Versione
15 maggio 1962
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31 ottobre 1971
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2 luglio 1974
2 luglio 1974
Art. 11. ((I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle, aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
b) la individuazione delle aree da cedere in proprieta' e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimita'.
In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree puo' avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione e' vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione))
a) l'estensione delle, aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
b) la individuazione delle aree da cedere in proprieta' e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimita'.
In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree puo' avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione e' vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione))
Commentari • 2
- 1. Poiché l’occupazione del terreno dei ricorrenti non è supportata da alcun titolo giuridico, vanno accolte le loro domande di accertamento dell’illecito e di…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2010 · 4.492408
[…] In particolare, la sentenza annullava le localizzazioni ritenendo fondato il terzo motivo di ricorso, secondo il quale le assegnazioni erano illegittime perché non precedute dalla adozione dei programmi di attuazione di cui agli articoli 11 della legge n.167 del 1962 e 7 della legge regionale n.86 del 1981. […]
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Giurisprudenza • 35
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 04/07/2024, n. 8944Provvedimento: […] 2009 e dalla perizia giurata del 18 ottobre 2010 e del 10.04.2014. c) Protratta mancata attuazione del Piano e diminuzione dell'importo dell'imposta: non consta un Piano Pluriennale di Attuazione ex art. 11 legge n.167 del 1962. Con successive memorie illustrative del 13 maggio 2024 il ricorrente insisteva nei motivi di cui sopra e nelle conclusioni. L'Ufficio non si è costituito.Leggi di più...
- mancata attuazione Piano Pluriennale di Attuazione·
- IMU·
- autotutela·
- vizio di motivazione·
- compensazione spese giudizio·
- controllo analogo·
- avviso di accertamento·
- obbligazione tributaria