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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 953/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. PIETRO DE PASQUALE;
Parte_1
-opponente- nei confronti di
DI rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dai dott.ri GIUSEPPE PATANIA, DOMENICO PANDOLFINO, DONATELLA
CALABRO', ANTONELLA OTERI, ANTONIETTA ANGELA GALIMI, CP_3
, ;
[...] Controparte_4
-opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_5
opponendosi all'ordinanza – ingiunzione n. 108 del
[...]
27.02.2023, notificatagli in data 03.03.2023, con la quale il resistente gli aveva intimato il pagamento dell'importo di euro
22.225,05, quale sanzione amministrativa a seguito di verbale di accertamento n. RC00001/2020-316-02 del 09.11.2020, con il quale veniva a lui contestata la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, DL 12/2002, pagina1 di 7
per aver avviato al lavoro a far data del 02.03.2020 il cittadino extra comunitario (nato a [...] il [...]), senza aver Parte_2 inviato preventivamente la comunicazione di assunzione e senza aver consegnato, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro, nonché dell'art. 1, commi 910 e 911
L. 205/2017 per aver corrisposto al per i mesi di marzo, aprile Pt_2
e maggio 2020 una retribuzione mensile di euro 800,00 mediante denaro contante e senza alcuna tracciabilità.
A sostegno dell'opposizione ha evidenziato che l' Controparte_1 aveva basato le proprie conclusioni in ordine alla circostanza che lavorasse alle dipendenze di esso ricorrente presso i Parte_2 fondi di sua proprietà, unicamente sulla base di quanto riferito dal lavoratore, il quale, trovato a pulire erbacce poste ai lati dello spartitraffico della via Nazionale Nord di Rosarno nelle adiacenze dell'abitazione di esso ricorrente, non aveva indicato né il luogo ove avrebbe prestato attività lavorativa né la prestazione effettuata per
62 giornate lavorative, tenuto conto, peraltro, che il periodo di attività indicato dal prestatore di lavoro – compreso tra il 02.03.2020 ed il 03.06.2020 – era interessato dalle restrizioni dovute alla pandemia in atto all'epoca.
Ha, altresì, ritenuto inverosimile, perché antieconomico, l'importo di euro 800,00, indicato dall' quale retribuzione corrisposta CP_1 al lavoratore per l'attività di lavoro prestata.
Ha, inoltre, affermato che il rapporto creatosi nelle due giornate nel corso delle quali il aveva svolto attività di pulizia della Pt_2 via Nazionale Nord dovesse essere ricondotto al paradigma del lavoro autonomo.
Ha, infine, contestato l'entità della sanzione irrogata in misura superiore al minimo edittale, in quanto sproporzionata, tenuto conto della gravità del fatto, riguardando la violazione un unico lavoratore ed un limitato periodo di inosservanza della disposizione, e della personalità dell'agente, non svolgendo esso ricorrente attività imprenditoriale e godendo solo di un reddito da pensione di invalidità.
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Ha chiesto, pertanto, accertarsi l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed illegittima la sanzione irrogata, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. In via subordinata, ha chiesto la rideterminazione della sanzione nel suo quantum.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' Controparte_6 ha chiesto il rigetto della domanda avanzata dal
[...] ricorrente, contestando specificamente i motivi posti a fondamento dell'opposizione.
2.- L'opposizione è fondata.
3.- Si premette che l'oggetto del presente giudizio è la fondatezza della pretesa sanzionatoria azionata dalla amministrazione convenuta, sicché il giudice è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'opponente, che va dimostrata in giudizio mediante un'inversione dell'onere probatorio, che accolla all'amministrazione resistente l'onere di fornire la prova della fondatezza degli addebiti e della responsabilità del contravventore ingiunto.
Part 3.1.- La pretesa dell' trova origine, innanzitutto, dall'accertata violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, DL 12/2002, così come modificato dall'art. 22 D.Lgs. 151/2015, secondo il quale “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
Seppur l'articolo in commento non si interessi della natura giuridica del datore di lavoro che commette l'abuso, il quale può essere pagina3 di 7
indifferentemente una persona giuridica o una persona fisica, essendo necessaria solo la qualifica di datore di lavoro correlata, non a particolari formalità, ma alla sostanza del rapporto che lega il prestatore di lavoro al soggetto che ne usufruisce (cfr. T. Palmi,
16.11.2022, n. 1600), detta disposizione richiede che, ai fini della configurazione dell'illecito amministrativo, sia accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro sussumibile nel paradigma della subordinazione, della cui prova è onerata l'amministrazione.
Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potendosi, qualora detto vincolo non sia palese ed evidente per la peculiarità delle mansioni, elementari e ripetitive in guisa tale da non necessitare di direttive di volta in volta differenti o di controlli ripetuti circa le modalità esecutive dell'attività, ricorrere ad altri indici sintomatici, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali l'osservanza di un orario, le modalità di erogazione del compenso a cadenze fisse, la messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie lavorative con continuità, nonché la durata del rapporto e, quindi, la continuità delle prestazioni.
4.- Nell'ipotesi di specie, l'amministrazione resistente ha imputato al di aver impiegato il , quale lavoratore subordinato, Pt_1 Pt_2 sia in attività di pulizia della pubblica via sia sui terreni del ricorrente, siti in Rosarno, per complessive 62 giornate lavorative nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020, verso un corrispettivo di euro 800,00, corrisposto in contanti al lavoratore, fondando il proprio convincimento tanto sull'accertamento compiuto il 03.06.2020 in
Rosarno sulla via Nazionale Nord quanto sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in pari data.
Part 4.1.- Contrariamente a quanto sostenuto dall' nelle note, da ultimo depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore in sede ispettiva non è
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assistito da fede privilegiata, posto che, ai sensi dell'art. 2700 c.c.
l'atto pubblico, cioè il documento redatto, ai sensi del precedente art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato, fa piena prova, fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenute in sua presenza, facendo fede, pertanto, in ordine alla sola circostanza che tali dichiarazioni siano effettivamente rese dalla parte al pubblico ufficiale e non essendo necessario, al contrario, l'esperimento del rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni (C. 17355/2009).
Peraltro, “ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche … il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (cfr.
10427/2014), “senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero
e proprio accertamento in punto di fatto dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati” (C. 17555/2002; in senso similare C. 9251/2010), potendo, però, la valutazione complessiva delle risultanze di causa consentire “al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio” (C. 24208/2020; nella giurisprudenza di merito si veda C.App. Torino, 23.06.2021, n. 253).
4.2.- Nell'ipotesi di specie, quanto riferito dal in sede Pt_2 ispettiva in ordine allo svolgimento di attività lavorativa sui terreni del ricorrente a partire dal mese di marzo del 2020 per un compenso di
800,00, è circostanza dallo stesso smentita in sede di esame testimoniale, avendo il lavoratore ivi negato di aver lavorato alle dipendenze del sui terreni di quest'ultimo (“Riconosco la mia Pt_1
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firma sul verbale di dichiarazioni presente nel fascicolo di parte resistente. Posso dire che quel giorno avevo capito male. Quello che volevo dire era che io faccio l'agricolo e lavoro su vari campi, ma ora escludo di aver lavorato per il signor o sui suoi terreni”; Pt_1 cfr. verbale del 18.04.2024).
Peraltro, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'ispezione non trovano conferma negli ulteriori elementi acquisiti nel corso del processo, al contrario, potendosi ricavare dalle modalità di selezione del lavoratore per l'attività di decespugliamento della via Nazionale
Nord, riferite dai testi ed conferma Testimone_1 Testimone_2 del fatto che, alla data dell'ispezione, avvenuta il 03.06.2020, alcun rapporto lavorativo sussistesse tra il ricorrente ed il Pt_2
Infatti, il ha ricordato che “Il si è diretto verso Tes_1 Pt_1 il , che insieme ad altri connazionali, aspettava sulla via Pt_2 davanti al supermercato, ed ha chiesto a loro se volessero pulire
l'aiuola. Si sono alzati in 4 e il ha scelto il ”. Pt_1 Pt_2
Anche il ha riferito che “Il signor si è avvicinato Tes_2 Pt_1 agli extracomunitari e gli ha chiesto se volessero pulire le aiuole.
Si sono offerti tutti. Se non ricordo male erano 4 o 5. Il signor
ne ha scelto uno, ma non so chi sia”. Pt_1
La circostanza che il , piuttosto che rivolgersi direttamente Pt_1 al , abbia domandato a tutti i cittadini extracomunitari presenti Pt_2 la disponibilità al compimento dell'attività lavorativa è significativa del fatto che alcun rapporto lavorativo sussistesse fra i due alla data del 03.06.2020.
Pertanto, non può ritenersi provato che il cittadino extracomunitario abbia svolto attività lavorativa sui fondi del ricorrente.
Al contrario, è pacifico fra le parti che il abbia in due Pt_1 occasioni incaricato il della pulizia della sede stradale, Pt_2 trovando, peraltro, detta circostanza conferma nelle dichiarazioni rese dal in sede di esame testimoniale, ma dovendosi, però, Pt_2 evidenziare che “la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento
- secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di
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accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.” (C. 3912/2020; nello stesso senso si vedano C. 25204/2013
e C. 7304/1999; più di recente, nella giurisprudenza di merito, si veda
T. Parma, 13.07.2021, n. 71).
5.- In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, non ritenendosi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed il lavoratore.
6.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
P Q M
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
- ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione n. 108 del 27.02.2023;
PONE in capo a parte resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 118,50 a titolo di spese documentate ed euro 2.695,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 11/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
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