Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1965, n. 53
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 marzo 1965
Art. 4.
L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, per interessi e le spose di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.
L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1966.
Entrata in vigore il 16 marzo 1965