TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
5.7.2022
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Massimiliano Rovetta,
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 45 Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Nicola Giuliano pec Email_2
, dall'avv. Andrea Merler pec e dall'avv. Nicola Tomasi Email_3
pec Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale e di merito:
a)
- accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia dell'1
dicembre 2017 sottoscritto tra le parti e successiva variazione del 9 febbraio 2018, per
esclusivo inadempimento del signor in forza della clausola risolutiva Parte_2
espressa ivi pattuita all'art. 15, per le ragioni tutte dedotte nel presente atto;
- accertata e dichiarata l'indebita trattenuta di somme non dovute a titolo di
provvigioni anticipate ma non maturate e di compensi provvigionali fissi non dovuti, per complessivi € 10.365,39;
- accertata e dichiarata la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli atti di concorrenza sleale posti in essere dal signor ai Parte_2
danni della già ed ora come dedotti nel presente atto, CP_1 Parte_1
con conseguente diminuzione del fatturato della ricorrente per € 54.835,52; per l'effetto condannare lo stesso signor alla restituzione delle somme Parte_2
indebitamente trattenute a titolo di provvigioni e compensi non dovuti, nonché a
risarcire i danni tutti patiti e patiendi, nessuno escluso, derivanti dalla condotta illecita
dallo stesso tenuta, nella misura complessiva di € 65.200,91 ovvero nella misura pagina 2 di 45 accertanda e/o determinanda in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche se del
caso in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria - se dovuta - ed interessi legali
dalla data del fatto o, comunque, dalla data del presente atto [ovvero quella ritenuta
dal Tribunale adito], al saldo;
b)
accertato e dichiarato che il signor è in possesso di materiale di Parte_2
proprietà della già ed ora in parte in forza di un CP_1 Parte_1
comodato d'uso del 13 novembre 2017, in parte per la restituzione del materiale,
precisamente indicato in narrativa, reso dallo Studio Dentistico Associato Ferrari, cliente della già ed ora per l'effetto condannare il signor CP_1 Parte_1
alla restituzione in favore della ricorrente di tali materiali.” Parte_2
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale adito:
respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
in via principale:
rigettare l'avversario ricorso e tutte le domande ex adverso proposte perché infondate
in fatto e in diritto, per i motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della presente
comparsa di costituzione e risposta;
in via riconvenzionale:
per i motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della presente comparsa di
costituzione e risposta, accertare e dichiarare la sussistenza di un credito in favore del
deducente Sig. nei confronti della ricorrente nella Parte_2 Parte_1
misura di Euro 26.000,00, o nella diversa maggiore o minore misura accertata in
giudizio o che il Giudice riterrà di giustizia anche in via equitativa, e per l'effetto, in pagina 3 di 45 accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare al Parte_1
pagamento in favore del deducente Sig. della suddetta somma, oltre Parte_2
interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
in ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte in via principale dalla società ricorrente
La società Controparte_2
premesso che:
✓ quale società preponente, la società successivamente incorporata CP_1
nell'odierna ricorrente, ha stipulato, in data 2.12.2017, con il qui convenuto quale agente, un contratto di agenzia a tempo indeterminato Parte_2
avente a oggetto la promozione, da parte di quest'ultimo, in qualità di plurimandatario, nell'area indicata nell'allegato A (“Trento e provincia, Bolzano e
provincia, Belluno e provincia, lista clienti diretti del Triveneto allegata, lista clienti esclusi, direzionale. Sig. e Sig. allegata”), volta alla conclusione dei Pt_3 Per_1
contratti di vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente (doc. 3 fasc. ric.), verso la corresponsione delle provvigioni indicate nell'allegato B, con successiva variazione in data 9.2.2018 dell'allegato B/C (doc. 4 fasc. ric.),
✓ con missiva del 20.11.2020 (doc. 7 fasc. ric.) la società ha comunicato “la CP_1
volontà e determinazione di risolvere il mandato di agenzia a Lei conferito, da pagina 4 di 45 ultimo, in data 1 febbraio 2018 e - ove occorra - il precedente mandato del 2
dicembre 2017 e successive variazioni, ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 pattuita nei contratti de quibus, in ragione del Suo
grave inadempimento e della violazione di più obblighi posti a Suo carico.
In particolare… soprattutto nel corso dell'anno 2020 Lei ha mostrato scarsi risultati in termini di fatturato, non raggiungendo gli obiettivi ed il budget di vendita pattuiti,
nonché risultando del tutto inattivo da diversi mesi e non trasmettendo proposte di vendita, né fornendo i dovuti report settimanali.
Inoltre, Lei non ha più partecipato alle riunioni aziendali [da ultimo nel mese settembre 2020] né ai webinar formativi e di aggiornamento organizzati da CP_1
così come si è rifiutato, senza alcuna ragionevole motivazione, di affiancare il
[...]
responsabile dell'area di riferimento per incontrare i clienti dopo aver manifestato la
Sua volontà di non proseguire più con l'attività di agente di commercio…”;
✓ in seguito essa è venuta a conoscenza che fin dal 2019 (quindi in costanza del rapporto di agenzia) il convenuto “aveva intrattenuto una stretta collaborazione con una società concorrente della – la Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l. – CP_1
che produce e commercializza gli stessi beni della società ricorrente, ovverosia tecnologia implantare, con altro marchio [“TA”]”, come, a suo dire, emerge:
▪ dalla mail pervenuta dall'agente (che era subentrato nella zona in Tes_1
precedenza assegnato al ricorrente) in data 1.12.2020 (doc. 8 fasc. ric.),
▪ dalla mail inviata dalla cliente dott.ssa in data 25.5.2021 all'agente Persona_2
(doc. 9 fasc. ric.); Tes_1
✓ sempre successivamente alla comunicazione della risoluzione del contratto di agenzia essa è venuta a conoscenza che il convenuto aveva costituito, in data 25.11.2019, con la società Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l. e con il dott. Persona_3
pagina 5 di 45 “storico cliente” di la società CP_1 Parte_4
“avente a oggetto la fornitura di beni e servizi in favore dei medici odontoiatrici”;
✓ il convenuto, al momento della stipulazione del contratto di agenzia con la società ricorrente, ha ricevuto “dei beni in comodato d'uso, con lettera di consegna… del 13
novembre 2017 (documento n. 5), ad oggi mai restituiti ed ancora in possesso dell'ex agente”;
✓ il convenuto ha ritirato dei beni resi dal cliente Ferrari Studio Dentistico Associato, omettendo, in violazione dell'obbligo ex clausola n. 8, lett. g) del contratto di agenzia,
di restituirli ad essa ricorrente (doc. 11 fasc. ric.);
✓ il convenuto, come riferito dal cliente dott. (doc. 12 fasc. ric.), ha Persona_4
incassato l'importo di € 359,06, di cui alla fattura n. 917/05 del 29.5.2020, emessa dalla società ricorrente per la fornitura di impianti dentari, omettendo di trasmetterlo a quest'ultima;
✓ il convenuto ha percepito il complessivo importo di € 2.265,39 a titolo di provvigioni in relazione ad affari promossi dal ricorrente presso clienti indicati nello “scadenziario clienti” (doc. 14 fasc. ric.), i quali non hanno pagato alla società ricorrente i corrispettivi dovuti;
✓ il convenuto ha percepito il complessivo importo di € 8.100,00 (come da conteggio
sub doc. 15 fasc. ric.) a titolo di “compensi provvigionali fissi non dovuti… in quanto per previsione contrattuale l'agente avrebbe maturato anche tali compensi solo per i primi dodici mesi di vigenza contrattuale, con la conseguenza che dal gennaio 2020 nulla era più dovuto a tale titolo”;
✓ i clienti “relativi alla zona di competenza dell'ex agente e facenti parte del suo
“pacchetto clienti”” e indicati nell'elenco sub doc. 16 fasc. ric. “nel corso del 2020
pagina 6 di 45 hanno diminuito se non azzerato i propri ordini rispetto all'anno precedente” perché
“verosimilmente… sviati verso la nuova società costituita dall'ex agente” –
propone:
1) domanda volta ad accertare “l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia… per esclusivo inadempimento” del convenuto “in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”;
2) domanda volta ad accertare “l'indebita trattenuta di somme non dovute a titolo di provvigioni anticipate ma non maturate e di compensi provvigionali fissi non dovuti, per complessivi € 10.365,39”;
3) domanda volta ad accertare “la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli atti di concorrenza sleale posti in essere dal signor ai danni Parte_2
della già ed ora con conseguente diminuzione del fatturato CP_1 Controparte_3
della ricorrente per € 54.835,52”;
4)
alla luce degli accertamenti di cui alle domande che precedono, domanda di condanna del convenuti “alla restituzione delle somme indebitamente trattenute Parte_2
a titolo di provvigioni e compensi non dovuti”, nonché al risarcimento dei danni nella misura di € 65.200,91 ed accessori;
5) domanda volta ad accertare che il convenuto “è in possesso di materiale di proprietà
della già ed ora in parte in forza di un comodato d'uso del CP_1 Parte_1
13 novembre 2017, in parte per la restituzione del materiale… reso dallo Studio pagina 7 di 45 Dentistico Associato Ferrari, cliente della già ed ora , con CP_1 Parte_1
conseguente condanna del convenuto “alla restituzione in favore della ricorrente di tali materiali”.
§2 le difese svolte e le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto
a)
In primo luogo il convenuto contesta i fatti posti dalla società Parte_2
preponente qui ricorrente a fondamento della risoluzione del contratto di agenzia comunicata in data 20.11.2020.
α
In ordine all'asserito mancato raggiungimento de “gli obiettivi ed il budget di vendita pattuiti” relativamente all'anno 2020, replica che:
✓ contrariamente a quanto indicato nel documento prodotto dalla società ricorrente sub
doc. 6, nessun budget era stato pattuito tra le parti per l'anno 2020 (tant' è vero che già per l'anno 2018 la variazione dell'allegato B/C del 9.2.2018 aveva previsto soltanto un “budget di area”);
✓ comunque nel periodo gennaio – ottobre 2020 (ma, a causa della pandemia, in sei mesi di lavoro effettivo) egli ha procurato affari per € 76.182,62 (come da fatture sub
doc. 13 fasc. conv.), quando il budget pattuito per un anno (1.11.2017-31.10.2018) era stato di € 90.625,00 (come da allegato C al contratto di agenzia stipulato in data
2.12.2017);
✓ inoltre nel precedente anno 2019, egli ha procurato affari per € 131.018,14 ossia un importo superiore del 14% rispetto al budget ivi indicato di € 115.000,00.
pagina 8 di 45 β
In ordine all'asserito mancato invio dei report settimanali, il convenuto sostiene di aver
“sempre adempiuto all'obbligazione di rendere i report periodici all'azienda, mediante l'invio di comunicazioni degli ordinativi alla società” in quanto “effettivamente i report sono sempre stati declinati in tal senso”.
γ
In ordine all'asserita sua mancata partecipazione alle riunioni aziendali ed agli incontri formativi e di aggiornamento organizzati da il convenuto sostiene che il loro CP_1
svolgimento nel 2020 è stato pressoché impossibile a causa della pandemia., tanto più che la sede dell'azienda della convenuta era ubicata in una “zona rossa”.
δ
In ordine all'asserito suo rifiuto di affiancare il responsabile dell'area di riferimento per incontrare i clienti, allega che “le parti avevano effettivamente raggiunto un accordo di soprassedere a tale affiancamento nel 2020 alla luce del momento pandemico, della pericolosità dei contatti ravvicinati, nonché dello stress e delle complicazioni cui erano soggetti i medici e gli
Studi odontoiatrici, che non risultavano disponibili ad incontrare personale in aggiunta a quello strettamente necessario”.
b)
Il convenuto afferma che “durante il periodo di vigenza del contratto con non ha Parte_1
mai proposto alcun altro brand a clienti, anzi, anche nell'anno 2020 ha generato (come dimostrato) un eccellente fatturato”.
Per_ In particolare nega di aver proposto allo Studio dott. prodotti diversi da quelli di
(tanto più che nel 2020 questo cliente ha “aumentato nel 2020 il suo Parte_1
ordinativa rispetto al 2019 passando da un ordinativo di € 9.322,57 ad uno di € 9.498,26”).
pagina 9 di 45 Sostiene, altresì, di non aver mai proposto alla dott.ssa alcun prodotto Persona_2
dell'azienda TA.
c)
Il convenuto afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la società non ha per oggetto la fornitura di beni Parte_4
e servizi in favore dei medici odontoiatrici e, quindi, non svolge un'impresa in concorrenza con la società ricorrente, ma esercita “un'attività di odontoiatrica nei confronti dei pazienti, mettendo a disposizione gli spazi attrezzati ai medici, che, in libera professione, avessero voluto curare i pazienti della società . Pt_4
Allega che egli, durante la sua ricerca di soci e capitali, ha proposto “l'acquisto di alcune quote del CSO anche al Sig. , socio e amministratore di e al tempo Persona_6 Parte_1
amministratore di , il quale, senza eccezione di sorta, dichiarò semplicemente di non essere CP_1
interessato all'iniziativa imprenditoriale”. Invece hanno accettato proposte simili nel gennaio e febbraio 2020 il dott. e nel settembre 2020 la società Ing. SS s.r.l.. Persona_3
Infine evidenzia che la società è rimasta Pt_4 Parte_4
“totalmente inattiva sino al giorno 27 aprile 2021, momento in cui giungeva l'autorizzazione sanitaria” (doc. 11 fasc. conv.).
d)
Il convenuto ammette di non aver restituito i beni ricevuti “in comodato d'uso” dalla società ricorrente all'epoca della stipulazione del contratto di agenzia (“Kit chirurgico – Kit demo – Asus ZenPad10”), ma adduce a giustificazione il fatto che “le parti non si sono più né sentite, né viste”; d'altronde non ha ritenuto di inviarli “posto che l'accordo prevede una valutazione delle parti sul tema dello stato conservativo degli stessi e l'agente voleva evitare pretestuose contestazioni da parte dell'ex preponente”.
pagina 10 di 45 e)
Il convenuto riconosce di aver ritirato i beni consegnati inizialmente allo Studio dott.
Ferrari poiché avevano una misura errata rispetto all'ordinativo, ma afferma di averli anche restituiti presso la sede operativa di ubicata in Bergamo. Parte_1
f)
Il convenuto nega di aver incassato dal dott. una somma pari a € 359,06. In Per_4
proposito evidenzia il carattere dubitativo della mail di data 1.7.2021 sub doc. 12
fasc.ric.).
g)
Il convenuto non contesta l'assunto, svolto dalla società ricorrente, secondo cui egli ha percepito il complessivo importo di € 2.265,39 a titolo di provvigioni in relazione ad affari promossi dal ricorrente presso clienti indicati nello “scadenziario clienti” (doc. 14
fasc. ric.), i quali non hanno pagato alla società ricorrente i corrispettivi dovuti.
h)
Il convenuto replica all'allegazione di parte ricorrente – secondo cui egli avrebbe percepito il complessivo importo di € 8.100,00 (come da conteggio sub doc. 15 fasc. ric.)
a titolo di “compensi provvigionali fissi non dovuti… in quanto per previsione contrattuale l'agente avrebbe maturato anche tali compensi solo per i primi dodici mesi di vigenza contrattuale, con la conseguenza che dal gennaio 2020 nulla era più dovuto a tale titolo” – allegando che:
“Le parti avevano altresì concordato una proroga, poi effettivamente posta in essere, per tutta la durata del rapporto, del compenso provvigionale fisso di € 1.000,00 che ai sensi dell'originario contratto di agenzia (doc. 2) per i primi dodici mesi veniva garantito all'agente, oltre le normali provvigioni, a titolo di rimborso spese.
pagina 11 di 45 Tale somma fissa veniva poi aumentata ad € 2.000,00 mensili, a motivo del fatto che l'agente non vendeva più il materiale del suo originario cliente , e detto materiale Parte_2 CP_4
veniva invece acquistato da e veniva poi da questa rivenduto. Si veda a tal proposito Parte_1
la fattura di vendita del 2016 emessa da (doc. 12) per la vendita di materiale alla società CP_4
IDS (società della moglie di Sig.ra - doc. 12 bis), tramite cui Parte_2 Parte_5 Parte_2
acquistava il materiale, cui poi ha rinunciato in favore di , motivo per cui le parti Parte_1
avevano concordato la corresponsione della somma di € 2.000,00 mensili a titolo di rimborso spese.”
i)
Infine nega che i clienti indicati dalla società ricorrente nell'elenco sub doc. 16 fasc. ric. abbiano, come sostiene parte ricorrente, “nel corso del 2020… diminuito se non azzerato i propri ordini rispetto all'anno precedente” perché “verosimilmente… sviati verso la nuova società costituita dall'ex agente”.
In proposito allega che, come emerge dal doc. 5-bis fasc. conv. (costituito da file particolareggiato e dettagliato del suddetto pacchetto clienti e fatturato), nel 2020 “molti clienti” hanno “acquistato beni per le medesime entità del passato ovvero [hanno] generato un fatturato addirittura maggiore rispetto al passato”; in particolare: sei clienti (Alfadental,
Clinica dentale Pavanetto, Laboratorio odontotecnico Di Fin, Dr. Marchese, Dr. Pezzo,
Dr. Busnardo) hanno effettuato ordini per la prima volta nell'anno 2020; cinque clienti
(Avi SE, Studio Ferrari, , ON FA, NN GU) hanno Persona_7
effettuato ordine nel 2020 “per il doppio e il triplo dell'anno precedente” e uno
( “per 10 volte tanto rispetto all'anno 2019”. Parte_6
In definitiva il convenuto sostiene che: “non sussiste nel caso di specie alcun inadempimento contrattuale imputabile al resistente Sig. che possa legittimamente giustificare Parte_2
l'applicazione della clausola risolutiva espressa prevista in contratto di agenzia ed invocata da pagina 12 di 45 controparte, o comunque che possa consentire di ritenere integrata una giusta causa di recesso, tale da consentire un'interruzione del rapporto contrattuale senza rispetto del termine di preavviso,
e senza corrispondere la relativa indennità sostitutiva (come pretenderebbe controparte).
Peraltro, contrariamente a quanto ex adverso affermato, in caso di risoluzione del rapporto di agenzia da parte del preponente, senza preavviso e in forza delle previsioni di una clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, il Giudice deve sempre valutare se esiste in concreto un inadempimento dell'agente che integrerebbe giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
(Cass. Civ. 18 maggio 2011, n. 10934; Corte App. Bologna, 27 agosto 2014, n. 1018), e il preteso inadempimento dovrebbe comunque essere di intensità tale da far venire meno l'elemento fiduciario posto alla base del rapporto”.
l)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il convenuto propone, in via riconvenzionale, domanda di condanna della società ricorrente al pagamento, in favore del convenuto:
❖ dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a tre mesi (art. 11 Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio del 16.2.2009);
❖ dell'indennità di fine rapporto costituita dall' indennità di risoluzione del rapporto, dall'indennità suppletiva di clientela e dall'indennità meritocratica (art. 13 A.E.C.
cit.);
❖ delle provvigioni riconducibili alle trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto grazie all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento del rapporto (art. 5 co. 8 A.E.C. cit.).
pagina 13 di 45 §3 le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta ad accertare “l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia… per esclusivo inadempimento” del convenuto
“in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”
a)
La società ricorrente propone domanda volta ad accertare che Parte_1
“l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia” di data 2.12.2017 con successiva variazione del 9.2.2018, comunicata dalla società (ora incorporata CP_1
nell'odierna ricorrente) al convenuto con lettera del 20.11.2020 Parte_2
(doc. 7 fasc. ric.), è ascrivibile a “esclusivo inadempimento” del convenuto “in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”.
In proposito ha allegato che il convenuto “soprattutto nel corso dell'anno 2020”:
1) “ha mostrato scarsi risultati in termini di fatturato, non raggiungendo gli obiettivi ed il budget di vendita pattuiti”;
2) è risultato “del tutto inattivo da diversi mesi”;
3) non ha trasmesso “proposte di vendita”;
4) non ha fornito “i dovuti report settimanali”;
5) “non ha più partecipato alle riunioni aziendali [da ultimo nel mese settembre 2020] né ai webinar formativi e di aggiornamento organizzati da;
CP_1
6) “si è rifiutato, senza alcuna ragionevole motivazione, di affiancare il responsabile dell'area di riferimento per incontrare i clienti”.
Parte ricorrente richiama l'art. 15 del contratto di agenzia del 2.12.2017, il quale prevedeva:
“CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA pagina 14 di 45 La Preponente avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, mediante
comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o
per mezzo PEC, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) inattività dell'Agente, non dovuta a malattia o infortunio tempestivamente denunciati,
protratta per più di 20 (venti) giorni di calendario,
b) il reiterarsi di mancata o irregolare trasmissione delle proposte di vendita (48 ore
dalla propria ricezione);
c) ritirare la merce già consegnata ai clienti senza previa autorizzazione della
proponente;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita (Allegato C);
e) assunzione da parte dell'Agente dell'incarico di vendita o di procacciamento d'affari o
in altre formule societarie per una ditta concorrente della Preponente;
n
assoggettamento dell'Agente a procedura concorsuale ovvero promovimento di azione
penale a suo carico per delitti;
g) violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui al punto 12 che precede;
h) mancata trasmissione report settimanali per tre volte anche non consecutive”.
Parte ricorrente sostiene che l'agente qui convenuto, non ha Parte_2
rispettato gli obblighi scaturenti dal contratto stipulato in data 2.12.2012 “ed in particolare:
Art. 8 lett. g), avendo ritirato beni resi da un cliente, senza autorizzazione della odierna ricorrente e senza averli, così come riferito da alla stessa poi restituiti;
CP_1
Art. 12 lett. b), avendo trattato la vendita di beni in concorrenza con quelli prodotti e commercializzati dalla odierna ricorrente;
Art. 12 lett. c), avendo divulgato dati, informazioni e notizie, di cui è venuto a conoscenza durante la vigenza del contratto di agenzia sottoscritto con la ricorrente;
pagina 15 di 45 Art. 15 lett. a), risultando l'agente inattivo per oltre 20 giorni, nel corso dell'anno
2020;
Art. 15 lett. b), in quanto l'agente non ha più trasmesso proposte di vendita;
Art. 15 lett. d), non avendo l'agente raggiunto gli obiettivi minimi di vendite come da allegato C);
Art. 15 lett. e), avendo assunto l'agente l'incarico di vendita per una società concorrente della preponente;
Art. 15 lett. g), avendo violato gli obblighi di cui all'art. 12 del contratto in oggetto;
Art. 15 lett. h), non avendo trasmesso i report settimanali per almeno tre volte anche non consecutive”.
b)
In primo luogo è agevole rilevare che la società preponente non ha allegato nella comunicazione del 20.11.2020, con cui ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 15 del contratto, alcuna circostanza di fatto attinente a inadempimenti degli obblighi ex:
➢ art. 8 lett. g), il quale dispone: “l'Agente non è autorizzato a ritirare la merce già
consegnata ai clienti, salvo quando concorrano entrambe le seguenti condizioni:
il ritiro della merce sia espressamente autorizzato dalla sede;
la merce sia affetta da vizi denunziati per iscritto nei termini di legge.
Verificandosi tale eventualità, la merce dovrà essere restituita integra nell'imballaggio originale ed accompagnata dal documento di trasporto”.
➢ art. 12 lett. b), il quale dispone: “È fatto divieto all'Agente di: … b) trattare, anche per
interposta persona, la vendita di prodotti che siano in concorrenza con quelli fabbricati o commercializzati dalla Preponente”;
pagina 16 di 45 ➢ art. 12 lett. c), il quale dispone: “È fatto divieto all'Agente di: … c) divulgare sia
direttamente sia indirettamente, qualsiasi notizia, dato, informazione, documento o
quanto altro dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della prestazione oggetto
del presente contratto, nonché di prestazioni connesse, relativi alla Preponente,
purché tali dati e informazioni non siano già di pubblico dominio o comunque diffusi dalla medesima mandante”.
➢ art. 15 lett. e), il quale concerne l'“assunzione da parte dell'Agente dell'incarico di
vendita o di procacciamento d'affari o in altre formule societarie per una ditta concorrente della Preponente”;
➢ art. 15 lett. g), il quale concerne la “violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui al punto 12 che precede”, vale a dire: “È fatto divieto all'Agente di: a) vendere i
prodotti oggetto del mandato, sia direttamente sia indirettamente, in qualsiasi zona
diversa da quella individuata nel presente contratto o a clienti esclusi dal mandato
stesso; b) trattare, anche per interposta persona, la vendita di prodotti che siano in
concorrenza con quelli fabbricati o commercializzati dalla Preponente;
c) divulgare
sia direttamente sia indirettamente, qualsiasi notizia, dato, informazione, documento
o quanto altro dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della prestazione
oggetto del presente contratto, nonché di prestazioni connesse, relativi alla
Preponente, purché tali dati e informazioni non siano già di pubblico dominio o
comunque diffusi dalla medesima mandante.
Trattandosi di mandato plurimandatario, l'Agente dovrà attenersi scrupolosamente
alle indicazioni impartite dalla società e potrà assumere l'incarico di promuovere per
conto di altri la vendita di prodotti purché non siano in concorrenza con i prodotti
oggetto del presente contratto, ovvero in caso di vendita di materiali similari e/o che
pagina 17 di 45 non siano quelli proposti da , tale condizione sarà oggetto di risoluzione del CP_1
contratto, come previsto dall'art. 15 del presente documento”.
Come si evidenzierà in seguito funditus, alcune delle circostanze, che appaiono sussumibili in una delle ipotesi ex art. 15 del contratto appena ricordate, sono state allegate dalla società ricorrente soltanto nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Tuttavia la loro estraneità rispetto alla comunicazione del 20.11.2020 – la quale, nella prospettazione della società ricorrente, costituisce la dichiarazione, prescritta dall'art. 1456 co. 2 cod.civ., con cui essa ha espresso la volontà di “valersi della clausola risolutiva” – le rende irrilevanti ai fini della decisione in ordine alla domanda in esame, la quale è volta ad accertare che “l'intervenuta risoluzione”, appunto oggetto di quella comunicazione, “del contratto di agenzia dell'1 dicembre 2017 sottoscritto tra le parti e
successiva variazione del 9 febbraio 2018, per esclusivo inadempimento del signor
[...]
in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”. Parte_2
c)
Invece la società preponente ha allegato nella comunicazione del 20.11.2020, con cui ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 15 del contratto,
circostanze di fatto attinenti a inadempimenti degli obblighi ex:
➢ art. 15 lett. a), il quale concerne: “inattività dell'Agente, non dovuta a malattia o
infortunio tempestivamente denunciati, protratta per più di 20 (venti) giorni di calendario”;
➢ art. 15 lett. b), il quale concerne: “il reiterarsi di mancata o irregolare trasmissione delle proposte di vendita (48 ore dalla propria ricezione)”;
➢ art. 15 lett. d), il quale concerne: “mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita
(Allegato C)”;
pagina 18 di 45 ➢ art. 15 lett. h), il quale concerne: “mancata trasmissione report settimanali per tre volte anche non consecutive”.
Infatti:
1)
l'allegazione secondo cui il convenuto “soprattutto nel corso dell'anno 2020… ha mostrato scarsi risultati in termini di fatturato, non raggiungendo gli obiettivi ed il budget di vendita pattuiti”
appare conferente alla previsione ex art. 15 lett. d) del contratto di agenzia;
2)
l'allegazione secondo cui il convenuto “soprattutto nel corso dell'anno 2020” è risultato
“del tutto inattivo da diversi mesi”
appare conferente alla previsione ex art. 15 lett. a) del contratto di agenzia;
3)
l'allegazione secondo cui il convenuto “soprattutto nel corso dell'anno 2020” non ha trasmesso “proposte di vendita”
appare conferente alla previsione ex art. 15 lett. b) del contratto di agenzia;
4)
l'allegazione secondo cui il convenuto “soprattutto nel corso dell'anno 2020” non ha fornito “i dovuti report settimanali”
appare conferente alla previsione ex art. 15 lett. h) del contratto di agenzia.
Occorre, quindi, procedere all'esame nel merito di queste circostanze per verificare la loro effettiva sussistenza al fine di accertare se con la comunicazione del 20.11.2020 la società preponente si sia avvalsa fondatamente della clausola risolutiva espressa ex art. 15
del contratto di agenzia stipulato in data 2.12.2017.
a 1) pagina 19 di 45 L'allegazione appare, in primo luogo, viziata da genericità.
Infatti la società ricorrente non precisa quali “obiettivi pattuiti”, né specifica con quali negozi bilaterali sarebbero stati convenuti gli “obiettivi” e il “budget di vendita” che l'agente on avrebbe raggiunto “soprattutto nel corso dell'anno 2020”. Parte_2
Limitatamente al “budget di vendita” la società ricorrente richiama un documento (che produce sub doc. 6), da essa stessa redatto, nel quale viene indicato un “budget” di €
160.000,00 in relazione all'anno 2020.
La provenienza unilaterale priva di qualsiasi valore probatorio il documento, tanto più che la determinazione dei budget concernenti i periodi 1.11.2017-31.10.2018 e 1.11.2018-
31.10.2019 era avvenuta in via consensuale (contratto del 2.12.2017 - allegato C sub doc.
3 fasc. ric.).
Inoltre inficia la fondatezza nel merito dell'allegazione il fatto che la società ricorrente abbia omesso, nel prosieguo del giudizio e così nelle note finali autorizzate, di replicare alle puntuali difese svolte dal convenuto nella memoria di costituzione, secondo cui:
✓ nessun budget era stato pattuito tra le parti per l'anno 2020;
✓ nel periodo gennaio - ottobre 2020 (ma, a causa della pandemia, in sei mesi di lavoro effettivo) il convenuto ha procurato affari per € 76.182,62 (come da fatture sub doc.
13 fasc. conv.), quando il budget pattuito per un anno (1.11.2017-31.10.2018) era stato di € 90.625,00 (come da allegato C al contratto di agenzia stipulato in data
2.12.2017);
✓ inoltre nel precedente anno 2019 il convenuto ha procurato affari per € 131.018,14
ossia un importo superiore del 14% rispetto al budget ivi indicato di € 115.000,00.
a 2) e 3)
Anche queste allegazioni, che possono essere esaminate congiuntamente attenendo a circostanze connesse, risultano, in primo luogo, generiche. pagina 20 di 45 Infatti la società ricorrente non specifica in quali mesi del 2020 il convenuto sarebbe rimasto “del tutto inattivo” e avrebbe omesso di trasmettere “proposte di vendita”.
Inoltre anche in riferimento a queste allegazioni la loro fondatezza nel merito è inficiata dal fatto che la società ricorrente non ha replicato nel prosieguo del giudizio e neppure nelle note finali autorizzate alle puntuali difese svolte dal convenuto nella memoria di costituzione già ricordate sub 1).
a 4)
Questa allegazione è, invece, sufficientemente specifica alla luce della pattuizione contenuta nella clausola n. 8, lett. e) del contratto secondo cui l'agente era tenuto a
“trasmettere settimanalmente un report con i dati della clientela visitata”.
In proposito il convenuto ha replicato adducendo di aver “sempre adempiuto all'obbligazione di rendere i report periodici all'azienda, mediante l'invio di comunicazioni degli ordinativi alla società” in quanto “effettivamente i report sono sempre stati declinati in tal senso”.
L'allegazione di parte convenuta trova riscontro nella deposizione del teste
[...]
, il quale ha dichiarato: “Ho svolto attività di agente di commercio in Testimone_2
favore della società ricorrente nel periodo dal maggio 2019 fino a fine giugno 2023 nella
zona di Brescia. Inoltre svolgevo il ruolo di responsabile commerciale della società preponente e quindi per questa ragione seguivo l'attività anche degli altri agenti… Posso
dire che nel corso del mio rapporto non inviavo con regolarità report scritti circa i dati
della clientela. Solitamente queste informazioni io le davo alla preponente in occasione
di riunioni o contatti telefonici;
può darsi che qualche volta abbia inviato delle note scritte”.
Emerge con evidenza che, in concreto, la società preponente non pretendeva che gli agenti trasmettessero settimanalmente il report.
pagina 21 di 45 D'altronde, in caso contrario, a fronte dei primi inadempimenti da parte dell'agente, la società preponente non avrebbe certamente mancato di contestargli la violazione, il che non è provato sia avvenuto.
In definitiva, non risulta sussistere alcuno degli inadempimenti, cui la società preponente ha fatto riferimento allorquando, con la comunicazione del 20.11.2020, ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva (la quale, com' è noto, esonera la parte non inadempiente di provare l'importanza dell'inadempimento, ma trova applicazione soltanto se quell'inadempimento effettivamente sussiste – ex multis Cass. 5.10.2018, n.
24532).
d)
Infine non attengono ad alcuna delle circostanze – in presenza delle quali l'art. 15 del contratto di agenzia attribuisce alla preponente il “diritto di risolvere senza preavviso il
presente rapporto, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o per mezzo PEC”, vale a dire di avvalersi della “clausola risolutiva espressa” ivi pattuita – le allegazioni, svolte dalla preponente nella comunicazione del 20.11.2020, secondo cui il convenuto nel corso del 2020:
1) “non ha più partecipato alle riunioni aziendali [da ultimo nel mese settembre 2020] né ai webinar formativi e di aggiornamento organizzati da;
CP_1
2) “si è rifiutato, senza alcuna ragionevole motivazione, di affiancare il responsabile dell'area di riferimento per incontrare i clienti”.
Quindi, in ragione della loro estraneità rispetto alle ipotesi previste dalle parti nell'art. 15
del contratto di agenzia del 2.12.2017, queste circostanze sono irrilevanti ai fini della decisione in ordine alla domanda in esame, la quale è volta ad accertare che
“l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia dell'1 dicembre 2017 sottoscritto tra le
pagina 22 di 45 parti e successiva variazione del 9 febbraio 2018, per esclusivo inadempimento del signor in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”. Parte_2
Peraltro anche queste due allegazioni risultano viziate da genericità.
Infatti la società ricorrente non ha indicato a quali riunioni aziendali e a quali webinar
formativi e di aggiornamento organizzati dalla preponente il convenuto avrebbe mancato di partecipare.
Inoltre non ha specificato chi fosse il responsabile dell'area di riferimento, nonché in quali occasioni e con quali modalità il ricorrente avrebbe opposto il suo rifiuto di affiancare detto responsabile.
e)
Conclusivamente deve essere rigettata la domanda, qui in esame, diretta ad accertare che
“l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia dell'1 dicembre 2017 sottoscritto tra le
parti e successiva variazione del 9 febbraio 2018, per esclusivo inadempimento del signor in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”. Parte_2
2. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta ad accertare la risoluzione di
diritto del contratto di agenzia in riferimento alla clausola risolutiva espressa ex art.
15 del medesimo contratto, da ritenersi proposta in ragione della allegazione nel
presente giudizio di circostanze ulteriori rispetto a quelle indicate nella
comunicazione del 20.11.2020, ma sussumibili in alcune delle ipotesi convenute dalle
parti nell'art. 15 cit.
a)
Come si è già evidenziato supra, la società ricorrente ha allegato nel presente giudizio circostanze ulteriori rispetto a quelle indicate nella comunicazione del 20.11.2020.
pagina 23 di 45 Si ritiene che questa condotta processuale sia idonea a integrare un atto di volontà diretto ad avvalersi della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti nell'art. 15 del contratto di agenzia del 2.12.2017.
Infatti, ad avviso della Suprema Corte (Cass. 4.5.2005, n. 9275; Cass. 5.1.2005, n. 167),
“in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art. 1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato”.
Tale principio appare senza dubbio applicabile anche in una vicenda, come quella in esame, dove il creditore ha comunicato stragiudizialmente di volersi avvalere della clausola risolutiva in relazione a determinati fatti e successivamente a tale comunicazione
è venuto a conoscenza di altri e diversi fatti sussumibili nell'inadempimento delle obbligazioni previste nella clausola risolutiva espressa.
b)
La società ricorrente allega che in epoca successiva alla Parte_1
comunicazione del 20.11.2020 è venuta a conoscenza che fin dal 2019 – quindi in costanza del rapporto di agenzia – il convenuto “aveva intrattenuto Parte_2
una stretta collaborazione con una società concorrente della – la Ing. Carlo CP_1
Alberto SS & C. s.r.l. – che produce e commercializza gli stessi beni della società ricorrente, ovverosia tecnologia implantare, con altro marchio [“TA”]”.
A comprova produce:
1) mail pervenuta dall'agente (che era subentrato nella zona in precedenza Tes_1
assegnato al ricorrente) in data 1.12.2020 (doc. 8 fasc. ric.);
pagina 24 di 45 2) mail inviata dalla cliente dott.ssa in data 25.5.2021 all'agente (doc. Persona_2 Tes_1
9 fasc. ric.).
a 1)
A questo proposito il teste ha dichiarato: Testimone_2
“Ho svolto attività di agente di commercio in favore della società ricorrente nel periodo
dal maggio 2019 fino a fine giugno 2023 nella zona di Brescia.
Inoltre svolgevo il ruolo di responsabile commerciale della società preponente e quindi per questa ragione seguivo l'attività anche degli altri agenti…”.
Viene esibita al teste la documentazione sub doc. n. 8 di parte ricorrente.
Il teste dichiara:
“Riconosco i documenti.
La mail del primo dicembre è stata inviata da , il quale era subentrato nella zona Per_8
di Parte_2
Per_ Era accaduto che il cliente [tale dott.ssa con studio in Bassano del Grappa] aveva
segnalato che due impianti, a suo dire forniti dalla società preponente, non avevano
avuto successo.
Preciso che in questi casi la società preponente fornisce gratuitamente un prodotto nuovo
corrispondente a quello che non aveva avuto successo.
Il cliente ha l'onere di redigere un modulo, restituire il prodotto con gli sticker che
riportano tutti i dati essenziali del prodotto stesso, tanto da essere inseriti anche nella
cartella clinica del paziente.
Il secondo e il terzo documento si riferiscono appunto a sticker di questo genere, uno riguarda un prodotto fornito dalla preponente, l'altro fornito dall'azienda TA
[rectius Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l., come appare da uno degli sticker sub doc.
8 fasc. ric.]. pagina 25 di 45 Nella vicenda il cliente ha restituito entrambi gli sticker di cui ai documenti suddetti, consegnandoli all'agente , il quale per questa ragione ha poi inviato la mail del Per_8
primo dicembre 2020…
TA [rectius Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l.] è una impresa che, al pari della
società preponente, produce e commercializza dispositivi medicali denominati impianti dentali”;
Per_ il teste ha anche precisato che la dott. ssa operava “nella zona a suo tempo assegnata all'agente . Parte_2
La teste ha riferito: Tes_3
“Svolgo la professione di medico odontoiatra, a Bassano del Grappa (VI), dove conduco
un mio studio.
Ho conosciuto veniva presso il mio studio nello svolgimento della sua Parte_2
attività di rappresentante di . Parte_1
Ricordo che a un certo punto il suo ruolo venne assunto da un certo ”.. Persona_9
Vengono esibiti al teste i docc. n. 8 di parte ricorrente.
“Preciso che accade con una frequenza non eccezionale che impianti utilizzati per
l'implantologia diano dei problemi al momento del loro utilizzo (cd. insuccessi).
In questi casi le ditte fornitrici sostituiscono gli impianti gratuitamente.
Le ditte stesse richiedono che il cliente restituisca gli impianti che hanno determinato
l'insuccesso.
Nel mio studio questi aspetti vengono curati dal mio assistente , il quale CP_5
oggi è presente in Tribunale dato che mi ha accompagnato.
Certamente il sig. è più al corrente di me dei fatti cui si riferiscono i documenti CP_5
che mi vengono esibiti.”
pagina 26 di 45 Si è, quindi, proceduto all'escussione del teste de relato , il quale ha CP_5
dichiarato:
“Lavoro alle dipendenze della dott.ssa da circa 15 anni con mansioni di Tes_3
assistente”
Per_ Viene data lettura al teste delle dichiarazioni rese in data odierna dalla dott.ssa
Il teste dichiara:
“Concordo e confermo quanto riferito dalla dott.ssa Per_5
Non ho un ricordo specifico in ordine al fatto di cui al doc. sub 8.
E' accaduto che io mi sia rivolto a per restituire degli impianti che avevano Per_8
determinato l'insuccesso.
Io mi rivolgevo a per restituire gli impianti che mi erano stati forniti dal Per_8
rappresentante di . Controparte_6
Esaminando i due documenti allegati alla mail, posso dire che le due etichette (sticker)
riguardano prodotti provenienti da fornitori diversi, il primo proviene da come CP_1
appare dalla fotografia, il secondo proviene dalla ditta Ing. C. SS & C. srl, il cui prodotto aveva la denominazione di “impianto TA”.
Io mi sono rivolto a , il quale aveva sostituito per restituire entrambi gli Per_8 Parte_2
impianti dato che gli stessi, pur provenendo da fornitori diversi, li avevamo acquistati
attraverso la mediazione di Parte_2
Ricordo che un paio di volte ci propose di acquistare prodotti provenienti da Parte_2
ditta Ing. C. SS & C. srl”.
Quindi, alla luce della documentazione sub doc. 8 fasc. ric. e dell'istruttoria testimoniale svolta, deve ritenersi compiutamente provato che l'agente qui convenuto, Parte_2
[. ha promosso, mentre aveva in corso il rapporto di agenzia con la società preponente
(ora incorporata nella ricorrente . la vendita di prodotti CP_7 Parte_1
pagina 27 di 45 (impianti utilizzati per l'implantologia) denominati “TA” nell'interesse della società
Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l., la quale esercita un'attività d'impresa concorrente con la preponente ora CP_1 Parte_1
a 2)
In proposito il teste una volta che gli è stato esibito il documento n. 9 di parte Tes_2
ricorrente, ha dichiarato:
“Riconosco il documento.
Si tratta della mail inviatami dall'agente con la quale mi inoltrava la mail Per_8
inviatagli dalla dott.ssa la quale era un cliente della società preponente… Per_2
TA [rectius Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l.] è una impresa che, al pari della
società preponente, produce e commercializza dispositivi medicali denominati impianti dentali”; il teste ha anche precisato che la dott. ssa operava “nella zona a suo tempo Per_2
assegnata all'agente ; Parte_2
la dott.ssa – la quale nella mail inviata a in data 25.5.2021 (doc. 9 Per_2 Tes_1
fasc. ric.) aveva dichiarato: “Come da accordi, ti scrivo per confermarti che mi era stata offerta la linea impiantare TA più o meno verso settembre/ottobre 2020” – essendo impossibilitata per ragioni soggettive a comparire a deporre, ha fatto pervenire, a seguito dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 4.4.2024, una dichiarazione, integrativa di quella contenuta nella mail del 25.5.2021, dove ha ulteriormente precisato: “Sono ormai
passati molti anni quindi non ricordo benissimo, ma verso settembre-ottobre 2020 ci era
stata nominata questa marca di impianti (TA), ma non ci è stato rilasciato nessun catalogo, dal Sig. . Parte_2
Quindi dalla documentazione sub doc. 9 fasc. ric. e dalle precisazioni ulteriormente fornite in proposito dalla sua autrice trova conferma la circostanza secondo cui l'agente pagina 28 di 45 qui convenuto, ha promosso, mentre aveva in corso il rapporto di agenzia Parte_2
con la società preponente (ora incorporata nella ricorrente CP_1 Parte_1
, la vendita di prodotti (impianti utilizzati per l'implantologia) denominati “TA”,
[...]
nell'interesse della società Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l., la quale esercita un'attività d'impresa concorrente con la preponente ora CP_1 Parte_1
c)
Le condotte – che, alla luce degli accertamenti sub b), sono state effettivamente tenute dall'agente n costanza del rapporto con la preponente ora Parte_2 CP_1 [...]
– sono palesemente idonee a integrare le ipotesi previste: Parte_1
➢ sub lett. “e) assunzione da parte dell'Agente dell'incarico di vendita o di
procacciamento d'affari o in altre formule societarie per una ditta concorrente della
Preponente;
➢ sub lett. “g) violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui al punto 12 che precede”, in particolare sub lett. “b) trattare, anche per interposta persona, la vendita
di prodotti che siano in concorrenza con quelli fabbricati o commercializzati dalla
Preponente”. della clausola n. 15, afferente alla “clausola risolutiva espressa”, del contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 2.12.2017.
Quindi – accertati compiutamente gli inadempimenti dei suddetti obblighi, occorre dichiarare, senza dovere né potere effettuare valutazioni in ordine alla loro importanza ex art. 1455 cod.civ., che il contratto di agenzia, stipulato dalle parti in data 2.12.2017, si è risolto di diritto per inadempimento, da parte dell'agente degli Parte_2
obblighi previsti nella clausola risolutiva espressa ex art. 15, lett. e) e g) del medesimo contratto, e a seguito della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale la società preponente ha allegato circostanze afferenti la promozione, da parte pagina 29 di 45 dell'agente qui convenuto, mentre aveva in corso il rapporto di agenzia con la società
preponente (ora incorporata nella ricorrente , della CP_1 Parte_1
vendita di prodotti (impianti utilizzati per l'implantologia), denominati “TA”, nell'interesse della società Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l., la quale esercita un'attività d'impresa concorrente con la preponente ora CP_1 Parte_1
d)
Alla luce di quest'ultima statuizione appare superfluo stabilire se integrino effettiva violazione degli obblighi previsti dall'art. 15 del contratto di agenzia del 2.12.2017 le altre circostanze allegate dalla società ricorrente per la prima volta nel presente giudizio,
vale a dire:
✓ sempre successivamente alla comunicazione della risoluzione del contratto di agenzia essa è venuta a conoscenza che il convenuto aveva costituito, in data
25.11.2019, con la società Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l. e con il dott. Per_3
“storico cliente” di la società
[...] CP_1 Parte_4
“avente a oggetto la fornitura di beni e servizi in favore dei medici
[...]
odontoiatrici”;
✓ il convenuto, al momento della stipulazione del contratto di agenzia con la società ricorrente, ha ricevuto “dei beni in comodato d'uso, con lettera di consegna… del 13
novembre 2017 (documento n. 5), ad oggi mai restituiti ed ancora in possesso dell'ex agente”;
✓ il convenuto ha ritirato dei beni resi dal cliente Ferrari Studio Dentistico Associato, omettendo, in violazione dell'obbligo ex clausola n. 8, lett. g) del contratto di agenzia,
di restituirli ad essa ricorrente (doc. 11 fasc. ric.);
✓ il convenuto, come riferito dal cliente dott. (doc. 12 fasc. ric.), ha Persona_4
incassato l'importo di € 359,06, di cui alla fattura n. 917/05 del 29.5.2020, emessa pagina 30 di 45 dalla società ricorrente per la fornitura di impianti dentari, omettendo di trasmetterlo a quest'ultima.
Peraltro alcune di queste circostanze dovranno essere esaminate al fine di decidere in ordine alle ulteriori domande proposte dalla società ricorrente nei confronti del convenuto su cui appena infra.
3. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta al risarcimento dei danni cagionati dalla “violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli
[.. atti di concorrenza sleale posti in essere dal signor ai danni della già Parte_2
ed ora con conseguente diminuzione del fatturato della CP_7 Controparte_8
ricorrente per € 54.835,52”
La società ricorrente (già propone domanda volta al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni cagionati dalla “violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli atti di concorrenza sleale posti in essere dal signor Parte_2
ai danni della già ed ora con conseguente diminuzione CP_1 Controparte_8
del fatturato della ricorrente per € 54.835,52”.
a)
In primo luogo appare opportuno precisare – ribadendo quanto già statuito nell'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 2.2.2023 – che rientrano nella cognizione del giudice del lavoro le domande fondate sulla violazione del divieto di concorrenza consumata in costanza del rapporto di agenzia e non già dopo la sua cessazione – Cass.
28.2.1992, n. 2501; Cass. 11.12.1985, n. 6252; – fatta salva la stipulazione di un patto di non concorrenza per il periodo successivo al termine del rapporto, fatto questo non allegato dalla società ricorrente.
pagina 31 di 45 b)
Venendo al merito, la società ricorrente pone a fondamento della domanda le seguenti allegazioni:
“… quanto al danno più consistente, relativo allo sviamento di clientela ed alla concorrenza sleale posta in essere dal signor si allega un elenco di clienti, Parte_2
relativi alla zona di competenza dell'ex agente e facenti parte del suo “pacchetto clienti”, che nel corso del 2020 hanno diminuito se non azzerato i propri ordini rispetto all'anno precedente [documento n. 16].
Verosimilmente, tali clienti sono stati tutti sviati verso la nuova società costituita dall'ex agente, sfruttando i suoi contatti e le conoscenze acquisite nel corso della vigenza del contratto di agenzia.
Un esempio su tutti è lo studio dentistico del Dr. il quale risulta Persona_3
Part peraltro attualmente addirittura socio della , come detto costituita dal signor che ha di fatto azzerato i propri ordini di fornitura nel 2020, rispetto al Parte_2
fatturato dell'anno precedente del 2019 di ben € 21.547,49=. Analogamente, questo
[. calo di ordini ha coinvolto anche altri numerosi clienti in precedenza abituali della già
comportando una generale diminuzione del fatturato della ricorrente di CP_7
complessivi € 54.835,52= per l'anno 2020 [sic!].
Sul punto, si precisa che negli anni precedenti i soggetti, i quali poi hanno ridotto sensibilmente il proprio volume di acquisti di beni dalla ricorrente, ordinavano sempre corposi quantitativi di materiali per diverse migliaia di euro, salvo, poi, diminuire detti introiti nel 2020, in seguito alla costituzione della nuova società da parte del signor
[...]
e dalla sua cessata - di fatto - attività di agente per conto della ricorrente. Parte_2
pagina 32 di 45 Come detto, infatti, dopo i primi mesi del 2020, il signor ha cessato di Parte_2
onorare il contratto tra le parti, e contestualmente il fatturato di e gli ordini CP_1
ricevuti dai clienti nella zona di competenza dell'ex agente sono drasticamente calati”.
α
Tali allegazioni appaiono in primo luogo viziate da genericità.
Infatti parte ricorrente si limita a richiamare un elenco, da lui prodotto sub doc. 16, di clienti per ciascuno dei quali indica il fatturato del 2019 e quello del 2020, risultando così una diminuzione di € 54.835,52.
Essa afferma che “verosimilmente” tale diminuzione costituisce la conseguenza dello sviamento dei clienti effettuato dall'agente Parte_2
Tuttavia non allega a sostegno alcuna circostanza specifica, il che sarebbe stato oltremodo necessario in considerazione che l'anno 2020 è stato caratterizzato dalle ben note sospensioni dell'attività odontoiatrica a causa della pandemia da CoVid -19.
Fa eccezione il cliente il quale, a detta della Controparte_9
ricorrente, avrebbe “azzerato i propri ordini di fornitura nel 2020, rispetto al fatturato dell'anno precedente del 2019 di ben € 21.547,49”, risultando socio della società
[...]
di cui il convenuto ha promosso la Parte_4 Parte_2
costituzione.
In proposito il dott. ha dichiarato nella sua deposizione: “Sono socio della Per_3
società fin dall'epoca della sua costituzione nel 2020, con una quota del 20%. Parte_4
Svolgo la professione di medico odontoiatra da 38 anni. Nell'anno 2020 la società non ha svolto attività di impresa, dato che l'ha iniziata solo nel marzo 2021.
Confermo che la società svolge attività consistente, da un lato, nella raccolta di pazienti bisognosi di cure odontoiatriche, dall'altro, nel mettere a disposizione spazi attrezzati ai
medici odontoiatri liberi professionisti disponibili a erogare le cure in favore dei clienti pagina 33 di 45 di C.S.O.. Per quanto mi consta, non svolge attività di vendita di prodotti Pt_4
odontoiatrici”.
Parimenti la teste ha dichiarato: Parte_5
“Sono la moglie del convenuto. Sono stata socia della società all'incirca fino Parte_4
al gennaio 2021.
La C.S.O. nel 2020 non ha svolto attività. All'epoca erano ancora in corso i lavori di realizzazione degli spazi che poi la società, nell'ambito della sua attività, avrebbe messo
a disposizione dei medici odontoiatri.
Confermo la circostanza di cui al cap. 7 di parte convenuta [“Vero che: Il Sig. Parte_2
nell'anno 2020 proponeva l'acquisto di alcune quote del CSO al Sig. , Persona_6
amministratore di;
”]. Parte_1
Posso dire che, nel corso del 2020, eravamo alla ricerca di persone disponibili a entrare
in qualità di soci nella . Parte_4
Ricordo che era stata fissata una riunione in sede nazionale degli agenti della società ricorrente. Posso dire che, in riferimento a tale riunione, a mio marito era venuta l'idea
di proporre l'ingresso in società all'amministratore della società ricorrente,
[...]
. Ricordo che mio marito, prima di partire per la riunione, preparò la Per_6
documentazione relativa alla C.S.O. in particolare il business planning.
Nel prosieguo mio marito mi riferì che gli aveva risposto che ci avrebbe pensato. Per_6
In realtà poi non si è mai dichiarato disponibile”.
Sebbene potrebbe dubitarsi dell'attendibilità della teste stante la sua qualità di Pt_5
coniuge del convenuto, in verità le circostanze da lei riferite trovano conferma nella deposizione del teste (della cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare Tes_2
in quanto ex responsabile commerciale nonché ex agente della società ricorrente), il quale ha dichiarato: pagina 34 di 45 Part
“In ordine alla società , posso dire che il convenuto mi aveva parlato della sua
intenzione di costituire una società avente per oggetto sociale la messa a disposizione di
strutture in cui avrebbero potuto operare odontoiatri privi di studio.
Sono al corrente che il convenuto chiese in occasione di una riunione a
[...]
di partecipare a detta società”. Per_6
Quindi il fatto che il dott. fosse socio della società Per_3 Parte_4
non appare costituire circostanza eziologicamente collegata con
[...]
l'azzeramento nel 2020 del fatturato procurato dal ricorrente alla società ricorrente.
Parte ricorrente ha omesso di allegare e offrire di provare ulteriori circostanze riguardanti il dott. e specifici fatti concernenti gli altri clienti indicati nell'elenco sub doc. Per_3
16 fasc. ric., da cui potesse inferirsi che le diminuzioni di fatturato fossero la conseguenza della promozione, da parte del convenuto, di vendite di prodotti commercializzati da imprenditori in concorrenza con la società ricorrente.
β
Inoltre la fondatezza nel merito dell'allegazione di parte ricorrente – secondo cui essa avrebbe subìto nel 2020, in riferimento ai clienti di cui all'elenco da lui prodotto sub doc.
16, una diminuzione del fatturato prodotto dal ricorrente di € 54.835,52, rispetto al 2019 –
viene inficiata dal fatto che la società ricorrente ha omesso, nel prosieguo del giudizio e così nelle note finali autorizzate, di replicare alle puntuali difese svolte dal convenuto nella memoria di costituzione, secondo cui:
✓ nel periodo gennaio - ottobre 2020 (ma, a causa della pandemia, in sei mesi di lavoro effettivo) egli ha procurato affari per € 76.182,62, come da fatture sub doc. 13 fasc.
conv. (quando il budget pattuito per un anno (1.11.2017-31.10.2018) era stato di €
90.625,00, come da allegato C al contratto di agenzia stipulato in data 2.12.2017);
pagina 35 di 45 ✓ come emerge dal doc. 5-bis fasc. conv. (costituito da file particolareggiato e dettagliato del suddetto pacchetto clienti e fatturato), nel 2020 “molti clienti” hanno
“acquistato beni per le medesime entità del passato ovvero [hanno] generato un fatturato addirittura maggiore rispetto al passato”; in particolare: sei clienti (Alfadental, Clinica dentale Pavanetto, Laboratorio odontotecnico Di Fin, Dr. Marchese, Dr. Pezzo, Dr.
Busnardo) hanno effettuato ordini per la prima volta nell'anno 2020; cinque clienti
(Avi SE, Studio Ferrari, , ON FA, NN GU) Persona_7
hanno effettuato ordine nel 2020 “per il doppio e il triplo dell'anno precedente” e uno
( “per 10 volte tanto rispetto all'anno 2019”. Parte_6
In definitiva non merita accoglimento la domanda di parte ricorrente volta al risarcimento dei danni cagionati dalla “violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli atti di concorrenza sleale posti in essere dal signor ai Parte_2
danni della già ed ora con conseguente diminuzione del CP_1 Controparte_8
fatturato della ricorrente per € 54.835,52”.
4. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla ripetizione della somma di €
10.635,39 corrisposta all'agente convenuto a titolo di provvigioni anticipate, ma non
maturate e di compensi fissi non dovuti
La società ricorrente (già propone domanda volta alla Parte_1 CP_1
ripetizione della somma di € 10.635,39 corrisposta all'agente convenuto a titolo di provvigioni anticipate, ma non maturate, e di compensi fissi non dovuti.
A sostegno allega che:
1) il convenuto ha percepito il complessivo importo di € 2.265,39, a titolo di provvigioni in relazione ad affari promossi dal ricorrente presso clienti indicati nello “scadenziario pagina 36 di 45 clienti” (doc. 14 fasc. ric.), i quali non hanno pagato alla società ricorrente i corrispettivi dovuti;
2) il convenuto ha percepito il complessivo importo di € 8.100,00 (come da conteggio
sub doc. 15 fasc. ric.), a titolo di “compensi provvigionali fissi non dovuti… in quanto per previsione contrattuale l'agente avrebbe maturato anche tali compensi solo per i primi dodici mesi di vigenza contrattuale, con la conseguenza che dal gennaio 2020 nulla era più dovuto a tale titolo”.
a 1)
La domanda in parte qua è fondata.
In proposito il convenuto non ha formulato alcuna contestazione Parte_2
verso la pretesa di parte ricorrente e in particolare in ordine ai fatti costituivi della domanda, rappresentati dal mancato pagamento, da parte dei clienti indicati nel doc. 14
fasc. ric., dei corrispettivi da loro dovuti in favore della società ricorrente e pure ivi indicati, nonché dal versamento al convenuto, da parte della società ricorrente, di anticipi provvigionali per complessivi € 2.265,39.
Quindi il convenuto va condannato alla corresponsione, in favore Parte_2
della società ricorrente la somma di € 2.265,39, maggiorata, ai sensi Parte_1
dell'art. 1224 co. 2 cod.civ., degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo e dell'eventuale danno da svalutazione liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dagli stessi termini a quibus
fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.
a 2)
La domanda in parte qua non è fondata.
In proposito il convenuto a replicato, allegando che: Parte_2
pagina 37 di 45 “Le parti avevano altresì concordato una proroga, poi effettivamente posta in essere, per tutta la durata del rapporto, del compenso provvigionale fisso di € 1.000,00 che ai sensi dell'originario contratto di agenzia (doc. 2) per i primi dodici mesi veniva garantito all'agente, oltre le normali provvigioni, a titolo di rimborso spese.
Tale somma fissa veniva poi aumentata ad € 2.000,00 mensili, a motivo del fatto che l'agente non vendeva più il materiale del suo originario cliente , e detto materiale Parte_2 CP_4
veniva invece acquistato da e veniva poi da questa rivenduto. Si veda a tal proposito Parte_1
la fattura di vendita del 2016 emessa da (doc. 12) per la vendita di materiale alla società CP_4
IDS (società della moglie di Sig.ra - doc. 12 bis), tramite cui Parte_2 Parte_5 Parte_2
acquistava il materiale, cui poi ha rinunciato in favore di , motivo per cui le parti Parte_1
avevano concordato la corresponsione della somma di € 2.000,00 mensili a titolo di rimborso spese”.
Nessuna controreplica è stata svolta dalla società ricorrente.
Inoltre essa non ha neppure illustrato le circostanze che l'hanno indotta in errore e, che,
quindi, il maggiore versamento non può essere imputabile alla sua volontà di riconoscere all'agente un miglior trattamento economico.
Ne consegue il rigetto di questa parte della domanda.
5. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna del convenuto alla
restituzione dei beni ricevuti dal convenuto “in comodato d'uso, con lettera di consegna… del 13 novembre 2017”
La società ricorrente propone domanda di condanna del convenuto Parte_1
lla restituzione dei beni da questi ricevuti “in comodato d'uso, con Parte_2
lettera di consegna… del 13 novembre 2017” e non riconsegnati una volta cessato il rapporto di agenzia. pagina 38 di 45 In proposito nulla quaestio, avendo il convenuto ammesso di essere obbligato a restituire i beni de quibus (che identifica in “Kit chirurgico – Kit demo – Asus ZenPad10”, senza contestazioni nel prosieguo da parte della ricorrente) e di non averlo ancora fatto.
Quindi il convenuto va condannato a restituire alla società ricorrente i beni ricevuti “in comodato d'uso, con lettera di consegna del 13 novembre 2017” e consistenti in “Kit chirurgico – Kit demo – Asus ZenPad10”.
6. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna del convenuto alla
restituzione dei beni consegnati dal cliente Studio dentistico Associato Ferrari al convenuto, ma da quest'ultimo non trasmessi alla società ricorrente
La società ricorrente propone domanda di condanna del convenuto Parte_1
alla restituzione dei beni consegnati dal cliente Studio dentistico Parte_2
Associato Ferrari al convenuto (come da dichiarazione del cliente sub doc. 11 fasc. ric.), ma da quest'ultimo non trasmessi alla società ricorrente.
Il convenuto riconosce di aver ritirato i beni consegnati inizialmente allo Studio dott.
Ferrari poiché avevano una misura errata rispetto all'ordinativo, ma afferma di averli anche restituiti presso la sede operativa di ubicata in Bergamo. Parte_1
In proposito la teste ha dichiarato: “Sono al corrente della vicenda riguardante la Pt_5
fornitura da parte della società ricorrente di materiale odontoiatrico allo studio
dentistico Ferrari di Bolzano, che rientrava nella zona seguita in qualità di agente da mio marito. Quest'ultimo aveva ordinato degli impianti afferenti l'implantologia. La
società ricorrente li aveva forniti, ma il cliente aveva rilevato che erano di una misura errata rispetto all'ordine. Sono al corrente che mio marito si era assunto l'incarico di
ritirare presso il cliente detti impianti, il che effettivamente è accaduto. So anche che mio
pagina 39 di 45 marito si è recato presso la sede operativa della società a Bergamo e, nell'occasione, ha riconsegnato il materiale”.
La deposizione desta perplessità sia perché proviene da un teste scarsamente attendibile essendo il coniuge del ricorrente sia per il suo carattere generico, non essendo indicate le concrete circostanze in cui sarebbe avvenuta la riconsegna da parte del convenuto e le ragioni per cui il convenuto non dispone di una ricevuta.
Tuttavia la domanda non può esser accolta in quanto, oltre alla necessità di non poter trascurare del tutto una deposizione di cui non è stata acclarata la falsità, vi è incertezza in ordine all'entità effettiva dei beni restituiti dal cliente.
Infatti il titolare dello Studio dentistico ha reso una deposizione assai confusa, dichiarando: “Ho restituito al convenuto che all'epoca era l'agente Parte_2
rappresentante di , una parte della merce che avevo ricevuto. Parte_1
Non sono in grado di riferire, rispetto alla merce descritta nei documenti di trasporto che
mi vengono esibiti, quali prodotti ho restituito e quali invece ho trattenuto.
Si trattava di impianti dentali in titanio.
Quelli che ho restituito avevano misure difformi rispetto a quelle dell'ordine che avevo
fatto a CP_1
Preciso che quelli che ho restituito erano prodotti nuovi e come tali li ho restituiti, non avendoli in alcun modo utilizzati”.
All'esito è stato formulato alla società ricorrente invito “a precisare in relazione a quali prodotti di cui alle fatture nn. 721 del 31.3.2020 e 872 del 30.4.2020 il cliente Ferrari non ha versato il corrispettivo come da lui dichiarato nel doc. 11 di parte ricorrente”.
La società ricorrente vi ha dato riscontro nella memoria depositata in data 24.5.2024 dove non è stata in grado di fare chiarezza, deducendo che: “La società ricorrente precisa che in merito ai prodotti di cui alle fatture n.ri 721 ed 872 del 2020 al tempo consegnate e pagina 40 di 45 fornite allo Studio dentistico del dr. Ferrari a mezzo dell'ausilio dell'ex agente
[...]
e che il teste Ferrari dichiara di aver restituito in parte al predetto ex agente, Parte_2
la non avendo mai ricevuto alcun materiale in restituzione da parte Parte_1
del proprio agente, non può sapere quali prodotti siano o meno stati per l'appunto restituiti rispetto a quelli consegnati, di guisa che l'unica certezza della società ricorrente è quella di non aver ricevuto il saldo di € 13.416,00= delle fatture n.ri 721 e 872 del 2020”.
In definitiva la domanda in esame deve esser rigettata.
7. in ordine alla domanda, proposta dal convenuto, di condanna della società ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 11
A.E.C. e dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 e 13 A.E.C. cit.
Il ricorrente propone domanda di condanna della società ricorrente Parte_2
alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 11 Parte_1
A.E.C. cit. e dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 e 13 A.E.C. cit..
Pacifico che l'indennità di fine rapporto è composta da “indennità di risoluzione del rapporto”, “indennità suppletiva di clientela” e “indennità meritocratica”.
L'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e la indennità
meritocratica non sono dovute alla luce della statuizione secondo cui il contratto di agenzia, stipulato dalle parti in data 2.12.2017, si è risolto di diritto per inadempimento, da parte dell'agente degli obblighi previsti nella clausola risolutiva Parte_2
espressa ex art. 15, lett. e) e g) del medesimo contratto.
Infatti si tratta di emolumenti che non spettano quando il contratto di agenzia si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente e, nel caso dell'indennità sostitutiva del preavviso, quel fatto costituisce anche una giusta causa. pagina 41 di 45 Quanto all'indennità di risoluzione del rapporto la domanda è inammissibile per genericità in quanto il convenuto non ha indicato alcun elemento concreto su cui fosse possibile procedere alla sua determinazione, anche considerando che a tal fine occorre tener conto delle somme già versate dalla società ricorrente, anno per anno, nell'apposito fondo costituito presso la (art. 13, punto I) A.E.C. cit.). Controparte_10
8. in ordine alla domanda, proposta dal convenuto, di condanna della società
ricorrente alla corresponsione delle provvigioni ex art. 5 co. 8 A.E.C. cit.
Il ricorrente propone domanda di condanna della società ricorrente Parte_2
alla corresponsione delle provvigioni ex art. 5 co. 8 A.E.C. cit.. Parte_1
La domanda non è fondata.
L' art. 5 co.8 A.E.C. cit. dispone: “Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell'arco del più lungo termine
pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolate”.
Il convenuto ha omesso di allegare (e tanto meno di offrire prova) quali trattative si sono concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto e in cosa sia consistita l'attività, prevalentemente da lui svolta prima dello scioglimento del contratto di agenzia,
che ha determinato la conclusione delle trattative.
9. in ordine alle spese processuali
Stante la soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti. pagina 42 di 45
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta la domanda proposta dalla società ricorrente e volta ad Parte_1
accertare “l'intervenuta risoluzione”, oggetto della comunicazione del 20.11.2020,
“del contratto di agenzia dell'1 dicembre 2017 sottoscritto tra le parti e successiva
variazione del 9 febbraio 2018, per esclusivo inadempimento del signor
[...]
in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”. Parte_2
2. Dichiara che il contratto di agenzia, stipulato dalle parti in data 2.12.2017, si è risolto di diritto per inadempimento, da parte dell'agente degli Parte_2
obblighi previsti nella clausola risolutiva espressa ex art. 15, lett. e) e g) del medesimo contratto, e a seguito della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio,
nel quale la società preponente (già ha allegato Parte_1 CP_1
circostanze afferenti la promozione, da parte dell'agente qui convenuto, mentre aveva in corso il rapporto di agenzia con la società preponente, della vendita di prodotti
(impianti utilizzati per l'implantologia) denominati “TA”, nell'interesse della società Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l., la quale esercita un'attività d'impresa concorrente con la preponente.
3. Rigetta la domanda di parte ricorrente volta alla condanna del Parte_1
convenuto al risarcimento dei danni assertamente cagionati Parte_2
dalla “violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli atti di
concorrenza sleale posti in essere dal signor ai danni della già Parte_2 CP_1
ed ora con conseguente diminuzione del fatturato della
[...] Controparte_8
ricorrente per € 54.835,52”. pagina 43 di 45 4. Condanna il convenuto al pagamento, in favore della società Parte_2
ricorrente a titolo di ripetizione delle provvigioni anticipate, ma Parte_1
non maturate, della somma di € 2.265,39, con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo e con l'eventuale danno da svalutazione liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT,
intervenuta dagli stessi termine a quibus fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.
5. Rigetta la domanda, proposta dalla società ricorrente di condanna Parte_1
del convenuto al pagamento della somma di € 8.100,00, a titolo Parte_2
di ripetizione dell'asserito indebito ritenuto non sussistente.
6. Condanna il convenuto a restituire alla società ricorrente i beni Parte_2
ricevuti “in comodato d'uso, con lettera di consegna del 13 novembre 2017” e consistenti in “Kit chirurgico – Kit demo – Asus ZenPad10”.
7. Rigetta la domanda, proposta dalla società ricorrente di condanna Parte_1
del convenuto alla restituzione dei beni consegnati dal cliente Parte_2
Studio dentistico Associato Ferrari al convenuto, ma da quest'ultimo assertamente non trasmessi alla società ricorrente.
8. Rigetta la domanda, proposta in via riconvenzionale dal convenuto Parte_2
di condanna della società ricorrente alla corresponsione
[...] Parte_1
dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 11 A.E.C. cit. e dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 e 13 A.E.C. cit..
9. Rigetta la domanda, proposta in via riconvenzionale dal convenuto Parte_2
di condanna della società ricorrente alla corresponsione
[...] Parte_1
delle provvigioni ex art. 5 co. 8 A.E.C. cit..
10. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti. pagina 44 di 45 Trento, 20 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 45 di 45
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
5.7.2022
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Massimiliano Rovetta,
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 45 Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Nicola Giuliano pec Email_2
, dall'avv. Andrea Merler pec e dall'avv. Nicola Tomasi Email_3
pec Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale e di merito:
a)
- accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia dell'1
dicembre 2017 sottoscritto tra le parti e successiva variazione del 9 febbraio 2018, per
esclusivo inadempimento del signor in forza della clausola risolutiva Parte_2
espressa ivi pattuita all'art. 15, per le ragioni tutte dedotte nel presente atto;
- accertata e dichiarata l'indebita trattenuta di somme non dovute a titolo di
provvigioni anticipate ma non maturate e di compensi provvigionali fissi non dovuti, per complessivi € 10.365,39;
- accertata e dichiarata la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli atti di concorrenza sleale posti in essere dal signor ai Parte_2
danni della già ed ora come dedotti nel presente atto, CP_1 Parte_1
con conseguente diminuzione del fatturato della ricorrente per € 54.835,52; per l'effetto condannare lo stesso signor alla restituzione delle somme Parte_2
indebitamente trattenute a titolo di provvigioni e compensi non dovuti, nonché a
risarcire i danni tutti patiti e patiendi, nessuno escluso, derivanti dalla condotta illecita
dallo stesso tenuta, nella misura complessiva di € 65.200,91 ovvero nella misura pagina 2 di 45 accertanda e/o determinanda in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche se del
caso in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria - se dovuta - ed interessi legali
dalla data del fatto o, comunque, dalla data del presente atto [ovvero quella ritenuta
dal Tribunale adito], al saldo;
b)
accertato e dichiarato che il signor è in possesso di materiale di Parte_2
proprietà della già ed ora in parte in forza di un CP_1 Parte_1
comodato d'uso del 13 novembre 2017, in parte per la restituzione del materiale,
precisamente indicato in narrativa, reso dallo Studio Dentistico Associato Ferrari, cliente della già ed ora per l'effetto condannare il signor CP_1 Parte_1
alla restituzione in favore della ricorrente di tali materiali.” Parte_2
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale adito:
respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
in via principale:
rigettare l'avversario ricorso e tutte le domande ex adverso proposte perché infondate
in fatto e in diritto, per i motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della presente
comparsa di costituzione e risposta;
in via riconvenzionale:
per i motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della presente comparsa di
costituzione e risposta, accertare e dichiarare la sussistenza di un credito in favore del
deducente Sig. nei confronti della ricorrente nella Parte_2 Parte_1
misura di Euro 26.000,00, o nella diversa maggiore o minore misura accertata in
giudizio o che il Giudice riterrà di giustizia anche in via equitativa, e per l'effetto, in pagina 3 di 45 accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare al Parte_1
pagamento in favore del deducente Sig. della suddetta somma, oltre Parte_2
interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
in ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte in via principale dalla società ricorrente
La società Controparte_2
premesso che:
✓ quale società preponente, la società successivamente incorporata CP_1
nell'odierna ricorrente, ha stipulato, in data 2.12.2017, con il qui convenuto quale agente, un contratto di agenzia a tempo indeterminato Parte_2
avente a oggetto la promozione, da parte di quest'ultimo, in qualità di plurimandatario, nell'area indicata nell'allegato A (“Trento e provincia, Bolzano e
provincia, Belluno e provincia, lista clienti diretti del Triveneto allegata, lista clienti esclusi, direzionale. Sig. e Sig. allegata”), volta alla conclusione dei Pt_3 Per_1
contratti di vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente (doc. 3 fasc. ric.), verso la corresponsione delle provvigioni indicate nell'allegato B, con successiva variazione in data 9.2.2018 dell'allegato B/C (doc. 4 fasc. ric.),
✓ con missiva del 20.11.2020 (doc. 7 fasc. ric.) la società ha comunicato “la CP_1
volontà e determinazione di risolvere il mandato di agenzia a Lei conferito, da pagina 4 di 45 ultimo, in data 1 febbraio 2018 e - ove occorra - il precedente mandato del 2
dicembre 2017 e successive variazioni, ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 pattuita nei contratti de quibus, in ragione del Suo
grave inadempimento e della violazione di più obblighi posti a Suo carico.
In particolare… soprattutto nel corso dell'anno 2020 Lei ha mostrato scarsi risultati in termini di fatturato, non raggiungendo gli obiettivi ed il budget di vendita pattuiti,
nonché risultando del tutto inattivo da diversi mesi e non trasmettendo proposte di vendita, né fornendo i dovuti report settimanali.
Inoltre, Lei non ha più partecipato alle riunioni aziendali [da ultimo nel mese settembre 2020] né ai webinar formativi e di aggiornamento organizzati da CP_1
così come si è rifiutato, senza alcuna ragionevole motivazione, di affiancare il
[...]
responsabile dell'area di riferimento per incontrare i clienti dopo aver manifestato la
Sua volontà di non proseguire più con l'attività di agente di commercio…”;
✓ in seguito essa è venuta a conoscenza che fin dal 2019 (quindi in costanza del rapporto di agenzia) il convenuto “aveva intrattenuto una stretta collaborazione con una società concorrente della – la Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l. – CP_1
che produce e commercializza gli stessi beni della società ricorrente, ovverosia tecnologia implantare, con altro marchio [“TA”]”, come, a suo dire, emerge:
▪ dalla mail pervenuta dall'agente (che era subentrato nella zona in Tes_1
precedenza assegnato al ricorrente) in data 1.12.2020 (doc. 8 fasc. ric.),
▪ dalla mail inviata dalla cliente dott.ssa in data 25.5.2021 all'agente Persona_2
(doc. 9 fasc. ric.); Tes_1
✓ sempre successivamente alla comunicazione della risoluzione del contratto di agenzia essa è venuta a conoscenza che il convenuto aveva costituito, in data 25.11.2019, con la società Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l. e con il dott. Persona_3
pagina 5 di 45 “storico cliente” di la società CP_1 Parte_4
“avente a oggetto la fornitura di beni e servizi in favore dei medici odontoiatrici”;
✓ il convenuto, al momento della stipulazione del contratto di agenzia con la società ricorrente, ha ricevuto “dei beni in comodato d'uso, con lettera di consegna… del 13
novembre 2017 (documento n. 5), ad oggi mai restituiti ed ancora in possesso dell'ex agente”;
✓ il convenuto ha ritirato dei beni resi dal cliente Ferrari Studio Dentistico Associato, omettendo, in violazione dell'obbligo ex clausola n. 8, lett. g) del contratto di agenzia,
di restituirli ad essa ricorrente (doc. 11 fasc. ric.);
✓ il convenuto, come riferito dal cliente dott. (doc. 12 fasc. ric.), ha Persona_4
incassato l'importo di € 359,06, di cui alla fattura n. 917/05 del 29.5.2020, emessa dalla società ricorrente per la fornitura di impianti dentari, omettendo di trasmetterlo a quest'ultima;
✓ il convenuto ha percepito il complessivo importo di € 2.265,39 a titolo di provvigioni in relazione ad affari promossi dal ricorrente presso clienti indicati nello “scadenziario clienti” (doc. 14 fasc. ric.), i quali non hanno pagato alla società ricorrente i corrispettivi dovuti;
✓ il convenuto ha percepito il complessivo importo di € 8.100,00 (come da conteggio
sub doc. 15 fasc. ric.) a titolo di “compensi provvigionali fissi non dovuti… in quanto per previsione contrattuale l'agente avrebbe maturato anche tali compensi solo per i primi dodici mesi di vigenza contrattuale, con la conseguenza che dal gennaio 2020 nulla era più dovuto a tale titolo”;
✓ i clienti “relativi alla zona di competenza dell'ex agente e facenti parte del suo
“pacchetto clienti”” e indicati nell'elenco sub doc. 16 fasc. ric. “nel corso del 2020
pagina 6 di 45 hanno diminuito se non azzerato i propri ordini rispetto all'anno precedente” perché
“verosimilmente… sviati verso la nuova società costituita dall'ex agente” –
propone:
1) domanda volta ad accertare “l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia… per esclusivo inadempimento” del convenuto “in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”;
2) domanda volta ad accertare “l'indebita trattenuta di somme non dovute a titolo di provvigioni anticipate ma non maturate e di compensi provvigionali fissi non dovuti, per complessivi € 10.365,39”;
3) domanda volta ad accertare “la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli atti di concorrenza sleale posti in essere dal signor ai danni Parte_2
della già ed ora con conseguente diminuzione del fatturato CP_1 Controparte_3
della ricorrente per € 54.835,52”;
4)
alla luce degli accertamenti di cui alle domande che precedono, domanda di condanna del convenuti “alla restituzione delle somme indebitamente trattenute Parte_2
a titolo di provvigioni e compensi non dovuti”, nonché al risarcimento dei danni nella misura di € 65.200,91 ed accessori;
5) domanda volta ad accertare che il convenuto “è in possesso di materiale di proprietà
della già ed ora in parte in forza di un comodato d'uso del CP_1 Parte_1
13 novembre 2017, in parte per la restituzione del materiale… reso dallo Studio pagina 7 di 45 Dentistico Associato Ferrari, cliente della già ed ora , con CP_1 Parte_1
conseguente condanna del convenuto “alla restituzione in favore della ricorrente di tali materiali”.
§2 le difese svolte e le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto
a)
In primo luogo il convenuto contesta i fatti posti dalla società Parte_2
preponente qui ricorrente a fondamento della risoluzione del contratto di agenzia comunicata in data 20.11.2020.
α
In ordine all'asserito mancato raggiungimento de “gli obiettivi ed il budget di vendita pattuiti” relativamente all'anno 2020, replica che:
✓ contrariamente a quanto indicato nel documento prodotto dalla società ricorrente sub
doc. 6, nessun budget era stato pattuito tra le parti per l'anno 2020 (tant' è vero che già per l'anno 2018 la variazione dell'allegato B/C del 9.2.2018 aveva previsto soltanto un “budget di area”);
✓ comunque nel periodo gennaio – ottobre 2020 (ma, a causa della pandemia, in sei mesi di lavoro effettivo) egli ha procurato affari per € 76.182,62 (come da fatture sub
doc. 13 fasc. conv.), quando il budget pattuito per un anno (1.11.2017-31.10.2018) era stato di € 90.625,00 (come da allegato C al contratto di agenzia stipulato in data
2.12.2017);
✓ inoltre nel precedente anno 2019, egli ha procurato affari per € 131.018,14 ossia un importo superiore del 14% rispetto al budget ivi indicato di € 115.000,00.
pagina 8 di 45 β
In ordine all'asserito mancato invio dei report settimanali, il convenuto sostiene di aver
“sempre adempiuto all'obbligazione di rendere i report periodici all'azienda, mediante l'invio di comunicazioni degli ordinativi alla società” in quanto “effettivamente i report sono sempre stati declinati in tal senso”.
γ
In ordine all'asserita sua mancata partecipazione alle riunioni aziendali ed agli incontri formativi e di aggiornamento organizzati da il convenuto sostiene che il loro CP_1
svolgimento nel 2020 è stato pressoché impossibile a causa della pandemia., tanto più che la sede dell'azienda della convenuta era ubicata in una “zona rossa”.
δ
In ordine all'asserito suo rifiuto di affiancare il responsabile dell'area di riferimento per incontrare i clienti, allega che “le parti avevano effettivamente raggiunto un accordo di soprassedere a tale affiancamento nel 2020 alla luce del momento pandemico, della pericolosità dei contatti ravvicinati, nonché dello stress e delle complicazioni cui erano soggetti i medici e gli
Studi odontoiatrici, che non risultavano disponibili ad incontrare personale in aggiunta a quello strettamente necessario”.
b)
Il convenuto afferma che “durante il periodo di vigenza del contratto con non ha Parte_1
mai proposto alcun altro brand a clienti, anzi, anche nell'anno 2020 ha generato (come dimostrato) un eccellente fatturato”.
Per_ In particolare nega di aver proposto allo Studio dott. prodotti diversi da quelli di
(tanto più che nel 2020 questo cliente ha “aumentato nel 2020 il suo Parte_1
ordinativa rispetto al 2019 passando da un ordinativo di € 9.322,57 ad uno di € 9.498,26”).
pagina 9 di 45 Sostiene, altresì, di non aver mai proposto alla dott.ssa alcun prodotto Persona_2
dell'azienda TA.
c)
Il convenuto afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la società non ha per oggetto la fornitura di beni Parte_4
e servizi in favore dei medici odontoiatrici e, quindi, non svolge un'impresa in concorrenza con la società ricorrente, ma esercita “un'attività di odontoiatrica nei confronti dei pazienti, mettendo a disposizione gli spazi attrezzati ai medici, che, in libera professione, avessero voluto curare i pazienti della società . Pt_4
Allega che egli, durante la sua ricerca di soci e capitali, ha proposto “l'acquisto di alcune quote del CSO anche al Sig. , socio e amministratore di e al tempo Persona_6 Parte_1
amministratore di , il quale, senza eccezione di sorta, dichiarò semplicemente di non essere CP_1
interessato all'iniziativa imprenditoriale”. Invece hanno accettato proposte simili nel gennaio e febbraio 2020 il dott. e nel settembre 2020 la società Ing. SS s.r.l.. Persona_3
Infine evidenzia che la società è rimasta Pt_4 Parte_4
“totalmente inattiva sino al giorno 27 aprile 2021, momento in cui giungeva l'autorizzazione sanitaria” (doc. 11 fasc. conv.).
d)
Il convenuto ammette di non aver restituito i beni ricevuti “in comodato d'uso” dalla società ricorrente all'epoca della stipulazione del contratto di agenzia (“Kit chirurgico – Kit demo – Asus ZenPad10”), ma adduce a giustificazione il fatto che “le parti non si sono più né sentite, né viste”; d'altronde non ha ritenuto di inviarli “posto che l'accordo prevede una valutazione delle parti sul tema dello stato conservativo degli stessi e l'agente voleva evitare pretestuose contestazioni da parte dell'ex preponente”.
pagina 10 di 45 e)
Il convenuto riconosce di aver ritirato i beni consegnati inizialmente allo Studio dott.
Ferrari poiché avevano una misura errata rispetto all'ordinativo, ma afferma di averli anche restituiti presso la sede operativa di ubicata in Bergamo. Parte_1
f)
Il convenuto nega di aver incassato dal dott. una somma pari a € 359,06. In Per_4
proposito evidenzia il carattere dubitativo della mail di data 1.7.2021 sub doc. 12
fasc.ric.).
g)
Il convenuto non contesta l'assunto, svolto dalla società ricorrente, secondo cui egli ha percepito il complessivo importo di € 2.265,39 a titolo di provvigioni in relazione ad affari promossi dal ricorrente presso clienti indicati nello “scadenziario clienti” (doc. 14
fasc. ric.), i quali non hanno pagato alla società ricorrente i corrispettivi dovuti.
h)
Il convenuto replica all'allegazione di parte ricorrente – secondo cui egli avrebbe percepito il complessivo importo di € 8.100,00 (come da conteggio sub doc. 15 fasc. ric.)
a titolo di “compensi provvigionali fissi non dovuti… in quanto per previsione contrattuale l'agente avrebbe maturato anche tali compensi solo per i primi dodici mesi di vigenza contrattuale, con la conseguenza che dal gennaio 2020 nulla era più dovuto a tale titolo” – allegando che:
“Le parti avevano altresì concordato una proroga, poi effettivamente posta in essere, per tutta la durata del rapporto, del compenso provvigionale fisso di € 1.000,00 che ai sensi dell'originario contratto di agenzia (doc. 2) per i primi dodici mesi veniva garantito all'agente, oltre le normali provvigioni, a titolo di rimborso spese.
pagina 11 di 45 Tale somma fissa veniva poi aumentata ad € 2.000,00 mensili, a motivo del fatto che l'agente non vendeva più il materiale del suo originario cliente , e detto materiale Parte_2 CP_4
veniva invece acquistato da e veniva poi da questa rivenduto. Si veda a tal proposito Parte_1
la fattura di vendita del 2016 emessa da (doc. 12) per la vendita di materiale alla società CP_4
IDS (società della moglie di Sig.ra - doc. 12 bis), tramite cui Parte_2 Parte_5 Parte_2
acquistava il materiale, cui poi ha rinunciato in favore di , motivo per cui le parti Parte_1
avevano concordato la corresponsione della somma di € 2.000,00 mensili a titolo di rimborso spese.”
i)
Infine nega che i clienti indicati dalla società ricorrente nell'elenco sub doc. 16 fasc. ric. abbiano, come sostiene parte ricorrente, “nel corso del 2020… diminuito se non azzerato i propri ordini rispetto all'anno precedente” perché “verosimilmente… sviati verso la nuova società costituita dall'ex agente”.
In proposito allega che, come emerge dal doc. 5-bis fasc. conv. (costituito da file particolareggiato e dettagliato del suddetto pacchetto clienti e fatturato), nel 2020 “molti clienti” hanno “acquistato beni per le medesime entità del passato ovvero [hanno] generato un fatturato addirittura maggiore rispetto al passato”; in particolare: sei clienti (Alfadental,
Clinica dentale Pavanetto, Laboratorio odontotecnico Di Fin, Dr. Marchese, Dr. Pezzo,
Dr. Busnardo) hanno effettuato ordini per la prima volta nell'anno 2020; cinque clienti
(Avi SE, Studio Ferrari, , ON FA, NN GU) hanno Persona_7
effettuato ordine nel 2020 “per il doppio e il triplo dell'anno precedente” e uno
( “per 10 volte tanto rispetto all'anno 2019”. Parte_6
In definitiva il convenuto sostiene che: “non sussiste nel caso di specie alcun inadempimento contrattuale imputabile al resistente Sig. che possa legittimamente giustificare Parte_2
l'applicazione della clausola risolutiva espressa prevista in contratto di agenzia ed invocata da pagina 12 di 45 controparte, o comunque che possa consentire di ritenere integrata una giusta causa di recesso, tale da consentire un'interruzione del rapporto contrattuale senza rispetto del termine di preavviso,
e senza corrispondere la relativa indennità sostitutiva (come pretenderebbe controparte).
Peraltro, contrariamente a quanto ex adverso affermato, in caso di risoluzione del rapporto di agenzia da parte del preponente, senza preavviso e in forza delle previsioni di una clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, il Giudice deve sempre valutare se esiste in concreto un inadempimento dell'agente che integrerebbe giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
(Cass. Civ. 18 maggio 2011, n. 10934; Corte App. Bologna, 27 agosto 2014, n. 1018), e il preteso inadempimento dovrebbe comunque essere di intensità tale da far venire meno l'elemento fiduciario posto alla base del rapporto”.
l)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il convenuto propone, in via riconvenzionale, domanda di condanna della società ricorrente al pagamento, in favore del convenuto:
❖ dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a tre mesi (art. 11 Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio del 16.2.2009);
❖ dell'indennità di fine rapporto costituita dall' indennità di risoluzione del rapporto, dall'indennità suppletiva di clientela e dall'indennità meritocratica (art. 13 A.E.C.
cit.);
❖ delle provvigioni riconducibili alle trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto grazie all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento del rapporto (art. 5 co. 8 A.E.C. cit.).
pagina 13 di 45 §3 le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta ad accertare “l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia… per esclusivo inadempimento” del convenuto
“in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”
a)
La società ricorrente propone domanda volta ad accertare che Parte_1
“l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia” di data 2.12.2017 con successiva variazione del 9.2.2018, comunicata dalla società (ora incorporata CP_1
nell'odierna ricorrente) al convenuto con lettera del 20.11.2020 Parte_2
(doc. 7 fasc. ric.), è ascrivibile a “esclusivo inadempimento” del convenuto “in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”.
In proposito ha allegato che il convenuto “soprattutto nel corso dell'anno 2020”:
1) “ha mostrato scarsi risultati in termini di fatturato, non raggiungendo gli obiettivi ed il budget di vendita pattuiti”;
2) è risultato “del tutto inattivo da diversi mesi”;
3) non ha trasmesso “proposte di vendita”;
4) non ha fornito “i dovuti report settimanali”;
5) “non ha più partecipato alle riunioni aziendali [da ultimo nel mese settembre 2020] né ai webinar formativi e di aggiornamento organizzati da;
CP_1
6) “si è rifiutato, senza alcuna ragionevole motivazione, di affiancare il responsabile dell'area di riferimento per incontrare i clienti”.
Parte ricorrente richiama l'art. 15 del contratto di agenzia del 2.12.2017, il quale prevedeva:
“CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA pagina 14 di 45 La Preponente avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, mediante
comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o
per mezzo PEC, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) inattività dell'Agente, non dovuta a malattia o infortunio tempestivamente denunciati,
protratta per più di 20 (venti) giorni di calendario,
b) il reiterarsi di mancata o irregolare trasmissione delle proposte di vendita (48 ore
dalla propria ricezione);
c) ritirare la merce già consegnata ai clienti senza previa autorizzazione della
proponente;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita (Allegato C);
e) assunzione da parte dell'Agente dell'incarico di vendita o di procacciamento d'affari o
in altre formule societarie per una ditta concorrente della Preponente;
n
assoggettamento dell'Agente a procedura concorsuale ovvero promovimento di azione
penale a suo carico per delitti;
g) violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui al punto 12 che precede;
h) mancata trasmissione report settimanali per tre volte anche non consecutive”.
Parte ricorrente sostiene che l'agente qui convenuto, non ha Parte_2
rispettato gli obblighi scaturenti dal contratto stipulato in data 2.12.2012 “ed in particolare:
Art. 8 lett. g), avendo ritirato beni resi da un cliente, senza autorizzazione della odierna ricorrente e senza averli, così come riferito da alla stessa poi restituiti;
CP_1
Art. 12 lett. b), avendo trattato la vendita di beni in concorrenza con quelli prodotti e commercializzati dalla odierna ricorrente;
Art. 12 lett. c), avendo divulgato dati, informazioni e notizie, di cui è venuto a conoscenza durante la vigenza del contratto di agenzia sottoscritto con la ricorrente;
pagina 15 di 45 Art. 15 lett. a), risultando l'agente inattivo per oltre 20 giorni, nel corso dell'anno
2020;
Art. 15 lett. b), in quanto l'agente non ha più trasmesso proposte di vendita;
Art. 15 lett. d), non avendo l'agente raggiunto gli obiettivi minimi di vendite come da allegato C);
Art. 15 lett. e), avendo assunto l'agente l'incarico di vendita per una società concorrente della preponente;
Art. 15 lett. g), avendo violato gli obblighi di cui all'art. 12 del contratto in oggetto;
Art. 15 lett. h), non avendo trasmesso i report settimanali per almeno tre volte anche non consecutive”.
b)
In primo luogo è agevole rilevare che la società preponente non ha allegato nella comunicazione del 20.11.2020, con cui ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 15 del contratto, alcuna circostanza di fatto attinente a inadempimenti degli obblighi ex:
➢ art. 8 lett. g), il quale dispone: “l'Agente non è autorizzato a ritirare la merce già
consegnata ai clienti, salvo quando concorrano entrambe le seguenti condizioni:
il ritiro della merce sia espressamente autorizzato dalla sede;
la merce sia affetta da vizi denunziati per iscritto nei termini di legge.
Verificandosi tale eventualità, la merce dovrà essere restituita integra nell'imballaggio originale ed accompagnata dal documento di trasporto”.
➢ art. 12 lett. b), il quale dispone: “È fatto divieto all'Agente di: … b) trattare, anche per
interposta persona, la vendita di prodotti che siano in concorrenza con quelli fabbricati o commercializzati dalla Preponente”;
pagina 16 di 45 ➢ art. 12 lett. c), il quale dispone: “È fatto divieto all'Agente di: … c) divulgare sia
direttamente sia indirettamente, qualsiasi notizia, dato, informazione, documento o
quanto altro dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della prestazione oggetto
del presente contratto, nonché di prestazioni connesse, relativi alla Preponente,
purché tali dati e informazioni non siano già di pubblico dominio o comunque diffusi dalla medesima mandante”.
➢ art. 15 lett. e), il quale concerne l'“assunzione da parte dell'Agente dell'incarico di
vendita o di procacciamento d'affari o in altre formule societarie per una ditta concorrente della Preponente”;
➢ art. 15 lett. g), il quale concerne la “violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui al punto 12 che precede”, vale a dire: “È fatto divieto all'Agente di: a) vendere i
prodotti oggetto del mandato, sia direttamente sia indirettamente, in qualsiasi zona
diversa da quella individuata nel presente contratto o a clienti esclusi dal mandato
stesso; b) trattare, anche per interposta persona, la vendita di prodotti che siano in
concorrenza con quelli fabbricati o commercializzati dalla Preponente;
c) divulgare
sia direttamente sia indirettamente, qualsiasi notizia, dato, informazione, documento
o quanto altro dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della prestazione
oggetto del presente contratto, nonché di prestazioni connesse, relativi alla
Preponente, purché tali dati e informazioni non siano già di pubblico dominio o
comunque diffusi dalla medesima mandante.
Trattandosi di mandato plurimandatario, l'Agente dovrà attenersi scrupolosamente
alle indicazioni impartite dalla società e potrà assumere l'incarico di promuovere per
conto di altri la vendita di prodotti purché non siano in concorrenza con i prodotti
oggetto del presente contratto, ovvero in caso di vendita di materiali similari e/o che
pagina 17 di 45 non siano quelli proposti da , tale condizione sarà oggetto di risoluzione del CP_1
contratto, come previsto dall'art. 15 del presente documento”.
Come si evidenzierà in seguito funditus, alcune delle circostanze, che appaiono sussumibili in una delle ipotesi ex art. 15 del contratto appena ricordate, sono state allegate dalla società ricorrente soltanto nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Tuttavia la loro estraneità rispetto alla comunicazione del 20.11.2020 – la quale, nella prospettazione della società ricorrente, costituisce la dichiarazione, prescritta dall'art. 1456 co. 2 cod.civ., con cui essa ha espresso la volontà di “valersi della clausola risolutiva” – le rende irrilevanti ai fini della decisione in ordine alla domanda in esame, la quale è volta ad accertare che “l'intervenuta risoluzione”, appunto oggetto di quella comunicazione, “del contratto di agenzia dell'1 dicembre 2017 sottoscritto tra le parti e
successiva variazione del 9 febbraio 2018, per esclusivo inadempimento del signor
[...]
in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”. Parte_2
c)
Invece la società preponente ha allegato nella comunicazione del 20.11.2020, con cui ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 15 del contratto,
circostanze di fatto attinenti a inadempimenti degli obblighi ex:
➢ art. 15 lett. a), il quale concerne: “inattività dell'Agente, non dovuta a malattia o
infortunio tempestivamente denunciati, protratta per più di 20 (venti) giorni di calendario”;
➢ art. 15 lett. b), il quale concerne: “il reiterarsi di mancata o irregolare trasmissione delle proposte di vendita (48 ore dalla propria ricezione)”;
➢ art. 15 lett. d), il quale concerne: “mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita
(Allegato C)”;
pagina 18 di 45 ➢ art. 15 lett. h), il quale concerne: “mancata trasmissione report settimanali per tre volte anche non consecutive”.
Infatti:
1)
l'allegazione secondo cui il convenuto “soprattutto nel corso dell'anno 2020… ha mostrato scarsi risultati in termini di fatturato, non raggiungendo gli obiettivi ed il budget di vendita pattuiti”
appare conferente alla previsione ex art. 15 lett. d) del contratto di agenzia;
2)
l'allegazione secondo cui il convenuto “soprattutto nel corso dell'anno 2020” è risultato
“del tutto inattivo da diversi mesi”
appare conferente alla previsione ex art. 15 lett. a) del contratto di agenzia;
3)
l'allegazione secondo cui il convenuto “soprattutto nel corso dell'anno 2020” non ha trasmesso “proposte di vendita”
appare conferente alla previsione ex art. 15 lett. b) del contratto di agenzia;
4)
l'allegazione secondo cui il convenuto “soprattutto nel corso dell'anno 2020” non ha fornito “i dovuti report settimanali”
appare conferente alla previsione ex art. 15 lett. h) del contratto di agenzia.
Occorre, quindi, procedere all'esame nel merito di queste circostanze per verificare la loro effettiva sussistenza al fine di accertare se con la comunicazione del 20.11.2020 la società preponente si sia avvalsa fondatamente della clausola risolutiva espressa ex art. 15
del contratto di agenzia stipulato in data 2.12.2017.
a 1) pagina 19 di 45 L'allegazione appare, in primo luogo, viziata da genericità.
Infatti la società ricorrente non precisa quali “obiettivi pattuiti”, né specifica con quali negozi bilaterali sarebbero stati convenuti gli “obiettivi” e il “budget di vendita” che l'agente on avrebbe raggiunto “soprattutto nel corso dell'anno 2020”. Parte_2
Limitatamente al “budget di vendita” la società ricorrente richiama un documento (che produce sub doc. 6), da essa stessa redatto, nel quale viene indicato un “budget” di €
160.000,00 in relazione all'anno 2020.
La provenienza unilaterale priva di qualsiasi valore probatorio il documento, tanto più che la determinazione dei budget concernenti i periodi 1.11.2017-31.10.2018 e 1.11.2018-
31.10.2019 era avvenuta in via consensuale (contratto del 2.12.2017 - allegato C sub doc.
3 fasc. ric.).
Inoltre inficia la fondatezza nel merito dell'allegazione il fatto che la società ricorrente abbia omesso, nel prosieguo del giudizio e così nelle note finali autorizzate, di replicare alle puntuali difese svolte dal convenuto nella memoria di costituzione, secondo cui:
✓ nessun budget era stato pattuito tra le parti per l'anno 2020;
✓ nel periodo gennaio - ottobre 2020 (ma, a causa della pandemia, in sei mesi di lavoro effettivo) il convenuto ha procurato affari per € 76.182,62 (come da fatture sub doc.
13 fasc. conv.), quando il budget pattuito per un anno (1.11.2017-31.10.2018) era stato di € 90.625,00 (come da allegato C al contratto di agenzia stipulato in data
2.12.2017);
✓ inoltre nel precedente anno 2019 il convenuto ha procurato affari per € 131.018,14
ossia un importo superiore del 14% rispetto al budget ivi indicato di € 115.000,00.
a 2) e 3)
Anche queste allegazioni, che possono essere esaminate congiuntamente attenendo a circostanze connesse, risultano, in primo luogo, generiche. pagina 20 di 45 Infatti la società ricorrente non specifica in quali mesi del 2020 il convenuto sarebbe rimasto “del tutto inattivo” e avrebbe omesso di trasmettere “proposte di vendita”.
Inoltre anche in riferimento a queste allegazioni la loro fondatezza nel merito è inficiata dal fatto che la società ricorrente non ha replicato nel prosieguo del giudizio e neppure nelle note finali autorizzate alle puntuali difese svolte dal convenuto nella memoria di costituzione già ricordate sub 1).
a 4)
Questa allegazione è, invece, sufficientemente specifica alla luce della pattuizione contenuta nella clausola n. 8, lett. e) del contratto secondo cui l'agente era tenuto a
“trasmettere settimanalmente un report con i dati della clientela visitata”.
In proposito il convenuto ha replicato adducendo di aver “sempre adempiuto all'obbligazione di rendere i report periodici all'azienda, mediante l'invio di comunicazioni degli ordinativi alla società” in quanto “effettivamente i report sono sempre stati declinati in tal senso”.
L'allegazione di parte convenuta trova riscontro nella deposizione del teste
[...]
, il quale ha dichiarato: “Ho svolto attività di agente di commercio in Testimone_2
favore della società ricorrente nel periodo dal maggio 2019 fino a fine giugno 2023 nella
zona di Brescia. Inoltre svolgevo il ruolo di responsabile commerciale della società preponente e quindi per questa ragione seguivo l'attività anche degli altri agenti… Posso
dire che nel corso del mio rapporto non inviavo con regolarità report scritti circa i dati
della clientela. Solitamente queste informazioni io le davo alla preponente in occasione
di riunioni o contatti telefonici;
può darsi che qualche volta abbia inviato delle note scritte”.
Emerge con evidenza che, in concreto, la società preponente non pretendeva che gli agenti trasmettessero settimanalmente il report.
pagina 21 di 45 D'altronde, in caso contrario, a fronte dei primi inadempimenti da parte dell'agente, la società preponente non avrebbe certamente mancato di contestargli la violazione, il che non è provato sia avvenuto.
In definitiva, non risulta sussistere alcuno degli inadempimenti, cui la società preponente ha fatto riferimento allorquando, con la comunicazione del 20.11.2020, ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva (la quale, com' è noto, esonera la parte non inadempiente di provare l'importanza dell'inadempimento, ma trova applicazione soltanto se quell'inadempimento effettivamente sussiste – ex multis Cass. 5.10.2018, n.
24532).
d)
Infine non attengono ad alcuna delle circostanze – in presenza delle quali l'art. 15 del contratto di agenzia attribuisce alla preponente il “diritto di risolvere senza preavviso il
presente rapporto, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o per mezzo PEC”, vale a dire di avvalersi della “clausola risolutiva espressa” ivi pattuita – le allegazioni, svolte dalla preponente nella comunicazione del 20.11.2020, secondo cui il convenuto nel corso del 2020:
1) “non ha più partecipato alle riunioni aziendali [da ultimo nel mese settembre 2020] né ai webinar formativi e di aggiornamento organizzati da;
CP_1
2) “si è rifiutato, senza alcuna ragionevole motivazione, di affiancare il responsabile dell'area di riferimento per incontrare i clienti”.
Quindi, in ragione della loro estraneità rispetto alle ipotesi previste dalle parti nell'art. 15
del contratto di agenzia del 2.12.2017, queste circostanze sono irrilevanti ai fini della decisione in ordine alla domanda in esame, la quale è volta ad accertare che
“l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia dell'1 dicembre 2017 sottoscritto tra le
pagina 22 di 45 parti e successiva variazione del 9 febbraio 2018, per esclusivo inadempimento del signor in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”. Parte_2
Peraltro anche queste due allegazioni risultano viziate da genericità.
Infatti la società ricorrente non ha indicato a quali riunioni aziendali e a quali webinar
formativi e di aggiornamento organizzati dalla preponente il convenuto avrebbe mancato di partecipare.
Inoltre non ha specificato chi fosse il responsabile dell'area di riferimento, nonché in quali occasioni e con quali modalità il ricorrente avrebbe opposto il suo rifiuto di affiancare detto responsabile.
e)
Conclusivamente deve essere rigettata la domanda, qui in esame, diretta ad accertare che
“l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia dell'1 dicembre 2017 sottoscritto tra le
parti e successiva variazione del 9 febbraio 2018, per esclusivo inadempimento del signor in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”. Parte_2
2. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta ad accertare la risoluzione di
diritto del contratto di agenzia in riferimento alla clausola risolutiva espressa ex art.
15 del medesimo contratto, da ritenersi proposta in ragione della allegazione nel
presente giudizio di circostanze ulteriori rispetto a quelle indicate nella
comunicazione del 20.11.2020, ma sussumibili in alcune delle ipotesi convenute dalle
parti nell'art. 15 cit.
a)
Come si è già evidenziato supra, la società ricorrente ha allegato nel presente giudizio circostanze ulteriori rispetto a quelle indicate nella comunicazione del 20.11.2020.
pagina 23 di 45 Si ritiene che questa condotta processuale sia idonea a integrare un atto di volontà diretto ad avvalersi della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti nell'art. 15 del contratto di agenzia del 2.12.2017.
Infatti, ad avviso della Suprema Corte (Cass. 4.5.2005, n. 9275; Cass. 5.1.2005, n. 167),
“in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art. 1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato”.
Tale principio appare senza dubbio applicabile anche in una vicenda, come quella in esame, dove il creditore ha comunicato stragiudizialmente di volersi avvalere della clausola risolutiva in relazione a determinati fatti e successivamente a tale comunicazione
è venuto a conoscenza di altri e diversi fatti sussumibili nell'inadempimento delle obbligazioni previste nella clausola risolutiva espressa.
b)
La società ricorrente allega che in epoca successiva alla Parte_1
comunicazione del 20.11.2020 è venuta a conoscenza che fin dal 2019 – quindi in costanza del rapporto di agenzia – il convenuto “aveva intrattenuto Parte_2
una stretta collaborazione con una società concorrente della – la Ing. Carlo CP_1
Alberto SS & C. s.r.l. – che produce e commercializza gli stessi beni della società ricorrente, ovverosia tecnologia implantare, con altro marchio [“TA”]”.
A comprova produce:
1) mail pervenuta dall'agente (che era subentrato nella zona in precedenza Tes_1
assegnato al ricorrente) in data 1.12.2020 (doc. 8 fasc. ric.);
pagina 24 di 45 2) mail inviata dalla cliente dott.ssa in data 25.5.2021 all'agente (doc. Persona_2 Tes_1
9 fasc. ric.).
a 1)
A questo proposito il teste ha dichiarato: Testimone_2
“Ho svolto attività di agente di commercio in favore della società ricorrente nel periodo
dal maggio 2019 fino a fine giugno 2023 nella zona di Brescia.
Inoltre svolgevo il ruolo di responsabile commerciale della società preponente e quindi per questa ragione seguivo l'attività anche degli altri agenti…”.
Viene esibita al teste la documentazione sub doc. n. 8 di parte ricorrente.
Il teste dichiara:
“Riconosco i documenti.
La mail del primo dicembre è stata inviata da , il quale era subentrato nella zona Per_8
di Parte_2
Per_ Era accaduto che il cliente [tale dott.ssa con studio in Bassano del Grappa] aveva
segnalato che due impianti, a suo dire forniti dalla società preponente, non avevano
avuto successo.
Preciso che in questi casi la società preponente fornisce gratuitamente un prodotto nuovo
corrispondente a quello che non aveva avuto successo.
Il cliente ha l'onere di redigere un modulo, restituire il prodotto con gli sticker che
riportano tutti i dati essenziali del prodotto stesso, tanto da essere inseriti anche nella
cartella clinica del paziente.
Il secondo e il terzo documento si riferiscono appunto a sticker di questo genere, uno riguarda un prodotto fornito dalla preponente, l'altro fornito dall'azienda TA
[rectius Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l., come appare da uno degli sticker sub doc.
8 fasc. ric.]. pagina 25 di 45 Nella vicenda il cliente ha restituito entrambi gli sticker di cui ai documenti suddetti, consegnandoli all'agente , il quale per questa ragione ha poi inviato la mail del Per_8
primo dicembre 2020…
TA [rectius Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l.] è una impresa che, al pari della
società preponente, produce e commercializza dispositivi medicali denominati impianti dentali”;
Per_ il teste ha anche precisato che la dott. ssa operava “nella zona a suo tempo assegnata all'agente . Parte_2
La teste ha riferito: Tes_3
“Svolgo la professione di medico odontoiatra, a Bassano del Grappa (VI), dove conduco
un mio studio.
Ho conosciuto veniva presso il mio studio nello svolgimento della sua Parte_2
attività di rappresentante di . Parte_1
Ricordo che a un certo punto il suo ruolo venne assunto da un certo ”.. Persona_9
Vengono esibiti al teste i docc. n. 8 di parte ricorrente.
“Preciso che accade con una frequenza non eccezionale che impianti utilizzati per
l'implantologia diano dei problemi al momento del loro utilizzo (cd. insuccessi).
In questi casi le ditte fornitrici sostituiscono gli impianti gratuitamente.
Le ditte stesse richiedono che il cliente restituisca gli impianti che hanno determinato
l'insuccesso.
Nel mio studio questi aspetti vengono curati dal mio assistente , il quale CP_5
oggi è presente in Tribunale dato che mi ha accompagnato.
Certamente il sig. è più al corrente di me dei fatti cui si riferiscono i documenti CP_5
che mi vengono esibiti.”
pagina 26 di 45 Si è, quindi, proceduto all'escussione del teste de relato , il quale ha CP_5
dichiarato:
“Lavoro alle dipendenze della dott.ssa da circa 15 anni con mansioni di Tes_3
assistente”
Per_ Viene data lettura al teste delle dichiarazioni rese in data odierna dalla dott.ssa
Il teste dichiara:
“Concordo e confermo quanto riferito dalla dott.ssa Per_5
Non ho un ricordo specifico in ordine al fatto di cui al doc. sub 8.
E' accaduto che io mi sia rivolto a per restituire degli impianti che avevano Per_8
determinato l'insuccesso.
Io mi rivolgevo a per restituire gli impianti che mi erano stati forniti dal Per_8
rappresentante di . Controparte_6
Esaminando i due documenti allegati alla mail, posso dire che le due etichette (sticker)
riguardano prodotti provenienti da fornitori diversi, il primo proviene da come CP_1
appare dalla fotografia, il secondo proviene dalla ditta Ing. C. SS & C. srl, il cui prodotto aveva la denominazione di “impianto TA”.
Io mi sono rivolto a , il quale aveva sostituito per restituire entrambi gli Per_8 Parte_2
impianti dato che gli stessi, pur provenendo da fornitori diversi, li avevamo acquistati
attraverso la mediazione di Parte_2
Ricordo che un paio di volte ci propose di acquistare prodotti provenienti da Parte_2
ditta Ing. C. SS & C. srl”.
Quindi, alla luce della documentazione sub doc. 8 fasc. ric. e dell'istruttoria testimoniale svolta, deve ritenersi compiutamente provato che l'agente qui convenuto, Parte_2
[. ha promosso, mentre aveva in corso il rapporto di agenzia con la società preponente
(ora incorporata nella ricorrente . la vendita di prodotti CP_7 Parte_1
pagina 27 di 45 (impianti utilizzati per l'implantologia) denominati “TA” nell'interesse della società
Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l., la quale esercita un'attività d'impresa concorrente con la preponente ora CP_1 Parte_1
a 2)
In proposito il teste una volta che gli è stato esibito il documento n. 9 di parte Tes_2
ricorrente, ha dichiarato:
“Riconosco il documento.
Si tratta della mail inviatami dall'agente con la quale mi inoltrava la mail Per_8
inviatagli dalla dott.ssa la quale era un cliente della società preponente… Per_2
TA [rectius Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l.] è una impresa che, al pari della
società preponente, produce e commercializza dispositivi medicali denominati impianti dentali”; il teste ha anche precisato che la dott. ssa operava “nella zona a suo tempo Per_2
assegnata all'agente ; Parte_2
la dott.ssa – la quale nella mail inviata a in data 25.5.2021 (doc. 9 Per_2 Tes_1
fasc. ric.) aveva dichiarato: “Come da accordi, ti scrivo per confermarti che mi era stata offerta la linea impiantare TA più o meno verso settembre/ottobre 2020” – essendo impossibilitata per ragioni soggettive a comparire a deporre, ha fatto pervenire, a seguito dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 4.4.2024, una dichiarazione, integrativa di quella contenuta nella mail del 25.5.2021, dove ha ulteriormente precisato: “Sono ormai
passati molti anni quindi non ricordo benissimo, ma verso settembre-ottobre 2020 ci era
stata nominata questa marca di impianti (TA), ma non ci è stato rilasciato nessun catalogo, dal Sig. . Parte_2
Quindi dalla documentazione sub doc. 9 fasc. ric. e dalle precisazioni ulteriormente fornite in proposito dalla sua autrice trova conferma la circostanza secondo cui l'agente pagina 28 di 45 qui convenuto, ha promosso, mentre aveva in corso il rapporto di agenzia Parte_2
con la società preponente (ora incorporata nella ricorrente CP_1 Parte_1
, la vendita di prodotti (impianti utilizzati per l'implantologia) denominati “TA”,
[...]
nell'interesse della società Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l., la quale esercita un'attività d'impresa concorrente con la preponente ora CP_1 Parte_1
c)
Le condotte – che, alla luce degli accertamenti sub b), sono state effettivamente tenute dall'agente n costanza del rapporto con la preponente ora Parte_2 CP_1 [...]
– sono palesemente idonee a integrare le ipotesi previste: Parte_1
➢ sub lett. “e) assunzione da parte dell'Agente dell'incarico di vendita o di
procacciamento d'affari o in altre formule societarie per una ditta concorrente della
Preponente;
➢ sub lett. “g) violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui al punto 12 che precede”, in particolare sub lett. “b) trattare, anche per interposta persona, la vendita
di prodotti che siano in concorrenza con quelli fabbricati o commercializzati dalla
Preponente”. della clausola n. 15, afferente alla “clausola risolutiva espressa”, del contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 2.12.2017.
Quindi – accertati compiutamente gli inadempimenti dei suddetti obblighi, occorre dichiarare, senza dovere né potere effettuare valutazioni in ordine alla loro importanza ex art. 1455 cod.civ., che il contratto di agenzia, stipulato dalle parti in data 2.12.2017, si è risolto di diritto per inadempimento, da parte dell'agente degli Parte_2
obblighi previsti nella clausola risolutiva espressa ex art. 15, lett. e) e g) del medesimo contratto, e a seguito della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale la società preponente ha allegato circostanze afferenti la promozione, da parte pagina 29 di 45 dell'agente qui convenuto, mentre aveva in corso il rapporto di agenzia con la società
preponente (ora incorporata nella ricorrente , della CP_1 Parte_1
vendita di prodotti (impianti utilizzati per l'implantologia), denominati “TA”, nell'interesse della società Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l., la quale esercita un'attività d'impresa concorrente con la preponente ora CP_1 Parte_1
d)
Alla luce di quest'ultima statuizione appare superfluo stabilire se integrino effettiva violazione degli obblighi previsti dall'art. 15 del contratto di agenzia del 2.12.2017 le altre circostanze allegate dalla società ricorrente per la prima volta nel presente giudizio,
vale a dire:
✓ sempre successivamente alla comunicazione della risoluzione del contratto di agenzia essa è venuta a conoscenza che il convenuto aveva costituito, in data
25.11.2019, con la società Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l. e con il dott. Per_3
“storico cliente” di la società
[...] CP_1 Parte_4
“avente a oggetto la fornitura di beni e servizi in favore dei medici
[...]
odontoiatrici”;
✓ il convenuto, al momento della stipulazione del contratto di agenzia con la società ricorrente, ha ricevuto “dei beni in comodato d'uso, con lettera di consegna… del 13
novembre 2017 (documento n. 5), ad oggi mai restituiti ed ancora in possesso dell'ex agente”;
✓ il convenuto ha ritirato dei beni resi dal cliente Ferrari Studio Dentistico Associato, omettendo, in violazione dell'obbligo ex clausola n. 8, lett. g) del contratto di agenzia,
di restituirli ad essa ricorrente (doc. 11 fasc. ric.);
✓ il convenuto, come riferito dal cliente dott. (doc. 12 fasc. ric.), ha Persona_4
incassato l'importo di € 359,06, di cui alla fattura n. 917/05 del 29.5.2020, emessa pagina 30 di 45 dalla società ricorrente per la fornitura di impianti dentari, omettendo di trasmetterlo a quest'ultima.
Peraltro alcune di queste circostanze dovranno essere esaminate al fine di decidere in ordine alle ulteriori domande proposte dalla società ricorrente nei confronti del convenuto su cui appena infra.
3. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta al risarcimento dei danni cagionati dalla “violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli
[.. atti di concorrenza sleale posti in essere dal signor ai danni della già Parte_2
ed ora con conseguente diminuzione del fatturato della CP_7 Controparte_8
ricorrente per € 54.835,52”
La società ricorrente (già propone domanda volta al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni cagionati dalla “violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli atti di concorrenza sleale posti in essere dal signor Parte_2
ai danni della già ed ora con conseguente diminuzione CP_1 Controparte_8
del fatturato della ricorrente per € 54.835,52”.
a)
In primo luogo appare opportuno precisare – ribadendo quanto già statuito nell'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 2.2.2023 – che rientrano nella cognizione del giudice del lavoro le domande fondate sulla violazione del divieto di concorrenza consumata in costanza del rapporto di agenzia e non già dopo la sua cessazione – Cass.
28.2.1992, n. 2501; Cass. 11.12.1985, n. 6252; – fatta salva la stipulazione di un patto di non concorrenza per il periodo successivo al termine del rapporto, fatto questo non allegato dalla società ricorrente.
pagina 31 di 45 b)
Venendo al merito, la società ricorrente pone a fondamento della domanda le seguenti allegazioni:
“… quanto al danno più consistente, relativo allo sviamento di clientela ed alla concorrenza sleale posta in essere dal signor si allega un elenco di clienti, Parte_2
relativi alla zona di competenza dell'ex agente e facenti parte del suo “pacchetto clienti”, che nel corso del 2020 hanno diminuito se non azzerato i propri ordini rispetto all'anno precedente [documento n. 16].
Verosimilmente, tali clienti sono stati tutti sviati verso la nuova società costituita dall'ex agente, sfruttando i suoi contatti e le conoscenze acquisite nel corso della vigenza del contratto di agenzia.
Un esempio su tutti è lo studio dentistico del Dr. il quale risulta Persona_3
Part peraltro attualmente addirittura socio della , come detto costituita dal signor che ha di fatto azzerato i propri ordini di fornitura nel 2020, rispetto al Parte_2
fatturato dell'anno precedente del 2019 di ben € 21.547,49=. Analogamente, questo
[. calo di ordini ha coinvolto anche altri numerosi clienti in precedenza abituali della già
comportando una generale diminuzione del fatturato della ricorrente di CP_7
complessivi € 54.835,52= per l'anno 2020 [sic!].
Sul punto, si precisa che negli anni precedenti i soggetti, i quali poi hanno ridotto sensibilmente il proprio volume di acquisti di beni dalla ricorrente, ordinavano sempre corposi quantitativi di materiali per diverse migliaia di euro, salvo, poi, diminuire detti introiti nel 2020, in seguito alla costituzione della nuova società da parte del signor
[...]
e dalla sua cessata - di fatto - attività di agente per conto della ricorrente. Parte_2
pagina 32 di 45 Come detto, infatti, dopo i primi mesi del 2020, il signor ha cessato di Parte_2
onorare il contratto tra le parti, e contestualmente il fatturato di e gli ordini CP_1
ricevuti dai clienti nella zona di competenza dell'ex agente sono drasticamente calati”.
α
Tali allegazioni appaiono in primo luogo viziate da genericità.
Infatti parte ricorrente si limita a richiamare un elenco, da lui prodotto sub doc. 16, di clienti per ciascuno dei quali indica il fatturato del 2019 e quello del 2020, risultando così una diminuzione di € 54.835,52.
Essa afferma che “verosimilmente” tale diminuzione costituisce la conseguenza dello sviamento dei clienti effettuato dall'agente Parte_2
Tuttavia non allega a sostegno alcuna circostanza specifica, il che sarebbe stato oltremodo necessario in considerazione che l'anno 2020 è stato caratterizzato dalle ben note sospensioni dell'attività odontoiatrica a causa della pandemia da CoVid -19.
Fa eccezione il cliente il quale, a detta della Controparte_9
ricorrente, avrebbe “azzerato i propri ordini di fornitura nel 2020, rispetto al fatturato dell'anno precedente del 2019 di ben € 21.547,49”, risultando socio della società
[...]
di cui il convenuto ha promosso la Parte_4 Parte_2
costituzione.
In proposito il dott. ha dichiarato nella sua deposizione: “Sono socio della Per_3
società fin dall'epoca della sua costituzione nel 2020, con una quota del 20%. Parte_4
Svolgo la professione di medico odontoiatra da 38 anni. Nell'anno 2020 la società non ha svolto attività di impresa, dato che l'ha iniziata solo nel marzo 2021.
Confermo che la società svolge attività consistente, da un lato, nella raccolta di pazienti bisognosi di cure odontoiatriche, dall'altro, nel mettere a disposizione spazi attrezzati ai
medici odontoiatri liberi professionisti disponibili a erogare le cure in favore dei clienti pagina 33 di 45 di C.S.O.. Per quanto mi consta, non svolge attività di vendita di prodotti Pt_4
odontoiatrici”.
Parimenti la teste ha dichiarato: Parte_5
“Sono la moglie del convenuto. Sono stata socia della società all'incirca fino Parte_4
al gennaio 2021.
La C.S.O. nel 2020 non ha svolto attività. All'epoca erano ancora in corso i lavori di realizzazione degli spazi che poi la società, nell'ambito della sua attività, avrebbe messo
a disposizione dei medici odontoiatri.
Confermo la circostanza di cui al cap. 7 di parte convenuta [“Vero che: Il Sig. Parte_2
nell'anno 2020 proponeva l'acquisto di alcune quote del CSO al Sig. , Persona_6
amministratore di;
”]. Parte_1
Posso dire che, nel corso del 2020, eravamo alla ricerca di persone disponibili a entrare
in qualità di soci nella . Parte_4
Ricordo che era stata fissata una riunione in sede nazionale degli agenti della società ricorrente. Posso dire che, in riferimento a tale riunione, a mio marito era venuta l'idea
di proporre l'ingresso in società all'amministratore della società ricorrente,
[...]
. Ricordo che mio marito, prima di partire per la riunione, preparò la Per_6
documentazione relativa alla C.S.O. in particolare il business planning.
Nel prosieguo mio marito mi riferì che gli aveva risposto che ci avrebbe pensato. Per_6
In realtà poi non si è mai dichiarato disponibile”.
Sebbene potrebbe dubitarsi dell'attendibilità della teste stante la sua qualità di Pt_5
coniuge del convenuto, in verità le circostanze da lei riferite trovano conferma nella deposizione del teste (della cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare Tes_2
in quanto ex responsabile commerciale nonché ex agente della società ricorrente), il quale ha dichiarato: pagina 34 di 45 Part
“In ordine alla società , posso dire che il convenuto mi aveva parlato della sua
intenzione di costituire una società avente per oggetto sociale la messa a disposizione di
strutture in cui avrebbero potuto operare odontoiatri privi di studio.
Sono al corrente che il convenuto chiese in occasione di una riunione a
[...]
di partecipare a detta società”. Per_6
Quindi il fatto che il dott. fosse socio della società Per_3 Parte_4
non appare costituire circostanza eziologicamente collegata con
[...]
l'azzeramento nel 2020 del fatturato procurato dal ricorrente alla società ricorrente.
Parte ricorrente ha omesso di allegare e offrire di provare ulteriori circostanze riguardanti il dott. e specifici fatti concernenti gli altri clienti indicati nell'elenco sub doc. Per_3
16 fasc. ric., da cui potesse inferirsi che le diminuzioni di fatturato fossero la conseguenza della promozione, da parte del convenuto, di vendite di prodotti commercializzati da imprenditori in concorrenza con la società ricorrente.
β
Inoltre la fondatezza nel merito dell'allegazione di parte ricorrente – secondo cui essa avrebbe subìto nel 2020, in riferimento ai clienti di cui all'elenco da lui prodotto sub doc.
16, una diminuzione del fatturato prodotto dal ricorrente di € 54.835,52, rispetto al 2019 –
viene inficiata dal fatto che la società ricorrente ha omesso, nel prosieguo del giudizio e così nelle note finali autorizzate, di replicare alle puntuali difese svolte dal convenuto nella memoria di costituzione, secondo cui:
✓ nel periodo gennaio - ottobre 2020 (ma, a causa della pandemia, in sei mesi di lavoro effettivo) egli ha procurato affari per € 76.182,62, come da fatture sub doc. 13 fasc.
conv. (quando il budget pattuito per un anno (1.11.2017-31.10.2018) era stato di €
90.625,00, come da allegato C al contratto di agenzia stipulato in data 2.12.2017);
pagina 35 di 45 ✓ come emerge dal doc. 5-bis fasc. conv. (costituito da file particolareggiato e dettagliato del suddetto pacchetto clienti e fatturato), nel 2020 “molti clienti” hanno
“acquistato beni per le medesime entità del passato ovvero [hanno] generato un fatturato addirittura maggiore rispetto al passato”; in particolare: sei clienti (Alfadental, Clinica dentale Pavanetto, Laboratorio odontotecnico Di Fin, Dr. Marchese, Dr. Pezzo, Dr.
Busnardo) hanno effettuato ordini per la prima volta nell'anno 2020; cinque clienti
(Avi SE, Studio Ferrari, , ON FA, NN GU) Persona_7
hanno effettuato ordine nel 2020 “per il doppio e il triplo dell'anno precedente” e uno
( “per 10 volte tanto rispetto all'anno 2019”. Parte_6
In definitiva non merita accoglimento la domanda di parte ricorrente volta al risarcimento dei danni cagionati dalla “violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli atti di concorrenza sleale posti in essere dal signor ai Parte_2
danni della già ed ora con conseguente diminuzione del CP_1 Controparte_8
fatturato della ricorrente per € 54.835,52”.
4. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla ripetizione della somma di €
10.635,39 corrisposta all'agente convenuto a titolo di provvigioni anticipate, ma non
maturate e di compensi fissi non dovuti
La società ricorrente (già propone domanda volta alla Parte_1 CP_1
ripetizione della somma di € 10.635,39 corrisposta all'agente convenuto a titolo di provvigioni anticipate, ma non maturate, e di compensi fissi non dovuti.
A sostegno allega che:
1) il convenuto ha percepito il complessivo importo di € 2.265,39, a titolo di provvigioni in relazione ad affari promossi dal ricorrente presso clienti indicati nello “scadenziario pagina 36 di 45 clienti” (doc. 14 fasc. ric.), i quali non hanno pagato alla società ricorrente i corrispettivi dovuti;
2) il convenuto ha percepito il complessivo importo di € 8.100,00 (come da conteggio
sub doc. 15 fasc. ric.), a titolo di “compensi provvigionali fissi non dovuti… in quanto per previsione contrattuale l'agente avrebbe maturato anche tali compensi solo per i primi dodici mesi di vigenza contrattuale, con la conseguenza che dal gennaio 2020 nulla era più dovuto a tale titolo”.
a 1)
La domanda in parte qua è fondata.
In proposito il convenuto non ha formulato alcuna contestazione Parte_2
verso la pretesa di parte ricorrente e in particolare in ordine ai fatti costituivi della domanda, rappresentati dal mancato pagamento, da parte dei clienti indicati nel doc. 14
fasc. ric., dei corrispettivi da loro dovuti in favore della società ricorrente e pure ivi indicati, nonché dal versamento al convenuto, da parte della società ricorrente, di anticipi provvigionali per complessivi € 2.265,39.
Quindi il convenuto va condannato alla corresponsione, in favore Parte_2
della società ricorrente la somma di € 2.265,39, maggiorata, ai sensi Parte_1
dell'art. 1224 co. 2 cod.civ., degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo e dell'eventuale danno da svalutazione liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dagli stessi termini a quibus
fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.
a 2)
La domanda in parte qua non è fondata.
In proposito il convenuto a replicato, allegando che: Parte_2
pagina 37 di 45 “Le parti avevano altresì concordato una proroga, poi effettivamente posta in essere, per tutta la durata del rapporto, del compenso provvigionale fisso di € 1.000,00 che ai sensi dell'originario contratto di agenzia (doc. 2) per i primi dodici mesi veniva garantito all'agente, oltre le normali provvigioni, a titolo di rimborso spese.
Tale somma fissa veniva poi aumentata ad € 2.000,00 mensili, a motivo del fatto che l'agente non vendeva più il materiale del suo originario cliente , e detto materiale Parte_2 CP_4
veniva invece acquistato da e veniva poi da questa rivenduto. Si veda a tal proposito Parte_1
la fattura di vendita del 2016 emessa da (doc. 12) per la vendita di materiale alla società CP_4
IDS (società della moglie di Sig.ra - doc. 12 bis), tramite cui Parte_2 Parte_5 Parte_2
acquistava il materiale, cui poi ha rinunciato in favore di , motivo per cui le parti Parte_1
avevano concordato la corresponsione della somma di € 2.000,00 mensili a titolo di rimborso spese”.
Nessuna controreplica è stata svolta dalla società ricorrente.
Inoltre essa non ha neppure illustrato le circostanze che l'hanno indotta in errore e, che,
quindi, il maggiore versamento non può essere imputabile alla sua volontà di riconoscere all'agente un miglior trattamento economico.
Ne consegue il rigetto di questa parte della domanda.
5. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna del convenuto alla
restituzione dei beni ricevuti dal convenuto “in comodato d'uso, con lettera di consegna… del 13 novembre 2017”
La società ricorrente propone domanda di condanna del convenuto Parte_1
lla restituzione dei beni da questi ricevuti “in comodato d'uso, con Parte_2
lettera di consegna… del 13 novembre 2017” e non riconsegnati una volta cessato il rapporto di agenzia. pagina 38 di 45 In proposito nulla quaestio, avendo il convenuto ammesso di essere obbligato a restituire i beni de quibus (che identifica in “Kit chirurgico – Kit demo – Asus ZenPad10”, senza contestazioni nel prosieguo da parte della ricorrente) e di non averlo ancora fatto.
Quindi il convenuto va condannato a restituire alla società ricorrente i beni ricevuti “in comodato d'uso, con lettera di consegna del 13 novembre 2017” e consistenti in “Kit chirurgico – Kit demo – Asus ZenPad10”.
6. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna del convenuto alla
restituzione dei beni consegnati dal cliente Studio dentistico Associato Ferrari al convenuto, ma da quest'ultimo non trasmessi alla società ricorrente
La società ricorrente propone domanda di condanna del convenuto Parte_1
alla restituzione dei beni consegnati dal cliente Studio dentistico Parte_2
Associato Ferrari al convenuto (come da dichiarazione del cliente sub doc. 11 fasc. ric.), ma da quest'ultimo non trasmessi alla società ricorrente.
Il convenuto riconosce di aver ritirato i beni consegnati inizialmente allo Studio dott.
Ferrari poiché avevano una misura errata rispetto all'ordinativo, ma afferma di averli anche restituiti presso la sede operativa di ubicata in Bergamo. Parte_1
In proposito la teste ha dichiarato: “Sono al corrente della vicenda riguardante la Pt_5
fornitura da parte della società ricorrente di materiale odontoiatrico allo studio
dentistico Ferrari di Bolzano, che rientrava nella zona seguita in qualità di agente da mio marito. Quest'ultimo aveva ordinato degli impianti afferenti l'implantologia. La
società ricorrente li aveva forniti, ma il cliente aveva rilevato che erano di una misura errata rispetto all'ordine. Sono al corrente che mio marito si era assunto l'incarico di
ritirare presso il cliente detti impianti, il che effettivamente è accaduto. So anche che mio
pagina 39 di 45 marito si è recato presso la sede operativa della società a Bergamo e, nell'occasione, ha riconsegnato il materiale”.
La deposizione desta perplessità sia perché proviene da un teste scarsamente attendibile essendo il coniuge del ricorrente sia per il suo carattere generico, non essendo indicate le concrete circostanze in cui sarebbe avvenuta la riconsegna da parte del convenuto e le ragioni per cui il convenuto non dispone di una ricevuta.
Tuttavia la domanda non può esser accolta in quanto, oltre alla necessità di non poter trascurare del tutto una deposizione di cui non è stata acclarata la falsità, vi è incertezza in ordine all'entità effettiva dei beni restituiti dal cliente.
Infatti il titolare dello Studio dentistico ha reso una deposizione assai confusa, dichiarando: “Ho restituito al convenuto che all'epoca era l'agente Parte_2
rappresentante di , una parte della merce che avevo ricevuto. Parte_1
Non sono in grado di riferire, rispetto alla merce descritta nei documenti di trasporto che
mi vengono esibiti, quali prodotti ho restituito e quali invece ho trattenuto.
Si trattava di impianti dentali in titanio.
Quelli che ho restituito avevano misure difformi rispetto a quelle dell'ordine che avevo
fatto a CP_1
Preciso che quelli che ho restituito erano prodotti nuovi e come tali li ho restituiti, non avendoli in alcun modo utilizzati”.
All'esito è stato formulato alla società ricorrente invito “a precisare in relazione a quali prodotti di cui alle fatture nn. 721 del 31.3.2020 e 872 del 30.4.2020 il cliente Ferrari non ha versato il corrispettivo come da lui dichiarato nel doc. 11 di parte ricorrente”.
La società ricorrente vi ha dato riscontro nella memoria depositata in data 24.5.2024 dove non è stata in grado di fare chiarezza, deducendo che: “La società ricorrente precisa che in merito ai prodotti di cui alle fatture n.ri 721 ed 872 del 2020 al tempo consegnate e pagina 40 di 45 fornite allo Studio dentistico del dr. Ferrari a mezzo dell'ausilio dell'ex agente
[...]
e che il teste Ferrari dichiara di aver restituito in parte al predetto ex agente, Parte_2
la non avendo mai ricevuto alcun materiale in restituzione da parte Parte_1
del proprio agente, non può sapere quali prodotti siano o meno stati per l'appunto restituiti rispetto a quelli consegnati, di guisa che l'unica certezza della società ricorrente è quella di non aver ricevuto il saldo di € 13.416,00= delle fatture n.ri 721 e 872 del 2020”.
In definitiva la domanda in esame deve esser rigettata.
7. in ordine alla domanda, proposta dal convenuto, di condanna della società ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 11
A.E.C. e dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 e 13 A.E.C. cit.
Il ricorrente propone domanda di condanna della società ricorrente Parte_2
alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 11 Parte_1
A.E.C. cit. e dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 e 13 A.E.C. cit..
Pacifico che l'indennità di fine rapporto è composta da “indennità di risoluzione del rapporto”, “indennità suppletiva di clientela” e “indennità meritocratica”.
L'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e la indennità
meritocratica non sono dovute alla luce della statuizione secondo cui il contratto di agenzia, stipulato dalle parti in data 2.12.2017, si è risolto di diritto per inadempimento, da parte dell'agente degli obblighi previsti nella clausola risolutiva Parte_2
espressa ex art. 15, lett. e) e g) del medesimo contratto.
Infatti si tratta di emolumenti che non spettano quando il contratto di agenzia si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente e, nel caso dell'indennità sostitutiva del preavviso, quel fatto costituisce anche una giusta causa. pagina 41 di 45 Quanto all'indennità di risoluzione del rapporto la domanda è inammissibile per genericità in quanto il convenuto non ha indicato alcun elemento concreto su cui fosse possibile procedere alla sua determinazione, anche considerando che a tal fine occorre tener conto delle somme già versate dalla società ricorrente, anno per anno, nell'apposito fondo costituito presso la (art. 13, punto I) A.E.C. cit.). Controparte_10
8. in ordine alla domanda, proposta dal convenuto, di condanna della società
ricorrente alla corresponsione delle provvigioni ex art. 5 co. 8 A.E.C. cit.
Il ricorrente propone domanda di condanna della società ricorrente Parte_2
alla corresponsione delle provvigioni ex art. 5 co. 8 A.E.C. cit.. Parte_1
La domanda non è fondata.
L' art. 5 co.8 A.E.C. cit. dispone: “Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell'arco del più lungo termine
pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolate”.
Il convenuto ha omesso di allegare (e tanto meno di offrire prova) quali trattative si sono concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto e in cosa sia consistita l'attività, prevalentemente da lui svolta prima dello scioglimento del contratto di agenzia,
che ha determinato la conclusione delle trattative.
9. in ordine alle spese processuali
Stante la soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti. pagina 42 di 45
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta la domanda proposta dalla società ricorrente e volta ad Parte_1
accertare “l'intervenuta risoluzione”, oggetto della comunicazione del 20.11.2020,
“del contratto di agenzia dell'1 dicembre 2017 sottoscritto tra le parti e successiva
variazione del 9 febbraio 2018, per esclusivo inadempimento del signor
[...]
in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita all'art. 15”. Parte_2
2. Dichiara che il contratto di agenzia, stipulato dalle parti in data 2.12.2017, si è risolto di diritto per inadempimento, da parte dell'agente degli Parte_2
obblighi previsti nella clausola risolutiva espressa ex art. 15, lett. e) e g) del medesimo contratto, e a seguito della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio,
nel quale la società preponente (già ha allegato Parte_1 CP_1
circostanze afferenti la promozione, da parte dell'agente qui convenuto, mentre aveva in corso il rapporto di agenzia con la società preponente, della vendita di prodotti
(impianti utilizzati per l'implantologia) denominati “TA”, nell'interesse della società Ing. Carlo Alberto SS & C. s.r.l., la quale esercita un'attività d'impresa concorrente con la preponente.
3. Rigetta la domanda di parte ricorrente volta alla condanna del Parte_1
convenuto al risarcimento dei danni assertamente cagionati Parte_2
dalla “violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza in capo all'agente e gli atti di
concorrenza sleale posti in essere dal signor ai danni della già Parte_2 CP_1
ed ora con conseguente diminuzione del fatturato della
[...] Controparte_8
ricorrente per € 54.835,52”. pagina 43 di 45 4. Condanna il convenuto al pagamento, in favore della società Parte_2
ricorrente a titolo di ripetizione delle provvigioni anticipate, ma Parte_1
non maturate, della somma di € 2.265,39, con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo e con l'eventuale danno da svalutazione liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT,
intervenuta dagli stessi termine a quibus fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.
5. Rigetta la domanda, proposta dalla società ricorrente di condanna Parte_1
del convenuto al pagamento della somma di € 8.100,00, a titolo Parte_2
di ripetizione dell'asserito indebito ritenuto non sussistente.
6. Condanna il convenuto a restituire alla società ricorrente i beni Parte_2
ricevuti “in comodato d'uso, con lettera di consegna del 13 novembre 2017” e consistenti in “Kit chirurgico – Kit demo – Asus ZenPad10”.
7. Rigetta la domanda, proposta dalla società ricorrente di condanna Parte_1
del convenuto alla restituzione dei beni consegnati dal cliente Parte_2
Studio dentistico Associato Ferrari al convenuto, ma da quest'ultimo assertamente non trasmessi alla società ricorrente.
8. Rigetta la domanda, proposta in via riconvenzionale dal convenuto Parte_2
di condanna della società ricorrente alla corresponsione
[...] Parte_1
dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 11 A.E.C. cit. e dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 e 13 A.E.C. cit..
9. Rigetta la domanda, proposta in via riconvenzionale dal convenuto Parte_2
di condanna della società ricorrente alla corresponsione
[...] Parte_1
delle provvigioni ex art. 5 co. 8 A.E.C. cit..
10. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti. pagina 44 di 45 Trento, 20 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 45 di 45