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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/05/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2238/2022
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 29/05/2025 avanti al G.I. sono presenti: l'avv. Calzolari in sostituzione dell'avv. Carola Jessica DI MICHELE per parte attrice opponente;
l'avv. M. Tagliabue in sostituzione dell'avv. ORNATI ANDREA per parte convenuta opposta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Calzolari si richiama agli atti e precisa come in atto di citazione in opposizione, chiedendo la distrazione delle spese in favore dell'avv. Carola Jessica Di Michele;
l'avv. Tagliabue si richiama agli atti e in via preliminare chiede la revoca dell'ordinanza del 15.3.25 laddove è rigettata l'istanza di verificazione;
chiede quindi l'espletamento della verificazione, da eseguirsi sulla copia del contratto;
in via subordinata, conclude come in comparsa di costituzione e risposta;
l'avv. Calzolari si oppone alla revoca dell'ordinanza e contesta l'avversaria verbalizzazione;
Le parti procedono alla discussione orale della causa. La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2238/2022 promossa da:
Parte_1
ENNARO Avv. MAURO MURA Avv. JESSICA DI MICHELE
-parte attrice- contro
Controparte_1
A
-parte convenuta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di discussione orale della causa;
1.- Il Tribunale di Genova in data 10.01.2022 emetteva il decreto ingiuntivo n. 57/2022, con il quale intimava a e Parte_1 [...] di pagare la somma di € 17.635,97 oltre sp Per_1 ra, in favore di (nel prosieguo, brevitas, , a Controparte_1 CP_1 titolo del credito vanta lla cessione di credito ra e NC IS risultante dal contratto di finanziamento n. CP_1
(doc. 3 monitorio) stipulato originariamente tra Agos Ducato S.p.A e e Pt_1 Per_1
2. alità di coobbligata, proponeva opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo eccependo in via pregiudiziale: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Lanusei - sulla base di quanto disposto dall'art. 66 bis del d.lgs. 206/2005, in virtù della qualificazione dell'opponente come “consumatore” e avendo la stessa la residenza nel Comune di Tortoli – o del Tribunale di Nuoro ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; la mancata instaurazione del procedimento
2 obbligatorio di mediazione tenuto conto del dettato di cui all'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010. Nel merito asseriva: di non aver mai posto la firma sulla copia del contratto di finanziamento prodotto nel procedimento monitorio, disconoscendola;
che controparte aveva allegato, oltre alla copia del contratto, anche una copia di una raccomandata con la quale avrebbe dato atto CP_1 dell'avvenuta cessione del credito, anch'es sciuto poiché non firmato;
che il contratto doveva considerarsi nullo stante il difetto di forma derivante dal disconoscimento di;
che l'estratto conto prodotto dal Pt_1 ricorrente, mai notificato, era d ersi di formazione unilaterale e, quindi, non provante l'erogazione del finanziamento né il quantum dello stesso;
che l'importo individuato era stato determinato sulla base di un erroneo calcolo e dell'applicazione di interessi di mora del 17,325%, mai pattuiti, invece che degli interessi legali, applicabili ai privati consumatori in caso di ritardo nel pagamento;
che veniva violato l'art. 1264 c.c. stante la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito.
3. - Si costituiva in giudizio asserendo ed eccependo: la CP_1 carenza di legittimazione pas ndo l'opposta subentrata limitatamente nelle sole posizioni di credito scaturite dai contratti coinvolti nella cessione e non anche nel rapporto contrattuale sostanziale “in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale”; la competenza del Tribunale di Genova essendo Per_1 residente nel Comune di Neirone (GE) al momento del depo ricorso monitorio;
che, sulla base di un recente orientamento della giurisprudenza, l'obbligo di avvio del procedimento obbligatorio di mediazione si manifesta “solo all'esito della pronuncia circa la provvisoria esecuzione” del decreto ingiunto opposto in forza dell'art. 4 d.lgs. 28/2010; che ricorrono i requisiti di cui all'art. 1264 c.c. e art. 58 TUB, avendo parte opposta dato notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (Doc.
4 monitorio), oltre ad aver allegato nel rito monitorio il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti (doc. 7 e 8 monitorio); l'infondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata da in virtù della sua Pt_1 qualificazione di coobligata essendo parte del contr i finanziamento;
che il disconoscimento da controparte effettuato non presentava i “caratteri della specificità e della determinatezza” non potendo “costituire una mera espressione di stile” (cita Cass. 18042/2014), oltre a mettere in luce il fatto che sulla base dell'estratto conto di cui al Doc. 5 monitorio controparte aveva corrisposto “alcune rate del piano di ammortamento”, costituendo ciò un riconoscimento tacito della scrittura privata;
che il disconoscimento della documentazione risultava generica, non contenendo “una non equivoca negazione della genuinità delle copie prodotte della ma soprattutto non Controparte_1 individua espressamente i documenti e i li contestati”; il
3 disconoscimento della firma operato sulla raccomandata comportava l'avvio del procedimento di verificazione;
la regolare stipulazione del contratto bancario non essendo lo stesso affetto da nullità per difetto di forma ex art. 117 TUB, avendo controparte dato esecuzione al contratto con il pagamento di una parte delle rate contrattualmente previste;
l'avvenuta esecuzione del contratto sulla base dell'estratto conto allegato di cui al doc. 5 monitorio;
che l'estratto conto prodotto attestava l'esistenza del credito in vista dell'emissione del decreto ingiuntivo;
che alcun superamento dei tassi soglia si era verificato durante la vigenza del rapporto negoziale intercorrente tra le parti;
la regolarità dei tassi contrattualmente pattuiti al di sotto della soglia di cui alla legge n. 108/1996, non verificandosi i presupposti di applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c.; l'inoperatività dell'art. 115 TUB (e la consequenziale inapplicabilità della sanzione ex art. 119 TUB) al caso di specie, stante l'irrilevanza, secondo la giurisprudenza, del deposito degli estratti conto dall'inizio del rapporto in presenza di contratti di mutuo e/o finanziamento.
4. – La Giudice, rigettata all'udienza del 22.6.2023 l'eccezione di competenza sollevata dall'opponente ed esperita la procedura di mediazione, all'udienza del 6.12.2023 assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
5. - Con la memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente si riportava integralmente all'atto di citazione, eccependo la carenza di legittimazione ad agire di non avendo quest'ultima prodotto la CP_1 fonte del proprio credito, tratto di cessione del credito col quale NC IS avrebbe acquisito il credito da Agos Ducato S.p.A. ed insistendo sul disconoscimento della firma sul contratto di cui al doc. 3 del rito monitorio, nonché sull'acquisizione del documento originale. Parte opposta non produceva la prima memoria istruttoria. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'opponente insisteva nelle proprie eccezioni, mentre in via istruttoria chiedeva: l'acquisizione del contratto originale menzionato dalla società e rubricato Controparte_1 come allegato n. 3 nel fascicolo monitorio e a l giudizio di opposizione (f.p. di parte opposta), con riserva di nomina di un CTU grafologo che accertasse se le firme apposte sul contratto prodotto in copia fossero attribuibili e riferibili alla mano della;
l'acquisizione Pt_1 della raccomandata in originale indirizzata alla (a o n. 6 fascicolo Pt_1 monitorio di controparte), con riserva di nomi un CTU grafologo che accertasse se la firma apposta nella cartolina prodotta in copia fosse attribuibile e riferibile alla mano della . Pt_1
Parte opposta insisteva nelle pro ifese, reiterando l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e ss. (già formulata in sede di costituzione),
4 anche attraverso il ricorso al procedimento di cui all'art. 219 C.p.c., nonché l'ammissione di CTU grafologica, affinché sia effettuata la verificazione della firma apposta dalla sui documenti disconosciuti;
chiedeva Pt_1 inoltre l'esibizione, da parte dell'opponente, delle scritture di comparazione (passaporto, documento d'identità, patente di guida e altro) risalenti al periodo in cui era stato sottoscritto il contratto di finanziamento, quali mezzi di prova necessari per l'espletamento di un giudizio comparativo da parte del consulente tecnico. Si riservava di produrre l'originale dei documenti in oggetto prodotti nel presente procedimento in copia. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. l'opponente insisteva nelle già presentate difese. Parte opposta non depositava la terza memoria istruttoria.
6. – Con ordinanza resa all'udienza del 7.11.2024, la Giudice ordinava a parte convenuta opposta il deposito dei docc nn. 3 e 6 in originale.
7. – Con provvedimento del 15.3.2025, la presente Giudice rigettava l'istanza di verificazione “in assenza dell'originale del contratto”, ritenendo, inoltre, superflua l'istanza di verificazione sulla missiva di cui al doc. 6.; rinviava la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della stessa ex art. 281 sexies c.p.c.
8. – All'odierna udienza le parti precisavano le proprie conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa.
*****
9. – La domanda proposta da nei confronti di CP_1 Pt_1
in sede monitoria è infondata.
[...] dito vantato in giudizio trarrebbe origine da un contratto di finanziamento - tipulato da – quale cliente – e – quale Per_1 Pt_1 coobbligata da un lato e l'istit s Ducato S.p.A dall'al A dimostrazione del titolo, allegava nel rito monitorio una copia CP_1 parziale del contratto di fi to (doc. 3 monitorio), mentre nella fase di opposizione ha prodotto la copia dello stesso per intero (doc. 6). Come sopra riportato, fin dall'atto di opposizione – e Parte_1 quindi tempestivamente ) c.p.c. -, ha disconosciuto le firme apposte sul contratto di finanziamento, prodotto in copia. Parte convenuta opposta non ha prodotto l'originale neppure a fronte dell'ordine di esibizione della Giudice (cfr. punto 6). In assenza dell'originale, la procedura di verificazione non è espletabile, come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza. 33769 del 19/12/2019, secondo cui “in tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la
5 parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità”, nonché, più recentemente, con la decisione n. 8304/2024, a mente della quale “
6 ”). Questa pronuncia è successiva e supera l'orientamento di segno contrario, invocato dalla convenuta opposta in sede di discussione orale della causa, poggiante sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 23959/2023. In mancanza della produzione dell'originale del contratto e, quindi, della verificazione della autenticità della sottoscrizione della scrittura privata, non è provato che abbia stipulato il contratto invocato in Parte_1 giudizio nella sua qualità di parte coobbligata, ossia, secondo la tesi di questa Sezione del Tribunale, quale fideiussore. Nessun'altra prova è stata offerta della garanzia asseritamente assunta dall'opponente, sicché difetta la ricostruzione del titolo invocato in giudizio verso l'odierna opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo stesso.
10. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate (comprese quelle della fase monitoria e di mediazione) come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 -valori medi-, con distrazione in favore dell'avv. Carola Jessica Di Michele, dichiaratasi antistataria.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 57/2022; b) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lit n € 5.077,00 per compenso, erali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carola Jessica Di Michele, dichiaratasi antistataria. Genova, 29.5.2025
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
7
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 29/05/2025 avanti al G.I. sono presenti: l'avv. Calzolari in sostituzione dell'avv. Carola Jessica DI MICHELE per parte attrice opponente;
l'avv. M. Tagliabue in sostituzione dell'avv. ORNATI ANDREA per parte convenuta opposta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Calzolari si richiama agli atti e precisa come in atto di citazione in opposizione, chiedendo la distrazione delle spese in favore dell'avv. Carola Jessica Di Michele;
l'avv. Tagliabue si richiama agli atti e in via preliminare chiede la revoca dell'ordinanza del 15.3.25 laddove è rigettata l'istanza di verificazione;
chiede quindi l'espletamento della verificazione, da eseguirsi sulla copia del contratto;
in via subordinata, conclude come in comparsa di costituzione e risposta;
l'avv. Calzolari si oppone alla revoca dell'ordinanza e contesta l'avversaria verbalizzazione;
Le parti procedono alla discussione orale della causa. La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2238/2022 promossa da:
Parte_1
ENNARO Avv. MAURO MURA Avv. JESSICA DI MICHELE
-parte attrice- contro
Controparte_1
A
-parte convenuta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di discussione orale della causa;
1.- Il Tribunale di Genova in data 10.01.2022 emetteva il decreto ingiuntivo n. 57/2022, con il quale intimava a e Parte_1 [...] di pagare la somma di € 17.635,97 oltre sp Per_1 ra, in favore di (nel prosieguo, brevitas, , a Controparte_1 CP_1 titolo del credito vanta lla cessione di credito ra e NC IS risultante dal contratto di finanziamento n. CP_1
(doc. 3 monitorio) stipulato originariamente tra Agos Ducato S.p.A e e Pt_1 Per_1
2. alità di coobbligata, proponeva opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo eccependo in via pregiudiziale: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Lanusei - sulla base di quanto disposto dall'art. 66 bis del d.lgs. 206/2005, in virtù della qualificazione dell'opponente come “consumatore” e avendo la stessa la residenza nel Comune di Tortoli – o del Tribunale di Nuoro ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; la mancata instaurazione del procedimento
2 obbligatorio di mediazione tenuto conto del dettato di cui all'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010. Nel merito asseriva: di non aver mai posto la firma sulla copia del contratto di finanziamento prodotto nel procedimento monitorio, disconoscendola;
che controparte aveva allegato, oltre alla copia del contratto, anche una copia di una raccomandata con la quale avrebbe dato atto CP_1 dell'avvenuta cessione del credito, anch'es sciuto poiché non firmato;
che il contratto doveva considerarsi nullo stante il difetto di forma derivante dal disconoscimento di;
che l'estratto conto prodotto dal Pt_1 ricorrente, mai notificato, era d ersi di formazione unilaterale e, quindi, non provante l'erogazione del finanziamento né il quantum dello stesso;
che l'importo individuato era stato determinato sulla base di un erroneo calcolo e dell'applicazione di interessi di mora del 17,325%, mai pattuiti, invece che degli interessi legali, applicabili ai privati consumatori in caso di ritardo nel pagamento;
che veniva violato l'art. 1264 c.c. stante la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito.
3. - Si costituiva in giudizio asserendo ed eccependo: la CP_1 carenza di legittimazione pas ndo l'opposta subentrata limitatamente nelle sole posizioni di credito scaturite dai contratti coinvolti nella cessione e non anche nel rapporto contrattuale sostanziale “in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale”; la competenza del Tribunale di Genova essendo Per_1 residente nel Comune di Neirone (GE) al momento del depo ricorso monitorio;
che, sulla base di un recente orientamento della giurisprudenza, l'obbligo di avvio del procedimento obbligatorio di mediazione si manifesta “solo all'esito della pronuncia circa la provvisoria esecuzione” del decreto ingiunto opposto in forza dell'art. 4 d.lgs. 28/2010; che ricorrono i requisiti di cui all'art. 1264 c.c. e art. 58 TUB, avendo parte opposta dato notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (Doc.
4 monitorio), oltre ad aver allegato nel rito monitorio il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti (doc. 7 e 8 monitorio); l'infondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata da in virtù della sua Pt_1 qualificazione di coobligata essendo parte del contr i finanziamento;
che il disconoscimento da controparte effettuato non presentava i “caratteri della specificità e della determinatezza” non potendo “costituire una mera espressione di stile” (cita Cass. 18042/2014), oltre a mettere in luce il fatto che sulla base dell'estratto conto di cui al Doc. 5 monitorio controparte aveva corrisposto “alcune rate del piano di ammortamento”, costituendo ciò un riconoscimento tacito della scrittura privata;
che il disconoscimento della documentazione risultava generica, non contenendo “una non equivoca negazione della genuinità delle copie prodotte della ma soprattutto non Controparte_1 individua espressamente i documenti e i li contestati”; il
3 disconoscimento della firma operato sulla raccomandata comportava l'avvio del procedimento di verificazione;
la regolare stipulazione del contratto bancario non essendo lo stesso affetto da nullità per difetto di forma ex art. 117 TUB, avendo controparte dato esecuzione al contratto con il pagamento di una parte delle rate contrattualmente previste;
l'avvenuta esecuzione del contratto sulla base dell'estratto conto allegato di cui al doc. 5 monitorio;
che l'estratto conto prodotto attestava l'esistenza del credito in vista dell'emissione del decreto ingiuntivo;
che alcun superamento dei tassi soglia si era verificato durante la vigenza del rapporto negoziale intercorrente tra le parti;
la regolarità dei tassi contrattualmente pattuiti al di sotto della soglia di cui alla legge n. 108/1996, non verificandosi i presupposti di applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c.; l'inoperatività dell'art. 115 TUB (e la consequenziale inapplicabilità della sanzione ex art. 119 TUB) al caso di specie, stante l'irrilevanza, secondo la giurisprudenza, del deposito degli estratti conto dall'inizio del rapporto in presenza di contratti di mutuo e/o finanziamento.
4. – La Giudice, rigettata all'udienza del 22.6.2023 l'eccezione di competenza sollevata dall'opponente ed esperita la procedura di mediazione, all'udienza del 6.12.2023 assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
5. - Con la memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente si riportava integralmente all'atto di citazione, eccependo la carenza di legittimazione ad agire di non avendo quest'ultima prodotto la CP_1 fonte del proprio credito, tratto di cessione del credito col quale NC IS avrebbe acquisito il credito da Agos Ducato S.p.A. ed insistendo sul disconoscimento della firma sul contratto di cui al doc. 3 del rito monitorio, nonché sull'acquisizione del documento originale. Parte opposta non produceva la prima memoria istruttoria. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'opponente insisteva nelle proprie eccezioni, mentre in via istruttoria chiedeva: l'acquisizione del contratto originale menzionato dalla società e rubricato Controparte_1 come allegato n. 3 nel fascicolo monitorio e a l giudizio di opposizione (f.p. di parte opposta), con riserva di nomina di un CTU grafologo che accertasse se le firme apposte sul contratto prodotto in copia fossero attribuibili e riferibili alla mano della;
l'acquisizione Pt_1 della raccomandata in originale indirizzata alla (a o n. 6 fascicolo Pt_1 monitorio di controparte), con riserva di nomi un CTU grafologo che accertasse se la firma apposta nella cartolina prodotta in copia fosse attribuibile e riferibile alla mano della . Pt_1
Parte opposta insisteva nelle pro ifese, reiterando l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e ss. (già formulata in sede di costituzione),
4 anche attraverso il ricorso al procedimento di cui all'art. 219 C.p.c., nonché l'ammissione di CTU grafologica, affinché sia effettuata la verificazione della firma apposta dalla sui documenti disconosciuti;
chiedeva Pt_1 inoltre l'esibizione, da parte dell'opponente, delle scritture di comparazione (passaporto, documento d'identità, patente di guida e altro) risalenti al periodo in cui era stato sottoscritto il contratto di finanziamento, quali mezzi di prova necessari per l'espletamento di un giudizio comparativo da parte del consulente tecnico. Si riservava di produrre l'originale dei documenti in oggetto prodotti nel presente procedimento in copia. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. l'opponente insisteva nelle già presentate difese. Parte opposta non depositava la terza memoria istruttoria.
6. – Con ordinanza resa all'udienza del 7.11.2024, la Giudice ordinava a parte convenuta opposta il deposito dei docc nn. 3 e 6 in originale.
7. – Con provvedimento del 15.3.2025, la presente Giudice rigettava l'istanza di verificazione “in assenza dell'originale del contratto”, ritenendo, inoltre, superflua l'istanza di verificazione sulla missiva di cui al doc. 6.; rinviava la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della stessa ex art. 281 sexies c.p.c.
8. – All'odierna udienza le parti precisavano le proprie conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa.
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9. – La domanda proposta da nei confronti di CP_1 Pt_1
in sede monitoria è infondata.
[...] dito vantato in giudizio trarrebbe origine da un contratto di finanziamento - tipulato da – quale cliente – e – quale Per_1 Pt_1 coobbligata da un lato e l'istit s Ducato S.p.A dall'al A dimostrazione del titolo, allegava nel rito monitorio una copia CP_1 parziale del contratto di fi to (doc. 3 monitorio), mentre nella fase di opposizione ha prodotto la copia dello stesso per intero (doc. 6). Come sopra riportato, fin dall'atto di opposizione – e Parte_1 quindi tempestivamente ) c.p.c. -, ha disconosciuto le firme apposte sul contratto di finanziamento, prodotto in copia. Parte convenuta opposta non ha prodotto l'originale neppure a fronte dell'ordine di esibizione della Giudice (cfr. punto 6). In assenza dell'originale, la procedura di verificazione non è espletabile, come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza. 33769 del 19/12/2019, secondo cui “in tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la
5 parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità”, nonché, più recentemente, con la decisione n. 8304/2024, a mente della quale “
6 ”). Questa pronuncia è successiva e supera l'orientamento di segno contrario, invocato dalla convenuta opposta in sede di discussione orale della causa, poggiante sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 23959/2023. In mancanza della produzione dell'originale del contratto e, quindi, della verificazione della autenticità della sottoscrizione della scrittura privata, non è provato che abbia stipulato il contratto invocato in Parte_1 giudizio nella sua qualità di parte coobbligata, ossia, secondo la tesi di questa Sezione del Tribunale, quale fideiussore. Nessun'altra prova è stata offerta della garanzia asseritamente assunta dall'opponente, sicché difetta la ricostruzione del titolo invocato in giudizio verso l'odierna opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo stesso.
10. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate (comprese quelle della fase monitoria e di mediazione) come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 -valori medi-, con distrazione in favore dell'avv. Carola Jessica Di Michele, dichiaratasi antistataria.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 57/2022; b) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lit n € 5.077,00 per compenso, erali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carola Jessica Di Michele, dichiaratasi antistataria. Genova, 29.5.2025
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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