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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Maria Letizia Barone Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 136 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Claudia Cassella (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), in per- Controparte_1 P.IVA_2 sona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanna Di Maria (PEC Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 640/2018, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in compo- sizione monocratica, in data 14-19/06/2018
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«In via preliminare:
- ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 640/2018 del Tribunale di Trapani per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e, per l'effetto, revocarla;
- ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza n. 641/2018 del Tribunale
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 di per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 comma 2 L. CP_1
1034/1971 e 133, comma 1 lett. c) d.lgs. 104/2010 e, per l'effetto, Pt_2
;
[...]
In rito e nel merito:
- ritenere e dichiarare la giurisdizione sulla controversia del G.O.;
- ritenere e dichiarare inesistenti le pretese creditorie vantate dall'
[...] nei confronti dell'appellante, per una somma complessivamente CP_2 ammontante a € 100.644,67, in quanto infondate.
- per l'effetto, accogliere la domanda di accertamento negativo del credito arbitrariamente vantato dall' CP_2
- condannare l'odierna appellata alla rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e CPA;
»
Conclusioni per la parte appellata:
«- In via preliminare, dichiarare l'atto di citazione in appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione non ha ragionevole probabi- lità di essere accolta;
-Parimenti in via preliminare, dichiarare inammissibile in parte qua la do- manda di parte attrice in appello;
-Nel merito, ritenere e dichiarare infondati in fatto e diritto i motivi di im- pugnazione articolati e, per l'effetto, respingere le domande formulate da parte attrice in appello, rigettare in toto l'atto di citazione in appello dalla stessa proposto e confermare l'impugnata sentenza n. 640 emessa dal Tribunale di Trapani nel giudizio RGN 406/2016 e depositata il 19/6/2018; Con vittoria di spese e competenze di causa”»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 15/2/2016, la società Parte_1 conveniva in giudizio l' chie-
[...] Controparte_3 dendo l'accertamento negativo del credito di euro 100.644,67 da quest'ultima vantata a titolo di ripetizione di somme indebitamente corri- sposte per rimborsi per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale negli anni dal 2008 al 2010.
2. L' si costituiva con comparsa del 23/7/2016, chiedendo CP_4 preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un giudizio pendente dinanzi al TAR Palermo, opponendosi all'accoglimento della domanda e chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento del credito contestato.
3. Con sentenza n. 640/2018, pronunciata in data 14-19/06/2018, il Tri- bunale di dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudi- CP_1 ziaria Ordinaria in favore di quella amministrativa e dichiarava integral-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 mente compensate tra le parti le spese processuali.
4. Con citazione del 17/1/2019, la società Parte_1 ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in ri-
[...] forma della stessa l'accoglimento delle domande originariamente formu- late.
5. L' si è costituita con comparsa del 19/11/2019, opponen- CP_4 dosi all'accoglimento dell'appello.
6. Le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe con le note de- positate in sostituzione dell'udienza del 15/5/2024 e con ordinanza del 10/6/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei ter- mini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Con il primo motivo di appello, la società appellante impugna la senten- za di primo grado deducendone la nullità per l'omesso contraddittorio sul difetto di giurisdizione, dichiarato dal giudice di prime cure d'ufficio senza avere sottoposto la relativa questione alle parti, in violazione dell'art. 101 c.p.c.
8. Il motivo in questione va valutato unitamente al secondo motivo di ap- pello, con cui la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha affermato la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, sebbe- ne la domanda proposta involgesse gli aspetti esclusivamente privatistici e contrattualistici che riguardano non tanto gli atti amministrativi, oggetto di impugnativa davanti al giudice amministrativo, quanto il rapporto inter- corso tra la società appellante e l' regolamentato dai con- CP_4 tratti sottoscritti tra le parti, con i quali venivano definiti i parametri da applicarsi per la somministrazione delle prestazioni in regime di conven- zione, come del resto ritenuto dal TAR Palermo con sentenza n. 806/2017, in cui è stata esclusa, per la parte del rapporto creditorio, la giurisdizione amministrativa (a favore di quella del giudice ordinario) e dalla Corte co- stituzionale, che con la sentenza n. 203/2016 ha ritenuto la non ripetibilità di somme erogate per prestazioni sanitarie già eseguite.
9. Questa Corte, al riguardo, come già puntualizzato in altri precedenti sulla medesima questione (cf. C. App. Palermo n. 1923/2021 dei 23- 26/11/2021, C. App. Palermo n. 1929/2021 dei 23-29/11/2021), ritiene condivisibili le considerazioni già svolte dal TAR Palermo con la sentenza n. 806/2017, nella parte in cui ha testualmente affermato: «Il provvedi- mento impugnato attiene alla determinazione dell'entità di un credito che l'amministrazione sanitaria complessivamente considerata assume di ave- re nei confronti degli odierni ricorrenti ed alle concrete modalità del suo
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 recupero, questioni tutte che evidentemente non dipendono dall'esercizio di alcun potere pubblicistico, ma attengono al mero rapporto creditorio tra le parti (cfr. Cass., SS.UU., 18 dicembre 2008, n. 29536; C.G.A., 19 gen- naio 2010, n. 32; Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 192).»
10. La presente controversia ha a oggetto l'accertamento della legittimità dell'azione di recupero delle somme corrisposte alle strutture sanitarie private e ai laboratori di analisi cliniche convenzionate e accreditate con il Servizio sanitario nazionale, intraprese dall' su obbligo atti- CP_4 vato dall'Assessorato regionale alla salute, scaturente dal D.A. n. 170/2013, che ha ritenuto vigenti le tariffe indicate nel D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007 fin dal momento dell'adozione di tale decreto, proceden- do alla ripetizione degli importi nel frattempo erogati in loro favore in mi- sura maggiore rispetto alle tariffe ivi determinate.
11. L'azione intrapresa dall rispetto alla quale la domanda in CP_4 primo grado promossa dalla società appellante si innesta con richiesta di accertamento negativo del credito così fatto valere, si fonda sul D.A. n. 170/2013, avente però valenza meramente ricognitiva del D.A. n. 1977/2007, oggetto di ripetuti ricorsi davanti al giudice amministrativo, molti dei quali definitivi con la recentissima sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 4843/2021.
12. La sentenza impugnata, avendo ritenuto che la pretesa creditoria van- tata involgesse, per un verso, il rapporto concessorio intercorrente tra la struttura e la P.A., in forza del quale la prima esercita una concessione di pubblico servizio e, per altro verso, la legittimità di atti amministrativi aventi valenza autoritativa, ha declinato la propria giurisdizione affer- mando la giurisdizione del giudice amministrativo.
13. Va, innanzitutto, disatteso il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata eccepita la nullità della sentenza per vizio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c. per avere rilevato d'ufficio il relativo vizio senza sottoporlo previamente alle parti.
14. Al riguardo va richiamato l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, per il quale «le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d'ufficio, vanno sottopo- ste alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevo- lezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle do- mande giudiziali» (cfr. Cass. n. 19372 del 2015).
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 15. Diverse conclusioni si impongono, viceversa, con riguardo al secondo motivo di impugnazione.
16. Il sistema dell'accreditamento introdotto e disciplinato dagli artt. 8, 8- bis, 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, seguito dalle leggi di riordino della finanza pubblica degli anni 1994, 1995 e 1996, e perfezionato con l'art. 32, comma 8, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, si fonda sul continuativo in- serimento, all'interno del Servizio sanitario regionale (SSR), delle strutture accreditate che lo espandono, fornendo prestazioni identiche a quelle erogate dalle strutture pubbliche e consentendo agli assistiti di scegliere liberamente il soggetto al quale rivolgersi.
17. Il rimborso delle prestazioni rese avviene sulla base di accordi contrat- tuali (art.
8-quinquies, già cit.) intercorsi tra Regioni e soggetti accreditati che, tra l'altro, definiscono, con riferimento alle diverse prestazioni, l'ammontare delle tariffe dovute.
18. I due piani descritti sono differenti e, mentre il primo segmento è pre- valentemente connotato da atti amministrativi aventi natura autoritativa, come tali attratti, nel caso di impugnativa con contestazione della loro le- gittimità, alla cognizione del giudice amministrativo, il secondo, di contro, ha natura prettamente negoziale e privatistica e, rispetto a tutte le conte- stazioni che insorgono, involgendo il flusso dei rapporti contrattuali e pa- trimoniali, deve affermarsi la giurisdizione a decidere del giudice ordina- rio.
19. L'assunto, d'altra parte, è confermato dalla statuizione del TAR Paler- mo che, pur trattando della legittimità del D.A. n. 170/2013 e del D.A. n. 1977/2007, ha comunque lasciato impregiudicata ogni ragione di credito ed ogni pretesa riguardante le modalità di recupero, seppur, ovviamente, l'entità delle somme da ripetere potrebbe discendere direttamente dalla vigenza dei predetti atti amministrativi.
20. Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, perché trattasi di controversia “il cui petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di un'obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto con- cessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria ec- cepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autorita- tive adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti re- pliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con effi-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 cacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fonda- mento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il petitum sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (così Cass., n. 372 del 2021).
21. Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di appello intro- dotto nel 2019, la causa dovrà essere rimessa al giudice di primo grado, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 5.010,00 (di cui euro 1.490 per studio, euro 960 per fase introdut- tiva ed euro 2.560 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto dalla società
[...] nei confronti dell Parte_1 Controparte_5 con citazione del 17/1/2019 e in riforma della sen-
[...] tenza n. 640/2018, pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 14- 19/06/2018, dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordina- ria;
• dispone la remissione della causa al Giudice di primo grado e fissa alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
• condanna l' al rimborso Controparte_3 delle spese processuali in favore della società Parte_1 che liquida in complessivi euro 5.010,00 oltre spese
[...] generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino. 23.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 6
SENTENZA nella causa iscritta al n. 136 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Claudia Cassella (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), in per- Controparte_1 P.IVA_2 sona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanna Di Maria (PEC Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 640/2018, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in compo- sizione monocratica, in data 14-19/06/2018
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«In via preliminare:
- ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 640/2018 del Tribunale di Trapani per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e, per l'effetto, revocarla;
- ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza n. 641/2018 del Tribunale
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 di per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 comma 2 L. CP_1
1034/1971 e 133, comma 1 lett. c) d.lgs. 104/2010 e, per l'effetto, Pt_2
;
[...]
In rito e nel merito:
- ritenere e dichiarare la giurisdizione sulla controversia del G.O.;
- ritenere e dichiarare inesistenti le pretese creditorie vantate dall'
[...] nei confronti dell'appellante, per una somma complessivamente CP_2 ammontante a € 100.644,67, in quanto infondate.
- per l'effetto, accogliere la domanda di accertamento negativo del credito arbitrariamente vantato dall' CP_2
- condannare l'odierna appellata alla rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e CPA;
»
Conclusioni per la parte appellata:
«- In via preliminare, dichiarare l'atto di citazione in appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione non ha ragionevole probabi- lità di essere accolta;
-Parimenti in via preliminare, dichiarare inammissibile in parte qua la do- manda di parte attrice in appello;
-Nel merito, ritenere e dichiarare infondati in fatto e diritto i motivi di im- pugnazione articolati e, per l'effetto, respingere le domande formulate da parte attrice in appello, rigettare in toto l'atto di citazione in appello dalla stessa proposto e confermare l'impugnata sentenza n. 640 emessa dal Tribunale di Trapani nel giudizio RGN 406/2016 e depositata il 19/6/2018; Con vittoria di spese e competenze di causa”»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 15/2/2016, la società Parte_1 conveniva in giudizio l' chie-
[...] Controparte_3 dendo l'accertamento negativo del credito di euro 100.644,67 da quest'ultima vantata a titolo di ripetizione di somme indebitamente corri- sposte per rimborsi per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale negli anni dal 2008 al 2010.
2. L' si costituiva con comparsa del 23/7/2016, chiedendo CP_4 preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un giudizio pendente dinanzi al TAR Palermo, opponendosi all'accoglimento della domanda e chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento del credito contestato.
3. Con sentenza n. 640/2018, pronunciata in data 14-19/06/2018, il Tri- bunale di dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudi- CP_1 ziaria Ordinaria in favore di quella amministrativa e dichiarava integral-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 mente compensate tra le parti le spese processuali.
4. Con citazione del 17/1/2019, la società Parte_1 ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in ri-
[...] forma della stessa l'accoglimento delle domande originariamente formu- late.
5. L' si è costituita con comparsa del 19/11/2019, opponen- CP_4 dosi all'accoglimento dell'appello.
6. Le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe con le note de- positate in sostituzione dell'udienza del 15/5/2024 e con ordinanza del 10/6/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei ter- mini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Con il primo motivo di appello, la società appellante impugna la senten- za di primo grado deducendone la nullità per l'omesso contraddittorio sul difetto di giurisdizione, dichiarato dal giudice di prime cure d'ufficio senza avere sottoposto la relativa questione alle parti, in violazione dell'art. 101 c.p.c.
8. Il motivo in questione va valutato unitamente al secondo motivo di ap- pello, con cui la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha affermato la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, sebbe- ne la domanda proposta involgesse gli aspetti esclusivamente privatistici e contrattualistici che riguardano non tanto gli atti amministrativi, oggetto di impugnativa davanti al giudice amministrativo, quanto il rapporto inter- corso tra la società appellante e l' regolamentato dai con- CP_4 tratti sottoscritti tra le parti, con i quali venivano definiti i parametri da applicarsi per la somministrazione delle prestazioni in regime di conven- zione, come del resto ritenuto dal TAR Palermo con sentenza n. 806/2017, in cui è stata esclusa, per la parte del rapporto creditorio, la giurisdizione amministrativa (a favore di quella del giudice ordinario) e dalla Corte co- stituzionale, che con la sentenza n. 203/2016 ha ritenuto la non ripetibilità di somme erogate per prestazioni sanitarie già eseguite.
9. Questa Corte, al riguardo, come già puntualizzato in altri precedenti sulla medesima questione (cf. C. App. Palermo n. 1923/2021 dei 23- 26/11/2021, C. App. Palermo n. 1929/2021 dei 23-29/11/2021), ritiene condivisibili le considerazioni già svolte dal TAR Palermo con la sentenza n. 806/2017, nella parte in cui ha testualmente affermato: «Il provvedi- mento impugnato attiene alla determinazione dell'entità di un credito che l'amministrazione sanitaria complessivamente considerata assume di ave- re nei confronti degli odierni ricorrenti ed alle concrete modalità del suo
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 recupero, questioni tutte che evidentemente non dipendono dall'esercizio di alcun potere pubblicistico, ma attengono al mero rapporto creditorio tra le parti (cfr. Cass., SS.UU., 18 dicembre 2008, n. 29536; C.G.A., 19 gen- naio 2010, n. 32; Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 192).»
10. La presente controversia ha a oggetto l'accertamento della legittimità dell'azione di recupero delle somme corrisposte alle strutture sanitarie private e ai laboratori di analisi cliniche convenzionate e accreditate con il Servizio sanitario nazionale, intraprese dall' su obbligo atti- CP_4 vato dall'Assessorato regionale alla salute, scaturente dal D.A. n. 170/2013, che ha ritenuto vigenti le tariffe indicate nel D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007 fin dal momento dell'adozione di tale decreto, proceden- do alla ripetizione degli importi nel frattempo erogati in loro favore in mi- sura maggiore rispetto alle tariffe ivi determinate.
11. L'azione intrapresa dall rispetto alla quale la domanda in CP_4 primo grado promossa dalla società appellante si innesta con richiesta di accertamento negativo del credito così fatto valere, si fonda sul D.A. n. 170/2013, avente però valenza meramente ricognitiva del D.A. n. 1977/2007, oggetto di ripetuti ricorsi davanti al giudice amministrativo, molti dei quali definitivi con la recentissima sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 4843/2021.
12. La sentenza impugnata, avendo ritenuto che la pretesa creditoria van- tata involgesse, per un verso, il rapporto concessorio intercorrente tra la struttura e la P.A., in forza del quale la prima esercita una concessione di pubblico servizio e, per altro verso, la legittimità di atti amministrativi aventi valenza autoritativa, ha declinato la propria giurisdizione affer- mando la giurisdizione del giudice amministrativo.
13. Va, innanzitutto, disatteso il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata eccepita la nullità della sentenza per vizio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c. per avere rilevato d'ufficio il relativo vizio senza sottoporlo previamente alle parti.
14. Al riguardo va richiamato l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, per il quale «le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d'ufficio, vanno sottopo- ste alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevo- lezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle do- mande giudiziali» (cfr. Cass. n. 19372 del 2015).
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 15. Diverse conclusioni si impongono, viceversa, con riguardo al secondo motivo di impugnazione.
16. Il sistema dell'accreditamento introdotto e disciplinato dagli artt. 8, 8- bis, 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, seguito dalle leggi di riordino della finanza pubblica degli anni 1994, 1995 e 1996, e perfezionato con l'art. 32, comma 8, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, si fonda sul continuativo in- serimento, all'interno del Servizio sanitario regionale (SSR), delle strutture accreditate che lo espandono, fornendo prestazioni identiche a quelle erogate dalle strutture pubbliche e consentendo agli assistiti di scegliere liberamente il soggetto al quale rivolgersi.
17. Il rimborso delle prestazioni rese avviene sulla base di accordi contrat- tuali (art.
8-quinquies, già cit.) intercorsi tra Regioni e soggetti accreditati che, tra l'altro, definiscono, con riferimento alle diverse prestazioni, l'ammontare delle tariffe dovute.
18. I due piani descritti sono differenti e, mentre il primo segmento è pre- valentemente connotato da atti amministrativi aventi natura autoritativa, come tali attratti, nel caso di impugnativa con contestazione della loro le- gittimità, alla cognizione del giudice amministrativo, il secondo, di contro, ha natura prettamente negoziale e privatistica e, rispetto a tutte le conte- stazioni che insorgono, involgendo il flusso dei rapporti contrattuali e pa- trimoniali, deve affermarsi la giurisdizione a decidere del giudice ordina- rio.
19. L'assunto, d'altra parte, è confermato dalla statuizione del TAR Paler- mo che, pur trattando della legittimità del D.A. n. 170/2013 e del D.A. n. 1977/2007, ha comunque lasciato impregiudicata ogni ragione di credito ed ogni pretesa riguardante le modalità di recupero, seppur, ovviamente, l'entità delle somme da ripetere potrebbe discendere direttamente dalla vigenza dei predetti atti amministrativi.
20. Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, perché trattasi di controversia “il cui petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di un'obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto con- cessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria ec- cepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autorita- tive adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti re- pliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con effi-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 cacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fonda- mento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il petitum sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (così Cass., n. 372 del 2021).
21. Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di appello intro- dotto nel 2019, la causa dovrà essere rimessa al giudice di primo grado, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 5.010,00 (di cui euro 1.490 per studio, euro 960 per fase introdut- tiva ed euro 2.560 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto dalla società
[...] nei confronti dell Parte_1 Controparte_5 con citazione del 17/1/2019 e in riforma della sen-
[...] tenza n. 640/2018, pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 14- 19/06/2018, dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordina- ria;
• dispone la remissione della causa al Giudice di primo grado e fissa alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
• condanna l' al rimborso Controparte_3 delle spese processuali in favore della società Parte_1 che liquida in complessivi euro 5.010,00 oltre spese
[...] generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino. 23.
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