CASS
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/11/2024, n. 29994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29994 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20447/2019) proposto da: GESTISPORT Società cooperativa sportiva dilettantistica (C.F.: 08292440156), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Giovanni Antonino Zagra;
- ricorrente -
contro PRIMARIA S.r.l. (C.F.: 03931130284), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti RA GG e IO DO, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Asolone n. 8, presso lo studio dell’Avv. Milena Liuzzi;
R.G.N. 20447/19 U.P. 24/10/2024 Vendita – Garanzia del corretto funzionamento – Risoluzione – Omessa pronuncia sul pagamento del prezzo Civile Sent. Sez. 2 Num. 29994 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 20/11/2024 2 - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché COSTER Group S.r.l. (C.F.: 09712950964), già Regula S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via E.Q. Visconti n. 103, presso lo studio dell’Avv. Carlo Segnalini, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Danilo Cerrato, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e NATURE Power di OR SA S.a.s. (C.F.: 09451510011), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2186/2019, pubblicata il 20 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
esaminato l’atto di rinuncia agli atti, alle azioni e alle domande a cura di Primaria S.r.l. del 25 luglio 2024, notificato via PEC in pari data;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
3 lette le memorie illustrative depositate nell’interesse della Primaria S.r.l. e della OS Group S.r.l., ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Milena Liuzzi – per delega dell’Avv. RA GG – per la controricorrente e ricorrente incidentale. FATTI DI CAUSA 1.– La RT Società cooperativa sportiva dilettantistica conveniva, davanti al Tribunale di Monza, la Primaria S.r.l., la Termoariel di PO BR e CA S.n.c. (poi incorporata nella Regula S.r.l.) e la Nature Power di TO SA S.a.s., chiedendo l’adempimento del contratto di fornitura di un impianto di trattamento dell’aria nella struttura natatoria gestita dalla società attrice, domanda mutata, in corso di trattazione, in pronuncia di risoluzione del contratto relativo alla fornitura e all’avviamento di detto macchinario, con il risarcimento dei danni da inadempimento causati dalla fornitrice e dalle società che avevano partecipato al montaggio e alla messa in opera del macchinario. Si costituivano in giudizio le società convenute, le quali resistevano alle domande avversarie. La Primaria S.r.l. formulava domanda riconvenzionale con cui chiedeva che la società attrice fosse condannata al pagamento del saldo del prezzo di tale fornitura. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 987/2015, depositata il 26 marzo 2015, pronunciava la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento imputabile alla fornitrice e condannava la medesima fornitrice alla restituzione del prezzo 4 nonché al risarcimento dei danni, in solido con le altre società convenute. 2.– La Primaria S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando che il contratto concluso tra le parti doveva essere qualificato come vendita, avente ad oggetto il macchinario con tutte le concordate caratteristiche idonee a consentirne il regolare funzionamento, senza che alcun incarico fosse stato conferito dalla fornitrice alle altre società evocate in causa. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda di risoluzione e per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo del prezzo. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la RT Società cooperativa sportiva dilettantistica, la quale instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell’appello, rilevando che, nel caso di accoglimento del gravame, le altre società evocate in causa fossero condannate al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in appello anche la Nature Power di TO SA S.a.s., la quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello principale e spiegava appello incidentale, con cui chiedeva che fosse escluso qualsiasi profilo di responsabilità a suo carico per i fatti dannosi lamentati. Si costituiva altresì la Regula S.r.l., chiedendo la reiezione di ogni domanda nei suoi confronti e proponendo appello incidentale, al fine di ottenere che fosse riconosciuto che nulla era dovuto in relazione ai fatti addotti dalla RT. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento 5 dell’appello principale e degli appelli incidentali spiegati, in riforma della pronuncia impugnata, respingeva le domande proposte dalla RT Società cooperativa sportiva dilettantistica nei confronti della Primaria S.r.l., della Regula S.r.l. e della Nature Power di TO SA S.a.s. e condannava la RT alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il contratto concluso tra la RT e la società fornitrice Primaria doveva qualificarsi come compravendita e non implicava obblighi relativi alla verifica delle modalità di funzionamento del macchinario, posto che l’obbligo di curare il primo avviamento doveva intendersi riferito alla sola verifica della funzionalità meccanica del macchinario, una volta assemblato, e che inoltre la fornitrice non aveva reso indicazioni circa la possibilità di fruizione dell’impianto, se collocato in ambiente esterno;
b) che alla fornitrice – che aveva correttamente comunicato le dimensioni del macchinario – non erano imputabili le valutazioni delle altre società convenute circa l’utilizzabilità del macchinario in ambiente esterno;
c) che doveva perciò escludersi l’inadempimento grave della fornitrice, tale da legittimare la risoluzione del rapporto negoziale;
d) che, quanto alle altre società originarie convenute, non era stato dimostrato con chiarezza quali soggetti avessero partecipato ai colloqui valutativi in ordine alla collocazione del macchinario, sicché non potevano attribuirsi alle predette società comportamenti scorretti e ascriversi a detti comportamenti specifici profili di incidenza sul danno lamentato;
e) che l’originaria attrice non aveva provato l’incommerciabilità del macchinario comunque fornito e la 6 conseguente possibilità di attenuare il pregiudizio lamentato, ricorrendo alla vendita dell’impianto o alla permuta con altro adeguato. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la RT Società cooperativa sportiva dilettantistica. Ha resistito, con controricorso, la Primaria S.r.l., proponendo – a sua volta – ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. Ha resistito altresì, con controricorso, la OS Group S.r.l., già Regula S.r.l. È rimasta intimata la Nature Power di TO SA S.a.s. La Primaria S.r.l. ha rinunciato agli atti, alle azioni e alle domande. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All’esito, la Primaria S.r.l. e la OS Group S.r.l. hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell’art. 1490, primo comma, c.c., in relazione agli artt. 1453, 1455 e 1492 c.c., per avere la Corte di merito – pure a fronte della incontroversa circostanza per cui la società fornitrice aveva partecipato alle operazioni di avviamento del macchinario in ambiente esterno – 7 escluso che rientrasse tra le obbligazioni del venditore la garanzia del corretto funzionamento del bene fornito, cioè della fruibilità in condizioni normali e di compatibilità con le modalità d’uso correlate anche ai margini di tollerabilità dell’impatto acustico. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e costituente oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale – nell’escludere che la società fornitrice avesse reso indicazioni circa la fruibilità del macchinario anche se allocato in ambiente esterno – pretermesso la considerazione del documento indicizzato al n. 17 del fascicolo di parte attrice in primo grado, in cui sarebbe stata contenuta proprio l’indicazione della fornitrice circa l’utilizzabilità dell’impianto mediante allocazione in ambiente esterno, emergendo una risultanza tale da sovvertire in modo certo l’iter logico presupposto dalla decisione e l’esito decisorio stesso. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli artt. 1321, 1372, 1655 e 1298, secondo comma, c.c., per avere la Corte distrettuale – pur essendo incontroverso che le menzionate società convenute diverse dalla fornitrice avessero partecipato all’allocazione e al montaggio del macchinario in ambiente esterno – escluso o comunque omesso di considerare la sussistenza di un rapporto contrattuale de facto con la società odierna ricorrente, con la conseguente insorgenza di responsabilità risarcitoria solidale per la realizzazione di un prodotto non conforme al normale utilizzo. 8 E altresì con la violazione degli artt. 1218 e 1227, secondo comma, c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c., atteso che la Corte d’appello avrebbe annesso erroneamente rilevanza, ai fini dell’eventuale esclusione o attenuazione della responsabilità risarcitoria e dell’effetto dannoso, alla supposta incertezza sulla incommerciabilità del bene, non conforme all’utilizzo da parte dell’acquirente. 4.– L’unico motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità in parte qua della sentenza per violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c. ovvero l’omessa pronuncia sulla domanda proposta da Primaria S.r.l. in via riconvenzionale in primo grado e riproposta in grado d’appello, con cui questa aveva chiesto la condanna di RT al pagamento del complessivo importo di euro 16.150,20, a titolo di saldo del prezzo della fornitura eseguita. 5.– Preliminarmente si evidenzia, quanto al ricorso principale, che l’integrale e definitiva ammissione al passivo della RT (nelle more dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 826 del 23 dicembre 2021) anche del credito relativo al saldo del prezzo della fornitura (per il complessivo importo di euro 29.922,97), come emerge dai documenti prodotti dalla ricorrente incidentale, è indice inequivoco del sopravvenuto difetto di interesse del fallimento a coltivare l’odierno giudizio, che ha ad oggetto la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento della fornitrice, con la correlata richiesta di restituzione del corrispettivo versato. 9 Si tratta, infatti, di una condotta esecutiva di tale contratto, incompatibile con l’azione volta a privarlo di efficacia (escludendo la debenza del pagamento per il prezzo residuo). Il che è suffragato dalla prodotta e-mail del 1° settembre 2022, attraverso cui il curatore del fallimento della RT ha espressamente condiviso con il legale di Primaria la valutazione sulla carenza di interesse, conferendo mandato al legale della procedura “per concordare le formalità tecniche del caso” al fine di abbandonare la causa (abbandono mai formalizzato). All’esito, il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso non implica la cessazione della materia del contendere – la quale presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso –, ma deve essere equiparato alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal terzo comma di tale disposizione, la predetta carenza, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4952 del 23/02/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22781 del 20/07/2022; Sez. L, Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020). 6.– Con riferimento al ricorso incidentale, invece, la Primaria S.r.l. ha rinunciato agli atti, azioni e domande sul punto (rinuncia debitamente notificata alle controparti costituite), avendo comunque soddisfatto il proprio interesse all’esito della definitiva 10 ammissione al passivo fallimentare del credito per il quale ha contestato l’omessa pronuncia, sicché anche in questo caso il ricorso incidentale è divenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. 7.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili. Le spese e compensi di lite devono essere compensati per intero, in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse a coltivare le rispettive azioni, tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Mentre, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente principale deve essere condannata alla refusione delle spese verso la controricorrente OS Group S.r.l., spese che si liquidano come da dispositivo. Nell’ipotesi di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale, compensa interamente tra la ricorrente principale e la 11 ricorrente incidentale le spese di lite e condanna la ricorrente principale alla refusione, in favore della controricorrente OS Group S.r.l., delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro PRIMARIA S.r.l. (C.F.: 03931130284), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti RA GG e IO DO, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Asolone n. 8, presso lo studio dell’Avv. Milena Liuzzi;
R.G.N. 20447/19 U.P. 24/10/2024 Vendita – Garanzia del corretto funzionamento – Risoluzione – Omessa pronuncia sul pagamento del prezzo Civile Sent. Sez. 2 Num. 29994 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 20/11/2024 2 - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché COSTER Group S.r.l. (C.F.: 09712950964), già Regula S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via E.Q. Visconti n. 103, presso lo studio dell’Avv. Carlo Segnalini, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Danilo Cerrato, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e NATURE Power di OR SA S.a.s. (C.F.: 09451510011), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2186/2019, pubblicata il 20 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
esaminato l’atto di rinuncia agli atti, alle azioni e alle domande a cura di Primaria S.r.l. del 25 luglio 2024, notificato via PEC in pari data;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
3 lette le memorie illustrative depositate nell’interesse della Primaria S.r.l. e della OS Group S.r.l., ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Milena Liuzzi – per delega dell’Avv. RA GG – per la controricorrente e ricorrente incidentale. FATTI DI CAUSA 1.– La RT Società cooperativa sportiva dilettantistica conveniva, davanti al Tribunale di Monza, la Primaria S.r.l., la Termoariel di PO BR e CA S.n.c. (poi incorporata nella Regula S.r.l.) e la Nature Power di TO SA S.a.s., chiedendo l’adempimento del contratto di fornitura di un impianto di trattamento dell’aria nella struttura natatoria gestita dalla società attrice, domanda mutata, in corso di trattazione, in pronuncia di risoluzione del contratto relativo alla fornitura e all’avviamento di detto macchinario, con il risarcimento dei danni da inadempimento causati dalla fornitrice e dalle società che avevano partecipato al montaggio e alla messa in opera del macchinario. Si costituivano in giudizio le società convenute, le quali resistevano alle domande avversarie. La Primaria S.r.l. formulava domanda riconvenzionale con cui chiedeva che la società attrice fosse condannata al pagamento del saldo del prezzo di tale fornitura. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 987/2015, depositata il 26 marzo 2015, pronunciava la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento imputabile alla fornitrice e condannava la medesima fornitrice alla restituzione del prezzo 4 nonché al risarcimento dei danni, in solido con le altre società convenute. 2.– La Primaria S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando che il contratto concluso tra le parti doveva essere qualificato come vendita, avente ad oggetto il macchinario con tutte le concordate caratteristiche idonee a consentirne il regolare funzionamento, senza che alcun incarico fosse stato conferito dalla fornitrice alle altre società evocate in causa. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda di risoluzione e per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo del prezzo. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la RT Società cooperativa sportiva dilettantistica, la quale instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell’appello, rilevando che, nel caso di accoglimento del gravame, le altre società evocate in causa fossero condannate al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in appello anche la Nature Power di TO SA S.a.s., la quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello principale e spiegava appello incidentale, con cui chiedeva che fosse escluso qualsiasi profilo di responsabilità a suo carico per i fatti dannosi lamentati. Si costituiva altresì la Regula S.r.l., chiedendo la reiezione di ogni domanda nei suoi confronti e proponendo appello incidentale, al fine di ottenere che fosse riconosciuto che nulla era dovuto in relazione ai fatti addotti dalla RT. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento 5 dell’appello principale e degli appelli incidentali spiegati, in riforma della pronuncia impugnata, respingeva le domande proposte dalla RT Società cooperativa sportiva dilettantistica nei confronti della Primaria S.r.l., della Regula S.r.l. e della Nature Power di TO SA S.a.s. e condannava la RT alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il contratto concluso tra la RT e la società fornitrice Primaria doveva qualificarsi come compravendita e non implicava obblighi relativi alla verifica delle modalità di funzionamento del macchinario, posto che l’obbligo di curare il primo avviamento doveva intendersi riferito alla sola verifica della funzionalità meccanica del macchinario, una volta assemblato, e che inoltre la fornitrice non aveva reso indicazioni circa la possibilità di fruizione dell’impianto, se collocato in ambiente esterno;
b) che alla fornitrice – che aveva correttamente comunicato le dimensioni del macchinario – non erano imputabili le valutazioni delle altre società convenute circa l’utilizzabilità del macchinario in ambiente esterno;
c) che doveva perciò escludersi l’inadempimento grave della fornitrice, tale da legittimare la risoluzione del rapporto negoziale;
d) che, quanto alle altre società originarie convenute, non era stato dimostrato con chiarezza quali soggetti avessero partecipato ai colloqui valutativi in ordine alla collocazione del macchinario, sicché non potevano attribuirsi alle predette società comportamenti scorretti e ascriversi a detti comportamenti specifici profili di incidenza sul danno lamentato;
e) che l’originaria attrice non aveva provato l’incommerciabilità del macchinario comunque fornito e la 6 conseguente possibilità di attenuare il pregiudizio lamentato, ricorrendo alla vendita dell’impianto o alla permuta con altro adeguato. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la RT Società cooperativa sportiva dilettantistica. Ha resistito, con controricorso, la Primaria S.r.l., proponendo – a sua volta – ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. Ha resistito altresì, con controricorso, la OS Group S.r.l., già Regula S.r.l. È rimasta intimata la Nature Power di TO SA S.a.s. La Primaria S.r.l. ha rinunciato agli atti, alle azioni e alle domande. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All’esito, la Primaria S.r.l. e la OS Group S.r.l. hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell’art. 1490, primo comma, c.c., in relazione agli artt. 1453, 1455 e 1492 c.c., per avere la Corte di merito – pure a fronte della incontroversa circostanza per cui la società fornitrice aveva partecipato alle operazioni di avviamento del macchinario in ambiente esterno – 7 escluso che rientrasse tra le obbligazioni del venditore la garanzia del corretto funzionamento del bene fornito, cioè della fruibilità in condizioni normali e di compatibilità con le modalità d’uso correlate anche ai margini di tollerabilità dell’impatto acustico. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e costituente oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale – nell’escludere che la società fornitrice avesse reso indicazioni circa la fruibilità del macchinario anche se allocato in ambiente esterno – pretermesso la considerazione del documento indicizzato al n. 17 del fascicolo di parte attrice in primo grado, in cui sarebbe stata contenuta proprio l’indicazione della fornitrice circa l’utilizzabilità dell’impianto mediante allocazione in ambiente esterno, emergendo una risultanza tale da sovvertire in modo certo l’iter logico presupposto dalla decisione e l’esito decisorio stesso. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli artt. 1321, 1372, 1655 e 1298, secondo comma, c.c., per avere la Corte distrettuale – pur essendo incontroverso che le menzionate società convenute diverse dalla fornitrice avessero partecipato all’allocazione e al montaggio del macchinario in ambiente esterno – escluso o comunque omesso di considerare la sussistenza di un rapporto contrattuale de facto con la società odierna ricorrente, con la conseguente insorgenza di responsabilità risarcitoria solidale per la realizzazione di un prodotto non conforme al normale utilizzo. 8 E altresì con la violazione degli artt. 1218 e 1227, secondo comma, c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c., atteso che la Corte d’appello avrebbe annesso erroneamente rilevanza, ai fini dell’eventuale esclusione o attenuazione della responsabilità risarcitoria e dell’effetto dannoso, alla supposta incertezza sulla incommerciabilità del bene, non conforme all’utilizzo da parte dell’acquirente. 4.– L’unico motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità in parte qua della sentenza per violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c. ovvero l’omessa pronuncia sulla domanda proposta da Primaria S.r.l. in via riconvenzionale in primo grado e riproposta in grado d’appello, con cui questa aveva chiesto la condanna di RT al pagamento del complessivo importo di euro 16.150,20, a titolo di saldo del prezzo della fornitura eseguita. 5.– Preliminarmente si evidenzia, quanto al ricorso principale, che l’integrale e definitiva ammissione al passivo della RT (nelle more dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 826 del 23 dicembre 2021) anche del credito relativo al saldo del prezzo della fornitura (per il complessivo importo di euro 29.922,97), come emerge dai documenti prodotti dalla ricorrente incidentale, è indice inequivoco del sopravvenuto difetto di interesse del fallimento a coltivare l’odierno giudizio, che ha ad oggetto la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento della fornitrice, con la correlata richiesta di restituzione del corrispettivo versato. 9 Si tratta, infatti, di una condotta esecutiva di tale contratto, incompatibile con l’azione volta a privarlo di efficacia (escludendo la debenza del pagamento per il prezzo residuo). Il che è suffragato dalla prodotta e-mail del 1° settembre 2022, attraverso cui il curatore del fallimento della RT ha espressamente condiviso con il legale di Primaria la valutazione sulla carenza di interesse, conferendo mandato al legale della procedura “per concordare le formalità tecniche del caso” al fine di abbandonare la causa (abbandono mai formalizzato). All’esito, il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso non implica la cessazione della materia del contendere – la quale presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso –, ma deve essere equiparato alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal terzo comma di tale disposizione, la predetta carenza, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4952 del 23/02/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22781 del 20/07/2022; Sez. L, Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020). 6.– Con riferimento al ricorso incidentale, invece, la Primaria S.r.l. ha rinunciato agli atti, azioni e domande sul punto (rinuncia debitamente notificata alle controparti costituite), avendo comunque soddisfatto il proprio interesse all’esito della definitiva 10 ammissione al passivo fallimentare del credito per il quale ha contestato l’omessa pronuncia, sicché anche in questo caso il ricorso incidentale è divenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. 7.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili. Le spese e compensi di lite devono essere compensati per intero, in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse a coltivare le rispettive azioni, tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Mentre, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente principale deve essere condannata alla refusione delle spese verso la controricorrente OS Group S.r.l., spese che si liquidano come da dispositivo. Nell’ipotesi di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale, compensa interamente tra la ricorrente principale e la 11 ricorrente incidentale le spese di lite e condanna la ricorrente principale alla refusione, in favore della controricorrente OS Group S.r.l., delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda