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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13627 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23066/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. OM MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 23066/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 2/10/2025 e promosso da:
nato a [...] il 1°/9/1943, ivi residente in [...]
OV CO n. 64, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea C.F._1
Pietrangeli Bernabei, C.F. e dall'Avv. Mauro Pietrangeli Bernabei, C.F. C.F._2
con poteri e facoltà disgiunti, in virtù di procura depositata C.F._3 telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTI contro on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 denominazione sociale, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca
d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di
Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. Persona_1
1 15678, registrata a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T, la mandataria
[...]
(già denominata cambio di denominazione avvenuto per Controparte_2 CP_3 assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165), (C.F. e P. IVA P.IVA_3
), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del P.IVA_2
Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , munita dei necessari Persona_2 poteri di rappresentanza al personale di “ in data 5/8/2022 per Controparte_1 atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Venezia Persona_1
l'8/8/2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino, (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._4
Roma, via Po n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 3498/2023
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia All'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
1) Accogliere la presente opposizione per assenza di legittimazione ad agire e/o per carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, nonché per tutti gli ulteriori motivi sopra indicati e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3498/2023 R.G. 3605/2023 dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta delle somme richieste, per essere le sue domande totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e/o totalmente prescritte.
2) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità dei contratti di apertura di credito in quanto privi di forma scritta e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3498/2023 R.G. 3605/2023 dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta delle somme richieste.
3) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità delle clausole vessatorie o comunque da approvare con specifica sottoscrizione, riportate nel contratto e nell'appendice allo stesso con doppia sottoscrizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3498/2023 R.G. 3605/2023 dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta delle somme richieste ovvero in subordine rideterminare l'importo dovuto.
4) Accertare e dichiarare la nullità di eventuali addebiti per interessi corrispettivi convenzionali in quanto mai pattuiti in assenza di convenzione ex art. 1284 terzo comma c.c. e rideterminare l'importo dovuto.
5) Accertare e dichiarare la nullità di eventuali addebiti per commissioni, oneri e spese in assenza di valida pattuizione al riguardo e rideterminare l'importo dovuto.
6) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contemplanti la capitalizzazione giornaliera e mensile degli interessi passivi e comunque la loro invalidità, depurando il conto da eventuali addebiti a tale titolo.
7) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'eventuale capitalizzazione mensile degli oneri, spese e commissioni e della relativa clausola contrattuale che la disciplina, sempre che si ritengano dovuti, depurando il conto dagli addebiti relativi.
8) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'erroneità del calcolo delle valute in conto e dei complessivi addebiti effettuati, eliminando dal saldo le relative poste passive.
2 9) In subordine, in relazione al contratto n. 20009486831819, dichiarare la prescrizione delle rate restituibili fino al 3/9/2009. Con vittoria di spese, compensi, spese generali ed accessori ex D.M. 55/2014.”
per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 45.154,58, oltre successivi interessi d Controparte_1 ntrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
● accertare e dichiarare, per tutto quanto emerso in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, con riferimento alle contestazioni avversarie relative ad una (solo presunta) attivazione della polizza assicurativa, risultando queste chiaramente inopponibili alla deducente. Il tutto, con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge del presente giudizio, da liquidarsi in favore della Società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento (“da Euro 26.001,00 a 52.000,00”), per ogni singola fase processuale, e segnatamente: i) Euro 1.701,00 per la fase di studio;
ii) Euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
iii) Euro 1.806,00 per la fase istruttoria;
iv) Euro 2.905,00 per la fase decisoria, e così per complessivi Euro 7.616,00 oltre I.V.A., C.P.A., e rimborso forfettario delle spese di lite in misura pari al 15%, così come previsto dal D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 22/2/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dall' Controparte_2
quale mandataria dell' in persona legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 3498/2023, N.R.G. 3605/2023, con cui intimava a di pagare alla parte ricorrente la somma di € 45.154,58, oltre ad interessi e Parte_1 spese processuali, di cui € 4.933,08 quale residuo debito derivante dal contratto di prestito personale n. 20009486831801 ed € 40.251,20 quale residuo debito derivante dal contratto di prestito personale n. 20009486831819, entrambi stipulati dal con la Findomestic Parte_1
Banca S.p.A., cui era succeduta per atto di cessione del 20/6/2019 l' che aveva, Controparte_1 poi, mutato la propria denominazione in l' Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 30/04/2023 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale l' e per essa, quale mandataria, l' Controparte_1 [...]
[..
[...] [
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_4 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3498/2023, N.R.G. 3605/2023, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 22/2/2023, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opponente eccepiva:
- la carenza di legittimazione ad agire dell'ingiungente, avendo l'avv. Senes, nel ricorso monitorio, dichiarato di essere procuratore generale alle liti delle società Controparte_1
e sebbene il mandato alle liti gli fosse stato conferito
[...] Controparte_2 dall' Controparte_1
- la carenza di titolarità attiva del rapporto controverso in capo all' in Controparte_1 mancanza di prova del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra quest'ultima e la
Findomestic S.p.A., avendo l'ingiungente versato in atti la sola “proposta di contratto di cessione di crediti” inviata alla Findomestic S.p.A. dall priva della sottoscrizione della Controparte_1
Findomestic S.p.A.;
- che, con riferimento al contratto n. 20009486831801, il aveva presentato una Parte_2 domanda di finanziamento, cui non era seguita la stipulazione del contratto, con conseguente inesistenza di una valida pattuizione degli interessi al tasso ultralegale applicato dalla controparte, attesa anche la nullità di contratti stipulati nella suddetta materia privi di valida forma scritta;
- l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, non essendo stata indicata la data della proposta contrattuale versata in atti dall'ingiungente;
- che, con riferimento al contratto n. 20009486831819, il 3/12/2007 il aveva presentato Parte_1 una domanda di finanziamento alla Findomestic Banca S.p.A. di importo pari ad € 41.000,00, con obbligo di rimborso di € 59.925,60 mediante il pagamento di n. 84 rate mensili, cui non aveva fatto seguito la stipulazione del contratto, né era stata erogata la somma controversa;
- la mancata pattuizione del tasso d'interesse passivo e delle condizioni legittimanti l'anatocismo;
- l'inefficacia delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione infrannuale degli interessi se non specificamente approvate per iscritto in quanto vessatorie.
3. Con comparsa depositata il 5/10/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1 tramite la mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4 L'opposta, premessa la necessità di esperire il tentativo di mediazione, per cui chiedeva concedersi il termine ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, contestava le avverse eccezioni, deducendo:
- che l'avv. Antonello Senes era stato nominato procuratore della con Controparte_2 atto autenticato dal notaio di Venezia - Mestre, rep. n. 42352/racc. n. 15679, del Persona_1
9/12/2020 e in tale veste aveva conferito la procura alle liti all'avv. Paolo Rinaldi, in forza, tra l'altro, dell'art. 12 della procura, che gli consentiva di conferire e revocare procure alle liti ad avvocati e in via disgiunta o congiunta tra loro, con gli stessi o più limitati poteri, precisando che la aveva cambiato denominazione sociale in e che la Controparte_1 Controparte_1 aveva cambiato denominazione sociale in CP_3 Controparte_2
- di aver fornito idonea prova della propria qualità di cessionaria del credito controverso mediante la produzione di copia del contratto di cessione intercorso tra le società Findomestic
Banca S.p.A. e già firmato da entrambi gli istituti Controparte_1 Controparte_1 di credito e di copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), a comprova che il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione menzionata nel monitorio, oltre al riconoscimento della cessione del credito da parte dell'impresa cedente;
- di comprovato il credito controverso, contestando la usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti e l'illegittima applicazione dell'anatocismo;
- che l'avversa eccezione di prescrizione era infondata, essendo documentale che il contratto di finanziamento n. 20009486831819 prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 84 rate mensili a far tempo dal 05/01/2008 e che la scadenza dell'ultima rata era prevista il 05/01/2015, evidenziando che la prescrizione era stata, in ogni caso, interrotta con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da Controparte_1
e per essa alla controparte, che non aveva mai negato di
[...] Controparte_2 averla ricevuta e con la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
4. Esperiti gli incombenti preliminari e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 2/10/2025 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Non colgono nel segno le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente.
Quanto alla legittimazione attiva, si rileva che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dalla così risultante in seguito al cambio di denominazione sociale Controparte_1
5 della e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del notaio Controparte_1
di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678, del 9/12/2020, la Persona_1 [...]
già a seguito di cambio di denominazione avvenuto per Controparte_2 CP_3 assemblea del 14/12/2020, rep. n. 84145, racc. n. 17165. L'avv. Antonello Senes è stato nominato procuratore di quest'ultima con atto autenticato dal notaio di Venezia - Persona_1
Mestre, Rep. n. 42352/Racc. n. 15679 in data 9/12/2020, e in tale veste ha conferito la procura alle liti all'avv. Paolo Rinaldi.
Il cambio di denominazione sociale della in è Controparte_1 Controparte_1 avvenuto il 19/1/2021, con conseguente insussistenza dell'aporia indicata dall'opponente con riferimento al conferimento effettuato dalla il 15/12/2020, con data deposito e Controparte_1 protocollo 7/1/2021. E' del pari priva di pregio la premessa dell'opponente, secondo cui la
[...] sarebbe stata oggetto di fusione per incorporazione da parte della Controparte_2 [...]
in data 23/4/2020, trattandosi di due soggetti giuridici autonomi. Controparte_1
La titolarità del credito controverso in capo alla emerge, inoltre, dalla Controparte_1 copia della proposta del contratto di cessione di crediti intercorso tra le società Findomestic
Banca S.p.A. e già sottoscritto dalla proponente e Controparte_1 Controparte_1 dalla copia dello stesso documento sottoscritto dalla cedente, nonché dalla copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), in cui risultano oscurati i crediti diversi da quelli per cui è causa.
Invero, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova
6 giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga
7 tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contro verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, la qualità di cessionaria dei crediti controversi in capo all'ingiungente emerge dai documenti sopra menzionati, quindi l'eccezione dell'opponente è priva di pregio.
8 6. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. (cfr. Cass. civ. n. 5071 del
3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Per costante giurisprudenza, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio del contratto con cui
è erogata la somma, spettando al debitore la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
Nel caso in esame, è documentale:
- che ha acquistato dalla il motoveicolo Scooter Peugeot Parte_1 CP_5
Metropolis SC50LM, telaio 3830043142 con contratto n. 20009486831801 per il prezzo di lire
3.000.000, di cui lire 500.000 corrisposte in contanti e lire 2.500.000 da pagarsi con importo finanziato, con contestuale richiesta di finanziamento alla Findomestic Banca S.p.A., da restituire in n. 24 rate di lire 137.500 ciascuna, per complessive lire 3.300.000;
- che ha stipulato con la Findomestic Banca S.p.A. il contratto di prestito Parte_1 personale e di apertura di linea di credito n. 20009486831819 il 3/12/2007, dell'ammontare di €
41.000,00, da restituire in n. 84 rate mensili dell'importo di € 713,40 ciascuna, con la previsione del TAN del 10,70% e del TAEG dell'11,32%.
Con riferimento al contratto n. 20009486831801, l'ingiunto eccepisce la sua mancata stipulazione in forma scritta e l'omessa determinazione convenzionale dei tassi d'interesse.
L'eccezione non è idonea a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, avuto riguardo ai documenti versati in atti dall'ingiungente ed in particolare dalla proposta contrattuale sottoscritta dall'odierno opponente di finanziamento della somma di lire 3.000.000, con la possibilità di concedere una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito per l'importo massimo di lire
9 1.500.000 con utilizzi rimborsabili in rate mensili minime il quinto giorno di ogni mese nella misura del 5%, comprensive di interessi nella misura del 2,4% mensile e del premio assicurativo dell'1,6% della rata mensile.
Sono infondate, altresì, le doglianze dell'opponente afferenti al contratto di prestito personale n.
20009486831819, avuto riguardo ai documenti versati in atti dall'opposta, da cui risulta la legittima pattuizione delle condizioni economiche del contratto: in particolare, nella proposta contrattuale del 3/12/2007 sottoscritta dal sono indicati il numero delle rate da Parte_1 corrispondere a cura del mutuatario, il TAN del 10,70%, il TAEG dell'11,32%, il tasso d'interesse moratorio, la somma totale dovuta a titolo di interessi e di rate da rimborsare.
Il contratto ha avuto esecuzione, come emerge dall'estratto conto relativo al rapporto in oggetto, quindi v è la prova scritta del contratto e delle relative condizioni economiche.
Non coglie nel segno la doglianza dell'opponente, secondo cui dall'estratto conto sopra menzionato emergerebbe l'applicazione, da parte della mutuante, di un tasso d'interesse diverso
– e maggiore – di quello pattuito. Invero, il tasso del 14,60% applicato corrisponde al tasso di interesse moratorio previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, quindi non vi è prova dell'illegittima applicazione, da parte della Findomestic Banca S.p.A., di un tasso d'interesse maggiore di quello pattuito. eccepisce, in subordine, in relazione al contratto n. 20009486831819, la Parte_1 prescrizione delle rate scadute fino al 3/9/2009.
L'eccezione è infondata.
La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. n. 18951 del 08/08/2013); nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Nella specie, il contratto di finanziamento n. 20009486831819 prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 84 rate mensili a far tempo dal 05/01/2008, quindi, essendo la scadenza
10 dell'ultima rata prevista per il 5/1/2015, non è decorso il termine di prescrizione.
Ad abundantiam, l'opposta ha interrotto la prescrizione con la notificazione, in data 3/9/2014, della cessione dei crediti con contestuale diffida di pagamento, valida come atto di costituzione in mora del Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali Parte_1 proposte da Parte_3
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 30/04/2023 da avverso l' Parte_3 [...]
e per essa, quale mandataria, l' in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3498/2023, N.R.G. 3605/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 22/2/2023 e le domande riconvenzionali proposte da
[...] avverso l' e per essa, quale mandataria, l' Parte_3 Controparte_1 [...]
Controparte_2
CONDANNA a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in € Parte_3
7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 6/10/2025.
Il Giudice
OM UC
11
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. OM MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 23066/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 2/10/2025 e promosso da:
nato a [...] il 1°/9/1943, ivi residente in [...]
OV CO n. 64, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea C.F._1
Pietrangeli Bernabei, C.F. e dall'Avv. Mauro Pietrangeli Bernabei, C.F. C.F._2
con poteri e facoltà disgiunti, in virtù di procura depositata C.F._3 telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTI contro on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 denominazione sociale, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca
d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di
Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. Persona_1
1 15678, registrata a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T, la mandataria
[...]
(già denominata cambio di denominazione avvenuto per Controparte_2 CP_3 assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165), (C.F. e P. IVA P.IVA_3
), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del P.IVA_2
Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , munita dei necessari Persona_2 poteri di rappresentanza al personale di “ in data 5/8/2022 per Controparte_1 atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Venezia Persona_1
l'8/8/2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino, (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._4
Roma, via Po n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 3498/2023
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia All'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
1) Accogliere la presente opposizione per assenza di legittimazione ad agire e/o per carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, nonché per tutti gli ulteriori motivi sopra indicati e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3498/2023 R.G. 3605/2023 dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta delle somme richieste, per essere le sue domande totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e/o totalmente prescritte.
2) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità dei contratti di apertura di credito in quanto privi di forma scritta e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3498/2023 R.G. 3605/2023 dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta delle somme richieste.
3) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità delle clausole vessatorie o comunque da approvare con specifica sottoscrizione, riportate nel contratto e nell'appendice allo stesso con doppia sottoscrizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3498/2023 R.G. 3605/2023 dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta delle somme richieste ovvero in subordine rideterminare l'importo dovuto.
4) Accertare e dichiarare la nullità di eventuali addebiti per interessi corrispettivi convenzionali in quanto mai pattuiti in assenza di convenzione ex art. 1284 terzo comma c.c. e rideterminare l'importo dovuto.
5) Accertare e dichiarare la nullità di eventuali addebiti per commissioni, oneri e spese in assenza di valida pattuizione al riguardo e rideterminare l'importo dovuto.
6) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contemplanti la capitalizzazione giornaliera e mensile degli interessi passivi e comunque la loro invalidità, depurando il conto da eventuali addebiti a tale titolo.
7) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'eventuale capitalizzazione mensile degli oneri, spese e commissioni e della relativa clausola contrattuale che la disciplina, sempre che si ritengano dovuti, depurando il conto dagli addebiti relativi.
8) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'erroneità del calcolo delle valute in conto e dei complessivi addebiti effettuati, eliminando dal saldo le relative poste passive.
2 9) In subordine, in relazione al contratto n. 20009486831819, dichiarare la prescrizione delle rate restituibili fino al 3/9/2009. Con vittoria di spese, compensi, spese generali ed accessori ex D.M. 55/2014.”
per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 45.154,58, oltre successivi interessi d Controparte_1 ntrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
● accertare e dichiarare, per tutto quanto emerso in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, con riferimento alle contestazioni avversarie relative ad una (solo presunta) attivazione della polizza assicurativa, risultando queste chiaramente inopponibili alla deducente. Il tutto, con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge del presente giudizio, da liquidarsi in favore della Società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento (“da Euro 26.001,00 a 52.000,00”), per ogni singola fase processuale, e segnatamente: i) Euro 1.701,00 per la fase di studio;
ii) Euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
iii) Euro 1.806,00 per la fase istruttoria;
iv) Euro 2.905,00 per la fase decisoria, e così per complessivi Euro 7.616,00 oltre I.V.A., C.P.A., e rimborso forfettario delle spese di lite in misura pari al 15%, così come previsto dal D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 22/2/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dall' Controparte_2
quale mandataria dell' in persona legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 3498/2023, N.R.G. 3605/2023, con cui intimava a di pagare alla parte ricorrente la somma di € 45.154,58, oltre ad interessi e Parte_1 spese processuali, di cui € 4.933,08 quale residuo debito derivante dal contratto di prestito personale n. 20009486831801 ed € 40.251,20 quale residuo debito derivante dal contratto di prestito personale n. 20009486831819, entrambi stipulati dal con la Findomestic Parte_1
Banca S.p.A., cui era succeduta per atto di cessione del 20/6/2019 l' che aveva, Controparte_1 poi, mutato la propria denominazione in l' Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 30/04/2023 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale l' e per essa, quale mandataria, l' Controparte_1 [...]
[..
[...] [
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_4 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3498/2023, N.R.G. 3605/2023, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 22/2/2023, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opponente eccepiva:
- la carenza di legittimazione ad agire dell'ingiungente, avendo l'avv. Senes, nel ricorso monitorio, dichiarato di essere procuratore generale alle liti delle società Controparte_1
e sebbene il mandato alle liti gli fosse stato conferito
[...] Controparte_2 dall' Controparte_1
- la carenza di titolarità attiva del rapporto controverso in capo all' in Controparte_1 mancanza di prova del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra quest'ultima e la
Findomestic S.p.A., avendo l'ingiungente versato in atti la sola “proposta di contratto di cessione di crediti” inviata alla Findomestic S.p.A. dall priva della sottoscrizione della Controparte_1
Findomestic S.p.A.;
- che, con riferimento al contratto n. 20009486831801, il aveva presentato una Parte_2 domanda di finanziamento, cui non era seguita la stipulazione del contratto, con conseguente inesistenza di una valida pattuizione degli interessi al tasso ultralegale applicato dalla controparte, attesa anche la nullità di contratti stipulati nella suddetta materia privi di valida forma scritta;
- l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, non essendo stata indicata la data della proposta contrattuale versata in atti dall'ingiungente;
- che, con riferimento al contratto n. 20009486831819, il 3/12/2007 il aveva presentato Parte_1 una domanda di finanziamento alla Findomestic Banca S.p.A. di importo pari ad € 41.000,00, con obbligo di rimborso di € 59.925,60 mediante il pagamento di n. 84 rate mensili, cui non aveva fatto seguito la stipulazione del contratto, né era stata erogata la somma controversa;
- la mancata pattuizione del tasso d'interesse passivo e delle condizioni legittimanti l'anatocismo;
- l'inefficacia delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione infrannuale degli interessi se non specificamente approvate per iscritto in quanto vessatorie.
3. Con comparsa depositata il 5/10/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1 tramite la mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4 L'opposta, premessa la necessità di esperire il tentativo di mediazione, per cui chiedeva concedersi il termine ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, contestava le avverse eccezioni, deducendo:
- che l'avv. Antonello Senes era stato nominato procuratore della con Controparte_2 atto autenticato dal notaio di Venezia - Mestre, rep. n. 42352/racc. n. 15679, del Persona_1
9/12/2020 e in tale veste aveva conferito la procura alle liti all'avv. Paolo Rinaldi, in forza, tra l'altro, dell'art. 12 della procura, che gli consentiva di conferire e revocare procure alle liti ad avvocati e in via disgiunta o congiunta tra loro, con gli stessi o più limitati poteri, precisando che la aveva cambiato denominazione sociale in e che la Controparte_1 Controparte_1 aveva cambiato denominazione sociale in CP_3 Controparte_2
- di aver fornito idonea prova della propria qualità di cessionaria del credito controverso mediante la produzione di copia del contratto di cessione intercorso tra le società Findomestic
Banca S.p.A. e già firmato da entrambi gli istituti Controparte_1 Controparte_1 di credito e di copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), a comprova che il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione menzionata nel monitorio, oltre al riconoscimento della cessione del credito da parte dell'impresa cedente;
- di comprovato il credito controverso, contestando la usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti e l'illegittima applicazione dell'anatocismo;
- che l'avversa eccezione di prescrizione era infondata, essendo documentale che il contratto di finanziamento n. 20009486831819 prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 84 rate mensili a far tempo dal 05/01/2008 e che la scadenza dell'ultima rata era prevista il 05/01/2015, evidenziando che la prescrizione era stata, in ogni caso, interrotta con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da Controparte_1
e per essa alla controparte, che non aveva mai negato di
[...] Controparte_2 averla ricevuta e con la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
4. Esperiti gli incombenti preliminari e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 2/10/2025 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Non colgono nel segno le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente.
Quanto alla legittimazione attiva, si rileva che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dalla così risultante in seguito al cambio di denominazione sociale Controparte_1
5 della e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del notaio Controparte_1
di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678, del 9/12/2020, la Persona_1 [...]
già a seguito di cambio di denominazione avvenuto per Controparte_2 CP_3 assemblea del 14/12/2020, rep. n. 84145, racc. n. 17165. L'avv. Antonello Senes è stato nominato procuratore di quest'ultima con atto autenticato dal notaio di Venezia - Persona_1
Mestre, Rep. n. 42352/Racc. n. 15679 in data 9/12/2020, e in tale veste ha conferito la procura alle liti all'avv. Paolo Rinaldi.
Il cambio di denominazione sociale della in è Controparte_1 Controparte_1 avvenuto il 19/1/2021, con conseguente insussistenza dell'aporia indicata dall'opponente con riferimento al conferimento effettuato dalla il 15/12/2020, con data deposito e Controparte_1 protocollo 7/1/2021. E' del pari priva di pregio la premessa dell'opponente, secondo cui la
[...] sarebbe stata oggetto di fusione per incorporazione da parte della Controparte_2 [...]
in data 23/4/2020, trattandosi di due soggetti giuridici autonomi. Controparte_1
La titolarità del credito controverso in capo alla emerge, inoltre, dalla Controparte_1 copia della proposta del contratto di cessione di crediti intercorso tra le società Findomestic
Banca S.p.A. e già sottoscritto dalla proponente e Controparte_1 Controparte_1 dalla copia dello stesso documento sottoscritto dalla cedente, nonché dalla copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), in cui risultano oscurati i crediti diversi da quelli per cui è causa.
Invero, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova
6 giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga
7 tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contro verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, la qualità di cessionaria dei crediti controversi in capo all'ingiungente emerge dai documenti sopra menzionati, quindi l'eccezione dell'opponente è priva di pregio.
8 6. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. (cfr. Cass. civ. n. 5071 del
3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Per costante giurisprudenza, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio del contratto con cui
è erogata la somma, spettando al debitore la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
Nel caso in esame, è documentale:
- che ha acquistato dalla il motoveicolo Scooter Peugeot Parte_1 CP_5
Metropolis SC50LM, telaio 3830043142 con contratto n. 20009486831801 per il prezzo di lire
3.000.000, di cui lire 500.000 corrisposte in contanti e lire 2.500.000 da pagarsi con importo finanziato, con contestuale richiesta di finanziamento alla Findomestic Banca S.p.A., da restituire in n. 24 rate di lire 137.500 ciascuna, per complessive lire 3.300.000;
- che ha stipulato con la Findomestic Banca S.p.A. il contratto di prestito Parte_1 personale e di apertura di linea di credito n. 20009486831819 il 3/12/2007, dell'ammontare di €
41.000,00, da restituire in n. 84 rate mensili dell'importo di € 713,40 ciascuna, con la previsione del TAN del 10,70% e del TAEG dell'11,32%.
Con riferimento al contratto n. 20009486831801, l'ingiunto eccepisce la sua mancata stipulazione in forma scritta e l'omessa determinazione convenzionale dei tassi d'interesse.
L'eccezione non è idonea a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, avuto riguardo ai documenti versati in atti dall'ingiungente ed in particolare dalla proposta contrattuale sottoscritta dall'odierno opponente di finanziamento della somma di lire 3.000.000, con la possibilità di concedere una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito per l'importo massimo di lire
9 1.500.000 con utilizzi rimborsabili in rate mensili minime il quinto giorno di ogni mese nella misura del 5%, comprensive di interessi nella misura del 2,4% mensile e del premio assicurativo dell'1,6% della rata mensile.
Sono infondate, altresì, le doglianze dell'opponente afferenti al contratto di prestito personale n.
20009486831819, avuto riguardo ai documenti versati in atti dall'opposta, da cui risulta la legittima pattuizione delle condizioni economiche del contratto: in particolare, nella proposta contrattuale del 3/12/2007 sottoscritta dal sono indicati il numero delle rate da Parte_1 corrispondere a cura del mutuatario, il TAN del 10,70%, il TAEG dell'11,32%, il tasso d'interesse moratorio, la somma totale dovuta a titolo di interessi e di rate da rimborsare.
Il contratto ha avuto esecuzione, come emerge dall'estratto conto relativo al rapporto in oggetto, quindi v è la prova scritta del contratto e delle relative condizioni economiche.
Non coglie nel segno la doglianza dell'opponente, secondo cui dall'estratto conto sopra menzionato emergerebbe l'applicazione, da parte della mutuante, di un tasso d'interesse diverso
– e maggiore – di quello pattuito. Invero, il tasso del 14,60% applicato corrisponde al tasso di interesse moratorio previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, quindi non vi è prova dell'illegittima applicazione, da parte della Findomestic Banca S.p.A., di un tasso d'interesse maggiore di quello pattuito. eccepisce, in subordine, in relazione al contratto n. 20009486831819, la Parte_1 prescrizione delle rate scadute fino al 3/9/2009.
L'eccezione è infondata.
La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. n. 18951 del 08/08/2013); nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Nella specie, il contratto di finanziamento n. 20009486831819 prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 84 rate mensili a far tempo dal 05/01/2008, quindi, essendo la scadenza
10 dell'ultima rata prevista per il 5/1/2015, non è decorso il termine di prescrizione.
Ad abundantiam, l'opposta ha interrotto la prescrizione con la notificazione, in data 3/9/2014, della cessione dei crediti con contestuale diffida di pagamento, valida come atto di costituzione in mora del Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali Parte_1 proposte da Parte_3
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 30/04/2023 da avverso l' Parte_3 [...]
e per essa, quale mandataria, l' in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3498/2023, N.R.G. 3605/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 22/2/2023 e le domande riconvenzionali proposte da
[...] avverso l' e per essa, quale mandataria, l' Parte_3 Controparte_1 [...]
Controparte_2
CONDANNA a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in € Parte_3
7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 6/10/2025.
Il Giudice
OM UC
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