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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Boris Ventura (C.F. C.F._2
- attore -
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
- convenuto - con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: interdizione giudiziale “ai sensi dell'art. 473-BIS 52, dichiarare l'interdizione (ex art. 414
e ss. c.c.) del figlio nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_1
residente in [...] C.F._3
con ogni conseguenza di legge.
Chiede, inoltre, nell'interesse del figlio, che il Tribunale voglia:
a) nominare con urgenza il padre , eventualmente e preferibilmente Parte_1 anche prima dell'udienza di comparizione, Tutore provvisorio dell'interdicendo, stante il recente compimento della maggiore età e la necessità di adeguata e immediata tutela soprattutto in caso di
pagina 1 di 4 ricovero;
b) successivamente all'udienza dichiarare il padre dell'interdicendo Persona_1
tutore definitivo;
[...]
c) nominare la madre dell'interdicendo pro-tutore, avendo quest'ultima espressamente Controparte_3 manifestato la propria disponibilità in tal senso.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024 l'attore ha chiesto che venga dichiarata l'interdizione del figlio
, nato a [...], il [...] sul presupposto che egli sia affetto da Controparte_1
sindrome genetica degenerativa associata a tetraparesi e presenti severa compromissione cognitiva, con permanente alterazione delle facoltà psico-fisiche e volitive, con totale impossibilità di comunicazione verbale e/o scritta e conseguente impossibilità di provvedere ai propri interessi patrimoniali o giuridici.
L'attore ha quindi dedotto che in ragione della natura genetica, degenerativa ed irreversibile della patologia di cui è affetto il figlio l'interdizione sia l'unico strumento che possa tutelare e dare piena protezione ai suoi interessi;
rappresentava di esser disponibile a svolgere la funzione di tutore del figlio e che la moglie, fosse disponibile ad essere nominata pro tutore. Controparte_3
Il ricorso, contenente come di rito l'indicazione dei prossimi congiunti dell'interdicendo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato ritualmente notificato a questi, nonché al convenuto, il quale non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 21.5.2025, presente il Pubblico Ministero, si sono presentati Parte_1
, , (madre), (nonna lato materno),
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
(zio), che non si sono opposti alle domande. Si è quindi proceduto all'esame CP_5 dell'interdicendo; il PM concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si è nominato come tutore provvisorio l'attore e la causa è stata rinviata al 12.2.2025 per consentire al difensore attoreo di produrre gli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche di alcuni parenti dell'interdicendo residenti fuori regione, e e delle ricevute pec relative alla notifica CP_6 Per_2 Parte_2
verso un altro parente, . Persona_3
All'udienza del 12.2.2025, preso atto dell'intervenuto deposito da parte del difensore attoreo dei menzionati avvisi/ricevute, il difensore del ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e ha discusso oralmente la causa, con rinuncia agli scritti conclusivi.
Preliminarmente va in questa sede dichiarata la contumacia di , il quale pur Controparte_1
ritualmente citato e comparso all'udienza del 21.5.2025, non si è costituito in giudizio a mezzo di un pagina 2 di 4 legale.
La domanda di interdizione è fondata e va accolta.
Osserva il Collegio che l'interdizione presuppone un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarsi come “habitus” normale del soggetto (ancorché in presenza di ludici intervalli) e che incida inoltre sulla capacità dello stesso di provvedere alla cura dei propri interessi.
Ciò premesso si osserva che dalla documentazione prodotta dall'attore a sostegno della domanda, si evince che è in effetti affetto dalla nascita da una grave encefalopatia epilettogena Controparte_1
farmacoresistente su base genetica (duplicazione Xq28 gene MECP2) associata a tetraparesi, severa compromissione cognitiva, disfagia e infezioni respiratorie frequenti per la quale dal 2022 è anche portatore di PEG. La sindrome – per cui allo stato non esistono terapie specifiche – ha andamento ingravescente.
Tale patologia incide permanentemente ed irreversibilmente in maniera assai grave sulle facoltà fisiche e psichiche del convenuto, di fatto annullandole pressoché totalmente.
In occasione dell'esame dell'interdicendo, all'udienza del 21.1.2025, emergeva chiaramente che
[...]
non è in grado di interagire, di interloquire o di comprendere quanto avviene intorno a sé. CP_1
Da questi elementi di prova, che rendono del tutto superfluo l'espletamento di una CTU, resta confermato come il convenuto sia portatore di una abituale infermità fisica e mentale, non suscettibile di guarigione, che sicuramente lo pone nella condizione di non essere in grado di far fronte alla propria cura ed interesse personale.
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda, non essendovi misure alternative all'interdizione che possano riconoscersi adeguate e praticabili in funzione della salvaguardia degli interessi del convenuto ed apparendo quindi la misura prescelta la più adeguata alla tutela ed al sostegno dello stesso.
Quanto all'istanza di nominare l'attore e la di lui moglie tutore e pro tutore, la stessa non è accoglibile in questa sede, dovendo gli interessati procedere, sulla base del presente provvedimento, a richiedere la predetta nomina al GT competente.
Stante la natura della causa non è configurabile una soccombenza in senso tecnico e nulla va pertanto disposto riguardo alle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
pagina 3 di 4 i) dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...]; Controparte_1
ii)dispone che la Cancelleria provveda alle prescritte annotazioni e comunicazioni della presente sentenza ai sensi dell'art. 423 c.c.;
iii) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Boris Ventura (C.F. C.F._2
- attore -
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
- convenuto - con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: interdizione giudiziale “ai sensi dell'art. 473-BIS 52, dichiarare l'interdizione (ex art. 414
e ss. c.c.) del figlio nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_1
residente in [...] C.F._3
con ogni conseguenza di legge.
Chiede, inoltre, nell'interesse del figlio, che il Tribunale voglia:
a) nominare con urgenza il padre , eventualmente e preferibilmente Parte_1 anche prima dell'udienza di comparizione, Tutore provvisorio dell'interdicendo, stante il recente compimento della maggiore età e la necessità di adeguata e immediata tutela soprattutto in caso di
pagina 1 di 4 ricovero;
b) successivamente all'udienza dichiarare il padre dell'interdicendo Persona_1
tutore definitivo;
[...]
c) nominare la madre dell'interdicendo pro-tutore, avendo quest'ultima espressamente Controparte_3 manifestato la propria disponibilità in tal senso.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024 l'attore ha chiesto che venga dichiarata l'interdizione del figlio
, nato a [...], il [...] sul presupposto che egli sia affetto da Controparte_1
sindrome genetica degenerativa associata a tetraparesi e presenti severa compromissione cognitiva, con permanente alterazione delle facoltà psico-fisiche e volitive, con totale impossibilità di comunicazione verbale e/o scritta e conseguente impossibilità di provvedere ai propri interessi patrimoniali o giuridici.
L'attore ha quindi dedotto che in ragione della natura genetica, degenerativa ed irreversibile della patologia di cui è affetto il figlio l'interdizione sia l'unico strumento che possa tutelare e dare piena protezione ai suoi interessi;
rappresentava di esser disponibile a svolgere la funzione di tutore del figlio e che la moglie, fosse disponibile ad essere nominata pro tutore. Controparte_3
Il ricorso, contenente come di rito l'indicazione dei prossimi congiunti dell'interdicendo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato ritualmente notificato a questi, nonché al convenuto, il quale non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 21.5.2025, presente il Pubblico Ministero, si sono presentati Parte_1
, , (madre), (nonna lato materno),
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
(zio), che non si sono opposti alle domande. Si è quindi proceduto all'esame CP_5 dell'interdicendo; il PM concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si è nominato come tutore provvisorio l'attore e la causa è stata rinviata al 12.2.2025 per consentire al difensore attoreo di produrre gli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche di alcuni parenti dell'interdicendo residenti fuori regione, e e delle ricevute pec relative alla notifica CP_6 Per_2 Parte_2
verso un altro parente, . Persona_3
All'udienza del 12.2.2025, preso atto dell'intervenuto deposito da parte del difensore attoreo dei menzionati avvisi/ricevute, il difensore del ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e ha discusso oralmente la causa, con rinuncia agli scritti conclusivi.
Preliminarmente va in questa sede dichiarata la contumacia di , il quale pur Controparte_1
ritualmente citato e comparso all'udienza del 21.5.2025, non si è costituito in giudizio a mezzo di un pagina 2 di 4 legale.
La domanda di interdizione è fondata e va accolta.
Osserva il Collegio che l'interdizione presuppone un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarsi come “habitus” normale del soggetto (ancorché in presenza di ludici intervalli) e che incida inoltre sulla capacità dello stesso di provvedere alla cura dei propri interessi.
Ciò premesso si osserva che dalla documentazione prodotta dall'attore a sostegno della domanda, si evince che è in effetti affetto dalla nascita da una grave encefalopatia epilettogena Controparte_1
farmacoresistente su base genetica (duplicazione Xq28 gene MECP2) associata a tetraparesi, severa compromissione cognitiva, disfagia e infezioni respiratorie frequenti per la quale dal 2022 è anche portatore di PEG. La sindrome – per cui allo stato non esistono terapie specifiche – ha andamento ingravescente.
Tale patologia incide permanentemente ed irreversibilmente in maniera assai grave sulle facoltà fisiche e psichiche del convenuto, di fatto annullandole pressoché totalmente.
In occasione dell'esame dell'interdicendo, all'udienza del 21.1.2025, emergeva chiaramente che
[...]
non è in grado di interagire, di interloquire o di comprendere quanto avviene intorno a sé. CP_1
Da questi elementi di prova, che rendono del tutto superfluo l'espletamento di una CTU, resta confermato come il convenuto sia portatore di una abituale infermità fisica e mentale, non suscettibile di guarigione, che sicuramente lo pone nella condizione di non essere in grado di far fronte alla propria cura ed interesse personale.
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda, non essendovi misure alternative all'interdizione che possano riconoscersi adeguate e praticabili in funzione della salvaguardia degli interessi del convenuto ed apparendo quindi la misura prescelta la più adeguata alla tutela ed al sostegno dello stesso.
Quanto all'istanza di nominare l'attore e la di lui moglie tutore e pro tutore, la stessa non è accoglibile in questa sede, dovendo gli interessati procedere, sulla base del presente provvedimento, a richiedere la predetta nomina al GT competente.
Stante la natura della causa non è configurabile una soccombenza in senso tecnico e nulla va pertanto disposto riguardo alle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
pagina 3 di 4 i) dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...]; Controparte_1
ii)dispone che la Cancelleria provveda alle prescritte annotazioni e comunicazioni della presente sentenza ai sensi dell'art. 423 c.c.;
iii) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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