Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 857
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi formali dell'atto impugnato

    L'atto impugnato contiene il richiamo alla ingiunzione prodromica non impugnata, la causale del credito e la specificazione delle somme dovute. Il fermo amministrativo è motivato mediante richiamo degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Carenza dei presupposti impositivi

    Il motivo è inammissibile poiché attinente al merito della pretesa creditoria, la quale è divenuta definitiva per mancata impugnazione degli atti prodromici (avviso di accertamento e ingiunzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 857
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 857
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo