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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4679/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4679/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Zucca e Francesca Zucca presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Cagliari alla via Caboni n. 3;
ATTORE
Contro
, quale mandataria di , a sua volta mandataria Controparte_1 CP_2
di , rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani e Marco CP_3
Amore, con domicilio presso il loro studio a Roma, viale di Villa Grazioli 15;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento della presente opposizione:
1) in via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
pagina 1 di 6 2) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del diritto di credito di cui al precetto notificato in data 3 luglio 2020 e, per
l'effetto, dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del medesimo atto di precetto;
3) con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta : Controparte_1
“Chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia, previo rigetto dell'istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo descritto nell'atto di precetto:
- rigettare l'opposizione e tutte le pretese avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
- condannare, pertanto, parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della esponente”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1
notificato in data 3.7.2020 con cui la convenuta ha intimato il pagamento della somma di € 5.773,04 oltre interessi al tasso del 10% annuo dal 10.3.1993, in forza del decreto ingiuntivo n. 892/1995 emesso dal Tribunale di Cagliari l'11.4.1995, notificato il 4.5.1995 e reso esecutivo il 1.7.1995. L'opponente ha negato di essere debitore di alcuna somma e ha eccepito la prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. nonché la prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948 c.c.
L'opposta ha dedotto che il titolo esecutivo azionato è Controparte_1
rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n. 892/1995, pronunciato in data 11 aprile
1995, con cui è stato ingiunto, tra gli altri, al sig. , di pagare in favore della Parte_1 [...]
(ora la somma di Lit. 9.765.476 (€.5.043,45) oltre interessi dal 10 marzo CP_4 CP_3
1993, al tasso del 10% annuo, nonché spese del procedimento monitorio (cfr. doc. 5 della comparsa).
La creditrice ha eccepito l'interruzione della prescrizione a seguito dell'istaurazione procedura esecutiva immobiliare RGE 52/1996, incardinata dalla dinanzi al Tribunale di Controparte_4
Cagliari, sulla base del predetto decreto (cfr. doc. 6 e 7 della comparsa), definita nel 2008, nonché a seguito del deposito della domanda di ammissione al passivo del quale Controparte_5 titolare della ditta ENI'F - n. 180/1996 dichiarato dal Tribunale di Cagliari il 23/10/96 (cfr. doc. 8 della comparsa), in cui la banca è stata ammessa in chirografo per Lit. 14.955.084, (cfr. doc. 9), fallimento chiuso con decreto del 4 gennaio 2012 (cfr. doc. 12).
pagina 2 di 6 Ad avviso del creditore i suddetti eventi interruttivi rivolti direttamente nei confronti dell'opponente avrebbero avuto un “effetto interruttivo protratto (sino al 4 gennaio 2012) del termine di prescrizione del titolo e del credito, per cui la intimazione contenuta nel precetto ora opposto (notifica intervenuta il 3 luglio 2020, quindi ampiamente entro il decennio decorrente dal gennaio 2012), [sarebbe] perfettamente valida e tempestiva”.
All'udienza del 13.1.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ha assegnato i termini di cui all'art.183 co 6 c.p.c.
Parte opponente ha depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., con la quale ha ribadito l'intervenuta prescrizione degli interessi ex art. 2948, n. 4) c.c.
Parte opposta ha depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e ha precisato che “ove
l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, le varie prestazioni devono essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento; l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale”.
L'opponente, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., ha ulteriormente precisato che
“l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che, costituendo l'oggetto di una prestazione dovuta in base ad una "causa debendi" continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.”.
All'udienza del 15.12.2023, preso atto della rinuncia al mandato dei difensori di parte opposta, il
Giudice ha rinviato all'udienza del 3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Solo la parte opponente ha depositato la comparsa conclusionale, con cui ha chiesto l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi, precisando che nella specie si tratta di
“interessi non addebitati sul conto corrente, non compresi nel saldo apparente risultante in conto corrente, la cui obbligazione è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le sue vicende sono indipendenti da quelle
pagina 3 di 6 del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che costituendo l'oggetto di una prestazione dovuta in base ad una "causa debendi" continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.”.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
E' necessario premettere che il titolo esecutivo sulla base del quale il creditore ha notificato l'atto di precetto all'odierno opponente è rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n.
892/1995, emesso in data 11 aprile 1995, con cui è stato ingiunto, tra gli altri, a , Parte_1
“di pagare, in solido, in favore della (ora “la somma di [€ Controparte_4 CP_3
5.043,45] oltre interessi, commissioni, spese ed accessori dal 10.3.1995, con capitalizzazione trimestrale del 10%, nonché le spese legali […]” (cfr. doc. 5 di parte opposta).
Come noto, con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita un'azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione ha effetti permanenti, e non meramente istantanei, ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide l'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione o della definitività del decreto emesso per mancata opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. (Cass. sez. III, 15/02/2023, n.4676; Cass., sez. 3,
14/07/2004, n. 13081; Cass., sez. 6-3, 03/09/2013, n. 20176).
Ne deriva che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione della c.d. actio iudicati deve essere individuato nella data di esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 654 c.p.c.; nella specie il decreto è stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione con decreto del 12.6.1995.
Risulta documentalmente provato che il decorso del termine prescrizionale decennale è stato interrotto a seguito dell'instaurazione da parte del creditore cedente , sulla base del Controparte_4
suddetto titolo, della procedura esecutiva immobiliare R.es. 52/1996 nei confronti dell'odierno opponente, definita in data 2008 (cfr. doc. 6 e 7 della comparsa di costituzione), nonché a seguito del deposito della domanda di ammissione al passivo del quale titolare della CP_5 Parte_1
ditta ENIF - n. 180/1996, chiuso con decreto del 4 gennaio 2012 (cfr. doc. 8, 9 e 12 della comparsa).
Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945 co. 2 c.c. e 2943 co. 1 c.c., l'effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione deve essere ricollegato alla notificazione di un atto pagina 4 di 6 con il quale “si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo” (cfr. Cass.
3/09/2020 n.18305).
La giurisprudenza conforme ha ritenuto che un tale effetto possa essere ricollegato all'atto di pignoramento, poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui l'atto medesimo risulti notificato regolarmente al debitore (Cass. n. 8219 del 2002; Cass. n. 3741 del
2017 in motivazione).
E' opportuno altresì ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura” (cfr.
Cass. 09/06/2023, n.16415).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che nella specie la prescrizione ha subito un effetto interruttivo permanente fino al 2012, avendo il creditore cedente introdotto una procedura esecutiva nel 1996, definita nel 2008, e avendo depositato il 19.12.1996 la domanda di ammissione al passivo del Fallimento di , dichiarato il 23.10.1996 e chiuso il 4.1.2012. Parte_1
Ecco quindi che alla data di notifica dell'atto di precetto, il 3.7.2020, non può ritenersi che il credito di cui è stato intimato il pagamento fosse prescritto.
Deve ritenersi priva di fondamento anche l'eccezione di prescrizione degli interessi, posto che ai sensi dell'art. 2953 c.c. “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Come noto, per sentenza di condanna va inteso ogni provvedimento decisorio e definitivo, o altro provvedimento equivalente, come il decreto ingiuntivo non opposto.
Orbene, secondo tale disposizione i diritti prescrittibili in un tempo più breve del decennio diventano soggetti alla prescrizione decennale dal momento in cui sono riconosciuti con un giudicato di condanna. Tale norma ha portata generale e si riferisce a qualunque diritto soggetto a prescrizione più breve di quella decennale, e quindi anche ai diritti soggetti a prescrizione presuntiva ed a quelli soggetti a prescrizione breve stabilita in altre parti del codice.
pagina 5 di 6 Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il credito che ha per oggetto gli interessi su somme dovute in forza di un decreto ingiuntivo, che ha riconosciuto il diritto del creditore a percepire un determinata somma, è sottoposto, dopo la definitività del decreto medesimo, al termine decennale di prescrizione previsto nell'art. 2953 c.c.
In ogni caso, anche se così non fosse, la doglianza dell'opponente non potrebbe trovare accoglimento per la semplice ragione che non ogni interesse è soggetto al termine prescrizionale di cui all'art. 2948 nr. 4 c.c., ma solo quelli che devono essere pagati periodicamente ad anno o in termini più brevi, relativi cioè ad obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (cfr. Cass. n. 17197 del 09/10/2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, applicati i parametri minimi sul valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida nell'importo di complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari, 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4679/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Zucca e Francesca Zucca presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Cagliari alla via Caboni n. 3;
ATTORE
Contro
, quale mandataria di , a sua volta mandataria Controparte_1 CP_2
di , rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani e Marco CP_3
Amore, con domicilio presso il loro studio a Roma, viale di Villa Grazioli 15;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento della presente opposizione:
1) in via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
pagina 1 di 6 2) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del diritto di credito di cui al precetto notificato in data 3 luglio 2020 e, per
l'effetto, dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del medesimo atto di precetto;
3) con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta : Controparte_1
“Chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia, previo rigetto dell'istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo descritto nell'atto di precetto:
- rigettare l'opposizione e tutte le pretese avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
- condannare, pertanto, parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della esponente”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1
notificato in data 3.7.2020 con cui la convenuta ha intimato il pagamento della somma di € 5.773,04 oltre interessi al tasso del 10% annuo dal 10.3.1993, in forza del decreto ingiuntivo n. 892/1995 emesso dal Tribunale di Cagliari l'11.4.1995, notificato il 4.5.1995 e reso esecutivo il 1.7.1995. L'opponente ha negato di essere debitore di alcuna somma e ha eccepito la prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. nonché la prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948 c.c.
L'opposta ha dedotto che il titolo esecutivo azionato è Controparte_1
rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n. 892/1995, pronunciato in data 11 aprile
1995, con cui è stato ingiunto, tra gli altri, al sig. , di pagare in favore della Parte_1 [...]
(ora la somma di Lit. 9.765.476 (€.5.043,45) oltre interessi dal 10 marzo CP_4 CP_3
1993, al tasso del 10% annuo, nonché spese del procedimento monitorio (cfr. doc. 5 della comparsa).
La creditrice ha eccepito l'interruzione della prescrizione a seguito dell'istaurazione procedura esecutiva immobiliare RGE 52/1996, incardinata dalla dinanzi al Tribunale di Controparte_4
Cagliari, sulla base del predetto decreto (cfr. doc. 6 e 7 della comparsa), definita nel 2008, nonché a seguito del deposito della domanda di ammissione al passivo del quale Controparte_5 titolare della ditta ENI'F - n. 180/1996 dichiarato dal Tribunale di Cagliari il 23/10/96 (cfr. doc. 8 della comparsa), in cui la banca è stata ammessa in chirografo per Lit. 14.955.084, (cfr. doc. 9), fallimento chiuso con decreto del 4 gennaio 2012 (cfr. doc. 12).
pagina 2 di 6 Ad avviso del creditore i suddetti eventi interruttivi rivolti direttamente nei confronti dell'opponente avrebbero avuto un “effetto interruttivo protratto (sino al 4 gennaio 2012) del termine di prescrizione del titolo e del credito, per cui la intimazione contenuta nel precetto ora opposto (notifica intervenuta il 3 luglio 2020, quindi ampiamente entro il decennio decorrente dal gennaio 2012), [sarebbe] perfettamente valida e tempestiva”.
All'udienza del 13.1.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ha assegnato i termini di cui all'art.183 co 6 c.p.c.
Parte opponente ha depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., con la quale ha ribadito l'intervenuta prescrizione degli interessi ex art. 2948, n. 4) c.c.
Parte opposta ha depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e ha precisato che “ove
l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, le varie prestazioni devono essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento; l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale”.
L'opponente, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., ha ulteriormente precisato che
“l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che, costituendo l'oggetto di una prestazione dovuta in base ad una "causa debendi" continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.”.
All'udienza del 15.12.2023, preso atto della rinuncia al mandato dei difensori di parte opposta, il
Giudice ha rinviato all'udienza del 3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Solo la parte opponente ha depositato la comparsa conclusionale, con cui ha chiesto l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi, precisando che nella specie si tratta di
“interessi non addebitati sul conto corrente, non compresi nel saldo apparente risultante in conto corrente, la cui obbligazione è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le sue vicende sono indipendenti da quelle
pagina 3 di 6 del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che costituendo l'oggetto di una prestazione dovuta in base ad una "causa debendi" continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.”.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
E' necessario premettere che il titolo esecutivo sulla base del quale il creditore ha notificato l'atto di precetto all'odierno opponente è rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n.
892/1995, emesso in data 11 aprile 1995, con cui è stato ingiunto, tra gli altri, a , Parte_1
“di pagare, in solido, in favore della (ora “la somma di [€ Controparte_4 CP_3
5.043,45] oltre interessi, commissioni, spese ed accessori dal 10.3.1995, con capitalizzazione trimestrale del 10%, nonché le spese legali […]” (cfr. doc. 5 di parte opposta).
Come noto, con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita un'azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione ha effetti permanenti, e non meramente istantanei, ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide l'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione o della definitività del decreto emesso per mancata opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. (Cass. sez. III, 15/02/2023, n.4676; Cass., sez. 3,
14/07/2004, n. 13081; Cass., sez. 6-3, 03/09/2013, n. 20176).
Ne deriva che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione della c.d. actio iudicati deve essere individuato nella data di esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 654 c.p.c.; nella specie il decreto è stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione con decreto del 12.6.1995.
Risulta documentalmente provato che il decorso del termine prescrizionale decennale è stato interrotto a seguito dell'instaurazione da parte del creditore cedente , sulla base del Controparte_4
suddetto titolo, della procedura esecutiva immobiliare R.es. 52/1996 nei confronti dell'odierno opponente, definita in data 2008 (cfr. doc. 6 e 7 della comparsa di costituzione), nonché a seguito del deposito della domanda di ammissione al passivo del quale titolare della CP_5 Parte_1
ditta ENIF - n. 180/1996, chiuso con decreto del 4 gennaio 2012 (cfr. doc. 8, 9 e 12 della comparsa).
Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945 co. 2 c.c. e 2943 co. 1 c.c., l'effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione deve essere ricollegato alla notificazione di un atto pagina 4 di 6 con il quale “si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo” (cfr. Cass.
3/09/2020 n.18305).
La giurisprudenza conforme ha ritenuto che un tale effetto possa essere ricollegato all'atto di pignoramento, poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui l'atto medesimo risulti notificato regolarmente al debitore (Cass. n. 8219 del 2002; Cass. n. 3741 del
2017 in motivazione).
E' opportuno altresì ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura” (cfr.
Cass. 09/06/2023, n.16415).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che nella specie la prescrizione ha subito un effetto interruttivo permanente fino al 2012, avendo il creditore cedente introdotto una procedura esecutiva nel 1996, definita nel 2008, e avendo depositato il 19.12.1996 la domanda di ammissione al passivo del Fallimento di , dichiarato il 23.10.1996 e chiuso il 4.1.2012. Parte_1
Ecco quindi che alla data di notifica dell'atto di precetto, il 3.7.2020, non può ritenersi che il credito di cui è stato intimato il pagamento fosse prescritto.
Deve ritenersi priva di fondamento anche l'eccezione di prescrizione degli interessi, posto che ai sensi dell'art. 2953 c.c. “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Come noto, per sentenza di condanna va inteso ogni provvedimento decisorio e definitivo, o altro provvedimento equivalente, come il decreto ingiuntivo non opposto.
Orbene, secondo tale disposizione i diritti prescrittibili in un tempo più breve del decennio diventano soggetti alla prescrizione decennale dal momento in cui sono riconosciuti con un giudicato di condanna. Tale norma ha portata generale e si riferisce a qualunque diritto soggetto a prescrizione più breve di quella decennale, e quindi anche ai diritti soggetti a prescrizione presuntiva ed a quelli soggetti a prescrizione breve stabilita in altre parti del codice.
pagina 5 di 6 Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il credito che ha per oggetto gli interessi su somme dovute in forza di un decreto ingiuntivo, che ha riconosciuto il diritto del creditore a percepire un determinata somma, è sottoposto, dopo la definitività del decreto medesimo, al termine decennale di prescrizione previsto nell'art. 2953 c.c.
In ogni caso, anche se così non fosse, la doglianza dell'opponente non potrebbe trovare accoglimento per la semplice ragione che non ogni interesse è soggetto al termine prescrizionale di cui all'art. 2948 nr. 4 c.c., ma solo quelli che devono essere pagati periodicamente ad anno o in termini più brevi, relativi cioè ad obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (cfr. Cass. n. 17197 del 09/10/2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, applicati i parametri minimi sul valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida nell'importo di complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari, 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
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