CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 857/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6826/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EA RL - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 674659-22990417 CONT. CONS. BON 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.10.2024 al Consorzio di Bonifica del Tirreno Cosentino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ad EA s.r.l., in pari data depositato,la sig.ra Ricorrente_1 , CF. CF_Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_ , ivi residente,impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 22990417, ricevuto in data 11.10.2024, con il quale ,sulla scorta di precedente ingiunzione di pagamento notificata in data 12.2.2024 e rimasta inadempiuta, veniva preannunciata l'iscrizione del fermo sul veicolo targato Targa_1 per un credito di € 115,14 relativo a contributi consortili anno 2020.
Deduceva la ricorrente che l'impugnato provvedimento costituiva il primo atto pervenuto in relazione all'annualità 2020 ed eccepiva che esso risultava viziato per carenza dei requisiti essenziali di forma- contenuto e per difetto di motivazione. Deduceva, inoltre,nel merito che esso era comunque illegittimo per carenza dei presupposti impositivi, stante l'assenza di benefico per gli immobili assoggettati a tributo derivante da eventuali opere consortili.
Chiedeva ,quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
*Si costituiva in giudizio EA RL , che in via preliminare , evidenziava come la pretesa impositiva, determinata con l'avviso di pagamento n. 15245309 del 29.12.2022, inviato dal Consorzio al ricorrente., era stata poi ulteriormente estrinsecata con la corretta notificazione di successivi atti ,ossia :-la richiesta formale n.
17333092 notificata in data 05/07/2023;-l'avviso di accertamento n. 17876654 notificato in data 16/11/2023 ;-
l'ingiunzione di pagamento n. 1060203 notificata in data 12/02/2024.
Alla luce di ciò ,eccepiva l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa tributaria sia nell'an che nel quantum, dal momento che,in mancanza di impugnazione di alcuno degli atti prodromici su menzionati, la pretesa era ormai divenuta definitiva e non più sindacabile;
eccepiva ,comunque la propria carenza di legittimazione in ordine al merito della pretesa, trattandosi di valutazioni di competenza dell'Ente impositore e contestava infine anche i pretesi vizi formali lamentati dal ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese ,da distrarsi in favore del difensore costituito.
Nessuno si costituiva per il Consorzio.
All'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 ,fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Il ricorso non può trovare accoglimento. Invero:
-quanto alla asserita mancanza di notifica di atti prodromici, non può non rilevarsi che la resistente ha dato ampia dimostrazione della pregressa conoscenza della pretesa da parte del ricorrente, stante la avvenuta notifica di vari atti presupposti ( avviso di accertamento, ed ingiunzione) ; donde l'infondatezza della doglianza del ricorrente;
-parimenti infondato è il motivo inerente pretesi vizi formali dell'atto impugnato,quali il difetto di motivazione e la mancanza di elementi essenziali;
esaminando l'atto ,risulta invece che esso contiene non solo il richiamo alla prodromica ingiunzione non impugnata, ma anche l'indicazione della causale del credito nonché la specificazione delle somme dovute , distinte per tributo,interessi e spese;
del resto, come statuito dalla
Suprema Corte ( cfr. ord.808/2018) , il provvedimento di fermo risponde ad un modello ministeriale, che correttamente prevede che esso sia motivato mediante richiamo degli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano di allegazione all'atto impugnato.
-E',infine, inammissibile il motivo attinente al merito della pretesa azionata.
Il preavviso di fermo , poichè fa seguito a atti impositivi divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del
Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Ne consegue che non possono trovare ingresso in questa sede i motivi di doglianza
,indicati in ricorso e relativi alla mancanza dei benefici ,che parte ricorrente avrebbe dovuto far valere con l'impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico.
La mancata impugnazione del predetto avviso ha conseguito, infatti, il risultato di rendere definitiva la pretesa,
e quindi di rendere inammissibili in questa sede eccezioni inerenti il merito della pretesa creditoria, ormai cristallizzatosi.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
.La Corte,in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di EA RL e per essa del suo difensore distrattario, liquidandole in euro 143,00,oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico
TT IA IL
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6826/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EA RL - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 674659-22990417 CONT. CONS. BON 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.10.2024 al Consorzio di Bonifica del Tirreno Cosentino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ad EA s.r.l., in pari data depositato,la sig.ra Ricorrente_1 , CF. CF_Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_ , ivi residente,impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 22990417, ricevuto in data 11.10.2024, con il quale ,sulla scorta di precedente ingiunzione di pagamento notificata in data 12.2.2024 e rimasta inadempiuta, veniva preannunciata l'iscrizione del fermo sul veicolo targato Targa_1 per un credito di € 115,14 relativo a contributi consortili anno 2020.
Deduceva la ricorrente che l'impugnato provvedimento costituiva il primo atto pervenuto in relazione all'annualità 2020 ed eccepiva che esso risultava viziato per carenza dei requisiti essenziali di forma- contenuto e per difetto di motivazione. Deduceva, inoltre,nel merito che esso era comunque illegittimo per carenza dei presupposti impositivi, stante l'assenza di benefico per gli immobili assoggettati a tributo derivante da eventuali opere consortili.
Chiedeva ,quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
*Si costituiva in giudizio EA RL , che in via preliminare , evidenziava come la pretesa impositiva, determinata con l'avviso di pagamento n. 15245309 del 29.12.2022, inviato dal Consorzio al ricorrente., era stata poi ulteriormente estrinsecata con la corretta notificazione di successivi atti ,ossia :-la richiesta formale n.
17333092 notificata in data 05/07/2023;-l'avviso di accertamento n. 17876654 notificato in data 16/11/2023 ;-
l'ingiunzione di pagamento n. 1060203 notificata in data 12/02/2024.
Alla luce di ciò ,eccepiva l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa tributaria sia nell'an che nel quantum, dal momento che,in mancanza di impugnazione di alcuno degli atti prodromici su menzionati, la pretesa era ormai divenuta definitiva e non più sindacabile;
eccepiva ,comunque la propria carenza di legittimazione in ordine al merito della pretesa, trattandosi di valutazioni di competenza dell'Ente impositore e contestava infine anche i pretesi vizi formali lamentati dal ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese ,da distrarsi in favore del difensore costituito.
Nessuno si costituiva per il Consorzio.
All'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 ,fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Il ricorso non può trovare accoglimento. Invero:
-quanto alla asserita mancanza di notifica di atti prodromici, non può non rilevarsi che la resistente ha dato ampia dimostrazione della pregressa conoscenza della pretesa da parte del ricorrente, stante la avvenuta notifica di vari atti presupposti ( avviso di accertamento, ed ingiunzione) ; donde l'infondatezza della doglianza del ricorrente;
-parimenti infondato è il motivo inerente pretesi vizi formali dell'atto impugnato,quali il difetto di motivazione e la mancanza di elementi essenziali;
esaminando l'atto ,risulta invece che esso contiene non solo il richiamo alla prodromica ingiunzione non impugnata, ma anche l'indicazione della causale del credito nonché la specificazione delle somme dovute , distinte per tributo,interessi e spese;
del resto, come statuito dalla
Suprema Corte ( cfr. ord.808/2018) , il provvedimento di fermo risponde ad un modello ministeriale, che correttamente prevede che esso sia motivato mediante richiamo degli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano di allegazione all'atto impugnato.
-E',infine, inammissibile il motivo attinente al merito della pretesa azionata.
Il preavviso di fermo , poichè fa seguito a atti impositivi divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del
Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Ne consegue che non possono trovare ingresso in questa sede i motivi di doglianza
,indicati in ricorso e relativi alla mancanza dei benefici ,che parte ricorrente avrebbe dovuto far valere con l'impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico.
La mancata impugnazione del predetto avviso ha conseguito, infatti, il risultato di rendere definitiva la pretesa,
e quindi di rendere inammissibili in questa sede eccezioni inerenti il merito della pretesa creditoria, ormai cristallizzatosi.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
.La Corte,in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di EA RL e per essa del suo difensore distrattario, liquidandole in euro 143,00,oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico
TT IA IL