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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11328/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 11328/2023 R.G. promossa da:
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Stefania
GUERCINI, presso il cui studio - in Firenze, in Via Aurelio Saffi, n. 35 - è elettivamente domiciliata
ATTRICE - APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura depositata nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Massimo DAL PAZ e Fabio NARDI, presso il cui studio - in Firenze, Via
Rosolino Pilo n. 7 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA - APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Firenze n. 1916/2023
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1916/2023 del 04/09/2023, pubblicata in pari data e notificata a mezzo e-mail pec in data 7 settembre 2023, ore 11:45, nel giudizio civile rubricato al n. 5193/2022 di R.G., così provvedere: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, respingere l'opposizione a precetto in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
Per parte appellata:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: nel merito: rigettare in toto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1916/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Firenze, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, stante anche
l'intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza che ha riconosciuto che il credito vantato dal Sig. nei confronti del “non è immediatamente esigibile”, per Parte_2 Controparte_1 cui l'ordinanza-assegnazione non può, nè poteva, costituire valido titolo esecutivo su cui fondare l'atto di precetto opposto, e conseguentemente confermare integralmente il provvedimento emesso in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
La società ha convenuto innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Firenze la società pponendosi - ex art. 615, co. Parte_1
1, cod. proc. civ. - all'atto di precetto ricevuto in data 1.4.2022, con il quale le era stato intimato, quale terzo pignorato, il pagamento complessivo di € 4.269,06 oltre interessi legali dal'1.4.2022 al saldo.
Il titolo azionato dalla è un'ordinanza di assegnazione del Parte_1
6.2.2022, emessa dal Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Firenze nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi in danno di creditore nei confronti della Parte_2 società erza pignorata;
nella ridetta Controparte_1 ordinanza testualmente si legge: « - osservato che dalla documentazione prodotta in atti dal debitore esecutato si evince soltanto la presenta di una cessione del quinto dello stipendio, come indicato nei rispettivi LUL come "ces. 1/5 stipendio", mentre nulla si rinviane in ordine ai due precedenti pignoramenti genericamente indicati – segnatamente non si precisa né il nominativo dei precedenti creditori né la scadenza né l'importo dei crediti azionati – nella dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. sicché, allo stato degli atti, la retribuzione corrisposta al debitore esecutato deve intendersi priva di vincoli pignoratizi precedenti l'attuale pignoramento;
- vista la somma precettata per €. 2.705,68 nonché la nota di precisazione del credito depositata in atti;
- liquidate le spese dell'esecuzione successive al precetto, in aggiunta a quelle ivi indicate, in €. 1.563,38 omnicomprensivi (di cui €. 279,38 per spese vive, CPA incluso mentre va esclusa l'IVA in quanto risulta dalla qualità della parte creditrice che essa può rivalersi del tributo in questione su altri soggetti, cosicché esso non costituisce una spesa ai sensi di cui agli art. 90 e 91 c.p.c.: cfr., ad es.,
Cass. 12.2.88 n. 1514) oltre spese vive di registrazione della presente ordinanza se dovute e successive occorrende;
ASSEGNA al creditore un quinto del Parte_1 credito del debitore verso il terzo pignorato Parte_2 [...] ora " Controparte_2 Controparte_1
per retribuzione di lavoro subordinato nonché verso per cassa
[...] CP_3 integrazione in deroga, fino a concorrenza della somma di €. 4.269,06 comprensiva delle spese di esecuzione tutte oltre interessi scalari al tasso legale a decorrere dal 25.11.2020 sino al saldo su €.
1.380,00 (capitale) e le sole spese vive di registrazione della presente ordinanza se dovute;
ORDINA pertanto al terzo pignorato Controparte_2 ora " : 1)
[...] Controparte_1 previa trattenuta a carico del debitore di pagare mensilmente al creditore Parte_2 un quinto delle retribuzioni nette - al netto di assegni familiari ed Parte_1 al lordo di cessioni volontarie - dovute al debitore fino alla concorrenza della Parte_2 somma suddetta con decorrenza dal mese di APRILE 2021 sino a concorrenza della somma suddetta, versando quanto già trattenuto entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza a cura della parte creditrice;
2) in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia stata pagata l'intera somma, di trattenere a carico del debitore
[...]
e di pagare al creditore un quinto (o la minor somma Pt_2 Parte_1 necessaria) delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro;
3) in caso di destinazione da parte del dipendente dell'indennità suddetta ad un fondo di previdenza prima che sia stata pagata l'intera somma di trattenere a carico di questi e di pagare al creditore un quinto (o la minor somma necessaria) Parte_1 delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del rapporto di Parte_2 lavoro anche per quella parte che maturasse successivamente alla destinazione al fondo;
ordina altresì all' previa trattenuta a carico del debitore di pagare mensilmente al CP_3 Parte_2 creditore un quinto delle somme nette dovute al debitore Parte_1 [...]
a titolo di cassa integrazione in deroga fino alla concorrenza della somma suddetta con Pt_2 decorrenza dalla prima rata utile avuto riguardo alla data di notificazione dell'atto di pignoramento;
ONERA il creditore procedente i comunicare con Parte_1 cadenza almeno semestrale al terzo pignorato Controparte_2 ora "
[...] Controparte_1
le somme progressivamente incassate in ragione del pignoramento eseguito presso .
[...] CP_3
A fondamento dell'opposizione a precetto con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 4.269,06 (oltre interessi legali dall'1.4.2022), assegnata al creditore procedente, la società
[...] educeva che l'ordinanza di assegnazione Controparte_1 non poteva costituire titolo esecutivo in forza del quale «poterle richiedere, quale terzo pignorato,
l'integrale ed immediato pagamento del credito vantato nei confronti del Sig. » in Parte_2 quanto trattasi «credito di lavoro, di formazione periodica, futuro ed eventuale».
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 1916/2023, accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava che «la società nulla deve alla società Controparte_1 in forza dell'atto di precetto notificatole in data 01/04/2022» Parte_1 condannando quest'ultima a rifondere le spese di lite alla prima, liquidate in € 1.265,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie pari al 15%, ed oltre IVA e CAP come per legge.
Avverso la suddetta sentenza di primo grado, ha proposto appello, Parte_1 chiedendo - in via preliminare - la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e - nel merito - la riforma integrale della stessa;
a fondamento della domanda, ha dedotto: a)
l'illegittimo ed errato accertamento del credito del e quindi della creditrice Parte_2 nei confronti di Parte_1 Controparte_1 anteriore all'ordinanza di assegnazione del 6.2.2022, richiamando, testualmente, sul
[...] punto, il passaggio della sentenza da pag. 2, riga 33, a pag. 3 riga 15; b) l'errato computo delle somme ancora dovute da al Controparte_1 [...]
e, quindi, alla dopo l'ordinanza di assegnazione del Pt_2 Parte_1
6.2.2022, richiamando, testualmente, in questo caso, sia il passaggio della sentenza a pag. 3, da riga
16 a riga 20, nonché il dispositivo della medesima;
c) «l'Erronea e/o omessa ricostruzione e/o percezione dei fatti» del Giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1 rilevando la totale infondatezza dell'appello e dunque chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;
nello specifico, ha dedotto che: a) nel giudizio di primo grado non aveva contestato l'ordinanza di assegnazione del 6.2.2022 ma l'atto di precetto con il quale gli veniva intimato il pagamento in un'unica soluzione della somma di € 4.269,06, che il dipendente non Parte_2 aveva ancora maturato, trattandosi di un credito di lavoro, che viene a maturazione di mese in mese, con la corresponsione dello stipendio;
b) in esecuzione di quanto statuito nell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E., aveva provveduto, ogni mese, al versamento del quinto dello stipendio trattenuto al alla creditrice Pt_2 Parte_1
Il Giudice, con provvedimento del 2.1.2024, «ritenuto che nel caso di specie e ad un esame sommario del procedimento non vi sono motivi che giustificano la sospensiva di cui all'art. 283 cod. proc. civ.», ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, con provvedimento dell'11.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato la prova orale articolata dall'appellante e fissato udienza per rimettere la causa in decisione al 21.10.2024, poi differita dal nuovo Giudice assegnatario del fascicolo al 5.5.2025.
All'udienza del 5.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc civ., la causa è quindi passata in decisione.
******
L'appello proposto da è infondato e va dunque respinto per le Parte_1 ragioni di seguito esposte, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Parte appellante ha lamentato «l'errato accertamento del credito del e quindi della Parte_2 creditrice nei confronti del ; la doglianza è infondata, Parte_1 Controparte_1 in quanto il credito è stato accertato dal G.E. e quindi cristallizzato nell'ordinanza di assegnazione del 6.2.2022, emessa a conclusione del procedimento di pignoramento presso terzi in danno di debitore dell'odierna appellante e creditore e nei confronti della società Parte_2 [...] terza pignorata, e non è stato oggetto di Controparte_1 scrutinio da parte del Giudice di prime cure, che ha correttamente accolto l'opposizione a precetto avendo il creditore procedente precettato l'intero importo del credito accertato nel titolo esecutivo.
Invero, il credito vantato dal nei confronti del Parte_2 Controparte_1 ed oggetto di assegnazione giudiziale a
[...] Parte_1
non è un credito immediatamente esigibile per l'intero importo di € 4.269,06, ai sensi dell'art.
[...]
553 cod. proc. civ., atteso che si tratta di un credito nascente da un rapporto di lavoro subordinato, che dunque viene a maturare mensilmente a seguito delle prestazioni lavorative effettivamente svolte dal dipendente;
diviene perciò esigibile, e quindi pignorabile, nella sola misura di un quinto, soltanto nel momento in cui, di mese in mese, viene ad esistenza.
Tant'è che, come pacificamente emerge dagli atti, Controparte_1 in adempimento di quanto disposto nell'ordinanza di assegnazione emessa dal
[...]
Giudice dell'Esecuzione, sta provvedendo, mensilmente, al versamento del quinto dello stipendio.
Ciononostante, la società ha azionato il titolo esecutivo - Parte_1
l'ordinanza di assegnazione - precettando al Controparte_1
'intero credito vantato nei confronti del , pari alla complessiva somma di €
[...] Pt_2
4.269,06 (ovvero il totale per capitale e spese).
Del resto, la stessa parte appellante - nell'affermare testualmente che è «Evidente l'erroneità dell'affermazione della sentenza impugnata che nulla deve la società “ Controparte_1
quando invece, alla data di notifica dell'atto di precetto 01/04/2022 la
[...] stessa doveva quantomeno € 2.240,00» - riconosce che alla data della notifica del precetto opposto in primo grado risultava dovuto dal terzo pignorato Controparte_1
n importo inferiore al credito vantato dall'appellante nei confronti del , cioè
[...] Pt_2
l'importo di € 2.240,00, e non la maggior somma di € 4.269,06 indicata in precetto.
Tutto ciò doverosamente premesso, si ritiene che la motivazione della sentenza del Giudice di Pace di Firenze odiernamente appellata debba ritenersi immune da vizi logici e che le valutazioni condotte dal Giudice di prime cure possano ritenersi complessive e globali alla luce della documentazione offerta dalle parti.
Il Giudice di primo grado ha correttamente posto a carico di parte opposta, odierna appellante, le spese di lite di primo grado in ragione del criterio della soccombenza.
A tal proposito, deve innanzitutto ricordarsi che, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., la condanna finale al pagamento delle spese di lite grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spese da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
Pertanto, i destinatari della statuizione sulle spese processuali sono esclusivamente le parti del giudizio, in quanto la condanna alle spese rappresenta un c.d. effetto di rito della sentenza.
È inoltre opportuno rilevare come la regola della soccombenza, quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito anche ai sensi dell'art. 24 Cost. e come la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto.
Il soccombente deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità, per cui obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (cfr. Cass. n. 5842/2015).
Le spese di lite del presente giudizio di appello, ferme le spese come liquidate nella sentenza in questa sede confermata in ogni sua parte e relative al giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 e del valore della controversia, come indicato in dispositivo, nei valori tra i minimi e i medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla invece per la fase istruttoria che non è stata di fatto espletata.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte appellante, come indicato in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Firenze n. Parte_1
1916/2023, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 1916/2023 del Giudice di Pace di Firenze;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di parte Parte_1 appellata, delle spese di lite del Controparte_1 presente gravame, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Firenze, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 11328/2023 R.G. promossa da:
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Stefania
GUERCINI, presso il cui studio - in Firenze, in Via Aurelio Saffi, n. 35 - è elettivamente domiciliata
ATTRICE - APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura depositata nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Massimo DAL PAZ e Fabio NARDI, presso il cui studio - in Firenze, Via
Rosolino Pilo n. 7 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA - APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Firenze n. 1916/2023
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1916/2023 del 04/09/2023, pubblicata in pari data e notificata a mezzo e-mail pec in data 7 settembre 2023, ore 11:45, nel giudizio civile rubricato al n. 5193/2022 di R.G., così provvedere: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, respingere l'opposizione a precetto in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
Per parte appellata:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: nel merito: rigettare in toto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1916/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Firenze, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, stante anche
l'intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza che ha riconosciuto che il credito vantato dal Sig. nei confronti del “non è immediatamente esigibile”, per Parte_2 Controparte_1 cui l'ordinanza-assegnazione non può, nè poteva, costituire valido titolo esecutivo su cui fondare l'atto di precetto opposto, e conseguentemente confermare integralmente il provvedimento emesso in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
La società ha convenuto innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Firenze la società pponendosi - ex art. 615, co. Parte_1
1, cod. proc. civ. - all'atto di precetto ricevuto in data 1.4.2022, con il quale le era stato intimato, quale terzo pignorato, il pagamento complessivo di € 4.269,06 oltre interessi legali dal'1.4.2022 al saldo.
Il titolo azionato dalla è un'ordinanza di assegnazione del Parte_1
6.2.2022, emessa dal Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Firenze nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi in danno di creditore nei confronti della Parte_2 società erza pignorata;
nella ridetta Controparte_1 ordinanza testualmente si legge: « - osservato che dalla documentazione prodotta in atti dal debitore esecutato si evince soltanto la presenta di una cessione del quinto dello stipendio, come indicato nei rispettivi LUL come "ces. 1/5 stipendio", mentre nulla si rinviane in ordine ai due precedenti pignoramenti genericamente indicati – segnatamente non si precisa né il nominativo dei precedenti creditori né la scadenza né l'importo dei crediti azionati – nella dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. sicché, allo stato degli atti, la retribuzione corrisposta al debitore esecutato deve intendersi priva di vincoli pignoratizi precedenti l'attuale pignoramento;
- vista la somma precettata per €. 2.705,68 nonché la nota di precisazione del credito depositata in atti;
- liquidate le spese dell'esecuzione successive al precetto, in aggiunta a quelle ivi indicate, in €. 1.563,38 omnicomprensivi (di cui €. 279,38 per spese vive, CPA incluso mentre va esclusa l'IVA in quanto risulta dalla qualità della parte creditrice che essa può rivalersi del tributo in questione su altri soggetti, cosicché esso non costituisce una spesa ai sensi di cui agli art. 90 e 91 c.p.c.: cfr., ad es.,
Cass. 12.2.88 n. 1514) oltre spese vive di registrazione della presente ordinanza se dovute e successive occorrende;
ASSEGNA al creditore un quinto del Parte_1 credito del debitore verso il terzo pignorato Parte_2 [...] ora " Controparte_2 Controparte_1
per retribuzione di lavoro subordinato nonché verso per cassa
[...] CP_3 integrazione in deroga, fino a concorrenza della somma di €. 4.269,06 comprensiva delle spese di esecuzione tutte oltre interessi scalari al tasso legale a decorrere dal 25.11.2020 sino al saldo su €.
1.380,00 (capitale) e le sole spese vive di registrazione della presente ordinanza se dovute;
ORDINA pertanto al terzo pignorato Controparte_2 ora " : 1)
[...] Controparte_1 previa trattenuta a carico del debitore di pagare mensilmente al creditore Parte_2 un quinto delle retribuzioni nette - al netto di assegni familiari ed Parte_1 al lordo di cessioni volontarie - dovute al debitore fino alla concorrenza della Parte_2 somma suddetta con decorrenza dal mese di APRILE 2021 sino a concorrenza della somma suddetta, versando quanto già trattenuto entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza a cura della parte creditrice;
2) in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia stata pagata l'intera somma, di trattenere a carico del debitore
[...]
e di pagare al creditore un quinto (o la minor somma Pt_2 Parte_1 necessaria) delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro;
3) in caso di destinazione da parte del dipendente dell'indennità suddetta ad un fondo di previdenza prima che sia stata pagata l'intera somma di trattenere a carico di questi e di pagare al creditore un quinto (o la minor somma necessaria) Parte_1 delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del rapporto di Parte_2 lavoro anche per quella parte che maturasse successivamente alla destinazione al fondo;
ordina altresì all' previa trattenuta a carico del debitore di pagare mensilmente al CP_3 Parte_2 creditore un quinto delle somme nette dovute al debitore Parte_1 [...]
a titolo di cassa integrazione in deroga fino alla concorrenza della somma suddetta con Pt_2 decorrenza dalla prima rata utile avuto riguardo alla data di notificazione dell'atto di pignoramento;
ONERA il creditore procedente i comunicare con Parte_1 cadenza almeno semestrale al terzo pignorato Controparte_2 ora "
[...] Controparte_1
le somme progressivamente incassate in ragione del pignoramento eseguito presso .
[...] CP_3
A fondamento dell'opposizione a precetto con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 4.269,06 (oltre interessi legali dall'1.4.2022), assegnata al creditore procedente, la società
[...] educeva che l'ordinanza di assegnazione Controparte_1 non poteva costituire titolo esecutivo in forza del quale «poterle richiedere, quale terzo pignorato,
l'integrale ed immediato pagamento del credito vantato nei confronti del Sig. » in Parte_2 quanto trattasi «credito di lavoro, di formazione periodica, futuro ed eventuale».
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 1916/2023, accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava che «la società nulla deve alla società Controparte_1 in forza dell'atto di precetto notificatole in data 01/04/2022» Parte_1 condannando quest'ultima a rifondere le spese di lite alla prima, liquidate in € 1.265,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie pari al 15%, ed oltre IVA e CAP come per legge.
Avverso la suddetta sentenza di primo grado, ha proposto appello, Parte_1 chiedendo - in via preliminare - la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e - nel merito - la riforma integrale della stessa;
a fondamento della domanda, ha dedotto: a)
l'illegittimo ed errato accertamento del credito del e quindi della creditrice Parte_2 nei confronti di Parte_1 Controparte_1 anteriore all'ordinanza di assegnazione del 6.2.2022, richiamando, testualmente, sul
[...] punto, il passaggio della sentenza da pag. 2, riga 33, a pag. 3 riga 15; b) l'errato computo delle somme ancora dovute da al Controparte_1 [...]
e, quindi, alla dopo l'ordinanza di assegnazione del Pt_2 Parte_1
6.2.2022, richiamando, testualmente, in questo caso, sia il passaggio della sentenza a pag. 3, da riga
16 a riga 20, nonché il dispositivo della medesima;
c) «l'Erronea e/o omessa ricostruzione e/o percezione dei fatti» del Giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1 rilevando la totale infondatezza dell'appello e dunque chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;
nello specifico, ha dedotto che: a) nel giudizio di primo grado non aveva contestato l'ordinanza di assegnazione del 6.2.2022 ma l'atto di precetto con il quale gli veniva intimato il pagamento in un'unica soluzione della somma di € 4.269,06, che il dipendente non Parte_2 aveva ancora maturato, trattandosi di un credito di lavoro, che viene a maturazione di mese in mese, con la corresponsione dello stipendio;
b) in esecuzione di quanto statuito nell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E., aveva provveduto, ogni mese, al versamento del quinto dello stipendio trattenuto al alla creditrice Pt_2 Parte_1
Il Giudice, con provvedimento del 2.1.2024, «ritenuto che nel caso di specie e ad un esame sommario del procedimento non vi sono motivi che giustificano la sospensiva di cui all'art. 283 cod. proc. civ.», ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, con provvedimento dell'11.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato la prova orale articolata dall'appellante e fissato udienza per rimettere la causa in decisione al 21.10.2024, poi differita dal nuovo Giudice assegnatario del fascicolo al 5.5.2025.
All'udienza del 5.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc civ., la causa è quindi passata in decisione.
******
L'appello proposto da è infondato e va dunque respinto per le Parte_1 ragioni di seguito esposte, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Parte appellante ha lamentato «l'errato accertamento del credito del e quindi della Parte_2 creditrice nei confronti del ; la doglianza è infondata, Parte_1 Controparte_1 in quanto il credito è stato accertato dal G.E. e quindi cristallizzato nell'ordinanza di assegnazione del 6.2.2022, emessa a conclusione del procedimento di pignoramento presso terzi in danno di debitore dell'odierna appellante e creditore e nei confronti della società Parte_2 [...] terza pignorata, e non è stato oggetto di Controparte_1 scrutinio da parte del Giudice di prime cure, che ha correttamente accolto l'opposizione a precetto avendo il creditore procedente precettato l'intero importo del credito accertato nel titolo esecutivo.
Invero, il credito vantato dal nei confronti del Parte_2 Controparte_1 ed oggetto di assegnazione giudiziale a
[...] Parte_1
non è un credito immediatamente esigibile per l'intero importo di € 4.269,06, ai sensi dell'art.
[...]
553 cod. proc. civ., atteso che si tratta di un credito nascente da un rapporto di lavoro subordinato, che dunque viene a maturare mensilmente a seguito delle prestazioni lavorative effettivamente svolte dal dipendente;
diviene perciò esigibile, e quindi pignorabile, nella sola misura di un quinto, soltanto nel momento in cui, di mese in mese, viene ad esistenza.
Tant'è che, come pacificamente emerge dagli atti, Controparte_1 in adempimento di quanto disposto nell'ordinanza di assegnazione emessa dal
[...]
Giudice dell'Esecuzione, sta provvedendo, mensilmente, al versamento del quinto dello stipendio.
Ciononostante, la società ha azionato il titolo esecutivo - Parte_1
l'ordinanza di assegnazione - precettando al Controparte_1
'intero credito vantato nei confronti del , pari alla complessiva somma di €
[...] Pt_2
4.269,06 (ovvero il totale per capitale e spese).
Del resto, la stessa parte appellante - nell'affermare testualmente che è «Evidente l'erroneità dell'affermazione della sentenza impugnata che nulla deve la società “ Controparte_1
quando invece, alla data di notifica dell'atto di precetto 01/04/2022 la
[...] stessa doveva quantomeno € 2.240,00» - riconosce che alla data della notifica del precetto opposto in primo grado risultava dovuto dal terzo pignorato Controparte_1
n importo inferiore al credito vantato dall'appellante nei confronti del , cioè
[...] Pt_2
l'importo di € 2.240,00, e non la maggior somma di € 4.269,06 indicata in precetto.
Tutto ciò doverosamente premesso, si ritiene che la motivazione della sentenza del Giudice di Pace di Firenze odiernamente appellata debba ritenersi immune da vizi logici e che le valutazioni condotte dal Giudice di prime cure possano ritenersi complessive e globali alla luce della documentazione offerta dalle parti.
Il Giudice di primo grado ha correttamente posto a carico di parte opposta, odierna appellante, le spese di lite di primo grado in ragione del criterio della soccombenza.
A tal proposito, deve innanzitutto ricordarsi che, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., la condanna finale al pagamento delle spese di lite grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spese da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
Pertanto, i destinatari della statuizione sulle spese processuali sono esclusivamente le parti del giudizio, in quanto la condanna alle spese rappresenta un c.d. effetto di rito della sentenza.
È inoltre opportuno rilevare come la regola della soccombenza, quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito anche ai sensi dell'art. 24 Cost. e come la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto.
Il soccombente deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità, per cui obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (cfr. Cass. n. 5842/2015).
Le spese di lite del presente giudizio di appello, ferme le spese come liquidate nella sentenza in questa sede confermata in ogni sua parte e relative al giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 e del valore della controversia, come indicato in dispositivo, nei valori tra i minimi e i medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla invece per la fase istruttoria che non è stata di fatto espletata.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte appellante, come indicato in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Firenze n. Parte_1
1916/2023, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 1916/2023 del Giudice di Pace di Firenze;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di parte Parte_1 appellata, delle spese di lite del Controparte_1 presente gravame, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Firenze, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.