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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2066/2024 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Internicola, Parte_1
Boscotrecase (NA) alla via Promiscua n. 20, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E in persona del Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del
[...]
, e dai funzionari CP_4
e con cui elett. dom. alla via S. Lub sso l CP_5 CP_6 [...]
Controparte_3
RESISTENTI
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver prestato servizio presso il liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Vairano Patenora (CE), in qualità di docente inserita nelle GPS per la provincia di , CP_3 in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 07/09 l 30/06/2022;
- di non avere ottenuto il bonus relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, denominato “carta del docente”, di cui all'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015. Dedotto il diritto al riconoscimento del beneficio e richiamata la normativa di riferimento, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali intervenuti in materia, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021/22
1 conseguentemente, - condannare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato CP_2 dalla norm avore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021/22, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 al a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l'Amministrazione convenuta che, con articolata memoria, eccepite la prescrizione quinquennale e la perenzione, concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente lamenta di non aver usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta 2 Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per l'anno scolastico indicato in ricorso, per il quale risulta una supplenza fino al 30/06. Dal contratto versato in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso un istituto scolastico mediante stipula di contratto a tempo determinato sino al 30/06 e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Priva di rilievo è, inoltre, la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale;
anzi, la circostanza per cui ad essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di essere attualmente in servizio in forza di contratto a termine con scadenza al 30/06/2025 (cfr. note di trattazione scritta del 19/05/2025 e documentazione alla stessa allegata, non contestata), e pertanto risulta inserita nel sistema scolastico. Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”. Con riferimento alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, “è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Va dunque rigettata l'eccezione di perenzione formulata dal . CP_1
Quanto all'ec prescrizione formulata dal resistente, si osserva che la CP_1 prescrizione è quinquennale quanto all'azione di a to specifico con decorrenza 3 dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso in esame, la prescrizione non risulta maturata, tenuto conto dell'annualità per la quale è stata formulata la richiesta e della data di deposito, e successiva notifica, del ricorso. Va, di conseguenza, dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per l'anno di servizio richiesto. Su tale importo spettano, in conformità a quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961/2023 cit.), “interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'a.s. 2021/2022, e per l'effetto condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente, per CP_1 il tramite d elettronica del Docente, la somma complessiva di € 500,00, oltre interessi legali;
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 23/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2066/2024 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Internicola, Parte_1
Boscotrecase (NA) alla via Promiscua n. 20, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E in persona del Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del
[...]
, e dai funzionari CP_4
e con cui elett. dom. alla via S. Lub sso l CP_5 CP_6 [...]
Controparte_3
RESISTENTI
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver prestato servizio presso il liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Vairano Patenora (CE), in qualità di docente inserita nelle GPS per la provincia di , CP_3 in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 07/09 l 30/06/2022;
- di non avere ottenuto il bonus relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, denominato “carta del docente”, di cui all'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015. Dedotto il diritto al riconoscimento del beneficio e richiamata la normativa di riferimento, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali intervenuti in materia, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021/22
1 conseguentemente, - condannare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato CP_2 dalla norm avore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021/22, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 al a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l'Amministrazione convenuta che, con articolata memoria, eccepite la prescrizione quinquennale e la perenzione, concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente lamenta di non aver usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta 2 Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per l'anno scolastico indicato in ricorso, per il quale risulta una supplenza fino al 30/06. Dal contratto versato in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso un istituto scolastico mediante stipula di contratto a tempo determinato sino al 30/06 e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Priva di rilievo è, inoltre, la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale;
anzi, la circostanza per cui ad essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di essere attualmente in servizio in forza di contratto a termine con scadenza al 30/06/2025 (cfr. note di trattazione scritta del 19/05/2025 e documentazione alla stessa allegata, non contestata), e pertanto risulta inserita nel sistema scolastico. Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”. Con riferimento alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, “è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Va dunque rigettata l'eccezione di perenzione formulata dal . CP_1
Quanto all'ec prescrizione formulata dal resistente, si osserva che la CP_1 prescrizione è quinquennale quanto all'azione di a to specifico con decorrenza 3 dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso in esame, la prescrizione non risulta maturata, tenuto conto dell'annualità per la quale è stata formulata la richiesta e della data di deposito, e successiva notifica, del ricorso. Va, di conseguenza, dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per l'anno di servizio richiesto. Su tale importo spettano, in conformità a quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961/2023 cit.), “interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'a.s. 2021/2022, e per l'effetto condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente, per CP_1 il tramite d elettronica del Docente, la somma complessiva di € 500,00, oltre interessi legali;
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 23/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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