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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 464/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ) con l'Avv. MARIANGELA Parte_1 C.F._1
FULGINITI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. con l'Avv. BARBARA Controparte_1 C.F._2
UBOLDI,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 04.06.2025 e di seguito integralmente riportate:
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi, autorizzando le parti a vivere separate, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato, in via condivisa, ai genitori. Per_1
3. Il figlio minore sarà collocato, in via prevalente, presso la madre, con libertà di visite tra Per_1
padre e figlio, tenuto conto dell'età del ragazzo. 4. La casa coniugale, di proprietà del signor , sarà assegnata al medesimo con quanto l'arreda CP_1
e correda.
5. Dato atto che la figlia delle parti , maggiorenne, è studentessa e non autosufficiente economicamente e vive presso il papà, ciascun genitore si farà carico del mantenimento diretto dei figli;
nello specifico, il mantenimento di sarà a carico della signora mentre quello di Per_1 Pt_1
sarà a carico del signor . CP_1
6. Le spese straordinarie per i figli e saranno a carico del signor , in misura del Per_1 CP_1
70% e, della signora per il restante 30 %, secondo il vigente Protocollo della Corte d'Appello Pt_1
di Milano. Questo fino al 31 dicembre 2028, dopo di che le stessa saranno ripartite tra le parti al 50% per ciascuna, in automatico, sempre secondo il vigente Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
7. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie dei figli saranno effettuate dalle parti, nel rispetto delle percentuali di cui al punto che precede.
8. L'assegno unico per i due figli, sarà percepito, quanto a quello di da parte della signora Per_1
e quanto a quello di , da parte del signor , ovvero della figlia medesima, in Pt_1 CP_1
virtù dei citati collocamenti della prole.
9. La signora rinuncia all'assegno di mantenimento a suo favore. Parte_1
10. Entrambi i coniugi si autorizzano, reciprocamente, a chiedere il rilascio del passaporto e della carta
d'identità valida per l'espatrio, sia per sé stessi, che per il figlio minore Per_1
11. Spese e competenze di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 23.09.2001 in Busto Arsizio
(VA) e dalla loro unione sono nati i figli maggiorenni (il 10.05.2001) e (il Per_3
23.01.2005) e il figlio minorenne (il 23.09.2010). Per_1
La casa coniugale sita in Busto Arsizio, Via Lamarmora n. 33, appartiene pro quota indivisa al resistente e non è gravata da mutuo.
A mezzo del ricorso depositato in data 10.02.2025, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dedotto che il marito l'ha allontanata dalla casa coniugale nel mese di ottobre 2022, che la vita matrimoniale è stata scandita dal proprio stato di soggezione psicologica ed economica al marito e dalla “condotta controllante” di quest'ultimo, di essersi trasferita nell'immobile sito in Busto Arsizio, Via Quintino Sella n. 51, che il figlio primogenito
Pag. 2 di 5 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, convive con la compagna, che la Per_3
figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, è collocata prevalentemente presso il padre e che “per il figlio minore i coniugi hanno concordato un Per_1
collocamento paritario a settimane alterne, ma dal gennaio 2025 si è trasferito stabilmente Per_1
presso l'abitazione materna”. Ciò premesso, ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandola al marito, assegnare la casa coniugale al medesimo, disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente Per_1
presso di sé, porre in capo al marito l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto di versandole l'importo mensile di € 300,00, disporre che le spese Per_1
straordinarie per e siano ripartite tra i coniugi nella misura del 70% in capo Per_1
al e del restante 30% a carico della sua persona e condannare il coniuge a CP_1
corrisponderle l'importo mensile di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento.
Costituendosi in giudizio in data 18.04.2025 il resistente ha aderito alla domanda sullo status, ha chiesto addebitare la separazione alla ricorrente e, tra l'altro, disporre il collocamento paritetico del figlio minorenne presso i genitori secondo l'alternanza settimanale e il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitori, Per_1
quantificare il contributo materno al mantenimento indiretto ordinario di nell'importo mensile di € 400,00, ripartire le spese straordinarie per e al Per_1
50% tra le parti, secondo il vigente protocollo della Corte d'Appello di Milano e di essere autorizzato a percepire il 100% dell'Assegno unico spettante per e il 50% di quello spettante per Per_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 21.05.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che “la figlia le ha bloccato il cellulare e rifiuta qualsiasi contatto”, che vede il padre solo in occasione delle partite di calcio, di lavorare in forza di Per_1
contratto a tempo indeterminato di 20 ore, di essere solita “fare 5 ore di straordinario” e
“sostituzioni occasionali”. Il resistente, tra l'altro, ha dichiarato che è intenzionata ad iscriversi all'università, è seguita da uno psicologo da circa un anno, che la casa familiare è stata messa in vendita e che è intenzionato a reperire un immobile in locazione dove abitare (anche) con la di lui madre, di sostenere l'esborso mensile di €
680,00 circa per la rata del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile sito in
Pag. 3 di 5 Samarate, da ristrutturare integralmente1, avente naturale scadenza nel 2030 e di essere disponibile a rinunciare alla domanda di addebito in atti formulata ove venissero rinunciate le domande di addebito e di mantenimento formulate dalla controparte. La ricorrente ha quindi rinunciato alla domanda di addebito della separazione al marito, riservandosi di valutare la possibilità di rinunciare all'assegno di mantenimento per sé. Su invito del Giudice istruttore, le parti hanno dichiarato di essere disponibili ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità presso un consultorio familiare.
Il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, 2) dispone l'affido condiviso del figlio minorenne e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile condotto in locazione in Busto
Arsizio, Via Quintino Sella 51; 3) riserva la regolamentazione dei rapporti padre/figlio dopo avere ascoltato 4) dispone che ciascun genitore mantenga il figlio con cui convive prevalentemente e Per_1
partecipi alle spese straordinarie da sostenere per e nella misura del 50% come da Per_1
protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
5) riconosce alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per e al resistente il diritto CP_2 Per_1
di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per 6) CP_2
invita la ricorrente a valutare l'opportunità di rinunciare alla domanda volta a ottenere un assegno di mantenimento per la sua persona (anche tenuto conto della diversa funzione dell'assegno divorzile); 7) non ammette le prove orali articolate dalle parti perché formulate in termini o generici o valutativi o vertenti su circostanze non rilevanti ai fini del decidere;
8) assegna alle parti termine sino al 25.06.2025 per il deposito delle CU2025 e degli estratti di tutti i rapporti bancari/postali e finanziari di cui sono titolari e/o contitolari dall'01.01.2024 al 31.03.2025 (con l'accortezza di depositare gli estratti dei c/c bancari e/o postali e/o finanziari e delle carte di credito e/o di debito e/o di pagamento di cui siano titolari e/o contitolari relativi allo stesso anno solare in ordine cronologico in un unico file debitamente titolato e numerato), ricordando il disposto dell'art. 473-bis.18 c.p.c. e per il deposito da parte del resistente del manda-to conferito all'agenzia; 9) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse di di Per_1
mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno
Pag. 4 di 5 dell'altro alla presenza del minore;
10) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali;
11) fissa l'udienza del 04.06.2025 ore 15:00 per ascoltare . Per_1
All'udienza celebrata in data 04.06.2025, al termine dell'audizione di che ha Per_1
dichiarato di volere frequentare il padre “il meno possibile” e di essere “tranquillo” da quando è presso la madre, le parti hanno chiesto accogliere le conclusioni congiuntamente precisate, innanzi integralmente riportate e hanno allegato la scrittura privata all'uopo sottoscritta.
***
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata).
Le condizioni concordate dalle parti per la regolamentazione dei loro rapporti rispetto alla prole da coniugi separati non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati alla prole dalla disgregazione del nucleo familiare.
Si reitera l'invito alle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
(come da impegno assunto all'udienza celebrata in data 21.05.2025) al fine di agevolare il corretto esercizio della bigenitorialità e di garantire a (già provato dalla Per_1
conflittualità genitoriale) il diritto a una crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
10.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 2 di parte resistente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 464/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ) con l'Avv. MARIANGELA Parte_1 C.F._1
FULGINITI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. con l'Avv. BARBARA Controparte_1 C.F._2
UBOLDI,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 04.06.2025 e di seguito integralmente riportate:
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi, autorizzando le parti a vivere separate, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato, in via condivisa, ai genitori. Per_1
3. Il figlio minore sarà collocato, in via prevalente, presso la madre, con libertà di visite tra Per_1
padre e figlio, tenuto conto dell'età del ragazzo. 4. La casa coniugale, di proprietà del signor , sarà assegnata al medesimo con quanto l'arreda CP_1
e correda.
5. Dato atto che la figlia delle parti , maggiorenne, è studentessa e non autosufficiente economicamente e vive presso il papà, ciascun genitore si farà carico del mantenimento diretto dei figli;
nello specifico, il mantenimento di sarà a carico della signora mentre quello di Per_1 Pt_1
sarà a carico del signor . CP_1
6. Le spese straordinarie per i figli e saranno a carico del signor , in misura del Per_1 CP_1
70% e, della signora per il restante 30 %, secondo il vigente Protocollo della Corte d'Appello Pt_1
di Milano. Questo fino al 31 dicembre 2028, dopo di che le stessa saranno ripartite tra le parti al 50% per ciascuna, in automatico, sempre secondo il vigente Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
7. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie dei figli saranno effettuate dalle parti, nel rispetto delle percentuali di cui al punto che precede.
8. L'assegno unico per i due figli, sarà percepito, quanto a quello di da parte della signora Per_1
e quanto a quello di , da parte del signor , ovvero della figlia medesima, in Pt_1 CP_1
virtù dei citati collocamenti della prole.
9. La signora rinuncia all'assegno di mantenimento a suo favore. Parte_1
10. Entrambi i coniugi si autorizzano, reciprocamente, a chiedere il rilascio del passaporto e della carta
d'identità valida per l'espatrio, sia per sé stessi, che per il figlio minore Per_1
11. Spese e competenze di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 23.09.2001 in Busto Arsizio
(VA) e dalla loro unione sono nati i figli maggiorenni (il 10.05.2001) e (il Per_3
23.01.2005) e il figlio minorenne (il 23.09.2010). Per_1
La casa coniugale sita in Busto Arsizio, Via Lamarmora n. 33, appartiene pro quota indivisa al resistente e non è gravata da mutuo.
A mezzo del ricorso depositato in data 10.02.2025, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dedotto che il marito l'ha allontanata dalla casa coniugale nel mese di ottobre 2022, che la vita matrimoniale è stata scandita dal proprio stato di soggezione psicologica ed economica al marito e dalla “condotta controllante” di quest'ultimo, di essersi trasferita nell'immobile sito in Busto Arsizio, Via Quintino Sella n. 51, che il figlio primogenito
Pag. 2 di 5 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, convive con la compagna, che la Per_3
figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, è collocata prevalentemente presso il padre e che “per il figlio minore i coniugi hanno concordato un Per_1
collocamento paritario a settimane alterne, ma dal gennaio 2025 si è trasferito stabilmente Per_1
presso l'abitazione materna”. Ciò premesso, ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandola al marito, assegnare la casa coniugale al medesimo, disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente Per_1
presso di sé, porre in capo al marito l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto di versandole l'importo mensile di € 300,00, disporre che le spese Per_1
straordinarie per e siano ripartite tra i coniugi nella misura del 70% in capo Per_1
al e del restante 30% a carico della sua persona e condannare il coniuge a CP_1
corrisponderle l'importo mensile di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento.
Costituendosi in giudizio in data 18.04.2025 il resistente ha aderito alla domanda sullo status, ha chiesto addebitare la separazione alla ricorrente e, tra l'altro, disporre il collocamento paritetico del figlio minorenne presso i genitori secondo l'alternanza settimanale e il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitori, Per_1
quantificare il contributo materno al mantenimento indiretto ordinario di nell'importo mensile di € 400,00, ripartire le spese straordinarie per e al Per_1
50% tra le parti, secondo il vigente protocollo della Corte d'Appello di Milano e di essere autorizzato a percepire il 100% dell'Assegno unico spettante per e il 50% di quello spettante per Per_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 21.05.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che “la figlia le ha bloccato il cellulare e rifiuta qualsiasi contatto”, che vede il padre solo in occasione delle partite di calcio, di lavorare in forza di Per_1
contratto a tempo indeterminato di 20 ore, di essere solita “fare 5 ore di straordinario” e
“sostituzioni occasionali”. Il resistente, tra l'altro, ha dichiarato che è intenzionata ad iscriversi all'università, è seguita da uno psicologo da circa un anno, che la casa familiare è stata messa in vendita e che è intenzionato a reperire un immobile in locazione dove abitare (anche) con la di lui madre, di sostenere l'esborso mensile di €
680,00 circa per la rata del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile sito in
Pag. 3 di 5 Samarate, da ristrutturare integralmente1, avente naturale scadenza nel 2030 e di essere disponibile a rinunciare alla domanda di addebito in atti formulata ove venissero rinunciate le domande di addebito e di mantenimento formulate dalla controparte. La ricorrente ha quindi rinunciato alla domanda di addebito della separazione al marito, riservandosi di valutare la possibilità di rinunciare all'assegno di mantenimento per sé. Su invito del Giudice istruttore, le parti hanno dichiarato di essere disponibili ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità presso un consultorio familiare.
Il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, 2) dispone l'affido condiviso del figlio minorenne e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile condotto in locazione in Busto
Arsizio, Via Quintino Sella 51; 3) riserva la regolamentazione dei rapporti padre/figlio dopo avere ascoltato 4) dispone che ciascun genitore mantenga il figlio con cui convive prevalentemente e Per_1
partecipi alle spese straordinarie da sostenere per e nella misura del 50% come da Per_1
protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
5) riconosce alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per e al resistente il diritto CP_2 Per_1
di chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per 6) CP_2
invita la ricorrente a valutare l'opportunità di rinunciare alla domanda volta a ottenere un assegno di mantenimento per la sua persona (anche tenuto conto della diversa funzione dell'assegno divorzile); 7) non ammette le prove orali articolate dalle parti perché formulate in termini o generici o valutativi o vertenti su circostanze non rilevanti ai fini del decidere;
8) assegna alle parti termine sino al 25.06.2025 per il deposito delle CU2025 e degli estratti di tutti i rapporti bancari/postali e finanziari di cui sono titolari e/o contitolari dall'01.01.2024 al 31.03.2025 (con l'accortezza di depositare gli estratti dei c/c bancari e/o postali e/o finanziari e delle carte di credito e/o di debito e/o di pagamento di cui siano titolari e/o contitolari relativi allo stesso anno solare in ordine cronologico in un unico file debitamente titolato e numerato), ricordando il disposto dell'art. 473-bis.18 c.p.c. e per il deposito da parte del resistente del manda-to conferito all'agenzia; 9) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse di di Per_1
mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno
Pag. 4 di 5 dell'altro alla presenza del minore;
10) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali;
11) fissa l'udienza del 04.06.2025 ore 15:00 per ascoltare . Per_1
All'udienza celebrata in data 04.06.2025, al termine dell'audizione di che ha Per_1
dichiarato di volere frequentare il padre “il meno possibile” e di essere “tranquillo” da quando è presso la madre, le parti hanno chiesto accogliere le conclusioni congiuntamente precisate, innanzi integralmente riportate e hanno allegato la scrittura privata all'uopo sottoscritta.
***
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata).
Le condizioni concordate dalle parti per la regolamentazione dei loro rapporti rispetto alla prole da coniugi separati non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati alla prole dalla disgregazione del nucleo familiare.
Si reitera l'invito alle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
(come da impegno assunto all'udienza celebrata in data 21.05.2025) al fine di agevolare il corretto esercizio della bigenitorialità e di garantire a (già provato dalla Per_1
conflittualità genitoriale) il diritto a una crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
10.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 2 di parte resistente