TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2906 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. in proprio, C.F.: Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Freda
RICORRENTI
E
– C.F. in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore dott. che rappresenta e difende l'Ente unitamente e Controparte_2
disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Via
Dei Due Principati 4.
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in persona del l.r.p.t. nonché in Parte_1 Parte_2
proprio hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt. 22 l. n. 689/81 e 6 D.Lgs. n. 150/2011, avverso l' ordinanza ingiunzione n. 207/2023-A e B del 02-08-2023, notificata, alla Pt_1 Parte_1
in data 28-08-2023, ed al Sig. in data 11-09-2023, con le quali l di
[...] Parte_2 CP_3
ha preteso il pagamento della somma di € 106.700,61 per sanzioni amministrative, nei CP_1 confronti del Sig. quale ex legale rappresentante della Parte_2 Parte_1 Parte_1
e della medesima società, in solido, per la presunta violazione delle norme ivi indicate.
[...]
In particolare, per aver violato l'art. 9 bis comma 2°, D.L. 510/96, convertito in L. n. 608/1996,
sostituito dall'art. 1 L. 296/2006 comma 1180, modificato dagli artt. 4 comma 2 e 5 comma 1 lett. a)
e b) L. n. 183/10 e s.m., in quanto avrebbero omesso di inviare al competente Centro per l'Impiego,
per il periodo dal 28-06-2016 al 11-09-2017, il modello UNILAV relativo ai lavoratori indicati nell'allegato 13 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 54/75/85/86 CC del 25-02-2019,
prot. n. 4012 del 25-02-2019;
l'art. 3 comma 5 D.Lgs. n. 136/2016, per aver utilizzato in regime di distacco transazionale non autentico i lavoratori indicati nell'allegato n. 14 del citato verbale unico di accertamento e notificazione;
l'art. 3 comma 5 D.Lgs. n. 136/2016, per aver utilizzato in regime di distacco transazionale non autentico i lavoratori indicati nell'allegato n. 16 del citato verbale unico di accertamento e notificazione.
Secondo i Carabinieri, il lavoratore dovrebbe aver lavorato per almeno un mese sotto la vigenza della legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro e, nel caso di specie,
i lavoratori risulterebbero essere stati impiegati alle dipendenze della società di somministrazione,
ma non sarebbe stato indicato il contratto di lavoro. Inoltre alcuni lavoratori, indicati nell'allegato 6,
sarebbero risultati occupati contemporaneamente per due società di somministrazione, ma utilizzati dalla società accertata. I responsabili delle società sarebbero stati di nazionalità italiana e tre delle quattro società risultano autorizzate dal Ministero del Lavoro della Romania, ma non sarebbero iscritte nell'albo nazionale delle Agenzia per il lavoro di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 276/2003. Alcuni
lavoratori sarebbero stati retribuiti con bonifici su un c/c IBAN italiano, per cui viene sospettato che gli stessi avrebbero il centro dei propri interessi in Italia e non già in Romania e, inoltre la società
utilizzatrice, in alcuni casi, avrebbe corrisposto acconti ai lavori somministrati, poi, compensati coi debiti per corrispettivi dovuti alle società di somministrazione. Altra irregolarità è stata riscontrata nel fatto che, nei contratti, era previsto che il pagamento degli stipendi sarebbe stato effettuato, dai datori di lavoro, successivamente al pagamento del corrispettivo da parte dell'utilizzatore. Ancora
alcuni lavoratori avrebbero lavorato per alcuni mesi senza la copertura previdenziale dell'ente rumeno, alcuni altri sarebbero stati residenti in Italia prima della somministrazione e le società rumene sarebbero state prive di personale amministrativo nelle sedi rumene. Infine viene contestata la circostanza che, in Romania, la contribuzione è stata calcolata sui livelli retributivi locali, e non già
sulla retribuzione erogata in Italia che, per espressa previsione normativa, è stata effettivamente pari a quanto previsto dalla contrattazione collettiva italiana.
In sintesi:
a) il luogo di utilizzazione dei lavoratori distaccati ed il periodo del distacco non sarebbero stati indicati nel contratto quadro, ma in un atto addizionale;
b) alcuni lavoratori sarebbero stati distaccati sistematicamente presso lo stesso utilizzatore per oltre 24 mesi o con brevi periodi di pausa;
c) nei contratti è stato fatto riferimento all'abrogato art. 20 D.Lgs. n. 276/2003 e non è stato fatto riferimento all'esigenza che ha legittimato il ricorso alla somministrazione ed alle proroghe;
d) alcuni lavoratori risultano essere stati impiegati alle dipendenze della società di somministrazione un mese prima del distacco, ma non sarebbe stato indicato il contratto di lavoro;
e) alcuni lavoratori risultavano occupati contemporaneamente per due società di somministrazione, ma utilizzati dalla società accertata;
f) i responsabili delle società sarebbero stati di nazionalità italiana e tre delle quattro società
risultano autorizzate dal Ministero del Lavoro della Romania, ma non sarebbero iscritte nell'albo nazionale delle Agenzia per il lavoro di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 276/2003;
g) alcuni lavoratori sarebbero stati retribuiti con bonifici su un c/c IBAN italiano, per cui viene sospettato che gli stessi avrebbero il centro dei propri interessi in Italia e non già in Romania;
h) la società utilizzatrice, in alcuni casi, avrebbe corrisposto acconti ai lavori somministrati,
poi, compensati coi debiti per corrispettivi dovuti alle società di somministrazione;
i) nei contratti, era previsto che il pagamento degli stipendi sarebbe stato effettuato, dai datori di lavoro, successivamente al pagamento del corrispettivo da parte dell'utilizzatore;
j) alcuni lavoratori avrebbero lavorato per alcuni mesi senza la copertura previdenziale dell'ente rumeno;
k) alcuni lavoratori sarebbero stati residenti in Italia prima della somministrazione;
l) le società rumene sarebbero state prive di personale amministrativo nelle sedi rumene.
m) in Romania, la contribuzione è stata calcolata sui livelli retributivi locali, e non già sulla retribuzione erogata in Italia che, per espressa previsione normativa, è stata effettivamente pari a quanto previsto dalla contrattazione collettiva italiana.
Deducevano che i Carabinieri non avevano fatto accesso presso le società rumene.
Contestavano:
l'illegittimità dell'accertamento per decorrenza del termine di notifica con violazione dell'articolo 14 L. 689/81, poiché l'accertamento ispettivo, eseguito dal Nucleo Carabinieri
dell' di , è iniziato il 01-09-2017 ed è stato concluso il 25-02-2019. Controparte_1 CP_1
L'ordinanza ingiunzione, a sua volta, è stata emessa in data 02-08-2023, e successivamente notificata
(rispettivamente il 28-08-2023 e il 11-09-2023), quattro anni e sei mesi dopo.
A tal proposito, il Consiglio di Stato, sez. VII, n.1081/2022, sulle base delle coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte delle leggi, ha dichiarato illegittima l'ordinanza ingiunzione dell' emanata, immotivatamente, dopo due anni dalla chiusura Parte_3
dell'istruttoria, sostenendo che “l'amministrazione, pur in assenza della predeterminazione legale del
termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio ex lege n. 689 del 1981, deve
comunque agire in modo tempestivo, rispettando l'esigenza del cittadino di certezza, nella specifica
accezione di prevedibilità temporale, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, e
che, ove protragga in modo ingiustificato l'esercizio del potere, dia puntuale motivazione delle
ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con
l'accertamento dell'illecito.” Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è stata immotivatamente emessa quattro anni e sei mesi dopo la notifica del verbale di accertamento e notificazione, e addirittura sei anni dopo l'avvio del procedimento amministrativo di accertamento. Le notifiche sono state formalizzate successivamente.
Hanno inoltre censurato la violazione dei termini previsti dall'articolo 14 della legge 689/1981
non potendo l'ispezionato essere sottoposto ad accertamenti ispettivi sine die; il difetto di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento;
la mancanza di valore probatorio del verbale di accertamento;
il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Con riguardo alla normativa di riferimento, il periodo in contestazione va dal 28 giugno 2016
all'11 settembre 2017, dovendosi identificare diverse fonti normative.
Infatti fino al 21-07-2016 era vigente il D.Lgs. n. 72/2000, il quale recava l'attuazione della direttiva europea 96/71/CE in materia di distacco transazionale di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Successivamente, in data 22-07-2016, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2016.
Pertanto la normativa di cui al citato D.Lgs. n. 136/2016 non può avere efficacia retroattiva e, quindi,
non può riferirsi al periodo antecedente la sua entrata in vigore e, pertanto, nel caso di specie, resta applicabile solamente al periodo che va dal 22-07-2016 al 11-09-2017. Il periodo precedente, dal 28-
06-2016 al 21-07-2016, è disciplinato dalla normativa di cui all'abrogato D.Lgs. n. 72/2000.
Come evidenziato dal Ministero del Lavoro, Direzione generale per l'attività ispettiva, nella risposta ad istanza di interpello prot. n. 25/1/0017136 del 12-10-2010, la ratio della normativa era quella di assicurare una sostanziale parità di trattamento economico tra lavoratori nazionali e comunitari, ed individuava (v. art. 1, comma 1°) diverse ipotesi di mobilità temporanea di lavoratori ai quali era applicabile la disciplina del distacco comunitario: da parte di un'azienda di un diverso
Stato membro presso una propria filiale situata in Italia o presso un'azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa ovvero nell'ambito di un contratto commerciale stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano.
Al fine di garantire standard di tutela analoghi sull'intero territorio nazionale, l'art. 3, comma
1, del citato D.Lgs. n. 72/2000 sanciva che nei confronti dei lavoratori inviati in Italia da un'azienda situata in altro Stato membro dovevano trovare applicazione, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro. La norma faceva riferimento alle condizioni di lavoro ed occupazione previste dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (lex loci laboris), in materia di periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata delle ferie annuali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, maternità, cessione temporanea di lavoratori, non discriminazione tra uomo e donna e tariffe minime salariali, che debbono essere quelle stabilite nello Stato in cui il lavoratore è distaccato.
Il potere delle Direzioni Territoriali del Lavoro italiane, quindi, con riferimento al periodo di vigenza della normativa di che trattasi, era limitato all'accertamento del rispetto del principio delle medesime condizioni di lavoro e della parità retributiva nei sensi sopra specificati.
Pertanto l'ordinanza ingiunzione (e prima ancora il verbale ispettivo), con riferimento al periodo che va dal 28-06-2016 al 21-07-2016, è senz'altro illegittimo alla luce della normativa vigente
ratione temporis.
In data 22-07-2016, come visto, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della direttiva 2014/67/UE, che ha abrogato, quindi, il D.Lgs. n. 72/2000 e che, all'art. 3, comma 4°, ha previsto che, nel caso in cui il distacco non risulti autentico, il Lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto utilizzatore. Nel caso di specie, si tratta di rapporti legittimamente intercorsi con le agenzie di somministrazione con le quali solo vi è stata l'instaurazione di un rapporto.
Pertanto non vi è stata nessuna delle violazioni contestate e l'ordinanza ingiunzione va annullata.
Hanno poi dedotto la mancanza di prova relativa alla sussistenza di un distacco fittizio né vi
è stato, da parte degli Ispettori, un controllo congiunto tra gli ispettori del lavoro italiani e quelli rumeni sull'attività eseguita dalle società di somministrazione sopra citate nel luogo in cui le stesse hanno la propria sede legale e amministrativa, ed i propri uffici siti a Bucarest visto che i lavoratori in questione sono risultati essere tutti dipendenti delle Società di Somministrazione abilitate all'esercizio dell'attività di somministrazione di personale come risulta dalle effettive autorizzazioni amministrative rilasciate dallo Stato della Romania. In definitiva, hanno concluso per la nullità o l'annullamento dell' ordinanza ingiunzione impugnata n. 207/2023 A e B del 02-08-2023 per l'insussistenza della pretesa dell' di CP_3
pagamento delle sanzioni amministrative rivendicate con l'ordinanza ingiunzione impugnata;
dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni amministrative, di cui alla medesima ordinanza ingiunzione, della e del Sig. nella qualità Parte_1 Parte_2
spiegata.
Il tutto con il favore delle spese.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa. Controparte_1
Le parti sono state ascoltate in presenza all'udienza del 21.3.2025.
La causa è stata, quindi, riservata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Va, in primis, osservato che, come ricorda Cass. Civ. sez. I n.5095 del 26.5.1999 “con
l'opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene
introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti
sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova ,
rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio,
prevista dall'art.23, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, una facoltà, e non un obbligo del
pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione
non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo
il disposto del citato art. 23, dodicesimo comma, l'opposizione deve essere accolta”.
Per il principio della ragione più liquida, secondo cui senza pregiudicare l'effettività della tutela giudiziale, e in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, il giudice può- in deroga al dovere “di regola” su lui incombente di vagliare tutti i motivi e le domande proposte - selezionare le censure da cui principiare secondo l'ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento”, rendendo possibile che “in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte: tra tali casi
rientra infatti proprio quello “in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni
autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a
base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la
potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte
avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di
interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V
sentenza 14.12.2022 n. 10970), va dato rilievo al difetto probatorio relativo alla pretesa azionata.
In particolare deve osservarsi che, trattandosi di vicende lavorative ricostruite sulla base di deduzioni e sulla scorta della stratificazione documentale prodotta, il verbale di accertamento non riveste natura di elemento probatorio privilegiato ex art. 2700 c.c., poiché quanto accertato dagli ispettori consegue alla documentazione attinente ai singoli rapporti che essi hanno raccolto e non già
dall'osservazione diretta delle circostanze di rilievo.
Nel caso di specie si è contestata la non genuinità del distacco transnazionale di numerosi lavoratori somministrati dalle società rumene A- Emangency srl. CP_4 Controparte_5
[... e , cosicché i lavoratori di cui all'allegato 13 sono stati considerati alle dirette Controparte_6
dipendenze della ai sensi dell'articolo 3, co. 4 D.L.vo 136/2016. Parte_1
Il distacco transnazionale si configura quando un'impresa con sede in un altro Stato membro dell'unione europea (o in uno stato extra UE) distacca in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa.
In base alle direttive UE rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l'invio in missione di lavoratori effettuato da agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato
membro presso l'impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia.
La disciplina in materia di distacco transnazionale è oggi contenuta nel D.L.vo 136/2016, in vigore dal 22 luglio 2016 (secondo la previsione dell'articolo 27 del citato decreto legislativo che indicava come data di entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 21 luglio 2016), emanato in attuazione della direttiva 2014/67/UE del
Parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014, che ha abrogato il decreto legislativo
72/2000.
Va certamente osservato che tutti i lavoratori di cui al citato allegato 13, sono dotati di certificati A1, documenti, cioè, che accertano e certificano la copertura previdenziale da parte dell'ente straniero di erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale rispetto al lavoratore distaccato.
L'esistenza di tali certificati, come pure la regolarità formale dei contratti di somministrazione,
non è ostativa rispetto all'accertamento della sussistenza dal punto di vista sostanziale delle condizioni indicate dalla legge ai fini della genuinità del distacco ma rappresenta in ogni caso un elemento sintomatico importante della sussistenza del rapporto di lavoro presso lo Stato di provenienza che altrimenti non si accollerebbe gli oneri previsti a seguito del rilascio di tale certificazione.
D'altra parte, come ha correttamente rilevato il ricorrente, “i documenti rilasciati
dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini
dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni
su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri
fintanto che essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati
rilasciati”. Ne consegue che i certificati A1, in assenza di loro ritiro o annullamento, devono essere accettati dalle istituzioni dello Stato in cui il lavoratore viene inviato a rendere la prestazione quale prova della sussistenza di una copertura previdenziale e della sussistenza indiziaria di un inquadramento lavorativo.
Il decreto legislativo 136/2016, che si pone in linea di continuità rispetto al decreto legislativo
72/2000, considera il distacco lavorativo in senso ampio, come occupazione di un lavoratore di un altro Stato membro che per un periodo limitato predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo svolge il proprio lavoro in Italia (art. 2 co. 1 lett. B) D.L.vo 136/2016).
Detto decreto elenca una serie di elementi che possono essere valutati dagli organi di vigilanza ai fini dell'accertamento sulla genuinità del distacco le sono rappresentati in particolare da: a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile ha la valutazione complessiva” (art. 3 co. 1 e 2 D.L.vo
136/2016).
Sono inoltre valutabile anche altri elementi: a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore esercita abitualmente, ai sensi del regolamento (CE n. 593/2008) la propria attività nello Stato
membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca e lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile ha la valutazione complessiva (art. 3 co. 3 D.L.vo
136/2016).
La norma in esame impone, al fine di verificare la autenticità del distacco, di valutare sia elementi concernenti l'impresa distaccante (elencati al comma 2) sia elementi inerenti all'impresa distaccata ed al lavoratore (elencati al comma 3).
Solo quando il distacco, nell'ampia accezione sopra chiarita, comprensiva anche della somministrazione transnazionale, rispetti i caratteri individuati prima dal D.L.vo 72/2000 e poi dal D. L.vo 136/2016 l'utilizzatore potrà avvantaggiarsi del versamento della minor contribuzione previdenziale prevista nel paese di provenienza del lavoratore, che poi la finalità per cui è previsto è
regolamentato tale distacco.
Richiamando le premesse in ordine al riparto probatorio, nessuno di tali elementi è stato valutato dall' . Controparte_1
Innanzitutto non vi è stato un controllo incrociato, anche per esempio per il tramite di rogatorie, in ordine alla effettività del rapporto lavorativo in Romania;
le dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati, e per i quali è versata documentazione in atti, non sono state riscontrate né
consentono di ritenere provate in alcun modo le doglianze contestate dall'ispettorato, ma, al limite,
presunte; d'altra parte, vi sarebbe dovuta essere una valutazione specifica ed afferente al singolo lavoratore ascoltato.
Per lo più sono presenti solamente delle schede ricognitive tecniche che non consentono di dedurre alcuna prova in ordine a quanto affermato con l'ordinanza ingiunzione.
La documentazione, pur corposa, rimane sguarnita di concretezza e di nominatività, rinviando ad ulteriori accertamenti -ad opera dei carabinieri- o a dati neutri -quale l'assenza dei lavoratori da interrogare in loco, così che non si riesce a sopperire e a colmare l'inevitabile lacuna probatoria che si è determinata.
Nulla è stato prodotto di concreto ed inoppugnabile con riferimento al fatto che primo lavoratori non fossero effettivi dipendenti delle società di somministrazione abilitate all'esercizio dell'attività di somministrazione di personale come risulta dalle effettive autorizzazioni amministrative rilasciate dallo stato della Romania.
In conclusione, non potendo ritenersi accolto l'onere probatorio richiesto accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 207/2023 A e B del 02-08-2023 per l'insussistenza della pretesa dell' di pagamento delle sanzioni amministrative rivendicate e per CP_3
l'inesistenza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni amministrative, di cui alla medesima ordinanza ingiunzione, della e del Sig. nella qualità spiegata. Parte_1 Parte_2 Le spese di lite possono essere compensate a causa della fluidità normativa e per la particolare complessità delle questioni giuridiche.
P. Q. M.
a) in accoglimento della domanda, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 207/2023 A
e B del 02-08-2023 per l'insussistenza della pretesa dell' di pagamento delle sanzioni CP_3
amministrative rivendicate e per l'inesistenza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni amministrative, di cui alla medesima ordinanza ingiunzione, della Parte_1
e del Sig. nella qualità spiegata. Parte_2
b) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 5.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2906 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. in proprio, C.F.: Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Freda
RICORRENTI
E
– C.F. in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore dott. che rappresenta e difende l'Ente unitamente e Controparte_2
disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Via
Dei Due Principati 4.
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in persona del l.r.p.t. nonché in Parte_1 Parte_2
proprio hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt. 22 l. n. 689/81 e 6 D.Lgs. n. 150/2011, avverso l' ordinanza ingiunzione n. 207/2023-A e B del 02-08-2023, notificata, alla Pt_1 Parte_1
in data 28-08-2023, ed al Sig. in data 11-09-2023, con le quali l di
[...] Parte_2 CP_3
ha preteso il pagamento della somma di € 106.700,61 per sanzioni amministrative, nei CP_1 confronti del Sig. quale ex legale rappresentante della Parte_2 Parte_1 Parte_1
e della medesima società, in solido, per la presunta violazione delle norme ivi indicate.
[...]
In particolare, per aver violato l'art. 9 bis comma 2°, D.L. 510/96, convertito in L. n. 608/1996,
sostituito dall'art. 1 L. 296/2006 comma 1180, modificato dagli artt. 4 comma 2 e 5 comma 1 lett. a)
e b) L. n. 183/10 e s.m., in quanto avrebbero omesso di inviare al competente Centro per l'Impiego,
per il periodo dal 28-06-2016 al 11-09-2017, il modello UNILAV relativo ai lavoratori indicati nell'allegato 13 del verbale unico di accertamento e notificazione n. 54/75/85/86 CC del 25-02-2019,
prot. n. 4012 del 25-02-2019;
l'art. 3 comma 5 D.Lgs. n. 136/2016, per aver utilizzato in regime di distacco transazionale non autentico i lavoratori indicati nell'allegato n. 14 del citato verbale unico di accertamento e notificazione;
l'art. 3 comma 5 D.Lgs. n. 136/2016, per aver utilizzato in regime di distacco transazionale non autentico i lavoratori indicati nell'allegato n. 16 del citato verbale unico di accertamento e notificazione.
Secondo i Carabinieri, il lavoratore dovrebbe aver lavorato per almeno un mese sotto la vigenza della legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro e, nel caso di specie,
i lavoratori risulterebbero essere stati impiegati alle dipendenze della società di somministrazione,
ma non sarebbe stato indicato il contratto di lavoro. Inoltre alcuni lavoratori, indicati nell'allegato 6,
sarebbero risultati occupati contemporaneamente per due società di somministrazione, ma utilizzati dalla società accertata. I responsabili delle società sarebbero stati di nazionalità italiana e tre delle quattro società risultano autorizzate dal Ministero del Lavoro della Romania, ma non sarebbero iscritte nell'albo nazionale delle Agenzia per il lavoro di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 276/2003. Alcuni
lavoratori sarebbero stati retribuiti con bonifici su un c/c IBAN italiano, per cui viene sospettato che gli stessi avrebbero il centro dei propri interessi in Italia e non già in Romania e, inoltre la società
utilizzatrice, in alcuni casi, avrebbe corrisposto acconti ai lavori somministrati, poi, compensati coi debiti per corrispettivi dovuti alle società di somministrazione. Altra irregolarità è stata riscontrata nel fatto che, nei contratti, era previsto che il pagamento degli stipendi sarebbe stato effettuato, dai datori di lavoro, successivamente al pagamento del corrispettivo da parte dell'utilizzatore. Ancora
alcuni lavoratori avrebbero lavorato per alcuni mesi senza la copertura previdenziale dell'ente rumeno, alcuni altri sarebbero stati residenti in Italia prima della somministrazione e le società rumene sarebbero state prive di personale amministrativo nelle sedi rumene. Infine viene contestata la circostanza che, in Romania, la contribuzione è stata calcolata sui livelli retributivi locali, e non già
sulla retribuzione erogata in Italia che, per espressa previsione normativa, è stata effettivamente pari a quanto previsto dalla contrattazione collettiva italiana.
In sintesi:
a) il luogo di utilizzazione dei lavoratori distaccati ed il periodo del distacco non sarebbero stati indicati nel contratto quadro, ma in un atto addizionale;
b) alcuni lavoratori sarebbero stati distaccati sistematicamente presso lo stesso utilizzatore per oltre 24 mesi o con brevi periodi di pausa;
c) nei contratti è stato fatto riferimento all'abrogato art. 20 D.Lgs. n. 276/2003 e non è stato fatto riferimento all'esigenza che ha legittimato il ricorso alla somministrazione ed alle proroghe;
d) alcuni lavoratori risultano essere stati impiegati alle dipendenze della società di somministrazione un mese prima del distacco, ma non sarebbe stato indicato il contratto di lavoro;
e) alcuni lavoratori risultavano occupati contemporaneamente per due società di somministrazione, ma utilizzati dalla società accertata;
f) i responsabili delle società sarebbero stati di nazionalità italiana e tre delle quattro società
risultano autorizzate dal Ministero del Lavoro della Romania, ma non sarebbero iscritte nell'albo nazionale delle Agenzia per il lavoro di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 276/2003;
g) alcuni lavoratori sarebbero stati retribuiti con bonifici su un c/c IBAN italiano, per cui viene sospettato che gli stessi avrebbero il centro dei propri interessi in Italia e non già in Romania;
h) la società utilizzatrice, in alcuni casi, avrebbe corrisposto acconti ai lavori somministrati,
poi, compensati coi debiti per corrispettivi dovuti alle società di somministrazione;
i) nei contratti, era previsto che il pagamento degli stipendi sarebbe stato effettuato, dai datori di lavoro, successivamente al pagamento del corrispettivo da parte dell'utilizzatore;
j) alcuni lavoratori avrebbero lavorato per alcuni mesi senza la copertura previdenziale dell'ente rumeno;
k) alcuni lavoratori sarebbero stati residenti in Italia prima della somministrazione;
l) le società rumene sarebbero state prive di personale amministrativo nelle sedi rumene.
m) in Romania, la contribuzione è stata calcolata sui livelli retributivi locali, e non già sulla retribuzione erogata in Italia che, per espressa previsione normativa, è stata effettivamente pari a quanto previsto dalla contrattazione collettiva italiana.
Deducevano che i Carabinieri non avevano fatto accesso presso le società rumene.
Contestavano:
l'illegittimità dell'accertamento per decorrenza del termine di notifica con violazione dell'articolo 14 L. 689/81, poiché l'accertamento ispettivo, eseguito dal Nucleo Carabinieri
dell' di , è iniziato il 01-09-2017 ed è stato concluso il 25-02-2019. Controparte_1 CP_1
L'ordinanza ingiunzione, a sua volta, è stata emessa in data 02-08-2023, e successivamente notificata
(rispettivamente il 28-08-2023 e il 11-09-2023), quattro anni e sei mesi dopo.
A tal proposito, il Consiglio di Stato, sez. VII, n.1081/2022, sulle base delle coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte delle leggi, ha dichiarato illegittima l'ordinanza ingiunzione dell' emanata, immotivatamente, dopo due anni dalla chiusura Parte_3
dell'istruttoria, sostenendo che “l'amministrazione, pur in assenza della predeterminazione legale del
termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio ex lege n. 689 del 1981, deve
comunque agire in modo tempestivo, rispettando l'esigenza del cittadino di certezza, nella specifica
accezione di prevedibilità temporale, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, e
che, ove protragga in modo ingiustificato l'esercizio del potere, dia puntuale motivazione delle
ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con
l'accertamento dell'illecito.” Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è stata immotivatamente emessa quattro anni e sei mesi dopo la notifica del verbale di accertamento e notificazione, e addirittura sei anni dopo l'avvio del procedimento amministrativo di accertamento. Le notifiche sono state formalizzate successivamente.
Hanno inoltre censurato la violazione dei termini previsti dall'articolo 14 della legge 689/1981
non potendo l'ispezionato essere sottoposto ad accertamenti ispettivi sine die; il difetto di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento;
la mancanza di valore probatorio del verbale di accertamento;
il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Con riguardo alla normativa di riferimento, il periodo in contestazione va dal 28 giugno 2016
all'11 settembre 2017, dovendosi identificare diverse fonti normative.
Infatti fino al 21-07-2016 era vigente il D.Lgs. n. 72/2000, il quale recava l'attuazione della direttiva europea 96/71/CE in materia di distacco transazionale di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Successivamente, in data 22-07-2016, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2016.
Pertanto la normativa di cui al citato D.Lgs. n. 136/2016 non può avere efficacia retroattiva e, quindi,
non può riferirsi al periodo antecedente la sua entrata in vigore e, pertanto, nel caso di specie, resta applicabile solamente al periodo che va dal 22-07-2016 al 11-09-2017. Il periodo precedente, dal 28-
06-2016 al 21-07-2016, è disciplinato dalla normativa di cui all'abrogato D.Lgs. n. 72/2000.
Come evidenziato dal Ministero del Lavoro, Direzione generale per l'attività ispettiva, nella risposta ad istanza di interpello prot. n. 25/1/0017136 del 12-10-2010, la ratio della normativa era quella di assicurare una sostanziale parità di trattamento economico tra lavoratori nazionali e comunitari, ed individuava (v. art. 1, comma 1°) diverse ipotesi di mobilità temporanea di lavoratori ai quali era applicabile la disciplina del distacco comunitario: da parte di un'azienda di un diverso
Stato membro presso una propria filiale situata in Italia o presso un'azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa ovvero nell'ambito di un contratto commerciale stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano.
Al fine di garantire standard di tutela analoghi sull'intero territorio nazionale, l'art. 3, comma
1, del citato D.Lgs. n. 72/2000 sanciva che nei confronti dei lavoratori inviati in Italia da un'azienda situata in altro Stato membro dovevano trovare applicazione, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro. La norma faceva riferimento alle condizioni di lavoro ed occupazione previste dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (lex loci laboris), in materia di periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata delle ferie annuali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, maternità, cessione temporanea di lavoratori, non discriminazione tra uomo e donna e tariffe minime salariali, che debbono essere quelle stabilite nello Stato in cui il lavoratore è distaccato.
Il potere delle Direzioni Territoriali del Lavoro italiane, quindi, con riferimento al periodo di vigenza della normativa di che trattasi, era limitato all'accertamento del rispetto del principio delle medesime condizioni di lavoro e della parità retributiva nei sensi sopra specificati.
Pertanto l'ordinanza ingiunzione (e prima ancora il verbale ispettivo), con riferimento al periodo che va dal 28-06-2016 al 21-07-2016, è senz'altro illegittimo alla luce della normativa vigente
ratione temporis.
In data 22-07-2016, come visto, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della direttiva 2014/67/UE, che ha abrogato, quindi, il D.Lgs. n. 72/2000 e che, all'art. 3, comma 4°, ha previsto che, nel caso in cui il distacco non risulti autentico, il Lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto utilizzatore. Nel caso di specie, si tratta di rapporti legittimamente intercorsi con le agenzie di somministrazione con le quali solo vi è stata l'instaurazione di un rapporto.
Pertanto non vi è stata nessuna delle violazioni contestate e l'ordinanza ingiunzione va annullata.
Hanno poi dedotto la mancanza di prova relativa alla sussistenza di un distacco fittizio né vi
è stato, da parte degli Ispettori, un controllo congiunto tra gli ispettori del lavoro italiani e quelli rumeni sull'attività eseguita dalle società di somministrazione sopra citate nel luogo in cui le stesse hanno la propria sede legale e amministrativa, ed i propri uffici siti a Bucarest visto che i lavoratori in questione sono risultati essere tutti dipendenti delle Società di Somministrazione abilitate all'esercizio dell'attività di somministrazione di personale come risulta dalle effettive autorizzazioni amministrative rilasciate dallo Stato della Romania. In definitiva, hanno concluso per la nullità o l'annullamento dell' ordinanza ingiunzione impugnata n. 207/2023 A e B del 02-08-2023 per l'insussistenza della pretesa dell' di CP_3
pagamento delle sanzioni amministrative rivendicate con l'ordinanza ingiunzione impugnata;
dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni amministrative, di cui alla medesima ordinanza ingiunzione, della e del Sig. nella qualità Parte_1 Parte_2
spiegata.
Il tutto con il favore delle spese.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa. Controparte_1
Le parti sono state ascoltate in presenza all'udienza del 21.3.2025.
La causa è stata, quindi, riservata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Va, in primis, osservato che, come ricorda Cass. Civ. sez. I n.5095 del 26.5.1999 “con
l'opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene
introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti
sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova ,
rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio,
prevista dall'art.23, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, una facoltà, e non un obbligo del
pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione
non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo
il disposto del citato art. 23, dodicesimo comma, l'opposizione deve essere accolta”.
Per il principio della ragione più liquida, secondo cui senza pregiudicare l'effettività della tutela giudiziale, e in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, il giudice può- in deroga al dovere “di regola” su lui incombente di vagliare tutti i motivi e le domande proposte - selezionare le censure da cui principiare secondo l'ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento”, rendendo possibile che “in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte: tra tali casi
rientra infatti proprio quello “in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni
autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a
base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la
potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte
avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di
interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V
sentenza 14.12.2022 n. 10970), va dato rilievo al difetto probatorio relativo alla pretesa azionata.
In particolare deve osservarsi che, trattandosi di vicende lavorative ricostruite sulla base di deduzioni e sulla scorta della stratificazione documentale prodotta, il verbale di accertamento non riveste natura di elemento probatorio privilegiato ex art. 2700 c.c., poiché quanto accertato dagli ispettori consegue alla documentazione attinente ai singoli rapporti che essi hanno raccolto e non già
dall'osservazione diretta delle circostanze di rilievo.
Nel caso di specie si è contestata la non genuinità del distacco transnazionale di numerosi lavoratori somministrati dalle società rumene A- Emangency srl. CP_4 Controparte_5
[... e , cosicché i lavoratori di cui all'allegato 13 sono stati considerati alle dirette Controparte_6
dipendenze della ai sensi dell'articolo 3, co. 4 D.L.vo 136/2016. Parte_1
Il distacco transnazionale si configura quando un'impresa con sede in un altro Stato membro dell'unione europea (o in uno stato extra UE) distacca in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa.
In base alle direttive UE rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l'invio in missione di lavoratori effettuato da agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato
membro presso l'impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia.
La disciplina in materia di distacco transnazionale è oggi contenuta nel D.L.vo 136/2016, in vigore dal 22 luglio 2016 (secondo la previsione dell'articolo 27 del citato decreto legislativo che indicava come data di entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 21 luglio 2016), emanato in attuazione della direttiva 2014/67/UE del
Parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014, che ha abrogato il decreto legislativo
72/2000.
Va certamente osservato che tutti i lavoratori di cui al citato allegato 13, sono dotati di certificati A1, documenti, cioè, che accertano e certificano la copertura previdenziale da parte dell'ente straniero di erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale rispetto al lavoratore distaccato.
L'esistenza di tali certificati, come pure la regolarità formale dei contratti di somministrazione,
non è ostativa rispetto all'accertamento della sussistenza dal punto di vista sostanziale delle condizioni indicate dalla legge ai fini della genuinità del distacco ma rappresenta in ogni caso un elemento sintomatico importante della sussistenza del rapporto di lavoro presso lo Stato di provenienza che altrimenti non si accollerebbe gli oneri previsti a seguito del rilascio di tale certificazione.
D'altra parte, come ha correttamente rilevato il ricorrente, “i documenti rilasciati
dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini
dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni
su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri
fintanto che essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati
rilasciati”. Ne consegue che i certificati A1, in assenza di loro ritiro o annullamento, devono essere accettati dalle istituzioni dello Stato in cui il lavoratore viene inviato a rendere la prestazione quale prova della sussistenza di una copertura previdenziale e della sussistenza indiziaria di un inquadramento lavorativo.
Il decreto legislativo 136/2016, che si pone in linea di continuità rispetto al decreto legislativo
72/2000, considera il distacco lavorativo in senso ampio, come occupazione di un lavoratore di un altro Stato membro che per un periodo limitato predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo svolge il proprio lavoro in Italia (art. 2 co. 1 lett. B) D.L.vo 136/2016).
Detto decreto elenca una serie di elementi che possono essere valutati dagli organi di vigilanza ai fini dell'accertamento sulla genuinità del distacco le sono rappresentati in particolare da: a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile ha la valutazione complessiva” (art. 3 co. 1 e 2 D.L.vo
136/2016).
Sono inoltre valutabile anche altri elementi: a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore esercita abitualmente, ai sensi del regolamento (CE n. 593/2008) la propria attività nello Stato
membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca e lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile ha la valutazione complessiva (art. 3 co. 3 D.L.vo
136/2016).
La norma in esame impone, al fine di verificare la autenticità del distacco, di valutare sia elementi concernenti l'impresa distaccante (elencati al comma 2) sia elementi inerenti all'impresa distaccata ed al lavoratore (elencati al comma 3).
Solo quando il distacco, nell'ampia accezione sopra chiarita, comprensiva anche della somministrazione transnazionale, rispetti i caratteri individuati prima dal D.L.vo 72/2000 e poi dal D. L.vo 136/2016 l'utilizzatore potrà avvantaggiarsi del versamento della minor contribuzione previdenziale prevista nel paese di provenienza del lavoratore, che poi la finalità per cui è previsto è
regolamentato tale distacco.
Richiamando le premesse in ordine al riparto probatorio, nessuno di tali elementi è stato valutato dall' . Controparte_1
Innanzitutto non vi è stato un controllo incrociato, anche per esempio per il tramite di rogatorie, in ordine alla effettività del rapporto lavorativo in Romania;
le dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati, e per i quali è versata documentazione in atti, non sono state riscontrate né
consentono di ritenere provate in alcun modo le doglianze contestate dall'ispettorato, ma, al limite,
presunte; d'altra parte, vi sarebbe dovuta essere una valutazione specifica ed afferente al singolo lavoratore ascoltato.
Per lo più sono presenti solamente delle schede ricognitive tecniche che non consentono di dedurre alcuna prova in ordine a quanto affermato con l'ordinanza ingiunzione.
La documentazione, pur corposa, rimane sguarnita di concretezza e di nominatività, rinviando ad ulteriori accertamenti -ad opera dei carabinieri- o a dati neutri -quale l'assenza dei lavoratori da interrogare in loco, così che non si riesce a sopperire e a colmare l'inevitabile lacuna probatoria che si è determinata.
Nulla è stato prodotto di concreto ed inoppugnabile con riferimento al fatto che primo lavoratori non fossero effettivi dipendenti delle società di somministrazione abilitate all'esercizio dell'attività di somministrazione di personale come risulta dalle effettive autorizzazioni amministrative rilasciate dallo stato della Romania.
In conclusione, non potendo ritenersi accolto l'onere probatorio richiesto accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 207/2023 A e B del 02-08-2023 per l'insussistenza della pretesa dell' di pagamento delle sanzioni amministrative rivendicate e per CP_3
l'inesistenza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni amministrative, di cui alla medesima ordinanza ingiunzione, della e del Sig. nella qualità spiegata. Parte_1 Parte_2 Le spese di lite possono essere compensate a causa della fluidità normativa e per la particolare complessità delle questioni giuridiche.
P. Q. M.
a) in accoglimento della domanda, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 207/2023 A
e B del 02-08-2023 per l'insussistenza della pretesa dell' di pagamento delle sanzioni CP_3
amministrative rivendicate e per l'inesistenza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni amministrative, di cui alla medesima ordinanza ingiunzione, della Parte_1
e del Sig. nella qualità spiegata. Parte_2
b) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 5.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio