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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/11/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG 3038 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
MA RA DI
Giulia Capannoli DI nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3038 /2025 R.G. promosso da
, elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.NALDINI LAURA , Indirizzo Telematico , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
C.F. , elettivamente domiciliato e CP_1 C.F._2 rappresentato come sopra, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 16/9/2025 Ricorrenti: “che l'Ecc.mo Tribunale di Siena Voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San Gimignano (SI) il 17.07.2004 tra il Sig. nato a [...] il CP_1
06.11.1970 e la Sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Gimignano (SI), dell'anno 2004, Atto n.19, Parte 2, Serie A, mandando la Cancelleria a dare all'Ufficiale di Stato Civile competente le prescritte comunicazioni, alle seguenti condizioni tutte espresse nel presente atto e stabilite di comune accordo fra le parti:
Pagina 1 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno;
-
2) Le parti si danno atto di aver già definito in sede di separazione ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale;
-
3) Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e che pertanto rinunciano reciprocamente l'una nei confronti dell'altra ad ogni assegno di mantenimento per sé medesime;
-
4) I Sigg.ri e si impegnano a contribuire, in misura paritaria, alle spese CP_1 Pt_1 anche straordinarie relative alle necessità del figlio fino a quando lo Persona_1 stesso non sarà economicamente autosufficiente”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di San Gimignano
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi nel 2010
rilevato che sono decorsi sei mesi dall'allora comparizione davanti al Presidente del Tribunale
rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio è nato un figlio, ormai maggiorenne, rispetto a cui le relative pattuizioni risultano rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970
rilevato che il p.m. ha concluso per l'accoglimento del ricorso considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 17/7/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Gimignano al n. 19 parte II serie A dello stesso anno. visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le
Pagina 2 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 4/11/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
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SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
MA RA DI
Giulia Capannoli DI nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3038 /2025 R.G. promosso da
, elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.NALDINI LAURA , Indirizzo Telematico , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
C.F. , elettivamente domiciliato e CP_1 C.F._2 rappresentato come sopra, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 16/9/2025 Ricorrenti: “che l'Ecc.mo Tribunale di Siena Voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San Gimignano (SI) il 17.07.2004 tra il Sig. nato a [...] il CP_1
06.11.1970 e la Sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Gimignano (SI), dell'anno 2004, Atto n.19, Parte 2, Serie A, mandando la Cancelleria a dare all'Ufficiale di Stato Civile competente le prescritte comunicazioni, alle seguenti condizioni tutte espresse nel presente atto e stabilite di comune accordo fra le parti:
Pagina 1 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno;
-
2) Le parti si danno atto di aver già definito in sede di separazione ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale;
-
3) Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e che pertanto rinunciano reciprocamente l'una nei confronti dell'altra ad ogni assegno di mantenimento per sé medesime;
-
4) I Sigg.ri e si impegnano a contribuire, in misura paritaria, alle spese CP_1 Pt_1 anche straordinarie relative alle necessità del figlio fino a quando lo Persona_1 stesso non sarà economicamente autosufficiente”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di San Gimignano
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi nel 2010
rilevato che sono decorsi sei mesi dall'allora comparizione davanti al Presidente del Tribunale
rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio è nato un figlio, ormai maggiorenne, rispetto a cui le relative pattuizioni risultano rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970
rilevato che il p.m. ha concluso per l'accoglimento del ricorso considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 17/7/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Gimignano al n. 19 parte II serie A dello stesso anno. visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le
Pagina 2 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 4/11/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
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