente (
[...]
e del suo Direttore dei Lavori;
Parte_1
- che il CTU non aveva indicato né in relazione, né nel computo metrico di stima dei ripristini, quali sarebbero stati gli elementi idonei ad evitare in futuro che si ripetesse la problematica, ovvero quali erano le lavorazioni riconducibili alla : la cui incidenza di manodopera, stimata in Controparte_2 circa il 25% corrispondente a circa € 18.000,00, dimostrava la residualità di competenza della CP_2
che aveva un contratto di sola prestazione di manodopera per un valore complessivo pari a
[...] soli €. 4.900,00;
- che in risposta al quesito n. 4, Il C.T.U. nel descrivere il funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, aveva rilevato una deficienza nella predisposizione discendenti trave canale, la cui non corretta esecuzione poteva aver determinato un innalzamento dei livelli di acqua nella trave canale, fino alla tracimazione con sversamenti all'interno del capannone;
non aveva ricondotto alla responsabilità della tale fattispecie;
Controparte_2
- che i quesiti n. 5; 6 e 7 riguardavano o lavorazioni in cui la non aveva partecipato o Controparte_2
aspetti contrattuali non riconducibili ad;
Controparte_2
- che i vizi e le cause che avevano determinato le infiltrazioni e/o i cedimenti nei punti di ancoraggio erano sicuramente ascrivibili ad errori progettuali ed alla scelta tecnica/qualitativa degli elementi di
11 raccordo (lamiere grecate/scossaline), come anche i materiali impermeabilizzanti (guaine bituminose), di cui non era stata accertata l'idoneità, come non erano stati ritrovati tra i documenti agli atti del giudizio, verbali di accettazione materiali tra il Committente e/o suoi ausiliari e l'Appaltatore, in quanto non era tenuta ad entrare nel merito né della qualità dei materiali, né sulla bontà dei Controparte_2
sistemi di impermeabilizzazione scelti dalla e/o dalla ed in ogni Pt_1 Pt_3 Controparte_2
aveva montato solo una piccola parte dei sistemi impermeabilizzanti, rispetto a quelli realizzati
Contr direttamente dalla;
- che, quanto alle “viterie”, ritenute non idonee dal CTU, l'appaltatore (RD) non aveva fornito al subappaltatore ( ) gli schemi riportanti le specifiche tecniche per la corretta posa in Controparte_2
opera né tali schemi erano risultano forniti, neanche per accettazione, alla committente e/o alla sua
Direzione dei lavori;
- che nella CTU non si faceva alcun cenno agli aspetti progettuali in generale, con particolare riferimento a quelli di dettaglio, di competenza proprio del fornitore della struttura prefabbricata, che laddove idoneamente elaborati e forniti al montatore, sicuramente non avrebbero consentito l'inconveniente delle viterie: tale situazione andava fatte rilevare da parte del Direttore dei lavori della
Committente fin dall'inizio dei lavori, mentre il DL si era limitato ad essere mero osservatore, senza rilevare le possibili criticità del progetto e la mancanza di dettagli costruttivi, che erano le vere cause delle infiltrazioni da acque meteoriche;
- che le viterie utilizzate dalla erano idonee all'uso, semmai, i supporti si erano Controparte_2
dimostrati poco efficaci nella tenuta, ma anche le tipologie delle lamiere utilizzate, non scelte da CP_2
: in considerazione del valore irrisorio delle opere subappaltate ad
[...] Controparte_2 rispetto al totale dell'appalto, essa non poteva essere ritenuta responsabile delle infiltrazioni, rectius della non corretta posa in opera;
né poteva ritenersi responsabile di alcunché essendo stata mero Contr esecutore di lavorazioni residuali, senza alcun idoneo documento tecnico ed avendole affidato la sola prestazione di manodopera, sottraendo così al subappaltatore l'organizzazione dei lavori e, di riflesso, ogni responsabilità sulla esecuzione dei lavori.
Tutto quanto sopra premesso, la ha così concluso: “- in via preliminare Controparte_2
dichiarare la improcedibilità di ogni domanda, da chiunque avanzata, nei confronti di
[...]
per mancato esperimento della negoziazione assistita;
- sempre in Controparte_8
via preliminare e di rito, sospendere il presente giudizio, fino alla definizione del giudizio RG 16/2020 pendente dinanzi il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni;
- in via preliminare e di merito, dichiarare la
12 nullità della chiamata in causa e del relativo atto;
- sempre in via preliminare e di merito, dichiarare la nullità e/o la illegittimità e/o la inammissibilità della istanza di chiamata in causa della
[...]
e del successivo atto di chiamata del terzo 29.10.19 nel Controparte_2 procedimento RG 499/09 Tribunale Teramo, nonché del provvedimento reso all'udienza del 24.10.19
(con il quale il GU ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
), nonché la nullità e/o la illegittimità e/o la inammissibilità della Controparte_2 relazione tecnica a firma dell'ing. resa nel giudizio RG 499/09 Tribunale di Teramo, e Persona_1
la conseguente sua inopponibilità alla la sua Controparte_2
inutilizzabilità nel presente giudizio e la sua irrilevanza ai fini probatori nel presente giudizio, se del caso rinnovandola;
- in via subordinata e nel merito, anche ai sensi dell'art. 702 ter, quinto comma, cpc, rigettare ogni domanda, da chiunque avanzata, nei confronti della Controparte_2
perché non provata e, comunque, perché infondata e/o inammissibile, in via
[...]
subordinata a quanto sopra, coi si rimette la valutazione del Tribunale in ordine al mutamento del rito in quello ordinario. Nella ipotesi di mancato mutamento del rito, si chiede ammettersi i mezzi istruttori indicati;
- rigettare le avverse richieste istruttorie;
concedere in ogni caso il favore delle spese processuali a distrarsi, anche di CTU e di CTP”.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali articolate dalle stesse.
Con ordinanza in data 9.11.2021 il Giudice Onorario, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata, ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio e disposto il mutamento del rito sommario di cognizione in rito ordinario. È stata altresì disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento d'istruzione preventiva rubricato al n. r.g. 499/2019, anche al cospetto dell'art. 698 2°c c.p.c. Espletata la prova orale, la causa è stata rinviata all'udienza del 27.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, ed ivi trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di gg. 60 e 20.
I. Delimitazione del thema decidendum.
La società attrice ha agito in giudizio al fine di sentir dichiarare l'inadempimento contrattuale della in ordine alla fornitura ed alla posa in opera della struttura prefabbricata Controparte_1 oggetto del contratto di appalto del 12 gennaio 2017 e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1667 e 1668, comma primo, c.c., sentir condannare la sulla scorta delle Controparte_1 risultanze dell' al pagamento in favore della dell'importo di € CP_9 Parte_1
97.665,00 oltre IVA, con l'aggiunta degli interessi legali come per legge, da intendersi quale riduzione del prezzo (già interamente pagato) e corrispondente al risarcimento per la spesa necessaria alla eliminazione dei vizi senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla
13 esecuzione specifica;
con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e compensi professionali sia del presente giudizio che della procedura di A.T.P. intervenuta tra le stesse parti.
La società convenuta, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda ed, in ogni caso, la chiamata in causa della subappaltatrice affinché la stessa venisse riconosciuta come Controparte_2
l'effettiva ed unica legittimata e condannata al pagamento di quanto richiesto dalla stessa società attrice Contr ovvero venisse condannata a garantire e tenere indenne da tutte le conseguenze CP_4
Contr pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio o comunque a rimborsare a CP_4
tutto quanto dovesse eventualmente corrispondere a per le causali
[...] Parte_1 di cui all'atto introduttivo ed, in via subordinata, per la riconduzione della domanda dell'attrice ad equità e perché essa fosse eventualmente condannata a restituire unicamente la somma corrispondente alla riduzione di prezzo riferibile al grado di responsabilità eventualmente imputato, senza alcun vincolo di solidarietà. La terza chiamata oltre a questioni preliminari e Controparte_2
pregiudiziali, ha chiesto pronunciarsi la nullità e/o la illegittimità e/o la inammissibilità della relazione tecnica a firma dell'ing. , resa nel giudizio R.G. n. 499/09 Tribunale di Teramo, e la Persona_1
conseguente sua inopponibilità alla uninominale, la sua inutilizzabilità nel Controparte_2
presente giudizio e la sua irrilevanza ai fini probatori nel presente giudizio, ed il rigetto di ogni domanda, da chiunque avanzata, nei suoi confronti, perché non provata e, comunque, perché infondata e/o inammissibile.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea è fondata per i motivi che seguono.
II. I fatti di cui è processo.
È prioritario, anche perché funzionale alla corretta delibazione della controversia, ricostruire i fatti di causa, per come emersi dalle allegazioni difensive e dalle produzioni documentali delle parti.
In data 2.01.2017, fu stipulato tra la ed Officina Meccanica di Sandullo Controparte_1
Pasquale un contratto per la costruzione in appalto di una struttura prefabbricata, opificio industriale, definendosi i costi e le modalità di pagamento. Il contratto veniva successivamente sostituito da scrittura privata del 12 gennaio 2017, sempre tra le medesime parti e del medesimo contenuto, tranne per alcune differenze marginali: rivisitazione del numero e della lunghezza degli elementi di copertura per adeguare la fornitura alle effettive necessità della ricorrente;
termine di decorrenza per il primo rateo di pagamento, stabilito nel momento del rilascio del bene anziché nel momento della sottoscrizione del contratto;
termine per la rielaborazione del progetto, 30 gennaio 2017 anziché del 20 gennaio 2017, con sostanziale conservazione per il resto, del contenuto del primo contratto di appalto.
Con comunicazione in data 18 marzo 2017, debitamente partecipata all'appaltatore,
[...]
[...]
[...] [ subentrava alla committente “nell'adempimento delle Controparte_10 Controparte_3 obbligazioni contrattuali e nella intestazione del contratto”.
provvedeva a fornire e montare la struttura prefabbricata Controparte_1 commissionata, ma già nel corso dell'esecuzione delle opere, la committente Parte_1 segnalava all'appaltatore una serie di vizi e difetti imputabili alle imperfezioni del prodotto fornito, nonché una serie di errori ed imperfezioni commessi nella fase di posa in opera della struttura prefabbricata ed, in particolar modo, nella realizzazione della impermeabilizzazione della copertura che determinava, ad ogni evento meteorologico caratterizzato da pioggia battente, il sistematico fenomeno di copiose infiltrazioni di acqua, provenienti proprio dalla copertura del capannone, con conseguente stillicidio nei locali sottostanti. Invitata a più riprese dalla committente ad intervenire per tentare di eliminare le problematiche segnalate, l'appaltatrice non riusciva a risolvere in maniera definitiva gli inconvenienti lamentati ed anzi, il perdurare delle copiose infiltrazioni, causava distacchi di pezzi di calcestruzzo, anche di significative dimensioni.
avendo già provveduto al saldo del pagamento di quanto previsto in Parte_1
contratto, con atto di costituzione in mora del 24 luglio 2018 richiedeva il risarcimento dei danni alla ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1453, 1667, 1668 e 1669 del Controparte_1
codice civile.
Seguivano ulteriori sopralluoghi, non risolutivi del fenomeno infiltrativo, nonostante le rassicurazioni comunicate in via formale con nota del 3 agosto 2018.
Ugualmente senza alcun esito rimaneva la procedura di stipula per la convenzione di negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 162/2014. Di qui il ricorso della
[...]
ex art. 696 bis c.p.c., al fine di accertare la qualità del manufatto prefabbricato Parte_1 consegnato, nonché di verificare la natura e l'entità delle lavorazioni a carico dell'appaltatore, sia quelle già eseguite sia quelle da eseguirsi, attraverso un'apposita C.T.U..
Questi i fatti processuali.
Preme osservare in punto di diritto, che nel contratto di appalto, il committente che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, primo comma, cod. civ., che le difformità o i difetti siano eliminabili a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 cod. civ., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6181 del 16/03/2011).
15 Come noto, in base alla garanzia offerta dall'art. 1668 c.c. per i vizi dell'opera appaltata, al committente spetta la scelta se agire contro l'appaltatore per ottenere la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi. Tale scelta presuppone che le difformità ed i vizi siano eliminabili e, comunque, non tali da rendere l'opera del tutto inadatta alle sue funzioni, poiché altrimenti il committente sarebbe legittimato a chiedere la risoluzione del contratto.
In base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, dunque, in materia di rimedi attivabili dal committente (artt. 1667 e 1668 c.c.), questi può chiedere, in alternativa alla domanda di eliminazione dei vizi (c.d. domanda d'adempimento), la condanna dell'appaltatore (domanda di risarcimento danni per equivalente) al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti (cfr., in questi termini, Cass. 2001, n.10571; Cass. 2000, n. 15247). A tal proposito, va specificato che la scelta tra l'azione di eliminazione dei vizi (restitutio in integrum) e quella di riduzione del prezzo (quanti minoris) costituisce una facoltà del committente, rapportata dalla giurisprudenza all'esercizio di un vero e proprio diritto potestativo (v. Cass. n. 31378/2022).
Orbene, nella specie, dal tenore letterale delle conclusioni formulate, non vi è dubbio che parte attrice abbia espressamente optato per la richiesta di riduzione del prezzo dell'opera, sotto forma di restituzione della somma corrispondente ai costi per la riparazione dell'opera, avendo essa già ottemperato al pagamento integrale di quanto a suo carico.
III. Le risultanze dell'ATP.
Al CTU della fase di ATP, ing. , venivano posti i seguenti quesiti: “1. Accerti il CTU se Persona_1
il prefabbricato presenti fenomeni di infiltrazioni e, in caso affermativo, se attuali o pregressi, in quali punti e imputabili a quali lavorazioni;
2. Verifichi il CTU se le opere di impermeabilizzazione sono state eseguite da ditte subappaltatrici;
3. Accerti il CTU se le infiltrazioni lamentate sono attribuibili all'opera non eseguita a regola d'arte dalla ditta subappaltatrice e, in caso Controparte_2 affermativo, indichi le opere da eseguirsi per il ripristino a regola d'arte quantificandone la misura e calcolandone i costi, nonché i tempi per il completamento delle opere;
4.Dica il CTU se le infiltrazioni identificate nella foto A1 della relazione tecnica di parte ricorrente, possano essere attribuite all'errato dimensionamento dell'impianto fognario, che non permette un veloce deflusso delle acque che riempiono il discendente inserito all'interno del pilastro provocandone la fuoriuscita;
5.Dica il
CTU se le infiltrazioni identificate nella fotografia A2 allegata alla relazione tecnica di parte ricorrente possano essere imputate all'errato fissaggio e montaggio degli infissi;
6.Dica il CTU se gli interventi indicati nella consulenza tecnica di parte sono stati previsti contrattualmente o se prevedono
16 opere e/o sostituzioni di manufatti diversi, che esulano dalla tipologia strutturale commissionata e depositata presso gli enti competenti;
7.Accerti il CTU se, successivamente all'intervento dell'impresa resistente, sono intervenute altre ditte per svolgere lavorazioni nel fabbricato di cui trattasi e se tali lavorazioni possono aver influito e in che misura percentuale, sugli eventuali vizi e/o difetti lamentati;
8.Verificare quali opere era contrattualmente tenuta ad eseguire Controparte_2
e quali opere ha effettivamente eseguito
[...] Controparte_2
nonché di verificare sotto la direzione e la vigilanza di chi sono state eseguite queste
[...] opere”.
Ad evasione dell'incarico il fiduciario del Giudice relazionava che in alcune zone erano ancora visibili fenomeni di infiltrazioni pregresse. “Nello specifico si possono ancora vedere in corrispondenza di due pilastri (…) le macchie lasciate dal passaggio di acqua sicuramente pregressi. In corrispondenza delle coppelle bugnate in calcestruzzo di copertura, in diverse zone si rileggono aree più scure segno del passaggio di acqua pregresso”.
Quanto alle cause delle infiltrazioni, il CTU le definiva sicuramente imputabili “ad errori esecutivi della posa in opera dei vari elementi che costituiscono l'impermeabilizzazione della copertura…”
Dopo aver sostenuto la difficoltà di riferire ad un preciso momento storico i fenomeni infiltrativi che c'erano sicuramente stati “in quanto le tracce lasciate dall'acqua sono evidenti”, l'esperta aggiungeva che “Si può senza dubbio affermare che il giorno del sopralluogo (11 febbraio 2020), anche se vi era stata una leggera pioggia, all'interno non erano visibili fenomeni infiltrativi diretti, ma si rileggeva solo la situazione riportata nella documentazione fotografica allegata mediante il riscontro con macchie ancora evidenti.”
Rispondendo al quesito relativo a quale ditta riferire l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione della copertura, l'ing. affermava che “sono state in parte realizzate direttamente in officina Per_1
dalla ed in parte realizzate in cantiere a montaggio della struttura Controparte_1 portante eseguito. (…) alcune lavorazioni di impermeabilizzazione nonché lavori di montaggio di elementi di copertura sono stati eseguiti dalla (terzo Parte_4
chiamato), giusto contratto di sub appalto stipulato in data 10/11/2017 tra la
[...]
(ditta titolare del contratto) e la stessa Controparte_1 Parte_4
(Cfr. Allegato n.5)”. Dunque, il contratto di subappalto ripassato il 10.11.2017 tra
[...] [...]
e uninominale prevedeva che la provvedesse nello CP_4 Controparte_2 Controparte_2 specifico alla: “Posa in opera manto di copertura costituito da: - Bocchettoni in neoprene diam. Mm
160 per raccordo trave canale testa pilastro;
- Tubi in pvc per raccordo elementi “Esperia-testa
17 pilastro”, compreso il raccordo con guaina tra le travi;
- Membrana impermeabilizzante, 4 mm con finitura della faccia superiore in microardesia flessibilità a freddo -15°C, necessaria per il raccordo perimetrale tra gli elementi “ESPERIA” e i pannelli di tamponamento e per il raccordo tra gli elementi ed eventuali riparazioni di parti danneggiate, compreso la posa di bocchettoni in neoprene diam Mm 160 per raccordo elementi “ESPERIA” e tubi all'interno della trave canale;
- Scossaline in aluzinc e zincate per raccordi vari;
- Lastre in policarbonato alveolare ad incastro per la realizzazione del velario dei lucernai compreso la posa dei listelli di legno e della rete anticaduta;
- Lastre in policarbonato grecato per la realizzazione dei lucernai compreso omega e lamiere di raccordo;
-
Scossalina di coronamento pannelli di tamponamento in lamiera preverniciata RAL 9010”.
Ad evasione del quesito relativo alla cattiva esecuzione di quali opere di impermeabilizzazione attribuire le infiltrazioni riferite dalla committente, il CTU precisava: “Le infiltrazioni lamentate da parte attrice sono causate dall'errata esecuzione delle impermeabilizzazioni della copertura nelle parti eseguite dalla ditta sub-appaltatrice Tali lavorazioni, già indicate in risposta Controparte_2
al quesito 2), consistevano nella sola posa in opera di materiale fornitogli dalla ditta appaltatrice
(…) Si nota come gli interventi della risultino Controparte_1 Controparte_2
mal eseguiti (…) in quanto si trovano lamiere non idoneamente fissate e dunque distaccate, oltre a fissaggi tecnicamente eseguiti sia in punti errati e sia con viti non idonee tali da non riuscire ad agganciare i vari elementi per renderli solidali. (…) Sono inoltre visibili in copertura gli interventi di ripristino eseguiti in una seconda fase dalla ditta per conto della Controparte_2 [...]
e nello specifico sono stati eseguiti alcuni ripristini di guaina in zone dove Controparte_1
probabilmente vi erano stati dei distacchi o rotture. Nel complesso, per quanto si è potuto visionare, il sottoscritto CTU rileva due macro problematiche: a) L'utilizzo di lamiere diritte e lisce al fine di creare il sormonto delle lamiere grecate curve di copertura (fornite dalla Controparte_1
e posati dalla;
b) L'utilizzo di viterie per fissaggi non idonee ed in taluni casi Controparte_2 ubicate in punti non corretti (fornite e posate dalla .” Controparte_2
Il CTU evidenziava poi la pericolosità rappresentata dalla presenza, internamente all'opificio, “di parti delle lastre in calcestruzzo bugnate lesionate, distaccate, ed in parte già ripristinate in corrispondenza degli appoggi sui tegoli alari. L'eventuale distacco di parti lesionate e/o già ripristinate rappresenta un evento molto pericoloso per gli operatori, mezzi e macchinari sottostanti in quanto il fenomeno è incontrollabile e può essere assolutamente improvviso. Si possono notare nella foto n°12 alcuni elementi della copertura rinvenuti a terra dal conduttore del capannone e mostrati in sede di sopralluogo. Per quanto concerne quest'ultimo vizio riscontrato la ditta sub appaltatrice CP_2
18 non ha svolto nessuna lavorazione, in quanto tali lastre sono state fornite e poste in Controparte_2
opera dalla Altri vizi riscontrati, che già in parte sono stati Controparte_1 ripristinati, consistono in alcuni piccoli distacchi di calcestruzzo sui pannelli di tamponatura d'angolo del capannone, elementi sempre forniti e posti in opera dalla . Controparte_1
Passando all'individuazione degli interventi necessari al ripristino alla regola dell'arte dei vizi riscontrati, il CTU li elencava nel seguente modo: “1) smontaggio parziale della copertura e nello specifico delle lastre bugnate in calcestruzzo con sovrastante manto grecato, dei lucernai e delle varie lattonerie di raccordo, con trasporto a rifiuto del materiale di risulta e smaltimento in discarica autorizzata;
2) montaggio di nuovo sistema in copertura composto da pannelli sandwich curvi coibentati e pedonabili, con interposte lastre traslucide per la creazione dei lucernai e sistemi anticaduta;
3) ripristini con malte speciali di alcune parti dei pannelli d'angolo distaccate.”
L'esecuzione dei predetti interventi ripristinatori nella piena osservanza delle misure di sicurezza faceva ritenere al CTU la necessità dello “sgombero totale da tutti i materiali e macchinari dell'intero capannone. Si stimano che per l'esecuzione di dette lavorazioni, con materiali già presenti in cantiere, si aggirano intorno ai 15 giorni lavorativi”.
L'ing. escludeva poi che il fenomeno infiltrativo potesse dipendere dall'impianto Persona_1
fognario in quanto lo stesso permetteva uno scorrimento delle acque senza ostruzioni, mentre ravvisava nella presenza di un canale di raccolta (trave canale) delle acque interne all'opificio stesso, un elemento che avrebbe potuto creare infiltrazioni interne, precisando, nello specifico: “che i fori dei discendenti presenti in copertura non corrispondono ai fori dei discendenti presenti all'interno dei pilastri che vengono usati per il deflusso delle acque. Al fine di collegare il tutto sono stati installati dei tubi in pvc che però non risultano innestati completamente con la testa del pilastro. Tale dettaglio, a parere del sottoscritto CTU non è da sottovalutare, in quanto potrebbe, in caso di piogge a forte intensità o di eventuali otturazioni, far sversare l'acqua nella trave canale interna all'opificio che a sua volta potrebbe creare un innalzamento del livello delle acque e quindi uno sversamento verso l'interno del capannone. Inoltre, in adiacenza a tali travi vi sono canaline per l'alloggiamento delle impiantistiche elettriche.”
Quanto alle infiltrazioni causate dall'errato fissaggio e montaggio degli infissi (riportato dalla rappresentazione fotografia della CTP di parte ricorrente a firma ing. del 17 Persona_2
gennaio 2018), il CTU affermava che la tipologia di infiltrazione fotografata era da attribuire ad una non idonea sigillatura degli infissi montati.
19 Quanto all'eventualità di interventi – successivi a quello spiegato dalla – eseguiti da altre CP_1
ditte e le cui lavorazioni potevano aver influito e in che misura percentuale, sugli eventuali vizi e/o difetti lamentati, l'ausiliare tornava a precisare che “L'impresa resistente Controparte_1
così come già riepilogato in precedenza, ha sub-appaltato alcuni lavori in copertura alla
[...]
In data 18 maggio 2018 a seguito di diverse corrispondenze a mezzo email riportate Parte_4
agli atti, è stato eseguito un sopralluogo in sito nel quale si sono riscontrati alcuni vizi di cui la
[...]
si prendeva carico al fine di eseguire i relativi ripristini, così come riportato in Controparte_1
verbale. Successivamente la provvedeva con proprio personale (sia Controparte_1
tramite la e sia tramite altra ditta non specificata) ad eseguire gli interventi di Controparte_2
ripristino così come concordato. La ricorrente, a seguito di tali interventi, ha lamentato nuovamente infiltrazioni, ma, per quanto riportato in atti, non vi sono stati ulteriori interventi dalla
[...]
in quanto in data 24 luglio 2018, pur essendosi recati in sito con personale Controparte_1 autorizzato per eseguire gli ulteriori interventi di ripristino, gli è stato impedito l'accesso da parte della Successivamente a tale data non è possibile accertare dal sottoscritto Parte_1
CTU se vi sono state altre ditte che sono intervenute per “sanare” le ulteriori problematiche di infiltrazione lamentate da parte attrice.”
Infine, l'indagine tecnica si completava con la verifica delle opere alla cui esecuzione era contrattualmente tenuta la uninominale e quelle effettivamente eseguite dalla Controparte_2
subappaltatrice, nonché con la verifica della direzione e della vigilanza di chi fossero state eseguite queste opere. A tal proposito la CTU precisava che: “La ditta Controparte_2
ha sottoscritto con la un contratto di sub appalto in data
[...] Controparte_1
10 novembre 2017 per lavori da svolgersi presso un costruendo opificio di proprietà della
[...]
(Cfr Allegato n°5). Così come indicato in risposta al quesito n°2), i lavori che la Parte_1
doveva svolgere vengono riepilogati nello stesso contratto di sub appalto e sono di Controparte_2
seguito riportati: Posa in opera manto di copertura costituito da: - Bocchettoni in neoprene diam. Mm
160 per raccordo trave canaletesta pilastro;
- Tubi in pvc per raccordo elementi “Esperia-testa pilastro”, compreso il raccordo con guaina tra le travi;
- Membrana impermeabilizzante, 4 mm con finitura della faccia superiore in microardesia flessibilità a freddo -15°C, necessaria per il raccordo perimetrale tra gli elementi “ESPERIA” e i pannelli di tamponamento e per il raccordo tra gli elementi ed eventuali riparazioni di parti danneggiate, compreso la posa di bocchettoni in neoprene diam. Mm 160 per raccordo elementi “ESPERIA” e tubi all'interno della trave canale;
- Scossaline in aluzinc e zincate per raccordi vari;
- Lastre in policarbonato alveolare ad incastro per la realizzazione del velario dei lucernai compreso la posa dei listelli di legno e della rete anticaduta;
- Lastre in
20 policarbonato grecato per la realizzazione dei lucernai compreso omega e lamiere di raccordo;
-
Scossalina di coronamento pannelli di tamponamento in lamiera preverniciata RAL 9010. N.B. IL
SUBAPPALTATORE DOVRA' PROVVEDERE ALLO SCARICO, ALLA RELATIVA
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI IN COPERTURA E ALLO SMALTIMENTO DEI MATERIALI
DI RISULTA DELLE SUDDETTE LAVORAZIONI. TUTTE LE VITERIE PER I FISSAGGI, LE
SIGILLATURE, IL GAS PROPANO ECC E LA CUSTODIA DEI MATERIALI SONO A CURA E
CARICO DEL SUBAPPALTATORE.”
Riferiva il CTU che la durante il sopralluogo aveva confermato in sito le Controparte_2
lavorazioni eseguite ed anche alcuni ripristini eseguiti successivamente, a seguito delle prime lamentele Contr da parte della aggiungendo che “ I lavori svolti dalla così CP_7 Controparte_2 come indicato all'art.5) “Sorveglianza dei lavori” del contratto di sub appalto del 10 novembre 2017 dovevano essere verificati dall'impresa appaltatrice ( “… senza che ciò Controparte_1 comporti sgravi di responsabilità del sub appaltatore”. Chiaramente la Direzione Lavori, per il ruolo che riveste, ha sempre l'obbligatorietà di verificare e supervisionare qualunque lavorazione venga svolta in cantiere attinente alle opere di cui ha ricevuto incarico. Si precisa inoltre che la
[...]
aveva il compito della sola posa in opera di materiali forniti dalla Controparte_2 [...]
Controparte_1
A conclusione del suo elaborato il CTU riepilogava così i vizi riscontrati in sito: “1) Posa in opera non alla regola dell'arte degli elementi per l'impermeabilizzazione della copertura riepilogati in risposta al quesito n°2 eseguiti dalla ditta che hanno creato infiltrazioni di Controparte_2 Controparte_2
acqua durante le piogge;
2) Distacchi, lesioni e parti già ripristinate di porzioni di lastre di calcestruzzo bugnate di copertura in corrispondenza degli appoggi, tali da creare situazioni di grave pericolo in caso di caduta dall'alto al personale sottostante nonché ai mezzi presenti;
3) Piccoli distacchi di parti di calcestruzzo localizzate nei pannelli d'angolo del capannone prefabbricato.”
Dopo aver descritto, come già riportato, gli interventi necessari da eseguire per superare i vizi riscontrati, il CTU precisava che per l'esecuzione a norma delle misure di sicurezza degli interventi predetti era necessario lo sgombero totale da tutti i materiali e macchinari dell'intero capannone per la durata di circa 15 giorni lavorativi. Calcolava dunque il costo di tale intervento, così come riportato e riepilogato nel computo metrico estimativo, in euro 90.665,00 (oltre IVA come per legge) oltre alle spese tecniche per la redazione, da parte di un tecnico abilitato, delle varie autorizzazioni da presentare presso gli enti competenti, al poter eseguire l'intervento, nonché la direzione dei lavori e la sicurezza per complessivi euro 7.000,00 oltre IVA e cassa come per legge.
21 Venendo a esaminare, dunque, le doglianze sollevate dalle parti negli atti di causa e oggetto di indagine peritale, il Tribunale ritiene di prendere in considerazione le risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento d'istruzione preventiva n. 499/2019
R.G. ed acquisito agli atti del presente fascicolo. Tali risultanze appaiono infatti meritevoli di essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato iter espositivo.
Orbene, il consulente ha riscontrato plurimi vizi nell'esecuzione dei lavori appaltati alla società convenuta, quantificando i costi necessari per la relativa riparazione.
Tale stima, pertanto, può essere considerata ai fini della soluzione della domanda promossa dall'attrice, giacché l'azione di riduzione ex art. 1668 c.c., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla stessa norma, costituisce anch'essa un rimedio volto a riparare le conseguenza di un inadempimento contrattuale e la corrispondente riduzione del prezzo, che di regola viene determinata in base a criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore ed il rendimento dell'opera pattuita, e quelli dell'opera effettivamente eseguita, non esclude che possa coincidere con il costo delle opere necessarie per le riparazioni e correzioni (cfr. Cass. n. 8043/1994).
Quanto alle critiche mosse da parte convenuta alla relazione del c.t.u., si rileva che l'ausiliare del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto - aderendo alle conclusioni del c.t.u. che ha tenuto conto dei rilievi dei c.t.p., replicandovi – “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, Cass. n.
10222/2009; Cass. n. 23362 del 2012).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito e la completezza dell'elaborato in esame, sono idonee a dimostrare la ricostruzione dei fatti così come prospettata dall'esperto e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta.
IV. Le deposizioni testimoniali.
Il teste di parte attrice , all'udienza del 7.11.2022, conferma la presenza di vizi Testimone_1 consistenti in infiltrazioni “tuttora perduranti nel prefabbricato”, comportanti anche distacchi di materiale di cemento, tanto da costringere a circoscrivere l'area con paletti di Controparte_3
22 plastica e nastro e da renderla inutilizzabile da marzo 2022 fino a 3/4 mesi dopo, quando sono stati tolti pietrisco e nastro.
Anche , c.t.p. di che ha effettuato una serie di sopralluoghi durante i Persona_2 Pt_1 mesi piovosi tra novembre e dicembre 2022, all'udienza del 30.01.2023, conferma la persistenza di fenomeni di infiltrazione d'acqua all'attualità ai pilastri di sostegno ed alla copertura. Conferma pure di aver verificato su espressa richiesta della e si fossero verificati anche nel mese di marzo 2022 Pt_1 fenomeni di distacco di elementi di copertura del capannone, conferma la perimetrazione dell'area con nastro per impedirne l'accesso e la caduta di frammenti di distacco di cemento dagli elementi di copertura. Conferma la circostanza che, in data 18.5.2018, a seguito di sopralluogo intervenuto in contraddittorio tra le parti, erano state evidenziate le problematiche meglio indicate nel verbale
(documento n. 5 di parte convenuta) e che erano stati individuati gli interventi da eseguire, interventi che egli aveva seguito mentre il verbale gli era stato esibito dalla dal direttore dei lavori ing. Pt_1
. Riferisce che gli interventi indicati nel predetto verbale di sopralluogo erano stati tutti Per_3
realizzati nel giugno - luglio 2018 e precisa che, anche dopo l'esecuzione di tali interventi, nell'opificio si erano verificate diverse infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla sua copertura ed anche il distacco materiale cementizio dagli elementi di copertura. Precisa che, anche a seguito dell'esecuzione di tali interventi, la società attrice aveva lamentato plurimi episodi di infiltrazione, il distacco di elementi e la fessurazione sugli elementi di copertura.
Contr Il teste di parte convenuta dipendente all'udienza del 30.01.2023 conferma la Testimone_2
circostanza che in data 18.5.2018, a seguito di sopralluogo intervenuto in contraddittorio tra le parti, venivano evidenziate le problematiche meglio indicate nel verbale mostrato (documento n. 5 di parte convenuta) e individuati gli interventi da eseguire per essere stato presente ed aver sottoscritto il verbale. Precisa che non tutti gli interventi indicati nel predetto verbale di sopralluogo erano stati realizzati nel giugno - luglio 2018, ma che una parte dei lavori che vengono eseguiti abitualmente prima del collaudo strutturale dell'edificio non gli era stato permesso di farli o completarli da parte della committente LU.AN.. Trattavasi di lavori di ripristino che venivano fatti a seguito di assestamenti dell'edificio. Il teste nega episodi di infiltramento dopo l'esecuzione degli interventi in opificio e non ricorda che l'attrice si fosse lamentata di un solo fenomeno infiltrativo. Conferma la disponibilità espressa da , anche dopo tale denuncia, ad effettuare un sopralluogo e ad eseguire ulteriori CP_4 interventi manutentivi ed il rifiuto della società attrice che le negò l'accesso in cantiere: “Vero, più volte ho chiamato io stesso il per verificare lo stato dei luoghi ma non ce lo ha permesso.” Per_4
23 Rispondendo a capitolo di prova contraria, se il capannone industriale presentasse ancora all'attualità fenomeni di infiltrazioni di acqua ai pilastri di sostegno ed alla copertura, il teste afferma che gli risulta la circostanza, ma di non aver potuto verificare nulla al riguardo in quanto non gli era stato consentito l'accesso al capannone.
A domanda di prova contraria della terza chiamata il teste afferma che i predetti lavori erano avvenuti sotto la direzione ed il controllo della direzione dell'ing. e che tutto il materiale per la Per_3
esecuzione delle opere di impermeabilizzazione al capannone era stato fornito alla
[...]
Contr Contr
dalla , tranne i fissaggi. Conferma che Parte_4 CP_4 CP_4
aveva mosso contestazioni ad in ordine alla regolare
[...] Parte_4
esecuzione delle opere di impermeabilizzazione per averglielo riferito il collega che curava le opere di impermeabilizzazione.
Il teste dipendente della terza chiamata, conferma che alla Testimone_3 [...]
Contr erano state commissionate da opere di impermeabilizzazione al Parte_4 CP_4 capannone della società per aver egli partecipato ai lavori. “Sia io che un Parte_1
Contr altro operaio venivamo comandati da un geometra della . Riferisce che i materiali non erano stati forniti dalla ma di non essere in grado di riferire chi li avesse portati. Parte_5
Escusso all'udienza del 12.06.2023, il teste di parte attrice (dipendente ), Testimone_4 Pt_1 conferma il persistere all'attualità del fenomeno delle infiltrazioni di acqua ai pilastri di sostegno ed alla copertura all'interno dell'opificio e di saperlo “in quanto lavoro all'interno del capannone”.
conferma pure che l'area a marzo 2022 era stata delimitata con nastro bianco e rosso a causa Tes_4
del distacco di elementi di copertura del capannone e che la stessa era rimasta da allora inutilizzata e riconosce nelle foto mostrate i frammenti di cemento rinvenuti a terra dopo il distacco.
Alla stessa udienza del 12.06.2023 viene escusso il teste di parte convenuta , Testimone_5
Contr all'epoca dei fatti lavoratore dipendente della il quale afferma di essere stato presente al sopralluogo del 18.05.2018 e di aver partecipato all'esecuzione dei lavori di ripristino stabiliti in seguito allo stesso ed eseguiti nel 2018. Non sa riferire se dopo tali interventi (del 2018) nell'opificio si siano verificate infiltrazioni di acqua provenienti dalla sua copertura in quanto ha partecipato al primo ripristino della copertura attraverso la ditta che ha eseguiti i lavori nel 2018. Riferisce che il CP_11
Cont titolare della ditta gli telefonò dal cantiere presso la chiedendogli se conoscesse Pt_1
“qualcuno che li facesse entrare per un ripristino che dovevano eseguire in quanto avevano negato loro l'accesso”.
24 A domanda di prova contraria sui capitoli della terza chiamata conferma che alla
[...]
Contr erano state commissionate da opere di Parte_4 CP_4
impermeabilizzazione al capannone della società e che detti lavori erano Parte_1
Contr avvenuti sotto la direzione ed il controllo “di un responsabile di cantiere della che se non erro era il Geom. ”. Riferisce che tutti materiali per la esecuzione delle opere di CP_12
impermeabilizzazione erano stati forniti alla dalla Parte_4
Contr
“ad esclusione dei fissaggi e del gas propano per la messa in opera delle membrane” e CP_4
che RD aveva mosso contestazioni ad in CP_4 Parte_4
ordine alla regolare esecuzione delle opere di impermeabilizzazione.
Sulla base delle risultanze della c.t.u. e di quelle rinvenienti dall'esperita prova orale, emerge la mancata realizzazione delle opere a regola d'arte e l'imputabilità dell'inadempimento alla appaltatrice con conseguente diritto della committente alla richiesta riduzione del Controparte_1 prezzo, nella misura individuata dal CTU in complessive euro 97.665,00, oltre IVA, e con l'aggiunta degli interessi legali come per legge.
È risultato infatti che le infiltrazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'appaltatrice, sono continuate anche dopo gli eseguiti interventi di ripristino da essa eseguiti. Quanto al mancato accesso all'opificio per il rifiuto opposto da parte della committente, ritiene il decidente che fosse suo diritto – all'esito dell'insuccesso delle già eseguite opere di riparazione – procedere ad un accertamento giudiziale delle cause del fenomeno infiltrativo al fine dell'esperimento dell'azione di riduzione del prezzo (nella forma restitutoria, avendolo già corrisposto integralmente).
Quanto alla responsabilità della subappaltatrice, si ritiene che la stessa vada esclusa perché, se anche è vero che le opere di impermeabilizzazione causative dei fenomeni infiltrativi sono state eseguite dalla l'esecuzione è avvenuta sotto la direzione e la responsabilità della appaltatrice, che ha Controparte_13 fornito anche i materiali rivelatisi inadeguati. Si può affermare che la direzione dell'esecuzione delle opere sotto il controllo della e la mancata possibilità di scelta dei materiali da parte Controparte_4 della subappaltatrice, riducono l'intervento della stessa ad una mera prestazione di manodopera, con esclusione di responsabilità in ordine ai vizi.
V. Risultanze finali e governo delle spese di lite.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento della domanda dell'attrice mentre va respinta la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa.
25 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022. Le spese dell'ATP, come liquidate in decreto in atti, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della domanda formulata da dichiara Parte_1
l'inadempimento della convenuta l contratto di appalto Controparte_1 ripassato tra le parti in data 12.01.2017 per la mancata realizzazione secondo le regole dell'arte della copertura dell'opificio industriale della committente;
2) per l'effetto condanna ad operare la riduzione del prezzo del Controparte_1
prefabbricato nella misura di euro 97.665,00, ed essendo stato il prezzo già corrisposto per l'integro dalla committente, condanna la convenuta alla restituzione dell'importo predetto in favore della committente oltre IVA ed interessi legali come per Parte_1 legge a decorrere dalla data dell'incasso;
3) rigetta le domande tutte spiegate dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
[...]
uninominale; Controparte_2
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore dell'attrice in euro 14.103,00 per compensi, oltre euro 379,50 per esborsi ed oneri di legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Picciocchi che se ne dichiara antistatario;
condanna altresì la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata Controparte_2
che liquida in 14.103,00 oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
5) pone definitivamente le spese dell'ATP n. 499/2019 R.G., liquidati in euro 3.332,17 per compensi, oltre costi della procedura in euro 259,00, a carico di parte convenuta.
Teramo, 29 Maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Marco Di Biase
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