Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10248 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Domenico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/01/1980, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Antonio
Lampis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 07/10/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
07/10/2017 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 2017, numero 201, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario in data 7 ottobre 2017 in Cagliari, e trascritto al n. 201, Parte
II, Serie A, Anno 2017, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cagliari, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Cagliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Pag. 2 di 4 B) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali _1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Il figlio minore continuerà a mantenere il proprio domicilio preso la casa materna.
C) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il signor _1
verserà alla RA , entro i primi 5 giorni Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, la somma di € 350,00, la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
Le parti concordano che in caso di missione all'estero, il signor Pt_1 corrisponderà mensilmente, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore l'ulteriore importo di € 350,00, ovvero, in detto periodo _1 corrisponderà un assegno di € 700,00.
Le parti concordano, inoltre, che in caso di missione in territorio nazionale di durata superiore alle tre settimane, il signor corrisponderà Pt_1 mensilmente, per tutta la durata della missione, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore l'ulteriore importo di € 150,00, _1 ovvero, in detto periodo corrisponderà un assegno di € 500,00.
Le parti concordano, infine, che l'assegno di mantenimento per il figlio minore non sarà soggetto a modifiche per alcuna causale, neppure in _1 caso di nascita di un ulteriore figlio del signor fatta salva Pt_1
l'impossibilità oggettiva dell'onerato di provvedere al pagamento per perdita della occupazione e del relativo reddito, anche da pensione.
Le parti concordano che la RA percepirà Controparte_1 integralmente l'assegno unico.
D) Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%, con onere di rimborso al genitore anticipatario.
Le spese straordinarie sono determinate così come indicate dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense.
E) In ordine ai diritti di visita del minore il signor , _1 Parte_1 genitore non collocatario, potrà vederlo e tenerlo con sé secondo gli accordi già in uso tra le parti, tenendo in adeguato conto la volontà del figlio ed il concorso di eventuali altri impegni.
In difetto di accordo, sempre previo consenso e disponibilità del minore, con le seguenti modalità:
Pag. 3 di 4 - a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato fino al lunedì mattina;
- due pomeriggi a settimana nei giorni del lunedì e del mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle 20, con prolungamento per la cena se gradito dal bimbo;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) e le festività pasquali alternativamente ( trascorrerà con ciascun genitore o il giorno di _1
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo);
- nelle vacanze estive, per 3 settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 1° giugno;
- nelle giornate festive infrasettimanali, ad anni alterni con la madre, il 28 aprile o il 2 giugno, il 1° novembre o l'8 dicembre;
- anche in deroga ai tempi ordinari di visita, nel giorno del proprio compleanno e nel giorno della Festa del PA (nei medesimi termini, la madre potrà tenere con sé il piccolo per il giorno del proprio compleanno e per la Festa della Mamma);
- ad anni alterni con la madre, nel giorno del compleanno del bambino.
F) In considerazione delle condizioni economiche dei ricorrenti, la parti concordano che nessun assegno divorzile è dovuto dal signor Parte_1 alla RA . Controparte_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4