TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 9.9.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Grammichele (CT), rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Toscani,
presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Grammichele (CT), rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Toscani,
presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di
Grammichele (CT) in data 5.8.2004 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 9.9.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. vivere separati, libero ognuno di scegliersi la propria residenza, nel reciproco rispetto e dichiarare lo scioglimento della comunione legale;
2. la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
e risiederà con il padre ed il fratello maggiorenne nell'abitazione coniugale, sita in Fiorenzuola d'Arda (PC), viale Corridoni che è condotta in locazione dal padre . CP_1
2 3. La madre che d'accordo con il padre si è trasferita Reggio Emilia, potrà
stare con la figlia, compatibilmente con le esigenze scolastiche di quest'ultima, quando lo vorrà durante la settimana e almeno due pomeriggi e la terrà con sé un fine settimana alternato dal sabato alla domenica sera;
4. Per le festività natalizie e pasquali vale il principio dell'alternanza e per le vacanze estive entrambi i genitori si impegnano a trascorrere con la figlia una settimana al mare o altra località da comunicarsi fra di Per_1
loro a tempo debito;
5. La madre si impegna, non appena avrà un attività Parte_1
lavorativa, a corrispondere all'ex coniuge entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente Per_1
sulla base dell'indice Istat;
6. Le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia minore (spese scolastiche esempio gite e corsi di lingua, tasse Per_1
universitarie, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale), saranno subordinate al consenso d i entrambi i coniugi e saranno a carico dei medesimi al 50% ciascuno;
7. Sulle spese ordinarie e straordinarie i coniugi si rifanno alle “Linee
guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emesso dal Consiglio Nazionale Forense
il 29.11.2017 e in particolare a pag.3 ove si distinguono e si specificano le spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento e quelle extra assegno per le quali non è richiesta la preventiva concertazione e quelle straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori;
3 7. I coniugi dichiarano di essere proprietari al 50% di un abitazione sita nel comune di nascita Grammichele (CT) e di averla posta in vendita;
il ricorrente è intesta tario di due autovetture una Fiat Controparte_1
Croma tg DH930NE e una Alfa Giulia tg.FJ998KN che, con il consenso della ex moglie, rimangono di proprietà esclusiva del marito;
I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non rivendicare l'uno nei confronti somme a titolo di mantenimento.
8.I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche ai fini dell'iscrizione della figlia sul passaporto dei genitori.“ Per_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi dell a stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
5 La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Grammichele (CT) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 6, anno 2004, parte I).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 9.9.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Grammichele (CT), rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Toscani,
presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Grammichele (CT), rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Toscani,
presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di
Grammichele (CT) in data 5.8.2004 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 9.9.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. vivere separati, libero ognuno di scegliersi la propria residenza, nel reciproco rispetto e dichiarare lo scioglimento della comunione legale;
2. la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
e risiederà con il padre ed il fratello maggiorenne nell'abitazione coniugale, sita in Fiorenzuola d'Arda (PC), viale Corridoni che è condotta in locazione dal padre . CP_1
2 3. La madre che d'accordo con il padre si è trasferita Reggio Emilia, potrà
stare con la figlia, compatibilmente con le esigenze scolastiche di quest'ultima, quando lo vorrà durante la settimana e almeno due pomeriggi e la terrà con sé un fine settimana alternato dal sabato alla domenica sera;
4. Per le festività natalizie e pasquali vale il principio dell'alternanza e per le vacanze estive entrambi i genitori si impegnano a trascorrere con la figlia una settimana al mare o altra località da comunicarsi fra di Per_1
loro a tempo debito;
5. La madre si impegna, non appena avrà un attività Parte_1
lavorativa, a corrispondere all'ex coniuge entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente Per_1
sulla base dell'indice Istat;
6. Le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia minore (spese scolastiche esempio gite e corsi di lingua, tasse Per_1
universitarie, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale), saranno subordinate al consenso d i entrambi i coniugi e saranno a carico dei medesimi al 50% ciascuno;
7. Sulle spese ordinarie e straordinarie i coniugi si rifanno alle “Linee
guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” emesso dal Consiglio Nazionale Forense
il 29.11.2017 e in particolare a pag.3 ove si distinguono e si specificano le spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento e quelle extra assegno per le quali non è richiesta la preventiva concertazione e quelle straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori;
3 7. I coniugi dichiarano di essere proprietari al 50% di un abitazione sita nel comune di nascita Grammichele (CT) e di averla posta in vendita;
il ricorrente è intesta tario di due autovetture una Fiat Controparte_1
Croma tg DH930NE e una Alfa Giulia tg.FJ998KN che, con il consenso della ex moglie, rimangono di proprietà esclusiva del marito;
I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non rivendicare l'uno nei confronti somme a titolo di mantenimento.
8.I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche ai fini dell'iscrizione della figlia sul passaporto dei genitori.“ Per_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi dell a stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
5 La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Grammichele (CT) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 6, anno 2004, parte I).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
6