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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 94/2020 depositata in data 8 gennaio 2020, iscritto al n. 614/2020 degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 19 novembre 2024 e pendente
TRA
(c.f: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: nato a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Giovanni Sarnataro (c.f.: - APPELLANTI/APPELLATI INCIDENTALI- C.F._3
E
(c.f: ) nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._4
difeso dall'avv. Fausto RR (c.f. ) C.F._5
- APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHE'
la (c.f.: ), con sede legale in IA TO (TV) alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada per la Regione Campania, costituitasi in persona dei suoi legali Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
rappresentanti p.t., dr. e dr. , rappresentata e difesa Controparte_3 CP_4
dall'avv. Luigi Tuccillo (c.f. ) -APPELLATA -C.F._6
E
la (c.f.: ), con sede legale in Bologna alla Via Controparte_5 P.IVA_1
Stalingrado 45, già denominata , quale incorporante di Controparte_6 Controparte_7
, , costituitasi in
[...] Controparte_8 Controparte_9
persona del suo procuratore ad negotia dr. rappresentata e difesa dall'avv. CP_10
Roberta Leopardo (c.f.: - APPELLATA - C.F._7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2012, conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli e le Parte_1 Controparte_11
nella qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada CP_1 (d'ora in poi , al fine di sentire condannare questi ultimi al risarcimento dei danni da lui riportati oltre che di quelli riportati dalla sua moto e derivanti dal sinistro verificatosi il 25 giugno 2011 a seguito dello scontro tra il proprio motociclo UZ con targa Bv59882 ed il motociclo Aprilia con targa Tg. DA12125, di proprietà del convenuto e non assicurato.
A fondamento della domanda, esponeva che:
- il 25 giugno 2011, verso le ore 16,20 circa, in Napoli, in via Domenico Padula, mentre si trovava alla guida del ciclomotore UZ (tg. BV59882), giunto all'altezza della pizzeria “Bella Figliola” era stato improvvisamente travolto e fatto cadere al suolo da un ciclomotore Aprilia (tg. DA12125), il cui conducente (un tale “Mimmo”), nel ripartire dopo una sosta sul marciapiede del senso di marcia opposto al UZ, si era immesso nell'anzidetta via nella stessa direzione dell'istante, eseguendo una repentina manovra ad “u” senza concedere la precedenza e nonostante la striscia continua posta lungo il manto stradale;
- a seguito dell'urto, egli aveva riportato gravi lesioni personali che avevano reso necessario l'intervento del servizio del 118 che lo aveva trasportato presso l'Ospedale San
Paolo, ove i sanitari gli avevano refertato “trauma cranico non commotivo, con frattura della clavicola destra scomposta e collo della scapola composta”, in conseguenza del quale anche successivamente si era trovato costretto a rimanere immobilizzato per lungo periodo dovendosi sottoporre ad un doloroso e complesso ciclo riabilitativo;
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+1 c. +2 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
- anche il motociclo UZ di sua proprietà aveva riportato danni allo “scudo anteriore, arenatura dx, danni ai proiettori, copri marmitta, parafango anteriore nonché danni meccanici” per l'importo di 3.267,72 €;
- all'epoca del sinistro, il ciclomotore investitore risultava essere di proprietà di e sprovvisto dell'obbligatoria copertura assicurativa per la r.c.; Parte_1
- pertanto, ritenendo che la responsabilità di quanto occorso era da imputare al conducente del motociclo SuzuKi, egli aveva inviato a mezzo del suo difensore richiesta di risarcimento danni e messa in mora al proprietario del ciclomotore Aprilia, all' CP_11
ella qualità di impresa delegata dal F.G.V.D.S. e alla Consap.
[...]
2. Con comparsa del 19 giugno 2012 si costituiva in giudizio Parte_1
eccependo la nullità dell'atto di citazione per sua genericità e la propria carenza di legittimazione attiva. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, sostenendo una diversa versione secondo cui:
- il giorno 25 giugno 2011, alle ore 15.30 circa, in Napoli alla via Domenico Padula, mentre il motociclo Aprilia (tg. DA 12125) di sua proprietà e condotto da
[...]
usciva da “un sito privato” lo stesso era stato urtato violentemente a destra dal Parte_2
motociclo UZ (tg. BV 59882) di proprietà dell'attore, che, senza accorgersi della presenza del ciclomotore Aprilia, aveva invaso l'opposta corsia di marcia;
- a seguito dell'urto, il conducente del motociclo UZ era caduto al suolo, riportando lesioni personali per le quali si era reso necessario il trasporto al Presidio
Ospedaliero “San Paolo” di Napoli, mentre il motociclo UZ aveva riportava danni quantificati in 2.010,90 €.
Pertanto, proponeva domanda riconvenzionale al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro in esame e chiedeva di Controparte_1
essere autorizzato alla chiamata in causa della (già Controparte_7 CP_13
già , quale compagnia assicurativa del motociclo dell'attore, al fine di
[...] CP_14
ottenere la condanna di quest'ultimo e della sua compagnia assicurativa al risarcimento del danni subiti dal proprio motociclo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
3. Con comparsa di intervento volontario depositata in data 25 giugno 2012 si costituiva in giudizio anche il quale, ricostruendo la dinamica del Parte_2
sinistro nei termini già esposti dal convenuto, formulava anch'egli domanda riconvenzionale per ottenere la condanna solidale dell'attore e della (di cui, pure, Controparte_5
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chiedeva la chiamata in causa) al ristoro dei danni personali da lui patiti e quantificati nell'importo di 4.719,83 € o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
4. In data 27 giugno 2012, si costituiva in giudizio la Controparte_15
quale procuratrice e rappresentante della Impresa
[...] Controparte_16
designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, eccependo, in rito, l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 143, 145, 148 e 283 del d.lgs. 209/05. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
5. Autorizzata la chiamata in causa, in data 24 aprile 2013, si costituiva in giudizio la eccependo l'improponibilità delle domande riconvenzionali svolte Controparte_7
dagli e, nel merito, l'infondatezza delle stesse. Evidenziava, inoltre, che il giorno Parte_1
del sinistro il motociclo di proprietà dello risultava sprovvisto di copertura Parte_1
assicurativa e sottoposto a ferma di beni mobili registrati, pertanto, in virtù del dettato dell'art. 1227 c.c., i danni dai medesimi subiti potevano essere evitati adottato un comportamento diligente, e cioè non circolando in presenza di un provvedimento di fermo amministrativo.
6. Con sentenza parziale n. 16663/2014, emessa in data 19 dicembre 2014, il
Tribunale in diversa composizione dichiarava l'improponibilità della domanda riconvenzionale avanzata da per mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. Parte_1
145 e 148 del d. lgs 209/2005 e compensava le spese di lite.
7. Sicché, assunta la prova orale ed espletate due consulenze tecniche (una medico legale e una seconda cinematica), la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale, accertata la responsabilità esclusiva di nella Parte_2
causazione del sinistro oggetto di causa, così decideva: “A) accoglie la domanda di
[...]
e, accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione CP_1 Parte_2
del sinistro oggetto di causa, condanna quale procuratrice Controparte_15
di in persona del legale rappresentante p.t., nella sua qualità di Controparte_16
Impresa Designata per la Regione Campania per il F.G.V.S. al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.437,85 a titolo di risarcimento per danno a cose e di € 13.736,19 a titolo di risarcimento per danni alla persona, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
B) rigetta la domanda riconvenzionale di;
C) Condanna in solido i Parte_2
convenuti e il terzo interventore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che
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liquida in complessivi € 3.000,00 (di cui € 2.500,00 per compensi ed € 500,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre
IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Fausto RR dichiaratosi anticipatario;
D) Pone definitivamente a carico solidale dei convenuti e del terzo interventore le spese di c.t.u., liquidate, l'una in € 1.226,43 e l'altra in € 1.000,00 oltre IVA e CP se dovute come per legge.”
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
a) dava per non contestato il fatto che l'attore era il proprietario del veicolo UZ
(Tg BV59882), che il ciclomotore di proprietà dello era privo di copertura Parte_1
assicurativa al momento del sinistro e che in data 25 giugno 2011 si era verificato uno scontro tra i due motocicli, l'uno condotto dal e l'altro da , che in CP_1 Parte_2
conseguenza di esso i veicoli coinvolti avevano riportato danni ed i conducenti lesioni personali;
b) relativamente alla dinamica del sinistro, ed in adesione alle conclusioni rese nella perizia cinematica, riteneva provata la dinamica del sinistro rappresentata dall'attore nell'atto di citazione e, conseguentemente, affermava la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Aprilia nella causazione del sinistro in esame procedendo alla quantificazione dei danni richiesti ed alla relativa condanna;
c) nella determinazione delle spese di lite, il primo Giudice applicava le nuove tariffe di cui al DM n. 55/2014 e “tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi, ridotto in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit” liquidava in favore dell'attore ed a carico in solido dei convenuti e del terzo interventore le spese di lite in complessivi 3.000,00 € di cui 2.500,00 € per compensi e 500,00 € per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a.
8. Avverso tale sentenza, e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato telematicamente il 13 febbraio 2020 alla alla e Controparte_2 Controparte_5
ad , si sono appellati a questa Corte chiedendo, in riforma della sentenza Controparte_1
impugnata, di “-accertare e dichiararsi la esclusiva responsabilità del Sig. CP_1
nella causazione del sinistro stradale per cui fu giudizio di primo grado con i
[...]
conseguenti provvedimenti di legge;
- accertare e dichiarare la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso posto a fondamento della spiegata domanda riconvenzionale e le lesioni patite dall'odierno appellante;
-accogliere per effetto la domanda riconvenzionale spiegata nel primo grado di giudizio nei confronti del Sig. e della propria compagnia Controparte_1
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assicurativa e che gli stessi nelle rispettive qualità ed in solido tra di loro Controparte_5
vengano condannati al risarcimento dei danni per le lesioni patite dall'odierno interventore nel sinistro per cui è causa nella qualità di conducente il motociclo Aprilia di proprietà del Sig.
pari ad euro 4.719,83 o in quella diversa somma anche all'esito della Parte_1
CTU medico-legale in atti, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro all'effettivo soddisfo;
- in subordine accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 2054 c.c.; - alla riforma della impugnata sentenza, dovrà seguire, come è giusto, un diverso regolamento delle spese processuali che condanni i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio
e per l'effetto condannare tali convenuti in solido alla refusione di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato per fattone anticipo”.
9. In data 10 giugno 2020, si è costituito in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestandone la fondatezza. Ha, inoltre, proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite per mancato rispetto dei minimi tariffari.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare : per tutti i motivi di cui sopra , rigettare nel merito l'appello così come proposto dagli odierni appellanti e perché del tutto Parte_1 Parte_2
infondato sia in fatto che in diritto con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito antistatario il tutto oltre iva , cpa ed accessori di legge;
3) Previo rigetto di ogni richiesta ed impugnazione avversa, accogliere l'appello incidentale così come proposto dal sig. e per l'effetto , in parziale riforma Controparte_1
della sentenza di primo grado di cui sopra, condannare i sigg. e Parte_2
unitamente alle n.q. di delegata dal F.G.V.D.S solidalmente ed Parte_1 Controparte_2
alternativamente tra loro ,al pagamento del maggior avere delle spese di giudizio di primo grado da quantificarsi così come da nota spese depositata nel giudizio di primo grado e/o secondo i parametri di cui sopra ex tabelle di cui al D.M. 55/2014 per la fascia di valore in virtù di quanto liquidato per la sorta dal giudice di prime cure (corrispondente alla fascia € 5.201,00 ad € 26.000,00) nonché a tutte le spese legali ed accessori per il presente giudizio
d'impugnazione ; 4) Per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale così come proposto dagli odierni appellanti, si chiede sin
d'ora che il sig. sia manlevato dalla compagnia assicuratrice appellata Controparte_1
quale garante per la r.c., all'epoca del sinistro, del motoveicolo UZ di proprietà CP_5
, per il pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta alla controparti CP_1
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unitamente alla spese legali di tutti i giudizi comprese quelle dovute per la costituzione del presente grado di giudizio;
5) in ogni caso condannare gli appellanti e/o chi per essi, solidalmente e/o alternativamente tra loro , alla refusione di tutte le spese, diritti ed onorari di presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali”.
10. Con provvedimento del 16 giugno 2020, questo Collegio ha disposto lo svolgimento in modalità trattazione scritta dell'udienza fissata per la data del 30 giugno
2020.
In ossequio a tale provvedimento, il procuratore degli appellanti principali (Avv.
Giovanni Sarnataro) ha depositato delle note di trattazione scritta rilevando la volontà degli appellanti principali di voler rinunciare alla domanda di appello, così chiedendo a questa Corte di “dichiarare non luogo a provvedere con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle eccezioni ed alle richieste ex adverso formulate e dipendenti dalla domanda principale”.
10.1. In merito alla suesposta rinuncia, nelle proprie note di trattazione scritta, il procuratore di si è opposto evidenziandone l'irritualità e l'invalidità Controparte_1
della stessa per violazione del disposto dell'art. 306 c.p.c. Ha evidenziato, altresì, di non voler accettare l'atto di rinunzia volendo proseguire il presente giudizio di impugnazione per i motivi di cui all'appello incidentale, con condanna della controparte al pagamento di tutte le spese del presente giudizio di impugnazione in virtù della soccombenza virtuale.
10.2. Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.03.2021, l'avv.
Sarnataro ha ribadito la volontà degli appellanti principali di rinunciare alla domanda mentre il difensore dell'appellante incidentale si è nuovamente opposto alla predetta rinuncia manifestando la volontà di proseguire il giudizio.
10.3. Pertanto, con ordinanza del 23.02.2021, questa Corte ha rinviato “in prosieguo di prima udienza all'udienza collegiale del 12.10.2021 con termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. per la notifica dell'appello incidentale agli appellati non costituiti”, rilevando, altresì, che la procura speciale prodotta dagli appellanti principali non era conforme alle prescrizioni di cui all'art. 83 c.p.c., in quanto rilasciata su foglio separato non congiunto materialmente con l'appello e privo di qualsiasi riferimento al procedimento in oggetto, pertanto, ha concesso
“termine agli appellanti principali fino all'1.10.2021 per la produzione di una regolare procura ad litem.”
11. Notificato in data 3 maggio 2021 l'appello incidentale agli appellati non costituiti, in data 21 settembre 2021, si è costituita in giudizio la nella Controparte_2
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qualità di impresa designata per la gestione dei danni a carico del F.G.V.S, eccependo l'inammissibilità dell'appello principale per violazione degli artt. 342 c.p.c. e. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale, concludendo col chiedere di: “1) rigettare l'appello incidentale, perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge”.
12. In data 1° ottobre 2021, si è costituita in giudizio la Controparte_5
chiedendo alla Corte di dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei propri confronti per avere stipulato un accordo transattivo con gli appellanti principali, e Parte_1
, contestando, in via subordinata, la fondatezza delle domande e Parte_2
conseguentemente ha chiesto di “rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti della perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed Controparte_5
infondata in fatto ed in diritto e non provata, con vittoria di spese e competenze. emettere ogni ulteriore statuizione che si renderà opportuna.”.
13. All'udienza del 19 novembre 2024, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando i termini dell'art. 190 c.p.c.
Nelle comparse depositate nei termini assegnati dalla dalla Controparte_2
e da non si leggono difese e conclusioni Controparte_5 Controparte_1
divergenti da quelle introdotte in limine. Gli appellanti principali non hanno, invece, depositato alcuno scritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello principale poiché gli appellanti nel termine perentorio ad essi concesso, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., non hanno prodotto in giudizio valida procura, in sostituzione di quella nulla allegata all'atto di citazione in appello. Al fine di comprendere meglio tale aspetto si rileva quanto segue.
L'art. 83 c.p.c., nel suo nucleo originario, stabiliva e tuttora stabilisce che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di una procura (v. art. 83, co. 1, c.p.c.), che può essere generale o speciale e deve essere conferita mediante un atto pubblico (rogato) o una scrittura privata la cui sottoscrizione sia autenticata da un notaio
(v. art. 83, co. 2, c.p.c.), salvo che si tratti di una procura speciale «apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o
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d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione » (v. art. 83, co. 3, p. 1,
c.p.c.), in questi casi l'autografia della sottoscrizione della parte che ha conferito la procura
(potendo e) dovendo essere certificata dal difensore (v. art. 83, co. 3, p. 2, c.p.c.) o – deve ritenersi – da uno degli eventualmente più difensori della medesima parte.
Dopo la sua entrata in vigore, il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è stato però oggetto di due importanti interventi integrativi, entrambi evidentemente dettati dall'intento di contemperare la genericità che nella prassi per lo più connotava il testo delle procure ad litem che gli avvocati usavano farsi rilasciare e l'esigenza di assicurarne la riferibilità ad un determinato processo o grado processuale, cioè, in una parola, la “specialità”, tenendo conto, nel secondo caso, anche dei problemi derivanti dalla progressiva informatizzazione del processo civile.
Infatti, con la legge 27 maggio 1997, n. 141, al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è stato aggiunto un terzo periodo che, in sostanza, prevede che la procura speciale ad litem la cui sottoscrizione può essere autenticata dal difensore possa essere rilasciata anche su un «foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce», dovendo anche in questo caso essere considerata come apposta in calce a tale atto.
Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, lo stesso art. 83 c.p.c. è stato poi ulteriormente integrato aggiungendo: a) al secondo periodo del suo terzo comma le parole «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato», e così allargando il novero degli atti processuali in calce o a margine dei quali la procura speciale ad litem può essere apposta ed autenticata dal difensore;
b) al terzo periodo del suo terzo comma le parole «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministro della Giustizia», e così stabilendo le modalità mediante le quali assicurare la necessaria “specialità” anche alla procura ad litem rilasciata su un documento informatico (originariamente) separato da uno dei suindicati atti processuali e sottoscritta digitalmente in analogia, sia pur mutatis mutandis, con quanto stabilito allo stesso fine per la procura ad litem rilasciata su un foglio cartaceo
(originariamente) separato da quello sul quale era redatto uno di quegli atti;
c) al suo terzo comma un quarto periodo, secondo il quale «(s)e la procura è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, Proc. n.614/2020 r.g.a.a.cc. Pagina 9 di 13
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concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
Dunque, a partire dal 4 luglio 2009, data in cui è entrata in vigore la legge n. 69 del
2009, la procura di cui deve essere munito il difensore col ministero del quale la parte sta in giudizio può essere autenticata nella sottoscrizione dallo stesso difensore soltanto se apposta in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., ma deve intendersi apposta in calce ad uno di tali atti anche se apposta su un foglio (evidentemente cartaceo) congiunto materialmente o su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto – non già materialmente, ché sarebbe impossibile, ma – mediante gli strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministro della
Giustizia a quell'atto processuale, in ogni altro caso dovendo essere considerata nulla, salvo che, come si vedrà appresso, sia conseguito lo scopo perseguito da tali previsioni, cioè quello di assicurare che la procura sia effettivamente “speciale”.
A tal riguardo, la semplice allegazione (di un duplicato informativo della procura ad litem rilasciata in forma digitale su un documento informatico o) di una copia informatica, anche per immagine, della procura ad litem rilasciata in forma analogica su un supporto cartaceo (originariamente) separato da uno degli atti del processo indicati dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. al messaggio di posta elettronica certificato mediante il quale viene notificato uno di tali atti non può essere considerata di per sé equivalente alla sua apposizione in calce all'atto notificato poiché evidentemente non assicura l'esigenza che la medesima procura sia effettivamente “speciale” perseguita dall'art. 83 c.p.c.
Le suesposte considerazioni valgono però per il solo caso, ancora indubbiamente assai frequente nella pratica, in cui la procura ad litem non contenga alcuno specifico ed inequivoco riferimento testuale al processo o al grado del processo per il quale è stata rilasciata, in caso contrario non essendo necessaria la sua effettiva o virtuale apposizione in calce o a margine di uno degli atti indicati dall'art. 83 c.p.c. al fine di garantirne la “specialità”.
II.1. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la procura ad litem redatta (almeno da quel che appare dall'esame della sua copia informatica per immagine) in formato analogico su un foglio non congiunto materialmente ad alcun atto del processo, cioè, come si suol dire,
“sciolto”, una cui copia informatica per immagine è stata dall'avv. Giovanni Sarnataro sottoscritta digitalmente e depositata telematicamente nel costituirsi innanzi a questa Corte
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quale procuratore e difensore dei due (sia quella apposta su foglio sciolto, sia Parte_1
quella contenuta nella produzione di primo grado riferita ai gradi successivi al primo) deve essere giudicata inidonea a conferire all'avvocato che la invochi il cd. ius postulandi in nome e per conto della parte che gliel'ha rilasciata e dunque, in questo senso, nulla (cfr. Cass.
312191/2021 sia pur riferita al ricorso per cassazione).
Per tali ragioni, nessun effetto potrà sortire nel presente giudizio d'appello la rinuncia all'azione contenuta nelle note depositate per le udienze del 30 giugno 2020 e del 23 marzo 2021, atteso che l'esercizio da parte dell'avv. Sarnataro della rinuncia all'azione non solo non risulta sorretto da una valida procura al litem, ma neppure è accompagnato da un mandato ad hoc (cfr. Cass. 13636/2024).
III. In ragione di quanto sopra, l'appello principale risulta inammissibile e la rinuncia alla domanda irrituale ed inefficace. Da tanto consegue l'assorbimento delle richieste formulate dalla di dichiarare la cessazione della materia del Controparte_5
contendere nei propri confronti, in ragione dell'intervenuta transazione della lite avvenuta tra la stessa e gli appellanti principali.
IV. Va invece rigettato in quanto infondato l'appello incidentale proposto da
. Controparte_1
Con un unico motivo di gravame, quest'ultimo contesta, sotto più profili, il criterio di liquidazione delle spese legali adottato dal Tribunale duolendosi sia del fatto che il primo
Giudice si sia discostato senza nessuna motivazione dalla richiesta contenuta nella “nota spese” allegata dal proprio procuratore alle memorie conclusionali del primo grado di giudizio, sia del fatto che abbia liquidato al proprio procuratore, in violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, solo 2.500,00 € per compensi professionali per un processo, la cui durata si è protratta per circa 8 anni ed ha avuto una fase istruttoria particolarmente complessa
(audizione testi ed espletamento di due ctu) .
Al riguardo il primo Giudice aveva liquidato in dispositivo l'importo di 3.000,00 €, di cui 2.500,00 € per compenso professionale adottando la seguente motivazione “Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come
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previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.”
A giudizio della Corte non può sostenersi che vi sia stata violazione della disciplina di cui al d.m. n. 55/2014 - espressamente richiamato dal Tribunale ed applicato alla fattispecie in esame - giacché il primo Giudice ha fatto riferimento ai valori medi di liquidazione previsti nelle tabelle allegate al citato decreto, per lo scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €, provvedendo poi ad una riduzione del citato valore medio di 4.835,00 € in considerazione della natura della causa e della complessità della stessa, evidentemente considerandola di natura non complessa. Né la citata riduzione ha violato i parametri di cui al d.m., giacché l'art. 4 di tale decreto prevede la riduzione in misura non superiore al 50% dei valori medi, cioè non superiore a 2.417,50 €.
Ne consegue che l'importo liquidato di 2.500,00 € non solo si mantiene nei limiti indicati dall'art. 4 del citato d.m. ma rispetta anche i minimi tariffari previsti per il citato scaglione, pari a 2.097,50 €.
Quanto poi alla complessità della lite, ritenuta non esistente dal Tribunale in considerazione della riduzione effettuata, va detto che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (così
Cass. 19989/2021 ; Cass.12537/2019).
Nel caso in esame, non risulta che il primo Giudice abbia ridotto oltre i minimi stabiliti l'importo dei compensi spettanti all'avv. RR;
anzi ha liquidato un importo superiore di circa 500,00 € quello minimo tenendo in considerazione la portata dell'attività difensiva svolta dal citato procuratore.
Infine, neppure può sostenersi che vi sia stata una violazione del diritto di difesa per non avere il primo Giudice liquidato in modo distinto, per singole voci, le varie fasi del processo, in quanto il riferimento ai valori medi (senza escludere la liquidazione di nessuna fase) ha certamente consentito al procuratore dell'appellante incidentale di poter controllare il rispetto dei parametri fissati dal citato decreto, non avendo peraltro il giudice l'obbligo di attenersi a quanto indicato dalla parte nella nota spese (va peraltro specificato che l'avv.
RR, difensore del , aveva depositato una nota spese in cui erano indicati i CP_1
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valori massimi dello scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 €, riferito al valore della domanda e non al decisum).
V. In definitiva, l'appello principale va dichiarato inammissibile e l'appello incidentale va rigettato in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza reciproca delle parti, segue la compensazione integrale tra le stesse delle spese del grado d'appello.
VII. Infine, considerato l'esito di questo processo d'appello, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli da essi proposti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da e nei confronti di , la Parte_2 Parte_1 Controparte_1
e la nonché su quello incidentale proposto Controparte_2 Controparte_5
da nei confronti di e di altri avverso la sentenza Controparte_1 Parte_2
del Tribunale di Napoli n. 94/2020 depositata in data 8 gennaio 2020, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello principale ed infondato l'appello incidentale con conferma della sentenza impugnata;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del grado d'appello;
3. dà atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli proposti.
Così deciso in Napoli, 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 94/2020 depositata in data 8 gennaio 2020, iscritto al n. 614/2020 degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 19 novembre 2024 e pendente
TRA
(c.f: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: nato a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Giovanni Sarnataro (c.f.: - APPELLANTI/APPELLATI INCIDENTALI- C.F._3
E
(c.f: ) nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._4
difeso dall'avv. Fausto RR (c.f. ) C.F._5
- APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHE'
la (c.f.: ), con sede legale in IA TO (TV) alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada per la Regione Campania, costituitasi in persona dei suoi legali Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
rappresentanti p.t., dr. e dr. , rappresentata e difesa Controparte_3 CP_4
dall'avv. Luigi Tuccillo (c.f. ) -APPELLATA -C.F._6
E
la (c.f.: ), con sede legale in Bologna alla Via Controparte_5 P.IVA_1
Stalingrado 45, già denominata , quale incorporante di Controparte_6 Controparte_7
, , costituitasi in
[...] Controparte_8 Controparte_9
persona del suo procuratore ad negotia dr. rappresentata e difesa dall'avv. CP_10
Roberta Leopardo (c.f.: - APPELLATA - C.F._7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2012, conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli e le Parte_1 Controparte_11
nella qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada CP_1 (d'ora in poi , al fine di sentire condannare questi ultimi al risarcimento dei danni da lui riportati oltre che di quelli riportati dalla sua moto e derivanti dal sinistro verificatosi il 25 giugno 2011 a seguito dello scontro tra il proprio motociclo UZ con targa Bv59882 ed il motociclo Aprilia con targa Tg. DA12125, di proprietà del convenuto e non assicurato.
A fondamento della domanda, esponeva che:
- il 25 giugno 2011, verso le ore 16,20 circa, in Napoli, in via Domenico Padula, mentre si trovava alla guida del ciclomotore UZ (tg. BV59882), giunto all'altezza della pizzeria “Bella Figliola” era stato improvvisamente travolto e fatto cadere al suolo da un ciclomotore Aprilia (tg. DA12125), il cui conducente (un tale “Mimmo”), nel ripartire dopo una sosta sul marciapiede del senso di marcia opposto al UZ, si era immesso nell'anzidetta via nella stessa direzione dell'istante, eseguendo una repentina manovra ad “u” senza concedere la precedenza e nonostante la striscia continua posta lungo il manto stradale;
- a seguito dell'urto, egli aveva riportato gravi lesioni personali che avevano reso necessario l'intervento del servizio del 118 che lo aveva trasportato presso l'Ospedale San
Paolo, ove i sanitari gli avevano refertato “trauma cranico non commotivo, con frattura della clavicola destra scomposta e collo della scapola composta”, in conseguenza del quale anche successivamente si era trovato costretto a rimanere immobilizzato per lungo periodo dovendosi sottoporre ad un doloroso e complesso ciclo riabilitativo;
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- anche il motociclo UZ di sua proprietà aveva riportato danni allo “scudo anteriore, arenatura dx, danni ai proiettori, copri marmitta, parafango anteriore nonché danni meccanici” per l'importo di 3.267,72 €;
- all'epoca del sinistro, il ciclomotore investitore risultava essere di proprietà di e sprovvisto dell'obbligatoria copertura assicurativa per la r.c.; Parte_1
- pertanto, ritenendo che la responsabilità di quanto occorso era da imputare al conducente del motociclo SuzuKi, egli aveva inviato a mezzo del suo difensore richiesta di risarcimento danni e messa in mora al proprietario del ciclomotore Aprilia, all' CP_11
ella qualità di impresa delegata dal F.G.V.D.S. e alla Consap.
[...]
2. Con comparsa del 19 giugno 2012 si costituiva in giudizio Parte_1
eccependo la nullità dell'atto di citazione per sua genericità e la propria carenza di legittimazione attiva. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, sostenendo una diversa versione secondo cui:
- il giorno 25 giugno 2011, alle ore 15.30 circa, in Napoli alla via Domenico Padula, mentre il motociclo Aprilia (tg. DA 12125) di sua proprietà e condotto da
[...]
usciva da “un sito privato” lo stesso era stato urtato violentemente a destra dal Parte_2
motociclo UZ (tg. BV 59882) di proprietà dell'attore, che, senza accorgersi della presenza del ciclomotore Aprilia, aveva invaso l'opposta corsia di marcia;
- a seguito dell'urto, il conducente del motociclo UZ era caduto al suolo, riportando lesioni personali per le quali si era reso necessario il trasporto al Presidio
Ospedaliero “San Paolo” di Napoli, mentre il motociclo UZ aveva riportava danni quantificati in 2.010,90 €.
Pertanto, proponeva domanda riconvenzionale al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro in esame e chiedeva di Controparte_1
essere autorizzato alla chiamata in causa della (già Controparte_7 CP_13
già , quale compagnia assicurativa del motociclo dell'attore, al fine di
[...] CP_14
ottenere la condanna di quest'ultimo e della sua compagnia assicurativa al risarcimento del danni subiti dal proprio motociclo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
3. Con comparsa di intervento volontario depositata in data 25 giugno 2012 si costituiva in giudizio anche il quale, ricostruendo la dinamica del Parte_2
sinistro nei termini già esposti dal convenuto, formulava anch'egli domanda riconvenzionale per ottenere la condanna solidale dell'attore e della (di cui, pure, Controparte_5
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chiedeva la chiamata in causa) al ristoro dei danni personali da lui patiti e quantificati nell'importo di 4.719,83 € o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
4. In data 27 giugno 2012, si costituiva in giudizio la Controparte_15
quale procuratrice e rappresentante della Impresa
[...] Controparte_16
designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, eccependo, in rito, l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 143, 145, 148 e 283 del d.lgs. 209/05. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
5. Autorizzata la chiamata in causa, in data 24 aprile 2013, si costituiva in giudizio la eccependo l'improponibilità delle domande riconvenzionali svolte Controparte_7
dagli e, nel merito, l'infondatezza delle stesse. Evidenziava, inoltre, che il giorno Parte_1
del sinistro il motociclo di proprietà dello risultava sprovvisto di copertura Parte_1
assicurativa e sottoposto a ferma di beni mobili registrati, pertanto, in virtù del dettato dell'art. 1227 c.c., i danni dai medesimi subiti potevano essere evitati adottato un comportamento diligente, e cioè non circolando in presenza di un provvedimento di fermo amministrativo.
6. Con sentenza parziale n. 16663/2014, emessa in data 19 dicembre 2014, il
Tribunale in diversa composizione dichiarava l'improponibilità della domanda riconvenzionale avanzata da per mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. Parte_1
145 e 148 del d. lgs 209/2005 e compensava le spese di lite.
7. Sicché, assunta la prova orale ed espletate due consulenze tecniche (una medico legale e una seconda cinematica), la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale, accertata la responsabilità esclusiva di nella Parte_2
causazione del sinistro oggetto di causa, così decideva: “A) accoglie la domanda di
[...]
e, accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione CP_1 Parte_2
del sinistro oggetto di causa, condanna quale procuratrice Controparte_15
di in persona del legale rappresentante p.t., nella sua qualità di Controparte_16
Impresa Designata per la Regione Campania per il F.G.V.S. al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.437,85 a titolo di risarcimento per danno a cose e di € 13.736,19 a titolo di risarcimento per danni alla persona, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
B) rigetta la domanda riconvenzionale di;
C) Condanna in solido i Parte_2
convenuti e il terzo interventore, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che
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liquida in complessivi € 3.000,00 (di cui € 2.500,00 per compensi ed € 500,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre
IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Fausto RR dichiaratosi anticipatario;
D) Pone definitivamente a carico solidale dei convenuti e del terzo interventore le spese di c.t.u., liquidate, l'una in € 1.226,43 e l'altra in € 1.000,00 oltre IVA e CP se dovute come per legge.”
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
a) dava per non contestato il fatto che l'attore era il proprietario del veicolo UZ
(Tg BV59882), che il ciclomotore di proprietà dello era privo di copertura Parte_1
assicurativa al momento del sinistro e che in data 25 giugno 2011 si era verificato uno scontro tra i due motocicli, l'uno condotto dal e l'altro da , che in CP_1 Parte_2
conseguenza di esso i veicoli coinvolti avevano riportato danni ed i conducenti lesioni personali;
b) relativamente alla dinamica del sinistro, ed in adesione alle conclusioni rese nella perizia cinematica, riteneva provata la dinamica del sinistro rappresentata dall'attore nell'atto di citazione e, conseguentemente, affermava la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Aprilia nella causazione del sinistro in esame procedendo alla quantificazione dei danni richiesti ed alla relativa condanna;
c) nella determinazione delle spese di lite, il primo Giudice applicava le nuove tariffe di cui al DM n. 55/2014 e “tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi, ridotto in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit” liquidava in favore dell'attore ed a carico in solido dei convenuti e del terzo interventore le spese di lite in complessivi 3.000,00 € di cui 2.500,00 € per compensi e 500,00 € per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a.
8. Avverso tale sentenza, e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato telematicamente il 13 febbraio 2020 alla alla e Controparte_2 Controparte_5
ad , si sono appellati a questa Corte chiedendo, in riforma della sentenza Controparte_1
impugnata, di “-accertare e dichiararsi la esclusiva responsabilità del Sig. CP_1
nella causazione del sinistro stradale per cui fu giudizio di primo grado con i
[...]
conseguenti provvedimenti di legge;
- accertare e dichiarare la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso posto a fondamento della spiegata domanda riconvenzionale e le lesioni patite dall'odierno appellante;
-accogliere per effetto la domanda riconvenzionale spiegata nel primo grado di giudizio nei confronti del Sig. e della propria compagnia Controparte_1
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assicurativa e che gli stessi nelle rispettive qualità ed in solido tra di loro Controparte_5
vengano condannati al risarcimento dei danni per le lesioni patite dall'odierno interventore nel sinistro per cui è causa nella qualità di conducente il motociclo Aprilia di proprietà del Sig.
pari ad euro 4.719,83 o in quella diversa somma anche all'esito della Parte_1
CTU medico-legale in atti, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro all'effettivo soddisfo;
- in subordine accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 2054 c.c.; - alla riforma della impugnata sentenza, dovrà seguire, come è giusto, un diverso regolamento delle spese processuali che condanni i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio
e per l'effetto condannare tali convenuti in solido alla refusione di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato per fattone anticipo”.
9. In data 10 giugno 2020, si è costituito in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestandone la fondatezza. Ha, inoltre, proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite per mancato rispetto dei minimi tariffari.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare : per tutti i motivi di cui sopra , rigettare nel merito l'appello così come proposto dagli odierni appellanti e perché del tutto Parte_1 Parte_2
infondato sia in fatto che in diritto con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito antistatario il tutto oltre iva , cpa ed accessori di legge;
3) Previo rigetto di ogni richiesta ed impugnazione avversa, accogliere l'appello incidentale così come proposto dal sig. e per l'effetto , in parziale riforma Controparte_1
della sentenza di primo grado di cui sopra, condannare i sigg. e Parte_2
unitamente alle n.q. di delegata dal F.G.V.D.S solidalmente ed Parte_1 Controparte_2
alternativamente tra loro ,al pagamento del maggior avere delle spese di giudizio di primo grado da quantificarsi così come da nota spese depositata nel giudizio di primo grado e/o secondo i parametri di cui sopra ex tabelle di cui al D.M. 55/2014 per la fascia di valore in virtù di quanto liquidato per la sorta dal giudice di prime cure (corrispondente alla fascia € 5.201,00 ad € 26.000,00) nonché a tutte le spese legali ed accessori per il presente giudizio
d'impugnazione ; 4) Per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale così come proposto dagli odierni appellanti, si chiede sin
d'ora che il sig. sia manlevato dalla compagnia assicuratrice appellata Controparte_1
quale garante per la r.c., all'epoca del sinistro, del motoveicolo UZ di proprietà CP_5
, per il pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta alla controparti CP_1
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unitamente alla spese legali di tutti i giudizi comprese quelle dovute per la costituzione del presente grado di giudizio;
5) in ogni caso condannare gli appellanti e/o chi per essi, solidalmente e/o alternativamente tra loro , alla refusione di tutte le spese, diritti ed onorari di presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali”.
10. Con provvedimento del 16 giugno 2020, questo Collegio ha disposto lo svolgimento in modalità trattazione scritta dell'udienza fissata per la data del 30 giugno
2020.
In ossequio a tale provvedimento, il procuratore degli appellanti principali (Avv.
Giovanni Sarnataro) ha depositato delle note di trattazione scritta rilevando la volontà degli appellanti principali di voler rinunciare alla domanda di appello, così chiedendo a questa Corte di “dichiarare non luogo a provvedere con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle eccezioni ed alle richieste ex adverso formulate e dipendenti dalla domanda principale”.
10.1. In merito alla suesposta rinuncia, nelle proprie note di trattazione scritta, il procuratore di si è opposto evidenziandone l'irritualità e l'invalidità Controparte_1
della stessa per violazione del disposto dell'art. 306 c.p.c. Ha evidenziato, altresì, di non voler accettare l'atto di rinunzia volendo proseguire il presente giudizio di impugnazione per i motivi di cui all'appello incidentale, con condanna della controparte al pagamento di tutte le spese del presente giudizio di impugnazione in virtù della soccombenza virtuale.
10.2. Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.03.2021, l'avv.
Sarnataro ha ribadito la volontà degli appellanti principali di rinunciare alla domanda mentre il difensore dell'appellante incidentale si è nuovamente opposto alla predetta rinuncia manifestando la volontà di proseguire il giudizio.
10.3. Pertanto, con ordinanza del 23.02.2021, questa Corte ha rinviato “in prosieguo di prima udienza all'udienza collegiale del 12.10.2021 con termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. per la notifica dell'appello incidentale agli appellati non costituiti”, rilevando, altresì, che la procura speciale prodotta dagli appellanti principali non era conforme alle prescrizioni di cui all'art. 83 c.p.c., in quanto rilasciata su foglio separato non congiunto materialmente con l'appello e privo di qualsiasi riferimento al procedimento in oggetto, pertanto, ha concesso
“termine agli appellanti principali fino all'1.10.2021 per la produzione di una regolare procura ad litem.”
11. Notificato in data 3 maggio 2021 l'appello incidentale agli appellati non costituiti, in data 21 settembre 2021, si è costituita in giudizio la nella Controparte_2
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qualità di impresa designata per la gestione dei danni a carico del F.G.V.S, eccependo l'inammissibilità dell'appello principale per violazione degli artt. 342 c.p.c. e. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale, concludendo col chiedere di: “1) rigettare l'appello incidentale, perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge”.
12. In data 1° ottobre 2021, si è costituita in giudizio la Controparte_5
chiedendo alla Corte di dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei propri confronti per avere stipulato un accordo transattivo con gli appellanti principali, e Parte_1
, contestando, in via subordinata, la fondatezza delle domande e Parte_2
conseguentemente ha chiesto di “rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti della perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed Controparte_5
infondata in fatto ed in diritto e non provata, con vittoria di spese e competenze. emettere ogni ulteriore statuizione che si renderà opportuna.”.
13. All'udienza del 19 novembre 2024, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando i termini dell'art. 190 c.p.c.
Nelle comparse depositate nei termini assegnati dalla dalla Controparte_2
e da non si leggono difese e conclusioni Controparte_5 Controparte_1
divergenti da quelle introdotte in limine. Gli appellanti principali non hanno, invece, depositato alcuno scritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello principale poiché gli appellanti nel termine perentorio ad essi concesso, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., non hanno prodotto in giudizio valida procura, in sostituzione di quella nulla allegata all'atto di citazione in appello. Al fine di comprendere meglio tale aspetto si rileva quanto segue.
L'art. 83 c.p.c., nel suo nucleo originario, stabiliva e tuttora stabilisce che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di una procura (v. art. 83, co. 1, c.p.c.), che può essere generale o speciale e deve essere conferita mediante un atto pubblico (rogato) o una scrittura privata la cui sottoscrizione sia autenticata da un notaio
(v. art. 83, co. 2, c.p.c.), salvo che si tratti di una procura speciale «apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o
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d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione » (v. art. 83, co. 3, p. 1,
c.p.c.), in questi casi l'autografia della sottoscrizione della parte che ha conferito la procura
(potendo e) dovendo essere certificata dal difensore (v. art. 83, co. 3, p. 2, c.p.c.) o – deve ritenersi – da uno degli eventualmente più difensori della medesima parte.
Dopo la sua entrata in vigore, il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è stato però oggetto di due importanti interventi integrativi, entrambi evidentemente dettati dall'intento di contemperare la genericità che nella prassi per lo più connotava il testo delle procure ad litem che gli avvocati usavano farsi rilasciare e l'esigenza di assicurarne la riferibilità ad un determinato processo o grado processuale, cioè, in una parola, la “specialità”, tenendo conto, nel secondo caso, anche dei problemi derivanti dalla progressiva informatizzazione del processo civile.
Infatti, con la legge 27 maggio 1997, n. 141, al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è stato aggiunto un terzo periodo che, in sostanza, prevede che la procura speciale ad litem la cui sottoscrizione può essere autenticata dal difensore possa essere rilasciata anche su un «foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce», dovendo anche in questo caso essere considerata come apposta in calce a tale atto.
Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, lo stesso art. 83 c.p.c. è stato poi ulteriormente integrato aggiungendo: a) al secondo periodo del suo terzo comma le parole «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato», e così allargando il novero degli atti processuali in calce o a margine dei quali la procura speciale ad litem può essere apposta ed autenticata dal difensore;
b) al terzo periodo del suo terzo comma le parole «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministro della Giustizia», e così stabilendo le modalità mediante le quali assicurare la necessaria “specialità” anche alla procura ad litem rilasciata su un documento informatico (originariamente) separato da uno dei suindicati atti processuali e sottoscritta digitalmente in analogia, sia pur mutatis mutandis, con quanto stabilito allo stesso fine per la procura ad litem rilasciata su un foglio cartaceo
(originariamente) separato da quello sul quale era redatto uno di quegli atti;
c) al suo terzo comma un quarto periodo, secondo il quale «(s)e la procura è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, Proc. n.614/2020 r.g.a.a.cc. Pagina 9 di 13
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concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
Dunque, a partire dal 4 luglio 2009, data in cui è entrata in vigore la legge n. 69 del
2009, la procura di cui deve essere munito il difensore col ministero del quale la parte sta in giudizio può essere autenticata nella sottoscrizione dallo stesso difensore soltanto se apposta in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., ma deve intendersi apposta in calce ad uno di tali atti anche se apposta su un foglio (evidentemente cartaceo) congiunto materialmente o su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto – non già materialmente, ché sarebbe impossibile, ma – mediante gli strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministro della
Giustizia a quell'atto processuale, in ogni altro caso dovendo essere considerata nulla, salvo che, come si vedrà appresso, sia conseguito lo scopo perseguito da tali previsioni, cioè quello di assicurare che la procura sia effettivamente “speciale”.
A tal riguardo, la semplice allegazione (di un duplicato informativo della procura ad litem rilasciata in forma digitale su un documento informatico o) di una copia informatica, anche per immagine, della procura ad litem rilasciata in forma analogica su un supporto cartaceo (originariamente) separato da uno degli atti del processo indicati dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. al messaggio di posta elettronica certificato mediante il quale viene notificato uno di tali atti non può essere considerata di per sé equivalente alla sua apposizione in calce all'atto notificato poiché evidentemente non assicura l'esigenza che la medesima procura sia effettivamente “speciale” perseguita dall'art. 83 c.p.c.
Le suesposte considerazioni valgono però per il solo caso, ancora indubbiamente assai frequente nella pratica, in cui la procura ad litem non contenga alcuno specifico ed inequivoco riferimento testuale al processo o al grado del processo per il quale è stata rilasciata, in caso contrario non essendo necessaria la sua effettiva o virtuale apposizione in calce o a margine di uno degli atti indicati dall'art. 83 c.p.c. al fine di garantirne la “specialità”.
II.1. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la procura ad litem redatta (almeno da quel che appare dall'esame della sua copia informatica per immagine) in formato analogico su un foglio non congiunto materialmente ad alcun atto del processo, cioè, come si suol dire,
“sciolto”, una cui copia informatica per immagine è stata dall'avv. Giovanni Sarnataro sottoscritta digitalmente e depositata telematicamente nel costituirsi innanzi a questa Corte
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quale procuratore e difensore dei due (sia quella apposta su foglio sciolto, sia Parte_1
quella contenuta nella produzione di primo grado riferita ai gradi successivi al primo) deve essere giudicata inidonea a conferire all'avvocato che la invochi il cd. ius postulandi in nome e per conto della parte che gliel'ha rilasciata e dunque, in questo senso, nulla (cfr. Cass.
312191/2021 sia pur riferita al ricorso per cassazione).
Per tali ragioni, nessun effetto potrà sortire nel presente giudizio d'appello la rinuncia all'azione contenuta nelle note depositate per le udienze del 30 giugno 2020 e del 23 marzo 2021, atteso che l'esercizio da parte dell'avv. Sarnataro della rinuncia all'azione non solo non risulta sorretto da una valida procura al litem, ma neppure è accompagnato da un mandato ad hoc (cfr. Cass. 13636/2024).
III. In ragione di quanto sopra, l'appello principale risulta inammissibile e la rinuncia alla domanda irrituale ed inefficace. Da tanto consegue l'assorbimento delle richieste formulate dalla di dichiarare la cessazione della materia del Controparte_5
contendere nei propri confronti, in ragione dell'intervenuta transazione della lite avvenuta tra la stessa e gli appellanti principali.
IV. Va invece rigettato in quanto infondato l'appello incidentale proposto da
. Controparte_1
Con un unico motivo di gravame, quest'ultimo contesta, sotto più profili, il criterio di liquidazione delle spese legali adottato dal Tribunale duolendosi sia del fatto che il primo
Giudice si sia discostato senza nessuna motivazione dalla richiesta contenuta nella “nota spese” allegata dal proprio procuratore alle memorie conclusionali del primo grado di giudizio, sia del fatto che abbia liquidato al proprio procuratore, in violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, solo 2.500,00 € per compensi professionali per un processo, la cui durata si è protratta per circa 8 anni ed ha avuto una fase istruttoria particolarmente complessa
(audizione testi ed espletamento di due ctu) .
Al riguardo il primo Giudice aveva liquidato in dispositivo l'importo di 3.000,00 €, di cui 2.500,00 € per compenso professionale adottando la seguente motivazione “Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come
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previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.”
A giudizio della Corte non può sostenersi che vi sia stata violazione della disciplina di cui al d.m. n. 55/2014 - espressamente richiamato dal Tribunale ed applicato alla fattispecie in esame - giacché il primo Giudice ha fatto riferimento ai valori medi di liquidazione previsti nelle tabelle allegate al citato decreto, per lo scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €, provvedendo poi ad una riduzione del citato valore medio di 4.835,00 € in considerazione della natura della causa e della complessità della stessa, evidentemente considerandola di natura non complessa. Né la citata riduzione ha violato i parametri di cui al d.m., giacché l'art. 4 di tale decreto prevede la riduzione in misura non superiore al 50% dei valori medi, cioè non superiore a 2.417,50 €.
Ne consegue che l'importo liquidato di 2.500,00 € non solo si mantiene nei limiti indicati dall'art. 4 del citato d.m. ma rispetta anche i minimi tariffari previsti per il citato scaglione, pari a 2.097,50 €.
Quanto poi alla complessità della lite, ritenuta non esistente dal Tribunale in considerazione della riduzione effettuata, va detto che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (così
Cass. 19989/2021 ; Cass.12537/2019).
Nel caso in esame, non risulta che il primo Giudice abbia ridotto oltre i minimi stabiliti l'importo dei compensi spettanti all'avv. RR;
anzi ha liquidato un importo superiore di circa 500,00 € quello minimo tenendo in considerazione la portata dell'attività difensiva svolta dal citato procuratore.
Infine, neppure può sostenersi che vi sia stata una violazione del diritto di difesa per non avere il primo Giudice liquidato in modo distinto, per singole voci, le varie fasi del processo, in quanto il riferimento ai valori medi (senza escludere la liquidazione di nessuna fase) ha certamente consentito al procuratore dell'appellante incidentale di poter controllare il rispetto dei parametri fissati dal citato decreto, non avendo peraltro il giudice l'obbligo di attenersi a quanto indicato dalla parte nella nota spese (va peraltro specificato che l'avv.
RR, difensore del , aveva depositato una nota spese in cui erano indicati i CP_1
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valori massimi dello scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 €, riferito al valore della domanda e non al decisum).
V. In definitiva, l'appello principale va dichiarato inammissibile e l'appello incidentale va rigettato in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza reciproca delle parti, segue la compensazione integrale tra le stesse delle spese del grado d'appello.
VII. Infine, considerato l'esito di questo processo d'appello, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli da essi proposti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da e nei confronti di , la Parte_2 Parte_1 Controparte_1
e la nonché su quello incidentale proposto Controparte_2 Controparte_5
da nei confronti di e di altri avverso la sentenza Controparte_1 Parte_2
del Tribunale di Napoli n. 94/2020 depositata in data 8 gennaio 2020, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello principale ed infondato l'appello incidentale con conferma della sentenza impugnata;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del grado d'appello;
3. dà atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli proposti.
Così deciso in Napoli, 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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