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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2594/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori
dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2594/2023, promossa
da
C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in MONTEROTONDO, VIA CORSICA, 31, presso lo studio dell'avvocato
LUCIANO MARRO e MASSIMO MANCINI, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata all'atto di citazione notificato il 22.10.2020,
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 51, presso lo studio degli avvocati
MARCELLO CARDI e MARCELLO RODINO' DI MIGLIONE, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: contratto di intermediazione finanziaria – responsabilità ex art. 31 TUF.
CONCLUSIONI
Per “Visto il provvedimento del Consigliere Istruttore Dott. Del Vecchio Parte_1
del 9 ottobre 2024, con la presente nota gli scriventi procuratori precisano le proprie conclusioni,
insistendo anzitutto affinché Codesta Corte voglia ammettere le prove tutte già richieste, disponendo il
prosieguo dell'istruttoria, siccome necessaria e rilevante ai fini del decidere, e pertanto affinché
voglia: • ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della , Dott. Controparte_1
e del Sig. su tutti i capitoli di prova formulati con la Testimone_1 Controparte_2
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2; • ammettere l'escussione dei testimoni tutti su tutti i capitoli di
prova articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, inclusi quelli non ammessi in primo grado
ed in particolare quelli dal n. 58 al 62; • ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., al
Sig. l'esibizione in giudizio dei propri estratti conto degli ultimi 10 anni (ovvero, del Controparte_2
maggior periodo possibile) e dello storico dei movimenti registrati sugli archivi telematici delle
relative banche di tutti i conti correnti al medesimo intestati e, comunque, di quelli di seguito indicati e
scoperti dalla Guardia di Finanza: 1) c/c n. 412 189800-1 acceso presso il Banco Desio – filiale 412 di
Albano Laziale;
2) c/c n. 470 189800 acceso presso Banca Popolare di Spoleto – filiale 470 di Albano
pagina 2 di 21 Laziale; 3) c/c n. • 000000007769 acceso presso la Banca Popolare di Milano – Agenzia 0255
Baldovinetti; 4) c/c n. 000000001957 acceso presso la Banca Popolare di Milano – Agenzia 0465
Roma-Ardea; 5) c/c n. 000000001381 acceso presso la Banca Popolare di Milano – Agenzia 0258
Tuscolano; 6) c/c n. 000000003279 acceso presso la Banca Popolare di Milano – Agenzia 0387
Pomezia; 7) c/c n. 001 101586-9 acceso presso sede di Basiglio;
• ordinare, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., alla l'esibizione in giudizio degli Controparte_1
estratti conto degli ultimi 10 anni (ovvero, del maggior periodo possibile) e dello storico dei movimenti
registrati sugli archivi telematici della banca di tutti gli estratti conto e degli investimenti intestati al
Sig. • disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare ed accertare le Parte_1
movimentazioni tutte di cui è causa e, dunque, le somme illecitamente incassate dal Sig. CP_2
, a mezzo degli assegni distratti;
• disporre infine Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-
[...]
psichiatrica, per l'accertamento del trauma psicologico e del conseguente danno non patrimoniale
subito dal Sig. in conseguenza dell'illecito posto in essere dal Sig. Parte_1 CP_2
ai suoi danni. Subordinatamente, insistono per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate
[...]
e qui precisate, e dunque affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita “contrariis reiectis, per tutti i motivi
esposti in premessa: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza N. 1319/2023, pubblicata il
20/02/2023 dal Tribunale Civile di Milano, Sezione VI, Giudice Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, nel
procedimento R.G. 40076/2020 e non notificata, accogliere le domande tutte proposte in prime cure, e
pertanto: a) confermata la responsabilità civile ex lege della appellata , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, per il danno patrimoniale cagionato all'attore dalla
condotta illecita del consulente finanziario, , per i motivi tutti in fatto e diritto esposti Controparte_2
in premessa, b) condannare per l'effetto , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale, in favore dell'appellante, determinato in
complessivi € 237.159,55, e dunque, detratto l'importo di € 90.000,00 versato dall'appellata in virtù
pagina 3 di 21 della sentenza di primo grado, al pagamento dell'ulteriore importo di € 141.759,53; c) condannare
altresì la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento Controparte_1
del danno morale in favore dell'appellante, nella misura che la Corte riterrà di determinare in via
equitativa; d) condannare infine la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno in favore dell'appellante, per la responsabilità aggravata di cui
all'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., per avere la , con il suo ingiustificato diniego di Controparte_1
indennizzo, costretto l'appellante, come detto anziano pensionato, all'introduzione del procedimento
giudiziario, da determinarsi anch'esso in via equitativa;
In via subordinata, e) comunque accertata e
dichiarata la responsabilità civile della appellata, condannare la medesima al pagamento in CP_1
favore dell'appellante, per tutti i titoli dedotti in premessa, della somma di € 50.000,00, per tutti i
motivi indicati in premessa ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta provata come dovuta,
ovvero determinata in via equitativa, anche tramite ricorso a CTU;
In ogni caso, f) oltre svalutazione
monetaria ed interessi legali maturati sulla sorte capitale dal dì del dovuto fino al soddisfo;
g) con
vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge,
da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;
per : “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, (i) Controparte_1
in via principale ed incidentale, in riforma della Sentenza, rigettare le domande avversarie, in quanto
prescritte e, comunque, infondate ed in subordine, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto
all'odierno appellante escludendo i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle
conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co. 1 c.c.); (ii) sempre in via incidentale – ma
subordinata - condannare il sig. a tenere manlevata e indenne Controparte_2 Controparte_1
da qualsiasi pagamento – anche delle spese processuali – essa fosse costretta a fare all'odierno
[...]
appellante a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o risarcimento del danno ex art. 2049
c.c. e/o in forza di quanto disposto dall'art. 31 D. Lgs.vo 58/1998 e, oltre interessi legali dalla data di pagina 4 di 21 effettuazione dell'eventuale pagamento all'Attore al saldo;
(iii) sempre in via incidentale in subordine
alla precedente conclusione, condannare il Sig. a pagare a Controparte_2 Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c., ogni somma che la Banca dovesse
essere condannata a pagare al sig. a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o Parte_1
extracontrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o risarcimento del danno, oltre
a quelle eventualmente pagate all'Attore a titolo di rimborso delle spese processuali, tutte maggiorate
di interessi legali e rivalutazione dalla data dell'effettuazione del pagamento all'Attore al saldo;
(iv)
ancora in via incidentale ed in ulteriore subordine alle precedenti conclusioni, accertare il diritto di
regresso di nei confronti del sig. per qualsiasi somma la Controparte_1 Controparte_2
società fosse costretta a pagare al sig. a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale Parte_1
e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o ex art. 2049 c.c. e/o risarcimento del danno, e di
conseguenza venga condannato il terzo chiamato a restituire a ogni somma Controparte_1
che essa fosse costretta a pagare al sig. anche a titolo di rimborso delle spese processuali, Parte_1
oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento al sig. al saldo;
Parte_1
(v) in via subordinata, rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e,
conseguentemente, confermare il provvedimento impugnato;
(vi) conseguentemente – in qualsivoglia
caso di riforma della Sentenza – condanni controparte alla restituzione alla Banca di quanto dalla
stessa spontaneamente (ma senza acquiescenza) corrisposto al sig. anche a titolo di spese Parte_1
legali in forza della Sentenza;
(vii) in via istruttoria, se ritenuto tempestivo il disconoscimento delle
sottoscrizioni di cui alle pagg. 2, 3 e 4 del doc. 17 operato dall'odierno appellante con la memoria ex
art. 183, VI co. c.p.c. n. 2, disporre la verificazione ex art. 214 c.p.c. - previa produzione dell'originale
del doc. 17 - di tali sottoscrizioni mediante comparazione con quella apposta dal sig. sul Parte_1
mandato alle liti conferito per il promovimento del giudizio di prime cure”.
pagina 5 di 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio davanti al tribunale Parte_1
di Milano nei confronti di chiedendo, previo accertamento della responsabilità Controparte_1
dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 31 TUF, che quest'ultimo fosse condannato al risarcimento del danno patrimoniale ammontante a € 237.159,55, oltre a quello morale, in ragione degli illeciti commessi in suo danno dall'ex promotore finanziario della banca, A fondamento Controparte_2
della sua domanda, l'attore affermava: 1) di essersi avvalso dal 1998 al 2016 del promotore CP_2
che svolgeva tale attività per conto della dal 1992; 2) di avere consegnato
[...] Controparte_1
nel corso del rapporto al la complessiva somma di € 438.548,86, di cui solamente € 206.788,93 CP_2
risultava regolarmente accreditata sul suo c/c n. 152230, ovvero sul suo portafoglio CP_1
prodotti; 3) che la residua somma di € 231.759,53 non risultava né sul suo conto corrente né, tanto meno, sul suo portafoglio prodotti;
4) che tale somma era stata fraudolentemente sottratta dal CP_2
nell'esercizio della sua attività di promotore finanziario per conto di , così come verificato CP_1
anche in sede penale, essendo stato il promotore finanziario oggetto di una pronuncia di patteggiamento
ex art. 444 c.p.p. da parte del tribunale di Roma, a seguito della quale era stata applicata la pena della reclusione di un anno e 10 mesi per truffa aggravata ai danni del e altri;
5) che, oltre al suo Parte_1
diritto al risarcimento del danno per la somma illecitamente sottratta, sussisteva anche un suo diritto al risarcimento del danno morale subito.
si costituiva in giudizio e chiedeva, in via preliminare, la chiamata in causa di Controparte_1
effettivo responsabile dell'illecito, e, nel merito, il rigetto delle domande svolte nei Controparte_2
suoi confronti e, in caso di condanna, di essere manlevata dal terzo chiamato.
nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato Controparte_2
contumace.
pagina 6 di 21 Il tribunale di Milano, con sentenza n. 1319/2023, depositata il 20.02.2023, ha accolto parzialmente la domanda svolta in via principale e ha condannato la banca al pagamento di € 90.000,00, nonché al pagamento delle spese di lite e, in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale, ha condannato a manlevare l'istituto di credito e a tenerlo indenne da quanto pagato Controparte_2
anche a titolo di spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA SUL QUANTUM DEBEATUR LIQUIDATO A TITOLO DI DANNO
PATRIMONIALE. ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO. ERRATA E/O
OMESSA VALUTAZIONE DELL'ISTRUTTORIA E DEGLI ELEMENTI DI PROVA. ILLOGICA, CARENTE E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI
ARTT. 2721, 2724 E 2726 C.C.;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE È STATA RIGETTATA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL
DANNO MORALE. ERRATA E/ OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA. ILLOGICA,
CARENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e ha proposto Controparte_1
appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA RITENUTO PRESCRITTO IL DIRITTO AL CP_3
RISARCIMENTO DEL DANNO E, COMUNQUE, INFONDATO E, IN SUBORDINE, ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA IN SEDE DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON HA TENUTO CONTO DEI DANNI CP_3
CHE LO STESSO APPELLANTE AVREBBE POTUTO EVITARE USANDO L'ORDINARIA DILIGENZA, EX
ART. 1227, COMMA 2, C.C. E, COMUNQUE, IN RAPPORTO ALLA GRAVITÀ DELLA COLPA E
ALL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE CHE NE SONO DERIVATE, EX ART. 1227, COMMA 1, C.C.;
pagina 7 di 21 2) CONDANNARE, COMUNQUE, MI AL A TENERE MANLEVATA E INDENNE LA BANCA DA
QUALSIASI PAGAMENTO ANCHE A TITOLO DI SPESE PROCESSUALI, OVVERO A TITOLO DI
RISARCIMENTO DEL DANNO, OVVERO ACCERTARE IL DIRITTO DI REGRESSO DELLA BANCA NEI
CONFRONTI DEL AL;
3) CONDANNARE IL RA A RESTITUIRE ALLA BANCA QUANTO DA ESSA CORRISPOSTO ANCHE
A TITOLO DI SPESE LEGALI.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito nemmeno nel giudizio di Controparte_2
appello ed è stato dichiarato contumace.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
26.03.2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte ritiene, in primo luogo, di dovere analizzare il motivo di appello incidentale volto a contestare l'an della pretesa, in quanto l'eventuale suo accoglimento, comporta l'assorbimento dei motivi di appello svolti in via principale riguardanti il quantum debeatur.
Per quanto concerne il primo motivo di appello incidentale, esso ha oggetto quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto sussistente una responsabilità solidale della banca per i danni arrecati dal nei confronti del escludendo un concorso di colpa di quest'ultimo. CP_2 Parte_1
Secondo l'appellante incidentale tale decisione sarebbe errata, ritenendo, invece, che il comportamento del tutto anomalo tenuto dal abbia interrotto il nesso causale, in quanto l'appellato Parte_1
incidentale, sebbene conoscitore della normativa di settore e in grado di evitare i rischi, aveva posto in pagina 8 di 21 essere atti e comportamenti contrari alla normativa contrattuale, consegnando al consulente assegni bancari in bianco.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene, conformemente a quanto statuito dalla AS (cfr. Cass. 8229/2006; Cass.
4037/2016; Cass. ord. 28634/2020), che l'intermediario finanziario non solo non può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità, che l'art. 31 TUF pone a suo carico per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, il fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro di cui quest'ultimo si è illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle previste dal regolamento Consob vigente (il Regolamento n. 11522/98,
come successivamente modificato, all'art. 108, comma 5, lett. a) prevede, fra gli altri, l'obbligo per il promotore di ricevere esclusivamente assegni bancari o circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera, muniti di clausola di non trasferibilità), ma neppure può addurre tale circostanza come concausa del danno subito dall'investitore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto. Infatti, le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in materia dettano le principali regole di comportamento alle quali il promotore finanziario si deve attenere nei confronti degli investitori e sono volte a offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore: si tratta, in sostanza, di un meccanismo normativo che tende a responsabilizzare l'intermediario in relazione ai comportamenti di soggetti, quali sono i promotori, che l'intermediario medesimo sceglie, che operano nel suo interesse imprenditoriale e sui quali esso solo è in grado di esercitare efficaci forme di controllo.
La Corte ritiene dunque, alla luce dei principi espressi dalla AS, che non sia logicamente postulabile che una regola, diretta a tutelare l'interesse del risparmiatore, si traduca in un onere di diligenza posto a carico di quest'ultimo e che, pertanto, la sua violazione da parte del promotore (che ne
è l'unico destinatario), si risolva in un addebito di colpa a carico del cliente danneggiato dall'illecito. Si
pagina 9 di 21 rileva, peraltro, che il mero fatto che una corrispondente previsione sia eventualmente inserita nel documento contrattuale sottoscritto dal cliente non può essere idoneo a mutare la funzione di quella regola e trasformarla da obbligo di comportamento del promotore in vista della tutela dell'investitore in un onere gravante su quest'ultimo in funzione della tutela dell'intermediario rispetto ai rischi di comportamento infedele del promotore. È evidente, dunque, che l'applicazione dell'art. 1227 c.c. può,
in definitiva, trovare spazio solo qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quantomeno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore delle regole di condotta sullo stesso gravanti.
In realtà, la Corte ritiene che, nel caso di specie, non sia stata fornita la prova da parte della banca di una effettiva collusione del con il né, tanto meno, una consapevole e fattiva Parte_1 CP_2
acquiescenza alla violazione delle regole di condotta gravanti sul promotore. Sono, infatti, rilevanti al riguardo la circostanza che il si sia tempestivamente premurato di informarsi presso la Banca Parte_1
che il fosse effettivamente un suo promotore finanziario, il fatto che il cliente ricevesse da CP_2
parte di quest'ultimo periodicamente una rendicontazione delle operazioni poste in essere e, infine, la circostanza che tale truffa sia stata posta in essere non solo nei confronti dell'appellante ma anche nei confronti di altri clienti, come appreso dalla telefonata pacificamente ricevuta da quest'ultimo in data
27.09.2016 da parte di un funzionario di , che lo informava della scoperta di gravi CP_1
irregolarità commesse dal promotore nell'esercizio della propria attività finanziaria. Tale circostanza,
peraltro, emerge anche dal procedimento penale a carico del concluso con una sentenza di CP_2
patteggiamento.
A fronte di ciò, si ritiene che non rappresentino gravi anomalie volte a dimostrare una ipotesi di collusione o, comunque, di una consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole di condotta la sottoscrizione di assegni in bianco, la mancata sottoscrizione di documentazione contrattuale attestante l'intenzione di volere sottoscrivere e/o accedere con tali somme a investimenti pagina 10 di 21 finanziari e non avere correttamente verificato gli estratti del conto corrente bancario riportanti espressamente l'incasso dei predetti titoli, il cui invio e ricevimento, peraltro, a fronte della contestazione di controparte, non risultano essere stati correttamente provati dalla banca, in quanto tali comportamenti, anche se provati, non sono sufficienti di per sé a dimostrare una ipotesi di collusione o,
comunque, di una consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole di condotta. Si rileva,
infatti, che il rapporto fra il e il sempre assecondato dalla banca, era consolidato da Parte_1 CP_2
molto tempo (quasi vent'anni) ed era caratterizzato da un rapporto di piena fiducia del cliente nell'operato del promotore, tanto da indurlo a fare pieno affidamento sulla documentazione (falsa) da quest'ultimo consegnatagli. Si osserva, peraltro, che anche la banca era a piena conoscenza di tale rapporto preferenziale, tanto è vero che, sebbene avesse formalmente indicato dal 2011 per il Parte_1
un altro promotore, ha acconsentito al fatto che il cliente continuasse a operare con l'istituto di credito attraverso il preoccupandosi, poi, di avvertirlo quando è venuta a conoscenza della truffa posta CP_2
in essere a suo danno.
2. Passando ad analizzare i motivi di appello volti a censurare la sentenza in ordine al quantum
debeatur, oggetto di impugnazione è quella parte della pronuncia in cui è stata parzialmente accolta la domanda attorea, ritenendo provata l'appropriazione illecita da parte del promotore finanziario ai danni del limitatamente alla somma di € 90.000,00, alla luce della produzione di cinque assegni, Parte_1
comprovanti sia che il beneficiario fosse proprio il sia che quest'ultimo li avesse effettivamente CP_2
posti all'incasso. Il tribunale ha, invece, ritenuto non provata l'appropriazione della restante somma di
€ 141.759,53.
Secondo l'appellante principale tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale tenuto conto della documentazione attestante il versamento dell'intero importo oggetto di domanda, con particolare riferimento all'importo di € 50.000,00, nonché di quanto emerso dalle prove testimoniali pagina 11 di 21 escusse nel giudizio di primo grado. Secondo l'appellante incidentale, inoltre, tale decisione non sarebbe condivisibile laddove il tribunale non ha ritenuto il diritto al risarcimento del danno prescritto.
Entrambi i motivi sono infondati.
Per quanto concerne l'appello principale, la Corte ritiene, innanzitutto, condivisibile quanto accertato da parte del tribunale, laddove ha ritenuto fornita la prova dell'appropriazione da parte del CP_2
della somma di € 90.000,00 con riferimento a cinque assegni, per i quali risulta essere stata provata non solo la datio ma anche l'effettivo incasso.
Si rileva, peraltro, che la sentenza debba essere condivisa anche laddove non ha riconosciuto la effettiva distrazione in favore del promotore dell'ulteriore importo di € 141.759,53, non risultando provato l'effettivo incasso di tali somme da parte del ovvero che quest'ultimo se ne sia CP_2
appropriato quale promotore della banca all'interno delle incombenze che gli erano state affidate.
In particolare, la Corte ritiene che il non abbia provato, come era suo onere, che Parte_1
effettivamente il promotore si fosse appropriato della somma di € 35.659,53, oggetto degli assegni bancari n. 32191068 del 19 ottobre 1999 di L. 5.000.000, n. 32222855 dell'8 maggio 2000 di L.
16.000.00, n. 32245747 del 20 dicembre 2000 di L. 3.000.000, n. 37383712 del 23 febbraio 2001 di L.
10.000.000, n. 1006705053 del 20 aprile 2005 di € 15.100,00, n. 1010217892 del 23 novembre 2005 di
€ 3.000,00 e n. 1014149546 del 6 febbraio 2007 di € 6.500,00, tutti tratti dal cliente dal suo conto corrente acceso presso la Banca Credito Cooperativo di Roma. A fondamento della sua pretesa, infatti,
parte appellante si è limitato a produrre gli estratti trimestrali di tale conto corrente, la lettera della del 19-12-2007 (doc. 19 del fascicolo di primo grado di parte appellante), due resoconti CP_1
asseritamente consegnati dal all'appellante (docc. 16 e 17 del fascicolo di primo grado di parte CP_2
appellante) nonché due lettere inviate da quest'ultimo al (doc. 18 del fascicolo di primo grado CP_2
di parte appellante).
pagina 12 di 21 In realtà, il Collegio ritiene tutti questi elementi irrilevanti ai fini della prova della appropriazione illecita.
In primo luogo, per quanto concerne gli estratti conto prodotti, si osserva che essi non siano idonei di per sé a provare che l'appellante abbia mai effettivamente consegnato al tali titoli di credito e CP_2
che essi siano stati posti all'incasso proprio da quest'ultimo, non emergendo dalla documentazione tali circostanze.
Si ritiene, inoltre, che non sia rilevante a tale fine nemmeno la lettera della , atteso Controparte_1
che in essa la banca si era limitata a richiedere la produzione di concreti riscontri documentali in merito alle somme pervenute alla banca e asseritamente consegnate al , non ritenendo rilevante la CP_2
documentazione fino a quel momento consegnata.
Non sono idonee ai fini di tale prova nemmeno le lettere inviate dal al atteso che Parte_1 CP_2
esse non dimostrano effettivamente l'appropriazione illecita di tali somme da parte del promotore.
Il Collegio ritiene, inoltre, non sufficientemente provata nemmeno l'appropriazione illecita della somma di complessivi € 44.600,00, di cui agli assegni circolari n. 3.300.788.727-02 di € 16.200,00 e n.
3.300.788.726-01 di € 28.400,00, entrambi del 20.05.2004 intestati a parte appellante (doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellante). Si rileva, infatti, che ai fini di tale prova parte appellante si è limitata a produrre il contratto di compravendita in ragione del quale tali assegni erano stati consegnati al e la copia di questi ultimi, non provando il loro effettivo incasso da parte del Parte_1
Si rileva, peraltro, che non è stato in alcun modo provato che tali assegni circolari intestati al CP_2
cliente siano stati, in realtà, consegnati al promotore e da quest'ultimo incassati grazie alla compiacenza di altri funzionari della , come asserito dall'appellante. Controparte_1
La Corte ritiene, infine, non provata nemmeno che l'appropriazione da parte del della somma CP_2
di € 50.000,00, oggetto degli assegni bancari n. 1010223941 e n. 101973581, asseritamente tratti in data 31.05.2005 dal conto corrente intestato all'appellante acceso presso la Banca di Credito
pagina 13 di 21 Cooperativo di Roma, sia avvenuta all'interno delle incombenze che erano state affidate al promotore da parte della banca. Si rileva, infatti, che dalla “Scrittura privata datata 31.05.2005” non risulta provata la sua riferibilità alla banca, atteso che dal contenuto del documento si evince che si tratta di una scrittura privata intercorsa tra e come soggetti privati e non Controparte_2 Parte_1
inquadrabile all'interno di un rapporto di intermediazione finanziaria (doc. 26 pag. 28 del fascicolo di primo grado di parte appellante), come sotto riportato:
Da tale scritto, infatti, è chiaro che il avesse ceduto al una quota parte pari a € CP_2 Parte_1
50.000,00 dell'importo di € 300.000,00 da lui sottoscritto, come privato e non quale promotore finanziario, dei diritti relativi al Contratto Di Più Money 31 n. 2464801, prevedendo espressamente,
nell'ultima parte, che “a seguito di tale cessione mi faccio garante di eseguire tutte le obbligazioni
pagina 14 di 21 derivanti dal contratto Indicato secondo gli obblighi giuridici contratti con il sig.
[...]
. Da tale lettera e, in particolare, da tale assunzione di garanzia, è evidente che la Parte_1
appropriazione della somma di € 50.000,00 da parte del non era dovuta alla sua qualifica di CP_2
promotore per conto della banca, ma al fatto che era proprio lui il titolare dei diritti che il Parte_1
voleva acquisire, a prescindere dalla sua attività per conto della Controparte_4 Controparte_5
che era solo la società emittente della polizza. Alla luce di ciò, si deve ritenere, pertanto, che, in
[...]
difetto della prova che il si sia appropriato di tale somma nella sua qualità di promotore, CP_2
nessuna responsabilità solidale può essere riconosciuta in capo alla Banca, nei confronti della quale l'appellante ha svolto le proprie domande, come responsabile in solido, ex art. 31, comma 3, TUF, non essendo stato provato per tale illecita appropriazione il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanzario e le incombenze a lui affidate dalla banca. Al riguardo, infatti, si rileva, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che in tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe (cfr. Cass. ord. 3425/2025).
Alla luce della motivazione che precede, nessuna rilevanza assumono, inoltre, le prove testimoniali articolate dal nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., comprese quelle Parte_1
ammesse nel giudizio di primo grado, non essendo i capitoli di prova formulati volti a provare la effettiva distrazione delle somme indicate a favore del e, comunque, e il suo effettivo incasso CP_2
nella qualità di promotore della banca. pagina 15 di 21 La Corte ritiene, inoltre, inammissibile la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto degli ultimi dieci anni e dello storico dei movimenti registrati sugli archivi delle relative banche di tutti i conti correnti intestati al al fine di provare l'effettivo incasso delle somme a lui affidate, CP_2
avendo potuto parte appellante fornire lei stessa la prova di chi fosse stato il beneficiario dei suoi assegni, attraverso istanza alla propria banca. Si osserva, infatti, alla luce dei principi della Suprema
Corte, che l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. Cass. 31251/2021).
Per quanto concerne, poi, l'appello incidentale, la Corte ritiene corretta la decisione del tribunale di rigettare l'eccezione di prescrizione del credito svolta dalla banca.
Si rileva, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che qualora, come nel caso di specie, la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. Cass. 12666/2003).
Nella fattispecie in questione è, infatti, evidente che il non abbia avuto contezza degli illeciti Parte_1
posti dal se non in data 27.09.2016, ossia quando, contattato da un funzionario della CP_2
, veniva reso edotto del fatto che il promotore nell'esercizio della propria attività CP_1
finanziaria aveva posto in essere delle gravi irregolarità. A tale riguardo non assume rilevanza quanto asserito dalla banca secondo la quale il cliente avrebbe dovuto avere contezza della situazione alla luce degli estratti conto depositati, non avendo provato l'istituto di credito, come era suo onere, a fronte della contestazione di controparte, tale invio periodico. Si rileva, peraltro, che è documentalmente pagina 16 di 21 provato che il era in possesso di rendiconti manomessi che gli consegnava il Parte_1 CP_2
attestanti il buon andamento degli investimenti, con la conseguenza che è del tutto verosimile che l'appellante principale abbia avuto contezza del danno solo a seguito dell'incontro avvenuto con la banca nel settembre 2016, quando ha scoperto l'illecito perpetrato a suo danno dal promotore di
. Alla luce di ciò, pertanto, come rilevato anche dal giudice di primo grado, tenuto conto CP_1
delle contestazioni formulate in via stragiudiziale in data 12.12.2016, nonché della notifica dell'atto di citazione del 2020, la Corte ritiene che il diritto al risarcimento del danno sia stato tempestivamente azionato nel termine prescrizionale quinquennale a partire dall'effettiva venuta a conoscenza del pregiudizio subito.
3. Procedendo, quindi, ad analizzare il secondo motivo di appello svolto in via principale è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la domanda di liquidazione del danno morale, ritenendola priva di allegazione e di prova.
Secondo l'appellante principale tale decisione sarebbe errata, avendo il tribunale ritenuto tale danno non provato, senza però consentirgli di dimostrare tale pregiudizio, attraverso l'ammissione dei capitoli di prova formulati al riguardo e la richiesta di espletamento di una CTU.
Tale motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
La Corte ritiene che dall'esame della Comunicazione della notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. a carico del redatta dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Polizia Finanziaria di Roma, CP_2
risulta che il promotore aveva provveduto a versare illegittimamente sui propri conti correnti la somma complessiva di € 1.572.000,00 che gli veniva consegnata dai propri clienti, fra cui il Parte_1
limitatamente all'importo di € 5.000,00, per l'acquisto di titoli mobiliari per il tramite della Società
Fiduciaria della utilizzandola, invece, per l'acquisto di titoli mobiliari a Controparte_1
carattere personale. Tale modus operandi è stato confermato anche dallo stesso il quale risulta CP_2
avere rilasciato una “Dichiarazione spontanea autoaccusatoria”, nella quale ha dichiarato di essersi pagina 17 di 21 appropriato indebitamente di tale somma di pertinenza di alcuni clienti, allo scopo di “[…] sanare
alcune pregresse situazioni analoghe trascinatesi nel tempo e connesse a perdite di capitale che non
volevano essere percepiti dai clienti”, indicando quale modalità operativa quella di far firmare uno o più assegni ai suoi clienti, ai quali chiedeva di lasciare in bianco il beneficiario rappresentando che avrebbe, in un secondo momento, apposto il timbro della banca. Risulta che, una volta ricevuto tali assegni, il beneficiario “estraeva una fotocopia dell'assegno con il beneficiario in bianco o la
compilava apponendo nel campo “beneficiario” il nominativo della banca, dopodiché fotocopiava
nuovamente il titolo e lo consegnava al cliente unitamente a distinte di versamento del tutto false”,
apponendo, poi, sull'originale dell'assegno il proprio nominativo nel campo “beneficiario” e versando la somma sui suoi rapporti di conto corrente. Il ha da ultimo precisato che le rendicontazioni CP_2
che, poi, forniva, erano “del tutto inventate per tranquillizzare il cliente” (doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Risulta, infine, che, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, non sia stata pronunciata alcuna sentenza di condanna, avendo chiesto l'imputato, nel corso del procedimento penale a suo carico,
l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e ss. e avendo il Tribunale applicato, nei suoi confronti, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e € 600,00 di multa con il beneficio della condizionale (doc.
3 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
In ordine alla rilevanza probatoria di una pronuncia di patteggiamento, il Collegio rileva, come chiarito dalla Suprema Corte di AS, che se è vero che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, è anche vero che a essa vada riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del pagina 18 di 21 dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. ord.
31010/2023)
Nel caso di specie, la Corte ritiene che sia sufficientemente provata, alla luce delle risultanze della
Comunicazione della notizia di reato sopra riportata, che hanno, poi, fondato i capi di imputazione indicati in sentenza, la responsabilità in capo al per il reato di truffa ex art. 640 c.p. a danno CP_2
dell'appellante con conseguente diritto di quest'ultimo a ottenere anche il risarcimento dei Parte_1
danni non patrimoniali subiti per la condotta delittuosa dell'intermediario della banca, consistenti, in particolare, nella turbazione della sfera psichica che trova il titolo nella commissione del reato di truffa.
Si evidenzia, infatti, alla luce di quanto affermato dalla AS, che tale danno non costituisce un danno in re ipsa ma deve essere riconosciuto proprio in considerazione della natura delittuosa della condotta tenuta dal promotore finanziario e della frustrazione profonda che notoriamente soffre l'investitore che viene a conoscenza di essere stato vittima di reato di truffa, applicando regole inferenziali di portata generale e basate sull'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. 4412/2025).
Alla luce di tali principi, la Corte ritiene equo liquidare a titolo di danno morale la somma onnicomprensiva di interessi e di rivalutazione di € 30.000,00, determinandola nella misura pari a 1/3
del danno patrimoniale riconosciuto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione al saldo effettivo.
Ai fini di tale liquidazione è stato tenuto conto del comportamento del che per quasi vent'anni CP_2
ha abusato della fiducia che il riponeva in lui, affidandogli, in difetto di diversa allegazione, Parte_1
tutti i suoi risparmi.
4. La Corte ritiene che, a fronte dell'accoglimento del secondo motivo di appello principale, debba essere accolto anche il motivo di appello svolto in via incidentale, avente a oggetto la domanda di regresso e di manleva della banca nei confronti del . Infatti, sebbene la banca sia ritenuta CP_2
responsabile in solido ex art. 31, comma 3 TUF con il promotore finanziario a risarcire il danno pagina 19 di 21 arrecato al cliente, si ritiene che quest'ultimo sia imputabile, in via esclusiva, proprio alla condotta illecita tenuta dal nella sua qualità di promotore finanziario, con conseguente diritto di CP_2 [...]
a essere rifusa da quest'ultimo per quanto condannata a pagare anche a titolo di danno CP_1
morale e di spese.
5. Deve essere, invece, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte del alla luce del Parte_1
solo parziale accoglimento delle domande svolte, che portano a escludere che la banca abbia resistito nel giudizio di primo grado e, poi, in appello con mala fede o colpa grave.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo, tenuto conto dell'importo effettivamente riconosciuto in favore del (€ Parte_1
120.000,00), applicando i parametri medi per tutte le fasi del procedimento, fatta esclusione, per il solo giudizio di appello, della fase istruttoria, non svolta in tale grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello svolto da condanna Parte_1 [...]
a corrispondere a quest'ultimo l'ulteriore somma di € 30.000,00, oltre interessi CP_1
legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento in favore degli avvocati di Controparte_1 Parte_1
avvocati Luciano Marro e Massimo Mancini, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 14.103,00 per compensi e, per il presente giudizio,
in € 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
pagina 20 di 21 3) accoglie la domanda di regresso svolta in via di appello incidentale da Controparte_1
nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a tenerla indenne di Controparte_2
quanto la stessa è tenuta a pagare al per capitali, interessi e spese anche di lite, in Parte_1
virtù della presente sentenza;
4) rigetta ogni altro motivo di appello sia principale che incidentale, confermando per il resto la sentenza impugnata;
5) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_2 Controparte_1
liquida, per il giudizio di primo grado, in € 14.103,00 per compensi e, per il presente giudizio,
in € 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Marianna Galioto
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori
dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2594/2023, promossa
da
C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in MONTEROTONDO, VIA CORSICA, 31, presso lo studio dell'avvocato
LUCIANO MARRO e MASSIMO MANCINI, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata all'atto di citazione notificato il 22.10.2020,
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 51, presso lo studio degli avvocati
MARCELLO CARDI e MARCELLO RODINO' DI MIGLIONE, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: contratto di intermediazione finanziaria – responsabilità ex art. 31 TUF.
CONCLUSIONI
Per “Visto il provvedimento del Consigliere Istruttore Dott. Del Vecchio Parte_1
del 9 ottobre 2024, con la presente nota gli scriventi procuratori precisano le proprie conclusioni,
insistendo anzitutto affinché Codesta Corte voglia ammettere le prove tutte già richieste, disponendo il
prosieguo dell'istruttoria, siccome necessaria e rilevante ai fini del decidere, e pertanto affinché
voglia: • ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della , Dott. Controparte_1
e del Sig. su tutti i capitoli di prova formulati con la Testimone_1 Controparte_2
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2; • ammettere l'escussione dei testimoni tutti su tutti i capitoli di
prova articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, inclusi quelli non ammessi in primo grado
ed in particolare quelli dal n. 58 al 62; • ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., al
Sig. l'esibizione in giudizio dei propri estratti conto degli ultimi 10 anni (ovvero, del Controparte_2
maggior periodo possibile) e dello storico dei movimenti registrati sugli archivi telematici delle
relative banche di tutti i conti correnti al medesimo intestati e, comunque, di quelli di seguito indicati e
scoperti dalla Guardia di Finanza: 1) c/c n. 412 189800-1 acceso presso il Banco Desio – filiale 412 di
Albano Laziale;
2) c/c n. 470 189800 acceso presso Banca Popolare di Spoleto – filiale 470 di Albano
pagina 2 di 21 Laziale; 3) c/c n. • 000000007769 acceso presso la Banca Popolare di Milano – Agenzia 0255
Baldovinetti; 4) c/c n. 000000001957 acceso presso la Banca Popolare di Milano – Agenzia 0465
Roma-Ardea; 5) c/c n. 000000001381 acceso presso la Banca Popolare di Milano – Agenzia 0258
Tuscolano; 6) c/c n. 000000003279 acceso presso la Banca Popolare di Milano – Agenzia 0387
Pomezia; 7) c/c n. 001 101586-9 acceso presso sede di Basiglio;
• ordinare, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., alla l'esibizione in giudizio degli Controparte_1
estratti conto degli ultimi 10 anni (ovvero, del maggior periodo possibile) e dello storico dei movimenti
registrati sugli archivi telematici della banca di tutti gli estratti conto e degli investimenti intestati al
Sig. • disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare ed accertare le Parte_1
movimentazioni tutte di cui è causa e, dunque, le somme illecitamente incassate dal Sig. CP_2
, a mezzo degli assegni distratti;
• disporre infine Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-
[...]
psichiatrica, per l'accertamento del trauma psicologico e del conseguente danno non patrimoniale
subito dal Sig. in conseguenza dell'illecito posto in essere dal Sig. Parte_1 CP_2
ai suoi danni. Subordinatamente, insistono per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate
[...]
e qui precisate, e dunque affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita “contrariis reiectis, per tutti i motivi
esposti in premessa: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza N. 1319/2023, pubblicata il
20/02/2023 dal Tribunale Civile di Milano, Sezione VI, Giudice Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, nel
procedimento R.G. 40076/2020 e non notificata, accogliere le domande tutte proposte in prime cure, e
pertanto: a) confermata la responsabilità civile ex lege della appellata , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, per il danno patrimoniale cagionato all'attore dalla
condotta illecita del consulente finanziario, , per i motivi tutti in fatto e diritto esposti Controparte_2
in premessa, b) condannare per l'effetto , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale, in favore dell'appellante, determinato in
complessivi € 237.159,55, e dunque, detratto l'importo di € 90.000,00 versato dall'appellata in virtù
pagina 3 di 21 della sentenza di primo grado, al pagamento dell'ulteriore importo di € 141.759,53; c) condannare
altresì la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento Controparte_1
del danno morale in favore dell'appellante, nella misura che la Corte riterrà di determinare in via
equitativa; d) condannare infine la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno in favore dell'appellante, per la responsabilità aggravata di cui
all'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., per avere la , con il suo ingiustificato diniego di Controparte_1
indennizzo, costretto l'appellante, come detto anziano pensionato, all'introduzione del procedimento
giudiziario, da determinarsi anch'esso in via equitativa;
In via subordinata, e) comunque accertata e
dichiarata la responsabilità civile della appellata, condannare la medesima al pagamento in CP_1
favore dell'appellante, per tutti i titoli dedotti in premessa, della somma di € 50.000,00, per tutti i
motivi indicati in premessa ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta provata come dovuta,
ovvero determinata in via equitativa, anche tramite ricorso a CTU;
In ogni caso, f) oltre svalutazione
monetaria ed interessi legali maturati sulla sorte capitale dal dì del dovuto fino al soddisfo;
g) con
vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge,
da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;
per : “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, (i) Controparte_1
in via principale ed incidentale, in riforma della Sentenza, rigettare le domande avversarie, in quanto
prescritte e, comunque, infondate ed in subordine, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto
all'odierno appellante escludendo i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle
conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co. 1 c.c.); (ii) sempre in via incidentale – ma
subordinata - condannare il sig. a tenere manlevata e indenne Controparte_2 Controparte_1
da qualsiasi pagamento – anche delle spese processuali – essa fosse costretta a fare all'odierno
[...]
appellante a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o risarcimento del danno ex art. 2049
c.c. e/o in forza di quanto disposto dall'art. 31 D. Lgs.vo 58/1998 e, oltre interessi legali dalla data di pagina 4 di 21 effettuazione dell'eventuale pagamento all'Attore al saldo;
(iii) sempre in via incidentale in subordine
alla precedente conclusione, condannare il Sig. a pagare a Controparte_2 Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c., ogni somma che la Banca dovesse
essere condannata a pagare al sig. a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o Parte_1
extracontrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o risarcimento del danno, oltre
a quelle eventualmente pagate all'Attore a titolo di rimborso delle spese processuali, tutte maggiorate
di interessi legali e rivalutazione dalla data dell'effettuazione del pagamento all'Attore al saldo;
(iv)
ancora in via incidentale ed in ulteriore subordine alle precedenti conclusioni, accertare il diritto di
regresso di nei confronti del sig. per qualsiasi somma la Controparte_1 Controparte_2
società fosse costretta a pagare al sig. a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale Parte_1
e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o ex art. 2049 c.c. e/o risarcimento del danno, e di
conseguenza venga condannato il terzo chiamato a restituire a ogni somma Controparte_1
che essa fosse costretta a pagare al sig. anche a titolo di rimborso delle spese processuali, Parte_1
oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento al sig. al saldo;
Parte_1
(v) in via subordinata, rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e,
conseguentemente, confermare il provvedimento impugnato;
(vi) conseguentemente – in qualsivoglia
caso di riforma della Sentenza – condanni controparte alla restituzione alla Banca di quanto dalla
stessa spontaneamente (ma senza acquiescenza) corrisposto al sig. anche a titolo di spese Parte_1
legali in forza della Sentenza;
(vii) in via istruttoria, se ritenuto tempestivo il disconoscimento delle
sottoscrizioni di cui alle pagg. 2, 3 e 4 del doc. 17 operato dall'odierno appellante con la memoria ex
art. 183, VI co. c.p.c. n. 2, disporre la verificazione ex art. 214 c.p.c. - previa produzione dell'originale
del doc. 17 - di tali sottoscrizioni mediante comparazione con quella apposta dal sig. sul Parte_1
mandato alle liti conferito per il promovimento del giudizio di prime cure”.
pagina 5 di 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio davanti al tribunale Parte_1
di Milano nei confronti di chiedendo, previo accertamento della responsabilità Controparte_1
dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 31 TUF, che quest'ultimo fosse condannato al risarcimento del danno patrimoniale ammontante a € 237.159,55, oltre a quello morale, in ragione degli illeciti commessi in suo danno dall'ex promotore finanziario della banca, A fondamento Controparte_2
della sua domanda, l'attore affermava: 1) di essersi avvalso dal 1998 al 2016 del promotore CP_2
che svolgeva tale attività per conto della dal 1992; 2) di avere consegnato
[...] Controparte_1
nel corso del rapporto al la complessiva somma di € 438.548,86, di cui solamente € 206.788,93 CP_2
risultava regolarmente accreditata sul suo c/c n. 152230, ovvero sul suo portafoglio CP_1
prodotti; 3) che la residua somma di € 231.759,53 non risultava né sul suo conto corrente né, tanto meno, sul suo portafoglio prodotti;
4) che tale somma era stata fraudolentemente sottratta dal CP_2
nell'esercizio della sua attività di promotore finanziario per conto di , così come verificato CP_1
anche in sede penale, essendo stato il promotore finanziario oggetto di una pronuncia di patteggiamento
ex art. 444 c.p.p. da parte del tribunale di Roma, a seguito della quale era stata applicata la pena della reclusione di un anno e 10 mesi per truffa aggravata ai danni del e altri;
5) che, oltre al suo Parte_1
diritto al risarcimento del danno per la somma illecitamente sottratta, sussisteva anche un suo diritto al risarcimento del danno morale subito.
si costituiva in giudizio e chiedeva, in via preliminare, la chiamata in causa di Controparte_1
effettivo responsabile dell'illecito, e, nel merito, il rigetto delle domande svolte nei Controparte_2
suoi confronti e, in caso di condanna, di essere manlevata dal terzo chiamato.
nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato Controparte_2
contumace.
pagina 6 di 21 Il tribunale di Milano, con sentenza n. 1319/2023, depositata il 20.02.2023, ha accolto parzialmente la domanda svolta in via principale e ha condannato la banca al pagamento di € 90.000,00, nonché al pagamento delle spese di lite e, in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale, ha condannato a manlevare l'istituto di credito e a tenerlo indenne da quanto pagato Controparte_2
anche a titolo di spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA SUL QUANTUM DEBEATUR LIQUIDATO A TITOLO DI DANNO
PATRIMONIALE. ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO. ERRATA E/O
OMESSA VALUTAZIONE DELL'ISTRUTTORIA E DEGLI ELEMENTI DI PROVA. ILLOGICA, CARENTE E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI
ARTT. 2721, 2724 E 2726 C.C.;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE È STATA RIGETTATA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL
DANNO MORALE. ERRATA E/ OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA. ILLOGICA,
CARENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e ha proposto Controparte_1
appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA RITENUTO PRESCRITTO IL DIRITTO AL CP_3
RISARCIMENTO DEL DANNO E, COMUNQUE, INFONDATO E, IN SUBORDINE, ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA IN SEDE DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON HA TENUTO CONTO DEI DANNI CP_3
CHE LO STESSO APPELLANTE AVREBBE POTUTO EVITARE USANDO L'ORDINARIA DILIGENZA, EX
ART. 1227, COMMA 2, C.C. E, COMUNQUE, IN RAPPORTO ALLA GRAVITÀ DELLA COLPA E
ALL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE CHE NE SONO DERIVATE, EX ART. 1227, COMMA 1, C.C.;
pagina 7 di 21 2) CONDANNARE, COMUNQUE, MI AL A TENERE MANLEVATA E INDENNE LA BANCA DA
QUALSIASI PAGAMENTO ANCHE A TITOLO DI SPESE PROCESSUALI, OVVERO A TITOLO DI
RISARCIMENTO DEL DANNO, OVVERO ACCERTARE IL DIRITTO DI REGRESSO DELLA BANCA NEI
CONFRONTI DEL AL;
3) CONDANNARE IL RA A RESTITUIRE ALLA BANCA QUANTO DA ESSA CORRISPOSTO ANCHE
A TITOLO DI SPESE LEGALI.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito nemmeno nel giudizio di Controparte_2
appello ed è stato dichiarato contumace.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
26.03.2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte ritiene, in primo luogo, di dovere analizzare il motivo di appello incidentale volto a contestare l'an della pretesa, in quanto l'eventuale suo accoglimento, comporta l'assorbimento dei motivi di appello svolti in via principale riguardanti il quantum debeatur.
Per quanto concerne il primo motivo di appello incidentale, esso ha oggetto quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto sussistente una responsabilità solidale della banca per i danni arrecati dal nei confronti del escludendo un concorso di colpa di quest'ultimo. CP_2 Parte_1
Secondo l'appellante incidentale tale decisione sarebbe errata, ritenendo, invece, che il comportamento del tutto anomalo tenuto dal abbia interrotto il nesso causale, in quanto l'appellato Parte_1
incidentale, sebbene conoscitore della normativa di settore e in grado di evitare i rischi, aveva posto in pagina 8 di 21 essere atti e comportamenti contrari alla normativa contrattuale, consegnando al consulente assegni bancari in bianco.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene, conformemente a quanto statuito dalla AS (cfr. Cass. 8229/2006; Cass.
4037/2016; Cass. ord. 28634/2020), che l'intermediario finanziario non solo non può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità, che l'art. 31 TUF pone a suo carico per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, il fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro di cui quest'ultimo si è illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle previste dal regolamento Consob vigente (il Regolamento n. 11522/98,
come successivamente modificato, all'art. 108, comma 5, lett. a) prevede, fra gli altri, l'obbligo per il promotore di ricevere esclusivamente assegni bancari o circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera, muniti di clausola di non trasferibilità), ma neppure può addurre tale circostanza come concausa del danno subito dall'investitore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto. Infatti, le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in materia dettano le principali regole di comportamento alle quali il promotore finanziario si deve attenere nei confronti degli investitori e sono volte a offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore: si tratta, in sostanza, di un meccanismo normativo che tende a responsabilizzare l'intermediario in relazione ai comportamenti di soggetti, quali sono i promotori, che l'intermediario medesimo sceglie, che operano nel suo interesse imprenditoriale e sui quali esso solo è in grado di esercitare efficaci forme di controllo.
La Corte ritiene dunque, alla luce dei principi espressi dalla AS, che non sia logicamente postulabile che una regola, diretta a tutelare l'interesse del risparmiatore, si traduca in un onere di diligenza posto a carico di quest'ultimo e che, pertanto, la sua violazione da parte del promotore (che ne
è l'unico destinatario), si risolva in un addebito di colpa a carico del cliente danneggiato dall'illecito. Si
pagina 9 di 21 rileva, peraltro, che il mero fatto che una corrispondente previsione sia eventualmente inserita nel documento contrattuale sottoscritto dal cliente non può essere idoneo a mutare la funzione di quella regola e trasformarla da obbligo di comportamento del promotore in vista della tutela dell'investitore in un onere gravante su quest'ultimo in funzione della tutela dell'intermediario rispetto ai rischi di comportamento infedele del promotore. È evidente, dunque, che l'applicazione dell'art. 1227 c.c. può,
in definitiva, trovare spazio solo qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quantomeno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore delle regole di condotta sullo stesso gravanti.
In realtà, la Corte ritiene che, nel caso di specie, non sia stata fornita la prova da parte della banca di una effettiva collusione del con il né, tanto meno, una consapevole e fattiva Parte_1 CP_2
acquiescenza alla violazione delle regole di condotta gravanti sul promotore. Sono, infatti, rilevanti al riguardo la circostanza che il si sia tempestivamente premurato di informarsi presso la Banca Parte_1
che il fosse effettivamente un suo promotore finanziario, il fatto che il cliente ricevesse da CP_2
parte di quest'ultimo periodicamente una rendicontazione delle operazioni poste in essere e, infine, la circostanza che tale truffa sia stata posta in essere non solo nei confronti dell'appellante ma anche nei confronti di altri clienti, come appreso dalla telefonata pacificamente ricevuta da quest'ultimo in data
27.09.2016 da parte di un funzionario di , che lo informava della scoperta di gravi CP_1
irregolarità commesse dal promotore nell'esercizio della propria attività finanziaria. Tale circostanza,
peraltro, emerge anche dal procedimento penale a carico del concluso con una sentenza di CP_2
patteggiamento.
A fronte di ciò, si ritiene che non rappresentino gravi anomalie volte a dimostrare una ipotesi di collusione o, comunque, di una consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole di condotta la sottoscrizione di assegni in bianco, la mancata sottoscrizione di documentazione contrattuale attestante l'intenzione di volere sottoscrivere e/o accedere con tali somme a investimenti pagina 10 di 21 finanziari e non avere correttamente verificato gli estratti del conto corrente bancario riportanti espressamente l'incasso dei predetti titoli, il cui invio e ricevimento, peraltro, a fronte della contestazione di controparte, non risultano essere stati correttamente provati dalla banca, in quanto tali comportamenti, anche se provati, non sono sufficienti di per sé a dimostrare una ipotesi di collusione o,
comunque, di una consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole di condotta. Si rileva,
infatti, che il rapporto fra il e il sempre assecondato dalla banca, era consolidato da Parte_1 CP_2
molto tempo (quasi vent'anni) ed era caratterizzato da un rapporto di piena fiducia del cliente nell'operato del promotore, tanto da indurlo a fare pieno affidamento sulla documentazione (falsa) da quest'ultimo consegnatagli. Si osserva, peraltro, che anche la banca era a piena conoscenza di tale rapporto preferenziale, tanto è vero che, sebbene avesse formalmente indicato dal 2011 per il Parte_1
un altro promotore, ha acconsentito al fatto che il cliente continuasse a operare con l'istituto di credito attraverso il preoccupandosi, poi, di avvertirlo quando è venuta a conoscenza della truffa posta CP_2
in essere a suo danno.
2. Passando ad analizzare i motivi di appello volti a censurare la sentenza in ordine al quantum
debeatur, oggetto di impugnazione è quella parte della pronuncia in cui è stata parzialmente accolta la domanda attorea, ritenendo provata l'appropriazione illecita da parte del promotore finanziario ai danni del limitatamente alla somma di € 90.000,00, alla luce della produzione di cinque assegni, Parte_1
comprovanti sia che il beneficiario fosse proprio il sia che quest'ultimo li avesse effettivamente CP_2
posti all'incasso. Il tribunale ha, invece, ritenuto non provata l'appropriazione della restante somma di
€ 141.759,53.
Secondo l'appellante principale tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il tribunale tenuto conto della documentazione attestante il versamento dell'intero importo oggetto di domanda, con particolare riferimento all'importo di € 50.000,00, nonché di quanto emerso dalle prove testimoniali pagina 11 di 21 escusse nel giudizio di primo grado. Secondo l'appellante incidentale, inoltre, tale decisione non sarebbe condivisibile laddove il tribunale non ha ritenuto il diritto al risarcimento del danno prescritto.
Entrambi i motivi sono infondati.
Per quanto concerne l'appello principale, la Corte ritiene, innanzitutto, condivisibile quanto accertato da parte del tribunale, laddove ha ritenuto fornita la prova dell'appropriazione da parte del CP_2
della somma di € 90.000,00 con riferimento a cinque assegni, per i quali risulta essere stata provata non solo la datio ma anche l'effettivo incasso.
Si rileva, peraltro, che la sentenza debba essere condivisa anche laddove non ha riconosciuto la effettiva distrazione in favore del promotore dell'ulteriore importo di € 141.759,53, non risultando provato l'effettivo incasso di tali somme da parte del ovvero che quest'ultimo se ne sia CP_2
appropriato quale promotore della banca all'interno delle incombenze che gli erano state affidate.
In particolare, la Corte ritiene che il non abbia provato, come era suo onere, che Parte_1
effettivamente il promotore si fosse appropriato della somma di € 35.659,53, oggetto degli assegni bancari n. 32191068 del 19 ottobre 1999 di L. 5.000.000, n. 32222855 dell'8 maggio 2000 di L.
16.000.00, n. 32245747 del 20 dicembre 2000 di L. 3.000.000, n. 37383712 del 23 febbraio 2001 di L.
10.000.000, n. 1006705053 del 20 aprile 2005 di € 15.100,00, n. 1010217892 del 23 novembre 2005 di
€ 3.000,00 e n. 1014149546 del 6 febbraio 2007 di € 6.500,00, tutti tratti dal cliente dal suo conto corrente acceso presso la Banca Credito Cooperativo di Roma. A fondamento della sua pretesa, infatti,
parte appellante si è limitato a produrre gli estratti trimestrali di tale conto corrente, la lettera della del 19-12-2007 (doc. 19 del fascicolo di primo grado di parte appellante), due resoconti CP_1
asseritamente consegnati dal all'appellante (docc. 16 e 17 del fascicolo di primo grado di parte CP_2
appellante) nonché due lettere inviate da quest'ultimo al (doc. 18 del fascicolo di primo grado CP_2
di parte appellante).
pagina 12 di 21 In realtà, il Collegio ritiene tutti questi elementi irrilevanti ai fini della prova della appropriazione illecita.
In primo luogo, per quanto concerne gli estratti conto prodotti, si osserva che essi non siano idonei di per sé a provare che l'appellante abbia mai effettivamente consegnato al tali titoli di credito e CP_2
che essi siano stati posti all'incasso proprio da quest'ultimo, non emergendo dalla documentazione tali circostanze.
Si ritiene, inoltre, che non sia rilevante a tale fine nemmeno la lettera della , atteso Controparte_1
che in essa la banca si era limitata a richiedere la produzione di concreti riscontri documentali in merito alle somme pervenute alla banca e asseritamente consegnate al , non ritenendo rilevante la CP_2
documentazione fino a quel momento consegnata.
Non sono idonee ai fini di tale prova nemmeno le lettere inviate dal al atteso che Parte_1 CP_2
esse non dimostrano effettivamente l'appropriazione illecita di tali somme da parte del promotore.
Il Collegio ritiene, inoltre, non sufficientemente provata nemmeno l'appropriazione illecita della somma di complessivi € 44.600,00, di cui agli assegni circolari n. 3.300.788.727-02 di € 16.200,00 e n.
3.300.788.726-01 di € 28.400,00, entrambi del 20.05.2004 intestati a parte appellante (doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellante). Si rileva, infatti, che ai fini di tale prova parte appellante si è limitata a produrre il contratto di compravendita in ragione del quale tali assegni erano stati consegnati al e la copia di questi ultimi, non provando il loro effettivo incasso da parte del Parte_1
Si rileva, peraltro, che non è stato in alcun modo provato che tali assegni circolari intestati al CP_2
cliente siano stati, in realtà, consegnati al promotore e da quest'ultimo incassati grazie alla compiacenza di altri funzionari della , come asserito dall'appellante. Controparte_1
La Corte ritiene, infine, non provata nemmeno che l'appropriazione da parte del della somma CP_2
di € 50.000,00, oggetto degli assegni bancari n. 1010223941 e n. 101973581, asseritamente tratti in data 31.05.2005 dal conto corrente intestato all'appellante acceso presso la Banca di Credito
pagina 13 di 21 Cooperativo di Roma, sia avvenuta all'interno delle incombenze che erano state affidate al promotore da parte della banca. Si rileva, infatti, che dalla “Scrittura privata datata 31.05.2005” non risulta provata la sua riferibilità alla banca, atteso che dal contenuto del documento si evince che si tratta di una scrittura privata intercorsa tra e come soggetti privati e non Controparte_2 Parte_1
inquadrabile all'interno di un rapporto di intermediazione finanziaria (doc. 26 pag. 28 del fascicolo di primo grado di parte appellante), come sotto riportato:
Da tale scritto, infatti, è chiaro che il avesse ceduto al una quota parte pari a € CP_2 Parte_1
50.000,00 dell'importo di € 300.000,00 da lui sottoscritto, come privato e non quale promotore finanziario, dei diritti relativi al Contratto Di Più Money 31 n. 2464801, prevedendo espressamente,
nell'ultima parte, che “a seguito di tale cessione mi faccio garante di eseguire tutte le obbligazioni
pagina 14 di 21 derivanti dal contratto Indicato secondo gli obblighi giuridici contratti con il sig.
[...]
. Da tale lettera e, in particolare, da tale assunzione di garanzia, è evidente che la Parte_1
appropriazione della somma di € 50.000,00 da parte del non era dovuta alla sua qualifica di CP_2
promotore per conto della banca, ma al fatto che era proprio lui il titolare dei diritti che il Parte_1
voleva acquisire, a prescindere dalla sua attività per conto della Controparte_4 Controparte_5
che era solo la società emittente della polizza. Alla luce di ciò, si deve ritenere, pertanto, che, in
[...]
difetto della prova che il si sia appropriato di tale somma nella sua qualità di promotore, CP_2
nessuna responsabilità solidale può essere riconosciuta in capo alla Banca, nei confronti della quale l'appellante ha svolto le proprie domande, come responsabile in solido, ex art. 31, comma 3, TUF, non essendo stato provato per tale illecita appropriazione il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanzario e le incombenze a lui affidate dalla banca. Al riguardo, infatti, si rileva, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che in tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe (cfr. Cass. ord. 3425/2025).
Alla luce della motivazione che precede, nessuna rilevanza assumono, inoltre, le prove testimoniali articolate dal nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., comprese quelle Parte_1
ammesse nel giudizio di primo grado, non essendo i capitoli di prova formulati volti a provare la effettiva distrazione delle somme indicate a favore del e, comunque, e il suo effettivo incasso CP_2
nella qualità di promotore della banca. pagina 15 di 21 La Corte ritiene, inoltre, inammissibile la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto degli ultimi dieci anni e dello storico dei movimenti registrati sugli archivi delle relative banche di tutti i conti correnti intestati al al fine di provare l'effettivo incasso delle somme a lui affidate, CP_2
avendo potuto parte appellante fornire lei stessa la prova di chi fosse stato il beneficiario dei suoi assegni, attraverso istanza alla propria banca. Si osserva, infatti, alla luce dei principi della Suprema
Corte, che l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. Cass. 31251/2021).
Per quanto concerne, poi, l'appello incidentale, la Corte ritiene corretta la decisione del tribunale di rigettare l'eccezione di prescrizione del credito svolta dalla banca.
Si rileva, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che qualora, come nel caso di specie, la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. Cass. 12666/2003).
Nella fattispecie in questione è, infatti, evidente che il non abbia avuto contezza degli illeciti Parte_1
posti dal se non in data 27.09.2016, ossia quando, contattato da un funzionario della CP_2
, veniva reso edotto del fatto che il promotore nell'esercizio della propria attività CP_1
finanziaria aveva posto in essere delle gravi irregolarità. A tale riguardo non assume rilevanza quanto asserito dalla banca secondo la quale il cliente avrebbe dovuto avere contezza della situazione alla luce degli estratti conto depositati, non avendo provato l'istituto di credito, come era suo onere, a fronte della contestazione di controparte, tale invio periodico. Si rileva, peraltro, che è documentalmente pagina 16 di 21 provato che il era in possesso di rendiconti manomessi che gli consegnava il Parte_1 CP_2
attestanti il buon andamento degli investimenti, con la conseguenza che è del tutto verosimile che l'appellante principale abbia avuto contezza del danno solo a seguito dell'incontro avvenuto con la banca nel settembre 2016, quando ha scoperto l'illecito perpetrato a suo danno dal promotore di
. Alla luce di ciò, pertanto, come rilevato anche dal giudice di primo grado, tenuto conto CP_1
delle contestazioni formulate in via stragiudiziale in data 12.12.2016, nonché della notifica dell'atto di citazione del 2020, la Corte ritiene che il diritto al risarcimento del danno sia stato tempestivamente azionato nel termine prescrizionale quinquennale a partire dall'effettiva venuta a conoscenza del pregiudizio subito.
3. Procedendo, quindi, ad analizzare il secondo motivo di appello svolto in via principale è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la domanda di liquidazione del danno morale, ritenendola priva di allegazione e di prova.
Secondo l'appellante principale tale decisione sarebbe errata, avendo il tribunale ritenuto tale danno non provato, senza però consentirgli di dimostrare tale pregiudizio, attraverso l'ammissione dei capitoli di prova formulati al riguardo e la richiesta di espletamento di una CTU.
Tale motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
La Corte ritiene che dall'esame della Comunicazione della notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. a carico del redatta dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Polizia Finanziaria di Roma, CP_2
risulta che il promotore aveva provveduto a versare illegittimamente sui propri conti correnti la somma complessiva di € 1.572.000,00 che gli veniva consegnata dai propri clienti, fra cui il Parte_1
limitatamente all'importo di € 5.000,00, per l'acquisto di titoli mobiliari per il tramite della Società
Fiduciaria della utilizzandola, invece, per l'acquisto di titoli mobiliari a Controparte_1
carattere personale. Tale modus operandi è stato confermato anche dallo stesso il quale risulta CP_2
avere rilasciato una “Dichiarazione spontanea autoaccusatoria”, nella quale ha dichiarato di essersi pagina 17 di 21 appropriato indebitamente di tale somma di pertinenza di alcuni clienti, allo scopo di “[…] sanare
alcune pregresse situazioni analoghe trascinatesi nel tempo e connesse a perdite di capitale che non
volevano essere percepiti dai clienti”, indicando quale modalità operativa quella di far firmare uno o più assegni ai suoi clienti, ai quali chiedeva di lasciare in bianco il beneficiario rappresentando che avrebbe, in un secondo momento, apposto il timbro della banca. Risulta che, una volta ricevuto tali assegni, il beneficiario “estraeva una fotocopia dell'assegno con il beneficiario in bianco o la
compilava apponendo nel campo “beneficiario” il nominativo della banca, dopodiché fotocopiava
nuovamente il titolo e lo consegnava al cliente unitamente a distinte di versamento del tutto false”,
apponendo, poi, sull'originale dell'assegno il proprio nominativo nel campo “beneficiario” e versando la somma sui suoi rapporti di conto corrente. Il ha da ultimo precisato che le rendicontazioni CP_2
che, poi, forniva, erano “del tutto inventate per tranquillizzare il cliente” (doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Risulta, infine, che, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, non sia stata pronunciata alcuna sentenza di condanna, avendo chiesto l'imputato, nel corso del procedimento penale a suo carico,
l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e ss. e avendo il Tribunale applicato, nei suoi confronti, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e € 600,00 di multa con il beneficio della condizionale (doc.
3 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
In ordine alla rilevanza probatoria di una pronuncia di patteggiamento, il Collegio rileva, come chiarito dalla Suprema Corte di AS, che se è vero che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, è anche vero che a essa vada riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del pagina 18 di 21 dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. ord.
31010/2023)
Nel caso di specie, la Corte ritiene che sia sufficientemente provata, alla luce delle risultanze della
Comunicazione della notizia di reato sopra riportata, che hanno, poi, fondato i capi di imputazione indicati in sentenza, la responsabilità in capo al per il reato di truffa ex art. 640 c.p. a danno CP_2
dell'appellante con conseguente diritto di quest'ultimo a ottenere anche il risarcimento dei Parte_1
danni non patrimoniali subiti per la condotta delittuosa dell'intermediario della banca, consistenti, in particolare, nella turbazione della sfera psichica che trova il titolo nella commissione del reato di truffa.
Si evidenzia, infatti, alla luce di quanto affermato dalla AS, che tale danno non costituisce un danno in re ipsa ma deve essere riconosciuto proprio in considerazione della natura delittuosa della condotta tenuta dal promotore finanziario e della frustrazione profonda che notoriamente soffre l'investitore che viene a conoscenza di essere stato vittima di reato di truffa, applicando regole inferenziali di portata generale e basate sull'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. 4412/2025).
Alla luce di tali principi, la Corte ritiene equo liquidare a titolo di danno morale la somma onnicomprensiva di interessi e di rivalutazione di € 30.000,00, determinandola nella misura pari a 1/3
del danno patrimoniale riconosciuto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione al saldo effettivo.
Ai fini di tale liquidazione è stato tenuto conto del comportamento del che per quasi vent'anni CP_2
ha abusato della fiducia che il riponeva in lui, affidandogli, in difetto di diversa allegazione, Parte_1
tutti i suoi risparmi.
4. La Corte ritiene che, a fronte dell'accoglimento del secondo motivo di appello principale, debba essere accolto anche il motivo di appello svolto in via incidentale, avente a oggetto la domanda di regresso e di manleva della banca nei confronti del . Infatti, sebbene la banca sia ritenuta CP_2
responsabile in solido ex art. 31, comma 3 TUF con il promotore finanziario a risarcire il danno pagina 19 di 21 arrecato al cliente, si ritiene che quest'ultimo sia imputabile, in via esclusiva, proprio alla condotta illecita tenuta dal nella sua qualità di promotore finanziario, con conseguente diritto di CP_2 [...]
a essere rifusa da quest'ultimo per quanto condannata a pagare anche a titolo di danno CP_1
morale e di spese.
5. Deve essere, invece, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte del alla luce del Parte_1
solo parziale accoglimento delle domande svolte, che portano a escludere che la banca abbia resistito nel giudizio di primo grado e, poi, in appello con mala fede o colpa grave.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo, tenuto conto dell'importo effettivamente riconosciuto in favore del (€ Parte_1
120.000,00), applicando i parametri medi per tutte le fasi del procedimento, fatta esclusione, per il solo giudizio di appello, della fase istruttoria, non svolta in tale grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello svolto da condanna Parte_1 [...]
a corrispondere a quest'ultimo l'ulteriore somma di € 30.000,00, oltre interessi CP_1
legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento in favore degli avvocati di Controparte_1 Parte_1
avvocati Luciano Marro e Massimo Mancini, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 14.103,00 per compensi e, per il presente giudizio,
in € 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
pagina 20 di 21 3) accoglie la domanda di regresso svolta in via di appello incidentale da Controparte_1
nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a tenerla indenne di Controparte_2
quanto la stessa è tenuta a pagare al per capitali, interessi e spese anche di lite, in Parte_1
virtù della presente sentenza;
4) rigetta ogni altro motivo di appello sia principale che incidentale, confermando per il resto la sentenza impugnata;
5) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_2 Controparte_1
liquida, per il giudizio di primo grado, in € 14.103,00 per compensi e, per il presente giudizio,
in € 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Marianna Galioto
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