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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 770/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1
difesa è curata dall'avv CHRISTIAN . LO SCALZO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso al Giudice del lavoro di Locri,
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la agiva in giudizio per contestare la Parte_1
pretesa creditoria avanzata dall'ente resistente, contenuta nella nota del 10/2/20, con la quale le era stato comunicato il rigetto (revoca) della domanda di disoccupazione (presentata per l'anno 2013) per mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2013 e le era stata chiesta la restituzione della prestazione indebitamente corrisposta, pari a 2.214,61
A sostegno della domanda, “in via preliminare” escludeva “anche in considerazione del tempo trascorso” di aver mai ricevuto il pagamento della prestazione;
nel merito rilevava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di un provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricolo in relazione all'anno 2013, e deduceva che un'eventuale cancellazione dagli elenchi agricoli sarebbe stata contraria alla normativa settore;
rilevava, inoltre, di avere “effettivamente prestato l'attività lavorativa denunciata relativamente all'anno in questione, con la conseguenza dell'evidente illegittimità, anche nel merito, della richiesta di restituzione di prestazioni già eventualmente percepite, da parte dell' .” CP_1
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, eccependo in CP_2 via preliminare l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970,
n.7.
In accoglimento della suddetta eccezione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
CP_ Ha proposto appello la eccependo la tardività della costituzione dell' e la Parte_1
conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta - nella specie cassetto previdenziale del cittadino, documento che per l'Ente costituiva prova dell'avvenuta corresponsione della prestazione
- in relazione alla specifica contestazione relativa all'effettivo pagamento della prestazione.
Eccepiva, inoltre, l'erroneo riferimento all'art. 22 contenuto nel D.L. del 1970 “che, come è noto, riguarda il termine di impugnativa dei provvedimenti modificativi degli elenchi dei lavoratori agricoli e non quelli di accoglimento o di rigetto di domande di prestazione, per cui vige una legge del tutto diversa che, da parte della è stata pienamente e correttamente osservata.” Parte_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e eccependo la mancata eccezione tempestiva della tardività della sua costituzione.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 febbraio 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La non ha validamente contestato la percezione della prestazione. Parte_1
La stessa si è limitata ad affermare che “in considerazione del tempo trascorso” escludeva di aver ricevuto il pagamento della prestazione, salvo poi ad argomentare sulla spettanza della stessa e sulla legittimità della ricezione di somme eventualmente ricevute a tale titolo.
Le affermazioni appaiono non soltanto contraddittorie, ma prive del requisito della specificità che deve contraddistinguere un'efficace contestazione, posto che la stessa ricorrente argomenta sulla spettanza della prestazione, riconoscendo dunque implicitamente di avere proposto domanda amministrativa sussistendo tutti i requisiti normativamente previsti, talchè avrebbe dovuto contestare che, nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti la prestazione richiesta,la stessa non le era mai stata corrisposta.
In assenza di valida contestazione è irrilevante la tardiva costituzione dell'Ente.
La censura relativa all'errata applicazione dell'art. 22 contenuto nel D.L. del 1970 è destituita di fondamento, posto che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la non Parte_1
ha provato, come era suo onere, la spettanza delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola oggetto della richiesta di restituzione, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Nella presente fattispecie, la mancata iscrizione negli elenchi è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che il pagamento della disoccupazione agricola è indebito e come tale ripetibile.
Nulla sulle spese di lite, vista la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando
CP_ sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1
sentenza n. 506/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 09/06/2022, rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 770/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1
difesa è curata dall'avv CHRISTIAN . LO SCALZO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso al Giudice del lavoro di Locri,
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la agiva in giudizio per contestare la Parte_1
pretesa creditoria avanzata dall'ente resistente, contenuta nella nota del 10/2/20, con la quale le era stato comunicato il rigetto (revoca) della domanda di disoccupazione (presentata per l'anno 2013) per mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2013 e le era stata chiesta la restituzione della prestazione indebitamente corrisposta, pari a 2.214,61
A sostegno della domanda, “in via preliminare” escludeva “anche in considerazione del tempo trascorso” di aver mai ricevuto il pagamento della prestazione;
nel merito rilevava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di un provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricolo in relazione all'anno 2013, e deduceva che un'eventuale cancellazione dagli elenchi agricoli sarebbe stata contraria alla normativa settore;
rilevava, inoltre, di avere “effettivamente prestato l'attività lavorativa denunciata relativamente all'anno in questione, con la conseguenza dell'evidente illegittimità, anche nel merito, della richiesta di restituzione di prestazioni già eventualmente percepite, da parte dell' .” CP_1
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, eccependo in CP_2 via preliminare l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970,
n.7.
In accoglimento della suddetta eccezione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
CP_ Ha proposto appello la eccependo la tardività della costituzione dell' e la Parte_1
conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta - nella specie cassetto previdenziale del cittadino, documento che per l'Ente costituiva prova dell'avvenuta corresponsione della prestazione
- in relazione alla specifica contestazione relativa all'effettivo pagamento della prestazione.
Eccepiva, inoltre, l'erroneo riferimento all'art. 22 contenuto nel D.L. del 1970 “che, come è noto, riguarda il termine di impugnativa dei provvedimenti modificativi degli elenchi dei lavoratori agricoli e non quelli di accoglimento o di rigetto di domande di prestazione, per cui vige una legge del tutto diversa che, da parte della è stata pienamente e correttamente osservata.” Parte_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e eccependo la mancata eccezione tempestiva della tardività della sua costituzione.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 febbraio 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La non ha validamente contestato la percezione della prestazione. Parte_1
La stessa si è limitata ad affermare che “in considerazione del tempo trascorso” escludeva di aver ricevuto il pagamento della prestazione, salvo poi ad argomentare sulla spettanza della stessa e sulla legittimità della ricezione di somme eventualmente ricevute a tale titolo.
Le affermazioni appaiono non soltanto contraddittorie, ma prive del requisito della specificità che deve contraddistinguere un'efficace contestazione, posto che la stessa ricorrente argomenta sulla spettanza della prestazione, riconoscendo dunque implicitamente di avere proposto domanda amministrativa sussistendo tutti i requisiti normativamente previsti, talchè avrebbe dovuto contestare che, nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti la prestazione richiesta,la stessa non le era mai stata corrisposta.
In assenza di valida contestazione è irrilevante la tardiva costituzione dell'Ente.
La censura relativa all'errata applicazione dell'art. 22 contenuto nel D.L. del 1970 è destituita di fondamento, posto che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la non Parte_1
ha provato, come era suo onere, la spettanza delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola oggetto della richiesta di restituzione, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Nella presente fattispecie, la mancata iscrizione negli elenchi è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che il pagamento della disoccupazione agricola è indebito e come tale ripetibile.
Nulla sulle spese di lite, vista la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando
CP_ sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1
sentenza n. 506/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 09/06/2022, rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)