Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 724 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021, promossa
DA
, C.F. , nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Rosaria Alferi;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore con sede in Partinico, viale Controparte_1 dei Platani, 109, p.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Alessi;
P.IVA_1
APPELLATA E APPELLANTE
INCIDENTALE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Palermo, Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Preliminarmente, sospendere inaudita altera parte l'esecutività della sentenza impugnata e ciò per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- Sospendere comunque
l'esecutività della sentenza impugnata;
- Nel merito, in accoglimento dell'appello proposto, in parziale riforma della sentenza di I grado del Tribunale di Palermo n.909/2021, emessa nel procedimento n.4126/2018 R.G., datata 02.03.2021, ritenere e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, che l'appellante ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento delle somme riportate nei due assegni per i quali è stata condannata dal Giudice di primo grado al pagamento della somma di €.6.000,00 in favore della società appellata. - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: “Voglia la Corte di Appello, · Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa.
Preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non sussistendo i requisiti previsti dalla legge e non avendo dato prova del periculum
· Nel merito, rigettare, per i motivi tutti sopra spiegati e con qualsiasi statuizione, l'atto di appello principale per i motivi dedotti in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
· Accogliere l'appello incidentale e le domande tutte come sopra spiegate per i motivi dedotti in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 6946/2017 e condannato controparte al pagamento della minore somma di euro 6.000,00. · Per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento della totale somma di euro 13.025,33 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione.
· Con espressa riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire, anche in via istruttoria, in considerazione del comportamento processuale di controparte.
· Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso. Salvo ogni altro diritto.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza nr. 909 del 2 marzo 2021, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse in parte l'opposizione proposta da , revocò il decreto ingiuntivo n. 6496/17 Parte_1
e condannò l'opponente a pagare all'impresa la somma di € 6.000.00, oltre Controparte_1 interessi dal dovuto al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato il 23 Parte_1 aprile 2021, articolando l'impugnazione in unico ed articolato motivo con cui ha criticato che il primo giudice non avesse ritenuto pure provata l'estinzione del debito documentata dai due assegni di euro
3.000,00 ciascuno, da lei emessi in favore dell'appellata.
3.Si è costituita, con comparsa depositata il 4 settembre 2021, la che ha, Controparte_1 anzitutto, resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto e, in via incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto provato il pagamento del debito documentato dai due ulteriori assegni postali, uno dell'importo di euro 1.000,00 e un altro dell'importo di euro
6.000,00.
4.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 25 ottobre 2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Per una più chiara comprensione del gravame, giova premettere che, con il decreto ingiuntivo n. 6496/17, la ha agito nei confronti di per il pagamento dei Controparte_1 Parte_1 crediti documentati da quattro assegni postali, tratti tutti da quest'ultima (due dell'importo di euro
3.000,00 ciascuno ed altri due dell'importo rispettivamente di euro 1.000,00 e di euro 6.000,00).
Opponendosi al suddetto decreto, la dedusse che i crediti portati da detti assegni – emessi in Pt_1 pagamento della vendita di merce acquistata dall'impresa ingiungente – erano stati estinti: quanto a quello di euro 1.000,00, per essere stato pagato in contanti dal proprio suocero, con conseguente annullamento dell'assegno da parte di;
CP_2 quanto a quello di euro 6.000,00 per essere stato incassato ed annullato da;
CP_2 quanto ai due assegni di euro 3.000,00 ciascuno, tramite l'emissione, in data 2 settembre 2016, di ulteriori cinque assegni (dell'importo complessivo di euro 5.000,00) già pagati e, quindi, estinti nonché con l'emissione – in data 31 marzo 2016 - di ulteriore assegno di euro 3.000,00, anche questo annullato ed estinto.
Alla decisione impugnata il primo giudice è pervenuto sulla scorta di questa argomentazione:
a) in virtù dell'art. 1988 c.c., un titolo cambiario, nel caso di specie un assegno postale, privo di efficacia cartolare per prescrizione della relativa azione cambiaria, avrebbe potuto essere considerato come promessa di pagamento dispensando colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto sottostante dal quale la promessa trae origine;
b) rimaneva, pertanto, onere del debitore opponente fornire la prova dell'asserita estinzione del debito nei confronti della e, conseguentemente, del proprio Controparte_3 adempimento;
c) la suddetta prova era stata solo in parte fornita, limitatamente alle quietanze liberatorie in relazione all'assegno n. 7207510641, dell'importo di € 1.000,00, nonché dell'assegno n.
7207510643 dell'importo di € 6.000,00, ininfluenti essendo le contestazioni di parte opposta, fatte valere solo con la comparsa conclusionale, in ordine alla genuinità delle quietanze liberatorie in atti.
6. Con l'interposto gravame la si duole dell'errore da cui sarebbe affetta la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che, in relazione ai due assegni postali n. 7200127074-10
e n. 7207510642-07, per il complessivo importo di €.6.000,00, essa appellante non avesse fornito prova del pagamento nei confronti della Controparte_1
Deduce, a tal proposito, che la prova era, invece, fornita dalla circostanza per cui, in data 2 settembre
2016, essa CC aveva emesso in favore della sei assegni vidimati Controparte_1
(operazione Postagiro) aventi scadenza al 2.11.2016, per un importo complessivo di € 5.000,00, al fine di sostituire i precedenti.
Ha soggiunto di avere pagato anche l'ulteriore assegno postale n. 7200127075-11 emesso il 31.3.2016 per l'importo di € 3.000,00, tanto che era stato posto all'incasso dalla società e per l'effetto annullato da . CP_2
In definitiva – ha proseguito – essa non solo aveva pagato il corrispettivo per le forniture per le quali erano stati emessi gli assegni oggetto del procedimento monitorio, ma aveva invero corrisposto alla la complessiva somma di € 15.000,00, di gran lunga superiore a quella Controparte_1 richiesta con l'opposto decreto ingiuntivo.
Evidenzia, ancora, che se, per un verso, il ricorso ad un'azione cartolare consentirebbe un'astrazione generale ed assoluta della pretesa, suscettibile di essere fatta valere sulla base della sola legittimazione cartolare ed a prescindere da ogni riferimento alla sua fonte negoziale, per altro verso, nell'ipotesi in cui il titolo azionato si riveli nullo e/o inesistente, la domanda avrebbe potuto ritenersi legittimamente fondata solo ove sostenuta da idonea rappresentazione del rapporto concreto sottostante all'emissione del titolo.
Conclude, quindi, evidenziando l'errore della pronuncia gravata nella parte in cui aveva ritenuto che, in relazione ai due assegni postali n. 7200127074-10 e n. 7207510642-07, essa appellante non avesse fornito prova della liberazione del pagamento, trascurando di considerare che, una volta che il debitore aveva fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore, spettava a chi si affermava comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito.
7. L'appello non è fondato e la decisione di primo grado deve essere interamente confermata.
Occorre premettere che – oltre a risultare dal ricorso per decreto ingiuntivo del 2 novembre 2017 - è pacifico ed è stato apertamente riconosciuto anche nel gravame che la non Controparte_1 ha proposto nei confronti della un'azione causale, bensì quella meramente cartolare nascente Pt_1 dalla mera emissione dei quattro assegni, innanzi richiamati sub 5.
Stando così le cose va ricordato che “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore
(ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente
(o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto”
(Cassazione civile sez. III, 16/09/2013, n.21098; Cass. n. 8712 del 02/09/1998, Cass. n. 18259 del
22/08/2006, Cass. n. 19929 del 29/09/2011).
E' appena il caso di aggiungere che “l'astrazione meramente processuale di cui all'art. 1988 c.c. opera esclusivamente nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario)” (v. Cassazione civile, sez. III, 16/09/2013, n. 21098 e Cassazione civile, sez. II, 29/03/2006, n. 7262).
Va, inoltre, aggiunto che “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento” (Cassazione civile sez. III, 15/05/2009, n.11332).
Alla luce di questi consolidati principi gravava sulla l'onere della prova dell'estinzione dei Pt_1 debiti oppure dell'invalidità dei sottostanti rapporti, non essendo – quindi – fondato l'assunto dell'appellante alla cui stregua l'onere della prova del titolo e della sua persistente validità gravasse sulla creditrice Controparte_1
Escluso poi che l'appellante abbia soltanto allegato l'invalidità dei titoli posti a base della emissione degli assegni, per quanto riguarda l'adempimento la ha sostenuto che la prova dello stesso Pt_1 sarebbe costituita dall'emissione – e successiva estinzione per pagamento – di cinque ulteriori assegni
(dell'importo complessivo di euro 5.000,00) in favore dell'appellata nonché dall'avvenuta estinzione di uno dei due ulteriori assegni di euro 3.000,00.
Entrambe le circostanze non sono fondate.
Quanto alla prima, è sufficiente ricordare che “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare
(e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
26275 del 06/11/2017).
Ebbene, al di là della prova dell'emissione di detti, ulteriori, assegni e della loro estinzione per pagamento, nessuna prova – né diretta né logica – è stata fornita dalla su quella che sarebbe Pt_1 tecnicamente una novazione con accensione di mutuo.
In ordine, poi, alla quietanza che proverebbe l'estinzione per adempimento del debito portato dall'assegno di euro 3.000,00, è decisivo rilevare che, avendo il documento riferimento all'assegno con numero finale 075, non ha alcuna attinenza con i titoli di cui si discute (aventi numero finale 74-
10 e 42-07).
Da tanto consegue la correttezza della decisione gravata che ha ritenuto non dimostrata l'estinzione per adempimento degli stessi.
8. L'appello incidentale proposto dalla è, invece, inammissibile per tardività, per come CP_1 eccepito dall'appellante.
Essendo stata la prima udienza fissata il 10 settembre 2021, la si è costituita Controparte_1 soltanto il 4 settembre 2021, quindi oltre il termine di cui all'art. 343 comma 1 c.p.c..
9. La decisione impugnata deve essere interamente confermata con compensazione integrale delle spese del grado stante la soccombenza reciproca di tale fase.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: conferma la sentenza nr. 909 del 2 marzo 2021 resa dal Tribunale di Palermo, appellata in via principale da con atto di citazione notificato il 23 aprile 2021 e, in via incidentale, Parte_1 da Controparte_1 compensa per intero tra le parti le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012
n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 22 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo