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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2145/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_1 C.F._1
Podgora n. 11, presso lo studio dell'avv. Luca Grimoldi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
AP
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Bari, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Umberto I n. 40, presso lo studio dell'avv. Rosanna Carulli, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 15 C.F. ; elettivamente domiciliata in Roma, via G. Belli n. 36, Controparte_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Leopoldo Facciotti, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza respinta, in riforma dell'impugnata sentenza n. 875/2023, repert. n. 1590/2023, R.G. 4873/2021, pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, emessa e pubblicata in data 14.06.2023:
I. Nel merito:
1. Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in atti, procedendo alla decisione della causa nel merito o, in alternativa e all'occorrenza, alla rimessione della causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. Rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1326/21 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio in data 23.07.2021;
3. Spese legali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
II. In ogni caso:
1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 1326/21 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
23.07.2021;
2. Spese legali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
III. In via istruttoria: si chiede, per mero scrupolo difensivo e senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere probatorio, di essere ammessi a provare per testi tutte le circostanze contenute nella narrativa “in fatto” dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contenute altresì nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2 c.p.c. per parte attrice depositate nel giudizio di primo grado da intendersi qui integralmente ritrascritte nella forma interrogativa pagina 2 di 15 preceduta dalle parole “Vero che” e specificatamente articolate in capitoli con esclusione di eventuali espressioni negative o contenenti giudizi e/o valutazioni inserite per mera fluidità espositiva, oltre ai capitoli di prova di seguito articolati preceduti dalla locuzione
VERO CHE:
1. Sin dal principio delle trattative che hanno portato l'Avv. a sottoscrivere la fidejussione in data Parte_1
18.04.2019 (sub doc. 1 di parte attrice) a garanzia di un debito contratto dalla società IP US AI
CO s.r.l., i IGg.ri per ed il IG. per AR, hanno garantito Pt_2 CP_1 Parte_3 all'Avv. che la garanzia personale dal medesimo prestata sarebbe stata limitata al 20% del valore Pt_1 complessivo del debito.
2. Sin dal principio delle trattative che hanno portato l'Avv. a sottoscrivere la fidejussione in data Parte_1
18.04.2019 (sub doc. 1 di parte attrice) a garanzia di un debito contratto dalla società IP US AI
CO s.r.l., i IGg.ri per ed il IG. per AR, hanno garantito Pt_2 CP_1 Parte_3 all'Avv. che la garanzia prestata da AR nei confronti di avrebbe coperto il debito Pt_1 CP_1 per un valore complessivo dell'80%.
3. Prima della stipula della fidejussione dell'Avv. con (sub doc. 1 di parte Parte_1 CP_1 attrice), dunque prima della data del 18.04.2019, i IGg.ri per ed il IG. Pt_2 CP_1 Parte_3 per AR, hanno garantito all'Avv. che la garanzia personale dal medesimo prestata sarebbe stata Pt_1 limitata al 20% del valore complessivo del debito.
4. Prima della stipula della fidejussione dell'Avv. con (sub doc. 1 di parte Parte_1 CP_1 attrice), dunque prima della data del 18.04.2019, i IGg.ri per ed il IG. Pt_2 CP_1 Parte_3 per AR, hanno garantito all'Avv. che la garanzia prestata da AR nei confronti di Pt_1 CP_1 avrebbe coperto il debito per un valore complessivo dell'80%.
[...]
5. Anche dopo la stipula della fidejussione dell'Avv. con (sub doc. 1 di parte Parte_1 CP_1 attrice), dunque successivamente al 18.04.2019, i IGg.ri per ed il IG. Pt_2 CP_1 Parte_3 per AR, hanno sempre confermato all'Avv. che la garanzia personale dal medesimo prestata Pt_1 sarebbe stata limitata al 20% del valore complessivo del debito.
6. Anche dopo la stipula della fidejussione dell'Avv. con (sub doc. 1 di parte Parte_1 CP_1 attrice), dunque successivamente al 18.04.2019, i IGg.ri per ed il IG. Pt_2 CP_1 Parte_3 per AR, hanno sempre confermato all'Avv. che la garanzia prestata da AR nei confronti di Pt_1
avrebbe coperto il debito per un valore complessivo dell'80%. CP_1
I documenti depositati nel giudizio di primo grado ed ivi integralmente riportati si intendono come da rammostrarsi ai testi.
Si indicano quali testi (tutti soggetti già dipendenti/collaboratori/referenti – prima del Fallimento – della società
IP US AI CO s.r.l.):
pagina 3 di 15 - IG. , residente in [...]; Testimone_1
- IG.ra , residente n Dairago alla Via Ragazzi del '99 n. 11; Testimone_2
- IG. , residente in [...]. Tes_3
Si confida pertanto nell'accoglimento delle conclusioni, di merito ed istruttorie”.
Per Controparte_1
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, do-manda e/o istanza avversaria, Voglia così provvedere:
1. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal IG. Parte_1
con atto di citazione in Appello notificato il 17.07.23 per le ragioni indicate in atto;
2. NEL MERITO: rigettare ogni domanda ex adverso libellata con atto di citazione in Appello notificato il 17.07.23,
ad istanza del IG. poiché inammissibile, infondata, in fatto ed in diritto e, Parte_1
comunque, non provata;
3. Confermare la sentenza n. 875/2023 del 14.06.23, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio,
Giudice Dott.ssa A. D'Elia, nella causa iscritta al n. 4873/21 R.G. e per l'effetto
4. Confermare il D.I. n. 1326/21 emesso il 23.07.21 e depositato in pari data, in favore della per l'importo di € 210.959,84, oltre interessi come da domanda ovvero al Controparte_1 tasso convenzionale dell'Euribor lettera 3 mesi m.m.p. div. 360 gg., e comunque non inferiore allo 0,01%, maggiorato del 3,00% + 2 punti percentuali di mora - ovvero entro i limiti dei tassi soglia di cui alla L. n. 108/96 se più favorevoli - dal 26.03.21 all'effettivo soddisfo nonché
spese e compensi della procedura monitoria;
5. In via subordinata, nel non creduto caso in cui fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la parte AP al pagamento in favore della delle Controparte_1
somme che, comunque, dovessero essere accertate e risultare dovute in corso di causa.
IN OGNI CASO:
1. Condannare l'AP al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: questa difesa esprime la più recisa opposizione alle avverse richieste per i motivi già indicati in primo grado, che qui si abbiano integralmente tra-scritti e riportati, chiedendo – in caso di ammissione pagina 4 di 15 delle avverse istanze istruttorie – di essere abilitati alla prova contraria sulle circostanze ex adverso formulate e con gli stessi testi indicati da controparte.
All'uopo, varrà ribadire come la prova per testi indicata ex adverso sia palesemente inammissibile:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2722 cod. civ. perché volta a provare patti aggiunti e contrari al contenuto della fideiussione prodotta in giudizio e che, di certo, non può essere oggetto di successiva modifica verbale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2723 cod. civ. considerati sia la qualità delle parti che la natura del contratto stesso”.
Per CONFIDARE S.C.P.A.
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dal sig.
e confermare la impugnata Sentenza. Con vittoria di spese e compensi”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 875/2023 pubblicata in data 14.6.2023, il Tribunale di Busto Arsizio così decideva:
“1. Rigetta l'opposizione per cui è causa e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1326/2021 emesso da questo Tribunale il 23.7.2021 a favore di in persona del l.r.p.t. contro l'avv. ; Controparte_1 Parte_1
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2. Con la pronuncia impugnata, il Tribunale di Busto Arsizio respingeva l'opposizione al d.i. n. 1326/2021 emesso in data 23.07.2021 e con il quale veniva Parte_1
ingiunto, da al pagamento di euro 210.959,84, oltre interessi e spese Controparte_1
di procedura, quale fideiussore di IP US AI CO SR (il debitore principale, poi, dichiarato fallito) e in virtù di fideiussione specifica del 18.4.2019.
3. Il Tribunale riteneva non fondate le prospettazioni dell'opponente, nella parte in cui si doleva che, nonostante la fosse garantita (anche) da CP_3 Controparte_4
sino all'80% del credito, non avesse escusso previamente quest'ultima.
4. Essenzialmente, il primo giudice evidenziava: pagina 5 di 15 a) che il fideiussore non contestava l'esistenza del debito, né la sua entità; Pt_1
b) che, nel caso in esame, erano state rilasciate - da due soggetti diversi (i.e. CP_2
e ) – “garanzie plurime”;
[...] Parte_1
c) che, in generale, solo nel caso di cofideiussione e non anche nell'ipotesi di fideiussioni plurime, i garanti, anche se non contestualmente, prestano garanzia per un unico debito nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con la finalità di garantirlo congiuntamente;
d) che, nel caso di specie, la convenzione conclusa tra AR e la prevedeva una CP_3
particolare disciplina, in base alla quale - una volta che la avesse ricevuto in CP_3
pagamento l'80% delle somme dovute da parte di AR - dovesse farsi parte diligente e coltivare l'azione per il recupero delle stesse, nei confronti di , Parte_1
quale mandataria di AR;
e) che, nella specie, erano state rilasciate due garanzie:
- la fideiussione (specifica), da parte dell'odierno AP, sino alla concorrenza di euro
250.000,00 e a garanzia del finanziamento a medio termine n. 115 – 2360198, concesso a IP US AI CO SR in data 18.4.2019;
- in data 23.4.2019, la garanzia prestata da AR S.C. p.a. sino all'80% delle somme finanziate alla debitrice principale;
f) inoltre, che: “Nel corso di questo processo non è stato allegato nè tantomeno provato il collegamento tra le obbligazioni assunte dai due predetti fideiussori, né tantomeno che fossero mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore e neanche la sussistenza al momento del rilascio delle garanzie di un comune interesse di tutti i predetti garanti a rendere possibile, attraverso il rilascio delle fideiussioni richieste dalla banca, l'erogazione del mutuo a favore della terza impresa garantita o comunque di un accordo in tal senso” –
(pg. 5 sentenza);
g) che, sotto altro profilo, la terza chiamata AR S.C. p.a. aveva dichiarato di avere versato l'80% del dovuto (pari al massimo del debito garantito) alla (= euro CP_3
169.531,45); nella comunicazione di AR, con la quale autorizzava la CP_3
pagina 6 di 15 all'escussione della garanzia, veniva precisato che il pagamento era “a titolo provvisorio” e “senza surroga”, così come previsto dalla convenzione tra tali parti.
h) che, in particolare, ai sensi dell'art.
6.2. della convenzione:
“All'esito finale delle procedure di recupero del credito mediante escussione di tutte le altre garanzie la banca provvederà al conteggio finale delle perdite e quindi a richiedere al CO il pagamento definitivo della maggior somma eventualmente dovuta ovvero restituire al
CO l'eccedenza rispetto alla perdita definitiva”.
Inoltre, all'art.
6.3. era, altresì, previsto che: “il CO ha facoltà di conferire alla banca specifico mandato, in relazione a ciascuna posizione finanziata per il recupero anche delle proprie quote di credito e dunque per escutere le predette”.
a) che parte opposta aveva emendato la domanda, nel corso del giudizio, nel rispetto di tale accordo.
Conclusivamente, per tali principali ragioni, l'opposizione veniva respinta.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 875/2023 e della quale Parte_1
chiede la riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Sulla motivazione incomprensibile e contraddittoria della sentenza impugnata e sulla conseguente nullità della stessa”;
II^ motivo: “Sull'errata riconduzione nella fattispecie della “fideiussione plurima” in luogo della co- fideiussione”;
III^ motivo: “Sull'errata conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
6. si è costituita in appello e ha concluso, in via preliminare, per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto della proposta impugnazione.
7. costituendosi in appello, ha concluso per la conferma della Controparte_2
statuizione impugnata.
pagina 7 di 15 8. Celebrata la prima udienza in data 17.01.2024 e assegnati i termini di cui all'art. 352
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva rinviata all'udienza del 2 aprile 2025 – che si teneva mediante trattazione scritta - per la rimessione al collegio.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere preliminarmente affrontata la questione, sollevata dall'appellata CP_1
di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per non avere l'AP “per
[...] ciascuno dei motivi” “a pena di inammissibilità” indicato “in modo chiaro, sintetico e specifico” il “capo” della sentenza appellata, le censure “alla ricostruzione dei fatti”, le
“violazioni di legge” e la “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (così, pgg. 2 e 3 comparsa in appello).
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione così proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione
dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della pagina 8 di 15 permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'AP abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata, in quanto ritenuta “incomprensibile” e “contraddittoria”, per non avere il primo Giudice individuato, con chiarezza, i passaggi logici e giuridici che hanno portato alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Osserva, in particolare, l'AP che il Tribunale – dopo avere esplicitato la distinzione fra
“fideiussione plurima” e “co – fideiussione” – ha ricondotto la fattispecie in esame alla prima ipotesi indicata, così discostandosi dalle prospettazioni delle parti che avevano ravvisato un
“contratto autonomo di garanzia” e, in ogni caso, senza motivarne la rilevanza ai fini della decisione o farne altrimenti comprendere il percorso motivazionale.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo e al terzo, in quanto logicamente connessi.
In particolare, con il secondo, si censura la decisione di primo grado per l'erronea qualificazione della fattispecie controversa in termini di “fideiussione plurima”, in luogo che di “co – fideiussione”.
Rileva, essenzialmente, l'AP che: 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 9 di 15 - allorquando il medesimo si determinava a sottoscrivere la fideiussione specifica, in data
18.04.2019, si dava atto, nella premessa, del già avvenuto rilascio di altra garanzia da parte di (ora ; Controparte_5 Controparte_6
- inoltre, in sede di trattativa, le parti avevano inteso assegnare, alla garanzia sottoscritta dal medesimo AP, un ruolo “residuale” e “complementare” e cioè di garantire il credito nei limiti del 20% del suo valore complessivo, in ragione della garanzia rilasciata dall'altro garante sino all'80% dello stesso;
- al fine di provare detta circostanza, erano state articolate prove orali, non ammesse in primo grado e reiterate in appello.
Con il terzo motivo, sulla base delle prospettazioni già illustrate, l'AP conclude per l'erronea decisione del primo Giudice, laddove non ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, si prospetta che, venendo in rilievo, nel caso in decisione, una “co – fideiussione”, per l'effetto, il primo giudice avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, detrarre quanto già corrisposto da Controparte_2
Inoltre, che, solo in fase di opposizione, specificava di agire quale mandataria Controparte_1
di AR e che la domanda di pagamento proposta in fase monitoria non era stata ritualmente emendata nel giudizio di piena cognizione, tale che il primo Giudice si era pronunciato ultra –
petita.
Ciò premesso, la Corte ritiene che i tre motivi di appello non siano meritevoli di accoglimento, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Quanto alla denunciata “incomprensibilità” e “contraddittorietà” della sentenza impugnata, si ritiene come la stessa sia non fondata, così come reso evidente dalla chiara motivazione del primo Giudice, oltre che dagli stessi motivi di appello, dai quali risulta evidente la comprensione da parte dell'AP delle valutazioni giuridiche fatte dal Tribunale di Milano e delle loro conseguenze dal punto di vista applicativo.
Orbene, la distinzione fra co – fideiussione e fideiussione plurima appare tracciata, in modo adeguato, dal Tribunale di primo grado (cfr. pgg. 3 e 4 sentenza), nella parte in cui ha evidenziato quanto segue:
pagina 10 di 15 “[…] in tema di fideiussione per uno stesso debito ed a favore del medesimo debitore bisogna distinguere tra: a) garanzia unica costituita da più fideiussori, anche se non necessariamente con un unico atto, ma con l'intento di prestarla insieme e per un comune interesse (cosiddetta co- fideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, che dà luogo ad un'obbligazione solidale tra i fideiussori, assumendo tutti gli obbligati, con il medesimo atto o con atti tra loro collegati, congiuntamente la medesima obbligazione nei confronti dello stesso
creditore garantito, purché però esista un intento, comune a tutti i co-fideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito: cfr. Cass.
18650/2011); b) garanzie plurime prestate separatamente da più fideiussori, aventi fonte in titoli diversi e non tra loro collegati per il perseguimento di uno scopo comune, ciascuno dei quali ignora l'assunzione della garanzia da parte dell'altro, o comunque in assenza di un collegamento tra le garanzie fideiussorie dei singoli giustificato dall'esigenza di perseguire un comune interesse,
che non dà invece luogo ad una obbligazione solidale tra i fideiussori.
Sull'argomento, da ultimo, la Suprema Corte ha statuito che “in caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilità di
esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia
prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito;
quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca
consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere
differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art.1304 c.c.” (v. Cass. 8697/23). Ed ancora, “in tema di "confideiussione", ex art.1946 c.c., al confideiussore che ha pagato l'intero spetta nei
confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i
quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in
regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di pagina 11 di 15 obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico” (cfr. Cass. 18782/17) e
“nell'ipotesi di garanzie fideiussorie plurime, stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, non è configurabile una azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l'obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto” (v. Cass. 27243/2017).
Pertanto, in caso di confideiussione il fideiussore, che ha pagato, può agire nei confronti degli
altri confideiussori, alternativamente, in surrogazione o in via di regresso. Se opta per il primo rimedio potrà ottenere solo un importo corrispondente alla quota di debito del coobbligato nei
confronti del quale agisce e, dunque, per ottenere il residuo (esclusa la propria quota) deve agire anche nei confronti degli altri confideiussori, richiedendo a ciascuno la quota di sua pertinenza
(salva sempre la possibilità di agire in regresso per l'intero nei confronti del debitore principale garantito). Inoltre, poiché nei rapporti interni tra confideiussori le quote in cui si suddivide il
debito si presumono uguali, graverà sul fideiussore che alleghi la maggior entità della quota di
pertinenza degli altri confideiussori fornire la relativa prova. Se, invece, il confideiussore decide di agire in surroga dei diritti del creditore avrà diritto ad ottenere dal confideiussore nei confronti del quale agisce non solo la quota di debito di pertinenza di quest'ultimo (come nel caso di regresso), ma l'intero importo pagato al creditore decurtato unicamente della quota di debito di sua pertinenza. In caso di plurime fideiussioni, invece, il fideiussore, che ha pagato, potrà solo agire in surroga dei diritti del creditore e potrà ottenere dal fideiussore nei confronti del quale
agisce l'intero importo pagato”.
Trattasi di principi di diritto confermati da ampio orientamento della Corte di Cassazione e correttamente enunciati dal primo Giudice e limitatamente ai quali non è stato proposto appello, incentrandosi quest'ultimo sulla valutazione, in concreto, della fattispecie controversa.
I.B. In ordine al caso in decisione, questa Corte – tenuto conto dei principi indicati e disaminata la documentazione in atti – ritiene meritevole di conferma la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la fideiussione specifica sottoscritta in data 18.4.2019 da fosse Parte_1
valutabile in termini di fideiussione del tutto autonoma rispetto a quella prestata separatamente da così ravvisando l'ipotesi delle “fideiussioni plurime”. Controparte_2
Invero, sotto tale profilo, si evidenzia:
pagina 12 di 15 - il diverso momento temporale in cui le stesse venivano sottoscritte e con distinti documenti;
- l'assenza di prova della consapevolezza, da parte di ciascun garante, della garanzia sottoscritta dall'altro;
- la carenza di prova della finalità di garantire, ancorchè con separate garanzie, uno stesso debito.
Trattasi, quest'ultima, di ipotesi che non appare compatibile con la diversità, dal punto di vista soggettivo, dei garanti: l'uno, l'odierno AP, una persona fisica;
l'altro, l'appellata CP_2
quale soggetto che istituzionalmente rilascia garanzie in favore delle imprese, onde
[...]
agevolarne la concessione di finanziamenti da parte delle Banche – così che appaiono perseguire finalità distinte.
Inoltre, al paragrafo n.11) della fideiussione 18.04.2019, era previsto che: “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore principale”.
Trattasi, quest'ultima, di previsione che – secondo l'orientamento già citato della Corte di
Cassazione – appare evidenziare la volontà del garante AR “di tenere differenziata CP_2 la propria obbligazione” rispetto a quella eventualmente assunta da altro garante.
Oltre a ciò, si rileva che – diversamente da quanto prospettato da parte AP – nella garanzia sottoscritta da non vi fosse alcuna limitazione al 20% dell'importo garantito (i.e. il Parte_1 finanziamento a medio termine n.115 – 2360198), essendo solo previsto il limite massimo “sino alla concorrenza di euro 250.000,00” – (cfr. doc. n. 1 . Pt_1
Conclusivamente, tenuto conto di tutte le circostanze dinanzi evidenziate, la Corte ritiene di confermare la valutazione fatta dal Tribunale, tale che le garanzie rilasciate, in favore della CP_3 sono qualificabili in termini di “fideiussioni plurime”.
I.C. Premesso quanto sopra, si evidenzia che – in virtù della convenzione tra e la Controparte_6
Banca – all'art. 6.3.) fosse previsto che:
“Il CO ha facoltà di conferire alla specifico mandato, in relazione a ciascuna posizione CP_3
finanziata, per il recupero anche delle proprie quote di credito e dunque per escutere le predette
Altre Garanzie anche in proprio nome e conto, dando a tale fine specifica procura ad agire. La
pagina 13 di 15 Banca si riserva l'accettazione del mandato caso per caso. Nel caso in cui accetti il mandato la
Banca agirà con la diligenza professionale propria ed adottando i criteri e le modalità di recupero del credito in uso per il recupero dei crediti propri […]” – (doc. n. 4 . Controparte_1
Così come già documentato nel giudizio di primo grado (cfr. doc. n. 6 allegato Controparte_1
alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), in data 12.04.2022, comunicava, a Controparte_2
l'autorizzazione ad escutere la garanzia rilasciata dalla medesima per euro Controparte_1
169.531,45 e provvedeva al relativo pagamento (doc. n. 7 . Controparte_1
Inoltre, la stessa rinunciava espressamente a surrogarsi nei diritti del creditore, Controparte_2
“conferendo esplicito mandato a Voi per il recupero del credito” e specificando che “si resta pertanto in attesa della chiusura delle procedure legali. Il pagamento sarà dunque da intendersi a titolo provvisorio e senza surroga”.
Diversamente da quanto prospettato da parte AP, nel giudizio di primo grado, la – CP_3
con la prima e la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. – dava atto del pagamento “provvisorio”
effettuato, nelle more del giudizio, da e del mandato che le era stato conferito Controparte_2
per le procedure di recupero del credito.
Quest'ultimo trovava ragione nel fatto che, ai sensi dell'art.
3.2. della convenzione sottoscritta tra le odierne appellate:
“All'esito finale delle procedure di recupero del credito mediante escussione di tutte le Altre
Garanzie, la provvederà al conteggio finale delle perdite e quindi a richiedere al CO il CP_3
pagamento definitivo della maggior somma eventualmente dovuta ovvero a restituire al CO
l'eccedenza rispetto alla perdita definitiva”.
Su tali basi, si ritiene infondata, sia la dedotta omessa modifica della domanda da parte della CP_3
– in quanto risulta precisata e documentata, in primo grado, nei termini già evidenziati;
sia la dedotta nullità della sentenza, per essersi pronunciata extra – petita, stante che la stessa ha tenuto conto delle allegazioni e delle domande proposte dalle parti.
Conclusivamente, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
II. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri pagina 14 di 15 minimi, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate, del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'AP , di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da , nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 875/2023 pubblicata dal Controparte_2
Tribunale di Busto Arsizio in data 14.6.2023;
- condanna alla rifusione, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle ulteriori spese del grado che liquida, in favore di ciascuno, in euro
[...]
4.997,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'AP , di Parte_1
un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Giuseppe Ondei
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2145/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_1 C.F._1
Podgora n. 11, presso lo studio dell'avv. Luca Grimoldi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
AP
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Bari, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Umberto I n. 40, presso lo studio dell'avv. Rosanna Carulli, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 15 C.F. ; elettivamente domiciliata in Roma, via G. Belli n. 36, Controparte_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Leopoldo Facciotti, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza respinta, in riforma dell'impugnata sentenza n. 875/2023, repert. n. 1590/2023, R.G. 4873/2021, pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, emessa e pubblicata in data 14.06.2023:
I. Nel merito:
1. Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in atti, procedendo alla decisione della causa nel merito o, in alternativa e all'occorrenza, alla rimessione della causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. Rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1326/21 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio in data 23.07.2021;
3. Spese legali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
II. In ogni caso:
1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 1326/21 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
23.07.2021;
2. Spese legali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
III. In via istruttoria: si chiede, per mero scrupolo difensivo e senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere probatorio, di essere ammessi a provare per testi tutte le circostanze contenute nella narrativa “in fatto” dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contenute altresì nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2 c.p.c. per parte attrice depositate nel giudizio di primo grado da intendersi qui integralmente ritrascritte nella forma interrogativa pagina 2 di 15 preceduta dalle parole “Vero che” e specificatamente articolate in capitoli con esclusione di eventuali espressioni negative o contenenti giudizi e/o valutazioni inserite per mera fluidità espositiva, oltre ai capitoli di prova di seguito articolati preceduti dalla locuzione
VERO CHE:
1. Sin dal principio delle trattative che hanno portato l'Avv. a sottoscrivere la fidejussione in data Parte_1
18.04.2019 (sub doc. 1 di parte attrice) a garanzia di un debito contratto dalla società IP US AI
CO s.r.l., i IGg.ri per ed il IG. per AR, hanno garantito Pt_2 CP_1 Parte_3 all'Avv. che la garanzia personale dal medesimo prestata sarebbe stata limitata al 20% del valore Pt_1 complessivo del debito.
2. Sin dal principio delle trattative che hanno portato l'Avv. a sottoscrivere la fidejussione in data Parte_1
18.04.2019 (sub doc. 1 di parte attrice) a garanzia di un debito contratto dalla società IP US AI
CO s.r.l., i IGg.ri per ed il IG. per AR, hanno garantito Pt_2 CP_1 Parte_3 all'Avv. che la garanzia prestata da AR nei confronti di avrebbe coperto il debito Pt_1 CP_1 per un valore complessivo dell'80%.
3. Prima della stipula della fidejussione dell'Avv. con (sub doc. 1 di parte Parte_1 CP_1 attrice), dunque prima della data del 18.04.2019, i IGg.ri per ed il IG. Pt_2 CP_1 Parte_3 per AR, hanno garantito all'Avv. che la garanzia personale dal medesimo prestata sarebbe stata Pt_1 limitata al 20% del valore complessivo del debito.
4. Prima della stipula della fidejussione dell'Avv. con (sub doc. 1 di parte Parte_1 CP_1 attrice), dunque prima della data del 18.04.2019, i IGg.ri per ed il IG. Pt_2 CP_1 Parte_3 per AR, hanno garantito all'Avv. che la garanzia prestata da AR nei confronti di Pt_1 CP_1 avrebbe coperto il debito per un valore complessivo dell'80%.
[...]
5. Anche dopo la stipula della fidejussione dell'Avv. con (sub doc. 1 di parte Parte_1 CP_1 attrice), dunque successivamente al 18.04.2019, i IGg.ri per ed il IG. Pt_2 CP_1 Parte_3 per AR, hanno sempre confermato all'Avv. che la garanzia personale dal medesimo prestata Pt_1 sarebbe stata limitata al 20% del valore complessivo del debito.
6. Anche dopo la stipula della fidejussione dell'Avv. con (sub doc. 1 di parte Parte_1 CP_1 attrice), dunque successivamente al 18.04.2019, i IGg.ri per ed il IG. Pt_2 CP_1 Parte_3 per AR, hanno sempre confermato all'Avv. che la garanzia prestata da AR nei confronti di Pt_1
avrebbe coperto il debito per un valore complessivo dell'80%. CP_1
I documenti depositati nel giudizio di primo grado ed ivi integralmente riportati si intendono come da rammostrarsi ai testi.
Si indicano quali testi (tutti soggetti già dipendenti/collaboratori/referenti – prima del Fallimento – della società
IP US AI CO s.r.l.):
pagina 3 di 15 - IG. , residente in [...]; Testimone_1
- IG.ra , residente n Dairago alla Via Ragazzi del '99 n. 11; Testimone_2
- IG. , residente in [...]. Tes_3
Si confida pertanto nell'accoglimento delle conclusioni, di merito ed istruttorie”.
Per Controparte_1
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, do-manda e/o istanza avversaria, Voglia così provvedere:
1. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal IG. Parte_1
con atto di citazione in Appello notificato il 17.07.23 per le ragioni indicate in atto;
2. NEL MERITO: rigettare ogni domanda ex adverso libellata con atto di citazione in Appello notificato il 17.07.23,
ad istanza del IG. poiché inammissibile, infondata, in fatto ed in diritto e, Parte_1
comunque, non provata;
3. Confermare la sentenza n. 875/2023 del 14.06.23, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio,
Giudice Dott.ssa A. D'Elia, nella causa iscritta al n. 4873/21 R.G. e per l'effetto
4. Confermare il D.I. n. 1326/21 emesso il 23.07.21 e depositato in pari data, in favore della per l'importo di € 210.959,84, oltre interessi come da domanda ovvero al Controparte_1 tasso convenzionale dell'Euribor lettera 3 mesi m.m.p. div. 360 gg., e comunque non inferiore allo 0,01%, maggiorato del 3,00% + 2 punti percentuali di mora - ovvero entro i limiti dei tassi soglia di cui alla L. n. 108/96 se più favorevoli - dal 26.03.21 all'effettivo soddisfo nonché
spese e compensi della procedura monitoria;
5. In via subordinata, nel non creduto caso in cui fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la parte AP al pagamento in favore della delle Controparte_1
somme che, comunque, dovessero essere accertate e risultare dovute in corso di causa.
IN OGNI CASO:
1. Condannare l'AP al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: questa difesa esprime la più recisa opposizione alle avverse richieste per i motivi già indicati in primo grado, che qui si abbiano integralmente tra-scritti e riportati, chiedendo – in caso di ammissione pagina 4 di 15 delle avverse istanze istruttorie – di essere abilitati alla prova contraria sulle circostanze ex adverso formulate e con gli stessi testi indicati da controparte.
All'uopo, varrà ribadire come la prova per testi indicata ex adverso sia palesemente inammissibile:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2722 cod. civ. perché volta a provare patti aggiunti e contrari al contenuto della fideiussione prodotta in giudizio e che, di certo, non può essere oggetto di successiva modifica verbale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2723 cod. civ. considerati sia la qualità delle parti che la natura del contratto stesso”.
Per CONFIDARE S.C.P.A.
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dal sig.
e confermare la impugnata Sentenza. Con vittoria di spese e compensi”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 875/2023 pubblicata in data 14.6.2023, il Tribunale di Busto Arsizio così decideva:
“1. Rigetta l'opposizione per cui è causa e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1326/2021 emesso da questo Tribunale il 23.7.2021 a favore di in persona del l.r.p.t. contro l'avv. ; Controparte_1 Parte_1
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2. Con la pronuncia impugnata, il Tribunale di Busto Arsizio respingeva l'opposizione al d.i. n. 1326/2021 emesso in data 23.07.2021 e con il quale veniva Parte_1
ingiunto, da al pagamento di euro 210.959,84, oltre interessi e spese Controparte_1
di procedura, quale fideiussore di IP US AI CO SR (il debitore principale, poi, dichiarato fallito) e in virtù di fideiussione specifica del 18.4.2019.
3. Il Tribunale riteneva non fondate le prospettazioni dell'opponente, nella parte in cui si doleva che, nonostante la fosse garantita (anche) da CP_3 Controparte_4
sino all'80% del credito, non avesse escusso previamente quest'ultima.
4. Essenzialmente, il primo giudice evidenziava: pagina 5 di 15 a) che il fideiussore non contestava l'esistenza del debito, né la sua entità; Pt_1
b) che, nel caso in esame, erano state rilasciate - da due soggetti diversi (i.e. CP_2
e ) – “garanzie plurime”;
[...] Parte_1
c) che, in generale, solo nel caso di cofideiussione e non anche nell'ipotesi di fideiussioni plurime, i garanti, anche se non contestualmente, prestano garanzia per un unico debito nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con la finalità di garantirlo congiuntamente;
d) che, nel caso di specie, la convenzione conclusa tra AR e la prevedeva una CP_3
particolare disciplina, in base alla quale - una volta che la avesse ricevuto in CP_3
pagamento l'80% delle somme dovute da parte di AR - dovesse farsi parte diligente e coltivare l'azione per il recupero delle stesse, nei confronti di , Parte_1
quale mandataria di AR;
e) che, nella specie, erano state rilasciate due garanzie:
- la fideiussione (specifica), da parte dell'odierno AP, sino alla concorrenza di euro
250.000,00 e a garanzia del finanziamento a medio termine n. 115 – 2360198, concesso a IP US AI CO SR in data 18.4.2019;
- in data 23.4.2019, la garanzia prestata da AR S.C. p.a. sino all'80% delle somme finanziate alla debitrice principale;
f) inoltre, che: “Nel corso di questo processo non è stato allegato nè tantomeno provato il collegamento tra le obbligazioni assunte dai due predetti fideiussori, né tantomeno che fossero mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore e neanche la sussistenza al momento del rilascio delle garanzie di un comune interesse di tutti i predetti garanti a rendere possibile, attraverso il rilascio delle fideiussioni richieste dalla banca, l'erogazione del mutuo a favore della terza impresa garantita o comunque di un accordo in tal senso” –
(pg. 5 sentenza);
g) che, sotto altro profilo, la terza chiamata AR S.C. p.a. aveva dichiarato di avere versato l'80% del dovuto (pari al massimo del debito garantito) alla (= euro CP_3
169.531,45); nella comunicazione di AR, con la quale autorizzava la CP_3
pagina 6 di 15 all'escussione della garanzia, veniva precisato che il pagamento era “a titolo provvisorio” e “senza surroga”, così come previsto dalla convenzione tra tali parti.
h) che, in particolare, ai sensi dell'art.
6.2. della convenzione:
“All'esito finale delle procedure di recupero del credito mediante escussione di tutte le altre garanzie la banca provvederà al conteggio finale delle perdite e quindi a richiedere al CO il pagamento definitivo della maggior somma eventualmente dovuta ovvero restituire al
CO l'eccedenza rispetto alla perdita definitiva”.
Inoltre, all'art.
6.3. era, altresì, previsto che: “il CO ha facoltà di conferire alla banca specifico mandato, in relazione a ciascuna posizione finanziata per il recupero anche delle proprie quote di credito e dunque per escutere le predette”.
a) che parte opposta aveva emendato la domanda, nel corso del giudizio, nel rispetto di tale accordo.
Conclusivamente, per tali principali ragioni, l'opposizione veniva respinta.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 875/2023 e della quale Parte_1
chiede la riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Sulla motivazione incomprensibile e contraddittoria della sentenza impugnata e sulla conseguente nullità della stessa”;
II^ motivo: “Sull'errata riconduzione nella fattispecie della “fideiussione plurima” in luogo della co- fideiussione”;
III^ motivo: “Sull'errata conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
6. si è costituita in appello e ha concluso, in via preliminare, per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto della proposta impugnazione.
7. costituendosi in appello, ha concluso per la conferma della Controparte_2
statuizione impugnata.
pagina 7 di 15 8. Celebrata la prima udienza in data 17.01.2024 e assegnati i termini di cui all'art. 352
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva rinviata all'udienza del 2 aprile 2025 – che si teneva mediante trattazione scritta - per la rimessione al collegio.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere preliminarmente affrontata la questione, sollevata dall'appellata CP_1
di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per non avere l'AP “per
[...] ciascuno dei motivi” “a pena di inammissibilità” indicato “in modo chiaro, sintetico e specifico” il “capo” della sentenza appellata, le censure “alla ricostruzione dei fatti”, le
“violazioni di legge” e la “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (così, pgg. 2 e 3 comparsa in appello).
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione così proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione
dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della pagina 8 di 15 permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'AP abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata, in quanto ritenuta “incomprensibile” e “contraddittoria”, per non avere il primo Giudice individuato, con chiarezza, i passaggi logici e giuridici che hanno portato alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Osserva, in particolare, l'AP che il Tribunale – dopo avere esplicitato la distinzione fra
“fideiussione plurima” e “co – fideiussione” – ha ricondotto la fattispecie in esame alla prima ipotesi indicata, così discostandosi dalle prospettazioni delle parti che avevano ravvisato un
“contratto autonomo di garanzia” e, in ogni caso, senza motivarne la rilevanza ai fini della decisione o farne altrimenti comprendere il percorso motivazionale.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo e al terzo, in quanto logicamente connessi.
In particolare, con il secondo, si censura la decisione di primo grado per l'erronea qualificazione della fattispecie controversa in termini di “fideiussione plurima”, in luogo che di “co – fideiussione”.
Rileva, essenzialmente, l'AP che: 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 9 di 15 - allorquando il medesimo si determinava a sottoscrivere la fideiussione specifica, in data
18.04.2019, si dava atto, nella premessa, del già avvenuto rilascio di altra garanzia da parte di (ora ; Controparte_5 Controparte_6
- inoltre, in sede di trattativa, le parti avevano inteso assegnare, alla garanzia sottoscritta dal medesimo AP, un ruolo “residuale” e “complementare” e cioè di garantire il credito nei limiti del 20% del suo valore complessivo, in ragione della garanzia rilasciata dall'altro garante sino all'80% dello stesso;
- al fine di provare detta circostanza, erano state articolate prove orali, non ammesse in primo grado e reiterate in appello.
Con il terzo motivo, sulla base delle prospettazioni già illustrate, l'AP conclude per l'erronea decisione del primo Giudice, laddove non ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, si prospetta che, venendo in rilievo, nel caso in decisione, una “co – fideiussione”, per l'effetto, il primo giudice avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, detrarre quanto già corrisposto da Controparte_2
Inoltre, che, solo in fase di opposizione, specificava di agire quale mandataria Controparte_1
di AR e che la domanda di pagamento proposta in fase monitoria non era stata ritualmente emendata nel giudizio di piena cognizione, tale che il primo Giudice si era pronunciato ultra –
petita.
Ciò premesso, la Corte ritiene che i tre motivi di appello non siano meritevoli di accoglimento, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Quanto alla denunciata “incomprensibilità” e “contraddittorietà” della sentenza impugnata, si ritiene come la stessa sia non fondata, così come reso evidente dalla chiara motivazione del primo Giudice, oltre che dagli stessi motivi di appello, dai quali risulta evidente la comprensione da parte dell'AP delle valutazioni giuridiche fatte dal Tribunale di Milano e delle loro conseguenze dal punto di vista applicativo.
Orbene, la distinzione fra co – fideiussione e fideiussione plurima appare tracciata, in modo adeguato, dal Tribunale di primo grado (cfr. pgg. 3 e 4 sentenza), nella parte in cui ha evidenziato quanto segue:
pagina 10 di 15 “[…] in tema di fideiussione per uno stesso debito ed a favore del medesimo debitore bisogna distinguere tra: a) garanzia unica costituita da più fideiussori, anche se non necessariamente con un unico atto, ma con l'intento di prestarla insieme e per un comune interesse (cosiddetta co- fideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, che dà luogo ad un'obbligazione solidale tra i fideiussori, assumendo tutti gli obbligati, con il medesimo atto o con atti tra loro collegati, congiuntamente la medesima obbligazione nei confronti dello stesso
creditore garantito, purché però esista un intento, comune a tutti i co-fideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito: cfr. Cass.
18650/2011); b) garanzie plurime prestate separatamente da più fideiussori, aventi fonte in titoli diversi e non tra loro collegati per il perseguimento di uno scopo comune, ciascuno dei quali ignora l'assunzione della garanzia da parte dell'altro, o comunque in assenza di un collegamento tra le garanzie fideiussorie dei singoli giustificato dall'esigenza di perseguire un comune interesse,
che non dà invece luogo ad una obbligazione solidale tra i fideiussori.
Sull'argomento, da ultimo, la Suprema Corte ha statuito che “in caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilità di
esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia
prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito;
quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca
consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere
differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art.1304 c.c.” (v. Cass. 8697/23). Ed ancora, “in tema di "confideiussione", ex art.1946 c.c., al confideiussore che ha pagato l'intero spetta nei
confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i
quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in
regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di pagina 11 di 15 obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico” (cfr. Cass. 18782/17) e
“nell'ipotesi di garanzie fideiussorie plurime, stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, non è configurabile una azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l'obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto” (v. Cass. 27243/2017).
Pertanto, in caso di confideiussione il fideiussore, che ha pagato, può agire nei confronti degli
altri confideiussori, alternativamente, in surrogazione o in via di regresso. Se opta per il primo rimedio potrà ottenere solo un importo corrispondente alla quota di debito del coobbligato nei
confronti del quale agisce e, dunque, per ottenere il residuo (esclusa la propria quota) deve agire anche nei confronti degli altri confideiussori, richiedendo a ciascuno la quota di sua pertinenza
(salva sempre la possibilità di agire in regresso per l'intero nei confronti del debitore principale garantito). Inoltre, poiché nei rapporti interni tra confideiussori le quote in cui si suddivide il
debito si presumono uguali, graverà sul fideiussore che alleghi la maggior entità della quota di
pertinenza degli altri confideiussori fornire la relativa prova. Se, invece, il confideiussore decide di agire in surroga dei diritti del creditore avrà diritto ad ottenere dal confideiussore nei confronti del quale agisce non solo la quota di debito di pertinenza di quest'ultimo (come nel caso di regresso), ma l'intero importo pagato al creditore decurtato unicamente della quota di debito di sua pertinenza. In caso di plurime fideiussioni, invece, il fideiussore, che ha pagato, potrà solo agire in surroga dei diritti del creditore e potrà ottenere dal fideiussore nei confronti del quale
agisce l'intero importo pagato”.
Trattasi di principi di diritto confermati da ampio orientamento della Corte di Cassazione e correttamente enunciati dal primo Giudice e limitatamente ai quali non è stato proposto appello, incentrandosi quest'ultimo sulla valutazione, in concreto, della fattispecie controversa.
I.B. In ordine al caso in decisione, questa Corte – tenuto conto dei principi indicati e disaminata la documentazione in atti – ritiene meritevole di conferma la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la fideiussione specifica sottoscritta in data 18.4.2019 da fosse Parte_1
valutabile in termini di fideiussione del tutto autonoma rispetto a quella prestata separatamente da così ravvisando l'ipotesi delle “fideiussioni plurime”. Controparte_2
Invero, sotto tale profilo, si evidenzia:
pagina 12 di 15 - il diverso momento temporale in cui le stesse venivano sottoscritte e con distinti documenti;
- l'assenza di prova della consapevolezza, da parte di ciascun garante, della garanzia sottoscritta dall'altro;
- la carenza di prova della finalità di garantire, ancorchè con separate garanzie, uno stesso debito.
Trattasi, quest'ultima, di ipotesi che non appare compatibile con la diversità, dal punto di vista soggettivo, dei garanti: l'uno, l'odierno AP, una persona fisica;
l'altro, l'appellata CP_2
quale soggetto che istituzionalmente rilascia garanzie in favore delle imprese, onde
[...]
agevolarne la concessione di finanziamenti da parte delle Banche – così che appaiono perseguire finalità distinte.
Inoltre, al paragrafo n.11) della fideiussione 18.04.2019, era previsto che: “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore principale”.
Trattasi, quest'ultima, di previsione che – secondo l'orientamento già citato della Corte di
Cassazione – appare evidenziare la volontà del garante AR “di tenere differenziata CP_2 la propria obbligazione” rispetto a quella eventualmente assunta da altro garante.
Oltre a ciò, si rileva che – diversamente da quanto prospettato da parte AP – nella garanzia sottoscritta da non vi fosse alcuna limitazione al 20% dell'importo garantito (i.e. il Parte_1 finanziamento a medio termine n.115 – 2360198), essendo solo previsto il limite massimo “sino alla concorrenza di euro 250.000,00” – (cfr. doc. n. 1 . Pt_1
Conclusivamente, tenuto conto di tutte le circostanze dinanzi evidenziate, la Corte ritiene di confermare la valutazione fatta dal Tribunale, tale che le garanzie rilasciate, in favore della CP_3 sono qualificabili in termini di “fideiussioni plurime”.
I.C. Premesso quanto sopra, si evidenzia che – in virtù della convenzione tra e la Controparte_6
Banca – all'art. 6.3.) fosse previsto che:
“Il CO ha facoltà di conferire alla specifico mandato, in relazione a ciascuna posizione CP_3
finanziata, per il recupero anche delle proprie quote di credito e dunque per escutere le predette
Altre Garanzie anche in proprio nome e conto, dando a tale fine specifica procura ad agire. La
pagina 13 di 15 Banca si riserva l'accettazione del mandato caso per caso. Nel caso in cui accetti il mandato la
Banca agirà con la diligenza professionale propria ed adottando i criteri e le modalità di recupero del credito in uso per il recupero dei crediti propri […]” – (doc. n. 4 . Controparte_1
Così come già documentato nel giudizio di primo grado (cfr. doc. n. 6 allegato Controparte_1
alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), in data 12.04.2022, comunicava, a Controparte_2
l'autorizzazione ad escutere la garanzia rilasciata dalla medesima per euro Controparte_1
169.531,45 e provvedeva al relativo pagamento (doc. n. 7 . Controparte_1
Inoltre, la stessa rinunciava espressamente a surrogarsi nei diritti del creditore, Controparte_2
“conferendo esplicito mandato a Voi per il recupero del credito” e specificando che “si resta pertanto in attesa della chiusura delle procedure legali. Il pagamento sarà dunque da intendersi a titolo provvisorio e senza surroga”.
Diversamente da quanto prospettato da parte AP, nel giudizio di primo grado, la – CP_3
con la prima e la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. – dava atto del pagamento “provvisorio”
effettuato, nelle more del giudizio, da e del mandato che le era stato conferito Controparte_2
per le procedure di recupero del credito.
Quest'ultimo trovava ragione nel fatto che, ai sensi dell'art.
3.2. della convenzione sottoscritta tra le odierne appellate:
“All'esito finale delle procedure di recupero del credito mediante escussione di tutte le Altre
Garanzie, la provvederà al conteggio finale delle perdite e quindi a richiedere al CO il CP_3
pagamento definitivo della maggior somma eventualmente dovuta ovvero a restituire al CO
l'eccedenza rispetto alla perdita definitiva”.
Su tali basi, si ritiene infondata, sia la dedotta omessa modifica della domanda da parte della CP_3
– in quanto risulta precisata e documentata, in primo grado, nei termini già evidenziati;
sia la dedotta nullità della sentenza, per essersi pronunciata extra – petita, stante che la stessa ha tenuto conto delle allegazioni e delle domande proposte dalle parti.
Conclusivamente, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
II. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri pagina 14 di 15 minimi, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate, del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'AP , di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da , nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 875/2023 pubblicata dal Controparte_2
Tribunale di Busto Arsizio in data 14.6.2023;
- condanna alla rifusione, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle ulteriori spese del grado che liquida, in favore di ciascuno, in euro
[...]
4.997,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'AP , di Parte_1
un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Giuseppe Ondei
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;