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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2025
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 22/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 1437 del R.G. dell'anno 2025, vertente t r a
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: Parte_1
elett.te dom.ta in Bellizzi alla via Roma n. 177 presso lo studio dell'avv. Pasquale C.F._1
Pizzuti che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Enza Maria Pizzuti come da procura in atti;
- ricorrente -
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 alla via Quarto n. 34, non costituita;
- Resistente contumace –
OGGETTO: cancellazione ipoteca giudiziale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc dopo aver premesso che: - con atto di citazione del Parte_1
3/12/2020, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Salerno, per ivi sentir dichiarare Controparte_1 lo scioglimento della comunione del cespite ereditario composto dall'appartamento sito in Battipaglia alla via Calatafimi n. 37, identificato in catasto al foglio 18, p.lla n. 99 sub. 2 (ora sub 13) di mq 65 e dal fondo agricolo con entrostante fabbricato sito in Eboli alla località C.da Boscariello, identificato in catasto al foglio 40, p.lle n. 1386 di mq 39, n. 1357 di are 000.1.43 e n. 1385 (prima n. 1353) di are 00.17.8 tra i pagina 1 di 3 condividendi e con attribuzione all'avente diritto della porzione di beni Parte_1 Controparte_1 corrispondente alla propria quota;
- che a definizione del sopra instaurato giudizio, il Tribunale di Salerno, con Ordinanza del 25/6/24 decretava che 1) alla condividente venisse assegnata la quota n.1, Parte_1 rappresentata dalla piena proprietà dell'appartamento sito in Battipaglia alla Via Calatafimi censito in
Catasto al fol. 18 p.lla 99 sub 13 (ex sub 2), con obbligo di versare alla condividente a Controparte_1 titolo di residuo conguaglio la somma di € 3.314,01; 2) alla condividente venisse Controparte_1 assegnata la quota n.2, rappresentata dalla piena proprietà del terreno con entrostante fabbricato sito Eboli alla c.da Boscariello censito in Catasto al fol. 40 p.lle 1357,1385 e 1386, con diritto a ricevere il residuo conguaglio di € 3.314,01 ed, infine, autorizzava il Conservatore dei Registri Immobiliari di compierne la relativa trascrizione;
- che la Conservatoria dei Registri Immobiliari, su ordine impartito dal Tribunale di
Salerno con Repertorio 9353/2020 del 25/06/2024, trascriveva la predetta Ordinanza di divisione (ai nn.
Reg. part. 36537-Reg. gen. 44686) ed a garanzia del conguaglio in denaro ivi previsto e pari ad € 3.314,01, iscriveva ipoteca giudiziale (ai nn. Reg. part. 4839-Reg. gen. 44687) contro ed a favore di Parte_1
sull'immobile alla prima assegnato in piena proprietà e sito in Battipaglia alla Via Controparte_1
Calatafimi ed identificato in catasto al fol. 18 p.lla 99 sub 13 (ex sub 2); - che, nelle more, la ricorrente ha provveduto al pagamento, nei confronti di della somma di € 3.314,01 a Parte_1 Controparte_1 titolo di conguaglio come prevista nella predetta ordinanza di divisione, attivando allo scopo il procedimento di offerta reale ex art. 1209 cc accettata dalla creditrice (v. verbale del 17/12/24 dell'Ufficiale
Giudiziario dell'Unep della Corte di Appello di Salerno); - che avendo la ricorrente estinto il proprio debito, essa ha interesse ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia dello stesso dal
Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno il 25/10/24 (Reg. part. 4839-Reg. gen. 44687) sull'immobile di sua proprietà sito in Battipaglia alla Via Calatafimi ed identificato in catasto al fol. 18 p.lla
99 sub 13; - che i vari solleciti rivolti alla resistente a prestare il consenso a tale cancellazione sono rimasti inevasi. Tanto premesso, l'istante ricorreva innanzi all'intestato Tribunale per vedere Parte_1 accogliere le seguenti CONCLUSIONI “- In via principale, accertare e dichiarare l'estinzione, per intervenuto pagamento, dell'obbligazione di di pagare, nei confronti di , la somma di € 3.314,01, Parte_1 Controparte_1 prevista a titolo di conguaglio nell'ordinanza di divisione n. cronol. 13471/2024 del 25/6/24 del Tribunale di Salerno (Rg.
n. 9353/2020). - Per l'effetto, ordinare alla Conservatoria del Registri Immobiliari, ai sensi dell'art. 2884 cc, la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del sopra citato credito, su ordine del Tribunale di Salerno, il 25/10/24 (Reg. part. 4839-Reg. gen. 44687) contro , sull'immobile di sua proprietà sito in Battipaglia alla Via Calatafimi ed Parte_1 identificato in catasto al fol. 18 p.lla 99 sub 13; sempre con ordine alla Conservatoria di procedere alle dovute trascrizioni”.
Il ricorso con pedissequo decreto di fissazione sono stati notificati alla resistente con le forme dell'art
140 cpc;
la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, non avendo ritirato l'atto nei Controparte_1
10 giorni successivi al deposito per cui ne va dichiarata la contumacia. pagina 2 di 3 Il ricorso è fondato e va accolto. L'ipoteca giudiziale sull'immobile assegnato alla ricorrente con l'ordinanza di divisione è stata disposta a garanzia del suo debito di € 3.314,01, dovuto a titolo di conguaglio sul maggior valore della quota ottenuta rispetto all'altra condividente Controparte_1
La ricorrente ha allegato l'offerta reale di pagamento dell'importo di € 3.314,01; offerta accettata da come si evince dal relativo verbale da ella debitamente sottoscritto. Controparte_1
Stabilisce l'art 2884 c.c. che “La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”
Sussistono i presupposti per l'emanazione della sentenza di cancellazione dell'ipoteca: la creditrice è stata soddisfatta, come si evince dal richiamato verbale di accettazione dell'offerta reale e dal contegno di disinteresse mostrato in relazione alla domanda dell'istante, omettendo di ricevere l'atto giudiziario e di costituirsi.
A seguito del pagamento satisfattivo dell'interesse della creditrice è venuta meno la causale della ipoteca giudiziale sull'immobile della ricorrente per cui l'ipoteca va cancellata. Parte_1
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite, in quanto il procedimento è stato incardinato dall'istante per la tutela di un suo specifico interesse, senza che vi fosse un interesse contrapposto ed incompatibile della controparte che infatti non si è costituita in giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, sulla istanza di così Parte_1 definitivamente pronuncia:
1) Previo accertamento dell'avvenuta estinzione, per intervenuto pagamento, dell'obbligazione di di pagare, a la somma di € 3.314,01, prevista a titolo di conguaglio Parte_1 Controparte_1 nell'ordinanza di divisione n. cronol. 13471/2024 del 25/6/24 del Tribunale di Salerno (Rg. n.
9353/2020) ORDINA e DISPONE la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del sopra citato credito, su ordine del Tribunale di Salerno, il 25/10/24 (Reg. part. 4839-Reg. gen. 44687) contro sull'immobile di sua proprietà sito in Battipaglia alla Via Calatafimi ed identificato in Parte_1 catasto al fol. 18 p.lla 99 sub 13;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Manda al conservatore dei RR II di Salerno di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca di cui al capo 1 con esonero da ogni responsabilità;
Così deciso in Salerno
22.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 3 di 3
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 22/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 1437 del R.G. dell'anno 2025, vertente t r a
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: Parte_1
elett.te dom.ta in Bellizzi alla via Roma n. 177 presso lo studio dell'avv. Pasquale C.F._1
Pizzuti che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Enza Maria Pizzuti come da procura in atti;
- ricorrente -
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 alla via Quarto n. 34, non costituita;
- Resistente contumace –
OGGETTO: cancellazione ipoteca giudiziale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc dopo aver premesso che: - con atto di citazione del Parte_1
3/12/2020, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Salerno, per ivi sentir dichiarare Controparte_1 lo scioglimento della comunione del cespite ereditario composto dall'appartamento sito in Battipaglia alla via Calatafimi n. 37, identificato in catasto al foglio 18, p.lla n. 99 sub. 2 (ora sub 13) di mq 65 e dal fondo agricolo con entrostante fabbricato sito in Eboli alla località C.da Boscariello, identificato in catasto al foglio 40, p.lle n. 1386 di mq 39, n. 1357 di are 000.1.43 e n. 1385 (prima n. 1353) di are 00.17.8 tra i pagina 1 di 3 condividendi e con attribuzione all'avente diritto della porzione di beni Parte_1 Controparte_1 corrispondente alla propria quota;
- che a definizione del sopra instaurato giudizio, il Tribunale di Salerno, con Ordinanza del 25/6/24 decretava che 1) alla condividente venisse assegnata la quota n.1, Parte_1 rappresentata dalla piena proprietà dell'appartamento sito in Battipaglia alla Via Calatafimi censito in
Catasto al fol. 18 p.lla 99 sub 13 (ex sub 2), con obbligo di versare alla condividente a Controparte_1 titolo di residuo conguaglio la somma di € 3.314,01; 2) alla condividente venisse Controparte_1 assegnata la quota n.2, rappresentata dalla piena proprietà del terreno con entrostante fabbricato sito Eboli alla c.da Boscariello censito in Catasto al fol. 40 p.lle 1357,1385 e 1386, con diritto a ricevere il residuo conguaglio di € 3.314,01 ed, infine, autorizzava il Conservatore dei Registri Immobiliari di compierne la relativa trascrizione;
- che la Conservatoria dei Registri Immobiliari, su ordine impartito dal Tribunale di
Salerno con Repertorio 9353/2020 del 25/06/2024, trascriveva la predetta Ordinanza di divisione (ai nn.
Reg. part. 36537-Reg. gen. 44686) ed a garanzia del conguaglio in denaro ivi previsto e pari ad € 3.314,01, iscriveva ipoteca giudiziale (ai nn. Reg. part. 4839-Reg. gen. 44687) contro ed a favore di Parte_1
sull'immobile alla prima assegnato in piena proprietà e sito in Battipaglia alla Via Controparte_1
Calatafimi ed identificato in catasto al fol. 18 p.lla 99 sub 13 (ex sub 2); - che, nelle more, la ricorrente ha provveduto al pagamento, nei confronti di della somma di € 3.314,01 a Parte_1 Controparte_1 titolo di conguaglio come prevista nella predetta ordinanza di divisione, attivando allo scopo il procedimento di offerta reale ex art. 1209 cc accettata dalla creditrice (v. verbale del 17/12/24 dell'Ufficiale
Giudiziario dell'Unep della Corte di Appello di Salerno); - che avendo la ricorrente estinto il proprio debito, essa ha interesse ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia dello stesso dal
Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno il 25/10/24 (Reg. part. 4839-Reg. gen. 44687) sull'immobile di sua proprietà sito in Battipaglia alla Via Calatafimi ed identificato in catasto al fol. 18 p.lla
99 sub 13; - che i vari solleciti rivolti alla resistente a prestare il consenso a tale cancellazione sono rimasti inevasi. Tanto premesso, l'istante ricorreva innanzi all'intestato Tribunale per vedere Parte_1 accogliere le seguenti CONCLUSIONI “- In via principale, accertare e dichiarare l'estinzione, per intervenuto pagamento, dell'obbligazione di di pagare, nei confronti di , la somma di € 3.314,01, Parte_1 Controparte_1 prevista a titolo di conguaglio nell'ordinanza di divisione n. cronol. 13471/2024 del 25/6/24 del Tribunale di Salerno (Rg.
n. 9353/2020). - Per l'effetto, ordinare alla Conservatoria del Registri Immobiliari, ai sensi dell'art. 2884 cc, la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del sopra citato credito, su ordine del Tribunale di Salerno, il 25/10/24 (Reg. part. 4839-Reg. gen. 44687) contro , sull'immobile di sua proprietà sito in Battipaglia alla Via Calatafimi ed Parte_1 identificato in catasto al fol. 18 p.lla 99 sub 13; sempre con ordine alla Conservatoria di procedere alle dovute trascrizioni”.
Il ricorso con pedissequo decreto di fissazione sono stati notificati alla resistente con le forme dell'art
140 cpc;
la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, non avendo ritirato l'atto nei Controparte_1
10 giorni successivi al deposito per cui ne va dichiarata la contumacia. pagina 2 di 3 Il ricorso è fondato e va accolto. L'ipoteca giudiziale sull'immobile assegnato alla ricorrente con l'ordinanza di divisione è stata disposta a garanzia del suo debito di € 3.314,01, dovuto a titolo di conguaglio sul maggior valore della quota ottenuta rispetto all'altra condividente Controparte_1
La ricorrente ha allegato l'offerta reale di pagamento dell'importo di € 3.314,01; offerta accettata da come si evince dal relativo verbale da ella debitamente sottoscritto. Controparte_1
Stabilisce l'art 2884 c.c. che “La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”
Sussistono i presupposti per l'emanazione della sentenza di cancellazione dell'ipoteca: la creditrice è stata soddisfatta, come si evince dal richiamato verbale di accettazione dell'offerta reale e dal contegno di disinteresse mostrato in relazione alla domanda dell'istante, omettendo di ricevere l'atto giudiziario e di costituirsi.
A seguito del pagamento satisfattivo dell'interesse della creditrice è venuta meno la causale della ipoteca giudiziale sull'immobile della ricorrente per cui l'ipoteca va cancellata. Parte_1
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite, in quanto il procedimento è stato incardinato dall'istante per la tutela di un suo specifico interesse, senza che vi fosse un interesse contrapposto ed incompatibile della controparte che infatti non si è costituita in giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, sulla istanza di così Parte_1 definitivamente pronuncia:
1) Previo accertamento dell'avvenuta estinzione, per intervenuto pagamento, dell'obbligazione di di pagare, a la somma di € 3.314,01, prevista a titolo di conguaglio Parte_1 Controparte_1 nell'ordinanza di divisione n. cronol. 13471/2024 del 25/6/24 del Tribunale di Salerno (Rg. n.
9353/2020) ORDINA e DISPONE la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del sopra citato credito, su ordine del Tribunale di Salerno, il 25/10/24 (Reg. part. 4839-Reg. gen. 44687) contro sull'immobile di sua proprietà sito in Battipaglia alla Via Calatafimi ed identificato in Parte_1 catasto al fol. 18 p.lla 99 sub 13;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Manda al conservatore dei RR II di Salerno di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca di cui al capo 1 con esonero da ogni responsabilità;
Così deciso in Salerno
22.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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