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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/12/2024, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 490/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Margherita Tudisco del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Del Controparte_1
Fante del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 3 dicembre 2024 le parti private hanno precisato le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2024 premetteva di avere intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale more uxorio con e che dalla loro unione è nata (il 21 agosto 2018) Controparte_1 la figlia . Per_1
Allegando la sopravvenuta cessazione della relazione e del legame di coabitazione, rappresentando che la minore era rimasta a vivere con sé medesima e soggiungendo che il padre, dopo un periodo di frequentazioni saltuarie con la figlia, aveva fatto perdere definitivamente le proprie tracce omettendo di versare qualsivoglia contribuzione per il mantenimento della minore, chiedeva disporsi in proprio favore l'affidamento c.d. “super esclusivo” (o, in subordine, l'affidamento esclusivo) di , la Per_1
pagina 1 di 4 sua collocazione preferenziale materna con il più opportuno regime di visite paterne, l'assegnazione a proprio vantaggio della casa familiare, nonché porsi a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento mensile dell'importo di Euro 400,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Intervenuto il Pubblico Ministero e depositata da parte ricorrente la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., con comparsa presentata il 30 aprile 2024 si costituiva in giudizio fornendo Controparte_1 una alternativa ricostruzione dei fatti storici, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minorenne, non opponendosi alla sua collocazione preferenziale presso la madre, invocando in proprio favore diritti di visita periodici e offrendo il proprio contributo per il mantenimento di Per_1
nella misura mensile di Euro 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
[...]
Depositata da parte ricorrente la terza memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., a seguito dell'udienza di comparizione delle parti, erano emessi, con ordinanza depositata il 15 maggio 2024, provvedimenti temporanei e urgenti ed erano contestualmente disposti accertamenti psicosociali per il tramite dei competenti Servizi Sociali.
Con atti scritti rispettivamente depositati il 18 e il 19 settembre 2024 le parti private hanno documentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione controversa.
Pervenuta la relazione dei Servizi in data 20 novembre 2024, all'udienza del 3 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto in corso di causa come già documentato in atti.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba prendersi atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse della suddetta figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento (esclusivo alla madre), di collocazione preferenziale e di tempi di permanenza con il genitore non collocatario (il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata bigenitorialità e conforme alle indicazioni fornite dai Servizi Sociali.
Si stima d'altra parte congrua e adeguata, anche alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali, la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Tenuto conto dell'esito della lite e dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo,
- provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, formalizzato in forma scritta e riportato testualmente nei seguenti termini:
“1) stabilire l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. della figlia minore (C.F. Persona_2
nata il [...] a [...] e residente in [...], Borgo C.F._1
Castellazzo n. 40, in favore della madre con collocamento presso la residenza materna, Parte_1 presso la quale è stabilmente collocata la figlia, attribuendo in via esclusiva alla ricorrente tutte le pagina 2 di 4 decisioni di afferenti il mantenimento ordinario da assumere tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e dell'aspirazione della figlia;
2) la casa familiare sita in Borgo Castellazzo n. 36, a Salsomaggiore Terme (PR) sarà assegnata alla signora Pt_1
3) il signor anche tenuto conto della distanza della propria residenza da quella familiare, potrà CP_1 incontrare la figlia almeno una volta al mese, limitatamente alle ore diurne, da concordarsi preventivamente con la madre almeno 15 giorni prima. A partire dall'anno 2025 il signor potrà CP_1 incontrare la figlia almeno una volta al mese dal sabato mattina alle ore 9,00 alla domenica alle ore Per_ 21,00; durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre una settimana da concordare con la signora il mese precedente ed almeno tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, Pt_1 Per_ sempre previo accordo dei genitori. Sarà facoltà dei genitori, nel preminente interesse di , ampliare e modificare i diritti di visita di comune accordo, nell'interesse della figlia;
4) il signor si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di CP_1 Per_1
, un importo pari ad euro 200,00 mensili, rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, da
[...] versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, su conto corrente intestato alla signora Pt_1
5) il signor dovrà altresì rimborsare alla madre, entro 10 giorni dalla presentazione della relativa CP_1 documentazione fiscale o amministrativa, il 50% delle spese straordinarie medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. Dovranno essere invece preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a Euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali. Ove le spese sopraindicate siano sostenute dal padre il rimborso nella misura del 50% sarà dovuto dalla madre nella ricorrenza dei medesimi presupposti entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa;
ove l'importo unitario delle dette spese sia superiore a 150,00 euro la madre potrà richiedere al padre l'anticipato versamento della quota di spettanza di quest'ultimo. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori s'intenderanno accettate dall'altro, qualora a fronte della richiesta scritta del genitore, da effettuarsi mediante raccomandata a.r. o via pec, l'altro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta non esprima per iscritto, mediante raccomandata a.r. o via pec, parere discordante motivato;
pagina 3 di 4 6) la detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese straordinarie.
7) l'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito unicamente e integralmente dalla signora
Pt_1
8) I signori e con l'adempimento delle predette condizioni, dichiarano di aver definito ogni Pt_1 CP_1 questione relativa alla responsabilità genitoriale sulla figlia e dichiarano di non aver più Per_1 nulla a pretendere l'uno dall'altra, sia in relazione a somme mutuate in costanza di convivenza sia per qualsiasi titolo anche se qui non menzionato…”.
- Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali, anche per l'interruzione del percorso di accertamenti programmato presso il Servizio territoriale di NPIA.
Così deciso in Parma il 5 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 490/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Margherita Tudisco del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Del Controparte_1
Fante del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 3 dicembre 2024 le parti private hanno precisato le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2024 premetteva di avere intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale more uxorio con e che dalla loro unione è nata (il 21 agosto 2018) Controparte_1 la figlia . Per_1
Allegando la sopravvenuta cessazione della relazione e del legame di coabitazione, rappresentando che la minore era rimasta a vivere con sé medesima e soggiungendo che il padre, dopo un periodo di frequentazioni saltuarie con la figlia, aveva fatto perdere definitivamente le proprie tracce omettendo di versare qualsivoglia contribuzione per il mantenimento della minore, chiedeva disporsi in proprio favore l'affidamento c.d. “super esclusivo” (o, in subordine, l'affidamento esclusivo) di , la Per_1
pagina 1 di 4 sua collocazione preferenziale materna con il più opportuno regime di visite paterne, l'assegnazione a proprio vantaggio della casa familiare, nonché porsi a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento mensile dell'importo di Euro 400,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Intervenuto il Pubblico Ministero e depositata da parte ricorrente la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., con comparsa presentata il 30 aprile 2024 si costituiva in giudizio fornendo Controparte_1 una alternativa ricostruzione dei fatti storici, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minorenne, non opponendosi alla sua collocazione preferenziale presso la madre, invocando in proprio favore diritti di visita periodici e offrendo il proprio contributo per il mantenimento di Per_1
nella misura mensile di Euro 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
[...]
Depositata da parte ricorrente la terza memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., a seguito dell'udienza di comparizione delle parti, erano emessi, con ordinanza depositata il 15 maggio 2024, provvedimenti temporanei e urgenti ed erano contestualmente disposti accertamenti psicosociali per il tramite dei competenti Servizi Sociali.
Con atti scritti rispettivamente depositati il 18 e il 19 settembre 2024 le parti private hanno documentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione controversa.
Pervenuta la relazione dei Servizi in data 20 novembre 2024, all'udienza del 3 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto in corso di causa come già documentato in atti.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba prendersi atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse della suddetta figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento (esclusivo alla madre), di collocazione preferenziale e di tempi di permanenza con il genitore non collocatario (il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata bigenitorialità e conforme alle indicazioni fornite dai Servizi Sociali.
Si stima d'altra parte congrua e adeguata, anche alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali, la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Tenuto conto dell'esito della lite e dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo,
- provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, formalizzato in forma scritta e riportato testualmente nei seguenti termini:
“1) stabilire l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. della figlia minore (C.F. Persona_2
nata il [...] a [...] e residente in [...], Borgo C.F._1
Castellazzo n. 40, in favore della madre con collocamento presso la residenza materna, Parte_1 presso la quale è stabilmente collocata la figlia, attribuendo in via esclusiva alla ricorrente tutte le pagina 2 di 4 decisioni di afferenti il mantenimento ordinario da assumere tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e dell'aspirazione della figlia;
2) la casa familiare sita in Borgo Castellazzo n. 36, a Salsomaggiore Terme (PR) sarà assegnata alla signora Pt_1
3) il signor anche tenuto conto della distanza della propria residenza da quella familiare, potrà CP_1 incontrare la figlia almeno una volta al mese, limitatamente alle ore diurne, da concordarsi preventivamente con la madre almeno 15 giorni prima. A partire dall'anno 2025 il signor potrà CP_1 incontrare la figlia almeno una volta al mese dal sabato mattina alle ore 9,00 alla domenica alle ore Per_ 21,00; durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre una settimana da concordare con la signora il mese precedente ed almeno tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, Pt_1 Per_ sempre previo accordo dei genitori. Sarà facoltà dei genitori, nel preminente interesse di , ampliare e modificare i diritti di visita di comune accordo, nell'interesse della figlia;
4) il signor si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di CP_1 Per_1
, un importo pari ad euro 200,00 mensili, rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, da
[...] versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, su conto corrente intestato alla signora Pt_1
5) il signor dovrà altresì rimborsare alla madre, entro 10 giorni dalla presentazione della relativa CP_1 documentazione fiscale o amministrativa, il 50% delle spese straordinarie medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. Dovranno essere invece preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a Euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali. Ove le spese sopraindicate siano sostenute dal padre il rimborso nella misura del 50% sarà dovuto dalla madre nella ricorrenza dei medesimi presupposti entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa;
ove l'importo unitario delle dette spese sia superiore a 150,00 euro la madre potrà richiedere al padre l'anticipato versamento della quota di spettanza di quest'ultimo. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori s'intenderanno accettate dall'altro, qualora a fronte della richiesta scritta del genitore, da effettuarsi mediante raccomandata a.r. o via pec, l'altro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta non esprima per iscritto, mediante raccomandata a.r. o via pec, parere discordante motivato;
pagina 3 di 4 6) la detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese straordinarie.
7) l'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito unicamente e integralmente dalla signora
Pt_1
8) I signori e con l'adempimento delle predette condizioni, dichiarano di aver definito ogni Pt_1 CP_1 questione relativa alla responsabilità genitoriale sulla figlia e dichiarano di non aver più Per_1 nulla a pretendere l'uno dall'altra, sia in relazione a somme mutuate in costanza di convivenza sia per qualsiasi titolo anche se qui non menzionato…”.
- Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali, anche per l'interruzione del percorso di accertamenti programmato presso il Servizio territoriale di NPIA.
Così deciso in Parma il 5 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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