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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1936 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/07/1969, rappresentata e difesa dall'avvocato FILOTTO SILVIA MARIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato FILOTTO SILVIA MARIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: reciproci obblighi di Legge.
2 – La dimora coniugale ubicata nel Comune di LD (VI) in Via Delle Tofane 23
a LD (VI) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, atteso che gli stessi Parte_1
non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
3 –Il Sig. trasferirà altrove la propria residenza, recandovi i propri effetti CP_1
personali entro tre mesi dalla data di deposito del ricorso, tenuto conto del periodo feriale.
4 – Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c intestato alla CP_1 Pt_1
medesima con BAN [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di contributo al mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 1.000,00 e così € 500,00 per ciascun figlio, assegno che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5 – Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e le parti dichiarano di attenersi a quanto previsto dal Protocollo
del Tribunale di Vicenza dell'ottobre 2017 su tale argomento.
6 – Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci: il mutuo fondiario prima casa
014 189475 contratto con La Banca delle Terre Venete dal Sig. ed erogato il CP_1
19.05.2021 di 150.000,00 € per la ristrutturazione della casa coniugale continuerà ad essere sostenuto, come sempre è stato dal momento dell'erogazione, da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in LD (VI) in data 03/10/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma Per_1 Per_2
mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) nonché di sostenere al 50%
le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
LD (VI) in Via Delle Tofane 23, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale. Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473.bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in LD (VI) in data 03/10/2009 con atto trascritto al n. 20, parte
I, anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LD
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1936 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/07/1969, rappresentata e difesa dall'avvocato FILOTTO SILVIA MARIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato FILOTTO SILVIA MARIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: reciproci obblighi di Legge.
2 – La dimora coniugale ubicata nel Comune di LD (VI) in Via Delle Tofane 23
a LD (VI) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, atteso che gli stessi Parte_1
non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
3 –Il Sig. trasferirà altrove la propria residenza, recandovi i propri effetti CP_1
personali entro tre mesi dalla data di deposito del ricorso, tenuto conto del periodo feriale.
4 – Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c intestato alla CP_1 Pt_1
medesima con BAN [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di contributo al mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 1.000,00 e così € 500,00 per ciascun figlio, assegno che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5 – Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e le parti dichiarano di attenersi a quanto previsto dal Protocollo
del Tribunale di Vicenza dell'ottobre 2017 su tale argomento.
6 – Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci: il mutuo fondiario prima casa
014 189475 contratto con La Banca delle Terre Venete dal Sig. ed erogato il CP_1
19.05.2021 di 150.000,00 € per la ristrutturazione della casa coniugale continuerà ad essere sostenuto, come sempre è stato dal momento dell'erogazione, da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in LD (VI) in data 03/10/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma Per_1 Per_2
mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) nonché di sostenere al 50%
le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
LD (VI) in Via Delle Tofane 23, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale. Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473.bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in LD (VI) in data 03/10/2009 con atto trascritto al n. 20, parte
I, anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LD
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i