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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 15/10/2024 al n. 863 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 15/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Chiappelli Alessandro Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del , con l'Avvocatura Controparte_1 Controparte_2
dello Stato sede di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria – vittime del dovere”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “a) Previa disapplicazione ed annullamento dei quattro decreti di rigetto della domanda amministrativa, tutti notificati a mezzo pec in data
14.03.2024; In via principale: b) previa dichiarazione di “imprescrittibilità” dell'azione di accertamento dello “Status” di “Vittima del dovere”, accertare e dichiarare lo
“Status” di “Vittima del dovere” del ricorrente, ex comma 563, art.1 l n 266/2005 e ss, per le infermità dedotte, cumulativamente e/o singolarmente considerate, in quanto di giustizia;
c) per l'effetto accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva (IC) del ricorrente, è pari al 31% ovvero altra percentuale accertata in conso di causa e ritenuta di giustizia, secondo i parametri di cui al DPR 181/2009; d) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, con condanna del resistente, CP_1
al riconoscimento ed erogazione dei benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge ed in particolare: -“Speciale elargizione”, ex art 5, comma I, legge n. 206/2004, per ogni punto percentuale di invalidità, da commisurarsi all'accertata percentuale di invalidità riconosciuta, con diritto all'adeguamento automatico come per legge ed esente da ogni imposta diretta o indiretta (art. 8, II comma l 206/04);
- “Speciale assegno vitalizio mensile”, ex art 5, comma III, legge 206/2004, dell'importo di Euro 1.033,00, a titolo di indennizzo, non reversibile, esente dal pagamento IRPEF, soggetto a perequazione automatica ex art 11 d lgs 503/92 e ss ed, oltre arretrati come legge dalla data degli eventi o altra data accertata e ritenuta di giustizia;
-“Assegno vitalizio mensile”, ex art 2, legge n. 407/1998, - nell'importo mensile originario di euro 258,00, attualmente di Euro 500,00, a far data dal
01.01.2004 ex art 4, co 238 l 350/03 (24.12.2003) ed esteso alle “Vittime del dovere/Equiparati” dal 01.01.2006 (DPR 243/06 art 4)-, di Euro 500,00 (Euro
Cinquecento/00), a titolo di indennizzo, non reversibile, esente dal pagamento
IRPEF, soggetto a perequazione automatica ex art 11 d lgs 503/92 e ss ed, oltre arretrati come legge dalla data degli eventi o altra data accertata e ritenuta di giustizia;
-esenzione dal pagamento dell'IRPEF e delle addizionali Comunali e
Regionali su stipendio o pensione;
-diritto a doppia annualità della pensione, ex art
2, comma 105, l 244/07 del 25.12.2007; -diritto ai medicinali di Fascia C gratuiti, beneficio di cui all'art 1 legge n. 203/00 del 19.07.2000; -beneficio ex art 9 l n 206/04, ai sensi del quale: “gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi, di tale matrice ed i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli, ed in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spese, per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'art 1 della legge 203/00 del 19.07.2000; - assistenza psicologica gratuita, ex art 6, comma II, l 206/04 e art 4, comma I, lett c), punto 2) DPR 243/2006, attuativo dell'art 1, co 565 l 266/05; -assegnazione di borse di studio, ex art 4, comma
1, lettera b), punto3) del DPR 243/2006, attuativo dell'art 1, comma 565 l 266/05, art
4 l 407/88 attuato con dpr 318/01, poi modificato con DPR 58/09 del 05.05.2009; - collocamento obbligatorio mirato a chiamata diretta, per moglie e figli della vittima, ex art 4, comma 1, lettera b) punto 2) DPR 243/06 attuativo dell'art 1, co 656 l 266/05, art 4l 407/98, l n 68/99; e) Condannare il convenuto, alla rifusione di tutte CP_1 le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato, dichiaratosi antistatario, per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; In via alternativa o subordinata: f) previa dichiarazione di “imprescrittibilità” dell'azione di accertamento dello “Status” di “Vittima del dovere”, accertare e dichiarare lo
“Status” di “Equiparato a Vittima del dovere” del ricorrente, ex comma 564, art.1 l n
266/2005 e ss, per le infermità dedotte, cumulativamente e/o singolarmente considerate, in quanto di giustizia;
g) per l'effetto accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva (IC) del ricorrente, è pari al 31% ovvero altra percentuale accertata in conso di causa e ritenuta di giustizia, secondo i parametri di cui al DPR 181/2009; h) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, con condanna del CP_1
resistente, al riconoscimento ed erogazione dei benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge ed in particolare:
-“Speciale elargizione”, ex art 5, comma I, legge n. 206/2004, per ogni punto percentuale di invalidità, da commisurarsi all'accertata percentuale di invalidità riconosciuta, con diritto all'adeguamento automatico come per legge ed esente da ogni imposta diretta o indiretta (art. 8, II comma l 206/04); - “Speciale assegno vitalizio mensile”, ex art 5, comma III, legge 206/2004, dell'importo di Euro 1.033,00, a titolo di indennizzo, non reversibile, esente dal pagamento IRPEF, soggetto a perequazione automatica ex art 11 d lgs 503/92 e ss ed, oltre arretrati come legge dalla data degli eventi o altra data accertata e ritenuta di giustizia;
-“Assegno vitalizio mensile”, ex art 2, legge n. 407/1998,, - nell'importo mensile originario di euro 258,00, attualmente di Euro 500,00, a far data dal 01.01.2004 ex art 4, co 238 l 350/03
(24.12.2003) ed estero alle “Vittime del dovere/Equiparati” dal 01.01.2006 (DPR
243/06 art 4)-, di Euro 500,00 (Euro Cinquecento/00), a titolo di indennizzo, non reversibile, esente dal pagamento IRPEF, soggetto a perequazione automatica ex art 11 d lgs 503/92 e ss ed, oltre arretrati come legge dalla data degli eventi o altra data accertata e ritenuta di giustizia;
-esenzione dal pagamento dell'IRPEF e delle addizionali Comunali e Regionali su stipendio o pensione;
-diritto a doppia annualità della pensione, ex art 2, comma 105, l 244/07 del 25.12.2007; -diritto ai medicinali di
Fascia C gratuiti, beneficio di cui all'art 1 legge n. 203/00 del 19.07.2000; -beneficio ex art 9 l n 206/04, ai sensi del quale: “gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi, di tale matrice ed i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli, ed in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spese, per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'art 1 della legge 203/00 del
19.07.2000”; -assistenza psicologica gratuita, ex art 6, comma II, l 206/04 e art 4, comma I, lett c), punto 2) DPR 243/2006, attuativo dell'art 1, co 565 l 266/05; - assegnazione di borse di studio, ex art 4, comma 1, lettera b), punto3) del DPR
243/2006, attuativo dell'art 1, comma 565 l 266/05, art 4 l 407/88 attuato con dpr
318/01, poi modificato con DPR 58/09 del 05.05.2009; -collocamento obbligatorio mirato a chiamata diretta, per moglie e figli della vittima, ex art 4, comma 1, lettera b) punto 2) DPR 243/06 attuativo dell'art 1, co 656 l 266/05, art 4l 407/98, l n 68/99; i)
Condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese competenze ed CP_1 onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato, dichiaratosi antistatario, per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.
In ogni caso: l) Condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese CP_1 competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato, dichiaratosi antistatario, per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; Si chiede espressamente, la condanna del resistente, al pagamento delle spese per lite/resistenza CP_1
temeraria, -ex art 96 cpc-, in quanto ha posto in essere una condotta omissiva ed ostativa dei diritto del ricorrente, rigettando la domanda amministrativa, sulla scorta di motivazioni, palesemente pretestuose ed inconferenti, in contrasto con i risalenti e concordanti, principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, il tutto in contrasto con i principi costituzionali del “Giusto processo” ex art 111 Costituzione.
In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda per prescrizione decennale o quinquennale sui singoli ratei delle poste vitalizie;
In subordine, rigettare nel merito il ricorso per mancanza di presupposti di legge, per tutti i motivi articolati;
in ulteriore subordine, contenere il quantum in applicazione del divieto di cumulo rivalutazione monetaria – interessi legali – accessori di legge;
in ulteriore subordine, ci si rimette sull'opportunità di espletare una consulenza medicolegale per stabilire an e quantum dell'invalidità permanente, riservando sin d'ora la nomina di un c.t.p.; spese comunque compensate, tenuto conto della complessità e particolarità della materia, delle discordanti pronunce nonché della mancanza di disposizioni che non hanno potuto aggiungere le necessarie nuove coperture. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/10/2024 il Tenente Colonnello
[...]
, in servizio presso il Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Parte_1
Giulia” sito in Udine, esponeva di aver presentato domanda, datata 23.10.2023, al per richiedere il riconoscimento dello status di Vittima del Controparte_1
Dovere ai sensi della Legge 266/05 e del D.P.R. 243/2006 e delle relative provvidenze economiche, in relazione alle infermità riportate in conseguenza di quattro eventi traumatici che egli aveva subito in diverse occasioni durante il servizio.
In particolare esponeva di aver subito le seguenti lesioni: Parte_2
- in data 24.11.1988 “contusione con escoriazione ginocchio sinistro” a seguito di una colluttazione durante un servizio finalizzato alla ricerca di catturandi;
- in data 25.12.1988 “contusione frontale e contusione con stiramento del tendine del quadricipite del ginocchio sinistro” durante un servizio perlustrativo automontato finalizzato al contrasto alla criminalità in cui era stato coinvolto in una collisione con un altro veicolo;
- in data 04.12.1992 “trauma delle ossa nasali e trauma contusivo con escoriazione dell'arto superiore sinistro” durate una colluttazione con un soggetto resosi autore un furto. In seguito a tale intervento veniva, altresì, sottoposto a protocollo sanitario in quanto il soggetto posto in arresto era risultato affetto da epatite e sieropositivo ad HIV;
- in data 27.05.1997 “contusione all'avambraccio destro e primo dito della mano sinistra, escoriazione all'anca e al ginocchio destro e frattura al capitello radiale destro” durante l'arresto di un soggetto responsabile di furto con strappo.
L'Amministrazione dell'Interno, competente ai sensi del D.P.R. 510/99 per il riconoscimento del richiesto status, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente poiché presentata oltre il termine decennale di prescrizione e, in ogni caso, in quanto le lesioni subite dal ricorrente, seppure occorse durante lo svolgimento di servizi di istituto, non erano riconducibili alle categorie di cui all'art. 1 comma 563 e comma 564 della L. 266/05.
Il ricorrente chiedeva, quindi, che venisse accertato il suo status di vittima del dovere o di soggetto equiparato, con riconoscimento dei benefici previsti in relazione alla misura di invalidità, rappresentando che nella materia de qua era certamente imprescrittibile l'azione volta al riconoscimento dello status.
2. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso ed Controparte_1 insistendo sull'eccezione di prescrizione.
3. La causa era istruita solo documentalmente. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 15/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
L'art. 1, comma 563 della l. n. 266/2005, a cui è seguito il regolamento di esecuzione n. 243/2006, include nel novero dei soggetti da considerarsi “Vittime del dovere” tutti i “dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento di funzioni di Istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificati: a) nel contrasto con ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori i confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le
“particolari condizioni ambientali od operative”.
Il DPR n. 243/2006 ha precisato, con riferimento al comma 564, che le “missioni” sono quelle di qualsiasi natura, quale che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente, laddove le
“particolari condizioni ambientali e operative” implicano “l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di Istituto”.
La speciale tutela di cui al comma 563 è riservata alle sole ipotesi in cui vi sia un nesso di causalità immediata tra l'evento pregiudizievole e l'intervento effettuato nello svolgimento di una o più delle attività elencate nell'elenco di cui all'art.1, comma 563 della l. n. 266/2005 e non da una causa accidentale solo per caso verificatasi nel mentre il dipendente presta servizio. Deve essere, altresì, escluso che l'art. 1, comma 563 richieda l'esposizione ad un rischio particolare, eccedente l'ordinaria difficoltà e pericolosità dei servizi abituali, atteso che il legislatore ha ritenuto che tutte le attività di cui alle lettere a)-f) cit. siano intrinsecamente pericolose e pertanto meritevoli di una speciale tutela.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come il comma 563, a differenza del comma successivo, non preveda la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo sufficiente che anche l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità (ex multis
Cassazione Sezioni Unite n. 10791 del 2017, Cassazione Civile, sezione Lavoro, sentenza n. 26012 del 2018).
I fatti di causa non sono contestati, così come non è contestato il nesso di causalità sussistente tra le lesioni subite e l'espletamento dell'attività istituzionale, mentre è necessario verificare se le attività svolte, pur di carattere istituzionale, rientrino in una delle categorie di cui all'art. 1 comma 563.
Nel caso di specie il ricorrente ha riportato le allegate lesioni durante operazioni finalizzate alla ricerca di catturandi, durante operazioni di arresto di soggetti responsabili di furti e durante un servizio perlustrativo automontato, tutte attività che ben possono ricondursi alle attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità, allo svolgimento di servizi di ordine pubblico, nonché alle attività di tutela della pubblica incolumità di cui lettere a), b) ed e) dell'art. 1 comma 563 della L. n. 266 del 2005.
È, pertanto, accertato il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto "Vittima del
Dovere" ai sensi dell'articolo 563, comma 1 della legge n. 266/2005.
Quanto al grado di invalidità, essa deve essere riconosciuta nella misura del 31%, come richiesto da parte ricorrente, in quanto tale quantificazione è stata solo genericamente contestata da parte resistente e deve, dunque, darsi per pacifica.
Ne conseguirebbe il diritto del ricorrente: all'assegno vitalizio non reversibile di €.
500,00 previsto dalla legge n. 407/98; allo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 244/07; alla speciale elargizione ex art. 34 comma del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007; all'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 4, comma 1 lettera a) punto 2 del d.P.R. n. 243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005; all'assegnazione di borse di studio ex art. 4 comma 1 lettera b) punto 3) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con d.P.R. 5 maggio 2009 n.58; al collocamento obbligatorio ex art. 4 ,comma 1 lettera b) punto 2) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.
266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998, legge n.68 del 1999; all'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art.4 comma 1 lettera c punto 2 del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005; ai benefici fiscali ed esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ex art.1 comma 211 legge 11.12.2016 n.232.
Non può riconoscersi, invece, il diritto alla doppia annualità di pensione ex art. 5, comma 4 della L. 206/2004, esteso anche alle vittime del dovere dall'art. 2 comma
105 della L 244 del 2007 in quanto tale beneficio è previsto solo in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità e presuppone il decesso del dipendente.
Parimenti infondata è la domanda volta al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della L. 203/2000, ossia quello relativo al diritto ai medicinali di fascia C gratuiti.
Tale beneficio assistenziale, originariamente previsto dall'art. 1 della L. 203 del 2000 ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, è stato successivamente esteso agli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro famigliari ad opera dell'art. 2, comma 106, della L. 244/2007 che ha inserito un secondo periodo all'art. 9 della L. 206 del 2004. Tale provvidenza non risulta però tra quelle richiamate dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006, che non menziona comunque, in alcun modo, l'art. 9 sopra citato. Pertanto, il beneficio assistenziale in discorso non risulta tra quelli riconoscibili in favore delle vittime del dovere (cfr. Tribunale di Aosta, sentenza n. 169 del 2023).
Va ora esaminata l'eccezione sollevata dal convenuto secondo cui deve CP_1 ritenersi prescritto sia il diritto a vedersi riconosciuto lo status di “vittima del dovere”, sia il diritto alle singole conseguenti prestazioni.
Tale eccezione è parzialmente fondata.
La domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa, è imprescrittibile mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento (cfr. Cass. n. 7363/17 e n. 17440/22).
Quanto alla speciale elargizione, l'art. 5, comma 1, della L. 206/2004 prevede che essa sia corrisposta nella misura massima di euro 200.000,00 in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale. Tale elargizione, inizialmente prevista in favore delle sole vittime della criminalità e del terrorismo, è stata estesa anche alle altre vittime del dovere dalla legge n. 266/2005, entrata in vigore dal 01.01.2006.
Trattandosi di elargizione non periodica ma una tantum, il relativo diritto poteva essere esercitato fin dall'entrata in vigore della norma che lo estende anche alle vittime del dovere, sicché alla data della domanda amministrativa (23.10.2023) era già maturata la prescrizione estintiva.
Quanto invece al diritto all'assegno vitalizio di cui alla L. 407 del 2008 e a quello mensile di cui alla L. 206 del 2004 (da riconoscersi al ricorrente a fronte della riconosciuta invalidità del 31%, ossia non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, così come richiesto dalla normativa), gli stessi, in quanto aventi cadenza mensile, vanno riconosciuti nei limiti della prescrizione decennale.
I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti, infatti, alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale, che presuppone, invece, la liquidità del credito (Cass. Civ. Sez. Un. N. 10955 del 2022; Cass. Civ. Sez.
6 n. 18309 del 2020)
Devono pertanto ritenersi prescritti i ratei dell'assegno mensile di €. 500,00 e di quello di €. 1.033,00 maturati fino ad ottobre 2013.
Il ricorso va, quindi, accolto nei termini sino a qui specificati.
Le spese di lite, liquidate come dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno quindi integralmente poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Il parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente comporta il rigetto della domanda di condanna della parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto Parte_1
"Vittima del Dovere" ai sensi dell'articolo 1 comma 563 della legge n. 266/2005 con grado di invalidità pari al 31%; 2) accerta il diritto del ricorrente all'assegno vitalizio mensile non reversibile di €.
500,00 previsto dalla legge 407/98 e all'assegno vitalizio non reversibile di €.
1.033,00 mensili per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 244/07, con decorrenza 01.11.2013, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione;
all'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 4, comma 1 lettera a) punto 2 del d.P.R. n. 243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005; all'assegnazione di borse di studio ex art. 4 comma 1 lettera b) punto 3) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con d.P.R. 5 maggio 2009 n. 58; al collocamento obbligatorio ex art. 4, comma 1 lettera b) punto 2) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n. 266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998, legge n.68 del 1999; all'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art.4 comma 1 lettera c punto 2 del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005; ai benefici fiscali ed esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ex art.1 comma 211 legge
11.12.2016 n.232;
3) rigetta la domanda relativa al riconoscimento del diritto alla doppia annualità di pensione ex art. 5, comma 4 della L. 206/2004 e del diritto previsto dall'art. 1 della L.
203 del 2000 nonché del diritto alla speciale elargizione, l'art. 5, comma 1, della L.
206/2004;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 43,00 per esborsi, €. 3.500,00, per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi anticipatario.
Udine, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 15/10/2024 al n. 863 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 15/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Chiappelli Alessandro Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del , con l'Avvocatura Controparte_1 Controparte_2
dello Stato sede di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria – vittime del dovere”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “a) Previa disapplicazione ed annullamento dei quattro decreti di rigetto della domanda amministrativa, tutti notificati a mezzo pec in data
14.03.2024; In via principale: b) previa dichiarazione di “imprescrittibilità” dell'azione di accertamento dello “Status” di “Vittima del dovere”, accertare e dichiarare lo
“Status” di “Vittima del dovere” del ricorrente, ex comma 563, art.1 l n 266/2005 e ss, per le infermità dedotte, cumulativamente e/o singolarmente considerate, in quanto di giustizia;
c) per l'effetto accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva (IC) del ricorrente, è pari al 31% ovvero altra percentuale accertata in conso di causa e ritenuta di giustizia, secondo i parametri di cui al DPR 181/2009; d) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, con condanna del resistente, CP_1
al riconoscimento ed erogazione dei benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge ed in particolare: -“Speciale elargizione”, ex art 5, comma I, legge n. 206/2004, per ogni punto percentuale di invalidità, da commisurarsi all'accertata percentuale di invalidità riconosciuta, con diritto all'adeguamento automatico come per legge ed esente da ogni imposta diretta o indiretta (art. 8, II comma l 206/04);
- “Speciale assegno vitalizio mensile”, ex art 5, comma III, legge 206/2004, dell'importo di Euro 1.033,00, a titolo di indennizzo, non reversibile, esente dal pagamento IRPEF, soggetto a perequazione automatica ex art 11 d lgs 503/92 e ss ed, oltre arretrati come legge dalla data degli eventi o altra data accertata e ritenuta di giustizia;
-“Assegno vitalizio mensile”, ex art 2, legge n. 407/1998, - nell'importo mensile originario di euro 258,00, attualmente di Euro 500,00, a far data dal
01.01.2004 ex art 4, co 238 l 350/03 (24.12.2003) ed esteso alle “Vittime del dovere/Equiparati” dal 01.01.2006 (DPR 243/06 art 4)-, di Euro 500,00 (Euro
Cinquecento/00), a titolo di indennizzo, non reversibile, esente dal pagamento
IRPEF, soggetto a perequazione automatica ex art 11 d lgs 503/92 e ss ed, oltre arretrati come legge dalla data degli eventi o altra data accertata e ritenuta di giustizia;
-esenzione dal pagamento dell'IRPEF e delle addizionali Comunali e
Regionali su stipendio o pensione;
-diritto a doppia annualità della pensione, ex art
2, comma 105, l 244/07 del 25.12.2007; -diritto ai medicinali di Fascia C gratuiti, beneficio di cui all'art 1 legge n. 203/00 del 19.07.2000; -beneficio ex art 9 l n 206/04, ai sensi del quale: “gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi, di tale matrice ed i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli, ed in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spese, per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'art 1 della legge 203/00 del 19.07.2000; - assistenza psicologica gratuita, ex art 6, comma II, l 206/04 e art 4, comma I, lett c), punto 2) DPR 243/2006, attuativo dell'art 1, co 565 l 266/05; -assegnazione di borse di studio, ex art 4, comma
1, lettera b), punto3) del DPR 243/2006, attuativo dell'art 1, comma 565 l 266/05, art
4 l 407/88 attuato con dpr 318/01, poi modificato con DPR 58/09 del 05.05.2009; - collocamento obbligatorio mirato a chiamata diretta, per moglie e figli della vittima, ex art 4, comma 1, lettera b) punto 2) DPR 243/06 attuativo dell'art 1, co 656 l 266/05, art 4l 407/98, l n 68/99; e) Condannare il convenuto, alla rifusione di tutte CP_1 le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato, dichiaratosi antistatario, per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; In via alternativa o subordinata: f) previa dichiarazione di “imprescrittibilità” dell'azione di accertamento dello “Status” di “Vittima del dovere”, accertare e dichiarare lo
“Status” di “Equiparato a Vittima del dovere” del ricorrente, ex comma 564, art.1 l n
266/2005 e ss, per le infermità dedotte, cumulativamente e/o singolarmente considerate, in quanto di giustizia;
g) per l'effetto accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva (IC) del ricorrente, è pari al 31% ovvero altra percentuale accertata in conso di causa e ritenuta di giustizia, secondo i parametri di cui al DPR 181/2009; h) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, con condanna del CP_1
resistente, al riconoscimento ed erogazione dei benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge ed in particolare:
-“Speciale elargizione”, ex art 5, comma I, legge n. 206/2004, per ogni punto percentuale di invalidità, da commisurarsi all'accertata percentuale di invalidità riconosciuta, con diritto all'adeguamento automatico come per legge ed esente da ogni imposta diretta o indiretta (art. 8, II comma l 206/04); - “Speciale assegno vitalizio mensile”, ex art 5, comma III, legge 206/2004, dell'importo di Euro 1.033,00, a titolo di indennizzo, non reversibile, esente dal pagamento IRPEF, soggetto a perequazione automatica ex art 11 d lgs 503/92 e ss ed, oltre arretrati come legge dalla data degli eventi o altra data accertata e ritenuta di giustizia;
-“Assegno vitalizio mensile”, ex art 2, legge n. 407/1998,, - nell'importo mensile originario di euro 258,00, attualmente di Euro 500,00, a far data dal 01.01.2004 ex art 4, co 238 l 350/03
(24.12.2003) ed estero alle “Vittime del dovere/Equiparati” dal 01.01.2006 (DPR
243/06 art 4)-, di Euro 500,00 (Euro Cinquecento/00), a titolo di indennizzo, non reversibile, esente dal pagamento IRPEF, soggetto a perequazione automatica ex art 11 d lgs 503/92 e ss ed, oltre arretrati come legge dalla data degli eventi o altra data accertata e ritenuta di giustizia;
-esenzione dal pagamento dell'IRPEF e delle addizionali Comunali e Regionali su stipendio o pensione;
-diritto a doppia annualità della pensione, ex art 2, comma 105, l 244/07 del 25.12.2007; -diritto ai medicinali di
Fascia C gratuiti, beneficio di cui all'art 1 legge n. 203/00 del 19.07.2000; -beneficio ex art 9 l n 206/04, ai sensi del quale: “gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi, di tale matrice ed i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli, ed in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spese, per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'art 1 della legge 203/00 del
19.07.2000”; -assistenza psicologica gratuita, ex art 6, comma II, l 206/04 e art 4, comma I, lett c), punto 2) DPR 243/2006, attuativo dell'art 1, co 565 l 266/05; - assegnazione di borse di studio, ex art 4, comma 1, lettera b), punto3) del DPR
243/2006, attuativo dell'art 1, comma 565 l 266/05, art 4 l 407/88 attuato con dpr
318/01, poi modificato con DPR 58/09 del 05.05.2009; -collocamento obbligatorio mirato a chiamata diretta, per moglie e figli della vittima, ex art 4, comma 1, lettera b) punto 2) DPR 243/06 attuativo dell'art 1, co 656 l 266/05, art 4l 407/98, l n 68/99; i)
Condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese competenze ed CP_1 onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato, dichiaratosi antistatario, per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.
In ogni caso: l) Condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese CP_1 competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato, dichiaratosi antistatario, per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; Si chiede espressamente, la condanna del resistente, al pagamento delle spese per lite/resistenza CP_1
temeraria, -ex art 96 cpc-, in quanto ha posto in essere una condotta omissiva ed ostativa dei diritto del ricorrente, rigettando la domanda amministrativa, sulla scorta di motivazioni, palesemente pretestuose ed inconferenti, in contrasto con i risalenti e concordanti, principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, il tutto in contrasto con i principi costituzionali del “Giusto processo” ex art 111 Costituzione.
In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda per prescrizione decennale o quinquennale sui singoli ratei delle poste vitalizie;
In subordine, rigettare nel merito il ricorso per mancanza di presupposti di legge, per tutti i motivi articolati;
in ulteriore subordine, contenere il quantum in applicazione del divieto di cumulo rivalutazione monetaria – interessi legali – accessori di legge;
in ulteriore subordine, ci si rimette sull'opportunità di espletare una consulenza medicolegale per stabilire an e quantum dell'invalidità permanente, riservando sin d'ora la nomina di un c.t.p.; spese comunque compensate, tenuto conto della complessità e particolarità della materia, delle discordanti pronunce nonché della mancanza di disposizioni che non hanno potuto aggiungere le necessarie nuove coperture. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/10/2024 il Tenente Colonnello
[...]
, in servizio presso il Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Parte_1
Giulia” sito in Udine, esponeva di aver presentato domanda, datata 23.10.2023, al per richiedere il riconoscimento dello status di Vittima del Controparte_1
Dovere ai sensi della Legge 266/05 e del D.P.R. 243/2006 e delle relative provvidenze economiche, in relazione alle infermità riportate in conseguenza di quattro eventi traumatici che egli aveva subito in diverse occasioni durante il servizio.
In particolare esponeva di aver subito le seguenti lesioni: Parte_2
- in data 24.11.1988 “contusione con escoriazione ginocchio sinistro” a seguito di una colluttazione durante un servizio finalizzato alla ricerca di catturandi;
- in data 25.12.1988 “contusione frontale e contusione con stiramento del tendine del quadricipite del ginocchio sinistro” durante un servizio perlustrativo automontato finalizzato al contrasto alla criminalità in cui era stato coinvolto in una collisione con un altro veicolo;
- in data 04.12.1992 “trauma delle ossa nasali e trauma contusivo con escoriazione dell'arto superiore sinistro” durate una colluttazione con un soggetto resosi autore un furto. In seguito a tale intervento veniva, altresì, sottoposto a protocollo sanitario in quanto il soggetto posto in arresto era risultato affetto da epatite e sieropositivo ad HIV;
- in data 27.05.1997 “contusione all'avambraccio destro e primo dito della mano sinistra, escoriazione all'anca e al ginocchio destro e frattura al capitello radiale destro” durante l'arresto di un soggetto responsabile di furto con strappo.
L'Amministrazione dell'Interno, competente ai sensi del D.P.R. 510/99 per il riconoscimento del richiesto status, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente poiché presentata oltre il termine decennale di prescrizione e, in ogni caso, in quanto le lesioni subite dal ricorrente, seppure occorse durante lo svolgimento di servizi di istituto, non erano riconducibili alle categorie di cui all'art. 1 comma 563 e comma 564 della L. 266/05.
Il ricorrente chiedeva, quindi, che venisse accertato il suo status di vittima del dovere o di soggetto equiparato, con riconoscimento dei benefici previsti in relazione alla misura di invalidità, rappresentando che nella materia de qua era certamente imprescrittibile l'azione volta al riconoscimento dello status.
2. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso ed Controparte_1 insistendo sull'eccezione di prescrizione.
3. La causa era istruita solo documentalmente. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 15/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
L'art. 1, comma 563 della l. n. 266/2005, a cui è seguito il regolamento di esecuzione n. 243/2006, include nel novero dei soggetti da considerarsi “Vittime del dovere” tutti i “dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento di funzioni di Istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificati: a) nel contrasto con ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori i confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le
“particolari condizioni ambientali od operative”.
Il DPR n. 243/2006 ha precisato, con riferimento al comma 564, che le “missioni” sono quelle di qualsiasi natura, quale che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente, laddove le
“particolari condizioni ambientali e operative” implicano “l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di Istituto”.
La speciale tutela di cui al comma 563 è riservata alle sole ipotesi in cui vi sia un nesso di causalità immediata tra l'evento pregiudizievole e l'intervento effettuato nello svolgimento di una o più delle attività elencate nell'elenco di cui all'art.1, comma 563 della l. n. 266/2005 e non da una causa accidentale solo per caso verificatasi nel mentre il dipendente presta servizio. Deve essere, altresì, escluso che l'art. 1, comma 563 richieda l'esposizione ad un rischio particolare, eccedente l'ordinaria difficoltà e pericolosità dei servizi abituali, atteso che il legislatore ha ritenuto che tutte le attività di cui alle lettere a)-f) cit. siano intrinsecamente pericolose e pertanto meritevoli di una speciale tutela.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come il comma 563, a differenza del comma successivo, non preveda la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo sufficiente che anche l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità (ex multis
Cassazione Sezioni Unite n. 10791 del 2017, Cassazione Civile, sezione Lavoro, sentenza n. 26012 del 2018).
I fatti di causa non sono contestati, così come non è contestato il nesso di causalità sussistente tra le lesioni subite e l'espletamento dell'attività istituzionale, mentre è necessario verificare se le attività svolte, pur di carattere istituzionale, rientrino in una delle categorie di cui all'art. 1 comma 563.
Nel caso di specie il ricorrente ha riportato le allegate lesioni durante operazioni finalizzate alla ricerca di catturandi, durante operazioni di arresto di soggetti responsabili di furti e durante un servizio perlustrativo automontato, tutte attività che ben possono ricondursi alle attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità, allo svolgimento di servizi di ordine pubblico, nonché alle attività di tutela della pubblica incolumità di cui lettere a), b) ed e) dell'art. 1 comma 563 della L. n. 266 del 2005.
È, pertanto, accertato il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto "Vittima del
Dovere" ai sensi dell'articolo 563, comma 1 della legge n. 266/2005.
Quanto al grado di invalidità, essa deve essere riconosciuta nella misura del 31%, come richiesto da parte ricorrente, in quanto tale quantificazione è stata solo genericamente contestata da parte resistente e deve, dunque, darsi per pacifica.
Ne conseguirebbe il diritto del ricorrente: all'assegno vitalizio non reversibile di €.
500,00 previsto dalla legge n. 407/98; allo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 244/07; alla speciale elargizione ex art. 34 comma del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007; all'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 4, comma 1 lettera a) punto 2 del d.P.R. n. 243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005; all'assegnazione di borse di studio ex art. 4 comma 1 lettera b) punto 3) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con d.P.R. 5 maggio 2009 n.58; al collocamento obbligatorio ex art. 4 ,comma 1 lettera b) punto 2) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.
266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998, legge n.68 del 1999; all'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art.4 comma 1 lettera c punto 2 del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005; ai benefici fiscali ed esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ex art.1 comma 211 legge 11.12.2016 n.232.
Non può riconoscersi, invece, il diritto alla doppia annualità di pensione ex art. 5, comma 4 della L. 206/2004, esteso anche alle vittime del dovere dall'art. 2 comma
105 della L 244 del 2007 in quanto tale beneficio è previsto solo in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità e presuppone il decesso del dipendente.
Parimenti infondata è la domanda volta al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della L. 203/2000, ossia quello relativo al diritto ai medicinali di fascia C gratuiti.
Tale beneficio assistenziale, originariamente previsto dall'art. 1 della L. 203 del 2000 ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, è stato successivamente esteso agli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro famigliari ad opera dell'art. 2, comma 106, della L. 244/2007 che ha inserito un secondo periodo all'art. 9 della L. 206 del 2004. Tale provvidenza non risulta però tra quelle richiamate dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006, che non menziona comunque, in alcun modo, l'art. 9 sopra citato. Pertanto, il beneficio assistenziale in discorso non risulta tra quelli riconoscibili in favore delle vittime del dovere (cfr. Tribunale di Aosta, sentenza n. 169 del 2023).
Va ora esaminata l'eccezione sollevata dal convenuto secondo cui deve CP_1 ritenersi prescritto sia il diritto a vedersi riconosciuto lo status di “vittima del dovere”, sia il diritto alle singole conseguenti prestazioni.
Tale eccezione è parzialmente fondata.
La domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa, è imprescrittibile mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento (cfr. Cass. n. 7363/17 e n. 17440/22).
Quanto alla speciale elargizione, l'art. 5, comma 1, della L. 206/2004 prevede che essa sia corrisposta nella misura massima di euro 200.000,00 in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale. Tale elargizione, inizialmente prevista in favore delle sole vittime della criminalità e del terrorismo, è stata estesa anche alle altre vittime del dovere dalla legge n. 266/2005, entrata in vigore dal 01.01.2006.
Trattandosi di elargizione non periodica ma una tantum, il relativo diritto poteva essere esercitato fin dall'entrata in vigore della norma che lo estende anche alle vittime del dovere, sicché alla data della domanda amministrativa (23.10.2023) era già maturata la prescrizione estintiva.
Quanto invece al diritto all'assegno vitalizio di cui alla L. 407 del 2008 e a quello mensile di cui alla L. 206 del 2004 (da riconoscersi al ricorrente a fronte della riconosciuta invalidità del 31%, ossia non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, così come richiesto dalla normativa), gli stessi, in quanto aventi cadenza mensile, vanno riconosciuti nei limiti della prescrizione decennale.
I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti, infatti, alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale, che presuppone, invece, la liquidità del credito (Cass. Civ. Sez. Un. N. 10955 del 2022; Cass. Civ. Sez.
6 n. 18309 del 2020)
Devono pertanto ritenersi prescritti i ratei dell'assegno mensile di €. 500,00 e di quello di €. 1.033,00 maturati fino ad ottobre 2013.
Il ricorso va, quindi, accolto nei termini sino a qui specificati.
Le spese di lite, liquidate come dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno quindi integralmente poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Il parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente comporta il rigetto della domanda di condanna della parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto Parte_1
"Vittima del Dovere" ai sensi dell'articolo 1 comma 563 della legge n. 266/2005 con grado di invalidità pari al 31%; 2) accerta il diritto del ricorrente all'assegno vitalizio mensile non reversibile di €.
500,00 previsto dalla legge 407/98 e all'assegno vitalizio non reversibile di €.
1.033,00 mensili per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 244/07, con decorrenza 01.11.2013, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione;
all'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 4, comma 1 lettera a) punto 2 del d.P.R. n. 243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005; all'assegnazione di borse di studio ex art. 4 comma 1 lettera b) punto 3) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con d.P.R. 5 maggio 2009 n. 58; al collocamento obbligatorio ex art. 4, comma 1 lettera b) punto 2) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n. 266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998, legge n.68 del 1999; all'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art.4 comma 1 lettera c punto 2 del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005; ai benefici fiscali ed esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ex art.1 comma 211 legge
11.12.2016 n.232;
3) rigetta la domanda relativa al riconoscimento del diritto alla doppia annualità di pensione ex art. 5, comma 4 della L. 206/2004 e del diritto previsto dall'art. 1 della L.
203 del 2000 nonché del diritto alla speciale elargizione, l'art. 5, comma 1, della L.
206/2004;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 43,00 per esborsi, €. 3.500,00, per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi anticipatario.
Udine, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli